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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 370/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 18.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di eredi di (C.F.: , C.F._2 Persona_1 C.F._3 rappresentate e difese dall'Avv. Piter Fondelli e dall'Avv. Domenico Di Giuseppe, presso il cui studio sito in Santa Croce sull'Arno (PI) Via A. Basili n. 4, elettivamente domiciliano
RICORRENTI
CONTRO
(C.F./P.I.: TR
), rappresentata e difesa dall'Avv. Funari Alessandro e dall'Avv. Massimiliano P.IVA_1
Minicucci, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla
Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: fondo di garanzia per TFR. CP_1
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso, depositato in data 28/4/2022, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa di “accertare e dichiarare il diritto della
Sig.ra e per essa delle eredi Sig.ra e di ottenere Persona_1 Parte_2 Parte_1
l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto pari CP_1 ad € 20.751,47 di cui € 2.822,72 a titolo di T.F.R. lordo maturato fino al 31/12/2000 ed € 17.928,75
a titolo di T.F.R. lordo maturato dal 1/1/2001 o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Conseguentemente e per l'effetto condannare l' a corrispondere in favore delle CP_1
ricorrenti in qualità di eredi della Sig.ra la somma sopra accertata con vittoria di Persona_1 spese e compensi legali”. 1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, hanno dedotto che:
a) era stata dipendente della società Persona_1 Parte_3
[... dal 3/1/1995;
b) dal 14/5/2012 il rapporto di lavoro veniva invece trasferito alla società affittuaria a CP_2 seguito di contratto di affitto d'azienda;
c) il rapporto di lavoro tra la e perdurava fino al 31/8/2012, quando si CP_2 Persona_1
interrompeva a causa delle sue gravi condizioni di salute;
d) al momento della cessazione del rapporto di lavoro, era ancora creditrice nei Persona_1 confronti della società delle somme dovute a titolo di T.F.R., pari ad € 20.751,47 di CP_2 cui € 2.822,72 a titolo di T.F.R. lordo maturato fino al 31/12/2000 ed € 17.928,75 a titolo di T.F.R. lordo maturato dal 1/1/2001;
e) in seguito al decesso di avvenuto in data 31/10/14, le ricorrenti avevano tentato Persona_1
di recuperare la somma dovuta alla madre a titolo di T.F.R.;
f) l'amministratore della società aveva rilasciato in data 5/8/2016 una dichiarazione di riconoscimento del debito per la somma di € 16.999,86 e si obbligava a corrisponderla con dodici rate mensili a decorrere dal gennaio 2017;
g) nessuna somma era stata però corrisposta dalla in favore delle eredi;
CP_2
h) in data 21/2/2020 era stato dichiarato il fallimento di CP_2
i) le eredi avevano domandato di essere ammesse al passivo del fallimento, con PEC inoltrata al curatore in data 5/8/2020, poi parzialmente modificata in data 31/1/2021;
j) il curatore aveva ammesso al passivo le ricorrenti, come da stato passivo del 17/2/21;
k) successivamente, in data 29/4/2021, avevano depositato domanda di intervento al Fondo di
Garanzia n. prot. .6200.29/04/2021.0131884, allegando anche il Mod. TFR/CL-BIS CP_1 CP_1
sottoscritto dal curatore;
l) l' con provvedimento del 23/08/2021 aveva respinto la domanda di intervento al fondo di CP_1 garanzia con la seguente motivazione: “intervenuta prescrizione – cessazione rapporto di lavoro del 31.08.2012 con richiesta di intervento il 21.02.2020”;
m) avevano proposto ricorso dinanzi al Comitato Provinciale che lo aveva respinto ritenendo CP_1
le somme ormai prescritte;
n) la prescrizione, invece, non si era invece verificata.
