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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1060/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
PA RE, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3941/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1031/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 908 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2659/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: non costituita in giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 12, 23 gennaio 2024, n. 1031), ha osservato, per quel che qui rileva, quanto segue.
<
908 - IMU 2019] eccependo come unico motivo il merito della questione. […].
-1. A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini IMU, è stata verificata dall'Ufficio a carico della
Società ricorrente, per l'annualità 2019 una maggiore imposta dovuta per omesso versamento relativamente alle unità immobiliari accertate. In data 23/03/2023, l'odierna resistente Roma Capitale ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento IMU n. 908 per l'anno d'imposta 2019.
-2. La Corte, in via preliminare e parzialmente risolutiva, rileva che agli atti del fascicolo è presente documentazione inerente al permesso di costruire in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1, prodotto in udienza, sul quale il ricorrente chiedeva riduzione al 50% dell'imposta accertata in quanto immobile inagibile.
-3. Risulta, infatti, che l'odierna resistente Roma Capitale ha prodotto documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (prot. 112804 del 01-07-2019) in riferimento a detto cespite. Ne consegue la cessata materia del contendere e successiva rideterminazione dell'imposta da parte dell'Ufficio.
-4. In relazione agli immobili siti in Indirizzo_2, identificati in catasto al fg. 595 part. 101 sub. 502 e 503 e riportati ai numeri progressivi 1 e 2 del prospetto dell'accertato di cui all'avviso in oggetto, si rileva agli atti che la demolizione dei medesimi risulta eseguita in data 15/06/2020, dunque in un periodo successive a quello descritto nell'avviso.
-5. Risulta poi che l'Ente impositore, proprio a causa della soppressione dei due immobili in oggetto (per effetto della demolizione catastale totale n. 61648.1/2017 del 01/06/2017 prot. RM0276288) ha provveduto ad annullare parzialmente l'avviso di accertamento TASI notificato alla Resistente_1 srl per la medesima annualità d'imposta (2019), emettendo il provvedimento di annullamento parziale prot. n. 0B/2023/493619 del
06/09/2023.
-6. Ne consegue che l'imposta rimane parzialmente dovuta.
-7. In mancanza di ulteriore allegazione, il ricorso va dichiarato estinto essendo cessata la materia del contendere per il cespite di cui ai punti 2 e 3, e rigettato nel resto.
Per questi motivi
, visto l'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al cespite sito in Indirizzo_1, rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2500,00 in favore della parte resistente. Roma, 06 dicembre
2023>>.
B) Propone ricorso in appello Roma Capitale deducendo quanto segue. <<[Il ricorso proposto dalla Società] è stato parzialmente accolto con la citata sentenza n. 1031/12/2024 depositata il 23/01/2024.
Ciò premesso in fatto, Roma Capitale propone appello avverso detta sentenza per i seguenti motivi.
Sull'illegittimità della sentenza per errata pronuncia sulla riduzione di imposta per inagibilità dell'immobile sito in Indirizzo_1.
L'odierno appellato, nell'impugnare l'avviso di accertamento (IUC) IMU n. 908 anno d'imposta 2019, con precipuo riferimento all'immobile riportato in epigrafe, identificati al foglio 965 part. 65, eccepiva la parziale legittimità dell'avviso impugnato a cagione della mancata riduzione al 50% dell'imposta accertata, come prescritto dall'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011, prevista per gli immobili inagibili stante lo stato di degrado di detto compendio.
Nella sentenza oggetto del presente gravame, il giudice adito, accoglieva la doglianza di parte attrice disponendo testualmente che: “[vedi i punti 2 e 3 della sentenza]”.
Quanto disposto è illegittimo, contraddittorio ed infondato.
In via preliminare è risolutiva si evidenzia che agli atti del fascicolo non è presente nessun documento inerente al permesso di costruire in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1, invero, è stata asseritamente prodotto in udienza. […].
Vi è di più!
Diversamente da quanto riportato nella sentenza, Roma Capitale, come si evince dal fascicolo, non ha prodotto documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (prot. 112804 del 01-07-2019) in riferimento a detto cespite;
invero, la scrivente Amministrazione nelle controdeduzioni ha contestato puntualmente la mancata sussistenza dei requisiti per accedere al regime agevolativo invocato ex art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011.
L'odierna appellata, diversamente da quanto disposto dal Collegio, con l'atto di ricorso a sostegno delle proprie asserzioni ha allegato una perizia redatta in data 13/02/2015 da un tecnico di parte. […].
Inoltre, per ciò che concerne la tempistica e quindi l'efficacia di tale adempimento, la normativa citata stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità
o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa”.
Ebbene, si rileva in proposito che nel caso di specie l'odierna ricorrente non ha osservato tale incombente non avendo mai presentato la prescritta dichiarazione. […].
D'altra parte, l'agevolazione non è automatica in quanto, per evitare facili elusioni, deve essere fornita caso per caso la dimostrazione dell'effettiva impossibilità di utilizzo degli immobili, in riferimento all'annualità accertata. Del resto, la cogenza della richiesta della documentazione che attesti lo stato effettivo dell'immobile ha appunto lo scopo di tutelare l'Ente impositore da comportamenti elusivi riconoscendogli il diritto, esercitabile tramite il proprio ufficio tecnico, di verificare la situazione di fatto dell'immobile medesimo. […]>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello proposto da Roma Capitale è inammissibile.
D) Nel fascicolo di primo grado sono stati rinvenuti i documenti indicati nella sentenza impugnata e che hanno indotto il giudice di primo grado a dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.
E) Il ricorso in appello risulta quindi inammissibile per difetto di interesse in quanto la sentenza appellata ha disposto (tra l'altro) la condanna alle spese di giudizio parte appellata nei confronti di parte appellante.
F) La mancata costituzione di parte appellata esime il giudice adito dal pronunciarsi sulle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
PA RE, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3941/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1031/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 908 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2659/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: non costituita in giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 12, 23 gennaio 2024, n. 1031), ha osservato, per quel che qui rileva, quanto segue.
<
908 - IMU 2019] eccependo come unico motivo il merito della questione. […].
-1. A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini IMU, è stata verificata dall'Ufficio a carico della
Società ricorrente, per l'annualità 2019 una maggiore imposta dovuta per omesso versamento relativamente alle unità immobiliari accertate. In data 23/03/2023, l'odierna resistente Roma Capitale ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento IMU n. 908 per l'anno d'imposta 2019.
-2. La Corte, in via preliminare e parzialmente risolutiva, rileva che agli atti del fascicolo è presente documentazione inerente al permesso di costruire in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1, prodotto in udienza, sul quale il ricorrente chiedeva riduzione al 50% dell'imposta accertata in quanto immobile inagibile.
-3. Risulta, infatti, che l'odierna resistente Roma Capitale ha prodotto documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (prot. 112804 del 01-07-2019) in riferimento a detto cespite. Ne consegue la cessata materia del contendere e successiva rideterminazione dell'imposta da parte dell'Ufficio.
-4. In relazione agli immobili siti in Indirizzo_2, identificati in catasto al fg. 595 part. 101 sub. 502 e 503 e riportati ai numeri progressivi 1 e 2 del prospetto dell'accertato di cui all'avviso in oggetto, si rileva agli atti che la demolizione dei medesimi risulta eseguita in data 15/06/2020, dunque in un periodo successive a quello descritto nell'avviso.
-5. Risulta poi che l'Ente impositore, proprio a causa della soppressione dei due immobili in oggetto (per effetto della demolizione catastale totale n. 61648.1/2017 del 01/06/2017 prot. RM0276288) ha provveduto ad annullare parzialmente l'avviso di accertamento TASI notificato alla Resistente_1 srl per la medesima annualità d'imposta (2019), emettendo il provvedimento di annullamento parziale prot. n. 0B/2023/493619 del
06/09/2023.
-6. Ne consegue che l'imposta rimane parzialmente dovuta.
-7. In mancanza di ulteriore allegazione, il ricorso va dichiarato estinto essendo cessata la materia del contendere per il cespite di cui ai punti 2 e 3, e rigettato nel resto.
Per questi motivi
, visto l'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al cespite sito in Indirizzo_1, rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2500,00 in favore della parte resistente. Roma, 06 dicembre
2023>>.
B) Propone ricorso in appello Roma Capitale deducendo quanto segue. <<[Il ricorso proposto dalla Società] è stato parzialmente accolto con la citata sentenza n. 1031/12/2024 depositata il 23/01/2024.
Ciò premesso in fatto, Roma Capitale propone appello avverso detta sentenza per i seguenti motivi.
Sull'illegittimità della sentenza per errata pronuncia sulla riduzione di imposta per inagibilità dell'immobile sito in Indirizzo_1.
L'odierno appellato, nell'impugnare l'avviso di accertamento (IUC) IMU n. 908 anno d'imposta 2019, con precipuo riferimento all'immobile riportato in epigrafe, identificati al foglio 965 part. 65, eccepiva la parziale legittimità dell'avviso impugnato a cagione della mancata riduzione al 50% dell'imposta accertata, come prescritto dall'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011, prevista per gli immobili inagibili stante lo stato di degrado di detto compendio.
Nella sentenza oggetto del presente gravame, il giudice adito, accoglieva la doglianza di parte attrice disponendo testualmente che: “[vedi i punti 2 e 3 della sentenza]”.
Quanto disposto è illegittimo, contraddittorio ed infondato.
In via preliminare è risolutiva si evidenzia che agli atti del fascicolo non è presente nessun documento inerente al permesso di costruire in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1, invero, è stata asseritamente prodotto in udienza. […].
Vi è di più!
Diversamente da quanto riportato nella sentenza, Roma Capitale, come si evince dal fascicolo, non ha prodotto documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (prot. 112804 del 01-07-2019) in riferimento a detto cespite;
invero, la scrivente Amministrazione nelle controdeduzioni ha contestato puntualmente la mancata sussistenza dei requisiti per accedere al regime agevolativo invocato ex art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011.
L'odierna appellata, diversamente da quanto disposto dal Collegio, con l'atto di ricorso a sostegno delle proprie asserzioni ha allegato una perizia redatta in data 13/02/2015 da un tecnico di parte. […].
Inoltre, per ciò che concerne la tempistica e quindi l'efficacia di tale adempimento, la normativa citata stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità
o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa”.
Ebbene, si rileva in proposito che nel caso di specie l'odierna ricorrente non ha osservato tale incombente non avendo mai presentato la prescritta dichiarazione. […].
D'altra parte, l'agevolazione non è automatica in quanto, per evitare facili elusioni, deve essere fornita caso per caso la dimostrazione dell'effettiva impossibilità di utilizzo degli immobili, in riferimento all'annualità accertata. Del resto, la cogenza della richiesta della documentazione che attesti lo stato effettivo dell'immobile ha appunto lo scopo di tutelare l'Ente impositore da comportamenti elusivi riconoscendogli il diritto, esercitabile tramite il proprio ufficio tecnico, di verificare la situazione di fatto dell'immobile medesimo. […]>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello proposto da Roma Capitale è inammissibile.
D) Nel fascicolo di primo grado sono stati rinvenuti i documenti indicati nella sentenza impugnata e che hanno indotto il giudice di primo grado a dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.
E) Il ricorso in appello risulta quindi inammissibile per difetto di interesse in quanto la sentenza appellata ha disposto (tra l'altro) la condanna alle spese di giudizio parte appellata nei confronti di parte appellante.
F) La mancata costituzione di parte appellata esime il giudice adito dal pronunciarsi sulle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.