TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11312 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20566/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES u.c. c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 20566/2024, avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
( C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentate e difese dall' Avv. Matteo Lucci, presso C.F._2
il cui studio elettivamente domiciliano in Pozzuoli (NA) alla Via A. Artiaco nr.23;
RICORRENTI
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amm.re p/t avv. Marco D'Angelo, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' avv. Giovanni Quintavalle presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Garzilli nr.8; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle ricorrenti in data 12.03.25
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
1 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso depositato in data 2.10.24 e notificato in data 16.12.24 , le ricorrenti in epigrafe indicate, convenivano in giudizio il Controparte_2
, in persona dell'amministratore p.t., per ottenere l'annullamento
[...]
della delibera assembleare del 4.07.24 per la mancata convocazione di esse ricorrenti e per la errata formazione delle tabelle millesimali .
Si costituiva il resistente che deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_1
chiedeva il rigetto, previo mutamento del rito.
La domanda è procedibile avendo parti attrici azionato la procedura di mediazione obbligatoria che si è conclusa con un verbale negativo in data 23.09.24 (cfr. verbale in atti).
La domanda è, altresì, fondata e va accolta.
Invero, com'è noto, l'art. 66 delle disp.att.c.c. prevede che “ l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno , deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione , a mezzo di posta raccomandata , posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza , della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto , la deliberazione assembleare è annullabile ex art.1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Nel caso in esame, parte resistente , a fronte dell'eccezione di mancata convocazione alla assemblea condominiale del 4.07.24 sollevata dalle ricorrenti, nulla ha provato.
Invero, dalla analisi della documentazione depositata dal resistente, si evincono dei documenti che sembrerebbero missive a mezzo pec , ma esse sono prive delle ricevute sia di accettazione che di consegna e, pertanto, prive di alcun valore probatorio.
Alcune di dette missive indicano l'esistenza di allegati che , tuttavia, non risultano
2 depositati. Inoltre, dette convocazioni risultano indirizzate a tale che è Per_1
soggetto estraneo al presente giudizio.
Deve, pertanto, disporsi l'annullamento della delibera impugnata.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene, tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile- complessità bassa) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria) , in applicazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, applicando i parametri minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
La somma anticipata da parte attrice, ammontante ad € 190,32 (cfr. ricevuta in atti) relativa alle spese di gestione alla procedura di mediazione, preliminare rispetto alla presente opposizione, viene posta a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, annulla la delibera del 4.07.24 del Controparte_3
is.25 per mancata convocazione delle ricorrenti;
3 - condanna il resistente al rimborso delle spese di gestione della CP_1
procedura di mediazione, anticipate da parti ricorrenti ed ammontanti ad €
190,32;
- condanna il resistente condominio al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 545,00 per spese ed in euro 2906,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Matteo
Lucci.
Napoli, 2.12.25 Il G.I.
Dott.ssa NA TA
4
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES u.c. c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 20566/2024, avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
( C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentate e difese dall' Avv. Matteo Lucci, presso C.F._2
il cui studio elettivamente domiciliano in Pozzuoli (NA) alla Via A. Artiaco nr.23;
RICORRENTI
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amm.re p/t avv. Marco D'Angelo, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' avv. Giovanni Quintavalle presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Garzilli nr.8; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle ricorrenti in data 12.03.25
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
1 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso depositato in data 2.10.24 e notificato in data 16.12.24 , le ricorrenti in epigrafe indicate, convenivano in giudizio il Controparte_2
, in persona dell'amministratore p.t., per ottenere l'annullamento
[...]
della delibera assembleare del 4.07.24 per la mancata convocazione di esse ricorrenti e per la errata formazione delle tabelle millesimali .
Si costituiva il resistente che deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_1
chiedeva il rigetto, previo mutamento del rito.
La domanda è procedibile avendo parti attrici azionato la procedura di mediazione obbligatoria che si è conclusa con un verbale negativo in data 23.09.24 (cfr. verbale in atti).
La domanda è, altresì, fondata e va accolta.
Invero, com'è noto, l'art. 66 delle disp.att.c.c. prevede che “ l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno , deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione , a mezzo di posta raccomandata , posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza , della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto , la deliberazione assembleare è annullabile ex art.1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Nel caso in esame, parte resistente , a fronte dell'eccezione di mancata convocazione alla assemblea condominiale del 4.07.24 sollevata dalle ricorrenti, nulla ha provato.
Invero, dalla analisi della documentazione depositata dal resistente, si evincono dei documenti che sembrerebbero missive a mezzo pec , ma esse sono prive delle ricevute sia di accettazione che di consegna e, pertanto, prive di alcun valore probatorio.
Alcune di dette missive indicano l'esistenza di allegati che , tuttavia, non risultano
2 depositati. Inoltre, dette convocazioni risultano indirizzate a tale che è Per_1
soggetto estraneo al presente giudizio.
Deve, pertanto, disporsi l'annullamento della delibera impugnata.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene, tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile- complessità bassa) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria) , in applicazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, applicando i parametri minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
La somma anticipata da parte attrice, ammontante ad € 190,32 (cfr. ricevuta in atti) relativa alle spese di gestione alla procedura di mediazione, preliminare rispetto alla presente opposizione, viene posta a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, annulla la delibera del 4.07.24 del Controparte_3
is.25 per mancata convocazione delle ricorrenti;
3 - condanna il resistente al rimborso delle spese di gestione della CP_1
procedura di mediazione, anticipate da parti ricorrenti ed ammontanti ad €
190,32;
- condanna il resistente condominio al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 545,00 per spese ed in euro 2906,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Matteo
Lucci.
Napoli, 2.12.25 Il G.I.
Dott.ssa NA TA
4