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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 877/2022 R.G., vertente
TRA
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti
BERENATO GIANMARCO e PREVITE DOMENICO
appellante
CONTRO
, NTroparte_1
C.F. , in persona del Commissario Straordinario P.IVA_2
p.t., dott. determinatosi a stare in giudizio con NTroparte_2 deliberazione del 21 marzo 2023 n. 1181, rappresentata e difesa dall'avv. MERLO ARTURO
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 849/2022 del 13/05/2022, emessa dal
Tribunale di Messina, non notificata
1 Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.12.2022 Parte_1 proponeva appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio promosso NTr dalla stessa odierna appellante nei confronti dell la quale ultima aveva proposto riconvenzionale, rigettava tutte le domande e compensava le spese. NTr Si costituiva l che -premessa la pendenza in cassazione di altro giudizio relativo alle stesse prestazioni rese da Pt_1
chiedeva dichiararsi la litispendenza o, in subordine, il
[...]
rigetto del gravame.
Con ordinanza del 18.4.2024, emessa in esito a trattazione cartolare, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di I grado conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna -ai sensi dell'art. NTroparte_1
2041 c.c.- al pagamento dell'importo di € 1.064.903,60, esponendo di aver svolto nel periodo gennaio-dicembre 2008 e agosto-dicembre 2009 prestazioni sanitarie in favore dell CP_4
, oggi (e precisamente attività riabilitativa,
[...] NTroparte_5
non di tipo fisiokinesiterapico, ex art. 26, c. 1, L. n. 833/1978), non più ricomprese nella convenzione-contratto stipulata precedentemente in esecuzione della deliberazione n. 6275 del
30.12.2002 (nel tempo rinnovata con le deliberazioni n.
2 2363/2003; n. 2297/2004; n. 3769/2004; n. 747/2005 e n.
1583/2006), ma espressamente richieste e autorizzate dall'amministrazione convenuta.
Costituitasi in giudizio, l NTroparte_1
chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, la sua condanna alla restituzione degli importi precedentemente corrisposti e contrattualmente non dovuti, per complessivi € 1.926.672,99, calcolati nella differenza tra le tariffe previste per le prestazioni di riabilitazione e quelle per la fisioterapia, entrambe ridotte del 20%.
Il Tribunale rigettava le domande, e specificamente (per quel che qui interessa) la domanda di sulla base dei Parte_1
seguenti argomenti:
-Non sussistono i requisiti per l'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento, apparendo l'arricchimento allegato (ove in ipotesi esistente) “imposto” dalla società attrice nei confronti dell convenuta. E' pacifico -tra le parti- che le prestazioni CP_3
sanitarie svolte dalla nel periodo gennaio- Parte_1 dicembre 2008 e agosto-dicembre 2009 in favore dell di CP_3
non rinvengono il loro titolo in un contratto scritto tra le CP_1
odierne parti processuali, e comunque, per le medesime prestazioni il Tribunale ha già rigettato la domanda, che la aveva svolto nei confronti dell'azienda Parte_1
sanitaria convenuta, fondata sull'esistenza di una convenzione (v. sentenza n. 1112/12 emessa dal Tribunale di Tribunale di Messina in data 21 maggio 2012 e sentenza n. 1336/013 emessa dal
Tribunale di Messina in data 27 giugno 2013).
3 -Più specificamente, l'attività espletata da nei Parte_1
suddetti periodi, non trovando titolo in una convenzione deve necessariamente considerarsi come “imposta” all CP_5
avendo quest'ultima espressamente escluso la società CP_1
attrice da quelle abilitate all'erogazione del servizio reso
(provvedimenti prot. n. 76888 del 28 dicembre 2006 e prot. n. 43 del 2 gennaio 2007, nonché i successivi decreti prot. n. 36632 del
7 luglio 2009 e prot. n. 35338 del 29 giugno 2009, con i quali venivano revocate le convenzioni precedentemente stipulate dal
1992 limitatamente alle prestazioni riabilitative domiciliari), con ciò manifestando -a priori- di non aver interesse all'esecuzione di prestazioni ultronee rispetto a quelle specificamente accreditate.
-Tale soluzione deve ritenersi valida nonostante l'intervenuta ordinanza del Giudice amministrativo di sospensione dei richiamati provvedimenti di revoca, in quanto la temporanea sospensiva degli effetti delle delibere amministrative non comporta la possibilità della struttura sanitaria di liberamente erogare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione.
Appello
Con il proposto gravame Parte_1
1) ha censurato il rigetto della domanda di indebito arricchimento per il seguente motivo -OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE
DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. MOTIVAZIONE
APPARENTE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ
DELLA SENTENZA IMPUGNATA. VIOLAZIONE DI LEGGE- argomentando:
4 -Il giudice di prima istanza, dopo aver esposto principi corretti in materia di “ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c.”, ha contraddetto tali premesse, ritenendo che -nello specifico-
l'arricchimento sarebbe stato imposto, così ignorando la documentazione con cui l'appellante dimostrava di aver eseguito NTr le prestazioni de quibus sempre su espressa richiesta dell
-Ancora il Tribunale ha errato, ritenendo probante -sul punto- la circostanza per cui le prestazioni in questione “non rinvengono il proprio titolo in un contratto scritto tra le odierne parti processuali”, da ciò pervenendo alla conclusione per cui l'esistenza di una convenzione per l'esecuzione di determinate prestazioni, non solo -ovviamente- non può costituire titolo negoziale per richiedere il pagamento di altre ma sarebbe anche di per sé prova dell'imposizione degli ulteriori e diversi servizi resi, il tutto tacendo riguardo alla documentazione in atti, che NTr dimostrava -incontrovertibilmente- la provenienza da parte di delle richieste di erogazione dei servizi de quibus. Infatti, tutte le prestazioni assistenziali domiciliari effettuate, anche quelle non comprese nella convenzione, venivano puntualmente eseguite su espressa richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione Sanitaria convenuta, che nelle impegnative rilasciate ai pazienti e trasmesse alla società attrice indicava esplicitamente, tra l'altro, ll centro di trattamento del distretto di Taormina. Parte_1
NTr
-Peraltro, neanche l aveva mai contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte di né che le Parte_1
richieste provenissero da lei stessa. Anzi, con la domanda riconvenzionale aveva ammesso implicitamente di aver
5 effettivamente tratto un giovamento dalle prestazioni rese dalla
Parte_1
-E ancora, l'appellante ha dimostrato al Tribunale il formale riconoscimento -da parte dell della utilitas delle prestazioni CP_3
rese da a mezzo dei provvedimenti e note con cui Parte_1
l'amministrazione ripetutamente confermava la natura necessaria
e fondamentale delle prestazioni rese dall'appellante, unica struttura sanitaria della fascia ionica abilitata all'erogazione del servizio di terapia riabilitativa domiciliare.
2)-ha insistito sulla deminutio patrimoniale subita, argomentando sull'indennizzo preteso. NTr
-Con la sua costituzione l senza impugnare la sentenza nella parte in cui rigettava la domanda riconvenzionale che aveva avanzato in primo grado, ha insistito intanto sull'eccezione di litispendenza (continenza) tra il presente giudizio ed altro pendente in cassazione, avente ad oggetto la domanda di pagamento delle medesime prestazioni.
Ha poi articolato difese in merito alla fondatezza del gravame.
Considerazioni della Corte
Per la chiara esposizione delle ragioni della presente decisione vanno fatte alcune premesse, richiamando che: con riferimento alle prestazioni Parte_1
erogate nel 2008 nonché nei mesi gennaio /settembre 2009
(relative alla convenzione 'revocata'), avviava due procedimenti monitori innanzi al Tribunale di Messina, il quale emetteva i
DD.II. n.1477/09 e n.1963/09, il primo per complessivi €
842.261,60 e il secondo per complessivi € 655.795,40, che
6 venivano opposti dall con giudizi iscritti: il primo CP_5
al n.r.g. 7818/2009 e il secondo al n.r.g. 354/2010.
Nelle rispettive comparse di risposta la in linea Parte_1 subordinata, formulava domanda d'indennizzo per l'arricchimento senza causa, per l'ipotesi di revoca degli opposti decreti ingiuntivi.
Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2012, iscritto al n.r.g. 4642/2012, la conveniva nuovamente in Parte_1
NTr giudizio l dinnanzi al Tribunale di Messina, chiedendo:
1) accertare e dichiarare che la nei periodi Parte_1
gennaio- dicembre 2008 e agosto-dicembre 2009 ha eseguito in buona fede prestazioni sanitarie in favore dell oggi CP_4
NT
, oltre le previsioni contenute nella convenzione- CP_1
contratto del dicembre 2002, più volte rinnovata, ma sempre in forza di specifiche richieste provenienti dall'Amministrazione sanitaria, per un importo pari ad € 1.064.903,60, corrispondente alle fatture indicate in narrativa;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare che la Parte_2 ha subito un ingiusto depauperamento pari ad €
[...]
1.064.903,60;
3) accertare e dichiarare che al depauperamento della
[...]
è corrisposto un arricchimento, in termini di risparmio Parte_1
di spesa, in pari misura in capo all;
CP_5
4) conseguentemente, condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
l al pagamento in favore della CP_5 Parte_3 della somma di € 1.064.903,60, oltre interessi ex D. Lgs. n.
231/2002, o di legge, e rivalutazione monetaria dalla data delle singole fatture sino al deposito della sentenza definitiva del
7 presente giudizio, e ulteriori interessi da tale momento sino al soddisfo;
5) in subordine, liquidare l'indennizzo secondo equità e conseguentemente condannare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., l
[...]
al pagamento in favore della CP_5 Parte_3
della relativa somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.
Il giudizio così incoato si concludeva con la sentenza oggetto del presente gravame.
I giudizi di opposizione (nn.r.g. 7818/2009 e 354/2010) si concludevano -invece- rispettivamente con le sentenze n.
1112/2012 (G.U. dott. Fiorentino) e n. 1336/13 (G.U. dott. , Per_1
che revocavano i decreti ingiuntivi opposti e dichiaravano inammissibili le domande subordinate d'indebito arricchimento.
La sentenza n. 1112/2012 non veniva appellata e sulla stessa si formava il giudicato.
La sentenza 1336/2013 veniva appellata da Parte_1 dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, che, con sentenza n.
441/2019, confermava (sia pure con parziale diversa motivazione) la decisione di primo grado.
Quest'ultima pronuncia veniva impugnata dalla Parte_1
dinnanzi alla Corte di Cassazione con ricorso iscritto al n.r.g.
2656/2020, che è stato definito nelle more del presente giudizio con ordinanza n. 900/2025 del 14.1.25, prodotta agli atti dall'appellante.
Con tale decisione è stato rigettato il gravame di legittimità sia in merito alla pronuncia negativa della Corte d'appello, riguardante
8 la domanda (contrattuale) di pagamento delle prestazioni professionali, sia in merito alla analoga negativa decisione relativa alla subordinata domanda di ingiustificato arricchimento.
All'esito, quindi, può affermarsi che si è formato il giudicato sulla NTr non debenza di somme da parte dell a titolo di compensi per le prestazioni professionali de quibus.
Di contro, il giudicato non si è formato sulla domanda di ingiustificato arricchimento.
Per chiarire meglio questo punto, va richiamato che nel giudizio conclusosi con la citata ordinanza della Suprema Corte, il
Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, perché tardiva, mentre nel giudizio definito con la sentenza n. 7818/2009 R.G.T. (giudice Fiorentino), la inammissibilità era fondata sull'argomento per il quale l'opposto, nella sua veste sostanziale di attore non può proporre domande nuove.
Si tratta, com'è evidente di motivi di carattere processuale, ragion per cui non vi è giudicato sulla pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento.
Tutto ciò si è detto sul presupposto che le prestazioni oggetto del presente giudizio siano le stesse di quelle oggetto dei due giudizi sopra indicati, mentre -come sembrerebbe- si tratta di prestazioni diverse, ossia di quelle prestazioni di riabilitazione escluse già nel
2003 dalla convenzione con provvedimento non impugnato.
Nell'uno e nell'altro caso, comunque, rimane fermo il fatto che in questa sede possa esaminarsi il rigetto della tale domanda di ingiustificato arricchimento pronunciato dal Tribunale con la
9 sentenza oggetto del presente giudizio di gravame, in primo luogo considerando che l'ordinanza, prodotta dall'appellante (n.
900/2025 del 14.1.25), con cui è stato definito il giudizio di cassazione avente ad oggetto la sentenza n. 441/2019, non giova alla causa, perché- contrariamente a quanto sostenuto da Pt_1
da essa (ove riferibile alle stesse prestazioni di cui al
[...]
presente giudizio) non si trae che l'azione di indebito arricchimento fosse fondata, bensì che correttamente la Corte
d'Appello ha rigettato il gravame avverso la dichiarazione di inammissibilità di tale domanda, pronunciata in primo grado, e ciò perché tale motivo era inappropriato.
Passando ora al merito dell'appello, per la sua definizione è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 16980/2024 del 20/06/2024, relativa ad un caso analogo.
Anche in quel giudizio la domanda monitoria aveva ad oggetto le prestazioni erogate in un periodo in cui il richiedente era sprovvisto, a seguito della revoca, della necessaria autorizzazione sanitaria e del relativo accreditamento, ma il Tribunale aveva accolto la subordinata domanda di ingiustificato arricchimento.
La Suprema Corte, accogliendo il gravame dell'ingiunta ha CP_3
ripercorso la normativa in materia e, richiamando, altra decisione
(Cass. n. 13884/2020) in cui aveva affrontato la questione se fosse
“indebita”, da parte della Pubblica Amministrazione, la fruizione delle prestazioni rese extra budget, ha ritenuto quanto di seguito di trascrive: “dare continuità al principio (già affermato da Cass. n.
11209 n. 27608 e n. 27997 del 2019; e, più di recente, da Cass. n.
10 36654/2021 e Cass. n. 19495/2023) per cui - premesso che anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema - la pubblica amministrazione,
“comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa determinato” per l'erogazione delle prestazioni sanitarie,
“implicitamente ma inequivocamente”, manifesta a quest'ultima
“il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”.- Quanto precede conferisce all'arricchimento - che pure, obiettivamente,
l'Amministrazione consegue dalla loro esecuzione - quel carattere
“imposto”, ancora rilevante ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della PA.
Diversamente opinando (e, dunque, consentendo la remunerazione di una prestazione “non voluta”), si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della “tutela della salute”, nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il “contenimento della spesa pubblica sanitaria”, in quanto “espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica”, al rango di
“principio fondamentale”, rilevante ai fini e agli effetti di cui all'art. 117, comma 3, Cost. (cfr. Corte cost., sent. 23 aprile 2010,
n. 141) - “l'entità delle spese pubbliche” sia “rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile” (così, Cass. n. 11209 del 2019).
11 In definitiva, applicando i principi posti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10798 del 2015 alle prestazioni sanitarie extra budget, occorre qui ribadire che “l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti ... Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041
c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto”.
In altri termini, la carenza di accreditamento determina il carattere
“imposto” dell'arricchimento e quest'ultimo, non essendo un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito, è inidoneo a dar luogo all'indennizzo.
Di tale principio di diritto non ha fatto corretta applicazione la corte territoriale, nella parte in cui, accogliendo il secondo motivo di appello, ha ritenuto ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, vertendosi “nel caso specifico in cui la Corte di
Cassazione ha ritenuto possibile la relativa proposizione, pur dopo che era stata incoata l'azione contrattuale, ossia allorché la controparte abbia introdotto un tema di indagine nuovo tale da incidere sull'esistenza stessa del contratto a base dell'azione proposta primariamente” e non occorrendo “che vi sia il riconoscimento dell'utilitas da parte della P.A.”.
Invero, la corte territoriale ha errato nell'omettere di considerare il riflesso che la mancanza di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale (oggetto di accertamento, coperto da
12 giudicato esterno amministrativo) sortiva sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'arricchimento”.
Alla luce di tale chiara posizione della Suprema Corte, il presente gravame non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando le tariffe ai minimi, secondo lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
13.12.2022 da avverso la sentenza n. Parte_1
849/2022 del 13/05/2022, emessa dal Tribunale di Messina, non notificata, nel giudizio promosso dall'odierno appellante nei confronti dell così provvede: CP_5
- Rigetta l'appello perché infondato;
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese del grado, che liquida in complessivi €
17.002,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
- Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 877/2022 R.G., vertente
TRA
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti
BERENATO GIANMARCO e PREVITE DOMENICO
appellante
CONTRO
, NTroparte_1
C.F. , in persona del Commissario Straordinario P.IVA_2
p.t., dott. determinatosi a stare in giudizio con NTroparte_2 deliberazione del 21 marzo 2023 n. 1181, rappresentata e difesa dall'avv. MERLO ARTURO
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 849/2022 del 13/05/2022, emessa dal
Tribunale di Messina, non notificata
1 Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.12.2022 Parte_1 proponeva appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio promosso NTr dalla stessa odierna appellante nei confronti dell la quale ultima aveva proposto riconvenzionale, rigettava tutte le domande e compensava le spese. NTr Si costituiva l che -premessa la pendenza in cassazione di altro giudizio relativo alle stesse prestazioni rese da Pt_1
chiedeva dichiararsi la litispendenza o, in subordine, il
[...]
rigetto del gravame.
Con ordinanza del 18.4.2024, emessa in esito a trattazione cartolare, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di I grado conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna -ai sensi dell'art. NTroparte_1
2041 c.c.- al pagamento dell'importo di € 1.064.903,60, esponendo di aver svolto nel periodo gennaio-dicembre 2008 e agosto-dicembre 2009 prestazioni sanitarie in favore dell CP_4
, oggi (e precisamente attività riabilitativa,
[...] NTroparte_5
non di tipo fisiokinesiterapico, ex art. 26, c. 1, L. n. 833/1978), non più ricomprese nella convenzione-contratto stipulata precedentemente in esecuzione della deliberazione n. 6275 del
30.12.2002 (nel tempo rinnovata con le deliberazioni n.
2 2363/2003; n. 2297/2004; n. 3769/2004; n. 747/2005 e n.
1583/2006), ma espressamente richieste e autorizzate dall'amministrazione convenuta.
Costituitasi in giudizio, l NTroparte_1
chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, la sua condanna alla restituzione degli importi precedentemente corrisposti e contrattualmente non dovuti, per complessivi € 1.926.672,99, calcolati nella differenza tra le tariffe previste per le prestazioni di riabilitazione e quelle per la fisioterapia, entrambe ridotte del 20%.
Il Tribunale rigettava le domande, e specificamente (per quel che qui interessa) la domanda di sulla base dei Parte_1
seguenti argomenti:
-Non sussistono i requisiti per l'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento, apparendo l'arricchimento allegato (ove in ipotesi esistente) “imposto” dalla società attrice nei confronti dell convenuta. E' pacifico -tra le parti- che le prestazioni CP_3
sanitarie svolte dalla nel periodo gennaio- Parte_1 dicembre 2008 e agosto-dicembre 2009 in favore dell di CP_3
non rinvengono il loro titolo in un contratto scritto tra le CP_1
odierne parti processuali, e comunque, per le medesime prestazioni il Tribunale ha già rigettato la domanda, che la aveva svolto nei confronti dell'azienda Parte_1
sanitaria convenuta, fondata sull'esistenza di una convenzione (v. sentenza n. 1112/12 emessa dal Tribunale di Tribunale di Messina in data 21 maggio 2012 e sentenza n. 1336/013 emessa dal
Tribunale di Messina in data 27 giugno 2013).
3 -Più specificamente, l'attività espletata da nei Parte_1
suddetti periodi, non trovando titolo in una convenzione deve necessariamente considerarsi come “imposta” all CP_5
avendo quest'ultima espressamente escluso la società CP_1
attrice da quelle abilitate all'erogazione del servizio reso
(provvedimenti prot. n. 76888 del 28 dicembre 2006 e prot. n. 43 del 2 gennaio 2007, nonché i successivi decreti prot. n. 36632 del
7 luglio 2009 e prot. n. 35338 del 29 giugno 2009, con i quali venivano revocate le convenzioni precedentemente stipulate dal
1992 limitatamente alle prestazioni riabilitative domiciliari), con ciò manifestando -a priori- di non aver interesse all'esecuzione di prestazioni ultronee rispetto a quelle specificamente accreditate.
-Tale soluzione deve ritenersi valida nonostante l'intervenuta ordinanza del Giudice amministrativo di sospensione dei richiamati provvedimenti di revoca, in quanto la temporanea sospensiva degli effetti delle delibere amministrative non comporta la possibilità della struttura sanitaria di liberamente erogare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione.
Appello
Con il proposto gravame Parte_1
1) ha censurato il rigetto della domanda di indebito arricchimento per il seguente motivo -OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE
DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. MOTIVAZIONE
APPARENTE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ
DELLA SENTENZA IMPUGNATA. VIOLAZIONE DI LEGGE- argomentando:
4 -Il giudice di prima istanza, dopo aver esposto principi corretti in materia di “ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c.”, ha contraddetto tali premesse, ritenendo che -nello specifico-
l'arricchimento sarebbe stato imposto, così ignorando la documentazione con cui l'appellante dimostrava di aver eseguito NTr le prestazioni de quibus sempre su espressa richiesta dell
-Ancora il Tribunale ha errato, ritenendo probante -sul punto- la circostanza per cui le prestazioni in questione “non rinvengono il proprio titolo in un contratto scritto tra le odierne parti processuali”, da ciò pervenendo alla conclusione per cui l'esistenza di una convenzione per l'esecuzione di determinate prestazioni, non solo -ovviamente- non può costituire titolo negoziale per richiedere il pagamento di altre ma sarebbe anche di per sé prova dell'imposizione degli ulteriori e diversi servizi resi, il tutto tacendo riguardo alla documentazione in atti, che NTr dimostrava -incontrovertibilmente- la provenienza da parte di delle richieste di erogazione dei servizi de quibus. Infatti, tutte le prestazioni assistenziali domiciliari effettuate, anche quelle non comprese nella convenzione, venivano puntualmente eseguite su espressa richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione Sanitaria convenuta, che nelle impegnative rilasciate ai pazienti e trasmesse alla società attrice indicava esplicitamente, tra l'altro, ll centro di trattamento del distretto di Taormina. Parte_1
NTr
-Peraltro, neanche l aveva mai contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte di né che le Parte_1
richieste provenissero da lei stessa. Anzi, con la domanda riconvenzionale aveva ammesso implicitamente di aver
5 effettivamente tratto un giovamento dalle prestazioni rese dalla
Parte_1
-E ancora, l'appellante ha dimostrato al Tribunale il formale riconoscimento -da parte dell della utilitas delle prestazioni CP_3
rese da a mezzo dei provvedimenti e note con cui Parte_1
l'amministrazione ripetutamente confermava la natura necessaria
e fondamentale delle prestazioni rese dall'appellante, unica struttura sanitaria della fascia ionica abilitata all'erogazione del servizio di terapia riabilitativa domiciliare.
2)-ha insistito sulla deminutio patrimoniale subita, argomentando sull'indennizzo preteso. NTr
-Con la sua costituzione l senza impugnare la sentenza nella parte in cui rigettava la domanda riconvenzionale che aveva avanzato in primo grado, ha insistito intanto sull'eccezione di litispendenza (continenza) tra il presente giudizio ed altro pendente in cassazione, avente ad oggetto la domanda di pagamento delle medesime prestazioni.
Ha poi articolato difese in merito alla fondatezza del gravame.
Considerazioni della Corte
Per la chiara esposizione delle ragioni della presente decisione vanno fatte alcune premesse, richiamando che: con riferimento alle prestazioni Parte_1
erogate nel 2008 nonché nei mesi gennaio /settembre 2009
(relative alla convenzione 'revocata'), avviava due procedimenti monitori innanzi al Tribunale di Messina, il quale emetteva i
DD.II. n.1477/09 e n.1963/09, il primo per complessivi €
842.261,60 e il secondo per complessivi € 655.795,40, che
6 venivano opposti dall con giudizi iscritti: il primo CP_5
al n.r.g. 7818/2009 e il secondo al n.r.g. 354/2010.
Nelle rispettive comparse di risposta la in linea Parte_1 subordinata, formulava domanda d'indennizzo per l'arricchimento senza causa, per l'ipotesi di revoca degli opposti decreti ingiuntivi.
Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2012, iscritto al n.r.g. 4642/2012, la conveniva nuovamente in Parte_1
NTr giudizio l dinnanzi al Tribunale di Messina, chiedendo:
1) accertare e dichiarare che la nei periodi Parte_1
gennaio- dicembre 2008 e agosto-dicembre 2009 ha eseguito in buona fede prestazioni sanitarie in favore dell oggi CP_4
NT
, oltre le previsioni contenute nella convenzione- CP_1
contratto del dicembre 2002, più volte rinnovata, ma sempre in forza di specifiche richieste provenienti dall'Amministrazione sanitaria, per un importo pari ad € 1.064.903,60, corrispondente alle fatture indicate in narrativa;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare che la Parte_2 ha subito un ingiusto depauperamento pari ad €
[...]
1.064.903,60;
3) accertare e dichiarare che al depauperamento della
[...]
è corrisposto un arricchimento, in termini di risparmio Parte_1
di spesa, in pari misura in capo all;
CP_5
4) conseguentemente, condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
l al pagamento in favore della CP_5 Parte_3 della somma di € 1.064.903,60, oltre interessi ex D. Lgs. n.
231/2002, o di legge, e rivalutazione monetaria dalla data delle singole fatture sino al deposito della sentenza definitiva del
7 presente giudizio, e ulteriori interessi da tale momento sino al soddisfo;
5) in subordine, liquidare l'indennizzo secondo equità e conseguentemente condannare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., l
[...]
al pagamento in favore della CP_5 Parte_3
della relativa somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.
Il giudizio così incoato si concludeva con la sentenza oggetto del presente gravame.
I giudizi di opposizione (nn.r.g. 7818/2009 e 354/2010) si concludevano -invece- rispettivamente con le sentenze n.
1112/2012 (G.U. dott. Fiorentino) e n. 1336/13 (G.U. dott. , Per_1
che revocavano i decreti ingiuntivi opposti e dichiaravano inammissibili le domande subordinate d'indebito arricchimento.
La sentenza n. 1112/2012 non veniva appellata e sulla stessa si formava il giudicato.
La sentenza 1336/2013 veniva appellata da Parte_1 dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, che, con sentenza n.
441/2019, confermava (sia pure con parziale diversa motivazione) la decisione di primo grado.
Quest'ultima pronuncia veniva impugnata dalla Parte_1
dinnanzi alla Corte di Cassazione con ricorso iscritto al n.r.g.
2656/2020, che è stato definito nelle more del presente giudizio con ordinanza n. 900/2025 del 14.1.25, prodotta agli atti dall'appellante.
Con tale decisione è stato rigettato il gravame di legittimità sia in merito alla pronuncia negativa della Corte d'appello, riguardante
8 la domanda (contrattuale) di pagamento delle prestazioni professionali, sia in merito alla analoga negativa decisione relativa alla subordinata domanda di ingiustificato arricchimento.
All'esito, quindi, può affermarsi che si è formato il giudicato sulla NTr non debenza di somme da parte dell a titolo di compensi per le prestazioni professionali de quibus.
Di contro, il giudicato non si è formato sulla domanda di ingiustificato arricchimento.
Per chiarire meglio questo punto, va richiamato che nel giudizio conclusosi con la citata ordinanza della Suprema Corte, il
Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, perché tardiva, mentre nel giudizio definito con la sentenza n. 7818/2009 R.G.T. (giudice Fiorentino), la inammissibilità era fondata sull'argomento per il quale l'opposto, nella sua veste sostanziale di attore non può proporre domande nuove.
Si tratta, com'è evidente di motivi di carattere processuale, ragion per cui non vi è giudicato sulla pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento.
Tutto ciò si è detto sul presupposto che le prestazioni oggetto del presente giudizio siano le stesse di quelle oggetto dei due giudizi sopra indicati, mentre -come sembrerebbe- si tratta di prestazioni diverse, ossia di quelle prestazioni di riabilitazione escluse già nel
2003 dalla convenzione con provvedimento non impugnato.
Nell'uno e nell'altro caso, comunque, rimane fermo il fatto che in questa sede possa esaminarsi il rigetto della tale domanda di ingiustificato arricchimento pronunciato dal Tribunale con la
9 sentenza oggetto del presente giudizio di gravame, in primo luogo considerando che l'ordinanza, prodotta dall'appellante (n.
900/2025 del 14.1.25), con cui è stato definito il giudizio di cassazione avente ad oggetto la sentenza n. 441/2019, non giova alla causa, perché- contrariamente a quanto sostenuto da Pt_1
da essa (ove riferibile alle stesse prestazioni di cui al
[...]
presente giudizio) non si trae che l'azione di indebito arricchimento fosse fondata, bensì che correttamente la Corte
d'Appello ha rigettato il gravame avverso la dichiarazione di inammissibilità di tale domanda, pronunciata in primo grado, e ciò perché tale motivo era inappropriato.
Passando ora al merito dell'appello, per la sua definizione è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 16980/2024 del 20/06/2024, relativa ad un caso analogo.
Anche in quel giudizio la domanda monitoria aveva ad oggetto le prestazioni erogate in un periodo in cui il richiedente era sprovvisto, a seguito della revoca, della necessaria autorizzazione sanitaria e del relativo accreditamento, ma il Tribunale aveva accolto la subordinata domanda di ingiustificato arricchimento.
La Suprema Corte, accogliendo il gravame dell'ingiunta ha CP_3
ripercorso la normativa in materia e, richiamando, altra decisione
(Cass. n. 13884/2020) in cui aveva affrontato la questione se fosse
“indebita”, da parte della Pubblica Amministrazione, la fruizione delle prestazioni rese extra budget, ha ritenuto quanto di seguito di trascrive: “dare continuità al principio (già affermato da Cass. n.
11209 n. 27608 e n. 27997 del 2019; e, più di recente, da Cass. n.
10 36654/2021 e Cass. n. 19495/2023) per cui - premesso che anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema - la pubblica amministrazione,
“comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa determinato” per l'erogazione delle prestazioni sanitarie,
“implicitamente ma inequivocamente”, manifesta a quest'ultima
“il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”.- Quanto precede conferisce all'arricchimento - che pure, obiettivamente,
l'Amministrazione consegue dalla loro esecuzione - quel carattere
“imposto”, ancora rilevante ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della PA.
Diversamente opinando (e, dunque, consentendo la remunerazione di una prestazione “non voluta”), si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della “tutela della salute”, nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il “contenimento della spesa pubblica sanitaria”, in quanto “espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica”, al rango di
“principio fondamentale”, rilevante ai fini e agli effetti di cui all'art. 117, comma 3, Cost. (cfr. Corte cost., sent. 23 aprile 2010,
n. 141) - “l'entità delle spese pubbliche” sia “rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile” (così, Cass. n. 11209 del 2019).
11 In definitiva, applicando i principi posti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10798 del 2015 alle prestazioni sanitarie extra budget, occorre qui ribadire che “l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti ... Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041
c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto”.
In altri termini, la carenza di accreditamento determina il carattere
“imposto” dell'arricchimento e quest'ultimo, non essendo un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito, è inidoneo a dar luogo all'indennizzo.
Di tale principio di diritto non ha fatto corretta applicazione la corte territoriale, nella parte in cui, accogliendo il secondo motivo di appello, ha ritenuto ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, vertendosi “nel caso specifico in cui la Corte di
Cassazione ha ritenuto possibile la relativa proposizione, pur dopo che era stata incoata l'azione contrattuale, ossia allorché la controparte abbia introdotto un tema di indagine nuovo tale da incidere sull'esistenza stessa del contratto a base dell'azione proposta primariamente” e non occorrendo “che vi sia il riconoscimento dell'utilitas da parte della P.A.”.
Invero, la corte territoriale ha errato nell'omettere di considerare il riflesso che la mancanza di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale (oggetto di accertamento, coperto da
12 giudicato esterno amministrativo) sortiva sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'arricchimento”.
Alla luce di tale chiara posizione della Suprema Corte, il presente gravame non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando le tariffe ai minimi, secondo lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
13.12.2022 da avverso la sentenza n. Parte_1
849/2022 del 13/05/2022, emessa dal Tribunale di Messina, non notificata, nel giudizio promosso dall'odierno appellante nei confronti dell così provvede: CP_5
- Rigetta l'appello perché infondato;
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese del grado, che liquida in complessivi €
17.002,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
- Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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