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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/05/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 2963/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla udienza per la discussione.
Letto il terzo comma dell'art 281 sexies cpc
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 2963/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2963 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - lesione personale - tra
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, come in at- Controparte_1 ti, dall'Avv Maria Orlando e con questi elettivamente domicilia presso lo studio del difenso- re sito in Caserta (CE) alla via Lincoln 170/172;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Crisci Controparte_2
e sostituito dall'Avv Pasquale Gervasi e presso l'indirizzo pec di quest'ultimo elettivamente domiciliato: Email_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 15.05.2025 di discussio- ne ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, il conveniva in giudizio il Controparte_1
al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 67/2022, pronunzia- Controparte_2 ta dal Giudice di Pace di Arienzo, depositata in Cancelleria in data 14.02.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime Cure non ave- va motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione degli artt
2
2043 e 2051 c.c. in quanto, il cedimento della piastrella non integra l'insidia e/o trabocchet- to ma è un fatto imprevedibile (oltre che non provato dall'appellato). 2) Il Giudice di prime cure errava nel ritenere fondata la domanda sulla base della testimonianza resa in primo grado dalla signora (moglie dell'appellato), la quale, ripeteva quanto dedot- Testimone_1 to nel libello introduttivo;
3) Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere la caduta dell'attore ascrivibile esclusivamente alla sua condotta colposa e negligente e nel non avere neppure applicato il concorso di cui all'art 1227 c.c.; 4) Il Giudice di prime cure errava nella quantificazione del danno, basandosi sull'esperienza in assenza di CTU;
5) Si richiede so- spensione efficacia esecutiva.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Previa immedia- ta sospensione dell'efficacia esecutiva, in riforma dell'impugnata sentenza n 67/2022 del Giudice di Pace di Arienzo, depositata il 14.2.2022, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, ed infondatezza
Controparte dell'avversa domanda risarcitoria proposta dal Sig. contro il Controparte_3
e, per l'effetto, rigettarla unitamente alla condanna accessoria alle spese e competenze di lite, per carenza di prova ex art. 2697 c.c. in fatto e diritto, per responsabilità esclusiva del medesimo nella causazione del pre- teso sinistro ex art 1227 c.c. e, comunque, nell'insussistenza del nesso causale tra cosa e danno con conse- guente caso fortuito;
2) Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Inammissibilità Controparte_4 dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dagli artt 342 e 348bis c.p.c.; 2) Il Giudi- ce di prime cure correttamente accoglieva la domanda proposta dall'attore in primo grado in quanto la buca non era visibile né segnalata e non vi era alcun segnale di pericolo della sconnessione della pavimentazione del marciapiede;
3) Non vi è alcuna norma del CdS che vieta il praticare jogging (camminata a passo lento) sui marciapiedi;
4) Il Giudice di primo grado ha correttamente accolto la domanda in quanto il cedimento della piastrella attigua ad una buca ricolma d'acqua, non visibile né segnalata, integra l'insidia/ trabocchetto di cui all'art 2043 c.c.; 5) Il Giudice di prime cure ha correttamente condannato il ex art CP_1
2051 c.c. per aver violato l'obbligo di custodia su di esso gravante;
6) Il ha già CP_1 provveduto a liquidare gli importi in sentenza, pertanto, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva non può trovare accoglimento.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRIN- Controparte_2
CIPALE, 1. Rigetti integralmente l'appello proposto dal perché inam- Controparte_1 missibile per tutti i motivi innanzi illustrati e, gradatamente, infondato e non provato, con totale conferma della sentenza resa dal primo Giudice;
IN VIA SUBORDINATA, 2. nella remota e non creduta ipo- tesi che, in sede rescindente, sia annullata la sentenza di primo grado, voglia il Tribunale a) dichiarare, in fase rescissoria, ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., la totale ed esclusiva responsabilità del
[...]
[...
[...] [...]
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, in ordine alla causa- Controparte_5 Controparte zione del sinistro stradale occorso ai danni del sig. il giorno 04 novembre 2016 sul mar- ciapiedi fiancheggiante la Via Panoramica, in agro e di proprietà del Comune di Santa Maria a Vico
(CE); b) condannare, per l'effetto, il in persona del suo Sindaco e legale Controparte_1 Controparte rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del sig. dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, da liquidarsi nella complessiva somma di €
2.212,65, oltre interessi, ovvero in quella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà comunque giusto liquidare sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della prova orale, con ammissio- ne, altresì, di c.t.u. già oggetto di apposita istanza formulata dal concludente in primo grado in occasione dell'udienza del 22 novembre 2018; c) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze pro- fessionali del doppio grado.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 67/2022 emessa dal giudice di Pace di Arienzo il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda presentata da
, odierno appellato. Controparte_2
Il caso di specie, in particolare, si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), atteso che il sinistro oggetto di causa è avvenuto su una strada rien- trante nel perimetro urbano: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai riconosciu- to che in astratto l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sen- si della disposizione normativa sopra citata, per difetto di manutenzione, dei sinistri ricon- ducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa
(cfr. Cass. n. 23919/2013).
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia sta- to o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c.
(ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass.
n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
4
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimi- tà (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in as- senza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumi- bile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve es- sere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle nor- mali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'in- terno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che
- secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'ecce- zione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla se- quenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è paci- fico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che ab- bia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quan- do essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” del- la vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configu- rare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056
c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito anche sulla base di una valutazione
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officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile perico- lo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rende- re possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di impu- tazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa posso- no derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018; Tribunale di Bari n. 207/2024).
Venendo all'esame del caso concreto, va osservato che in base alle risultanze processuali è possibile affermare che parte attrice abbia assunto una condotta colposa tale da elidere il nesso eziologico tra la res e l'evento di danno.
Difatti, l'attore si è limitato a provare la sola esistenza del dissesto della pavimentazione: in- vero, ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza di un elemento insi- dioso, ma l'idoneità dello stesso, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento
(ossia il nesso tra la res e la caduta).
Precisamente, va evidenziato che: - parte attrice ha affermato che l'evento è avvenuto alle ore 06:30 circa del giorno 04.11.2016, ossia notoriamente in un orario con piena luminosità, circostanza confermata anche dalla teste in primo grado;
- dalle foto prodotte in atti appare evidente come la conformazione della strada, del tutto sconnessa e con avvallamenti ed in- sidiosi rilievi, non poteva che cagionare l'evento, ossia l'inciampo e la caduta dell'odierno appellato, con le conseguenze lesive che lo stesso lamenta”; in sostanza, l'attore ha ammes- so l'esistenza dell'ampia sconnessione della strada, come del resto ampiamente evincibile dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio (cfr. all. 26 all'atto di citazione), sen- za addurre una ragione plausibile che non le abbia consentito di evitare di porre il piede de- stro sulla pavimentazione sconnessa in cui è inciampata, alla luce del carattere evidente ed evitabile della sconnessione ivi presente;
sul punto, confessoria risulta l'affermazione con- tenuta nella comparsa di costituzione, ove l'appellato riporta che la buca ricolma d'acqua ove è caduto si trovasse sotto la mattonella ceduta per cui non poteva vedere quale fosse lo stato in quel momento del tratto di strada;
non essendo affatto chiaro il motivo per cui, pur trovandosi lo stato di ammaloramento della strada in aderenza alla mattonella, l'appella-
6
to non lo abbia percepito prima di incamminarsi in quel tratto;
- non risulta dimostrato o dimostrabile (anche in base alle istanze probatorie) che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche intrinseche tali da rendere inevitabile il danno;
- tali ele- menti fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa del danneggia- to, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ri- tenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva allo stesso;
difatti, non è emerso che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche tali da rendere inevi- tabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per il dan- neggiato di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione del- le cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui;
invero, dislivelli e discontinui- tà nella pavimentazione stradale o dei marciapiedi costituiscono situazioni assai frequenti, dal centro alla periferia, perciò non può ritenersi che l'irregolarità degli stessi abbiano il ca- rattere dell'imprevedibilità e non può ritenersi che il pedone possa fare affidamento su una situazione di regolarità della pavimentazione in ogni angolo urbano (cfr. Cass n.
8632/2008);
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dall'attore, se non la cir- costanza di essere caduto mentre faceva jogging sul marciapiede lungo via Panoramica in e fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della pericolosità della res. Nel caso in esame, la res deve invece ritenersi unicamente l'occa- sione e non la causa dell'incidente.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la con- dotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a se- conda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'e- venienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr.,
7
da ultimo, Cass. n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte del danneggiato dei co- muni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autore- sponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché al- cuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata al Controparte_1
.
[...]
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giu- risprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della decisione di primo gra- do.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto della domanda presentata in primo grado da;
Controparte_2
Condanna , al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Controparte_2 giudizio in favore del , che liquida per il primo grado in Controparte_1
€ 633,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 1.278,00 per compenso profes- sionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Condanna alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in ese- Controparte_2 cuzione della sentenza di primo grado;
Santa Maria Capua Vetere, 19.05.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 2963/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla udienza per la discussione.
Letto il terzo comma dell'art 281 sexies cpc
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 2963/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2963 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - lesione personale - tra
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, come in at- Controparte_1 ti, dall'Avv Maria Orlando e con questi elettivamente domicilia presso lo studio del difenso- re sito in Caserta (CE) alla via Lincoln 170/172;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Crisci Controparte_2
e sostituito dall'Avv Pasquale Gervasi e presso l'indirizzo pec di quest'ultimo elettivamente domiciliato: Email_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 15.05.2025 di discussio- ne ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, il conveniva in giudizio il Controparte_1
al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 67/2022, pronunzia- Controparte_2 ta dal Giudice di Pace di Arienzo, depositata in Cancelleria in data 14.02.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime Cure non ave- va motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione degli artt
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2043 e 2051 c.c. in quanto, il cedimento della piastrella non integra l'insidia e/o trabocchet- to ma è un fatto imprevedibile (oltre che non provato dall'appellato). 2) Il Giudice di prime cure errava nel ritenere fondata la domanda sulla base della testimonianza resa in primo grado dalla signora (moglie dell'appellato), la quale, ripeteva quanto dedot- Testimone_1 to nel libello introduttivo;
3) Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere la caduta dell'attore ascrivibile esclusivamente alla sua condotta colposa e negligente e nel non avere neppure applicato il concorso di cui all'art 1227 c.c.; 4) Il Giudice di prime cure errava nella quantificazione del danno, basandosi sull'esperienza in assenza di CTU;
5) Si richiede so- spensione efficacia esecutiva.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Previa immedia- ta sospensione dell'efficacia esecutiva, in riforma dell'impugnata sentenza n 67/2022 del Giudice di Pace di Arienzo, depositata il 14.2.2022, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, ed infondatezza
Controparte dell'avversa domanda risarcitoria proposta dal Sig. contro il Controparte_3
e, per l'effetto, rigettarla unitamente alla condanna accessoria alle spese e competenze di lite, per carenza di prova ex art. 2697 c.c. in fatto e diritto, per responsabilità esclusiva del medesimo nella causazione del pre- teso sinistro ex art 1227 c.c. e, comunque, nell'insussistenza del nesso causale tra cosa e danno con conse- guente caso fortuito;
2) Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Inammissibilità Controparte_4 dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dagli artt 342 e 348bis c.p.c.; 2) Il Giudi- ce di prime cure correttamente accoglieva la domanda proposta dall'attore in primo grado in quanto la buca non era visibile né segnalata e non vi era alcun segnale di pericolo della sconnessione della pavimentazione del marciapiede;
3) Non vi è alcuna norma del CdS che vieta il praticare jogging (camminata a passo lento) sui marciapiedi;
4) Il Giudice di primo grado ha correttamente accolto la domanda in quanto il cedimento della piastrella attigua ad una buca ricolma d'acqua, non visibile né segnalata, integra l'insidia/ trabocchetto di cui all'art 2043 c.c.; 5) Il Giudice di prime cure ha correttamente condannato il ex art CP_1
2051 c.c. per aver violato l'obbligo di custodia su di esso gravante;
6) Il ha già CP_1 provveduto a liquidare gli importi in sentenza, pertanto, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva non può trovare accoglimento.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRIN- Controparte_2
CIPALE, 1. Rigetti integralmente l'appello proposto dal perché inam- Controparte_1 missibile per tutti i motivi innanzi illustrati e, gradatamente, infondato e non provato, con totale conferma della sentenza resa dal primo Giudice;
IN VIA SUBORDINATA, 2. nella remota e non creduta ipo- tesi che, in sede rescindente, sia annullata la sentenza di primo grado, voglia il Tribunale a) dichiarare, in fase rescissoria, ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., la totale ed esclusiva responsabilità del
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[...] [...]
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, in ordine alla causa- Controparte_5 Controparte zione del sinistro stradale occorso ai danni del sig. il giorno 04 novembre 2016 sul mar- ciapiedi fiancheggiante la Via Panoramica, in agro e di proprietà del Comune di Santa Maria a Vico
(CE); b) condannare, per l'effetto, il in persona del suo Sindaco e legale Controparte_1 Controparte rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del sig. dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, da liquidarsi nella complessiva somma di €
2.212,65, oltre interessi, ovvero in quella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà comunque giusto liquidare sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della prova orale, con ammissio- ne, altresì, di c.t.u. già oggetto di apposita istanza formulata dal concludente in primo grado in occasione dell'udienza del 22 novembre 2018; c) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze pro- fessionali del doppio grado.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 67/2022 emessa dal giudice di Pace di Arienzo il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda presentata da
, odierno appellato. Controparte_2
Il caso di specie, in particolare, si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), atteso che il sinistro oggetto di causa è avvenuto su una strada rien- trante nel perimetro urbano: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai riconosciu- to che in astratto l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sen- si della disposizione normativa sopra citata, per difetto di manutenzione, dei sinistri ricon- ducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa
(cfr. Cass. n. 23919/2013).
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia sta- to o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c.
(ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass.
n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
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Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimi- tà (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in as- senza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumi- bile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve es- sere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle nor- mali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'in- terno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che
- secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'ecce- zione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla se- quenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è paci- fico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che ab- bia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quan- do essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” del- la vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configu- rare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056
c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito anche sulla base di una valutazione
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officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile perico- lo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rende- re possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di impu- tazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa posso- no derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018; Tribunale di Bari n. 207/2024).
Venendo all'esame del caso concreto, va osservato che in base alle risultanze processuali è possibile affermare che parte attrice abbia assunto una condotta colposa tale da elidere il nesso eziologico tra la res e l'evento di danno.
Difatti, l'attore si è limitato a provare la sola esistenza del dissesto della pavimentazione: in- vero, ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza di un elemento insi- dioso, ma l'idoneità dello stesso, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento
(ossia il nesso tra la res e la caduta).
Precisamente, va evidenziato che: - parte attrice ha affermato che l'evento è avvenuto alle ore 06:30 circa del giorno 04.11.2016, ossia notoriamente in un orario con piena luminosità, circostanza confermata anche dalla teste in primo grado;
- dalle foto prodotte in atti appare evidente come la conformazione della strada, del tutto sconnessa e con avvallamenti ed in- sidiosi rilievi, non poteva che cagionare l'evento, ossia l'inciampo e la caduta dell'odierno appellato, con le conseguenze lesive che lo stesso lamenta”; in sostanza, l'attore ha ammes- so l'esistenza dell'ampia sconnessione della strada, come del resto ampiamente evincibile dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio (cfr. all. 26 all'atto di citazione), sen- za addurre una ragione plausibile che non le abbia consentito di evitare di porre il piede de- stro sulla pavimentazione sconnessa in cui è inciampata, alla luce del carattere evidente ed evitabile della sconnessione ivi presente;
sul punto, confessoria risulta l'affermazione con- tenuta nella comparsa di costituzione, ove l'appellato riporta che la buca ricolma d'acqua ove è caduto si trovasse sotto la mattonella ceduta per cui non poteva vedere quale fosse lo stato in quel momento del tratto di strada;
non essendo affatto chiaro il motivo per cui, pur trovandosi lo stato di ammaloramento della strada in aderenza alla mattonella, l'appella-
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to non lo abbia percepito prima di incamminarsi in quel tratto;
- non risulta dimostrato o dimostrabile (anche in base alle istanze probatorie) che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche intrinseche tali da rendere inevitabile il danno;
- tali ele- menti fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa del danneggia- to, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ri- tenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva allo stesso;
difatti, non è emerso che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche tali da rendere inevi- tabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per il dan- neggiato di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione del- le cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui;
invero, dislivelli e discontinui- tà nella pavimentazione stradale o dei marciapiedi costituiscono situazioni assai frequenti, dal centro alla periferia, perciò non può ritenersi che l'irregolarità degli stessi abbiano il ca- rattere dell'imprevedibilità e non può ritenersi che il pedone possa fare affidamento su una situazione di regolarità della pavimentazione in ogni angolo urbano (cfr. Cass n.
8632/2008);
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dall'attore, se non la cir- costanza di essere caduto mentre faceva jogging sul marciapiede lungo via Panoramica in e fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della pericolosità della res. Nel caso in esame, la res deve invece ritenersi unicamente l'occa- sione e non la causa dell'incidente.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la con- dotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a se- conda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'e- venienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr.,
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da ultimo, Cass. n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte del danneggiato dei co- muni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autore- sponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché al- cuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata al Controparte_1
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[...]
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giu- risprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della decisione di primo gra- do.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto della domanda presentata in primo grado da;
Controparte_2
Condanna , al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Controparte_2 giudizio in favore del , che liquida per il primo grado in Controparte_1
€ 633,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 1.278,00 per compenso profes- sionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Condanna alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in ese- Controparte_2 cuzione della sentenza di primo grado;
Santa Maria Capua Vetere, 19.05.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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