CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 802/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210029570707000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.05.2024, RGR n. 802/24, Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, impugnava la cartella di pagamento n°299 2021 00295707 07 000, notificata in data 08.05.2024, dell'importo complessivo di Euro 710,24, a titolo di tasse automobilistiche, anno 2016, relativamente ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame deduceva la prescrizione delle somme intimate e la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto di accertamento.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con controdeduzioni depositate il 06.09.2024, eccepiva in via pregiudiziale la disintegrità del contraddittorio per mancata notifica del ricorso anche all'ente impositore che ha iscritto a ruolo le somme (Regione Sicilia - Ass. Econ. Dip Fin. e Cred. Serv.
2 - Tasse Auto), ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs. 546/92.
In via preliminare ed assorbente eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della cartella, ex art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 insistendo, nel merito nel proprio operato.
Concludeva per l'inammissibilità del ricorso ex art. 14 co. 6 bis D. Lgs. 546/92 e, nel merito, per il suo rigetto con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 16.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art 14 comma 6 bis del D. Lgs. 546/92, statuisce “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti...”.
Con la sentenza n. 8906/2025, depositata il 20.05.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli ha fornito una chiara applicazione della recente riforma del processo tributario introdotta dal D.lgs.
30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024.
Con detta sentenza la CGT di Napoli ha statuito “...Nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato , ovvero mancata sottoscrizione funzionario delegato , mancata indicazione criterio calcolo interessi , - rilievi che vanno svolti appunto al Concessionario AD - ha tuttavia svolto anche eccezione di merito circa la decadenza e la mancata notifica degli atti prodromici;
ebbene parte ricorrente ha evocato in giudizio solo AD SP quale concessionario , che ha appunto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva a riguardo , e non l'Ente Impositore a cui andava sollevata la eccezione di merito della pretesa;
quindi il ricorso , depositato in pieno nuovo regime , è inammissibile. ..”
La pronuncia della CGT di Napoli evidenzia il superamento dell'orientamento tradizionale fondato sull'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 che rimetteva al solo concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, senza sanzioni in caso di omissione da parte del ricorrente. Tale impostazione non è più compatibile con la nuova normativa, che configura un'ipotesi espressa e tipizzata di litisconsorzio necessario, imponendo la vocatio in ius di entrambi i soggetti (ente impositore e concessionario) sin dal primo atto del giudizio.
Ciò comporta l'onere del contribuente di costituire correttamente il contraddittorio fin dall'origine, pena l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 16.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 802/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210029570707000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.05.2024, RGR n. 802/24, Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, impugnava la cartella di pagamento n°299 2021 00295707 07 000, notificata in data 08.05.2024, dell'importo complessivo di Euro 710,24, a titolo di tasse automobilistiche, anno 2016, relativamente ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame deduceva la prescrizione delle somme intimate e la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto di accertamento.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con controdeduzioni depositate il 06.09.2024, eccepiva in via pregiudiziale la disintegrità del contraddittorio per mancata notifica del ricorso anche all'ente impositore che ha iscritto a ruolo le somme (Regione Sicilia - Ass. Econ. Dip Fin. e Cred. Serv.
2 - Tasse Auto), ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs. 546/92.
In via preliminare ed assorbente eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della cartella, ex art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 insistendo, nel merito nel proprio operato.
Concludeva per l'inammissibilità del ricorso ex art. 14 co. 6 bis D. Lgs. 546/92 e, nel merito, per il suo rigetto con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 16.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art 14 comma 6 bis del D. Lgs. 546/92, statuisce “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti...”.
Con la sentenza n. 8906/2025, depositata il 20.05.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli ha fornito una chiara applicazione della recente riforma del processo tributario introdotta dal D.lgs.
30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024.
Con detta sentenza la CGT di Napoli ha statuito “...Nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato , ovvero mancata sottoscrizione funzionario delegato , mancata indicazione criterio calcolo interessi , - rilievi che vanno svolti appunto al Concessionario AD - ha tuttavia svolto anche eccezione di merito circa la decadenza e la mancata notifica degli atti prodromici;
ebbene parte ricorrente ha evocato in giudizio solo AD SP quale concessionario , che ha appunto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva a riguardo , e non l'Ente Impositore a cui andava sollevata la eccezione di merito della pretesa;
quindi il ricorso , depositato in pieno nuovo regime , è inammissibile. ..”
La pronuncia della CGT di Napoli evidenzia il superamento dell'orientamento tradizionale fondato sull'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 che rimetteva al solo concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, senza sanzioni in caso di omissione da parte del ricorrente. Tale impostazione non è più compatibile con la nuova normativa, che configura un'ipotesi espressa e tipizzata di litisconsorzio necessario, imponendo la vocatio in ius di entrambi i soggetti (ente impositore e concessionario) sin dal primo atto del giudizio.
Ciò comporta l'onere del contribuente di costituire correttamente il contraddittorio fin dall'origine, pena l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 16.02.2026.
Il Giudice Monocratico