Versione
22 novembre 1978
22 novembre 1978
Art. 9.
Le regioni provvedono a concedere contributi, esenti da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalita' stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.
A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.
La predetta somma e' ripartita tra le regioni, con delibera del CIPAA, di cui all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , d'intesa con la commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.
I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta commissione interregionale, secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 11 del sopracitato regolamento.
I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle relative unioni, di cui alla presente legge, beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le societa' cooperative.
Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste nella presente legge.
Le regioni provvedono a concedere contributi, esenti da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalita' stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.
A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.
La predetta somma e' ripartita tra le regioni, con delibera del CIPAA, di cui all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , d'intesa con la commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.
I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta commissione interregionale, secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 11 del sopracitato regolamento.
I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle relative unioni, di cui alla presente legge, beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le societa' cooperative.
Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste nella presente legge.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 20/07/1998 n. 78 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 20 luglio 1998 · 10.0784855
[…] cui i contributi da questi versati assumono la veste di corrispettivi di tali specifiche prestazioni, si ritiene che torni applicabile la disposizione recata dall\'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, concernente norme sull\'associazionismo dei produttori agricoli, che esenta da ogni imposta i contributi associativi, corrisposti dagli aderenti alle suddette associazioni
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Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2025, n. 18210Provvedimento: […] In particolare, sul punto la C.T.R., aveva ritenuto che il fatto che si tratti di contributi variabili in ragione dei costi sostenuti non eliderebbe il dato strutturale, trattandosi, pur sempre, di contributi associativi che non dovevano essere contabilizzati ai sensi dell'art.9 della legge 20 ottobre 1978 n.674. 2.2 Detta disposizione così recita: i contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi 7 servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. […]Leggi di più...
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