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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 172/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a MESSINA (ME), il 05/02/1943, Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. FIORILLO C.F._1
ERNESTO appellante
CONTRO
, nata a [...], il Controparte_1
08/04/1947, , rapp.to e difeso dall'avv. C.F._2
FURNO' LUIGI, appellata
Ogg: appello a sentenza n. 843/2022 del 12/05/2022, emessa dal
Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27.2.2023 proponeva Parte_1 appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di Messina definiva il giudizio tra l'odierna appellante e la sorella , disponendo -per quel che qui ancora CP_1 interessa- la divisione dei beni ereditari ed assegnando a ciascuna delle sorelle una porzione dell'edificio lasciato dal padre Pt_1 nonché del circostante terreno, ferma restando la comunione del lastrico solare, del pozzo nero, della cisterna, di una scala esterna e di un piccolo tratto del suddetto terreno, posizionato davanti all'appartamento posto a livello della strada.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello; Controparte_1 in subordine la riduzione della condanna al risarcimento del danno e delle spese.
Con ordinanza del 26.6.24, in esito a trattazione scritta, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 29.10.2003 conveniva in Parte_1 giudizio la sorella per ottenerne la condanna al CP_1 risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 18.000,00, oltre che di Euro 2.617,33 pari alla metà delle spese sostenute per conto della massa ereditaria;
ancora, perché venisse dichiarato che era proprietaria esclusiva sulla casa ubicata al primo piano dell'immobile oggetto di causa, ivi compreso il lastrico solare, nonché della quota di terreno indicata in testamento.
2 Premetteva che: a seguito della morte del padre, le uniche eredi
-in qualità di figlie- erano la stessa attrice e la sorella;
Per_1 che in data 24.3.2003 veniva pubblicato testamento olografo del de cuius, nel quale egli disponeva dell'immobile ivi indicato, assegnando alla figlia l'unità posta al piano sotto CP_1 strada ed invece alla figlia quella posta al primo piano Pt_1 livello strada;
che il terreno, posto intorno all'immobile ed identificato in catasto al foglio 81, particelle 50 e 52, era stato assegnato secondo la divisione tra le sorelle già effettuata con segni convenzionali detti mergole.
In tale giudizio, nel quale l'attrice lamentava di non aver potuto prendere possesso dell'appartamento assegnatole né del terreno, perché detenuti dalla sorella, si costituiva , Controparte_1 disconoscendo l'autenticità del testamento in questione e chiedendo -in via riconvenzionale- la divisione dei beni caduti in successione secondo altro testamento, pubblicato l'8.1.2003.
Al giudizio suddetto ne veniva riunito altro di analogo tenore, sempre iniziato da e nel quale si costituiva anche Parte_1
l'altro convenuto ( , cioè il marito di , il CP_2 Controparte_1 quale rilevava la propria estraneità alla vicenda, che riguardava solo questioni ereditarie tra le sorelle.
In esito alla proposizione di querela di falso da parte di
[...]
