Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 147
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs. 546/92, che impone il litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, richiedendo la vocatio in ius di entrambi sin dal primo atto del giudizio, pena l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata integrazione del contraddittorio, assorbendo ogni altra eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 147
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo