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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1614/2023
Oggi 12/12/2025 dalle ore 9.00 innanzi al Giudice AU ZA sono comparsi:
Per , l'avv.to GRAPPIOLO EDILIO Parte_1
Per gli avv.ti RUFFONI CA e PA MURIALDO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avvocato Grappiolo precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale del 20.11.2025 discute la causa richiamandosi agli atti e contesta la documentazione depositata da parte convenuta unitamente alla comparsa conclusionale di cui chiede l'espunzione.
Gli avvocati Ruffoni e Murialdo precisano le conclusioni come da comparsa conclusionale del
20/11/2025 e discutono la causa richiamandosi agli atti. Con riferimento alla documentazione prodotta con la comparsa conclusionale rilevano come sia di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori ed acquisita solo di recente.
Il Giudice dà atto che i difensori hanno partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal presenziare.
Alle ore 21.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura in assenza delle parti a ciò debitamente autorizzate, dell'allegata sentenza provvedendo al contestuale deposito telematico della stessa
Il GOT
AU ZA
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. AU ZA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1614 /2023 promossa da
(CF ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difesa dall'Avv. GRAPPIOLO EDILIO
- Attore/opponente –
Nei confronti di
(CF ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti RUFFONI Controparte_1 P.IVA_2
CA e LD PA
- Convenuto/opposto –
Conclusioni per l'attore/opponente:
Voglia Ill.mo Tribunale di Imperia adito, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria meglio vista, per i motivi di cui in narrativa, salvi altri:
In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avversarie, e disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguente pronunzia. Cont Accertare e dichiarare che l'avversario, ex art. 96 commi 3 e 4 , ha agito in giudizio con malafede o colpa grave, dichiarandolo conseguentemente tenuto e condannandolo, per responsabilità aggravata, a risarcire il danno arrecato all'attore, nella misura meglio vista e ritenuta, equitativamente determinanda, con ogni conseguente pronunzia.
Con vittoria delle spese di lite, pel principio di soccombenza.
Si allega: nota spese giudiziale specifica, ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., in base al valore medio dello scaglione di valore
INDETERMINATO, indicato ex adverso in monitorio, e confermato in citazione, recante la maggiorazione ex art.
4.1-BIS DM 55/14, quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto.
2 Si è applicato lo scaglione di valore indeterminato a complessità bassa.
Oltre spese esenti sostenute per € 259,00 pel contributo unificato, ed € 27,00 per il bollo”.
Conclusioni per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
In via istruttoria: modificarsi ordinanza istruttoria del 10/07/2024 e conseguentemente ammettere i mezzi di prova non ammessi come articolati nei propri atti difensivi e precisamente nella seconda e terza memoria istruttoria (e quindi dei capp.
1-8 di cui alla II memoria 183, 6 ° comma e dei capp.
9-16 di cui alla III memoria 183, 6° co c.p.c.) qui da intendersi integralmente trascritte chiedendosi l'escussione di tutti i testi come meglio generalizzati nelle predette memorie.
Trattandosi di documenti intervenuti successivamente alle preclusioni istruttorie, si chiede l'autorizzazione all'acquisizione del Decreto di cui al Doc. 48 e dei Docc. 44 e 45 allegati alla presente ed, essendo strettamente a questi ultimi correlati, la rimessione in termini per l'acquisizione dei Docc. 46 e 47.
Nel merito:
- rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.394/2023 del Tribunale di Imperia;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (già provvisoriamente esecutivo) e condannare lo
[...]
a consegnare tutta la documentazione in originale indicata in ricorso. Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con decreto ingiuntivo n. 394/2023 datato 4.07.2023 emesso dall'intestato Tribunale e notificato in data 06.07.2023, su ricorso presentato dal , veniva ingiunto allo Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consegnare Parte_2 tutta la documentazione in originale richiesta con ricorso, ad eccezione dei certificati ivi indicati, e condannava lo stesso al pagamento delle spese legali, liquidati in € 1.700,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese vive liquidate in € 286,00.
Lo in data 14.09.2023 notificava al opposizione al Parte_1 Controparte_1 suddetto decreto ingiuntivo dando atto che tutta la documentazione nel possesso dell'amministratore uscente era già stata consegnata a nuovo amministratore.
In data 09.11.2023 il si costituiva in giudizio instando per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 29.11.2024 il Giudice precedentemente incaricato della trattazione concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo dando atto “che la documentazione mancante corrisponde a quella che un diligente amministratore è tenuto, sia per legge che il virtù di mandato conferitogli, a conservare e formare e pertanto deve presumersi che essa esista e sia nella disponibilità dell'opponente”.
Venivano concessi termini ex art. 183 c.p.c. e la causa istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse dal precedente giudicante. 3 Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 14/8/2024 che, completata l'istruttoria rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 ottobre 2025 successivamente rinviata all'udienza odierna.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve ritenersi fatto non contestato che la documentazione contenuta nell'elenco depositato sia da parte attrice sub. 1 che da parte convenuta sub. doc. 5 è stata debitamente consegnata alla convenuta.
La convenuta ha per contro rilevato che una serie di ulteriori documenti non inclusi nel predetto elenco, non è stata consegnata da parte attrice.
In particolare, il ha contestato all'amministratore uscente di non aver consegnato la CP_1 seguente documentazione:
- Documentazione pratica SUPERBONUS (sempre in originale);
- Certificato in originale di conformità impianto elettrico condominiale;
- Certificato in originale di conformità impianto cancello automatico autorimessa;
- Documentazione in originale relativa a Certificato di Prevenzione Incendi autorimessa condominiale e relativi rinnovi;
- Documentazione (sempre in originale) interventi straordinari;
- Documentazione sinistri assicurativi (sempre in originale), come ad es. sinistro di cui rimborso assicurativo di euro
1.779,00 versato su conto corrente al 04/10/22;
- quietanze versamento Ritenute di Acconto;
- CU fornitori (sempre in originale);
- quietanze pagamento premi assicurativi (sempre in originale);
- Certificato di Attribuzione Codice Fiscale al vostro Studio (sempre in originale);
- Fatture, contratti e documentazione di gestione in genere in formato cartaceo o, in caso di obbligo di fattura elettronica, in formato elettronico tutti in originali e relativi alle ultime dieci annualità, così come previsto dall'art. 1130 bis c.c.;
- originale del libretto/i assegni.”
Il precedente amministratore nell'opporsi al decreto ingiuntivo si è limitato ad eccepire di aver consegnato tutta la documentazione in suo possesso.
In primo luogo deve osservarsi come a seguito della successione dell'amministratore nella gestione condominiale sussiste indubbiamente l'interesse del condominio alla consegna della documentazione necessaria per il corretto svolgimento della gestione dei beni comuni, sia in relazione ai rapporti tra il condominio ed i condomini, sia in relazione ai terzi che sono entrati in contatto con il condominio
(fornitori, istituti bancari ed assicurativi ecc.), sia, ai fini dell'eventuale verifica della correttezza della gestione condominiale del precedente amministratore. Tale interesse sussiste indipendentemente dall'esistenza di eventuali azioni di danno, dei condomini o dei terzi derivando l'obbligo di consegna 4 della documentazione dall'espressa previsione di cui all'art. 1129 comma 8 c.c., e art. 1130 bis c.c., introdotti dalla riforma del condominio di cui alla L. n. 220 del 2012.
Peraltro la giurisprudenza della Suprema corte, anche antecedentemente alla riforma, con ordinanza n.
6760/2019 aveva rilevato come: “'obbligo di restituzione, sebbene non previsto espressamente dalla legge, veniva desunto dalla giurisprudenza dai principi generali, costituendo uno dei momenti più delicati quello del “passaggio di consegne” fra vecchio e nuovo amministratore, dato che all'interesse di chi subentra nell'incarico di prendere il prima possibile possesso di tutta la documentazione inerente al acquisito, può corrispondere il disinteresse CP_1 dell'amministratore uscente a occuparsi di un condominio con il quale si è interrotto definitivamente il rapporto professionale. E d'altro canto il ritardo nel passaggio di consegne può essere fonte per il di rilevanti danni.” CP_1
La Suprema corte ha altresì avuto modo di rilevare come “l'obbligo giuridico di consegna della documentazione da parte del precedente amministratore trova il suo fondamento negli artt. 1129 e 1130 c.c., ratione temporis applicabile, nella versione antecedente alla L. n. 220 del 2012, integrate dalle norme in materia di mandato con rappresentanza, in forza del richiamo contenuto nell'art. 1129 c.p.c., comma 3, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui
l'amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni del mandato (Cass.
5.6.2014, n. 12678). L'amministratore ha, nei riguardi dei partecipanti al condominio, una rappresentanza volontaria, in mancanza di un ente giuridico con una rappresentanza organica, talché i poteri di lui sono quelli di un comune mandatario, conferitigli, come stabilito dall'art. 1131 c.c., sia dal regolamento di condominio sia dalla assemblea condominiale (Cass. 9 aprile 2014, n. 8339; Cass. 4 luglio 2011, n. 14589). Nell'esercizio delle funzioni,
l'amministratore assume la veste del mandatario ed è pertanto gravato dall'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 c.c.. Anche prima della riforma della L. 11 dicembre
2012, n. 220, l'art. 1130 c.c., prevedeva, tra le attribuzioni dell'amministratore del condominio, quella di 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. L'amministratore aveva ed ha l'obbligo, alla fine di ciascun anno, di rendere il conto della sua gestione.
L'obbligo di conservazione dei documenti è stato normativamente previsto dall'art. 1130 bis c.c., introdotto dalla L. n.
220 del 2012, che prevede l'obbligo di conservazione delle scritture e dei documenti giustificativi per dieci anni dalla data della relativa registrazione.”(cfr. Cassazione civile sez. II - 15/12/2021, n. 40134).
Deve inoltre rimarcarsi come il odierno convenuto non si è limitato ad una generica CP_1 richiesta riguardante tutta la documentazione in possesso dell'ex amministratore, ma ha elencato in modo specifico i documenti in relazione ai quali ha ritenuto sussistente l'omessa la consegna.
5 A fronte di tale specifica richiesta “poiché l'obbligo di consegna della documentazione costituisce adempimento del contratto di mandato, spettava al precedente amministratore provare che la documentazione richiesta non era inerente all'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1129 e 1130 c.c., ovvero l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi.
L'obbligo di cooperazione del precedente amministratore con il nuovo amministratore, che trova nel passaggio di consegne un momento cruciale, costituisce espressione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) qualificato, in relazione alla complessità dei rapporti che fanno capo all'ente di gestione.” (cfr. Cassazione civile sez. II -
15/12/2021, n. 40134)
In buona sostanza in virtù dei principi espressi dalla Suprema corte “"è onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi di fatti impeditivi o estintivi"
(Cass. Ord. n. 40134 del 15/12/2021).
I documenti richiesti dal sono indubbiamente inerenti alla gestione della cosa comune e CP_1 sono necessari per corretta la ricostruzione dei rapporti con gli altri condomini e con i terzi.
Nel caso che ci occupa l'indicazione puntuale dei documenti richiesti è presente in atti sin dal ricorso per decreto ingiuntivo e ad essa non è seguita alcuna eccezione di estraneità all'esercizio condominiale o atti impeditivi alla consegna da parte dell'amministratore uscente.
Si ritiene, pertanto, che il per tramite dell'amministratore ha adempiuto al proprio obbligo CP_1 di indicazione, e che per contro lo non ha provato di aver provveduto ad adempiere Parte_1 all'obbligo di consegna, né ha fornito giustificazioni all'eventuale mancato reperimento di detti documenti.
In senso contrario non risultano dirimenti le prove testimoniali assunte nel corso del presente giudizio, posto che le testi hanno dichiarato di aver presunto che la documentazione trasmessa fosse tutta quella in possesso dell'amministratore in quanto le modalità usate nel caso che ci occupa erano conformi alla prassi utilizzata nel caso di passaggio di consegne. Il fatto che normalmente le modalità del passaggio fossero quelle descritte dalle testi, non vale, tuttavia, a provare che nel caso specifico ci possa essere stata un'omessa trasmissione di documenti.
La circostanza che non tutta la documentazione fosse stata preparata e consegnata con il corriere ricevuto in data 18.5.2023 emerge per tabulas dal fatto che con mail 26.05.2023, a seguito delle rimostranze della nuova amministratrice, lo provvedeva a trasmettere ulteriore Parte_1 documentazione in suo possesso, ossia scansioni delle dichiarazioni di conformità dei garage, certificato di prevenzione incendi, relazione tecnica di prevenzione incendi, le fatture di e Per_1 Per_2 nonché la scansione di assegni (cfr. doc. 6 del monitorio).
[...]
6 Le testimoni hanno poi fatto riferimento alla preparazione di documentazione cartacea, ma soprattutto con riferimento agli anni più recenti è dato presumere che parte della documentazione invero fosse in formato elettronico.
Deve peraltro rimarcarsi come l'esistenza della documentazione richiesta con il decreto ingiuntivo si evince dalla copiosa documentazione prodotta da parte convenuta.
Con specifico riferimento alla singola documentazione di cui è stata chiesta la consegna si deve osservare quanto segue.
1) Con riferimento alla pratica inerente il superbonus l'esistenza della relativa documentazione emerge dai docc. 8, 13, 14 di parte convenuta che contengono un'ampia e dettagliata relazione di cosa fosse stato fatto, nonché corrispondenza contenente l'indicazione di diversa documentazione trasmessa per conto del per la pratica del superbonus con il coinvolgimento di tecnici imprese e CP_1
Comune. Per contro l'unico documento che si rinviene nell'elenco della documentazione consegnata in data 18.5.2025 (doc. 1 di parte attrice) è quello indicato come: “Doc. 17)
[...]
Controparte_3 Per_3 [...]
110%”, quindi, documentazione inerente la fase Controparte_4 embrionale della richiesta del superbonus.
2) Con riferimento alla documentazione relativa agli interventi straordinari eseguiti, sulla base della documentazione prodotta da parte convenuta ed in particolare (doc. 32) emerge che l'assemblea con delibera del 17.3.2021 aveva deliberato lavori di impermeabilizzazione del terrazzo Ivi si legge: CP_5
3) con riferimento alla documentazione inerente sinistri assicurativi sulla base della documentazione depositata da parte convenuta sub. doc. 10 emerge il pagamento del sinistro di cui rimborso assicurativo di euro 1.779,00 versato su conto corrente al 04/10/22.
Nel doc. 10 si legge: “Accredito beu con contabile cod disp 0122100440054844 supp bon eur unico vs fav con contab vitsct00000000116832000000007870096 pagamento sinistro 6652200282 bonifico a vostro favore disposto da mitt vittoria assicurazioni spa benef condominio azzurra 2 bic ord crppit2pxxx 1.779,00”
In tal senso nessuna documentazione è stata consegnata dall'amministrazione uscente non risultando essere elencata nella distinta di passaggio consegne.
4) Con riferimento alle quietanze versamento delle ritenute di acconto: pur trattandosi di adempimento fiscale a cui era tenuto l'amministratore ex art. 1130 n. 5) c.c. nessuna documentazione risulta elencata nella distinta di passaggio consegne.
7 Potendo, infatti, il condominio operare da sostituto di imposta, come tale deve effettuare le ritenute d'acconto. Le ritenute d'acconto vanno effettuate nel caso di: compensi che sono dovuti ai professionisti per le prestazioni rese al condominio;
corrispettivi dovuti agli appaltatori di opere e servizi, pagamenti in favore dei dipendenti del condominio.
5) Con riferimento alla certificazione unica dei fornitori, pur trattandosi anche in questo caso di adempimento fiscale a cui era tenuta l'amministrazione ex art. 1130 n. 5) c.c. trattasi, infatti, di certificazioni relative alle somme corrisposte nell'anno precedente e assoggettate a ritenuta, nessuna documentazione è stata consegnata dall'amministrazione uscente, non risultando elencata nella distinta di passaggio consegne.
6) Con riferimento alle quietanze pagamento premi assicurativi, la sottoscrizione di polizza assicurativa
è un adempimento che fa capo all'amministratore nessuna menzione viene fatta in relazione alla consegna delle relative quietanze di pagamento nella distinta di passaggio consegne pur risultando pagamenti in favore degli assicuratori negli estratti conto (si veda ad esempio doc. 43).
7) Con riferimento alla mancata consegna di fatture, contratti e documentazione di gestione in genere in formato cartaceo o, in caso di obbligo di fattura elettronica, in formato elettronico tutti in originali relativi alle ultime dieci annualità, lo , come indicato nella Distinta doc. 1 ha Parte_1 consegnato alla nuova amministratrice solo le fatture della gestione 2021/2022 e 2022/2023, omettendo la trasmissione di tutti i giustificativi di spesa e la documentazione contrattuale e contabile degli anni precedenti.
Come indicato dalla Suprema corte (cfr. Cassazione civile sez. II - 15/12/2021, n. 40134) ”l'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo non esime di certo l'ex amministratore consegnare tutta la documentazione necessaria per la gestione del condominio, corredata dai documenti giustificativi sottostanti, che risultano necessari al fine di consentire al nuovo amministratore la ricostruzione della gestione pregressa. La consegna della documentazione è finalizzata a neutralizzare il pregiudizio potenzialmente derivante all'ente di gestione dalla impossibilità di ricostruzione delle entrate ed uscite nonché dei debiti e dei crediti dei singoli condomini e verso terzi.”
8) Infine, con riferimento alla richiesta di consegna dell'originale del libretto/i assegni anche in questo caso non risulta essere stato consegnato in quanto non risulta elencato nella distinta del passaggio delle consegne. Non è per contro fatto contestato che l'amministratrice provvedesse ad effettuare pagamenti anche tramite assegni e il dato emerge anche dagli estratti conto depositati in giudizio.
Deve per inciso rilevarsi come a seguito della revoca dell'amministratore non vi è alcun motivo per cui il vecchio amministratore continui a detenere documentazione di pertinenza del condomino in precedenza amministrato e questo anche ove il condominio possa reperire la documentazione altrove.
Alla luce di tutto quanto precede il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve essere confermato.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 55/2014 e 147/2022 applicando lo scaglione valore indeterminabile complessità bassa applicando i valori minimi per la fase di studio ed introduttiva e ai medi con riferimento alla fase istruttoria e decisoria in considerazione dell'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa;
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Imperia n. 394/2023 datato 4.07.2023,
- Condanna lo in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore a rimborsare al in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 6.167,00 di cui Euro 851,00 per la fase di studio, Euro 602,00 per la fase introduttiva, Euro 1.806,00 per la fase istruttoria, Euro 2905,00 per la fase decisoria oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Addì, 12/12/2025
Il GOT
Dott. AU ZA
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