Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 90
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tardività del ricorso

    La Corte rileva che il contribuente non ha fornito prova della data di ricezione dell'atto impugnato diversa da quella indicata dall'Ufficio (02/09/2022) e che il ricorso è stato notificato in data 03/11/2022, oltre i 60 giorni previsti dalla legge, risultando quindi tardivo e inammissibile.

  • Altro
    Rideterminazione sanzioni in autotutela

    La Corte, pur prendendo atto della parziale autotutela dell'Ufficio, dichiara l'inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo che l'annullamento parziale non sana la tardività originaria e non riapre i termini per impugnare l'atto iniziale. Pertanto, la questione della cessazione della materia del contendere non viene affrontata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 90
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 90
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo