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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO RI NI, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2022 depositato il 01/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 Marghera 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T63IRVR00010 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 (anche il Ricorrente) con ricorso notificato con PEC del 3/11/2022 impugna il provvedimento di irrogazione sanzioni T631RVR00010/2022 di € 84871,57 per gli anni d'imposta 2013-2017, notificato dall'Agenzia Entrate-Direzione Provinciale di Venezia (anche l'Ufficio) il 2/9/2022 a mezzo
Raccomandata con avviso di ricevimento (n.788 23157364-58).
Con tale atto, successivo ad atto di contestazione n. T630UR00406/2020, e sulla base del PVC del 28/7/2022, venivano irrogate sanzioni ai sensi dell'art. 16, co 7, D.lgs. 472/1997, per l'accertata violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, ex art. 5, co 2, DL 167/1990.
Si costituisce l'Ufficio eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso per tardività, replicando, comunque, a tutte le eccezioni di parte ricorrente con conferma della legittimità e fondatezza dell'atto impugnato.
Chiede alla Corte, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
in ogni caso, il rigetto del ricorso, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Successivamente l'Ufficio deposita memoria con cui comunica di aver rideterminato, in sede di autotutela parziale (provv. prot. 7202 del 19/10/2023 allegato), in euro 70.703,64 l'importo delle sanzioni inizialmente irrogate al contribuente, provvedendo ad annullare parzialmente l'atto di irrogazione sanzioni impugnato.
Chiede, in subordine, sempre in via preliminare, di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e le modalità di cui a verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha eccepito che il ricorrente aveva notificato tardivamente il ricorso in data 3/11/2022 con PEC, considerato che per l'avviso di irrogazione sanzioni l'avvenuta consegna nelle mani di persona autorizzata
(portiere dello stabile) era avvenuta il 2/9/2022, come chiaramente risultante dal timbro dell'avviso di ricevimento depositato agli atti dall'Ufficio.
Il Procuratore di parte ricorrente, come da ultima procura alle liti in data 17/9/2024, non ha dedotto documentalmente in alcun modo in merito all'eccezione, insiste in udienza sulla tempestività del ricorso che sarebbe stato notificato in data 3/11/2022 a seguito di notifica dell'avviso in data 5/9/2022 e non 2/9/2022.
Il Collegio, anzitutto, evidenzia che nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, come avvenuto nell'odierno giudizio, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, mentre nel caso di specie il contribuente, pur asserendo di aver ricevuto la notifica il 5/9/2022, non deduce né documenta in alcun modo in merito alla questione.
Il Collegio, per ragioni di ordine logico, ritiene necessario prendere in esame l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, tempestivamente proposta dall'Ufficio resistente, per tardività perché notificato oltre i termini di 60 gg. previsti dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. 546/1992.
Essendo stato notificato l'avviso di irrogazione impugnato in data 2/9/2022, fatto contestato dalla parte contribuente che in proposito nel ricorso riferisce, ma non documenta, una notifica in data 5/9/2022, visto l'avviso di ricevimento recante con chiarezza il timbro del giorno 2/9/2022, ritiene la Corte che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla controparte entro sessanta giorni da tale data, termine che scadeva il 1/11/2022 prorogato, perché festivo, al primo giorno lavorativo successivo ovvero il 2/11/2022.
Poiché è incontestato che il ricorso è stato notificato solo il 3/11/2022 con PEC, circostanza ritualmente eccepita dall'Ufficio, il contribuente ha ignorato l'eccezione non deducendo alcunché in merito, se non in udienza, tale che non possono esservi dubbi sulla tardività dello stesso.
L'accoglimento dell'eccezione, con la conseguente declaratoria della tardività del ricorso e della sua inammissibilità, induce a soffermarsi solo con un breve cenno per evidenziare, comunque, che l'Ufficio con la memoria da ultimo depositata ha fatto presente che le sanzioni irrogate al contribuente sarebbero state rideterminate, riconoscendo le somme versate a scomputo di quanto dovuto (sgravio parziale), chiedendo, in subordine, sempre in via preliminare, di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, tuttavia, in particolare per l'accertata inammissibilità del ricorso del contribuente, non deve essere affrontata in questa sede, fermo restando l'annullamento parziale dell'atto impugnato, in quanto la sanzione processuale insanabile impedisce al giudice di esaminare il merito, rendendo definitiva la pretesa fiscale.
In base alla giurisprudenza prevalente, infatti, se un ricorso tributario è tardivo e quindi inammissibile rispetto all'atto originario, l'annullamento parziale in autotutela emesso successivamente dall'Ufficio non sana la tardività; di conseguenza, il giudice deve decidere nel senso prevalente dell'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché l'atto originario era già definitivo quando tardivamente impugnato, l'eventuale annullamento parziale, pur riducendo la pretesa, non riapre i termini per contestare l'atto iniziale. Il Giudice in sostanza non può che prendere atto dello sgravio parziale, concludendo comunque per l'inammissibilità dell'impugnazione sulla parte residua.
Per quanto sopra esposto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività dell'impugnazione dell'atto impositivo.
Tuttavia sulle spese di giudizio, considerata l'intervenuta parziale autotutela, la Corte ritiene equo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ex art. 21 del D.lgs. 546/1992.
Spese compensate.
Venezia, 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI ET RE TI TO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO RI NI, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2022 depositato il 01/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 Marghera 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T63IRVR00010 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 (anche il Ricorrente) con ricorso notificato con PEC del 3/11/2022 impugna il provvedimento di irrogazione sanzioni T631RVR00010/2022 di € 84871,57 per gli anni d'imposta 2013-2017, notificato dall'Agenzia Entrate-Direzione Provinciale di Venezia (anche l'Ufficio) il 2/9/2022 a mezzo
Raccomandata con avviso di ricevimento (n.788 23157364-58).
Con tale atto, successivo ad atto di contestazione n. T630UR00406/2020, e sulla base del PVC del 28/7/2022, venivano irrogate sanzioni ai sensi dell'art. 16, co 7, D.lgs. 472/1997, per l'accertata violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, ex art. 5, co 2, DL 167/1990.
Si costituisce l'Ufficio eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso per tardività, replicando, comunque, a tutte le eccezioni di parte ricorrente con conferma della legittimità e fondatezza dell'atto impugnato.
Chiede alla Corte, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
in ogni caso, il rigetto del ricorso, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Successivamente l'Ufficio deposita memoria con cui comunica di aver rideterminato, in sede di autotutela parziale (provv. prot. 7202 del 19/10/2023 allegato), in euro 70.703,64 l'importo delle sanzioni inizialmente irrogate al contribuente, provvedendo ad annullare parzialmente l'atto di irrogazione sanzioni impugnato.
Chiede, in subordine, sempre in via preliminare, di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e le modalità di cui a verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha eccepito che il ricorrente aveva notificato tardivamente il ricorso in data 3/11/2022 con PEC, considerato che per l'avviso di irrogazione sanzioni l'avvenuta consegna nelle mani di persona autorizzata
(portiere dello stabile) era avvenuta il 2/9/2022, come chiaramente risultante dal timbro dell'avviso di ricevimento depositato agli atti dall'Ufficio.
Il Procuratore di parte ricorrente, come da ultima procura alle liti in data 17/9/2024, non ha dedotto documentalmente in alcun modo in merito all'eccezione, insiste in udienza sulla tempestività del ricorso che sarebbe stato notificato in data 3/11/2022 a seguito di notifica dell'avviso in data 5/9/2022 e non 2/9/2022.
Il Collegio, anzitutto, evidenzia che nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, come avvenuto nell'odierno giudizio, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, mentre nel caso di specie il contribuente, pur asserendo di aver ricevuto la notifica il 5/9/2022, non deduce né documenta in alcun modo in merito alla questione.
Il Collegio, per ragioni di ordine logico, ritiene necessario prendere in esame l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, tempestivamente proposta dall'Ufficio resistente, per tardività perché notificato oltre i termini di 60 gg. previsti dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. 546/1992.
Essendo stato notificato l'avviso di irrogazione impugnato in data 2/9/2022, fatto contestato dalla parte contribuente che in proposito nel ricorso riferisce, ma non documenta, una notifica in data 5/9/2022, visto l'avviso di ricevimento recante con chiarezza il timbro del giorno 2/9/2022, ritiene la Corte che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla controparte entro sessanta giorni da tale data, termine che scadeva il 1/11/2022 prorogato, perché festivo, al primo giorno lavorativo successivo ovvero il 2/11/2022.
Poiché è incontestato che il ricorso è stato notificato solo il 3/11/2022 con PEC, circostanza ritualmente eccepita dall'Ufficio, il contribuente ha ignorato l'eccezione non deducendo alcunché in merito, se non in udienza, tale che non possono esservi dubbi sulla tardività dello stesso.
L'accoglimento dell'eccezione, con la conseguente declaratoria della tardività del ricorso e della sua inammissibilità, induce a soffermarsi solo con un breve cenno per evidenziare, comunque, che l'Ufficio con la memoria da ultimo depositata ha fatto presente che le sanzioni irrogate al contribuente sarebbero state rideterminate, riconoscendo le somme versate a scomputo di quanto dovuto (sgravio parziale), chiedendo, in subordine, sempre in via preliminare, di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, tuttavia, in particolare per l'accertata inammissibilità del ricorso del contribuente, non deve essere affrontata in questa sede, fermo restando l'annullamento parziale dell'atto impugnato, in quanto la sanzione processuale insanabile impedisce al giudice di esaminare il merito, rendendo definitiva la pretesa fiscale.
In base alla giurisprudenza prevalente, infatti, se un ricorso tributario è tardivo e quindi inammissibile rispetto all'atto originario, l'annullamento parziale in autotutela emesso successivamente dall'Ufficio non sana la tardività; di conseguenza, il giudice deve decidere nel senso prevalente dell'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché l'atto originario era già definitivo quando tardivamente impugnato, l'eventuale annullamento parziale, pur riducendo la pretesa, non riapre i termini per contestare l'atto iniziale. Il Giudice in sostanza non può che prendere atto dello sgravio parziale, concludendo comunque per l'inammissibilità dell'impugnazione sulla parte residua.
Per quanto sopra esposto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività dell'impugnazione dell'atto impositivo.
Tuttavia sulle spese di giudizio, considerata l'intervenuta parziale autotutela, la Corte ritiene equo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ex art. 21 del D.lgs. 546/1992.
Spese compensate.
Venezia, 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI ET RE TI TO