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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7821 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 29/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.22420 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Andrea Cammisa e Alfonso
Leperino, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo,
VA NC e OR AN UO presso i quali elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di “Macchinista”, dell'area dei “Tecnici Specializzati”, livello B1; di prestare servizio presso l'Area Napoli;
di aver Pt_2 sempre reso, una prestazione lavorativa articolata su 5 giorni e di aver sempre percepito, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL di settore, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali;
di aver altresì percepito una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale, oltre che nel CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria, anche nel Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
di aver percepito tra le competenze accessorie previste dal CCNL di settore e dal detto
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, l'indennità di utilizzazione professionale -c.d. indennità di condotta-, l'indennità per assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale collegata essenzialmente alle mansioni svolte, il tutto come emergente dalle buste paga in atti;
che l'indennità per assenza dalla residenza è altresì connessa alle mansioni svolte atteso che viene compensato il disagio di essere assente dal luogo di residenza, proprio in ragione della conduzione dei treni;
che dette indennità non sono state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie.
Tanto premesso, evidenziando di aver diritto, anche alla stregua della giurisprudenza formatasi sul punto e della nozione europea di retribuzione, all'inclusione delle citate indennità, nella base di calcolo delle ferie, in quanto rientranti, per natura e caratteristiche, nella “retribuzione ordinaria”, ha concluso chiedendo di “ A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del
20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo
FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della
Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; e, per l'effetto B) Condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in Controparte_1 favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal
18 luglio 2007 o dalla diversa data che l'ill.mo Giudice adito riterrà di decorrenza, fino alla data di deposito del presente ricorso oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, la convenuta ne ha dedotto con articolate Controparte_1 argomentazioni l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per l'integrale rigetto. Ha evidenziato, in particolare, la rispondenza della retribuzione c.d. feriale corrisposta al ricorrente, ai principi giuridici, nazionali e sovranazionali vigenti in materia;
ha inoltre evidenziato che il ricorrente, ha sempre fruito delle ferie maturate, mancando in atti la prova che, la quantificazione della retribuzione per il periodo di godimento delle ferie, ha prodotto un effetto dissuasivo dalla effettiva e concreta fruizione delle stesse;
ha poi rappresentato l'opportunità di far riferimento, in via subordinata, ai criteri di selezione delle voci retributive da riconoscere in occasione delle ferie, individuati dalla Corte di Giustizia;
ha poi negato la sussistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di onnicomprensività della retribuzione utile al computo dei vari istituti economici nel senso inteso dal ricorrente;
che detto principio
è infatti da intendersi nel diverso senso che è rimessa alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare il trattamento economico dei lavoratori e che invero, nella contrattazione collettiva di riferimento, le indennità rivendicate non concorrono a formare la retribuzione spettante al Macchinista o al Capo treno in ferie;
ha rilevato poi l'infondatezza della domanda di accertamento della nullità parziale delle norme contrattuali collettive invocate, per l'impossibilità di frammentare le singole clausole o segmentare la disciplina unitaria di un istituto;
in via subordinata, ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate dal ricorrente, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., in quanto comprometterebbe il legittimo affidamento maturato dalle parti sociali- ed in particolare dal datore di lavoro - sulla stabilità della regolamentazione collettiva del rapporto contrattuale;
ha infine eccepito, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese avanzate , tenuto conto che il diritto è stato azionato soltanto con la notifica del ricorso introduttivo, con conseguente prescrizione delle pretese economiche avanzate e maturate in epoca anteriore ai 5 anni precedenti la predette data;
ha dunque concluso per l'integrale rigetto della domanda.
*****
Al fine della presente decisione, stante la natura delle questioni trattate, può farsi utile rinvio, ai sensi dell'art 118 disp atta cpc, alle numerose pronunce emessa da questo Tribunale su analoghe domande nei confronti di le cui motivazioni, ampiamente fondanti Controparte_1 sui principi espressi dalla Corte europea e dalla Corte di Cassazione, vanno integralmente condivise ( v. sent. versate in atti)
Il tema d'indagine involge il trattamento retributivo spettante al ricorrente nei giorni di ferie pacificamente maturati e goduti nel periodo rivendicato, essendo in contestazione tra le parti il computo in dette giornate delle seguenti due indennità, l''indennità di utilizzazione professionale (in sigla IUP) dall'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del
16.12.2016 e l'indennità per assenza dalla residenza attualmente disciplinata dall'art. 77 del
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016.
Per la decisione della controversia, occorre richiamare la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 /
2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
(...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per_1
Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C- 214/16, punto Per_2
Per_ 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio
2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, LI CP_2
e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto
24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie Persona_6 annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, CP_2 punto 58).L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LI e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_7 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza LI e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In relazione al caso in esame, va registrato il recente orientamento della Suprema Corte che nella sentenza n. n.13675 del 22.05.2025, resa proprio nei confronti di sulla CP_1 medesima questione, ha osservato che “questa Corte (come anche rilevato dal controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., anche nel rapporto di lavoro di relativamente ad altro macchinista, Cass. n. 14089/2024) nel solco di CP_1 una serie di pronunce sul tema, ha ribadito che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione
"ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE
20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al personale navigante CP_2 dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, ; CGUE 3.12.2018, C- 385/17, Per_7
). Parte_3
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_8
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di
Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in CP_1 analoga controversia che aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. CP_3 nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva.
18. È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent.
CGUE LI cit., par. 21); che "l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE LI cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par. 41).
Sul concetto di dissuasività, la Corte di Cassazione nella sentenza cit. (13675/2025) espressamente argomenta che “19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Il principio enunciato dalla Cassazione -a cui la scrivente presta adesione anche per la funzione nomofilattica della Suprema Corte - consente di confutare l'intento della società convenuta di ancorare il raffronto tra la differenza retributiva mensile e quella annuale al fine di evidenziare la scarsa e/o risibile incidenza sul trattamento retributivo della singola giornata di ferie della decurtazione delle due indennità in oggetto.
La società ha evidenziato che, anche ad accedere al raffronto auspicato dai ricorrenti e condiviso dai Giudici di legittimità, il risultato in termini di incidenza percentualistica della decurtazione sarebbe comunque limitato. Così non è dal momento che come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Milano “il vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva Si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile. […] Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo
Giudice. Questa appare, del resto, del tutto omogenea rispetto a quella compiuta nel precedente di questa Corte n. 32/2020, citato dall'appellante, nel quale analoga potenzialità
è stata riconosciuta a riduzioni retributive pari al 13,50% ed al 19%, sempre su base mensile
(cfr. CdA Milano sentenza n. 1023/2023 in prod. ric.)
Da tanto consegue che l'interpretazione della legislazione nazionale nei termini sopra enunciati, consente di escludere i paventati dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla convenuta. Piuttosto, sono sindacabili le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono o non prevedono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, per contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale.
Pertanto, vanno disapplicate le clausole contrattuali nulle (e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL Controparte_4
del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto
[...]
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1,
e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma
5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del
16.12.2016) e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie,
l'importo dovuto per le indennità sopra elencate. A tanto va aggiunto che, in base alla rappresentazione offerta da nel momento in CP_1 cui allega un conteggio esemplificativo ( all.26), l'incidenza sul trattamento retributivo di tali indennità ha una percentuale di decremento affatto irrisoria.
In ultimo, va disattesa solo l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e di quelli ad esso connessi. La previsione di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali non può essere lecitamente opposta per la salvezza di una clausola che ponga illegittimamente una deroga ad una norma imperativa. Non risulta, inoltre, allegato che la previsione contrattuale fosse indispensabile nel contesto contrattuale e che il venir men della stessa avrebbe comportato l'interesse alla caducazione dell'intero contratto. In punto di diritto, si rammenta che il principio di conservazione, di cui all'art. 1419 c.c., costituisce, in materia contrattuale, regola generale dell'ordinamento. L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri, appunto, una patente relazione di interdipendenza della stessa da tutte le altre. Non risultano offerti dalla resistente elementi dirimenti volti a dimostrare l'assunto.
I crediti rivendicati non risultano prescritti.
Va dato atto che di recente la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022,
n.26246), ha ritenuto di considerare decorrente il corso prescrizionale dei crediti di lavoro, dalla cessazione del rapporto, in ragione della riforma dell'art. 18 della legge 300/70, attuata con la legge 92/2012. I giudici di legittimità muovono dall'assunto che l'ambito delle tutele predisposte dalla legge 92/2012 avverso il licenziamento del lavoratore -a cui si applica l'art.18 della legge 300/70, nel testo modificato- rende inattuale il concetto di stabilità del rapporto di lavoro per le imprese occupanti più di quindici dipendenti ed osservano che l'art. 2948, n. 4 c.c. deve essere letto (così come gli artt. 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c.) nella sua accezione costituzionalmente legittima in esito ai noti interventi evolutivi della Corte costituzionale. La scrivente si adegua a tale pronuncia, in considerazione della funzione nomofilattica della Cassazione.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo intercorrente dal 18 luglio 2007 fino alla data di deposito del ricorso in esame (21.10.2024). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della domanda di condanna generica.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al computo -nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie goduti dell'“indennità di utilizzazione professionale” e dell'“indennità per assenza dalla residenza” per il periodo oggetto di domanda;
b) per l'effetto, condanna al pagamento delle differenze retributive maturate Controparte_1
a tale titolo;
c) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.314,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
( dr A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 29/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.22420 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Andrea Cammisa e Alfonso
Leperino, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo,
VA NC e OR AN UO presso i quali elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di “Macchinista”, dell'area dei “Tecnici Specializzati”, livello B1; di prestare servizio presso l'Area Napoli;
di aver Pt_2 sempre reso, una prestazione lavorativa articolata su 5 giorni e di aver sempre percepito, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL di settore, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali;
di aver altresì percepito una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale, oltre che nel CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria, anche nel Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
di aver percepito tra le competenze accessorie previste dal CCNL di settore e dal detto
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, l'indennità di utilizzazione professionale -c.d. indennità di condotta-, l'indennità per assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale collegata essenzialmente alle mansioni svolte, il tutto come emergente dalle buste paga in atti;
che l'indennità per assenza dalla residenza è altresì connessa alle mansioni svolte atteso che viene compensato il disagio di essere assente dal luogo di residenza, proprio in ragione della conduzione dei treni;
che dette indennità non sono state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie.
Tanto premesso, evidenziando di aver diritto, anche alla stregua della giurisprudenza formatasi sul punto e della nozione europea di retribuzione, all'inclusione delle citate indennità, nella base di calcolo delle ferie, in quanto rientranti, per natura e caratteristiche, nella “retribuzione ordinaria”, ha concluso chiedendo di “ A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del
20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo
FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della
Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; e, per l'effetto B) Condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in Controparte_1 favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal
18 luglio 2007 o dalla diversa data che l'ill.mo Giudice adito riterrà di decorrenza, fino alla data di deposito del presente ricorso oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, la convenuta ne ha dedotto con articolate Controparte_1 argomentazioni l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per l'integrale rigetto. Ha evidenziato, in particolare, la rispondenza della retribuzione c.d. feriale corrisposta al ricorrente, ai principi giuridici, nazionali e sovranazionali vigenti in materia;
ha inoltre evidenziato che il ricorrente, ha sempre fruito delle ferie maturate, mancando in atti la prova che, la quantificazione della retribuzione per il periodo di godimento delle ferie, ha prodotto un effetto dissuasivo dalla effettiva e concreta fruizione delle stesse;
ha poi rappresentato l'opportunità di far riferimento, in via subordinata, ai criteri di selezione delle voci retributive da riconoscere in occasione delle ferie, individuati dalla Corte di Giustizia;
ha poi negato la sussistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di onnicomprensività della retribuzione utile al computo dei vari istituti economici nel senso inteso dal ricorrente;
che detto principio
è infatti da intendersi nel diverso senso che è rimessa alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare il trattamento economico dei lavoratori e che invero, nella contrattazione collettiva di riferimento, le indennità rivendicate non concorrono a formare la retribuzione spettante al Macchinista o al Capo treno in ferie;
ha rilevato poi l'infondatezza della domanda di accertamento della nullità parziale delle norme contrattuali collettive invocate, per l'impossibilità di frammentare le singole clausole o segmentare la disciplina unitaria di un istituto;
in via subordinata, ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate dal ricorrente, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., in quanto comprometterebbe il legittimo affidamento maturato dalle parti sociali- ed in particolare dal datore di lavoro - sulla stabilità della regolamentazione collettiva del rapporto contrattuale;
ha infine eccepito, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese avanzate , tenuto conto che il diritto è stato azionato soltanto con la notifica del ricorso introduttivo, con conseguente prescrizione delle pretese economiche avanzate e maturate in epoca anteriore ai 5 anni precedenti la predette data;
ha dunque concluso per l'integrale rigetto della domanda.
*****
Al fine della presente decisione, stante la natura delle questioni trattate, può farsi utile rinvio, ai sensi dell'art 118 disp atta cpc, alle numerose pronunce emessa da questo Tribunale su analoghe domande nei confronti di le cui motivazioni, ampiamente fondanti Controparte_1 sui principi espressi dalla Corte europea e dalla Corte di Cassazione, vanno integralmente condivise ( v. sent. versate in atti)
Il tema d'indagine involge il trattamento retributivo spettante al ricorrente nei giorni di ferie pacificamente maturati e goduti nel periodo rivendicato, essendo in contestazione tra le parti il computo in dette giornate delle seguenti due indennità, l''indennità di utilizzazione professionale (in sigla IUP) dall'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del
16.12.2016 e l'indennità per assenza dalla residenza attualmente disciplinata dall'art. 77 del
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016.
Per la decisione della controversia, occorre richiamare la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 /
2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
(...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per_1
Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C- 214/16, punto Per_2
Per_ 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio
2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, LI CP_2
e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto
24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie Persona_6 annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, CP_2 punto 58).L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LI e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_7 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza LI e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In relazione al caso in esame, va registrato il recente orientamento della Suprema Corte che nella sentenza n. n.13675 del 22.05.2025, resa proprio nei confronti di sulla CP_1 medesima questione, ha osservato che “questa Corte (come anche rilevato dal controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., anche nel rapporto di lavoro di relativamente ad altro macchinista, Cass. n. 14089/2024) nel solco di CP_1 una serie di pronunce sul tema, ha ribadito che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione
"ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE
20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al personale navigante CP_2 dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, ; CGUE 3.12.2018, C- 385/17, Per_7
). Parte_3
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_8
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di
Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in CP_1 analoga controversia che aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. CP_3 nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva.
18. È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent.
CGUE LI cit., par. 21); che "l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE LI cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par. 41).
Sul concetto di dissuasività, la Corte di Cassazione nella sentenza cit. (13675/2025) espressamente argomenta che “19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Il principio enunciato dalla Cassazione -a cui la scrivente presta adesione anche per la funzione nomofilattica della Suprema Corte - consente di confutare l'intento della società convenuta di ancorare il raffronto tra la differenza retributiva mensile e quella annuale al fine di evidenziare la scarsa e/o risibile incidenza sul trattamento retributivo della singola giornata di ferie della decurtazione delle due indennità in oggetto.
La società ha evidenziato che, anche ad accedere al raffronto auspicato dai ricorrenti e condiviso dai Giudici di legittimità, il risultato in termini di incidenza percentualistica della decurtazione sarebbe comunque limitato. Così non è dal momento che come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Milano “il vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva Si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile. […] Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo
Giudice. Questa appare, del resto, del tutto omogenea rispetto a quella compiuta nel precedente di questa Corte n. 32/2020, citato dall'appellante, nel quale analoga potenzialità
è stata riconosciuta a riduzioni retributive pari al 13,50% ed al 19%, sempre su base mensile
(cfr. CdA Milano sentenza n. 1023/2023 in prod. ric.)
Da tanto consegue che l'interpretazione della legislazione nazionale nei termini sopra enunciati, consente di escludere i paventati dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla convenuta. Piuttosto, sono sindacabili le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono o non prevedono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, per contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale.
Pertanto, vanno disapplicate le clausole contrattuali nulle (e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL Controparte_4
del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto
[...]
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1,
e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma
5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del
16.12.2016) e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie,
l'importo dovuto per le indennità sopra elencate. A tanto va aggiunto che, in base alla rappresentazione offerta da nel momento in CP_1 cui allega un conteggio esemplificativo ( all.26), l'incidenza sul trattamento retributivo di tali indennità ha una percentuale di decremento affatto irrisoria.
In ultimo, va disattesa solo l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e di quelli ad esso connessi. La previsione di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali non può essere lecitamente opposta per la salvezza di una clausola che ponga illegittimamente una deroga ad una norma imperativa. Non risulta, inoltre, allegato che la previsione contrattuale fosse indispensabile nel contesto contrattuale e che il venir men della stessa avrebbe comportato l'interesse alla caducazione dell'intero contratto. In punto di diritto, si rammenta che il principio di conservazione, di cui all'art. 1419 c.c., costituisce, in materia contrattuale, regola generale dell'ordinamento. L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri, appunto, una patente relazione di interdipendenza della stessa da tutte le altre. Non risultano offerti dalla resistente elementi dirimenti volti a dimostrare l'assunto.
I crediti rivendicati non risultano prescritti.
Va dato atto che di recente la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022,
n.26246), ha ritenuto di considerare decorrente il corso prescrizionale dei crediti di lavoro, dalla cessazione del rapporto, in ragione della riforma dell'art. 18 della legge 300/70, attuata con la legge 92/2012. I giudici di legittimità muovono dall'assunto che l'ambito delle tutele predisposte dalla legge 92/2012 avverso il licenziamento del lavoratore -a cui si applica l'art.18 della legge 300/70, nel testo modificato- rende inattuale il concetto di stabilità del rapporto di lavoro per le imprese occupanti più di quindici dipendenti ed osservano che l'art. 2948, n. 4 c.c. deve essere letto (così come gli artt. 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c.) nella sua accezione costituzionalmente legittima in esito ai noti interventi evolutivi della Corte costituzionale. La scrivente si adegua a tale pronuncia, in considerazione della funzione nomofilattica della Cassazione.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo intercorrente dal 18 luglio 2007 fino alla data di deposito del ricorso in esame (21.10.2024). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della domanda di condanna generica.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al computo -nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie goduti dell'“indennità di utilizzazione professionale” e dell'“indennità per assenza dalla residenza” per il periodo oggetto di domanda;
b) per l'effetto, condanna al pagamento delle differenze retributive maturate Controparte_1
a tale titolo;
c) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.314,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
( dr A. Bonfiglio)