Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2755/2022 avente ad oggetto: "appello avverso sentenza del Giudice
di Pace" vertente
TRA Parte 1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
-appellante-
E
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Bevilacqua, dom.to come in atti;
-appellato-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2022, il ricorrente in appello proponeva impugnazione avverso
Pt 1 che annullava l'ordinanza ingiunzione n. la sentenza n. 2270/2021 del giudice di pace di con la quale la stessa Parte 1 intimava il protocollo Codice Fiscale_1
CP 1 in qualità di traente, unitamente alla società Parte 2 obbligata in solido, al
In particolare, eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado annullava l'ordinanza sul presupposto che questa veniva notificata all'appellato in data 28.11.2019, oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dei verbali presupposti di contestazione notificati in data
06.11.2015 e 10.07.2015. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza di primo grado e, di conseguenza, la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva il CP 1 che contestava in toto l'appello proposto e chiedeva il rigetto della domanda, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore.
Il ricorso merita accoglimento.
L'art 8 bis L 386/90, come modificato dal d.lgs 507/99, stabilisce che "Nei casi previsti dall'articolo
2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente;
il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo
8, informa il prefetto territorialmente competente. direttamente
Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se
l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.
L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.
Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili."
La legge chiarisce che il prefetto notifica gli estremi della violazione nel termine di 90 giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa a cui l'interessato può, nei successivi 30 giorni, opporsi mediante scritti difensivi e documenti. Solo al termine di questa fase e valutate le eventuali deduzioni presentate, il prefetto emette ordinanza ingiunzione ovvero di archiviazione degli atti. Ancora, la legge non indica un termine perentorio entro il quale il prefetto deve notificare l'ordinanza ingiunzione, richiamando, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella L. 689/81. Come sostenuto dalla giurisprudenza "l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, all'esito di una fase a contraddittorio scritto e, a richiesta, orale, l'autorità competente, ove non proceda ad archiviazione, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione" (Cass. sent. n. 11559/2017).
Tale ordinanza ingiunzione, tuttavia, non costituisce l'atto di contestazione della violazione, ma l'atto conclusivo della sequenza procedimentale, con il quale si irroga la sanzione amministrativa e si avvia la procedura di riscossione. In particolare, nella progressione del procedimento sanzionatorio dell'illecito amministrativo qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione i suoi estremi devono essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni. Entro i successivi
60 giorni, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il trasgressore viene ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta. In assenza di pagamento, il funzionario che ha accertato la violazione deve presentare rapporto all'ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto, organi ai quali l'interessato può far pervenire scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.
Solo all'esito l'autorità competente emette ordinanza motivata di ingiunzione, se non ritiene di archiviare, per la cui notificazione è previsto il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, ex art 28 L. 689/81 (Cass. sent. n. 11559/2017).
Così, ancora, "in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella 1. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della
1. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla 1. n. 80 del 2005), in quanto la 1. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni" (Cass. sent. n.
21706/2018).
Alla luce delle considerazioni svolte, si osserva che l'ordinanza ingiunzione notificata dalla Parte 1 in data 28.11.2019 costituisce l'atto conclusivo di un procedimento che vede come atti presupposti i due verbali di contestazione notificati al CP 1 in data 06.11.2015 e 10.07.2015, circostanza,
peraltro, non contestata dall'appellato. A seguito della notifica dei due verbali di contestazione presupposti, il CP_2 non ha provato di aver provveduto al pagamento degli assegni risultanti senza provvista, né sono allegati in atti eventuali scritti difensivi e/o documenti presentati all'autorità competente per contestare la violazione dell'art 2 L. 386/90 a lui attribuita. Sicchè la Parte 1 ha correttamente emesso l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio, notificata in data 28.11.2019, entro il termine quinquennale di prescrizione dalla violazione commessa dall'appellato nel corso dell'anno 2015, consistente nell'aver emesso diversi assegni in difetto di provvista nelle date del 13.02.2015; 15.03.2015; 20.02.2015; 02.03.2015; 05.03.2015;
15.03.2015; 20.02.2015; 20.02.2015; 05:04:2015; 05.06.2015 e 27.02.2015, dunque, a meno di cinque anni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione.
L'appello merita, dunque, accoglimento e di conseguenza va riformata la sentenza del giudice di pace
Pt 1 n. 2270/2021 del 08.11.2021 e va confermata l'ordinanza ingiunzione num. [...] di notificata in data 28.11.2019. Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pt 1
n. 2270/2021, conferma l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Avellino num. M_IT-PR_AVUTG-
0073674-20191108 notificata in data 28.11.2019;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado di giudizio in
€ 1000,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre esborsi documentati.
Così deciso in Avellino il 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino