Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1646
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza/Inefficacia notifiche cartelle di pagamento

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono atti meramente esecutivi e non impugnabili autonomamente se le cartelle sottese sono state regolarmente notificate. La ricorrente non ha impugnato le cartelle nei termini di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito

    Il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la stessa dovesse essere fatta valere con l'impugnazione delle cartelle sottese e delle precedenti intimazioni. Inoltre, la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID-19.

  • Rigettato
    Prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento

    Il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la stessa non sia maturata a causa della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID-19.

  • Rigettato
    Prescrizione a riscuotere gli interessi

    Il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la stessa non sia maturata a causa della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1646
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1646
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo