Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1601/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1601/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ti e difesi, giusta procura a margine Parte_1 Parte_2 dell'atto di citazione, dall'Avv. Rocco DI BONO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E costituitasi in Controparte_1 persona del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione e l.r. p.t., Dott. CP_2
, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.
[...]
Francesco DI CARO, dall'Avv. Luciano DI CARO e dall'Avv. Gaetano DI CARO, del Foro di Matera, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Marco BORRACCIA;
CONVENUTA
nella sua qualità di cessionaria dei crediti della CP_3 [...]
e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la Controparte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa, CP_4
Dott. rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, Controparte_5 dall'Avv. Gaetano DI CARO, del Foro di Matera, nel cui studio è elett.te dom.ta;
INTERVENTORE
in persona del legale rapp.te A.U. Dott. rappresentata Controparte_6 CP_7 dalla in persona del Presidente del consiglio di Controparte_8 amministrazione e legale rappresentante, Dott. società intervenuta quale CP_9
1
mandataria e per la gestione dei crediti della prima, rappresentata e difesa, in Parte_3 virtù di procura speciale alle liti (allegata alla memoria di costituzione), dagli Avv.ti Giacinto
DI DONATO e UI IC, del Foro di RO (“ ), senza Controparte_10 elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE
avente ad oggetto: Conto corrente bancario (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La icorreva al Controparte_1
Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse ad ed a Parte_1 Parte_2
quali fidejussori della fallita di pagare, alla ricorrente, la somma
[...] Parte_4 complessiva di euro 106.590,16, di cui: euro 93.270,16 quale saldo passivo, alla data della chiusura, ossia al 26 Novembre 2014, del conto corrente n. 130/1028/1, acceso, il 1° Luglio
2005, dalla presso la succursale di Banzi della stessa ricorrente, oltre agli Parte_4 interessi convenzionali, al tasso del 13,850%, dal 2 Luglio 2005 al soddisfo;
euro 13.320,00,
quale debito portato da due ricevute bancarie, anticipate dalla banca e tornate insolute alla chiusura del conto.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante il decreto ingiuntivo n.
276/2015.
3. si opponevano. Parte_1 Parte_2
Motivi di censura erano:
- la mancanza della mediazione obbligatoria;
- la carenza di titolarità del credito, in capo alla ricorrente, in quanto il conto era stato acceso non presso la Controparte_1 bensì presso la
[...] Controparte_11
[...]
- la nullità della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni del rapporto di fidejussione,
laddove essa prevedeva che la banca fosse tenuta a comunicare al fidejussore, ma solo dietro richiesta di costui, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore: gli opponenti richiamavano gli artt. 1956 e 1461 c.c.;
- la decadenza ex art. 1957 c.c.;
- che la prova documentale non era completa;
- che erano state violate le discipline sulla capitalizzazione degli interessi e contro l'usura;
- la nullità della commissione di massimo scoperto.
2 N. 1601/2015 R.G.A.C.
4. Resisteva la .A. Controparte_1
5. L'allora G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ordinanza in data 21-22 Ottobre 2015).
6. In corso di causa, intervenivano, quali cessionarie del credito, dapprima la CP_3
e, poi, la
[...] Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nessuna contestazione è stata sollevata, circa il debito da ricevute bancarie: esso, pertanto, non è soggetto alla cognizione del Giudice della presente opposizione e rimane definitivamente accertato: benché il decreto debba essere revocato, poi, perché l'altro debito è
risultato di importo inferiore, rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio, il primo costituirà oggetto della condanna da emettersi, in danno degli opponenti.
Si noti che né nel ricorso monitorio, né nella comparsa di costituzione e risposta risultano domandati interessi su tale voce di credito.
2. La mediazione obbligatoria, come prescritto dalla legge (art. 5, d. lgs. 28/2010), è stata esperita dopo la fase relativa alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo: senza esito favorevole.
3. La convenuta ha documentato che la banca, presso la quale era stato aperto il conto corrente, non è altro che quella che, poi, ha presentato il ricorso monitorio: giacché si è trattato della mera trasformazione della società.
4. Come esattamente ha osservato l'opposta, i fidejussori ben conoscevano la difficile condizione economica, nella quale ha versato, sino al fallimento, la debitrice principale, trattandosi dei due soli soci e, quanto all' dell'amministratore: la , Parte_1 Pt_2 invece, è la moglie del precedente.
È possibile, pertanto, trarre la conclusione, sulla scorta di tali gravi, precisi e concordanti elementi presuntivi («La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo
dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione
non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà
economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione
del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore)»: Cass. civ., Sez. III,
17.7.2023, ord. n. 20713), che nessuna particolare informazione dovesse la banca (ove mai pure essa abbia saputo dell'aggravamento della condizione della debitrice principale, continuando ad erogare, ciononostante, credito) ai fidejussori: i quali, al contrario, forse, avrebbero essi stessi potuto informare la creditrice.
3 N. 1601/2015 R.G.A.C.
5. Non è maturata (ove la clausola di deroga dovesse reputarsi nulla) la decadenza ex art. 1957 c.c., avendo la creditrice chiesto nel Marzo del 2015 l'ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale, dichiarato nel Novembre del 2014.
6. La prova documentale, come si evince dalla produzione della convenuta, era già sufficiente nella fase monitoria, e, in quella di opposizione, a cognizione piena, ha permesso al c.t.u. di svolgere compiutamente i propri accertamenti.
7. Le eccezioni, attinenti alla violazione di norme imperative, entro il rapporto dal quale scaturisce l'obbligazione del debitore principale, possono essere sollevate, altresì, dal garante, ove la garanzia debba essere qualificata come autonoma, anziché come fidejussione, « […] atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un
risultato che l'ordinamento vieta. (Cass. civ., Sez. I, 31.3.2023, ord. n. 9071).
8. Nel merito dell'andamento e del saldo del rapporto, soccorre l'acquisita c.t.u. e,
previamente, l'ordinanza, con la quale l'allora G.I., così risolvendo le questioni tecnico- giuridiche presupposte, formulava i quesiti.
Le ragioni del G.I., quelle (di natura giuridica) enunziate ed osservate dall'ausiliario, e quelle, conformi alle precedenti, avanzate dalle parti, debbono intendersi come qui condivise, richiamate e trascritte, ad integrazione della presente motivazione.
L'ausiliario risulta aver eseguito il proprio compito senza incorrere in censure di natura giuridica, tecnica o logica: esso ha risposto, altresì, in maniera precisa e pertinente, alle osservazioni sottopostegli.
I ragionamenti e gli argomenti del consulente debbono intendersi, si ribadisce, come qui richiamati e riprodotti, ad integrazione della presente motivazione.
Per comodo di lettura, in ogni caso, si riproducono le conclusioni salienti della relazione, dalle quali si desumono, altresì (sia pur concisamente), le questioni, di fatto e di diritto, oggetto di causa (si precisa che si tratta di brani non consecutivi, nel testo dell'elaborato):
La decorrenza delle valute è pattuita in contratto ed è risultata corretta
I tassi effettivi via via applicati al rapporto, come pure la commissione di massimo
scoperto, risultano sempre compresi nella soglia dell'usura.
Le spese sono state contabilizzate dacché pattuite in contratto.
Gli estratti e gli scalari del conto sono risultati completi per tutto l'arco temporale
oggetto di ricostruzione (1.7.2005 – 26.11.2014).
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Il c.t.u., infine, ha rilevato la possibilità di calcolare (come ha fatto, e correttamente: «si
ritiene che la commissione di massimo scoperto vada calcolata sui saldi via via rideterminati in funzione del quesito posto dal del G.I., dacché la base di calcolo di tale onere è determinata giustappunto dai saldi contabili.»), alla stregua delle pattuizioni negoziali, la commissione di massimo scoperto, rivelatasi, dunque, determinata o determinabile, e priva di vizi di nullità,
perché rispettosa della normativa tempo per tempo vigente.
La conclusione è che, alla data della chiusura del conto, ossia al 26 Novembre 2014, il conto presentasse un saldo passivo, pari ad euro 76.701,57: da maggiorare degli interessi convenzionali, da non capitalizzare (quanto meno, a decorrere dal 1° Dicembre 2014: e cfr.
Cass. civ., Sez. I, 30.7.2024, sent. n. 21344) e contenere entro il tasso-soglia dell'usura.
9. Come si legge nella comparsa conclusionale della in proposito Controparte_6 del credito da saldo del conto corrente, «In forza della predetta posta creditoria, CP_3 ha ricevuto € 29.390,81 dal fallimento della (n. 323/2014), mentre ha Parte_4 CP_6 rincassato € 16.296,56 (di cui € 11.282,76 per spese prededucibili anticipate alla procedura) dall'esecuzione immobiliare 48/2017.»: si tratta di somme da escludere (eccetto le spese di procedura).
Il debito degli opponenti, pertanto, maturerà gli interessi sull'intera somma dovuta, sino al pagamento (od ai pagamenti, ove siano stati eseguiti più versamenti), da parte del fallimento,
e, poi, si vedrà ridotto, secondo i criteri legali di imputazione, appunto, dei pagamenti (art. 1193
c.c.).
10. Nelle note di trattazione scritta, da ultimo depositate, gli opponenti contestavano che la ultima cessionaria (e, dunque, beneficiaria della condanna, che si Controparte_6 emetterà) avesse dimostrato che gli specifici crediti, oggetto della causa, fossero stati ad essa ceduti: a tal uopo, non basterebbe l'avviso della cessione in blocco, pubblicato nella G.U. (G.U.,
Parte Seconda, n. 67, dell'8 Giugno 2024), e depositato.
L'insieme dei criteri, che distinguevano i crediti ceduti, tuttavia, come enumerati nell'avviso, appare, nella specie (e si rinvia al relativo documento, nella produzione della parte cessionaria), tale da comprendere, altresì, quello oggetto di diatriba: e gli opponenti non hanno sollevato specifiche contestazioni su questo aspetto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.2.2023, sent. n.
4277: «In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché
gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze»).
11. L'originaria creditrice, in assenza di comune volontà delle parti circa l'eventuale estromissione di essa (art. 111 c.p.c.), rimane parte del giudizio, così come la prima cessionaria.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, secondo la consistenza delle rispettive attività difensive delle controparti degli attori: la circostanza che
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l'importo del debito per saldo del conto corrente si sia ridotto, grazie al calcolo del c.t.u., induce alla compensazione delle spese medesime per un quarto: analogamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio rimarranno a carico degli opponenti per i tre quarti (con onere di rimborso della differenza, a vantaggio di chi abbia anticipato una parte maggiore).
Poiché, poi, «In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili
dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite
anche in relazione a tali spese.» (Cass. civ., Sez. II, 9.8.2022, sent. n. 24482), allora, considerando la decurtazione del credito (che influisce sullo scaglione di calcolo), e la compensazione, potrà,
sinteticamente, disporsi che le spese della fase monitoria (compensi, esborsi ed accessori), rimangano dovute, ma con riduzione al 60%.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1601/2015 R.G.A.C., promossa da e contro la Parte_1 Parte_2 [...] costituitasi in persona del Vice Presidente del Controparte_1
Consiglio d'Amministrazione e l.r. p.t., Dott. , e nella quale sono Controparte_2 intervenute la nella sua qualità di cessionaria dei crediti della CP_3 [...]
e, per essa, quale mandataria e Controparte_1 procuratrice, la in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante CP_4 dell'impresa, Dott. e la in persona del legale rapp.te Controparte_5 Controparte_6
A.U. Dott. rappresentata dalla CP_7 Controparte_8
in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante,
[...]
Dott. società intervenuta quale mandataria e per la gestione dei CP_9 Parte_3 crediti della prima, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 276/2015, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. accerta il saldo del conto corrente n. 130/1028/1, acceso dalla presso la Parte_4 succursale di Banzi della Controparte_11 poi
[...] Controparte_1 alla data del 26 Novembre 2014, nell'importo di euro 76.701,57;
[...]
3. condanna in solido tra loro, a pagare alla Parte_1 Parte_2 rappresentata dalla le Controparte_6 Controparte_8 seguenti somme: euro 13.320,00; euro 76.701,57, tali al 26 Novembre 2014, oltre agli interessi convenzionali, senza capitalizzazione, a decorrere dal 1° Dicembre 2014, ed entro i limiti dell'usura; prescrive, tuttavia, detrarsi le somme già percepite dalla CP_3
e dalla § 9 della motivazione); Controparte_6
6 N. 1601/2015 R.G.A.C.
4. condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 alla le spese di Controparte_1 lite della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo, ma ridotte al 60%, e quelle della fase di opposizione, liquidando queste ultime, previa compensazione per un quarto, in euro 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti
CP_1 parametri forensi, all'IVA ed alla come per legge;
5. condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 alla e, per essa, quale mandataria e procuratrice, alla le CP_3 CP_4 spese di lite, liquidando le medesime, previa compensazione per un quarto, in euro
1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
6. condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 alla rappresentata dalla Controparte_6 Controparte_8 le spese di lite, liquidando le medesime, previa compensazione per un quarto, in euro
2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
7. onera, nel rapporto fra le parti (e ferma la liquidazione già disposta e vigente nel rapporto tra l'ausiliario e le parti), e in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, delle spese di c.t.u., per i tre quarti, e la Controparte_1 nonché le parti intervenute, per l'altro quarto, in parti
[...] eguali tra loro, e con vincolo di solidarietà; con onere di rimborso della differenza, a vantaggio di chi abbia anticipato una parte maggiore.
Potenza, 29 Gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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