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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/07/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.3083 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1991/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Sessa Aurunca assegnata in decisione all'udienza del 18.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
- (P.IVA ,), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Napolitano (C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso l'indirizzo PEC del predetto –
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato Andrea Verazzo (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso l'indirizzo PEC del predetto – Email_2
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 2
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte appellante concludeva- previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1991/2018, emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca- per l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata alla luce dei motivi su esposti anche in punto di spese di giustizia tra le parti processuali.
In via subordinata, in caso di rigetto dell'impugnazione, richiedeva di ricalcolare le spese processuali, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.
Il procuratore di parte appellata concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto dell'appello, destituito di qualunque fondamento giuridico e fattuale con conseguente conferma della sentenza n. 1991/2018 emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca.
In subordine, chiedeva che l'eventuale condanna alle spese fi lite fossero contenute al minimo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1991/2018 (depositata in data 30.11.2018) con la quale il
Giudice di Pace di Sessa Aurunca aveva accolto la domanda attorea e, per l'effetto, aveva condannato la società appellante, unitamente all'assicurato , Controparte_2 al pagamento dei danni subiti da in seguito al sinistro avvenuto Controparte_1 in data 30.08.2014 a Baia Domitia (CE) sul Viale degli Eucalipti, verso le 11:00 circa.
La in primo grado - aveva dedotto che, nelle predette circostanze di tempo CP_1
e di luogo, la moto di sua proprietà Yamaha TDM tg. DT91125 veniva coinvolta in un sinistro stradale la cui responsabilità nella causazione veniva ricondotta al conducente del veicolo Fiat Bravo tg. DK807AR, di proprietà del convenuto e in quel CP_2 momento condotta dal Sig. . Persona_1
2 3
L'attrice aveva precisato che il conducente della Fiat Bravo avrebbe effettuato una manovra di sorpasso e, nel rimettersi nella propria carreggiata, si sarebbe ristretto eccessivamente a destra, urtando il motociclo Yamaha regolarmente in sosta che pertanto cadeva a terra riportando danni alla fiancata sinistra per l'urto diretto e alla parte destra per quello indiretto.
La aveva chiesto riconoscersi la responsabilità esclusiva del convenuto nella CP_1 causazione dell'evento con conseguente condanna in solido con la al Parte_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo.
Istruita la causa con l'escussione dei testi e con l'espletamento della CTU tecnica, il
Giudice di Pace aveva accolto la domanda attorea e per l'effetto aveva condannato la società iin solido con , al pagamento della somma Parte_1 Controparte_2 di €.4108,18 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al motoveicolo di proprietà della attrice nonchè al pagamento delle spese di lite.
-2. Avverso detta sentenza proponeva appello la quale previa richiesta Parte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1991/2018, emessa dal
Giudice di Pace di Sessa Aurunca chiedeva l'accoglimento dell'appello e per l'effetto la riforma integrale della sentenza impugnata alla luce dei motivi di appello con condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado;
in via subordinata, chiedeva la sola riforma degli importi liquidati per le spese processuali a titolo di compenso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.
Si costituiva regolarmente in giudizio la Sig.ra insistendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e diritto;
in subordine, chiedeva che l'eventuale accoglimento delle pretese di controparte venissero contenute al minimo, con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva malgrado regolare notifica dell'atto di appello. Controparte_2
Il giudice istruttore all'udienza del 18.03.2025 riservava la causa in decisione previa concessione, alle parti, dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
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-3. Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
, proprietario del veicolo Fiat Bravo tg. DK807AR, in quanto non CP_2 costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto gravame nei suoi confronti.
-4. Preliminarmente parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c. 2, n. 4 c.p.c., poiché il Giudice di prime cure aveva omesso di esporre le ragioni di fatto della decisione.
La doglianza è infondata dovendo rilevarsi al riguardo che a norma dell'art. 132 c.p.c., novellato, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Il legislatore, difatti, ha previsto che la motivazione della sentenza, per ragioni di economia processuale, può essere redatta in forma abbreviata prevedendo anche il rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
-5. Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di Prime cure aveva ritenuto “riguardo all'eccezione di prescrizione della domanda sollevata dalla convenuta Controparte_3
si rileva che nella produzione di parte attrice risulta regolarmente depositata
[...] in originale la lettera di messa in mora inviata alla convenuta tramite racc.ta con ricevuta di ritorno, idonea ad interrompere la prescrizione nel rispetto delle disposizioni di legge” in quanto errata per un superficiale esame dei documenti allegati dall'attrice nella produzione di parte cattrice che aveva, infatti, prodotto la lettera di messa in mora senza allegare l'avviso di ricevimento della raccomandata.
L'appellante pertanto ha criticato l'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento in quanto il sinistro si era verificato in data
30.08.2014, mentre l'atto di citazione veniva notificato in data 09.12.2017.
Anche detto motivo di gravame non merita accoglimento.
Va rilevato difatti che nella produzione di parte attrice risulta regolarmente depositata in originale la lettera di messa in mora, datata 22.01.2016 ed inviata alla Compagnia convenuta tramite racc.ta con ricevuta di ritorno, quest'ultima datata 27.01.2016, idonea ad interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.2 c.c.
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-6. Con il terzo motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza per erronea valutazione del materiale probatorio lamentando che il giudice di primo grado aveva esaminato unicamente la prova testimoniale evidenziando la non attendibilità del teste escusso riguardo a quanto dichiarato in merito alla dinamica del sinistro come emerso dal Report dell'Analisi di viaggio di cui al sistema satellitare.
Difatti la Compagnia assicurativa appellante ha evidenziato al riguardo che il
[...]
quando stipulò il contratto assicurativo per la R.C.A per la propria vettura, CP_2 acconsentì all'istallazione del dispositivo satellitare sull'auto che permetteva di monitorare gli spostamenti della vettura su tutto il territorio nazionale, registrando anche eventuali sinistri ed ha depositato il Report dell'Analisi di viaggio del veicolo assicurato dal 29.09.2014 al 31.08.2014, deducendo che la vettura assicurata in data
30.08.2014 non aveva mai registrato alcun sinistro e che non era mai transitata nel
Comune di Baia Domitia il giorno in cui si era verificato il sinistro
Anche tale doglianza, a parere di questo Giudice, non merita positivo apprezzamento.
Difatti dal report contenente l'Analisi del Viaggio del giorno 30.08.2014 risulta che la descrizione degli spostamenti dell'auto condotta dall'appellato era ferma alle CP_2 ore 9:42 in località Villa Literno, Via Vecchia Aversa ed il tracciato riprende alle ore
17:56 del medesimo giorno e nel medesimo luogo.
Il Report, tuttavia, risulta incompleto in merito agli spostamenti dell'auto in detto giorno- non essendo stati riportati gli spostamenti nella fascia oraria compresa tra le
9:42 e le 17:56; pertanto deve ritenersi che la mancata geolocalizzazione dell'autovettura, verso le 11:00 del giorno 30.8.2014 non fornisca piena prova del fatto storico così come prospettato da parte appellata e conseguentemente non è idoneo ad inficiare la attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste che ha assistito al sinistro.
-7. Con il quarto motivo di gravame la parte appellante ha censurato, gli esiti peritali eccependo la nullità della CTU espletata e conseguentemente della sentenza nella parte in cui la stessa aderisce pienamente alla conclusioni rassegnate dal perito.
Al riguardo va rilevato, in via preliminare che la CTU è stata eseguita da un professionista regolarmente iscritto nel registro dei CTU presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, esperto in materia sulla cui professionalità in mancanza di prova contraria, non si ha motivo di dubitar;
nel merito rileva questo Giudicante che il CTU
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ha riscontrato la compatibilità dei danni subiti dal motociclo attoreo con la dinamica del sinistro.
Ciò posto, rileva questo Giudicante che le doglianze, come formulate da parte appellante con il quarto motivo di gravame, siano inammissibili, limitandosi l'appellante a reiterare i medesimi rilievi formulati nel giudizio di primo grado e sui cui, tuttavia, è stata fornita adeguata spiegazione con la decisione impugnata.
L'appellante, difatti, con il motivo di gravame come formulato non propone elementi nuovi o una diversa prospettiva rispetto alla decisione di primo grado.
Rileva questo Tribunale, infatti, che tali rilievi, se potevano ritenersi ammissibili in primo grado, non possono, tuttavia, essere reiterati, sic et sempliciter, in appello, in quanto, ai fini della specificità del motivo di gravame, è necessario che l'appellante prenda posizione in ordine alla motivazione che aderisce agli esiti peritali specificamente censurando, pertanto, i risultati peritali recepiti dal giudice ed indicando specificamente gli elementi che sarebbero stati trascurati nell'indagine o non correttamente valutati e, dunque, l'incidenza degli stessi sulla statuizione che si va a censurare e della quale si invoca la riforma.
Giova ricordare al riguardo che “Le deduzioni dell'appellante devono essere svolte in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di secondo grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso introduttivo, sebbene quest'ultima modalità di redazione dell'atto di appello - se adottata - avrebbe potuto quanto meno rendere comprensibili al decidente le censure proposte, considerato che le deduzioni formulate avverso la sentenza impugnata devono essere comprensibili al giudice dell'impugnazione e non esposte in modo confuso e sconnesso dalla decisione”( cf.
Cass. CIV. n. 1030/2024).
Le argomentazioni proposte dall'appellante, pertanto, non appaiono pertanto risolutive in quanto non indicano aspetti contraddittori della motivazione adottata dal
Tribunale (che offre una lettura delle risultanze probatorie esente da critiche), ma propongono ancora una volta una propria lettura del complessivo materiale probatorio, diversa rispetto a quella del giudice.
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Ne deriva che l'appellante non ha chiarito affatto le ragioni per cui ha chiesto la riforma della pronuncia di primo grado e i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che fossero esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure per cui il motivo di gravame deve essere dichiarato inammissibile
-8. Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di prime cure per avere questi recepito acriticamente le conclusioni del CTU, deducendo che in punto di quantum il giudice estensore si era riportato alla stima eseguita dal CTU nonostante le puntuali osservazioni mosse dalla Compagnia sul punto.
Rileva questo Giudicante che sebbene le doglianze, come formulate, siano ai limiti dell'inammissibilità, essendosi l'appellante limitato a reiterare i medesimi rilievi formulati dal consulente tecnico di parte, nel giudizio di primo grado, in relazione alla quantificazione dei costi della riparazione come accertati dal CTU, la censura si reputa, in ogni caso, infondata, in quanto le voci indicate dal perito appaiono compatibili con i danni riportati dal motociclo quali emersi dai rilievi fotografici nonché con le voci di cui al preventivo prodotti in atti .
-9. Con l'ultimo motivo di gravame, infine, parte appellante ha censurato la liquidazione operata dal Giudice di Pace con riferimento alle spese processuali, ritenendo eccessivo ed incongruo l'importo determinato in quanto riferibile ai valori medi del D.M. n. 155/2014, anziché ai valori minimi.
Ciò posto va rilevato che nel la condanna alle spese processuali il Giudice può decidere se applicare i valori medi o minimi stabiliti dalle tabelle professionali, come il D.M. n. 55 del 2014, oppure può optare per un valore medio e nel decidere deve valutare vari fattori, tra cui la complessità della causa, il valore della controversia,
l'attività svolta dall'avvocato e la sua diligenza e decidendo discrezionalmente sia ai fini della condanna, sia ai fini della compensazione, con il solo limite dell'abnormità o della manifesta ingiustizia.
Tanto premesso la decisione impugnata e concernente le spese processuali appare conforme ai parametri normativi e congruamente motivata nonché appare coerente con l'esito complessivo della lite che ha visto la società assicurativa ( odierna) appellante completamente soccombente
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Nel caso in esame sulla scorta dell'esito complessivo del giudizio - ricorrendo una situazione di soccombenza totale dell'appellante ed alla stregua dei principi richiamati, va confermata, pertanto, la condanna e la liquidazione operata dal giudice di primo grado compensazione
-10. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
-11. Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta dalle parti, dell'assenza della fase istruttoria, e dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, si liquidano come da dispositivo.
- 12. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1991/2018 emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di Parte_1
, che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e Controparte_1 spese generali come per legge.;
- pone a carico della parte appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Santa Maria Capua Vetere, 13 luglio
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.3083 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1991/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Sessa Aurunca assegnata in decisione all'udienza del 18.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
- (P.IVA ,), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Napolitano (C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso l'indirizzo PEC del predetto –
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APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato Andrea Verazzo (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso l'indirizzo PEC del predetto – Email_2
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
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CONCLUSIONI
Il procuratore di parte appellante concludeva- previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1991/2018, emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca- per l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata alla luce dei motivi su esposti anche in punto di spese di giustizia tra le parti processuali.
In via subordinata, in caso di rigetto dell'impugnazione, richiedeva di ricalcolare le spese processuali, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.
Il procuratore di parte appellata concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto dell'appello, destituito di qualunque fondamento giuridico e fattuale con conseguente conferma della sentenza n. 1991/2018 emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca.
In subordine, chiedeva che l'eventuale condanna alle spese fi lite fossero contenute al minimo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1991/2018 (depositata in data 30.11.2018) con la quale il
Giudice di Pace di Sessa Aurunca aveva accolto la domanda attorea e, per l'effetto, aveva condannato la società appellante, unitamente all'assicurato , Controparte_2 al pagamento dei danni subiti da in seguito al sinistro avvenuto Controparte_1 in data 30.08.2014 a Baia Domitia (CE) sul Viale degli Eucalipti, verso le 11:00 circa.
La in primo grado - aveva dedotto che, nelle predette circostanze di tempo CP_1
e di luogo, la moto di sua proprietà Yamaha TDM tg. DT91125 veniva coinvolta in un sinistro stradale la cui responsabilità nella causazione veniva ricondotta al conducente del veicolo Fiat Bravo tg. DK807AR, di proprietà del convenuto e in quel CP_2 momento condotta dal Sig. . Persona_1
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L'attrice aveva precisato che il conducente della Fiat Bravo avrebbe effettuato una manovra di sorpasso e, nel rimettersi nella propria carreggiata, si sarebbe ristretto eccessivamente a destra, urtando il motociclo Yamaha regolarmente in sosta che pertanto cadeva a terra riportando danni alla fiancata sinistra per l'urto diretto e alla parte destra per quello indiretto.
La aveva chiesto riconoscersi la responsabilità esclusiva del convenuto nella CP_1 causazione dell'evento con conseguente condanna in solido con la al Parte_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo.
Istruita la causa con l'escussione dei testi e con l'espletamento della CTU tecnica, il
Giudice di Pace aveva accolto la domanda attorea e per l'effetto aveva condannato la società iin solido con , al pagamento della somma Parte_1 Controparte_2 di €.4108,18 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al motoveicolo di proprietà della attrice nonchè al pagamento delle spese di lite.
-2. Avverso detta sentenza proponeva appello la quale previa richiesta Parte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1991/2018, emessa dal
Giudice di Pace di Sessa Aurunca chiedeva l'accoglimento dell'appello e per l'effetto la riforma integrale della sentenza impugnata alla luce dei motivi di appello con condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado;
in via subordinata, chiedeva la sola riforma degli importi liquidati per le spese processuali a titolo di compenso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.
Si costituiva regolarmente in giudizio la Sig.ra insistendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e diritto;
in subordine, chiedeva che l'eventuale accoglimento delle pretese di controparte venissero contenute al minimo, con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva malgrado regolare notifica dell'atto di appello. Controparte_2
Il giudice istruttore all'udienza del 18.03.2025 riservava la causa in decisione previa concessione, alle parti, dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
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-3. Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
, proprietario del veicolo Fiat Bravo tg. DK807AR, in quanto non CP_2 costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto gravame nei suoi confronti.
-4. Preliminarmente parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c. 2, n. 4 c.p.c., poiché il Giudice di prime cure aveva omesso di esporre le ragioni di fatto della decisione.
La doglianza è infondata dovendo rilevarsi al riguardo che a norma dell'art. 132 c.p.c., novellato, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Il legislatore, difatti, ha previsto che la motivazione della sentenza, per ragioni di economia processuale, può essere redatta in forma abbreviata prevedendo anche il rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
-5. Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di Prime cure aveva ritenuto “riguardo all'eccezione di prescrizione della domanda sollevata dalla convenuta Controparte_3
si rileva che nella produzione di parte attrice risulta regolarmente depositata
[...] in originale la lettera di messa in mora inviata alla convenuta tramite racc.ta con ricevuta di ritorno, idonea ad interrompere la prescrizione nel rispetto delle disposizioni di legge” in quanto errata per un superficiale esame dei documenti allegati dall'attrice nella produzione di parte cattrice che aveva, infatti, prodotto la lettera di messa in mora senza allegare l'avviso di ricevimento della raccomandata.
L'appellante pertanto ha criticato l'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento in quanto il sinistro si era verificato in data
30.08.2014, mentre l'atto di citazione veniva notificato in data 09.12.2017.
Anche detto motivo di gravame non merita accoglimento.
Va rilevato difatti che nella produzione di parte attrice risulta regolarmente depositata in originale la lettera di messa in mora, datata 22.01.2016 ed inviata alla Compagnia convenuta tramite racc.ta con ricevuta di ritorno, quest'ultima datata 27.01.2016, idonea ad interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.2 c.c.
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-6. Con il terzo motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza per erronea valutazione del materiale probatorio lamentando che il giudice di primo grado aveva esaminato unicamente la prova testimoniale evidenziando la non attendibilità del teste escusso riguardo a quanto dichiarato in merito alla dinamica del sinistro come emerso dal Report dell'Analisi di viaggio di cui al sistema satellitare.
Difatti la Compagnia assicurativa appellante ha evidenziato al riguardo che il
[...]
quando stipulò il contratto assicurativo per la R.C.A per la propria vettura, CP_2 acconsentì all'istallazione del dispositivo satellitare sull'auto che permetteva di monitorare gli spostamenti della vettura su tutto il territorio nazionale, registrando anche eventuali sinistri ed ha depositato il Report dell'Analisi di viaggio del veicolo assicurato dal 29.09.2014 al 31.08.2014, deducendo che la vettura assicurata in data
30.08.2014 non aveva mai registrato alcun sinistro e che non era mai transitata nel
Comune di Baia Domitia il giorno in cui si era verificato il sinistro
Anche tale doglianza, a parere di questo Giudice, non merita positivo apprezzamento.
Difatti dal report contenente l'Analisi del Viaggio del giorno 30.08.2014 risulta che la descrizione degli spostamenti dell'auto condotta dall'appellato era ferma alle CP_2 ore 9:42 in località Villa Literno, Via Vecchia Aversa ed il tracciato riprende alle ore
17:56 del medesimo giorno e nel medesimo luogo.
Il Report, tuttavia, risulta incompleto in merito agli spostamenti dell'auto in detto giorno- non essendo stati riportati gli spostamenti nella fascia oraria compresa tra le
9:42 e le 17:56; pertanto deve ritenersi che la mancata geolocalizzazione dell'autovettura, verso le 11:00 del giorno 30.8.2014 non fornisca piena prova del fatto storico così come prospettato da parte appellata e conseguentemente non è idoneo ad inficiare la attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste che ha assistito al sinistro.
-7. Con il quarto motivo di gravame la parte appellante ha censurato, gli esiti peritali eccependo la nullità della CTU espletata e conseguentemente della sentenza nella parte in cui la stessa aderisce pienamente alla conclusioni rassegnate dal perito.
Al riguardo va rilevato, in via preliminare che la CTU è stata eseguita da un professionista regolarmente iscritto nel registro dei CTU presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, esperto in materia sulla cui professionalità in mancanza di prova contraria, non si ha motivo di dubitar;
nel merito rileva questo Giudicante che il CTU
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ha riscontrato la compatibilità dei danni subiti dal motociclo attoreo con la dinamica del sinistro.
Ciò posto, rileva questo Giudicante che le doglianze, come formulate da parte appellante con il quarto motivo di gravame, siano inammissibili, limitandosi l'appellante a reiterare i medesimi rilievi formulati nel giudizio di primo grado e sui cui, tuttavia, è stata fornita adeguata spiegazione con la decisione impugnata.
L'appellante, difatti, con il motivo di gravame come formulato non propone elementi nuovi o una diversa prospettiva rispetto alla decisione di primo grado.
Rileva questo Tribunale, infatti, che tali rilievi, se potevano ritenersi ammissibili in primo grado, non possono, tuttavia, essere reiterati, sic et sempliciter, in appello, in quanto, ai fini della specificità del motivo di gravame, è necessario che l'appellante prenda posizione in ordine alla motivazione che aderisce agli esiti peritali specificamente censurando, pertanto, i risultati peritali recepiti dal giudice ed indicando specificamente gli elementi che sarebbero stati trascurati nell'indagine o non correttamente valutati e, dunque, l'incidenza degli stessi sulla statuizione che si va a censurare e della quale si invoca la riforma.
Giova ricordare al riguardo che “Le deduzioni dell'appellante devono essere svolte in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di secondo grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso introduttivo, sebbene quest'ultima modalità di redazione dell'atto di appello - se adottata - avrebbe potuto quanto meno rendere comprensibili al decidente le censure proposte, considerato che le deduzioni formulate avverso la sentenza impugnata devono essere comprensibili al giudice dell'impugnazione e non esposte in modo confuso e sconnesso dalla decisione”( cf.
Cass. CIV. n. 1030/2024).
Le argomentazioni proposte dall'appellante, pertanto, non appaiono pertanto risolutive in quanto non indicano aspetti contraddittori della motivazione adottata dal
Tribunale (che offre una lettura delle risultanze probatorie esente da critiche), ma propongono ancora una volta una propria lettura del complessivo materiale probatorio, diversa rispetto a quella del giudice.
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Ne deriva che l'appellante non ha chiarito affatto le ragioni per cui ha chiesto la riforma della pronuncia di primo grado e i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che fossero esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure per cui il motivo di gravame deve essere dichiarato inammissibile
-8. Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di prime cure per avere questi recepito acriticamente le conclusioni del CTU, deducendo che in punto di quantum il giudice estensore si era riportato alla stima eseguita dal CTU nonostante le puntuali osservazioni mosse dalla Compagnia sul punto.
Rileva questo Giudicante che sebbene le doglianze, come formulate, siano ai limiti dell'inammissibilità, essendosi l'appellante limitato a reiterare i medesimi rilievi formulati dal consulente tecnico di parte, nel giudizio di primo grado, in relazione alla quantificazione dei costi della riparazione come accertati dal CTU, la censura si reputa, in ogni caso, infondata, in quanto le voci indicate dal perito appaiono compatibili con i danni riportati dal motociclo quali emersi dai rilievi fotografici nonché con le voci di cui al preventivo prodotti in atti .
-9. Con l'ultimo motivo di gravame, infine, parte appellante ha censurato la liquidazione operata dal Giudice di Pace con riferimento alle spese processuali, ritenendo eccessivo ed incongruo l'importo determinato in quanto riferibile ai valori medi del D.M. n. 155/2014, anziché ai valori minimi.
Ciò posto va rilevato che nel la condanna alle spese processuali il Giudice può decidere se applicare i valori medi o minimi stabiliti dalle tabelle professionali, come il D.M. n. 55 del 2014, oppure può optare per un valore medio e nel decidere deve valutare vari fattori, tra cui la complessità della causa, il valore della controversia,
l'attività svolta dall'avvocato e la sua diligenza e decidendo discrezionalmente sia ai fini della condanna, sia ai fini della compensazione, con il solo limite dell'abnormità o della manifesta ingiustizia.
Tanto premesso la decisione impugnata e concernente le spese processuali appare conforme ai parametri normativi e congruamente motivata nonché appare coerente con l'esito complessivo della lite che ha visto la società assicurativa ( odierna) appellante completamente soccombente
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Nel caso in esame sulla scorta dell'esito complessivo del giudizio - ricorrendo una situazione di soccombenza totale dell'appellante ed alla stregua dei principi richiamati, va confermata, pertanto, la condanna e la liquidazione operata dal giudice di primo grado compensazione
-10. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
-11. Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta dalle parti, dell'assenza della fase istruttoria, e dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, si liquidano come da dispositivo.
- 12. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1991/2018 emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di Parte_1
, che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e Controparte_1 spese generali come per legge.;
- pone a carico della parte appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Santa Maria Capua Vetere, 13 luglio
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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