1.2. Con memoria depositata il 23/9/2022 si è costituito l TR
, chiedendo di respingere la domanda di parte ricorrente, in quanto il
[...]
diritto al pagamento risultava prescritto o comunque infondato in fatto e in diritto. In particolare, ha rappresentato che:
a) la legge n. 297/82 non aveva previsto uno specifico termine di prescrizione entro il quale il lavoratore, presentando la domanda di liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di Garanzia, avrebbe potuto esercitare il relativo diritto;
b) per tale domanda valeva dunque il termine di prescrizione quinquennale stabilito in via generale dall'art. 2948, n. 5), c.c. per il diritto alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
c) non pareva assolto l'onere del previo esperimento, serio e adeguato, dell'esecuzione forzata sui beni dell'ex datore di lavoro.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
2.1. Parte resistente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto esercitato dalle ricorrenti, sicché si deve precisare che nella vicenda in esame vengono in rilievo due termini di prescrizioni, di cui il primo riguarda il diritto al trattamento di fine rapporto esercitabile nei confronti del datore di lavoro, mentre il secondo è afferente all'autonomo diritto di natura previdenziale azionabile verso il fondo di garanzia . CP_1
Il primo termine di prescrizione è quinquennale, come stabilito dall'articolo 2948 n. 5 c.c., ed inizia a decorrere nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato (cfr Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 2827/18).
Il secondo termine di prescrizione, invece, è decennale ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., trattandosi di un diritto autonomo e distinto rispetto a quello vantato nei confronti del datore, ed inizia a decorrere dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, ossia al verificarsi delle condizioni di proponibilità della domanda all' , stabilite dall'art. 2 della L. n. 297 del 1982. CP_1
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come “il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento CP_1
di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 10824/15). Ed ancora, ha affermato più recentemente che “il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico CP_1
dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che
CP_ si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia" (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 4897/21).
Ciò precisato, in merito alla prescrizione del diritto vantato nei confronti del datore, risulta documentalmente che il rapporto di lavoro di sia cessato il 31/8/2012, mentre la Persona_1
domanda di insinuazione al passivo sia stata proposta dalle eredi il 5/8/2020.
Fra i due eventi, parte ricorrente ha allegato però l'esistenza di un atto di riconoscimento del debito, datato 5/8/2016 e sottoscritto dall'amministratore unico di che avrebbe interrotto il CP_2 decorso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2944 c.c.
Parte resistente di contro ha eccepito che la dichiarazione in esame non era stata autenticata, pertanto la data non sarebbe stata opponibile al terzo, in forza di quanto stabilito dall'articolo 2704 c.c.
Bisogna oltretutto precisare che, sebbene il credito sia stato ammesso allo stato passivo il 17/2/2021,
l'accertamento nella procedura fallimentare non può essere vincolante per l' , posto che l'ente CP_1
era estraneo al procedimento, sicché appare necessario in questa sede valutare se sia decorso o meno il termine prescrizionale nei confronti del datore di lavoro.
Orbene, al fine di dare risoluzione alla questione sollevata da parte resistente, si deve richiamare il contenuto dell'articolo 2704 c.c., in forza del quale “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui
o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la norma in esame non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto che sia idoneo a dare certezza alla data della scrittura privata
(Cass. Sez. Lavoro, ordinanza n. 20813/21).
Richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione, deve affermarsi che nel caso di specie non sussistano elementi che possano conferire alla ricognizione del debito una data certa, dato che la marca da bollo, recante la data del 4.8.2016, potrebbe essere stata acquistata molto tempo prima e apposta sul documento successivamente. Si rileva, inoltre, che la sola indicazione della data sul documento, in mancanza di autenticazione della sottoscrizione, non è di per sé idonea a indicare con la dovuta certezza il momento in cui è stato redatto il documento, in modo da poterlo opporre ai terzi.
Infine, anche le prove testimoniali assunte durante il procedimento si sono rilevate generiche e non esaustive sulla questione appena esaminata.
Per le ragioni esposte, si deve affermare che il diritto al TFR era già prescritto nei confronti del datore di lavoro, poiché la domanda di ammissione al passivo era stata promossa oltre il termine quinquennale previsto dall'articolo 2948 n. 5 c.c.
2.2. La prescrizione già maturata nei confronti del datore di lavoro rende superflua l'analisi delle ulteriori questioni sottese al caso.
3. Le peculiarità sottese alla presente vicenda processuale consigliano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 370/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 18.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di eredi di (C.F.: , C.F._2 Persona_1 C.F._3 rappresentate e difese dall'Avv. Piter Fondelli e dall'Avv. Domenico Di Giuseppe, presso il cui studio sito in Santa Croce sull'Arno (PI) Via A. Basili n. 4, elettivamente domiciliano
RICORRENTI
CONTRO
(C.F./P.I.: TR
), rappresentata e difesa dall'Avv. Funari Alessandro e dall'Avv. Massimiliano P.IVA_1
Minicucci, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla
Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: fondo di garanzia per TFR. CP_1
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso, depositato in data 28/4/2022, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa di “accertare e dichiarare il diritto della
Sig.ra e per essa delle eredi Sig.ra e di ottenere Persona_1 Parte_2 Parte_1
l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto pari CP_1 ad € 20.751,47 di cui € 2.822,72 a titolo di T.F.R. lordo maturato fino al 31/12/2000 ed € 17.928,75
a titolo di T.F.R. lordo maturato dal 1/1/2001 o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Conseguentemente e per l'effetto condannare l' a corrispondere in favore delle CP_1
ricorrenti in qualità di eredi della Sig.ra la somma sopra accertata con vittoria di Persona_1 spese e compensi legali”. 1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, hanno dedotto che:
a) era stata dipendente della società Persona_1 Parte_3
[... dal 3/1/1995;
b) dal 14/5/2012 il rapporto di lavoro veniva invece trasferito alla società affittuaria a CP_2 seguito di contratto di affitto d'azienda;
c) il rapporto di lavoro tra la e perdurava fino al 31/8/2012, quando si CP_2 Persona_1
interrompeva a causa delle sue gravi condizioni di salute;
d) al momento della cessazione del rapporto di lavoro, era ancora creditrice nei Persona_1 confronti della società delle somme dovute a titolo di T.F.R., pari ad € 20.751,47 di CP_2 cui € 2.822,72 a titolo di T.F.R. lordo maturato fino al 31/12/2000 ed € 17.928,75 a titolo di T.F.R. lordo maturato dal 1/1/2001;
e) in seguito al decesso di avvenuto in data 31/10/14, le ricorrenti avevano tentato Persona_1
di recuperare la somma dovuta alla madre a titolo di T.F.R.;
f) l'amministratore della società aveva rilasciato in data 5/8/2016 una dichiarazione di riconoscimento del debito per la somma di € 16.999,86 e si obbligava a corrisponderla con dodici rate mensili a decorrere dal gennaio 2017;
g) nessuna somma era stata però corrisposta dalla in favore delle eredi;
CP_2
h) in data 21/2/2020 era stato dichiarato il fallimento di CP_2
i) le eredi avevano domandato di essere ammesse al passivo del fallimento, con PEC inoltrata al curatore in data 5/8/2020, poi parzialmente modificata in data 31/1/2021;
j) il curatore aveva ammesso al passivo le ricorrenti, come da stato passivo del 17/2/21;
k) successivamente, in data 29/4/2021, avevano depositato domanda di intervento al Fondo di
Garanzia n. prot. .6200.29/04/2021.0131884, allegando anche il Mod. TFR/CL-BIS CP_1 CP_1
sottoscritto dal curatore;
l) l' con provvedimento del 23/08/2021 aveva respinto la domanda di intervento al fondo di CP_1 garanzia con la seguente motivazione: “intervenuta prescrizione – cessazione rapporto di lavoro del 31.08.2012 con richiesta di intervento il 21.02.2020”;
m) avevano proposto ricorso dinanzi al Comitato Provinciale che lo aveva respinto ritenendo CP_1
le somme ormai prescritte;
n) la prescrizione, invece, non si era invece verificata.
1.2. Con memoria depositata il 23/9/2022 si è costituito l TR
, chiedendo di respingere la domanda di parte ricorrente, in quanto il
[...]
diritto al pagamento risultava prescritto o comunque infondato in fatto e in diritto. In particolare, ha rappresentato che:
a) la legge n. 297/82 non aveva previsto uno specifico termine di prescrizione entro il quale il lavoratore, presentando la domanda di liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di Garanzia, avrebbe potuto esercitare il relativo diritto;
b) per tale domanda valeva dunque il termine di prescrizione quinquennale stabilito in via generale dall'art. 2948, n. 5), c.c. per il diritto alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
c) non pareva assolto l'onere del previo esperimento, serio e adeguato, dell'esecuzione forzata sui beni dell'ex datore di lavoro.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
2.1. Parte resistente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto esercitato dalle ricorrenti, sicché si deve precisare che nella vicenda in esame vengono in rilievo due termini di prescrizioni, di cui il primo riguarda il diritto al trattamento di fine rapporto esercitabile nei confronti del datore di lavoro, mentre il secondo è afferente all'autonomo diritto di natura previdenziale azionabile verso il fondo di garanzia . CP_1
Il primo termine di prescrizione è quinquennale, come stabilito dall'articolo 2948 n. 5 c.c., ed inizia a decorrere nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato (cfr Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 2827/18).
Il secondo termine di prescrizione, invece, è decennale ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., trattandosi di un diritto autonomo e distinto rispetto a quello vantato nei confronti del datore, ed inizia a decorrere dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, ossia al verificarsi delle condizioni di proponibilità della domanda all' , stabilite dall'art. 2 della L. n. 297 del 1982. CP_1
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come “il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento CP_1
di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 10824/15). Ed ancora, ha affermato più recentemente che “il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico CP_1
dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che
CP_ si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia" (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 4897/21).
Ciò precisato, in merito alla prescrizione del diritto vantato nei confronti del datore, risulta documentalmente che il rapporto di lavoro di sia cessato il 31/8/2012, mentre la Persona_1
domanda di insinuazione al passivo sia stata proposta dalle eredi il 5/8/2020.
Fra i due eventi, parte ricorrente ha allegato però l'esistenza di un atto di riconoscimento del debito, datato 5/8/2016 e sottoscritto dall'amministratore unico di che avrebbe interrotto il CP_2 decorso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2944 c.c.
Parte resistente di contro ha eccepito che la dichiarazione in esame non era stata autenticata, pertanto la data non sarebbe stata opponibile al terzo, in forza di quanto stabilito dall'articolo 2704 c.c.
Bisogna oltretutto precisare che, sebbene il credito sia stato ammesso allo stato passivo il 17/2/2021,
l'accertamento nella procedura fallimentare non può essere vincolante per l' , posto che l'ente CP_1
era estraneo al procedimento, sicché appare necessario in questa sede valutare se sia decorso o meno il termine prescrizionale nei confronti del datore di lavoro.
Orbene, al fine di dare risoluzione alla questione sollevata da parte resistente, si deve richiamare il contenuto dell'articolo 2704 c.c., in forza del quale “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui
o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la norma in esame non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto che sia idoneo a dare certezza alla data della scrittura privata
(Cass. Sez. Lavoro, ordinanza n. 20813/21).
Richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione, deve affermarsi che nel caso di specie non sussistano elementi che possano conferire alla ricognizione del debito una data certa, dato che la marca da bollo, recante la data del 4.8.2016, potrebbe essere stata acquistata molto tempo prima e apposta sul documento successivamente. Si rileva, inoltre, che la sola indicazione della data sul documento, in mancanza di autenticazione della sottoscrizione, non è di per sé idonea a indicare con la dovuta certezza il momento in cui è stato redatto il documento, in modo da poterlo opporre ai terzi.
Infine, anche le prove testimoniali assunte durante il procedimento si sono rilevate generiche e non esaustive sulla questione appena esaminata.
Per le ragioni esposte, si deve affermare che il diritto al TFR era già prescritto nei confronti del datore di lavoro, poiché la domanda di ammissione al passivo era stata promossa oltre il termine quinquennale previsto dall'articolo 2948 n. 5 c.c.
2.2. La prescrizione già maturata nei confronti del datore di lavoro rende superflua l'analisi delle ulteriori questioni sottese al caso.
3. Le peculiarità sottese alla presente vicenda processuale consigliano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli