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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1360/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Merlini
(attore)
E
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_3 C.F._3 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. , tutti residenti CP_4 C.F._4 in San Benedetto del Tronto Via G.L. Bernini n. 60, rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Merlini
(attori)
CONTRO
, corrente in Milano, P.zza Tre Torri n. 3, C.F. n. , P. IVA n. CP_5 P.IVA_1
, in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore Dr. P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli CP_6
(convenuta)
E CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_7 C.F._5
Grottammare alla via XX Settembre n.82, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Gabrielli
(convenuto)
pagina 1 di 41 CONCLUSIONI: Come da note scritte per l'udienza del 4.10.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente madre, padre, fratello e NO del signor , citavano in Controparte_4 Parte_1
giudizio la e , nella loro qualità di società assicurativa e conducente Controparte_8 Controparte_7
/proprietario del veicolo responsabile del sinistro occorso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, diretti e riflessi, dai medesimi subiti in conseguenza del gravissimo incidente stradale che, in data
13.04.2016, aveva interessato il proprio congiunto . Parte_1
A sostegno delle pretese gli attori hanno in particolare dedotto:
- che, in data 13.04.2016 alle ore 12.55, circa il sig. , alla guida del proprio motociclo CA tg. CP_2
DZ33574, assicurato con la PA (polizza n. 5235501614800000) si trovava a Controparte_9
transitare nel territorio di San Benedetto Del Tronto, lungo la S.S. 16 nel tratto in cui la predetta arteria prende il nome di Via Della Liberazione, con direzione di marcia sud – nord quando, giunto all'altezza del Km 386,700, corrispondente al civico n. 57/B, entrava in collisione con la BMW 320 tg.
DB324CG, di proprietà del sig. , da costui condotta ed assicurata polizza Controparte_7 CP_5
n. 00770396488). In particolare il percorrendo la SS 16 nel medesimo senso di marcia dello Pt_2
, giunto all'altezza della predetta chilometrica, accostava sulla destra nel piazzale antistante CP_2
l'esercizio commerciale di frutta e verdura ivi esistente, ma poi, improvvisamente, riprendeva la marcia immettendosi nel flusso veicolare della circolazione al fine di invertire il senso di marcia precedentemente percorso, omettendo di concedere la dovuta precedenza al sig. che CP_2
sopraggiungeva ed il quale nulla poteva fare per evitare la collisione;
- che, il sig. veniva valutato sul posto dal 118, intubato e trasportato in elicottero presso Parte_1
l'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona, dove veniva ricoverato presso il Reparto di Rianimazione dal 13.04.2016 al 03.05.2016, con la seguente diagnosi: “estese contusioni parenchimali polmonari bilaterali. Frattura dell'arco posteriore della II costa bilateralmente. Frattura del processo trasverso dx di C7”; Tc addome completo: “piccolo ematoma dei tessuti molli sottocutanei in regione laterale dx di bacino”; Tc capo: “falde ematiche subdurali acute a livello fronto – parietale dx e parietale sn. Tracce ematiche cortico – meningee e sub-aracnoidee in sede frontale sn. Soffusione ematica della giunzione falcorentoriale. Versamento ematico minimo in sede entroventricolare declive dx. Tracce ematiche nella pagina 2 di 41 cisterna interpenducolare”; Tc collo: “frattura a più frammenti del margine infero-laterale della massa laterale sn di C1. Frattura a più frammenti del processo trasverso dx di C7”;
- che, in seguito all'evento lesivo sopra descritto, il sig. riportava un danno biologico Parte_1
permanente quantificato dal dott. che lo aveva avuto in cura, nella misura del 90% con Persona_1 postumi tali da incidere sull'attività lavorativa specifica, con perdita totale della stessa, oltre ad un'inabilità temporanea pari a 46 mesi, di cui 10 mesi di I.T.T., 12 mesi I.T.P. al 75% 12 mesi di I.T.P. CP_1 al 50% 12 mesi di I.T.P. al 25%, danno confermato dall' che ha riconosciuto nei confronti dello stesso un grado di menomazione dell'integrità psico – fisica pari al 77% nonchè la qualifica, dapprima di “portatore di handicap in situazione di gravità”, e poi di “invalido totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”;
- che i gravissimi danni riportati dal prossimo congiunto avevano causato agli attori , Controparte_1
, , oltre ad un grave dolore, patimento e una grande Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
preoccupazione, anche un danno personale di natura biologica, nonché un danno c.d. riflesso da intendersi quale danno indiretto e non patrimoniale determinato dal mutamento delle loro condizioni di vita in ambito familiare.
Pertanto, gli attori , , , formulavano Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così decidere: 1) IN VIA
PRINCIPALE: a) ACCERTATA la proponibilità della domanda di parte attrice, ACCERTATA
l'esclusiva responsabilità del sig. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_7
), residente in [...], in qualità e proprietario e C.F._5
conducente del veicolo BMW 320 tg. DB324CG nella determinazione del sinistro del 13.04.2016,
ACCERTATA altresì l'esistenza di un valido rapporto assicurativo per la RCA al momento del sinistro tra il sig. e la convenuta compagnia di assicurazione società con sede Controparte_7 CP_5
in 20145 Milano, Piazza Tre Torri n. 3 (P.Iva , in persona del suo rapp.te legale pro- P.IVA_2 tempore;
b)per l'effetto CONDANNARE i convenuti, in solido tra loro, al pagamento: - in favore della sig.ra , nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], della somma di € 360.818,10
(eurotrecentosessantamilaottocentodiciotto/10) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dalla medesima subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 occorso al figlio sig.
[...]
, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dalla medesima Pt_1
pagina 3 di 41 sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
- in favore del sig. , nato Controparte_2
a San Benedetto del Tronto il 12.07.1954 (c.f. ), residente in [...]del C.F._2
Tronto Via G.L. Bernini n. 60, della somma di € 342.421,40
(eurotrecentoquarantaduemilaquattrocentoventuno/40) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dal medesimo subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 occorso al figlio sig.
[...]
, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dal medesimo Pt_1
sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
- in favore del sig. , nato a Controparte_3
San Benedetto del Tronto il 07.02.1986 (c.f. ), residente in [...]del C.F._3
Tronto Via G.L. Bernini n. 60, della somma di € 253.135,70
(euroduecentocinquantatremilacentotrentacinque/70) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dal medesimo subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 occorso al fratello sig.
[...]
, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dal medesimo Pt_1
sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
- in favore della sig.ra Controparte_4
nata a [...] il [...] (c.f. , residente in [...], della somma di € 156.907,20
(eurocentocinquantaseimilanovecentosette/20) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dalla medesima subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 subito dal OT sig.
[...]
, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dalla medesima Pt_1
sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
c) Con vittoria di spese e compensi ex
D.M. 55/14;
Si costituiva in giudizio il convenuto , che, nell'allegare che il sinistro era imputabile Controparte_7 all'imprudente condotta di guida dello che procedeva a velocità non consona al tratto di strada CP_2
percorso, chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, la compagnia di assicurazioni che, preliminarmente, eccepiva CP_5
la prescrizione del diritto fatto valere, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice.
pagina 4 di 41 Con atto di citazione ritualmente notificato, che dava vita all'originario procedimento n. 1859/2022, il signor . Agiva nei confronti degli odierni convenuti e Parte_1 Controparte_8 Controparte_7
onde ottenere il risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del gravissimo incidente stradale verificatosi in data 24.05.2014.
In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale Adito, contrariis rejectis, così decidere: 1) IN VIA PRINCIPALE: ACCERTATA la proponibilità della domanda di parte attrice, ACCERTATA l'esclusiva responsabilità del sig. CP_7
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]
XX Settembre n. 82, in qualità di proprietario e conducente del veicolo BMW 320 tg. DB324CG, nella determinazione del sinistro del 13.04.2016, ACCERTATA altresì l'esistenza di un valido rapporto assicurativo per la RCA al momento del sinistro tra il sig. e la convenuta compagnia di Controparte_7
assicurazione società con sede in 20145 Milano, Piazza Tre Torri n. 3 (P.Iva CP_5
), in persona del suo rapp.te legale pro-tempore; - per l'effetto CONDANNARE i P.IVA_2 convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. , della somma di € Parte_1
2.613.900,01 ( ), o di quella maggiore o minore che sarà Email_1
ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dal medesimo subiti in conseguenza del sinistro stradale del 13.04.2016, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dal medesimo sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
a) Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14”;
Si costituivano in giudizio il convenuto e la convenuta compagnia di assicurazioni Controparte_7
hiedendo entrambi il rigetto delle domande di parte attrice. CP_5
Con provvedimento del 30.04.2023, le cause 1360/2022 e 1859/2022, stante la loro connessione oggettiva, venivano riunite ed, dopo la trattazione, l'espletamento di prova testimoniale e di CTU medico-legale sulla persona degli attori, si giungeva all'udienza del 04.10.2024, tenutasi in forma cartolare, nel corso della quale le parti precisavano le proprie conclusioni e con successiva ordinanza del 05.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla difesa di , la quale ha rilevato che tra la prima richiesta risarcitoria del 14.10.2016 e la CP_5
successiva richiesta del 24.6.2019 era trascorso un periodo maggiore di due anni e, con specifico pagina 5 di 41 riferimento alla Sig.ra che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta solamente in Controparte_4
data 21.9.2021, ovverosia a distanza di oltre cinque anni dal sinistro.
Precisava, a tal fine, che nessuna querela era mai stata sporta nei confronti del Sig. e Controparte_7
che il procedimento penale aperto a suo carico dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, e rubricato al n. 451/2016 mod. 21 bis – n. 652/2016 mod. 20 bis, era stato archiviato dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno con decreto del 13.10.2016.
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di prescrizione sollevata da un co-obbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell'altro co-obbligato tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore, co-obbligato solidale con il responsabile del sinistro, che, peraltro, nel caso de quo, ha fatto propria l'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazioni.
Orbene, in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso.
In altri termini, il fatto illecito generatore del danno, ove sia considerato dalla legge come reato, conserva detta natura anche se il soggetto danneggiato non sia la persona offesa da questo: poichè il fatto che ha causato il danno risarcibile è considerato dalla legge come reato, ai fini prescrizionali si applica la disciplina prevista dall'art. 2947 c.c., comma 3, e non dai primi due commi dello stesso articolo, norma invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso (Cassazione civile sez.
VI, 24/10/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 24/10/2018), n.26958), purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi
(tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018).
A ciò deve aggiungersi, in risposta alle eccezioni sollevate dalla difesa del che in tema di CP_7
prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione pagina 6 di 41 della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso.
Ciò premesso, deve individuarsi il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (exordium praescriptionis) e, di conseguenza, a partire dal quale tale diritto possa essere fatto valere in giudizio ai sensi dell'art. 2935 c.c., prescrizione che inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia "oggettivamente percepibile" all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che - attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico - possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale).
Orbene, nel caso in esame, ritiene il Tribunale che vi sia una coincidenza tra il momento di verificazione dell'evento di danno e il momento in cui si ha conoscenza del danno ingiusto subito ovvero se ne realizza la conoscibilità (nei termini sopra evidenziati), con la conseguenza che la decorrenza della prescrizione avrà inizio nel momento stesso in cui si è prodotto l'evento di danno, senza che vi sia uno "spostamento in avanti" del relativo dies a quo.
Invero, tutti gli attori, sin dal momento del verificarsi del sinistro, in considerazione delle gravi lesioni riportate dallo avevano la possibilità di rendersi conto del danno subito e della riferibilità Parte_1
dello stesso al conducente del veicolo con il quale lo era entrato in collisione. CP_2
Orbene, appare evidente che nel caso in esame, il fatto generatore del danno costituisca anche illecito penale, trovandoci al cospetto del delitto di lesioni colpose da circolazione stradale, essendo irrilevante l'intervenuto decreto di archiviazione in ambito penale che non può essere equiparato ad una sentenza di proscioglimento, reato per il quale è prevista una pena da uno a tre anni con conseguente prescrizione di anni sei.
Ne discende che, essendosi il sinistro verificato nell'anno 2016, le richieste risarcitorie interruttive della prescrizione, per tutti gli attori sono state tempestive, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.
Passando allora ad analizzare la dinamica del sinistro, deve premettersi in diritto che la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale pagina 7 di 41 misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr: Cass. n. 26004 del 05/12/2011 Rv. 620533 - 01). Diversamente, allorquando sia ricostruita la dinamica del sinistro, soltanto l'eventuale accertata inosservanza delle norme relative alla circolazione stradale imputabile a tutti i soggetti coinvolti può comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto, si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza.
Tale principio che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art 2054 cc, il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art 2 Cost, nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art
1175 cc (si veda al riguardo Cass civ. 5 maggio 2000 n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i concorrenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Le predette premesse importano che, in caso di sinistro, il giudice sarà chiamato, in primo luogo, a valutare se esso sia stato causato in via esclusiva dal comportamento di uno solo dei concorrenti – e, in tal caso, l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità- e solo allorquando l'esito di tale accertamento abbia dato esiti negativi, dovrà valutare se anche l'altro conducente si sia o meno esattamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel principio di generale solidarietà sopra richiamato.
In altri termini, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, con la sentenza n. 7447 del 14/04/2015).
pagina 8 di 41 Orbene, nel caso di specie, dai rilievi effettuati dagli ufficiali di pg intervenuti e dalle risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento civile rubricato al n. 192/2021 R.G. pendente dinnanzi al
Tribunale di Fermo tra la PA di assicurazioni convenuta e l' (cfr. doc. n. 3 di parte CP_10 convenuta ), come peraltro confermata nel corso del presente giudizio dall'ing CP_5 Parte_3
che, quindi, nel contraddittorio delle parti, ha spigato le metodologie utilizzate per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le conclusioni raggiunte, la dinamica del sinistro di cui trattasi deve ricostruirsi come segue: verso le ore 12,55 del giorno 13/04/2016 il sig. , alla guida dell'autovettura Controparte_7
BMW 320, targata DB324CG, transitava sulla SS.16 denominata via della Liberazione, centro abitato di San Benedetto del Tronto, con direzione di marcia sud-nord; giunto all'altezza del civico 57/b, accostava sulla destra, fermandosi nel piazzale adiacente la carreggiata e, dovendo tornare indietro, si poneva trasversalmente alla carreggiata e con l'intento di reimmettersi con direzione sud. A questo punto riprendeva la marcia immettendosi e, occupando trasversalmente la corsia di marcia sud-nord era costretto a fermarsi per concedere precedenza ai veicoli circolanti nel senso di marcia nord-sud. Mentre si trovava fermo trasversalmente sulla corsia est, veniva colliso dal motociclo CA condotto dal sig.
che transitava sulla SS.16 con direzione di marcia sud-nord, che, pur tentando una Parte_1
frenata di emergenza quantificata dalla PG. in 22,20m, non riusciva ad evitare la collisione, andando ad urtare con la parte anteriore e laterale destra contro la fiancata laterale anteriore sinistra del veicolo del per poi cadere a terra trasversalmente nei pressi della linea di mezzeria. CP_7
Orbene, a tal riguardo, è pacifico il principio per cui il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio. Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre.
Proprio per tali ragioni, dal momento che la ricostruzione della dinamica del sinistro è agevolmente ricavabile, oltre che dalla predetta ctu, anche dai verbali della pg intervenuta e dalle dichiarazioni rese in occasione della loro escussione testimoniale dalle persone presenti ai fatti, elementi di prova tutti univoci e convergenti, non appare in alcun modo necessario procedere a nuova ctu cinematica, come pure sollecitato dalle parti.
Invero, il teste oculare sentito alla udienza dell'8.2.2014, ha riferito: “ho Testimone_1 visto che l'auto è uscita dal piazzale e si è fermata in mezzo alla statale con il muso verso sud-ovest pagina 9 di 41 trasversalmente alla carreggiata per immettersi nella coda dei veicoli che si dirigevano verso sud… ho visto l'auto che si ferma in mezzo alla strada dopo essere partita dal piazzale e contemporaneamente arrivare la moto da sud verso nord, in senso opposto”, precisando che non vi erano altri veicoli e che lo aveva la visuale libera, circostanza quest'ultima confermata anche dalla testimone CP_2 [...]
ed avvalorata da quanto riferito da , dipendente della Polizia Stradale, che ha Tes_2 Testimone_3 svolto i rilievi dell'incidente, che riferiva che la strada era rettilinea e che “la carreggiata era più ampia, la corsia era 4,20 m”.
