Sentenza 6 aprile 2004
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- 1. Appello, costituzione tardiva, rimedi, esclusione, improcedibilità, automaticitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2004, n. 6782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6782 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TEVERINA CARNI S.R.L., in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso l'avvocato GIUSEPPE DE POMPEIS, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO 55666 ALLEVAMENTI LAZIALI S.R.L., in persona del Curatore elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FILANGIERI 4, presso l'avvocato ANNA MARIA VETERE, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Francesco Riccio di Roma, rep. n. 44423 del 12.2.02;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1030/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato PASCUCCI con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato VETERE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 8 maggio 1995, il curatore del fallimento della società Allevamenti Laziali s.r.l. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la IN RN s.r.l. chiedendo la revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 1^, l. fall., di un atto di vendita immobiliare intercorso tra dette società prima del fallimento. Il tribunale accolse la domanda, e la sentenza fu impugnata dalla IN RN con atto di gravame notificato il 1^ dicembre 1998. L'appellante, tuttavia, omise di iscrivere tempestivamente la causa a ruolo, e provvide poi a riassumerla con nuovo atto notificato il 19 gennaio 1999.
Costituitosi, a seguito della riassunzione, il fallimento appellato eccepì l'improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348, 1^ comma, c.p.c., ed in tal senso provvide la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 27 marzo 2000. Avverso tale sentenza la IN RN propone ora ricorso per Cassazione, cui resiste la curatela del fallimento con controricorso corredato da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 348, 1^ comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353),
sostiene che, in difetto di costituzione di entrambe le parti del giudizio di secondo grado, non si verificherebbe l'immediata improcedibilità del gravame, come erroneamente ritenuto dalla corte d'appello in base ad una lettura meramente testuale di detta norma. Tale norma, invece, dovrebbe pur sempre essere coordinata con la previsione del precedente art. 347; e quindi, in forza dal rinvio ivi operato alle forme ed ai termini di costituzione dinanzi al tribunale, si renderebbe operante anche in appello il combinato disposto dagli artt. 307 e 171 c.p.c., con la conseguenza che, ove nessuna delle parti si sia tempestivamente costituita, ben potrebbe il giudizio essere utilmente riassunto entro l'anno. Il ricorso e infondato.
La disposizione della cui interpretazione si controverte è quella dettata dal primo comma dell'art. 348 c.p.c. che, come è noto, è stata modificata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. Nella formulazione originaria detta norma prevedeva che, in caso di mancata costituzione o mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza del giudizio di gravame, l'udienza dovesse essere differita e ne dovesse esser data comunicazione, derivando poi l'improcedibilità dell'appello solo dalla mancata comparizione del medesimo appellante anche a tale successiva udienza.
Con il nuovo testo del citato art. 348, primo comma, in vigore in tutti i giudizi introdotti dal 30 aprile 1995 (e, quindi, anche nel presente giudizio), è stata apportata una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, distinguendosi nettamente le conseguenze della mancata costituzione da quelle della mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e stabilendosi espressamente che, se l'appellante non si costituisce nei termini a tal fine assegnatigli, l'appello e dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
Nel quadro della precedente disciplina, l'improcedibilità dell'appello presupponeva, dunque, che almeno una delle parti si fosse costituita ed avesse iscritto la causa a ruolo, così da consentire la fissazione della prima udienza ed il conseguente differimento della stessa, da comunicare all'appellante non comparso. Era perciò logico ritenere che in tale disciplina non ricadesse l'ipotesi della mancata costituzione tempestiva di entrambe le parti e che tale ipotesi restasse invece regolata dall'art. 307 comma primo c.p.c.: con la conseguenza di rendere consentita la riassunzione del processo, nel termine di un anno da quello stabilito per la costituzione del convenuto a norma dall'art. 166 c.p.c., mediante nuova notifica dell'atto di citazione in appello, indipendentemente dell'avvenuta consunzione degli ordinar termini di impugnazione. Il presenza del nuovo testo normativo, una simile conclusione non e però più sostenibile.
Chiarissima appare, infatti, l'indicazione del legislatore in ordine alle conseguenze della mancata costituzione dell'appellante nei termini, onde l'improcedibilita dev'essere dichiarata, in tale ipotesi, anche d'ufficio. Ed altrettanto chiara è la ratio di accelerazione dal processo che ispira tale nuova norma, in linea con l'intento complessivo dalla legge di riforma del 1990 da cui essa è stata introdotta.
Come già rilavato da questa corte con la sentenza 17 gennaio 2002, n. 463, pertanto, deve ritenersi che non vi sia più spazio per un'interpretazione della norma nel senso fatto proprio dalla precedente giurisprudenza, perché, in virtù dalla secca disposizione ora contenuta nel primo comma dell'art. 348, la mancata costituzione in termini dell'appellante - a cui esclusivo carico il legislatore della novella del 1990 ha posto l'onere dal relativo impulso processuale - determina (come pure ritiene larga parte della dottrina) l'automatica improcedibilità dall'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini di cui all'art. 166 c.p.c.. Non può quindi trovare ulteriore applicazione, nel quadro di siffatta rigorosa ed esaustiva disciplina, il rimedio della riassunzione di cui all'art. 307, comma primo, c.p.c., richiamato dall'art. 171 del medesimo codice, destinato all'evidenza ad operare in casi diversi da quello in esame.
A tali principi si è correttamente attenuta la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve, perciò, esser rigettato.
Ne consegue la condanna dalla società ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dal fallimento controricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori secondo legge.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori secondo legge. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004