Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco DE Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 15/4/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2453 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Pianese Francesco Parte_1
Paolo, presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), Corso Campano n.139
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege alla via A. Diaz, n.11
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/9/24, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.1918/24, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la sua domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2019/20 e 2022/23, con compensazione parziale delle spese di lite liquidate per metà in euro 479,90.
L'appellante ha censurato detta ultima statuizione per difetto di motivazione e comunque per violazione del principio della soccombenza codificato negli artt. 91 e 92 c.p.c..
Si è costituito il indicato in epigrafe, resistendo CP_1 all'appello e chiedendo la conferma della sentenza.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato in quanto infondato.
Nella presente controversia l'odierna impugnante è risultata vittoriosa rispetto alla domanda formulata e la statuizione sulle spese, compensate per metà, è stata motivata in ragione “della controvertibilità della questione al momento della iscrizione della causa a ruolo”, che risale all'1/8/23.
A parere della Corte tale motivazione è corretta.
Occorre fare riferimento ratione temporis alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c., nel testo sostituito dal DL n.132/2014, convertito in legge n.162/2014, applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, che dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza "l'avere il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata".
Secondo il Giudice delle leggi, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti". Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/03/2022, n.7992).
Da ultimo – a conferma della stabilità degli orientamenti richiamati- è intervenuta anche Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7064 secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c.”.
Sulla scorta di questi principi occorre riempire di contenuto anche le clausole astrattamente idonee a sostenere la decisione sulla compensazione.
Orbene, ritornando al caso concreto, va rilevato che il ricorso di primo grado è stato depositato il 1° agosto 2023, prima, cioè, che intervenisse la sentenza della Suprema Corte n. 29661 del 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla odierna impugnante. In detta pronuncia, però, è stato opportunamente sottolineato che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Pertanto, questa Corte, alla luce dei principi menzionati e dei fatti di causa, ritiene che correttamente il primo giudice abbia dato rilievo alla soccombenza del (non potendo più la questione CP_1 di massima definirsi opinabile); reputa, però, parimenti significativo, ai fini della parziale compensazione disposta, che per l'accoglimento della annualità 2019/20, oggetto di causa, fosse dirimente l'interpretazione normativa conferita dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023; la pronunzia, infatti, interveniva (in data 27.10.2023) e, tra l'altro, chiariva l'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal DPCM del 28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto della annualità in esame.
Invero la pronunzia citata in punto di prescrizione e decadenza così recita: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.“
Mentre “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio … è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”
Dunque correttamente il Tribunale ha dato atto della controvertibilità della questione alla data del deposito del ricorso, compensando, per tale ragione, in parte le spese di lite del primo grado.
L'appello va in conclusione rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado si compensano considerate le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 15/4/25
Il Consigliere rel. est. IL Presidente