Orbene, il ct ha ritenuto, con valutazione tecnica che si condivide, che la causa del sinistro sia Pt_3
da ricercare nella condotta illecita tenuta dal conducente del veicolo, il quale, nel tentativo di immettersi sulla SS.16 da est con direzione sud e, quindi ,con manovra di svolta a sinistra, occupava completamente la corsia di marcia sud-nord, creando pericolo ed intralcio alla circolazione, omettendo di concedere la precedenza al motociclo che procedeva sulla SS.16 con direzione di marcia sud-nord., contravvenendo così – come contestato dalla PG. intervenuta ai dettami dell'art. 154 comma 3° lettera c) ed 8°.
Ha precisato, però, che sussiste una corresponsabilità nella causazione del sinistro a carico del conducente del motociclo, il quale transitava con una velocità di marcia pari a 70 km/h superando il limite massimo imposto di 50 km/h e che una condotta più accorta del motociclista avrebbe consentito di evitare la collisione. Infatti, tenuto conto anche della traccia di frenata presente sull'asfalto, il ctu ha ritenuto che il motociclo poteva evitare la collisione, fermandosi prima del punto d'urto se avesse tenuto una velocità inferiore ai 66 km/h, con la conseguenza che, anche se avesse avuto una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada percorso, ma inferiore a 66 km/h, avrebbe potuto evitare la collisione.
Appare allora evidente la responsabilità del nella causazione del sinistro, atteso che se il CP_7
soggetto che compie una inversione a U causa un sinistro con danni alla persona, egli dovrà rispondere di lesioni personali (Cass. Civ. n. 18410/18), costituendo in tal caso colpa grave la manovra posta in essere in maniera improvvisa ed imprevedibile ed in ogni caso, avendo lo stesso, con la propria manovra imprudente causato un intralcio alla circolazione, ma parimenti evidente appare la corresponsabilità dello , che, percorrendo il tratto di strada de quo ad una velocità non consona CP_2
e di gran lunga superiore al massimo consentito, in una condizione di piena visibilità, data dalle condizioni atmosferiche, dalla luce naturale del giorno e dall'assenza di altri veicoli, andava a collidere con la vettura a causa della sua condotta poco prudente e violativa dei dettami del Codice della Strada.
pagina 10 di 41 Orbene, è noto che in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non") nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008).
È parimenti noto che il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto ( cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8096 del 06/04/2006); ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009).
Nella specie, posto che, da una prospettiva ex ante, porsi in mezzo alla carreggiata in senso trasversale - costituisce senz'altro una condotta idonea a creare, con alta probabilità, un imprevisto pericolo e, con esso, per gli altri utenti della strada, una prevedibile necessità di adottare (con tutte le difficoltà di pronta esecuzione legate al sopraggiungere di tale imprevisto) immediate manovre di emergenza volte ad evitare l'impatto con l'ostacolo improvvisamente frapposto nella loro traiettoria di marcia, la condotta di guida de qua costituisce, in diritto, causa (e non certo occasione) del sinistro ingeneratosi per effetto di una tale pericolosa situazione, colpevolmente creata dall'automobilista.
A ciò, però, va aggiunto che, pur dovendosi ritenere, secondo la preponderanza dell'evidenza, ovvero del principio del «più probabile che non», che la condotta del signor abbia concorso alla CP_7
causazione del sinistro, non può escludersi una corresponsabilità del signor nella causazione CP_2
del sinistro, atteso che non regolava la velocità del veicolo da lui condotto riguardo alle caratteristiche della strada né effettuava, verosimilmente a causa dell'eccessiva velocità, alcuna manovra di emergenza, comunque attuabile in considerazione delle condizioni e della larghezza della strada percorsa. Invero, chiariva il che anche il conducente del motociclo agiva in maniera illegittima Pt_3 pagina 11 di 41 violando i limiti di velocità prescritti e non garantendo una tempestiva frenata nel rispetto dei principi che regolano la circolazione stradale per cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, integrato, nel caso in esame, dall'aver effettuato una manovra di guida che lo poneva trasversalmente nella carreggiata impegnata dallo , che certamente rientra CP_2
nel limite della prevedibilità.
Orbene, premesso che la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni va effettuata con esclusivo riguardo al loro grado di incidenza eziologica e alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti, senza attribuire specifica rilevanza alla priorità temporale delle violazioni (Cass. civ., sez.
III, 15 gennaio 2003, n. 484), tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta dunque nella misura dell'50% in capo all'attore conducente del motociclo e nella misura del 50% al signor conducente della Parte_1 CP_7
vettura.
Passando allora alla quantificazione del danno, ritiene il tribunale di dover far riferimento alle conclusioni raggiunte dal medico legale nominato quale ausiliario che, sulla scorta della documentazione in atti e dopo la visita dello , ha ritenuto che, a causa del sinistro stradale di cui CP_2 trattasi, l'attore ha riportato le seguenti lesioni (cfr. pag. 31 della CTU):
▪ trauma cranio-encefalico maggiore (stato di coma -gcs 5- all'arrivo al pronto soccorso degli ospedali riuniti di ancona) con danno assonale diffuso.
▪ trauma vertebrale con frattura della massa laterale sinistra di atlante (c-1), frattura dell'apofisi trasversa dx di c-7.
▪ trauma chiuso del torace complicato da multiple contusioni polmonari bilaterali, piccola falda di pneumotorace dx.frattura dell'arco posteriore della 2° costa, bilateralmente
.▪ frattura della base v metacarpo del piede dx.
lesioni che hanno cagionato all'attore un periodo di invalidità temporanea come di seguito riepilogato:
- invalidità temporanea biologica assoluta: - gg. 434;
- invalidità temporanea biologica al 75%: - gg. 161;
- invalidità temporanea biologica al 25%: - gg. 60.
pagina 12 di 41 e da cui sono residuati i seguenti postumi stabilizzati:
▪ postumi di grave trauma cranico con danno assonale diffuso consistenti in:
- sindrome psico-organica con deficit neurocognitivi di media gravita' (prevalenti ripercussioni sulla memoria, attenzione, apprendimento, problem solving).
- sfumata emiparesi dx. deambulazione su base allargata con difficolta' statico-dinamiche e con tendenza alla inclinazione laterale dx del tronco.
- disartria con bradilalia ed aprassia bucco-linguo-facciale.
▪ lieve disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare destra.
▪ limitazione funzionale di grado medio del rachide cervico-dorsale in esiti di trauma distorsivo con frattura della massa laterale sinistra di c1 e dell'apofisi trasversa dx di c-7.
▪ esiti a lieve valenza disfunzionale di frattura della base del v metatarso di destra.
▪ cicatrice post-chirurgica al giugulo a valenza disestesica moderata.
il complesso dei postumi riscontrati, nella loro valenza funzionale integrata, determina un danno biologico permanente valutabile, in ambito di responsabilità civile, nell'ordine del 75%.
Ciò posto, deve essere calcolato il danno non patrimoniale.
Al riguardo, è noto che quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cassazione civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011, Cass., 30/6/2011, n. 14402. e, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass.,
19/10/2016, n. 21059; Cass., 28/6/2018, n. 17018).
pagina 13 di 41 Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Invero, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr.
Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008; Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Ancora, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr: Cass Civ. sentenza del
17/01/2018 n. 901).
Trattandosi di debito di valore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di
Milano, vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (v. Cass.,
4/2/2016, n. 2167; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n. 1361;
Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass. 11/5/2012, n. 7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr.
Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211; Cass., 6/3/2014,
n. 5254). Da ultimo, le tabelle sviluppate da ultimo dal Tribunale di Milano oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 e della giurisprudenza successiva. Alla luce di siffatti principi di diritto, in applicazione dei criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano, le cui tabelle, a partire dal 2021 sono state pagina 14 di 41 aggiornate, in tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di
Milano, il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le
Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella (cfr: Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164; Cassazione civile sez. III, 17/05/2022, (ud. 15/04/2022, dep. 17/05/2022), n.15733) giusto il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. La norma de qua sancisce che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".
Orbene, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, è provata la sussistenza del danno morale, atteso che, sebbene dall'accertamento di un danno biologico non può derivare automaticamente il riconoscimento del danno morale, trattandosi di voci distinte di danno della cui effettiva sussistenza nel caso concreto il danneggiato deve fornire rigorosa dimostrazione, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della prova di un coesistente danno morale, sulla scorta di un ragionamento inferenziale cui, tra l'altro, si deve riconoscere efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo considerarsi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, tra le quali quelle valutabili sotto l'aspetto del danno morale.
Invero, relativamente all'onere di allegazione e prova del danno morale, la Suprema Corte ha costantemente affermato che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica pagina 15 di 41 fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa). In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, "con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione" (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2020, n. 25164, cit.).
Ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde, tuttavia, un onere probatorio parimenti ampio. Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una certa lesione. Occorre, cioè, ricorrere "al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza" (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2020, n. 25164).
Dalla documentazione in atti, dalla quale è dato evincere la sofferenza interiore che lo ha CP_2
dovuto sopportare a causa delle gravissime lesioni riportate nell'occorso, che, ragionevolmente, avranno provocato nel paziente, nei lunghi giorni di degenza, sentimenti di ansia, paura e disperazione, che meritano di essere adeguatamente risarciti a titolo di danno morale.
Nel caso in esame, dunque, la gravità delle lesioni, il prolungato ricovero ospedaliero hanno sicuramente cagionato nella persona dello una sofferenza interiore intensa, un dolore Parte_1
indipendente rispetto alle vicende dinamico relazionali del soggetto danneggiato, non suscettibile di valutazione medico legale e non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. civ. n. 910 del
2018, Cass. civ. n. 7513 del 2018, Cass. civ. n. 28989 del 2019).
Stante tutto quanto suesposto, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni che il Tribunale ritiene di valutare nella misura percentuale dell'75% e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (27 anni- dovendosi considerare l'età del danneggiato al termine del periodo di inabilità), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale patito come segue:
pagina 16 di 41 € 903.348,00 all'attualità a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, somma comprensiva del danno morale nella misura massima e, quindi, per euro 301.116,00, da riconoscersi per quanto già sopra esposto.
Quanto alla personalizzazione del danno, deve innanzitutto osservarsi che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice. con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento" (Cass. civ. Sez. 6-3, Ordinanza
5865/21).
Corollario del principio appena esposto è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività della vittima non integra affatto un danno diverso dal danno biologico.
Le conseguenze della lesione alla salute sono inquadrabili in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- conseguenze peculiari del caso concreto, die abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
La liquidazione delle prime presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria, così come una lesione permanente, in conseguenza dì una lesione alla salute, non esce dall'alternativa: o è conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per soddisfatta con la liquidazione del danno biologico: ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (ed. "personalizzazione", cfr. Cass. Sez. 3, sent. n, 23778/14; Sez. 3, sent. n.
241558.)
Ciò posto, reputa il giudicante che, nella fattispecie, l'importo in oggetto vada incrementato nell'ottica di un'adeguata personalizzazione del danno, per i motivi che seguono.
pagina 17 di 41 Dall'istruttoria orale espletata è emerso che lo era un ragazzo sportivo, che giocava con la CP_2
squadra di calcio del Centobuchi e praticava anche basket (cfr dichiarazioni di Testimone_4 Tes_5
nonché attestazione della Lega Nazionale dilettanti Comitato Regionale Marche da cui emerge
[...]
che lo al momento del sinistro era tesserato con la società ASD Centobuchi 1972 – all 14 di CP_2
parte attrice), attività che, a seguito del sinistro, gli sono totalmente precluse, con conseguente pregiudizio irreversibile e globale della persona, anche in considerazione dell'età dello stesso e della possibilità di praticare sport a livello agonistico per ancora svariati anni.
Ritiene, di talché, il Tribunale che il danno biologico come sopra individuato, proprio al fine di addivenire ad una forma risarcitoria che tenga effettivamente in considerazione il caso concreto, debba essere personalizzato con un congruo ed equo innalzamento della liquidazione tabellare del danno in misura pari al 15% del solo danno biologico, di talché la somma finale da liquidarsi ammonta a complessivi € 993.682,80 da ridursi del 50% atteso il concorso causale riconosciuto in capo all'attore e, quindi, ad euro 496.841,40
Ancora, spettano all'attore le seguenti somme:
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale per 434 giorni appare equo liquidare la somma di € 49.910,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 119,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% per 161 giorni appare equo liquidare la somma di € 13.886,25 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro
119,00);
-a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% per 60 giorni appare equo liquidare la somma di € 1725,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 119,00);
per un totale di euro 65.521,25.
Anche tali somme sono risarcibili nel limite del 50% alla luce del concorso di responsabilità imputabile per il 50% in capo all'attore.
Pertanto, il danno complessivo da inabilità temporanea è pari ad euro 32.760,62
Pertanto, il valore monetario del danno non patrimoniale concretamente patito dall'attore è quantificabile nella complessiva somma di euro € 529.602,02 (di cui € 32.760,62per danno da invalidità temporanea ed euro € 496.841,40 per danno biologico personalizzato) già all'attualità.
pagina 18 di 41 All'attore compete, altresì– anche d'ufficio - su dette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate
Sezioni Unite, con ogni mezzo e, quindi, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purché esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Di conseguenza, tale danno può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 1%, la quale appare congrua quale parametro per liquidare il danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrisponde, all'incirca, alla media del tasso legale scelto in questi ultimi anni (dalla data del fatto alla data della presente sentenza) dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art.1224 c.c., tenuto conto che il tasso legale risulta dal
1.1.2017 al 31.1.2017 pari allo 0.1%, dal 1.1.2018 al 31.1.2018 pari allo 0.3%, dal 1.1.2019 al
31.1.2019 pari allo 0.8% e dal 1.1.2020 al 31.12.2020 pari allo 0.05% , dal 1.1.2021 al 31.12.2021 pari allo 0.01% e dal 1.1.2022 al 31.12.2022 pari all'1.25% dall'1.1.2023 al 31.12.2023 pari al 5%, dal
1.1.2024 al 31.12.2024 pari al 2.5% e dal 1.1.2025 al 2%
Orbene, tenendo conto che nella specie il danno si è consumato nell'aprile del 2016 e che la liquidazione definitiva delle spettanze avviene soltanto con la presente sentenza (gennaio 2025), il danno da ritardo in questione può essere così calcolato, in via equitativa: residuo danno risarcibile già rivalutato = € 529.602,02; danno da ritardo (nella corresponsione del predetto residuo ristoro), calcolato su detta somma, da epoca intermedia (agosto 2020) tra il fatto dannoso e la liquidazione giudiziale del danno =22.949,42 € (1.00 % annuo [sulla residua somma risarcibile] x quattro anni e quattro mesi circa di ritardo decorrenti dalla predetta epoca intermedia). pagina 19 di 41 Ne consegue determinato il danno non patrimoniale della somma complessiva di €. 552.551,44 all'attualità già tenuto conto del fatto che il sinistro è imputabile nella misura del 50% all'attore.
Passando al danno patrimoniale, devono indubbiamente essere ristorate le spese mediche che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti per un ammontare complessivo per € 2890.00 e devono, altresì, essere rimborsate le spese sostenute per l'alloggio del familiare che lo ha assistito durante i giorni di ricovero in Torino per euro 3198.31 (doc 16 di parte attrice).
L'attore poi chiede il rimborso delle spese di assistenza che deve sostenere in virtù delle sue attuali condizioni fisiche, non potendo più supplire a ciò l'aiuto dei suoi familiari, documentando che, in data 9 dicembre 2021, veniva concluso un contratto di somministrazione con una società che si occupa di fornire apposita badante, la quale dovrà occuparsi dell'attore per la spesa quotidiana, la preparazione dei pasti, l'igiene personale e ad accompagnarlo all'esterno, in considerazione dei suoi problemi di deambulazione con un costo mensile di euro 1530,00 e, quindi, con una spesa annuale di euro
18.360,00.
Sostiene poi l'attore che, poiché le sue condizioni psicofisiche sono ormai cronicizzate, tenuto conto della vita media di un uomo, che arriva all'incirca a ottant'anni, il costo futuro per l'assistenza che deve essere liquidato ammonta a complessivi euro 899.640,00, di cui chiede la liquidazione.
Orbene, a tal riguardo, deve osservarsi che il pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido è un danno permanente, che si produce de die in diem. E poiché nel caso odierno - come è da ritenere che avvenga, peraltro, nella totalità dei casi - il giudice interviene a liquidare tale danno in un momento successivo rispetto a quello nel quale esso si è determinato e il relativo onere economico è insorto, il giudice sarà chiamato a tradurre in moneta sia un danno che si è già verificato sia un danno che dovrà ancora verificarsi.
Ne discende che, quando si tratta di liquidare un danno passato permanente che si assume essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due l'una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita. Il danno per spese di assistenza, infatti, quando si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla.
Per quanto riguarda, invece, la liquidazione del danno futuro, ossia quel danno che, non ancora perfezionatosi ad oggi, si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del pagina 20 di 41 danneggiato, che avrà per sempre bisogno di continua assistenza, la sentenza n. 7774 del 2016 fornisce una serie di preziosi spunti, che costituiscono una vera e propria guida per il giudice di merito. Senza necessità di richiamare tutti i passaggi di quella motivazione, giova in questa sede ricordare che la corretta stima di tale danno deve avvenire "capitalizzando, al momento della liquidazione, le spese che si dovranno ragionevolmente sostenere in futuro", tenendo presente, però, che "il danno futuro è un danno non ancora prodottosi al momento della liquidazione", per cui, "condannandosi il debitore a pagare oggi una somma che la vittima perderà tra n anni, si arrecherebbe un pregiudizio al primo e un vantaggio al secondo" (così ancora la citata sentenza). Fermo restando che simile danno può anche essere liquidato col sistema della rendita vitalizia (art. 2057 c.c.), in alternativa sono possibili i due sistemi delineati dalla sentenza n. 7774 del 2016, entrambi caratterizzati - e questo è il punto più importante - dalla necessità di calcolare un saggio di sconto ovvero un coefficiente di capitalizzazione,
i quali vadano a ridurre l'entità della somma dovuta per compensare il fatto che essa viene pagata immediatamente, mentre il danno effettivo si determinerà in futuro.
A tutto questo va aggiunto, che dall'ammontare del danno subito, consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del disabile (così la sentenza 22 maggio
2018, n. 12567; Cassazione civile sez. III, 13/06/2023, (ud. 14/03/2023, dep. 13/06/2023), n.16844).
Orbene, quanto al danno passato risulta in atti (all 1 alla seconda memoria ex art 183 cpc) un solo esborso di euro 893.01, unica somma che può, quindi, essere rimborsata all'attore.
Quanto al danno futuro, a prescindere dal fatto che l'attore percepisce l'indennità di accompagnamento, va comunque evidenziato che il Ctu ha ritenuto (valutando l'attore nell'anno 2024 e, quindi, dovendosi escludere un'ingravescenza della sua condizione) che lo stesso non necessita di un'assistenza continuativa nella vita quotidiana, di talchè la domanda per le spese future per la badante andrà rigettata.
Ne discende che il danno patrimoniale complessivo ammonta ad euro 6981.32, con la conseguenza che, tenuto conto del grado di corresponsabilità nella misura del 50 %, la somma liquidabile a titolo di danno patrimoniale ammonta a complessivi 3490.66 euro.
pagina 21 di 41 L'attore chiede poi il risarcimento del danno derivante da perdita di chance patrimoniali di futuro guadagno, allegando che, sin dall'anno 2011, veniva inserito nell'organigramma dell'azienda di famiglia
TR GI ed è stato attivamente coinvolto in numerosi programmi, assumendo, con il tempo, maggiori responsabilità ed iniziando un percorso di crescita che lo avrebbe dovuto portare ad assumere, nel giro di qualche anno, incarichi di responsabilità ai vertici dell'azienda; infatti, nel marzo 2014, è stato affiancato da un'azienda di consulenza esterna per la formazione di direttore di produzione, iniziando un percorso atto al perfezionamento ed al controllo dell'attività produttiva con la conseguenza che era molto probabile che, entro breve tempo, esso attore avrebbe ricoperto la qualifica di direttore di produzione con un'elevata progressione lavorativa ed un consistente aumento economico, prospettiva che l'incidente ha vanificato.
Dette allegazioni sono state avvalorate dei testi escussi che hanno confermato che lo faceva dei CP_2
corsi di formazione all'interno dell'azienda per svolgere mansioni direttive e che era volontà della famiglia che lo stesso divenisse direttore di produzione (cfr dichiarazioni di Testimone_6
e di nonché di e
[...] Persona_2 Testimone_7 Testimone_4
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il Tribunale condivide, che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, la possibilità di affermazione nella carriera dirigenziale) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato (sulla nozione di chance v. Cass. n. 5641 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 2261 del 2022 e Cass. n. 25886
2022).
Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
- nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto.
Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia pagina 22 di 41 conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (e' incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).
Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023).
In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale: Cass. 7513/2018), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato.
Nel caso di specie, va rilevato come il ctu medico legale abbia constatato che lo presenta CP_2
minorazioni fisiche e cognitive che lo rendono di fatto inidoneo a ricoprire un ruolo dirigenziale, circostanza confermata dal fatto che, allo stato attuale, l'attore è inserito nell'organigramma aziendale con compiti puramente amministrativi, comunque semplificati dalla presenza di una persona di riferimento, in veste di supporto.
Il CTU ha ritenuto che, rispetto allo stato anteriore al sinistro, la capacità specifica lavorativa dello
è andata perduta e non può prevedersi un recupero anche parziale della stessa, pur precisando Pt_4
che permangono residue abilità lavorative in attività a basso impegno fisico ed intellettivo specialmente in ambiti protetti.
Detta valutazione non può che essere in specie condivisa e confermata, atteso che è notorio che le marcate difficoltà negli spostamenti, nonché le riscontrate minorazioni cognitive già di per sé escludono la possibilità di essere selezionati e poi mantenere posizioni apicali del tipo di quelle indicate dall'attore come frutto della sua aspirazione e per le quali aveva iniziato un percorso di formazione.
Del resto, è emerso in corso di causa che lo aveva dimostrato di aver maturato una certa CP_11
competenza e professionalità ed aveva seguito percorsi di formazione con la frequenza di corsi per l'assunzione di mansioni direttive nell'ambito della gestione aziendale anche effettuati da professionisti esterni all'azienda.
pagina 23 di 41 La motivazione e la preparazione specifica non sarebbero certo mancate, dunque, all'attore per diventare, in futuro, direttore di produzione nell'ambito dell'azienda familiare. Del resto, ciò è quanto è emerso dalla deposizione dei testi addotti che hanno concordemente affermato che le aziende produttrici di macchinari di interfacciavano direttamente con l'attore (teste e che lo Testimone_4 stesso si occupava dell'investimento di oltre sei milioni di euro per l'inserimento di nuove linee di produzione (teste e ). Testimone_7 Testimone_6
Alla luce delle emergenze di cui sopra, si reputa che la parte attrice abbia dimostrato in causa plurimi elementi da cui desumere con grado di elevata probabilità che la sua carriera professionale sarebbe proseguita nel settore della produzione con presumibile progressione di carriera, sino anche eventualmente alla nomina di direttore, mentre risulta pacifico ed incontestato che, allo stato attuale, lo svolga sempre all'interno dell'azienda di famiglia, percependo un reddito netto di euro CP_2
1664.00 mensili.
Sulla base degli elementi indicati e dell'impossibilità di stabilire, per l'aleatorietà della nomina, caratterizzata da una serie di eventualità non valutabili completamente ex ante se non sotto il profilo del comprovato merito, se, come e quando la carriera dello TR sarebbe progredita come da lui auspicato e peraltro l'eventuale aumento degli emolumenti stipendiali, si reputa congruo liquidare in via equitativa la somma di euro 150.000,00. Tale posta di danno mira a ristorare la perdita della possibilità di diventare direttore di produzione dell'azienda di famiglia, o di rivestire altra posizione apicale anche altrove, e non anche il danno corrispondente al connesso mancato guadagno poiché, come detto, si tratta di evento solo probabile e non anche certo. Ne consegue che non può essere riconosciuto il danno per intero, come parrebbe giustificare la richiesta risarcitoria attorea (cfr. euro 1.500.000,00), atteso che può essere riconosciuta una somma pari ad una percentuale equitativamente determinata dei maggiori introiti di cui il danneggiato si sarebbe, in ipotesi, avvantaggiato (cfr. 10% dell'importo indicato di euro
1.500.000,00).
Ne consegue che, tenuto conto del concorso di colpa dello nella causazione del sinistro, la CP_2 somma a cui lo stesso avrà diritto sarà quella di euro 75.000,00 all'attualità
Alla luce degli argomenti che precedono i danni patiti da vanno liquidati in: Parte_1
- euro 552.551,44 a titolo di danno non patrimoniale;
- euro 3490.66 a titolo di danno patrimoniale;
pagina 24 di 41 - euro 75.000,00 a titolo di perdita di chance;
Il danno complessivamente patito da ammonta ad euro 631.042,10. CP_12
Da tale importo vanno decurtate le somme a lui già corrisposte o comunque riconosciute dalla
CP_1 compagnia di assicurazioni convenuta e dall' trattandosi di infortunio in itinere.
Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n.
12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario in virtù di un contratto di assicurazione, infatti, le
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Deve, quindi, sicuramente decurtarsi dalla somma de qua l'importo di euro 608.400,00 corrisposto dalla compagnia di assicurazioni convenuta.
Deve, altresì, sottrarsi la somma rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per CP_10
l'infortunio , in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato (Cass. S.U. 22/5/2018 n. 12566; Cass. 20/6/2019 n. 16580;
Cass. 5/12/2014 n. 25733).
CP_1 Orbene, a prescindere dal fatto che la somma corrisposta dall' a titolo di rendita (euro
1222.501,34) andrebbe defalcata dall'importo risarcitorio sopra determinato per poste omogenee, appare assolutamente ultroneo procedere analiticamente allo scomputo delle singole poste, dal
CP_ momento che appare ictu oculi che l'importo corrisposto dall'assicurazione e quello della rendita siano più che sufficienti a ristorare per intero il danno come sopra determinato.
Ne discende che la domanda risarcitoria formulata da andrà rigettata. Parte_1
pagina 25 di 41 Esaminando ora la domanda proposta dai congiunti dello gli stessi chiedono il Parte_1
risarcimento sia del danno diretto dagli stesi subito, sia del danno riflesso per lesione del rapporto parentale.
Ebbene, al riguardo, deve precisarsi che quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto e, quindi, da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia. E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può, dunque, far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo pagina 26 di 41 verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022). Vanno poi considerate distintamente le varie posizioni e valutare se sia stato individuato il criterio appropriato da seguire per quantificare il danno, se dovuto.
Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Nè v'è bisogno, che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
Alla stregua dei criteri sopra richiamati, ritiene il tribunale che, proprio in considerazione dello stretto rapporto esistente con il figlio ed il fratello, desumibile anche dalla comunanza di attività lavorativa oltre che dal vincolo di genitorialità, deve ritenersi che attori;
e Controparte_1 Controparte_2
siano stati significativamente colpiti dai gravi danni alla persona e dalle sofferenze patiti Controparte_3
dal figlio, in misura giuridicamente rilevante.
Tali perturbazioni sia dello stile di vita degli attori, sia elle normali sofferenza che gli stessi hanno subito a causa del sinistro che ha visto coinvolto il loro congiunto, sono emersi anche dall'istruttoria orale espletata: invero i testi escussi (cfr dichiarazioni di Testimone_8 Testimone_6
hanno confermato che, durante il periodo del ricovero dello : Testimone_7 Parte_1
- la madre si assentava dal lavoro per prestare assistenza al figlio e che la stessa Controparte_1
era molto provata e preoccupata per il figlio e spesso si sfogava piangendo;
- il padre si presentava raramente al lavoro, era provato e distrutto e almeno un paio di Controparte_2
volte si sentiva male, svenendo in azienda;
-il fratello piangeva spesso, anche durante le riunioni aziendali;
per un periodo rifiutava Controparte_3
di guidare, manifestava stati di ansia ed assumeva un comportamento di chiusura, essendo molto legato al fratello.
Per quanto riguarda la posizione della NO ritiene il tribunale che, anche in Controparte_4
considerazione del comprovato legame tra NO e OT (cfr dichiarazioni di Testimone_6
che hanno riferito di una costante presenza della in azienda anche per
[...] Testimone_7 CP_4
portare vivande e dolci) ed in considerazione del forte rapporto che notoriamente intercorre con i pagina 27 di 41 nipoti, anche la stessa abbia patito un grave pregiudizio ed una alterazione della vita sociale e relazionale, a nulla rilevando la non convivenza, atteso che questa mera circostanza di fatto, comunissima nella vita delle persone adulte che formano propri nuclei familiari autonomi, non si reputa idonea in alcun modo ad incidere sulla permanenza dei legami affettivi.
Ciò posto, per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, dovrà farsi riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Suprema Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed.
2022).(cass civ 13540/2023).
Orbene, dette tabelle comprendono la liquidazione sia del danno morale che di quello dinamico relazionale per cui alle stesse può farsi riferimento, per la determinazione equitativa della voce di danno de qua lamentata dagli attori.
Ebbene, per quanto riguarda i genitori possono riconoscersi
A Controparte_1
Punti 20 per il rapporto di parentela
Punti 5 per l'età della danneggiata
Punti 7 per l'età del figlio danneggiato
Per un totale di 32 punti pagina 28 di 41 Detto punteggio deve essere poi moltiplicato per il coefficiente dei soggetti addetti all'assistenza (nel caso in esame 2) e quindi per 0.8, con la conseguenza che sarà pari a 25.6.
Il valore del punto in questo caso sarà di euro 5924,00 (euro 3474.00 per danno morale soggettivo ed euro 2450.00 per alterazione delle abitudini di vita), di talchè il prodotto dei punti per il punto base determina, tenuto conto dell'invalidità di al 75%, l'importo di euro 113.740,80, con la Parte_1
conseguenza che tenuto conto del concorso di colpa di nel determinismo del sinistro, alla Parte_1 stessa, a titolo di danno riflesso, andrà risarcita la somma di euro 56870.40 all'attualità.
Al padre Controparte_2
Punti 20 per il rapporto di parentela
Punti 4 per l'età del danneggiato
Punti 7 per l'età del figlio danneggiato
Per un totale di 31 punti
Detto punteggio deve essere poi moltiplicato per il coefficiente dei soggetti addetti all'assistenza (nel caso in esame 2) e, quindi, per 0.8, con la conseguenza che sarà pari a 24,8.
Il valore del punto in questo caso sarà di euro 5924,00 (euro 3474.00 per danno morale soggettivo ed euro 2450.00 per alterazione delle abitudini di vita), di talchè il prodotto dei punti per il punto base determina, tenuto conto dell'invalidità di al 75%, l'importo di euro 110.186,40, con la Parte_1
conseguenza che tenuto conto del concorso di colpa di nel determinismo del sinistro, alla Parte_1 stessa, a titolo di danno riflesso, andrà risarcita la somma di euro 55.093,20 all'attualità.
Per il fratello
Punti 15 per il rapporto di parentela
Punti 7 per l'età del danneggiato
Punti 7 per l'età del fratello danneggiato
Per un totale di 29 punti
Detto punteggio deve essere poi moltiplicato per il coefficiente dei soggetti addetti all'assistenza (nel caso in esame 3, considerando i due genitori) e quindi per 0.5, con la conseguenza che sarà pari a 14.5.
pagina 29 di 41 Il valore del punto in questo caso sarà di euro 5924,00 (euro 3474.00 per danno morale soggettivo ed euro 2450.00 per alterazione delle abitudini di vita), di talchè il prodotto dei punti per il punto base determina, tenuto conto dell'invalidità di al 75%, l'importo di euro 64.423,50, con la Parte_1
conseguenza che tenuto conto del concorso di colpa di nel determinismo del sinistro, alla Parte_1
stessa, a titolo di danno riflesso, andrà risarcita la somma di euro 32.211,75 all'attualità.
Per quanto riguarda la NO non può farsi riferimento alle tabelle di Roma che non Controparte_4 contemplano tale voce di danno per il nonno, ma tenuto conto dell'età della stessa, della non convivenza con il OT e del tipo di rapporto tenuto con lo stesso, si reputa equo liquidare l'importo di euro 10.000,00, all'attualità, già tenuto conto del concorso di colpa di nel determinismo Parte_1
del sinistro.
Gli attori poi chiedono il ristoro del danno all'integrità psicofisica subito.
A tal fine è stata effettuata una consulenza tecnica alle cui risultanze il Tribunale intende conformarsi, nell'apprezzamento della metodologia utilizzata dall'ausiliario nominato e nella condivisione delle conclusioni raggiunte.
Ebbene, il ctu, dopo aver sottoposto a visita ed aver esaminato la documentazione Controparte_1
medica prodotta, ha ritenuto che la stessa ha subito l'effetto prolungato ed intenso di un evento psico stressante severo e conseguente dal sinistro in cui è stato coinvolto il figlio precisando che Pt_1
proprio la lunghezza del ricovero a cui il figlio è stato sottoposto e gli esiti invalidanti di rilevante portata devono ritenersi l'antecedente causale necessario e sufficiente a determinare lo sviluppo di un disturbo della sfera psichica derivante dallo stato continuativo di sofferenza emotiva che l'attrice si è trovata a vivere, situazione questa che ha causato lo sviluppo di una patologia della sfera psichica riscontrata, ovverosia di un disturbo dell'adattamento con alterazione dell'emotività.
Il consulente, in altri termini, ha ritenuto che lo sforzo psicologico compiuto dalla signora CP_1
per affrontare una realtà così impegnativa e dura da accettare, ha provocato un annullamento della sua esistenza sia in ambito lavorativo che relazionale in generale che le ha cagionato un danno psichico, ritenendo che l'evoluzione cronica del disturbo ha determinato nella stessa la sussistenza di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 10%.
Stante tutto quanto suesposto, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (54 anni tenuto conto del momento della stabilizzazione dei postumi), si deve liquidare un importo pari ad € 19.201,00- all'attualità - a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, assente il danno pagina 30 di 41 morale. Invero, a tale ultimo proposito, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, non è provata la sussistenza del danno morale. Sul punto non può sottacersi che la possibilità di invocare il valore percentuale del danno biologico, alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di concorrere a legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6444). In ogni caso, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/01/2016, n.339).
Nel caso in esame, si ritiene di non liquidare il danno morale anche perché le sofferenze patite dalla signora sono state comunque compensate con la liquidazione del danno cd riflesso. CP_1
Reputa, poi, il giudicante che, nella fattispecie, l'importo in oggetto non vada incrementato nell'ottica della personalizzazione del danno. Invero, la misura standard del risarcimento deve essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, ovverosia in presenza di menomazioni che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto. Pertanto, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Non rileva quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso ai fini della personalizzazione del risarcimento, ma rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cfr: Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n.7192). Nel caso in esame, non essendo state provate situazioni peculiari patite dalla alcuna personalizzazione CP_1
può essere riconosciuta.
pagina 31 di 41 Ne discende che alla stessa andrà riconosciuta la somma di euro 19.201,00 che, tenuto conto del concorso di colpa dello nella causazione del sinistro, dovrà essere ridotta all'importo di Parte_1
euro 9600.50.
All'attrice compete, altresì– anche d'ufficio - su dette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate
Sezioni Unite, con ogni mezzo e, quindi, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purché esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Di conseguenza, tale danno può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 1%, la quale appare congrua quale parametro per liquidare il danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrisponde, all'incirca, alla media del tasso legale scelto in questi ultimi anni (dalla data del fatto alla data della presente sentenza) dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art.1224 c.c., tenuto conto che il tasso legale risulta dal
1.1.2017 al 31.1.2017 pari allo 0.1%, dal 1.1.2018 al 31.1.2018 pari allo 0.3%, dal 1.1.2019 al
31.1.2019 pari allo 0.8% e dal 1.1.2020 al 31.12.2020 pari allo 0.05% , dal 1.1.2021 al 31.12.2021 pari allo 0.01% e dal 1.1.2022 al 31.12.2022 pari all'1.25% dall'1.1.2023 al 31.12.2023 pari al 5%, dal
1.1.2024 al 31.12.2024 pari al 2.5% e dal 1.1.2025 al 2%
Orbene, tenendo conto che nella specie il danno si è consumato nell'aprile del 2016 e che la liquidazione definitiva delle spettanze avviene soltanto con la presente sentenza (gennaio 2025), il danno da ritardo in questione può essere così calcolato, in via equitativa: residuo danno risarcibile già
pagina 32 di 41 rivalutato = € 9600.50; danno da ritardo (nella corresponsione del predetto residuo ristoro), calcolato su detta somma, da epoca intermedia (agosto 2020) tra il fatto dannoso e la liquidazione giudiziale del danno =416.02 € (1.00 % annuo [sulla residua somma risarcibile] x quattro anni e quattro mesi circa di ritardo decorrenti dalla predetta epoca intermedia).
Ne consegue determinato il danno non patrimoniale della somma complessiva di €. 10.016,52 all'attualità già tenuto conto del fatto che il sinistro è imputabile nella misura del 50% allo Parte_1
[...]
Passando al danno patrimoniale, devono indubbiamente essere ristorate le spese mediche che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti per un ammontare complessivo per € 1108.00 e, quindi, tenuto conto del concorso di colpa di nella causazione del sinistro deve riconoscersi all'attrice la somma Parte_1
di euro 554.00.
Ne consegue che il complessivo danno liquidabile alla ammonta ad euro 66.886,92 per danno CP_1
non patrimoniale (di cui euro 56.870.40 per danno riflesso ed euro 10.016,52 per danno biologico) ed euro 554.00 per danno patrimoniale.
Sulle somme di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
Agli importi riconosciuti alla andrà detratto l'importo di euro 3.000,00 già corrisposto dalla CP_1
PA di assicurazione: orbene, poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche la somma già versata va rivalutata in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza, aggiungendo il relativo importo derivante dalla predetta rivalutazione e detraendo la somma così calcolata dal debito dei convenuti verso l'attrice.
pagina 33 di 41 Passando alla liquidazione del danno biologico patito dallo , anche in tal caso ritiene il Controparte_2
Tribunale di dover tenere in debita considerazione le risultanze della ctu medico legale espletata, all'esito della quale è emerso che l'attore, già nel momento in cui si verificò il sinistro che vide coinvolto il figlio, era affetto da malattia neurologica degenerativa ad evoluzione progressiva, manifestatasi dal 2008 e già manifestava importanti disturbi neurocognitivi tra cui alterazioni comportamentali e depressione del tono dell'umore e risultava solo parzialmente autonomo nel compiere le funzioni essenziali del vivere quotidiano. Ebbene il ctu ha precisato che il grado elevato di sofferenza psichica collegata al politrauma subito dal figlio abbia verosimilmente determinato il Pt_1
peggioramento della realtà esistenziale precedente al medesimo evento, ma lo stato anteriore dell'attore segnato dall'importante compromissione funzionale e da disturbi della sfera psichica correlati al morbo di Parkinson in fase evolutiva da cui lo stesso era affetto non consente di valutare con criteri metodologici adeguati l'eventuale aggravamento della componente depressiva eventualmente determinato dall'evento traumatico di natura psichica subito a seguito del sinistro che ha visto coinvolto il figlio Pt_1
Ritiene, pertanto, il Tribunale che essendosi liquidato nei confronti dello il danno Controparte_2
riflesso sia con riguardo al danno morale che alla componente dinamico relazionale, i pregiudizi dallo stesso sofferti a seguito dell'importante invalidità subita dal figlio pregiudizi che possono Pt_1
razionalmente avere inciso anche sulla propria sfera psichica, devono ritenersi integralmente risarciti con la somma già sopra individuata e liquidata a titolo di danno riflesso.
Dovranno essere, invece, rimborsate all'attore le spese mediche sostenute, ritenute dal CTU congrue pertinenti e causate dal fatto che cui si procede, pari a complessivi euro 1058,00, con la conseguenza che, tenuto conto del concorso di colpa del figlio di nella causazione del sinistro, dovranno essere Pt_1
riconosciute nell'attore l'importo di euro 529,00.
Ne discende che il complessivo danno liquidabile a deve essere indicato in euro Controparte_2
55.093,20 per danno non patrimoniale ed in euro 529,00 per danno patrimoniale.
Sulle somme di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di pagina 34 di 41 legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
Agli importi riconosciuti all'attore andrà detratto l'importo di euro 8.000,00 già corrisposto dalla
PA di assicurazione: orbene, poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche la somma già versata va rivalutata in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza, aggiungendo il relativo importo derivante dalla predetta rivalutazione e detraendo la somma così calcolata dal debito dei convenuti verso l'attore.
Passando alla liquidazione del danno biologico patito dallo , anche in tal caso ritiene il Controparte_3
Tribunale di dover tenere in debita considerazione le risultanze della ctu medico legale espletata, all'esito della quale è emerso che l'attore risulta affetto da un disturbo dell'adattamento non complicato, coerente e compatibile con l'antecedente lesivo rappresentato dalla grave vicenda clinica che ha coinvolto il fratello e che è stata vissuta in prima persona dallo straccia che è intervenuto Pt_1 CP_3
immediatamente sin dai primi momenti dell'evento recandosi sul posto dell'incidente. Pertanto, a seguito della visita dell'attore e sulla scorta della documentazione medica in atti, il consulente ha ritenuto che il danno biologico determinato da detto disturbo della sfera psichica sia valutabile nella misura del 5%
Stante tutto quanto suesposto, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (30 anni), si deve liquidare un importo pari ad € 7445,00- all'attualità - a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, assente il danno morale. Invero, a tale ultimo proposito, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, non è provata la sussistenza del danno morale. Sul punto non può sottacersi che la possibilità di invocare il valore percentuale del danno biologico, alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di concorrere a legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6444). In ogni caso, il danno morale,
pagina 35 di 41 conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare
(cfr. Cassazione civile sez. III, 13/01/2016, n.339). Nel caso in esame, si ritiene di non liquidare il danno morale anche perché le sofferenze patite dalla sono state comunque compensate Controparte_3
con la liquidazione del danno cd riflesso.
Reputa, poi, il giudicante che, nella fattispecie, l'importo in oggetto non vada incrementato nell'ottica della personalizzazione del danno. Invero, la misura standard del risarcimento deve essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, ovverosia in presenza di menomazioni che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto. Pertanto, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Non rileva quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso ai fini della personalizzazione del risarcimento, ma rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cfr: Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n.7192). Nel caso in esame, non essendo state provate situazioni peculiari patite dallo , alcuna personalizzazione CP_2
può essere riconosciuta.
Ne discende che allo stesso andrà riconosciuta la somma di euro 7445,00 che, tenuto conto del concorso di colpa dello nella causazione del sinistro, dovrà essere ridotta all'importo di Parte_1
euro 3722.50.
All'attore compete, altresì– anche d'ufficio - su dette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate
Sezioni Unite, con ogni mezzo e, quindi, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso pagina 36 di 41 ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purché esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Di conseguenza, tale danno può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 1%, la quale appare congrua quale parametro per liquidare il danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrisponde, all'incirca, alla media del tasso legale scelto in questi ultimi anni (dalla data del fatto alla data della presente sentenza) dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art.1224 c.c., tenuto conto che il tasso legale risulta dal
1.1.2017 al 31.1.2017 pari allo 0.1%, dal 1.1.2018 al 31.1.2018 pari allo 0.3%, dal 1.1.2019 al
31.1.2019 pari allo 0.8% e dal 1.1.2020 al 31.12.2020 pari allo 0.05% , dal 1.1.2021 al 31.12.2021 pari allo 0.01% e dal 1.1.2022 al 31.12.2022 pari all'1.25% dall'1.1.2023 al 31.12.2023 pari al 5%, dal
1.1.2024 al 31.12.2024 pari al 2.5% e dal 1.1.2025 al 2%
Orbene, tenendo conto che nella specie il danno si è consumato nell'aprile del 2016 e che la liquidazione definitiva delle spettanze avviene soltanto con la presente sentenza (gennaio 2025), il danno da ritardo in questione può essere così calcolato, in via equitativa: residuo danno risarcibile già rivalutato = € 3722.50; danno da ritardo (nella corresponsione del predetto residuo ristoro), calcolato su detta somma, da epoca intermedia (agosto 2020) tra il fatto dannoso e la liquidazione giudiziale del danno =161.30 € (1.00 % annuo [sulla residua somma risarcibile] x quattro anni e quattro mesi circa di ritardo decorrenti dalla predetta epoca intermedia).
Ne consegue determinato il danno non patrimoniale della somma complessiva di €. 3883.80 all'attualità già tenuto conto del fatto che il sinistro è imputabile nella misura del 50% allo Parte_1
[...]
pagina 37 di 41 Passando al danno patrimoniale, devono indubbiamente essere ristorate le spese mediche che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti per un ammontare complessivo per € 1058.00 e, quindi, tenuto conto del concorso di colpa di nella causazione del sinistro deve riconoscersi all'attrice la somma Parte_1
di euro 529.00.
Ne consegue che il complessivo danno liquidabile a ammonta ad euro 36.095,55 per Controparte_3
danno non patrimoniale (di cui euro 32.211,75 per danno riflesso ed euro 3883.80 per danno biologico) ed euro 529.00 per danno patrimoniale.
Sulle somme di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
Agli importi riconosciuti all'attore andrà detratto l'importo di euro 2.000,00 già Controparte_3
corrisposto dalla PA di assicurazione: orbene, poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche la somma già versata va rivalutata in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza, aggiungendo il relativo importo derivante dalla predetta rivalutazione e detraendo la somma così calcolata dal debito dei convenuti verso l'attore.
Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore nei Parte_1
confronti di entrambi i convenuti e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei valori medi in relazione al disputatum.
Nei rapporti tra gli altri attori ed i convenuti, le spese seguono la soccombenza solidale dei convenuti, previa compensazione nella misura di un quinto, stante la riduzione del petitum, e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi per ciascuna fase processuali, tenuto conto anche dell'aumento per la difesa plurima.
pagina 38 di 41 Le spese per le espletate ctu, già liquidate con riferimento alla posizione di ciascuno degli attori seguono parimenti la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1360/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara la responsabilità concorsuale nella misura dell'50 % in capo a e del Parte_1
50% in capo nella causazione del sinistro di cui è causa per le ragioni di cui in parte Controparte_7
motiva;
Accerta che il danno complessivo patito da è stato integralmente risarcito e, per l'effetto, Parte_1
rigetta la domanda proposta da , per le ragioni di cui in parte motiva. Parte_1
Accerta che il danno complessivo patito da ammonta ad euro 66.886,92 per danno Controparte_1
non patrimoniale (di cui euro 56.870.40 per danno riflesso ed euro 10.016,52 per danno biologico) ed euro 554.00 per danno patrimoniale.
Condanna, i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della dell'importo Controparte_1
di euro 66.886,92 per danno non patrimoniale (di cui euro 56.870.40 per danno riflesso ed euro
10.016,52 per danno biologico) ed euro 554.00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e agli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, previa detrazione dalle somme de quibus dell'importo di euro 3.000,00 già corrisposto dalla PA di assicurazione, rivalutato in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza.
Accerta che il complessivo danno subito da ammonta ad euro 55.093,20 per danno Controparte_2
non patrimoniale ed in euro 529,00 per danno patrimoniale.
Condanna, i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_2
55.093,20 per danno non patrimoniale ed in euro 529,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e agli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, previa detrazione dalle somme de quibus dell'importo di euro 8.000,00 già corrisposto dalla
PA di assicurazione, rivalutato in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per pagina 39 di 41 le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza.
Accerta che il complessivo danno subito da ammonta ad euro 36.095,55 per danno non Controparte_3
patrimoniale (di cui euro 32.211,75 per danno riflesso ed euro 3883.80 per danno biologico) ed euro
529.00 per danno patrimoniale.
Condanna, i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_3
36.095,55 per danno non patrimoniale (di cui euro 32.211,75 per danno riflesso ed euro 3883.80 per danno biologico) ed euro 529.00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e agli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, previa detrazione dalle somme de quibus dell'importo di euro 2.000,00 già corrisposto dalla PA di assicurazione, rivalutato in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza.
Accerta che il complessivo danno subito da ammonta ad euro 10.000,00 all'attualità, Controparte_4
per le ragioni di cui in parte motiva
Condanna, i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'importo di euro Controparte_4
10.000,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e agli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di ciascuno dei convenuti che Parte_1
liquida per ciascuno in euro 37.951,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori
, , e che, previa compensazione Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
nella misura di un quinto, liquida nel residuo in euro 21.436,56 per compensi ed in euro 1370.40 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Pone le spese delle Ctu come già liquidate in corso di causa a carico di , per la ctu svolta Parte_1
sulla sua persona ed a carico solidale dei convenuti, quanto alla quota liquidata per le ctu espletate nei confronti degli altri attori.
Ascoli Piceno, 13 gennaio 2025
pagina 40 di 41 Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1360/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Merlini
(attore)
E
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_3 C.F._3 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. , tutti residenti CP_4 C.F._4 in San Benedetto del Tronto Via G.L. Bernini n. 60, rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Merlini
(attori)
CONTRO
, corrente in Milano, P.zza Tre Torri n. 3, C.F. n. , P. IVA n. CP_5 P.IVA_1
, in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore Dr. P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli CP_6
(convenuta)
E CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_7 C.F._5
Grottammare alla via XX Settembre n.82, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Gabrielli
(convenuto)
pagina 1 di 41 CONCLUSIONI: Come da note scritte per l'udienza del 4.10.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente madre, padre, fratello e NO del signor , citavano in Controparte_4 Parte_1
giudizio la e , nella loro qualità di società assicurativa e conducente Controparte_8 Controparte_7
/proprietario del veicolo responsabile del sinistro occorso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, diretti e riflessi, dai medesimi subiti in conseguenza del gravissimo incidente stradale che, in data
13.04.2016, aveva interessato il proprio congiunto . Parte_1
A sostegno delle pretese gli attori hanno in particolare dedotto:
- che, in data 13.04.2016 alle ore 12.55, circa il sig. , alla guida del proprio motociclo CA tg. CP_2
DZ33574, assicurato con la PA (polizza n. 5235501614800000) si trovava a Controparte_9
transitare nel territorio di San Benedetto Del Tronto, lungo la S.S. 16 nel tratto in cui la predetta arteria prende il nome di Via Della Liberazione, con direzione di marcia sud – nord quando, giunto all'altezza del Km 386,700, corrispondente al civico n. 57/B, entrava in collisione con la BMW 320 tg.
DB324CG, di proprietà del sig. , da costui condotta ed assicurata polizza Controparte_7 CP_5
n. 00770396488). In particolare il percorrendo la SS 16 nel medesimo senso di marcia dello Pt_2
, giunto all'altezza della predetta chilometrica, accostava sulla destra nel piazzale antistante CP_2
l'esercizio commerciale di frutta e verdura ivi esistente, ma poi, improvvisamente, riprendeva la marcia immettendosi nel flusso veicolare della circolazione al fine di invertire il senso di marcia precedentemente percorso, omettendo di concedere la dovuta precedenza al sig. che CP_2
sopraggiungeva ed il quale nulla poteva fare per evitare la collisione;
- che, il sig. veniva valutato sul posto dal 118, intubato e trasportato in elicottero presso Parte_1
l'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona, dove veniva ricoverato presso il Reparto di Rianimazione dal 13.04.2016 al 03.05.2016, con la seguente diagnosi: “estese contusioni parenchimali polmonari bilaterali. Frattura dell'arco posteriore della II costa bilateralmente. Frattura del processo trasverso dx di C7”; Tc addome completo: “piccolo ematoma dei tessuti molli sottocutanei in regione laterale dx di bacino”; Tc capo: “falde ematiche subdurali acute a livello fronto – parietale dx e parietale sn. Tracce ematiche cortico – meningee e sub-aracnoidee in sede frontale sn. Soffusione ematica della giunzione falcorentoriale. Versamento ematico minimo in sede entroventricolare declive dx. Tracce ematiche nella pagina 2 di 41 cisterna interpenducolare”; Tc collo: “frattura a più frammenti del margine infero-laterale della massa laterale sn di C1. Frattura a più frammenti del processo trasverso dx di C7”;
- che, in seguito all'evento lesivo sopra descritto, il sig. riportava un danno biologico Parte_1
permanente quantificato dal dott. che lo aveva avuto in cura, nella misura del 90% con Persona_1 postumi tali da incidere sull'attività lavorativa specifica, con perdita totale della stessa, oltre ad un'inabilità temporanea pari a 46 mesi, di cui 10 mesi di I.T.T., 12 mesi I.T.P. al 75% 12 mesi di I.T.P. CP_1 al 50% 12 mesi di I.T.P. al 25%, danno confermato dall' che ha riconosciuto nei confronti dello stesso un grado di menomazione dell'integrità psico – fisica pari al 77% nonchè la qualifica, dapprima di “portatore di handicap in situazione di gravità”, e poi di “invalido totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”;
- che i gravissimi danni riportati dal prossimo congiunto avevano causato agli attori , Controparte_1
, , oltre ad un grave dolore, patimento e una grande Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
preoccupazione, anche un danno personale di natura biologica, nonché un danno c.d. riflesso da intendersi quale danno indiretto e non patrimoniale determinato dal mutamento delle loro condizioni di vita in ambito familiare.
Pertanto, gli attori , , , formulavano Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così decidere: 1) IN VIA
PRINCIPALE: a) ACCERTATA la proponibilità della domanda di parte attrice, ACCERTATA
l'esclusiva responsabilità del sig. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_7
), residente in [...], in qualità e proprietario e C.F._5
conducente del veicolo BMW 320 tg. DB324CG nella determinazione del sinistro del 13.04.2016,
ACCERTATA altresì l'esistenza di un valido rapporto assicurativo per la RCA al momento del sinistro tra il sig. e la convenuta compagnia di assicurazione società con sede Controparte_7 CP_5
in 20145 Milano, Piazza Tre Torri n. 3 (P.Iva , in persona del suo rapp.te legale pro- P.IVA_2 tempore;
b)per l'effetto CONDANNARE i convenuti, in solido tra loro, al pagamento: - in favore della sig.ra , nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], della somma di € 360.818,10
(eurotrecentosessantamilaottocentodiciotto/10) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dalla medesima subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 occorso al figlio sig.
[...]
, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dalla medesima Pt_1
pagina 3 di 41 sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
- in favore del sig. , nato Controparte_2
a San Benedetto del Tronto il 12.07.1954 (c.f. ), residente in [...]del C.F._2
Tronto Via G.L. Bernini n. 60, della somma di € 342.421,40
(eurotrecentoquarantaduemilaquattrocentoventuno/40) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dal medesimo subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 occorso al figlio sig.
[...]
, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dal medesimo Pt_1
sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
- in favore del sig. , nato a Controparte_3
San Benedetto del Tronto il 07.02.1986 (c.f. ), residente in [...]del C.F._3
Tronto Via G.L. Bernini n. 60, della somma di € 253.135,70
(euroduecentocinquantatremilacentotrentacinque/70) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dal medesimo subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 occorso al fratello sig.
[...]
, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dal medesimo Pt_1
sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
- in favore della sig.ra Controparte_4
nata a [...] il [...] (c.f. , residente in [...], della somma di € 156.907,20
(eurocentocinquantaseimilanovecentosette/20) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, parentale, dalla medesima subiti in conseguenza del grave sinistro stradale del 13.04.2016 subito dal OT sig.
[...]
, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dalla medesima Pt_1
sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
c) Con vittoria di spese e compensi ex
D.M. 55/14;
Si costituiva in giudizio il convenuto , che, nell'allegare che il sinistro era imputabile Controparte_7 all'imprudente condotta di guida dello che procedeva a velocità non consona al tratto di strada CP_2
percorso, chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, la compagnia di assicurazioni che, preliminarmente, eccepiva CP_5
la prescrizione del diritto fatto valere, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice.
pagina 4 di 41 Con atto di citazione ritualmente notificato, che dava vita all'originario procedimento n. 1859/2022, il signor . Agiva nei confronti degli odierni convenuti e Parte_1 Controparte_8 Controparte_7
onde ottenere il risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del gravissimo incidente stradale verificatosi in data 24.05.2014.
In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale Adito, contrariis rejectis, così decidere: 1) IN VIA PRINCIPALE: ACCERTATA la proponibilità della domanda di parte attrice, ACCERTATA l'esclusiva responsabilità del sig. CP_7
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]
XX Settembre n. 82, in qualità di proprietario e conducente del veicolo BMW 320 tg. DB324CG, nella determinazione del sinistro del 13.04.2016, ACCERTATA altresì l'esistenza di un valido rapporto assicurativo per la RCA al momento del sinistro tra il sig. e la convenuta compagnia di Controparte_7
assicurazione società con sede in 20145 Milano, Piazza Tre Torri n. 3 (P.Iva CP_5
), in persona del suo rapp.te legale pro-tempore; - per l'effetto CONDANNARE i P.IVA_2 convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. , della somma di € Parte_1
2.613.900,01 ( ), o di quella maggiore o minore che sarà Email_1
ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dal medesimo subiti in conseguenza del sinistro stradale del 13.04.2016, come sopra meglio specificati, nonché a titolo di refusione di tutte le spese dal medesimo sopportate, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatesi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed integrale sulla somma rivalutata;
a) Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14”;
Si costituivano in giudizio il convenuto e la convenuta compagnia di assicurazioni Controparte_7
hiedendo entrambi il rigetto delle domande di parte attrice. CP_5
Con provvedimento del 30.04.2023, le cause 1360/2022 e 1859/2022, stante la loro connessione oggettiva, venivano riunite ed, dopo la trattazione, l'espletamento di prova testimoniale e di CTU medico-legale sulla persona degli attori, si giungeva all'udienza del 04.10.2024, tenutasi in forma cartolare, nel corso della quale le parti precisavano le proprie conclusioni e con successiva ordinanza del 05.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla difesa di , la quale ha rilevato che tra la prima richiesta risarcitoria del 14.10.2016 e la CP_5
successiva richiesta del 24.6.2019 era trascorso un periodo maggiore di due anni e, con specifico pagina 5 di 41 riferimento alla Sig.ra che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta solamente in Controparte_4
data 21.9.2021, ovverosia a distanza di oltre cinque anni dal sinistro.
Precisava, a tal fine, che nessuna querela era mai stata sporta nei confronti del Sig. e Controparte_7
che il procedimento penale aperto a suo carico dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, e rubricato al n. 451/2016 mod. 21 bis – n. 652/2016 mod. 20 bis, era stato archiviato dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno con decreto del 13.10.2016.
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di prescrizione sollevata da un co-obbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell'altro co-obbligato tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore, co-obbligato solidale con il responsabile del sinistro, che, peraltro, nel caso de quo, ha fatto propria l'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazioni.
Orbene, in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso.
In altri termini, il fatto illecito generatore del danno, ove sia considerato dalla legge come reato, conserva detta natura anche se il soggetto danneggiato non sia la persona offesa da questo: poichè il fatto che ha causato il danno risarcibile è considerato dalla legge come reato, ai fini prescrizionali si applica la disciplina prevista dall'art. 2947 c.c., comma 3, e non dai primi due commi dello stesso articolo, norma invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso (Cassazione civile sez.
VI, 24/10/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 24/10/2018), n.26958), purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi
(tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018).
A ciò deve aggiungersi, in risposta alle eccezioni sollevate dalla difesa del che in tema di CP_7
prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione pagina 6 di 41 della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso.
Ciò premesso, deve individuarsi il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (exordium praescriptionis) e, di conseguenza, a partire dal quale tale diritto possa essere fatto valere in giudizio ai sensi dell'art. 2935 c.c., prescrizione che inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia "oggettivamente percepibile" all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che - attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico - possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale).
Orbene, nel caso in esame, ritiene il Tribunale che vi sia una coincidenza tra il momento di verificazione dell'evento di danno e il momento in cui si ha conoscenza del danno ingiusto subito ovvero se ne realizza la conoscibilità (nei termini sopra evidenziati), con la conseguenza che la decorrenza della prescrizione avrà inizio nel momento stesso in cui si è prodotto l'evento di danno, senza che vi sia uno "spostamento in avanti" del relativo dies a quo.
Invero, tutti gli attori, sin dal momento del verificarsi del sinistro, in considerazione delle gravi lesioni riportate dallo avevano la possibilità di rendersi conto del danno subito e della riferibilità Parte_1
dello stesso al conducente del veicolo con il quale lo era entrato in collisione. CP_2
Orbene, appare evidente che nel caso in esame, il fatto generatore del danno costituisca anche illecito penale, trovandoci al cospetto del delitto di lesioni colpose da circolazione stradale, essendo irrilevante l'intervenuto decreto di archiviazione in ambito penale che non può essere equiparato ad una sentenza di proscioglimento, reato per il quale è prevista una pena da uno a tre anni con conseguente prescrizione di anni sei.
Ne discende che, essendosi il sinistro verificato nell'anno 2016, le richieste risarcitorie interruttive della prescrizione, per tutti gli attori sono state tempestive, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.
Passando allora ad analizzare la dinamica del sinistro, deve premettersi in diritto che la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale pagina 7 di 41 misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr: Cass. n. 26004 del 05/12/2011 Rv. 620533 - 01). Diversamente, allorquando sia ricostruita la dinamica del sinistro, soltanto l'eventuale accertata inosservanza delle norme relative alla circolazione stradale imputabile a tutti i soggetti coinvolti può comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto, si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza.
Tale principio che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art 2054 cc, il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art 2 Cost, nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art
1175 cc (si veda al riguardo Cass civ. 5 maggio 2000 n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i concorrenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Le predette premesse importano che, in caso di sinistro, il giudice sarà chiamato, in primo luogo, a valutare se esso sia stato causato in via esclusiva dal comportamento di uno solo dei concorrenti – e, in tal caso, l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità- e solo allorquando l'esito di tale accertamento abbia dato esiti negativi, dovrà valutare se anche l'altro conducente si sia o meno esattamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel principio di generale solidarietà sopra richiamato.
In altri termini, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, con la sentenza n. 7447 del 14/04/2015).
pagina 8 di 41 Orbene, nel caso di specie, dai rilievi effettuati dagli ufficiali di pg intervenuti e dalle risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento civile rubricato al n. 192/2021 R.G. pendente dinnanzi al
Tribunale di Fermo tra la PA di assicurazioni convenuta e l' (cfr. doc. n. 3 di parte CP_10 convenuta ), come peraltro confermata nel corso del presente giudizio dall'ing CP_5 Parte_3
che, quindi, nel contraddittorio delle parti, ha spigato le metodologie utilizzate per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le conclusioni raggiunte, la dinamica del sinistro di cui trattasi deve ricostruirsi come segue: verso le ore 12,55 del giorno 13/04/2016 il sig. , alla guida dell'autovettura Controparte_7
BMW 320, targata DB324CG, transitava sulla SS.16 denominata via della Liberazione, centro abitato di San Benedetto del Tronto, con direzione di marcia sud-nord; giunto all'altezza del civico 57/b, accostava sulla destra, fermandosi nel piazzale adiacente la carreggiata e, dovendo tornare indietro, si poneva trasversalmente alla carreggiata e con l'intento di reimmettersi con direzione sud. A questo punto riprendeva la marcia immettendosi e, occupando trasversalmente la corsia di marcia sud-nord era costretto a fermarsi per concedere precedenza ai veicoli circolanti nel senso di marcia nord-sud. Mentre si trovava fermo trasversalmente sulla corsia est, veniva colliso dal motociclo CA condotto dal sig.
che transitava sulla SS.16 con direzione di marcia sud-nord, che, pur tentando una Parte_1
frenata di emergenza quantificata dalla PG. in 22,20m, non riusciva ad evitare la collisione, andando ad urtare con la parte anteriore e laterale destra contro la fiancata laterale anteriore sinistra del veicolo del per poi cadere a terra trasversalmente nei pressi della linea di mezzeria. CP_7
Orbene, a tal riguardo, è pacifico il principio per cui il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio. Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre.
Proprio per tali ragioni, dal momento che la ricostruzione della dinamica del sinistro è agevolmente ricavabile, oltre che dalla predetta ctu, anche dai verbali della pg intervenuta e dalle dichiarazioni rese in occasione della loro escussione testimoniale dalle persone presenti ai fatti, elementi di prova tutti univoci e convergenti, non appare in alcun modo necessario procedere a nuova ctu cinematica, come pure sollecitato dalle parti.
Invero, il teste oculare sentito alla udienza dell'8.2.2014, ha riferito: “ho Testimone_1 visto che l'auto è uscita dal piazzale e si è fermata in mezzo alla statale con il muso verso sud-ovest pagina 9 di 41 trasversalmente alla carreggiata per immettersi nella coda dei veicoli che si dirigevano verso sud… ho visto l'auto che si ferma in mezzo alla strada dopo essere partita dal piazzale e contemporaneamente arrivare la moto da sud verso nord, in senso opposto”, precisando che non vi erano altri veicoli e che lo aveva la visuale libera, circostanza quest'ultima confermata anche dalla testimone CP_2 [...]
ed avvalorata da quanto riferito da , dipendente della Polizia Stradale, che ha Tes_2 Testimone_3 svolto i rilievi dell'incidente, che riferiva che la strada era rettilinea e che “la carreggiata era più ampia, la corsia era 4,20 m”.
Orbene, il ct ha ritenuto, con valutazione tecnica che si condivide, che la causa del sinistro sia Pt_3
da ricercare nella condotta illecita tenuta dal conducente del veicolo, il quale, nel tentativo di immettersi sulla SS.16 da est con direzione sud e, quindi ,con manovra di svolta a sinistra, occupava completamente la corsia di marcia sud-nord, creando pericolo ed intralcio alla circolazione, omettendo di concedere la precedenza al motociclo che procedeva sulla SS.16 con direzione di marcia sud-nord., contravvenendo così – come contestato dalla PG. intervenuta ai dettami dell'art. 154 comma 3° lettera c) ed 8°.
Ha precisato, però, che sussiste una corresponsabilità nella causazione del sinistro a carico del conducente del motociclo, il quale transitava con una velocità di marcia pari a 70 km/h superando il limite massimo imposto di 50 km/h e che una condotta più accorta del motociclista avrebbe consentito di evitare la collisione. Infatti, tenuto conto anche della traccia di frenata presente sull'asfalto, il ctu ha ritenuto che il motociclo poteva evitare la collisione, fermandosi prima del punto d'urto se avesse tenuto una velocità inferiore ai 66 km/h, con la conseguenza che, anche se avesse avuto una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada percorso, ma inferiore a 66 km/h, avrebbe potuto evitare la collisione.
Appare allora evidente la responsabilità del nella causazione del sinistro, atteso che se il CP_7
soggetto che compie una inversione a U causa un sinistro con danni alla persona, egli dovrà rispondere di lesioni personali (Cass. Civ. n. 18410/18), costituendo in tal caso colpa grave la manovra posta in essere in maniera improvvisa ed imprevedibile ed in ogni caso, avendo lo stesso, con la propria manovra imprudente causato un intralcio alla circolazione, ma parimenti evidente appare la corresponsabilità dello , che, percorrendo il tratto di strada de quo ad una velocità non consona CP_2
e di gran lunga superiore al massimo consentito, in una condizione di piena visibilità, data dalle condizioni atmosferiche, dalla luce naturale del giorno e dall'assenza di altri veicoli, andava a collidere con la vettura a causa della sua condotta poco prudente e violativa dei dettami del Codice della Strada.
pagina 10 di 41 Orbene, è noto che in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non") nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008).
È parimenti noto che il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto ( cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8096 del 06/04/2006); ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009).
Nella specie, posto che, da una prospettiva ex ante, porsi in mezzo alla carreggiata in senso trasversale - costituisce senz'altro una condotta idonea a creare, con alta probabilità, un imprevisto pericolo e, con esso, per gli altri utenti della strada, una prevedibile necessità di adottare (con tutte le difficoltà di pronta esecuzione legate al sopraggiungere di tale imprevisto) immediate manovre di emergenza volte ad evitare l'impatto con l'ostacolo improvvisamente frapposto nella loro traiettoria di marcia, la condotta di guida de qua costituisce, in diritto, causa (e non certo occasione) del sinistro ingeneratosi per effetto di una tale pericolosa situazione, colpevolmente creata dall'automobilista.
A ciò, però, va aggiunto che, pur dovendosi ritenere, secondo la preponderanza dell'evidenza, ovvero del principio del «più probabile che non», che la condotta del signor abbia concorso alla CP_7
causazione del sinistro, non può escludersi una corresponsabilità del signor nella causazione CP_2
del sinistro, atteso che non regolava la velocità del veicolo da lui condotto riguardo alle caratteristiche della strada né effettuava, verosimilmente a causa dell'eccessiva velocità, alcuna manovra di emergenza, comunque attuabile in considerazione delle condizioni e della larghezza della strada percorsa. Invero, chiariva il che anche il conducente del motociclo agiva in maniera illegittima Pt_3 pagina 11 di 41 violando i limiti di velocità prescritti e non garantendo una tempestiva frenata nel rispetto dei principi che regolano la circolazione stradale per cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, integrato, nel caso in esame, dall'aver effettuato una manovra di guida che lo poneva trasversalmente nella carreggiata impegnata dallo , che certamente rientra CP_2
nel limite della prevedibilità.
Orbene, premesso che la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni va effettuata con esclusivo riguardo al loro grado di incidenza eziologica e alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti, senza attribuire specifica rilevanza alla priorità temporale delle violazioni (Cass. civ., sez.
III, 15 gennaio 2003, n. 484), tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta dunque nella misura dell'50% in capo all'attore conducente del motociclo e nella misura del 50% al signor conducente della Parte_1 CP_7
vettura.
Passando allora alla quantificazione del danno, ritiene il tribunale di dover far riferimento alle conclusioni raggiunte dal medico legale nominato quale ausiliario che, sulla scorta della documentazione in atti e dopo la visita dello , ha ritenuto che, a causa del sinistro stradale di cui CP_2 trattasi, l'attore ha riportato le seguenti lesioni (cfr. pag. 31 della CTU):
▪ trauma cranio-encefalico maggiore (stato di coma -gcs 5- all'arrivo al pronto soccorso degli ospedali riuniti di ancona) con danno assonale diffuso.
▪ trauma vertebrale con frattura della massa laterale sinistra di atlante (c-1), frattura dell'apofisi trasversa dx di c-7.
▪ trauma chiuso del torace complicato da multiple contusioni polmonari bilaterali, piccola falda di pneumotorace dx.frattura dell'arco posteriore della 2° costa, bilateralmente
.▪ frattura della base v metacarpo del piede dx.
lesioni che hanno cagionato all'attore un periodo di invalidità temporanea come di seguito riepilogato:
- invalidità temporanea biologica assoluta: - gg. 434;
- invalidità temporanea biologica al 75%: - gg. 161;
- invalidità temporanea biologica al 25%: - gg. 60.
pagina 12 di 41 e da cui sono residuati i seguenti postumi stabilizzati:
▪ postumi di grave trauma cranico con danno assonale diffuso consistenti in:
- sindrome psico-organica con deficit neurocognitivi di media gravita' (prevalenti ripercussioni sulla memoria, attenzione, apprendimento, problem solving).
- sfumata emiparesi dx. deambulazione su base allargata con difficolta' statico-dinamiche e con tendenza alla inclinazione laterale dx del tronco.
- disartria con bradilalia ed aprassia bucco-linguo-facciale.
▪ lieve disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare destra.
▪ limitazione funzionale di grado medio del rachide cervico-dorsale in esiti di trauma distorsivo con frattura della massa laterale sinistra di c1 e dell'apofisi trasversa dx di c-7.
▪ esiti a lieve valenza disfunzionale di frattura della base del v metatarso di destra.
▪ cicatrice post-chirurgica al giugulo a valenza disestesica moderata.
il complesso dei postumi riscontrati, nella loro valenza funzionale integrata, determina un danno biologico permanente valutabile, in ambito di responsabilità civile, nell'ordine del 75%.
Ciò posto, deve essere calcolato il danno non patrimoniale.
Al riguardo, è noto che quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cassazione civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011, Cass., 30/6/2011, n. 14402. e, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass.,
19/10/2016, n. 21059; Cass., 28/6/2018, n. 17018).
pagina 13 di 41 Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Invero, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr.
Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008; Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Ancora, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr: Cass Civ. sentenza del
17/01/2018 n. 901).
Trattandosi di debito di valore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di
Milano, vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (v. Cass.,
4/2/2016, n. 2167; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n. 1361;
Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass. 11/5/2012, n. 7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr.
Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211; Cass., 6/3/2014,
n. 5254). Da ultimo, le tabelle sviluppate da ultimo dal Tribunale di Milano oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 e della giurisprudenza successiva. Alla luce di siffatti principi di diritto, in applicazione dei criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano, le cui tabelle, a partire dal 2021 sono state pagina 14 di 41 aggiornate, in tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di
Milano, il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le
Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella (cfr: Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164; Cassazione civile sez. III, 17/05/2022, (ud. 15/04/2022, dep. 17/05/2022), n.15733) giusto il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. La norma de qua sancisce che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".
Orbene, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, è provata la sussistenza del danno morale, atteso che, sebbene dall'accertamento di un danno biologico non può derivare automaticamente il riconoscimento del danno morale, trattandosi di voci distinte di danno della cui effettiva sussistenza nel caso concreto il danneggiato deve fornire rigorosa dimostrazione, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della prova di un coesistente danno morale, sulla scorta di un ragionamento inferenziale cui, tra l'altro, si deve riconoscere efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo considerarsi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, tra le quali quelle valutabili sotto l'aspetto del danno morale.
Invero, relativamente all'onere di allegazione e prova del danno morale, la Suprema Corte ha costantemente affermato che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica pagina 15 di 41 fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa). In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, "con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione" (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2020, n. 25164, cit.).
Ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde, tuttavia, un onere probatorio parimenti ampio. Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una certa lesione. Occorre, cioè, ricorrere "al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza" (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2020, n. 25164).
Dalla documentazione in atti, dalla quale è dato evincere la sofferenza interiore che lo ha CP_2
dovuto sopportare a causa delle gravissime lesioni riportate nell'occorso, che, ragionevolmente, avranno provocato nel paziente, nei lunghi giorni di degenza, sentimenti di ansia, paura e disperazione, che meritano di essere adeguatamente risarciti a titolo di danno morale.
Nel caso in esame, dunque, la gravità delle lesioni, il prolungato ricovero ospedaliero hanno sicuramente cagionato nella persona dello una sofferenza interiore intensa, un dolore Parte_1
indipendente rispetto alle vicende dinamico relazionali del soggetto danneggiato, non suscettibile di valutazione medico legale e non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. civ. n. 910 del
2018, Cass. civ. n. 7513 del 2018, Cass. civ. n. 28989 del 2019).
Stante tutto quanto suesposto, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni che il Tribunale ritiene di valutare nella misura percentuale dell'75% e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (27 anni- dovendosi considerare l'età del danneggiato al termine del periodo di inabilità), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale patito come segue:
pagina 16 di 41 € 903.348,00 all'attualità a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, somma comprensiva del danno morale nella misura massima e, quindi, per euro 301.116,00, da riconoscersi per quanto già sopra esposto.
Quanto alla personalizzazione del danno, deve innanzitutto osservarsi che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice. con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento" (Cass. civ. Sez. 6-3, Ordinanza
5865/21).
Corollario del principio appena esposto è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività della vittima non integra affatto un danno diverso dal danno biologico.
Le conseguenze della lesione alla salute sono inquadrabili in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- conseguenze peculiari del caso concreto, die abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
La liquidazione delle prime presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria, così come una lesione permanente, in conseguenza dì una lesione alla salute, non esce dall'alternativa: o è conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per soddisfatta con la liquidazione del danno biologico: ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (ed. "personalizzazione", cfr. Cass. Sez. 3, sent. n, 23778/14; Sez. 3, sent. n.
241558.)
Ciò posto, reputa il giudicante che, nella fattispecie, l'importo in oggetto vada incrementato nell'ottica di un'adeguata personalizzazione del danno, per i motivi che seguono.
pagina 17 di 41 Dall'istruttoria orale espletata è emerso che lo era un ragazzo sportivo, che giocava con la CP_2
squadra di calcio del Centobuchi e praticava anche basket (cfr dichiarazioni di Testimone_4 Tes_5
nonché attestazione della Lega Nazionale dilettanti Comitato Regionale Marche da cui emerge
[...]
che lo al momento del sinistro era tesserato con la società ASD Centobuchi 1972 – all 14 di CP_2
parte attrice), attività che, a seguito del sinistro, gli sono totalmente precluse, con conseguente pregiudizio irreversibile e globale della persona, anche in considerazione dell'età dello stesso e della possibilità di praticare sport a livello agonistico per ancora svariati anni.
Ritiene, di talché, il Tribunale che il danno biologico come sopra individuato, proprio al fine di addivenire ad una forma risarcitoria che tenga effettivamente in considerazione il caso concreto, debba essere personalizzato con un congruo ed equo innalzamento della liquidazione tabellare del danno in misura pari al 15% del solo danno biologico, di talché la somma finale da liquidarsi ammonta a complessivi € 993.682,80 da ridursi del 50% atteso il concorso causale riconosciuto in capo all'attore e, quindi, ad euro 496.841,40
Ancora, spettano all'attore le seguenti somme:
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale per 434 giorni appare equo liquidare la somma di € 49.910,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 119,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% per 161 giorni appare equo liquidare la somma di € 13.886,25 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro
119,00);
-a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% per 60 giorni appare equo liquidare la somma di € 1725,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 119,00);
per un totale di euro 65.521,25.
Anche tali somme sono risarcibili nel limite del 50% alla luce del concorso di responsabilità imputabile per il 50% in capo all'attore.
Pertanto, il danno complessivo da inabilità temporanea è pari ad euro 32.760,62
Pertanto, il valore monetario del danno non patrimoniale concretamente patito dall'attore è quantificabile nella complessiva somma di euro € 529.602,02 (di cui € 32.760,62per danno da invalidità temporanea ed euro € 496.841,40 per danno biologico personalizzato) già all'attualità.
pagina 18 di 41 All'attore compete, altresì– anche d'ufficio - su dette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate
Sezioni Unite, con ogni mezzo e, quindi, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purché esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Di conseguenza, tale danno può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 1%, la quale appare congrua quale parametro per liquidare il danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrisponde, all'incirca, alla media del tasso legale scelto in questi ultimi anni (dalla data del fatto alla data della presente sentenza) dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art.1224 c.c., tenuto conto che il tasso legale risulta dal
1.1.2017 al 31.1.2017 pari allo 0.1%, dal 1.1.2018 al 31.1.2018 pari allo 0.3%, dal 1.1.2019 al
31.1.2019 pari allo 0.8% e dal 1.1.2020 al 31.12.2020 pari allo 0.05% , dal 1.1.2021 al 31.12.2021 pari allo 0.01% e dal 1.1.2022 al 31.12.2022 pari all'1.25% dall'1.1.2023 al 31.12.2023 pari al 5%, dal
1.1.2024 al 31.12.2024 pari al 2.5% e dal 1.1.2025 al 2%
Orbene, tenendo conto che nella specie il danno si è consumato nell'aprile del 2016 e che la liquidazione definitiva delle spettanze avviene soltanto con la presente sentenza (gennaio 2025), il danno da ritardo in questione può essere così calcolato, in via equitativa: residuo danno risarcibile già rivalutato = € 529.602,02; danno da ritardo (nella corresponsione del predetto residuo ristoro), calcolato su detta somma, da epoca intermedia (agosto 2020) tra il fatto dannoso e la liquidazione giudiziale del danno =22.949,42 € (1.00 % annuo [sulla residua somma risarcibile] x quattro anni e quattro mesi circa di ritardo decorrenti dalla predetta epoca intermedia). pagina 19 di 41 Ne consegue determinato il danno non patrimoniale della somma complessiva di €. 552.551,44 all'attualità già tenuto conto del fatto che il sinistro è imputabile nella misura del 50% all'attore.
Passando al danno patrimoniale, devono indubbiamente essere ristorate le spese mediche che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti per un ammontare complessivo per € 2890.00 e devono, altresì, essere rimborsate le spese sostenute per l'alloggio del familiare che lo ha assistito durante i giorni di ricovero in Torino per euro 3198.31 (doc 16 di parte attrice).
L'attore poi chiede il rimborso delle spese di assistenza che deve sostenere in virtù delle sue attuali condizioni fisiche, non potendo più supplire a ciò l'aiuto dei suoi familiari, documentando che, in data 9 dicembre 2021, veniva concluso un contratto di somministrazione con una società che si occupa di fornire apposita badante, la quale dovrà occuparsi dell'attore per la spesa quotidiana, la preparazione dei pasti, l'igiene personale e ad accompagnarlo all'esterno, in considerazione dei suoi problemi di deambulazione con un costo mensile di euro 1530,00 e, quindi, con una spesa annuale di euro
18.360,00.
Sostiene poi l'attore che, poiché le sue condizioni psicofisiche sono ormai cronicizzate, tenuto conto della vita media di un uomo, che arriva all'incirca a ottant'anni, il costo futuro per l'assistenza che deve essere liquidato ammonta a complessivi euro 899.640,00, di cui chiede la liquidazione.
Orbene, a tal riguardo, deve osservarsi che il pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido è un danno permanente, che si produce de die in diem. E poiché nel caso odierno - come è da ritenere che avvenga, peraltro, nella totalità dei casi - il giudice interviene a liquidare tale danno in un momento successivo rispetto a quello nel quale esso si è determinato e il relativo onere economico è insorto, il giudice sarà chiamato a tradurre in moneta sia un danno che si è già verificato sia un danno che dovrà ancora verificarsi.
Ne discende che, quando si tratta di liquidare un danno passato permanente che si assume essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due l'una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita. Il danno per spese di assistenza, infatti, quando si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla.
Per quanto riguarda, invece, la liquidazione del danno futuro, ossia quel danno che, non ancora perfezionatosi ad oggi, si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del pagina 20 di 41 danneggiato, che avrà per sempre bisogno di continua assistenza, la sentenza n. 7774 del 2016 fornisce una serie di preziosi spunti, che costituiscono una vera e propria guida per il giudice di merito. Senza necessità di richiamare tutti i passaggi di quella motivazione, giova in questa sede ricordare che la corretta stima di tale danno deve avvenire "capitalizzando, al momento della liquidazione, le spese che si dovranno ragionevolmente sostenere in futuro", tenendo presente, però, che "il danno futuro è un danno non ancora prodottosi al momento della liquidazione", per cui, "condannandosi il debitore a pagare oggi una somma che la vittima perderà tra n anni, si arrecherebbe un pregiudizio al primo e un vantaggio al secondo" (così ancora la citata sentenza). Fermo restando che simile danno può anche essere liquidato col sistema della rendita vitalizia (art. 2057 c.c.), in alternativa sono possibili i due sistemi delineati dalla sentenza n. 7774 del 2016, entrambi caratterizzati - e questo è il punto più importante - dalla necessità di calcolare un saggio di sconto ovvero un coefficiente di capitalizzazione,
i quali vadano a ridurre l'entità della somma dovuta per compensare il fatto che essa viene pagata immediatamente, mentre il danno effettivo si determinerà in futuro.
A tutto questo va aggiunto, che dall'ammontare del danno subito, consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del disabile (così la sentenza 22 maggio
2018, n. 12567; Cassazione civile sez. III, 13/06/2023, (ud. 14/03/2023, dep. 13/06/2023), n.16844).
Orbene, quanto al danno passato risulta in atti (all 1 alla seconda memoria ex art 183 cpc) un solo esborso di euro 893.01, unica somma che può, quindi, essere rimborsata all'attore.
Quanto al danno futuro, a prescindere dal fatto che l'attore percepisce l'indennità di accompagnamento, va comunque evidenziato che il Ctu ha ritenuto (valutando l'attore nell'anno 2024 e, quindi, dovendosi escludere un'ingravescenza della sua condizione) che lo stesso non necessita di un'assistenza continuativa nella vita quotidiana, di talchè la domanda per le spese future per la badante andrà rigettata.
Ne discende che il danno patrimoniale complessivo ammonta ad euro 6981.32, con la conseguenza che, tenuto conto del grado di corresponsabilità nella misura del 50 %, la somma liquidabile a titolo di danno patrimoniale ammonta a complessivi 3490.66 euro.
pagina 21 di 41 L'attore chiede poi il risarcimento del danno derivante da perdita di chance patrimoniali di futuro guadagno, allegando che, sin dall'anno 2011, veniva inserito nell'organigramma dell'azienda di famiglia
TR GI ed è stato attivamente coinvolto in numerosi programmi, assumendo, con il tempo, maggiori responsabilità ed iniziando un percorso di crescita che lo avrebbe dovuto portare ad assumere, nel giro di qualche anno, incarichi di responsabilità ai vertici dell'azienda; infatti, nel marzo 2014, è stato affiancato da un'azienda di consulenza esterna per la formazione di direttore di produzione, iniziando un percorso atto al perfezionamento ed al controllo dell'attività produttiva con la conseguenza che era molto probabile che, entro breve tempo, esso attore avrebbe ricoperto la qualifica di direttore di produzione con un'elevata progressione lavorativa ed un consistente aumento economico, prospettiva che l'incidente ha vanificato.
Dette allegazioni sono state avvalorate dei testi escussi che hanno confermato che lo faceva dei CP_2
corsi di formazione all'interno dell'azienda per svolgere mansioni direttive e che era volontà della famiglia che lo stesso divenisse direttore di produzione (cfr dichiarazioni di Testimone_6
e di nonché di e
[...] Persona_2 Testimone_7 Testimone_4
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il Tribunale condivide, che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, la possibilità di affermazione nella carriera dirigenziale) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato (sulla nozione di chance v. Cass. n. 5641 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 2261 del 2022 e Cass. n. 25886
2022).
Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
- nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto.
Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia pagina 22 di 41 conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (e' incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).
Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023).
In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale: Cass. 7513/2018), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato.
Nel caso di specie, va rilevato come il ctu medico legale abbia constatato che lo presenta CP_2
minorazioni fisiche e cognitive che lo rendono di fatto inidoneo a ricoprire un ruolo dirigenziale, circostanza confermata dal fatto che, allo stato attuale, l'attore è inserito nell'organigramma aziendale con compiti puramente amministrativi, comunque semplificati dalla presenza di una persona di riferimento, in veste di supporto.
Il CTU ha ritenuto che, rispetto allo stato anteriore al sinistro, la capacità specifica lavorativa dello
è andata perduta e non può prevedersi un recupero anche parziale della stessa, pur precisando Pt_4
che permangono residue abilità lavorative in attività a basso impegno fisico ed intellettivo specialmente in ambiti protetti.
Detta valutazione non può che essere in specie condivisa e confermata, atteso che è notorio che le marcate difficoltà negli spostamenti, nonché le riscontrate minorazioni cognitive già di per sé escludono la possibilità di essere selezionati e poi mantenere posizioni apicali del tipo di quelle indicate dall'attore come frutto della sua aspirazione e per le quali aveva iniziato un percorso di formazione.
Del resto, è emerso in corso di causa che lo aveva dimostrato di aver maturato una certa CP_11
competenza e professionalità ed aveva seguito percorsi di formazione con la frequenza di corsi per l'assunzione di mansioni direttive nell'ambito della gestione aziendale anche effettuati da professionisti esterni all'azienda.
pagina 23 di 41 La motivazione e la preparazione specifica non sarebbero certo mancate, dunque, all'attore per diventare, in futuro, direttore di produzione nell'ambito dell'azienda familiare. Del resto, ciò è quanto è emerso dalla deposizione dei testi addotti che hanno concordemente affermato che le aziende produttrici di macchinari di interfacciavano direttamente con l'attore (teste e che lo Testimone_4 stesso si occupava dell'investimento di oltre sei milioni di euro per l'inserimento di nuove linee di produzione (teste e ). Testimone_7 Testimone_6
Alla luce delle emergenze di cui sopra, si reputa che la parte attrice abbia dimostrato in causa plurimi elementi da cui desumere con grado di elevata probabilità che la sua carriera professionale sarebbe proseguita nel settore della produzione con presumibile progressione di carriera, sino anche eventualmente alla nomina di direttore, mentre risulta pacifico ed incontestato che, allo stato attuale, lo svolga sempre all'interno dell'azienda di famiglia, percependo un reddito netto di euro CP_2
1664.00 mensili.
Sulla base degli elementi indicati e dell'impossibilità di stabilire, per l'aleatorietà della nomina, caratterizzata da una serie di eventualità non valutabili completamente ex ante se non sotto il profilo del comprovato merito, se, come e quando la carriera dello TR sarebbe progredita come da lui auspicato e peraltro l'eventuale aumento degli emolumenti stipendiali, si reputa congruo liquidare in via equitativa la somma di euro 150.000,00. Tale posta di danno mira a ristorare la perdita della possibilità di diventare direttore di produzione dell'azienda di famiglia, o di rivestire altra posizione apicale anche altrove, e non anche il danno corrispondente al connesso mancato guadagno poiché, come detto, si tratta di evento solo probabile e non anche certo. Ne consegue che non può essere riconosciuto il danno per intero, come parrebbe giustificare la richiesta risarcitoria attorea (cfr. euro 1.500.000,00), atteso che può essere riconosciuta una somma pari ad una percentuale equitativamente determinata dei maggiori introiti di cui il danneggiato si sarebbe, in ipotesi, avvantaggiato (cfr. 10% dell'importo indicato di euro
1.500.000,00).
Ne consegue che, tenuto conto del concorso di colpa dello nella causazione del sinistro, la CP_2 somma a cui lo stesso avrà diritto sarà quella di euro 75.000,00 all'attualità
Alla luce degli argomenti che precedono i danni patiti da vanno liquidati in: Parte_1
- euro 552.551,44 a titolo di danno non patrimoniale;
- euro 3490.66 a titolo di danno patrimoniale;
pagina 24 di 41 - euro 75.000,00 a titolo di perdita di chance;
Il danno complessivamente patito da ammonta ad euro 631.042,10. CP_12
Da tale importo vanno decurtate le somme a lui già corrisposte o comunque riconosciute dalla
CP_1 compagnia di assicurazioni convenuta e dall' trattandosi di infortunio in itinere.
Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n.
12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario in virtù di un contratto di assicurazione, infatti, le
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Deve, quindi, sicuramente decurtarsi dalla somma de qua l'importo di euro 608.400,00 corrisposto dalla compagnia di assicurazioni convenuta.
Deve, altresì, sottrarsi la somma rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per CP_10
l'infortunio , in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato (Cass. S.U. 22/5/2018 n. 12566; Cass. 20/6/2019 n. 16580;
Cass. 5/12/2014 n. 25733).
CP_1 Orbene, a prescindere dal fatto che la somma corrisposta dall' a titolo di rendita (euro
1222.501,34) andrebbe defalcata dall'importo risarcitorio sopra determinato per poste omogenee, appare assolutamente ultroneo procedere analiticamente allo scomputo delle singole poste, dal
CP_ momento che appare ictu oculi che l'importo corrisposto dall'assicurazione e quello della rendita siano più che sufficienti a ristorare per intero il danno come sopra determinato.
Ne discende che la domanda risarcitoria formulata da andrà rigettata. Parte_1
pagina 25 di 41 Esaminando ora la domanda proposta dai congiunti dello gli stessi chiedono il Parte_1
risarcimento sia del danno diretto dagli stesi subito, sia del danno riflesso per lesione del rapporto parentale.
Ebbene, al riguardo, deve precisarsi che quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto e, quindi, da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia. E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può, dunque, far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo pagina 26 di 41 verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022). Vanno poi considerate distintamente le varie posizioni e valutare se sia stato individuato il criterio appropriato da seguire per quantificare il danno, se dovuto.
Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Nè v'è bisogno, che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
Alla stregua dei criteri sopra richiamati, ritiene il tribunale che, proprio in considerazione dello stretto rapporto esistente con il figlio ed il fratello, desumibile anche dalla comunanza di attività lavorativa oltre che dal vincolo di genitorialità, deve ritenersi che attori;
e Controparte_1 Controparte_2
siano stati significativamente colpiti dai gravi danni alla persona e dalle sofferenze patiti Controparte_3
dal figlio, in misura giuridicamente rilevante.
Tali perturbazioni sia dello stile di vita degli attori, sia elle normali sofferenza che gli stessi hanno subito a causa del sinistro che ha visto coinvolto il loro congiunto, sono emersi anche dall'istruttoria orale espletata: invero i testi escussi (cfr dichiarazioni di Testimone_8 Testimone_6
hanno confermato che, durante il periodo del ricovero dello : Testimone_7 Parte_1
- la madre si assentava dal lavoro per prestare assistenza al figlio e che la stessa Controparte_1
era molto provata e preoccupata per il figlio e spesso si sfogava piangendo;
- il padre si presentava raramente al lavoro, era provato e distrutto e almeno un paio di Controparte_2
volte si sentiva male, svenendo in azienda;
-il fratello piangeva spesso, anche durante le riunioni aziendali;
per un periodo rifiutava Controparte_3
di guidare, manifestava stati di ansia ed assumeva un comportamento di chiusura, essendo molto legato al fratello.
Per quanto riguarda la posizione della NO ritiene il tribunale che, anche in Controparte_4
considerazione del comprovato legame tra NO e OT (cfr dichiarazioni di Testimone_6
che hanno riferito di una costante presenza della in azienda anche per
[...] Testimone_7 CP_4
portare vivande e dolci) ed in considerazione del forte rapporto che notoriamente intercorre con i pagina 27 di 41 nipoti, anche la stessa abbia patito un grave pregiudizio ed una alterazione della vita sociale e relazionale, a nulla rilevando la non convivenza, atteso che questa mera circostanza di fatto, comunissima nella vita delle persone adulte che formano propri nuclei familiari autonomi, non si reputa idonea in alcun modo ad incidere sulla permanenza dei legami affettivi.
Ciò posto, per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, dovrà farsi riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Suprema Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed.
2022).(cass civ 13540/2023).
Orbene, dette tabelle comprendono la liquidazione sia del danno morale che di quello dinamico relazionale per cui alle stesse può farsi riferimento, per la determinazione equitativa della voce di danno de qua lamentata dagli attori.
Ebbene, per quanto riguarda i genitori possono riconoscersi
A Controparte_1
Punti 20 per il rapporto di parentela
Punti 5 per l'età della danneggiata
Punti 7 per l'età del figlio danneggiato
Per un totale di 32 punti pagina 28 di 41 Detto punteggio deve essere poi moltiplicato per il coefficiente dei soggetti addetti all'assistenza (nel caso in esame 2) e quindi per 0.8, con la conseguenza che sarà pari a 25.6.
Il valore del punto in questo caso sarà di euro 5924,00 (euro 3474.00 per danno morale soggettivo ed euro 2450.00 per alterazione delle abitudini di vita), di talchè il prodotto dei punti per il punto base determina, tenuto conto dell'invalidità di al 75%, l'importo di euro 113.740,80, con la Parte_1
conseguenza che tenuto conto del concorso di colpa di nel determinismo del sinistro, alla Parte_1 stessa, a titolo di danno riflesso, andrà risarcita la somma di euro 56870.40 all'attualità.
Al padre Controparte_2
Punti 20 per il rapporto di parentela
Punti 4 per l'età del danneggiato
Punti 7 per l'età del figlio danneggiato
Per un totale di 31 punti
Detto punteggio deve essere poi moltiplicato per il coefficiente dei soggetti addetti all'assistenza (nel caso in esame 2) e, quindi, per 0.8, con la conseguenza che sarà pari a 24,8.
Il valore del punto in questo caso sarà di euro 5924,00 (euro 3474.00 per danno morale soggettivo ed euro 2450.00 per alterazione delle abitudini di vita), di talchè il prodotto dei punti per il punto base determina, tenuto conto dell'invalidità di al 75%, l'importo di euro 110.186,40, con la Parte_1
conseguenza che tenuto conto del concorso di colpa di nel determinismo del sinistro, alla Parte_1 stessa, a titolo di danno riflesso, andrà risarcita la somma di euro 55.093,20 all'attualità.
Per il fratello
Punti 15 per il rapporto di parentela
Punti 7 per l'età del danneggiato
Punti 7 per l'età del fratello danneggiato
Per un totale di 29 punti
Detto punteggio deve essere poi moltiplicato per il coefficiente dei soggetti addetti all'assistenza (nel caso in esame 3, considerando i due genitori) e quindi per 0.5, con la conseguenza che sarà pari a 14.5.
pagina 29 di 41 Il valore del punto in questo caso sarà di euro 5924,00 (euro 3474.00 per danno morale soggettivo ed euro 2450.00 per alterazione delle abitudini di vita), di talchè il prodotto dei punti per il punto base determina, tenuto conto dell'invalidità di al 75%, l'importo di euro 64.423,50, con la Parte_1
conseguenza che tenuto conto del concorso di colpa di nel determinismo del sinistro, alla Parte_1
stessa, a titolo di danno riflesso, andrà risarcita la somma di euro 32.211,75 all'attualità.
Per quanto riguarda la NO non può farsi riferimento alle tabelle di Roma che non Controparte_4 contemplano tale voce di danno per il nonno, ma tenuto conto dell'età della stessa, della non convivenza con il OT e del tipo di rapporto tenuto con lo stesso, si reputa equo liquidare l'importo di euro 10.000,00, all'attualità, già tenuto conto del concorso di colpa di nel determinismo Parte_1
del sinistro.
Gli attori poi chiedono il ristoro del danno all'integrità psicofisica subito.
A tal fine è stata effettuata una consulenza tecnica alle cui risultanze il Tribunale intende conformarsi, nell'apprezzamento della metodologia utilizzata dall'ausiliario nominato e nella condivisione delle conclusioni raggiunte.
Ebbene, il ctu, dopo aver sottoposto a visita ed aver esaminato la documentazione Controparte_1
medica prodotta, ha ritenuto che la stessa ha subito l'effetto prolungato ed intenso di un evento psico stressante severo e conseguente dal sinistro in cui è stato coinvolto il figlio precisando che Pt_1
proprio la lunghezza del ricovero a cui il figlio è stato sottoposto e gli esiti invalidanti di rilevante portata devono ritenersi l'antecedente causale necessario e sufficiente a determinare lo sviluppo di un disturbo della sfera psichica derivante dallo stato continuativo di sofferenza emotiva che l'attrice si è trovata a vivere, situazione questa che ha causato lo sviluppo di una patologia della sfera psichica riscontrata, ovverosia di un disturbo dell'adattamento con alterazione dell'emotività.
Il consulente, in altri termini, ha ritenuto che lo sforzo psicologico compiuto dalla signora CP_1
per affrontare una realtà così impegnativa e dura da accettare, ha provocato un annullamento della sua esistenza sia in ambito lavorativo che relazionale in generale che le ha cagionato un danno psichico, ritenendo che l'evoluzione cronica del disturbo ha determinato nella stessa la sussistenza di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 10%.
Stante tutto quanto suesposto, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (54 anni tenuto conto del momento della stabilizzazione dei postumi), si deve liquidare un importo pari ad € 19.201,00- all'attualità - a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, assente il danno pagina 30 di 41 morale. Invero, a tale ultimo proposito, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, non è provata la sussistenza del danno morale. Sul punto non può sottacersi che la possibilità di invocare il valore percentuale del danno biologico, alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di concorrere a legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6444). In ogni caso, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/01/2016, n.339).
Nel caso in esame, si ritiene di non liquidare il danno morale anche perché le sofferenze patite dalla signora sono state comunque compensate con la liquidazione del danno cd riflesso. CP_1
Reputa, poi, il giudicante che, nella fattispecie, l'importo in oggetto non vada incrementato nell'ottica della personalizzazione del danno. Invero, la misura standard del risarcimento deve essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, ovverosia in presenza di menomazioni che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto. Pertanto, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Non rileva quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso ai fini della personalizzazione del risarcimento, ma rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cfr: Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n.7192). Nel caso in esame, non essendo state provate situazioni peculiari patite dalla alcuna personalizzazione CP_1
può essere riconosciuta.
pagina 31 di 41 Ne discende che alla stessa andrà riconosciuta la somma di euro 19.201,00 che, tenuto conto del concorso di colpa dello nella causazione del sinistro, dovrà essere ridotta all'importo di Parte_1
euro 9600.50.
All'attrice compete, altresì– anche d'ufficio - su dette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate
Sezioni Unite, con ogni mezzo e, quindi, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purché esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Di conseguenza, tale danno può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 1%, la quale appare congrua quale parametro per liquidare il danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrisponde, all'incirca, alla media del tasso legale scelto in questi ultimi anni (dalla data del fatto alla data della presente sentenza) dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art.1224 c.c., tenuto conto che il tasso legale risulta dal
1.1.2017 al 31.1.2017 pari allo 0.1%, dal 1.1.2018 al 31.1.2018 pari allo 0.3%, dal 1.1.2019 al
31.1.2019 pari allo 0.8% e dal 1.1.2020 al 31.12.2020 pari allo 0.05% , dal 1.1.2021 al 31.12.2021 pari allo 0.01% e dal 1.1.2022 al 31.12.2022 pari all'1.25% dall'1.1.2023 al 31.12.2023 pari al 5%, dal
1.1.2024 al 31.12.2024 pari al 2.5% e dal 1.1.2025 al 2%
Orbene, tenendo conto che nella specie il danno si è consumato nell'aprile del 2016 e che la liquidazione definitiva delle spettanze avviene soltanto con la presente sentenza (gennaio 2025), il danno da ritardo in questione può essere così calcolato, in via equitativa: residuo danno risarcibile già
pagina 32 di 41 rivalutato = € 9600.50; danno da ritardo (nella corresponsione del predetto residuo ristoro), calcolato su detta somma, da epoca intermedia (agosto 2020) tra il fatto dannoso e la liquidazione giudiziale del danno =416.02 € (1.00 % annuo [sulla residua somma risarcibile] x quattro anni e quattro mesi circa di ritardo decorrenti dalla predetta epoca intermedia).
Ne consegue determinato il danno non patrimoniale della somma complessiva di €. 10.016,52 all'attualità già tenuto conto del fatto che il sinistro è imputabile nella misura del 50% allo Parte_1
[...]
Passando al danno patrimoniale, devono indubbiamente essere ristorate le spese mediche che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti per un ammontare complessivo per € 1108.00 e, quindi, tenuto conto del concorso di colpa di nella causazione del sinistro deve riconoscersi all'attrice la somma Parte_1
di euro 554.00.
Ne consegue che il complessivo danno liquidabile alla ammonta ad euro 66.886,92 per danno CP_1
non patrimoniale (di cui euro 56.870.40 per danno riflesso ed euro 10.016,52 per danno biologico) ed euro 554.00 per danno patrimoniale.
Sulle somme di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
Agli importi riconosciuti alla andrà detratto l'importo di euro 3.000,00 già corrisposto dalla CP_1
PA di assicurazione: orbene, poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche la somma già versata va rivalutata in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza, aggiungendo il relativo importo derivante dalla predetta rivalutazione e detraendo la somma così calcolata dal debito dei convenuti verso l'attrice.
pagina 33 di 41 Passando alla liquidazione del danno biologico patito dallo , anche in tal caso ritiene il Controparte_2
Tribunale di dover tenere in debita considerazione le risultanze della ctu medico legale espletata, all'esito della quale è emerso che l'attore, già nel momento in cui si verificò il sinistro che vide coinvolto il figlio, era affetto da malattia neurologica degenerativa ad evoluzione progressiva, manifestatasi dal 2008 e già manifestava importanti disturbi neurocognitivi tra cui alterazioni comportamentali e depressione del tono dell'umore e risultava solo parzialmente autonomo nel compiere le funzioni essenziali del vivere quotidiano. Ebbene il ctu ha precisato che il grado elevato di sofferenza psichica collegata al politrauma subito dal figlio abbia verosimilmente determinato il Pt_1
peggioramento della realtà esistenziale precedente al medesimo evento, ma lo stato anteriore dell'attore segnato dall'importante compromissione funzionale e da disturbi della sfera psichica correlati al morbo di Parkinson in fase evolutiva da cui lo stesso era affetto non consente di valutare con criteri metodologici adeguati l'eventuale aggravamento della componente depressiva eventualmente determinato dall'evento traumatico di natura psichica subito a seguito del sinistro che ha visto coinvolto il figlio Pt_1
Ritiene, pertanto, il Tribunale che essendosi liquidato nei confronti dello il danno Controparte_2
riflesso sia con riguardo al danno morale che alla componente dinamico relazionale, i pregiudizi dallo stesso sofferti a seguito dell'importante invalidità subita dal figlio pregiudizi che possono Pt_1
razionalmente avere inciso anche sulla propria sfera psichica, devono ritenersi integralmente risarciti con la somma già sopra individuata e liquidata a titolo di danno riflesso.
Dovranno essere, invece, rimborsate all'attore le spese mediche sostenute, ritenute dal CTU congrue pertinenti e causate dal fatto che cui si procede, pari a complessivi euro 1058,00, con la conseguenza che, tenuto conto del concorso di colpa del figlio di nella causazione del sinistro, dovranno essere Pt_1
riconosciute nell'attore l'importo di euro 529,00.
Ne discende che il complessivo danno liquidabile a deve essere indicato in euro Controparte_2
55.093,20 per danno non patrimoniale ed in euro 529,00 per danno patrimoniale.
Sulle somme di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di pagina 34 di 41 legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
Agli importi riconosciuti all'attore andrà detratto l'importo di euro 8.000,00 già corrisposto dalla
PA di assicurazione: orbene, poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche la somma già versata va rivalutata in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza, aggiungendo il relativo importo derivante dalla predetta rivalutazione e detraendo la somma così calcolata dal debito dei convenuti verso l'attore.
Passando alla liquidazione del danno biologico patito dallo , anche in tal caso ritiene il Controparte_3
Tribunale di dover tenere in debita considerazione le risultanze della ctu medico legale espletata, all'esito della quale è emerso che l'attore risulta affetto da un disturbo dell'adattamento non complicato, coerente e compatibile con l'antecedente lesivo rappresentato dalla grave vicenda clinica che ha coinvolto il fratello e che è stata vissuta in prima persona dallo straccia che è intervenuto Pt_1 CP_3
immediatamente sin dai primi momenti dell'evento recandosi sul posto dell'incidente. Pertanto, a seguito della visita dell'attore e sulla scorta della documentazione medica in atti, il consulente ha ritenuto che il danno biologico determinato da detto disturbo della sfera psichica sia valutabile nella misura del 5%
Stante tutto quanto suesposto, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (30 anni), si deve liquidare un importo pari ad € 7445,00- all'attualità - a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, assente il danno morale. Invero, a tale ultimo proposito, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, non è provata la sussistenza del danno morale. Sul punto non può sottacersi che la possibilità di invocare il valore percentuale del danno biologico, alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di concorrere a legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6444). In ogni caso, il danno morale,
pagina 35 di 41 conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare
(cfr. Cassazione civile sez. III, 13/01/2016, n.339). Nel caso in esame, si ritiene di non liquidare il danno morale anche perché le sofferenze patite dalla sono state comunque compensate Controparte_3
con la liquidazione del danno cd riflesso.
Reputa, poi, il giudicante che, nella fattispecie, l'importo in oggetto non vada incrementato nell'ottica della personalizzazione del danno. Invero, la misura standard del risarcimento deve essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, ovverosia in presenza di menomazioni che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto. Pertanto, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Non rileva quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso ai fini della personalizzazione del risarcimento, ma rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cfr: Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n.7192). Nel caso in esame, non essendo state provate situazioni peculiari patite dallo , alcuna personalizzazione CP_2
può essere riconosciuta.
Ne discende che allo stesso andrà riconosciuta la somma di euro 7445,00 che, tenuto conto del concorso di colpa dello nella causazione del sinistro, dovrà essere ridotta all'importo di Parte_1
euro 3722.50.
All'attore compete, altresì– anche d'ufficio - su dette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate
Sezioni Unite, con ogni mezzo e, quindi, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso pagina 36 di 41 ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purché esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Di conseguenza, tale danno può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 1%, la quale appare congrua quale parametro per liquidare il danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrisponde, all'incirca, alla media del tasso legale scelto in questi ultimi anni (dalla data del fatto alla data della presente sentenza) dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art.1224 c.c., tenuto conto che il tasso legale risulta dal
1.1.2017 al 31.1.2017 pari allo 0.1%, dal 1.1.2018 al 31.1.2018 pari allo 0.3%, dal 1.1.2019 al
31.1.2019 pari allo 0.8% e dal 1.1.2020 al 31.12.2020 pari allo 0.05% , dal 1.1.2021 al 31.12.2021 pari allo 0.01% e dal 1.1.2022 al 31.12.2022 pari all'1.25% dall'1.1.2023 al 31.12.2023 pari al 5%, dal
1.1.2024 al 31.12.2024 pari al 2.5% e dal 1.1.2025 al 2%
Orbene, tenendo conto che nella specie il danno si è consumato nell'aprile del 2016 e che la liquidazione definitiva delle spettanze avviene soltanto con la presente sentenza (gennaio 2025), il danno da ritardo in questione può essere così calcolato, in via equitativa: residuo danno risarcibile già rivalutato = € 3722.50; danno da ritardo (nella corresponsione del predetto residuo ristoro), calcolato su detta somma, da epoca intermedia (agosto 2020) tra il fatto dannoso e la liquidazione giudiziale del danno =161.30 € (1.00 % annuo [sulla residua somma risarcibile] x quattro anni e quattro mesi circa di ritardo decorrenti dalla predetta epoca intermedia).
Ne consegue determinato il danno non patrimoniale della somma complessiva di €. 3883.80 all'attualità già tenuto conto del fatto che il sinistro è imputabile nella misura del 50% allo Parte_1
[...]
pagina 37 di 41 Passando al danno patrimoniale, devono indubbiamente essere ristorate le spese mediche che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti per un ammontare complessivo per € 1058.00 e, quindi, tenuto conto del concorso di colpa di nella causazione del sinistro deve riconoscersi all'attrice la somma Parte_1
di euro 529.00.
Ne consegue che il complessivo danno liquidabile a ammonta ad euro 36.095,55 per Controparte_3
danno non patrimoniale (di cui euro 32.211,75 per danno riflesso ed euro 3883.80 per danno biologico) ed euro 529.00 per danno patrimoniale.
Sulle somme di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e gli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (È infatti da richiamare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 61 del 3.1.2023 con la quale la Suprema Corte ha affermato: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”).
Agli importi riconosciuti all'attore andrà detratto l'importo di euro 2.000,00 già Controparte_3
corrisposto dalla PA di assicurazione: orbene, poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche la somma già versata va rivalutata in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza, aggiungendo il relativo importo derivante dalla predetta rivalutazione e detraendo la somma così calcolata dal debito dei convenuti verso l'attore.
Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore nei Parte_1
confronti di entrambi i convenuti e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei valori medi in relazione al disputatum.
Nei rapporti tra gli altri attori ed i convenuti, le spese seguono la soccombenza solidale dei convenuti, previa compensazione nella misura di un quinto, stante la riduzione del petitum, e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi per ciascuna fase processuali, tenuto conto anche dell'aumento per la difesa plurima.
pagina 38 di 41 Le spese per le espletate ctu, già liquidate con riferimento alla posizione di ciascuno degli attori seguono parimenti la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1360/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara la responsabilità concorsuale nella misura dell'50 % in capo a e del Parte_1
50% in capo nella causazione del sinistro di cui è causa per le ragioni di cui in parte Controparte_7
motiva;
Accerta che il danno complessivo patito da è stato integralmente risarcito e, per l'effetto, Parte_1
rigetta la domanda proposta da , per le ragioni di cui in parte motiva. Parte_1
Accerta che il danno complessivo patito da ammonta ad euro 66.886,92 per danno Controparte_1
non patrimoniale (di cui euro 56.870.40 per danno riflesso ed euro 10.016,52 per danno biologico) ed euro 554.00 per danno patrimoniale.
Condanna, i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della dell'importo Controparte_1
di euro 66.886,92 per danno non patrimoniale (di cui euro 56.870.40 per danno riflesso ed euro
10.016,52 per danno biologico) ed euro 554.00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e agli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, previa detrazione dalle somme de quibus dell'importo di euro 3.000,00 già corrisposto dalla PA di assicurazione, rivalutato in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza.
Accerta che il complessivo danno subito da ammonta ad euro 55.093,20 per danno Controparte_2
non patrimoniale ed in euro 529,00 per danno patrimoniale.
Condanna, i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_2
55.093,20 per danno non patrimoniale ed in euro 529,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e agli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, previa detrazione dalle somme de quibus dell'importo di euro 8.000,00 già corrisposto dalla
PA di assicurazione, rivalutato in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per pagina 39 di 41 le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza.
Accerta che il complessivo danno subito da ammonta ad euro 36.095,55 per danno non Controparte_3
patrimoniale (di cui euro 32.211,75 per danno riflesso ed euro 3883.80 per danno biologico) ed euro
529.00 per danno patrimoniale.
Condanna, i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_3
36.095,55 per danno non patrimoniale (di cui euro 32.211,75 per danno riflesso ed euro 3883.80 per danno biologico) ed euro 529.00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e agli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, previa detrazione dalle somme de quibus dell'importo di euro 2.000,00 già corrisposto dalla PA di assicurazione, rivalutato in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento e la data della presente sentenza.
Accerta che il complessivo danno subito da ammonta ad euro 10.000,00 all'attualità, Controparte_4
per le ragioni di cui in parte motiva
Condanna, i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'importo di euro Controparte_4
10.000,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora stragiudiziale fino alla data di introduzione del presente giudizio e agli interessi legali di cui all'art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di ciascuno dei convenuti che Parte_1
liquida per ciascuno in euro 37.951,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori
, , e che, previa compensazione Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
nella misura di un quinto, liquida nel residuo in euro 21.436,56 per compensi ed in euro 1370.40 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Pone le spese delle Ctu come già liquidate in corso di causa a carico di , per la ctu svolta Parte_1
sulla sua persona ed a carico solidale dei convenuti, quanto alla quota liquidata per le ctu espletate nei confronti degli altri attori.
Ascoli Piceno, 13 gennaio 2025
pagina 40 di 41 Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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