all'ultimo testamento, pubblicato il 4.3.2003, si faceva CP_1 luogo al relativo giudizio, sospendendo quello introdotto da
Parte_1
Passata in giudicato la sentenza che definiva il giudizio di falso con il rigetto della querela, riassumeva la causa in Parte_1
3 materia ereditaria, che veniva definita con sentenza n. 843/2022 emessa in data 16.4.2022, in cui il Tribunale così statuiva: “1)
Dispone la divisione dei beni oggetto del compendio ereditario come di seguito: a) assegna in piena proprietà a Parte_1
l'immobile sito in Messina, villaggio Gesso, censito in catasto al foglio 81, particella 422, sub 2 (piano a livello strada), ivi compresa l'area antistante il portone d'ingresso fino agli angoli del fabbricato, come meglio descritta ed individuata nella consulenza tecnica d'ufficio, ed in particolare nell'elaborato grafico contenuto a pag. 22 della stessa;
b) assegna in piena proprietà a l'immobile sito in Messina, Controparte_1 villaggio Gesso, censito in catasto al foglio 81,particella 422, sub 1 (piano sottostrada) come individuato e meglio descritto nella consulenza tecnica d'ufficio; c) assegna in piena proprietà
a parte del terreno censito in catasto al foglio 81, Parte_1 particella 52, come meglio descritta ed individuata nella consulenza tecnica d'ufficio, ed in particolare nell'elaborato grafico contenuto a pag.17 della stessa;
d) assegna in piena proprietà a il terreno censito in catasto al Controparte_1 foglio 81, particella 50 e parte della particella 52 come meglio descritta ed individuata nella consulenza tecnica d'ufficio, ed in particolare nell'elaborato grafico contenuto a pag.17 della stessa;
e) assegna in comunione indivisa tra e Parte_1
l'uso della cisterna e del pozzo nero, nonché Controparte_1
l'area antistante la scala in ferro che conduce al lastrico solare ed il medesimo lastrico solare, aree meglio descritte ed individuate nella C.T.U., ed in particolare nell'elaborato grafico
4 contenuto a pag.22 della stessa e secondo i dati catastali ivi indicati;
“2) condanna al risarcimento del Controparte_1 danno in favore di nella misura complessiva di Parte_1
Euro 10.112,22 oltre interessi in parte motiva;
3) respinge ogni altra domanda;
4)condanna al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio di falso che liquida in euro 4.835,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA se dovute;
5) compensa le spese di lite del presente giudizio, ivi comprese quelle di ctu che pone a carico di entrambe le parti in quote uguali.”
Appello
Con il proposto gravame ha chiesto di “ Ritenere e Parte_1 dichiarare (l'appellante)… unica proprietaria dell'immobile sito in Messina Villaggio Gesso censito al catasto foglio 81, particella 422 sub 2 (piano a livello strada), ivi compresa tutta
l'area antistante il portone d'ingresso, dal viottolo convicinale ad ovest, fino alla proprietà in ad est, così Persona_2 Per_3 come indicato dal de cuius nell'ultimo testamento, nonché della scala di ferro adiacente all'immobile e della terrazza”, censurando la sentenza nella parte in cui:
1) ha ritenuto che l'area soprastate l'ultima elevazione fosse lastrico solare e terrazza, come invece era stata denominata non solo nel primo testamento redatto dal de cuius ma anche dal CTU nella relazione tecnica;
2) ha assegnato in comunione indivisa l'area antistante la scala di ferro che conduce al lastrico solare ed il lastrico stesso;
5 3) Non ha motivato in ordine all'incidenza della categoria catastale dell'unità immobiliare posta a piano sottostrada e assegnata a . Controparte_1
A supporto della prima censura l'appellante argomenta che:
a. Già nell'articolazione del mandato il Tribunale, usando il termine “terrazza”, aveva mostrato di ritenere non trattarsi di lastrico solare;
lo stesso CTU aveva usato il detto termine più volte, anche menzionando i “parapetti”, che rappresentano un elemento distintivo delle terrazze e che non sono presenti nei lastrici solari.
Orbene, l'aver modificato tale “opinione”, ritenendo la superficie in oggetto quale lastrico solare, aveva inciso negativamente sull'inquadramento della vicenda e sul suo esito.
Più specificamente, come terrazza, avrebbe dovuto essere ritenuta una proiezione dell'appartamento a livello strada, quindi, non poteva essere lasciata in comunione;
b. Il de cuius nel primo testamento aveva espressamente menzionato la terrazza, lasciandola in eredità alla figlia
, così da darle la possibilità di costruire eventualmente CP_1 un'abitazione. Successivamente, modificando le disposizioni testamentarie aveva assegnato l'immobile al piano strada ad senza menzionare la terrazza, ma ciò per mera Pt_1 dimenticanza, dovuta all'età ed alle condizioni di salute.
Infatti, essendo che la scala -che conduce alla terrazza e rappresenta l'unica via di accesso alla stessa- è adiacente all'immobile sito al piano strada, il dante causa non ha ritenuto necessario fare alcuna specificazione nel testamento circa la sua
6 assegnazione, perchè ovvio e logico che l'assegnazione alla figlia del piano a livello strada comportasse anche
l'assegnazione della scala ad esso adiacente e della soprastante terrazza.
A tale conclusione si giunge, quindi, attraverso l'indagine della volontà del testatore.
Infatti, se le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di una cosa, va da sé che per il Pt_1
l'assegnazione della terrazza alla figlia era implicita, Pt_1 trattandosi di pertinenza dell'unità abitativa a lei attribuita
-quanto alla seconda doglianza l'appellante ha dedotto che “La pronuncia è erronea e non condivisibile poiché realizza quella
“discrasia tra disposizione testamentaria e luoghi” di cui alla sentenza n. 14070 del 2016 della Corte di Cassazione, in considerazione del fatto che l'area antistante la scala in ferro rientra nella proprietà della Sig.ra la quale, Parte_1 quindi, si trova a dover subire una riduzione del bene a lei destinato in base alle disposizioni testamentarie, oltre ad una servitù di passaggio del tutto ingiustificata e mai richiesta a favore della sorella”.-
In merito, si deve considerare che:
-trattandosi di terrazza e non di lastrico solare, la proprietà di essa deve spettare esclusivamente all'attrice/appellante in quanto proprietaria dell'immobile cui è collegata mediante scala in ferro.
Da ciò l'effetto che per non ha alcuna utilità la Controparte_1 comproprietà di una piccola porzione di edificio (quella antistante la scala di ferro che conduce alla terrazza) considerato
7 che l'immobile a lei assegnato si trova al livello sottostrada ed è dotato di un autonomo ingresso;
-il progetto del CTU circa lo spazio da lasciare in comune non è accettabile, perché realizza a favore di una Controparte_1 servitù che ella non ha mai chiesto;
- il CTU attribuisce una inutile importanza al fatto che l'area antistante l'immobile sito a livello della strada non fosse recintata e fosse utilizzata indifferentemente dalle sorelle per aggiungere la scala, essendo ovvio che, mentre il padre era in vita, questa fosse una situazione normale.
-Quanto alla doglianza sub 3), ha dedotto che: l'unità immobiliare assegnata a appartiene alla Controparte_1 categoria catastale C2, in cui rientrano i fienili agricoli e non agricoli, le soffitte e cantine, e i locali disgiunti dall'abitazione.
Si tratta, pertanto, di pertinenze e non di immobili destinati all'uso abitativo, tanto che, nel primo testamento, il de cuius aveva lasciato a la terrazza, per ivi costruire Controparte_1 una casa.
D'altra parte, ove l'unità immobiliare ubicata al livello sottostrada fosse stata un'abitazione, non si comprenderebbe perché il testatore assegnava alla stessa figlia un'area ulteriore per costruirne un'altra.
Invece, tale disposizione trova senso, se si ritiene che la parte di edificio a livello sottostrada non è un'abitazione bensì un deposito e, quindi, una pertinenza dell'immobile.
Da qui l'errore del giudice nell'assegnare alla convenuta, titolare di una mera pertinenza, altri beni con funzione pertinenziale,
8 come il terreno antistante l'unità posta a livello strada e soprattutto il passaggio alla scala che conduce alla terrazza.
Osservazioni della Corte.
La problematica posta dall'appellante con il primo motivo di appello può essere decisa sulla base del seguente chiarissimo principio: La terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 c.c. in quanto, svolgendo la medesima CP_3 funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
non osta a tale conclusione la circostanza che a essa si acceda da un appartamento contiguo, al cui servizio pertinenziale la terrazza sia destinata, perché occorre che la deroga all'attribuzione legale al , con CP_4 assegnazione della terrazza a livello in proprietà risulti da uno specifico titolo;
per ritenere la proprietà esclusiva della terrazza,
è necessario produrre il titolo di proprietà e cioè il contratto con il quale il condomino ha acquistato il diritto di proprietà, perché in mancanza la terrazza deve presumersi di proprietà comune.
Cassazione civile sez. II, 03/10/2023, n.27846
Va da sé che non è necessario disquisire se -nel caso de quo -
l'area soprastante il piano attribuito dal de cuius alla figlia odierna appellante, sia terrazza o lastrico solare, Pt_1 mancando un titolo che lo attribuisca in esclusiva a lei.
Né il vuoto della disposizione testamentaria più essere colmato in via interpretativa, ritenendo che il padre l'abbia voluta assegnare alla figlia , perché la riteneva pertinenza dell'unità Pt_1 abitativa attribuita alla stessa.
9 A tale interpretazione non autorizza, infatti, il confronto tra l'ultima disposizione testamentaria e quella precedente, con la quale la terrazza veniva lasciata alla figlia , perché vi CP_1 potesse costruire;
infatti, non si può trarre da ciò che, revocando questa disposizione, il testatore abbia inteso che il lastrico seguisse la stessa destinazione dell'immobile al piano strada, essendo egualmente valida l'altra opzione, che appunto la terrazza rimanesse in comunione.
Anzi, a ben vedere, se il de cuius con il primo testamento aveva pensato a creare un titolo specifico per la terrazza -a favore della figlia vuol dire che coglieva la necessità di apposita CP_1 disposizione per la sua attribuzione ad una o all'altra, disposizione che invece non ha inserito nel secondo testamento;
ciò, quindi, va letto nel senso che la volontà del testatore fosse di non attribuire la terrazza specificamente ad alcuna delle eredi, in linea con il tenore letterale del testamento, il che, stante la funzione di essa (quale copertura dell'immobile), determina che - per effetto della divisione dell'immobile -in forza del testamento-
e della conseguente nascita di un condominio (minimo), la terrazza è parte condominiale.
Se la terrazza è condominiale non può non essere tale la scala che porta ad essa;
trattasi di mero automatismo, che non richiede particolari spiegazioni.
Rimane da esaminare il motivo di appello che riguarda l'area davanti alla casa, che è stata lasciata in comunione.
Tale area si appartiene alla particella 52, ossia a quella particella che è stata oggetto di frazionamento.
10 Orbene, il CTU nella formazione dei due lotti di terreno, sulla cui attribuzione non vi è contestazione, ne ha scorporato la misura, sicchè i detti lotti sono di uguali dimensioni.
In tale situazione non si coglie quale sarebbe il pregiudizio che deriva all'appellante dal mantenimento della comunione dell'area in questione.
Non è corretto, infatti, sostenere che, così facendo, sia stata creata una servitù a danno dell'appellante non richiesta dall'appellata, perché l'assunto costituisce una contraddizione in termini.
Di servitù si tratterebbe se la parte antistante il piano della casa a livello strada fosse stata assegnata ad , con il diritto di Pt_1 passaggio di al fine di raggiungere la scala. CP_1
Invece, essendo tale area tanto di quanto di , Pt_1 CP_1 ciascuna se ne servirà secondo la destinazione, che è quella per di acceder all'immobile ed alla scala esterna e per Pt_1
di accedere alla scala esterna, salva ogni altra CP_1 possibilità di impiego (concordato).
Anche il terzo motivo di gravame non è fondato.
Sostenere che la destinazione urbanistica dell'immobile sito al piano sottostrada lo renda una pertinenza, non è corretto.
Tale destinazione significa solo che, senza la sua modifica attraverso l'iter amministrativo previsto dalla normativa in materia, non può essere usato come abitazione, ma non lo rende- perciò solo- una pertinenza dell'unità abitativa che il padre ha assegnato ad . Pt_1
11 Anzi è stato proprio il de cuius ad escludere la sua pertinenzialità rispetto al suddetto appartamento, nel momento in cui ha
“reciso”, ove mai vi fosse stato, ogni vincolo di pertinenzialità, con la sua assegnazione a diversa proprietaria, ossia la figlia
. (“L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due CP_1
immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni. Cassazione civile sez. II,
13/10/2022, n.30039).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato.
L'esito del giudizio che vede l'appellante soccombente, comporta che a suo carico vadano poste le spese di lite, che li liquidano come da dispositivo, applicando i medi dello scaglione di valore della controversia come dichiarato dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
27.2.2023 da avverso la sentenza n. 843/2022 del Parte_1
12 12/05/2022, emessa dal Tribunale di Messina, nel giudizio tra l'odierna appellante e così provvede: Controparte_1
-Rigetta l'appello, perché infondato;
-Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore dell'appellata, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%;
-Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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