Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 661/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice
Dr.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 661/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
con l'avv. NEGRO ALESSANDRO, come da mandato in atti;
Parte_1
contro
, con l'avv. ZECCHIN MARIO, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale
Conclusioni congiunte rassegnate dalle parti per l'udienza del 22.05.2025:
“1) Pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere Parte_1 Controparte_1
separati, liberi ciascuno di fissare la residenza ove vorranno.
2) Assegnare alla sig.ra a casa di abitazione familiare sita a Codevigo (PD) via Altipiano Parte_1
n. 27/A ove continuerà ad abitare con i due figli e , ambedue Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, in sede di separazione e a titolo transattivo, il sig. si impegna ed obbliga a trasferire alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 che allo stesso titolo si impegna ed obbliga ad accettare, la piena proprietà della quota del
[...]
50% del bene immobile in Codevigo (PD) via Altipiano n. 27/A costituito da fabbricato con
C/6, Cl.1, consistenza mq 20, RCE: € 28,92; Per l'effetto di tale trasferimento, pertanto, la sig.ra acquisirà la piena proprietà per l'intero dell'immobile sopra indicato. Le parti Parte_1
convengono che per il trasferimento che precede la sig.ra non corrisponda alcun prezzo. Pt_1
Le parti convengono che il trasferimento immobiliare che precede avvenga entro 1 mese dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Padova che definisce il presente procedimento di separazione personale dei coniugi. L'immobile viene promesso, ed accettato, a corpo e non a misura, come visto e piaciuto, nello stato di fatto e di consistenza in cui esso si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, accessioni, pertinenze e servitù in quanto esistenti e come anche eventualmente richiamate nei titoli di provenienza della proprietà. In particolare, la sig.ra Pt_1
ichiara di conoscere perfettamente l'immobile, di cui è comproprietaria, nel quale si è svolta
[...]
la vita coniugale e che tutt'ora abita. Spese, imposte, tasse e compensi professionali, compresi quelli notarili e quelli per la produzione dell'attestato di prestazione energetica, inerenti e conseguenti al trasferimento immobiliare rimangono a carico del sig. . Controparte_1
4) Nelle more del trasferimento immobiliare di cui all'art. 3) che precede e fino alla stipulazione formale notarile di esso il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 ntro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, l'importo pari Parte_1
ad € 800,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
5) La sig.ra d avvenuta stipulazione notarile dell'atto di trasferimento immobiliare di Parte_1
cui all'art. 3) che precede dichiara di rinunciare a pretese di mantenimento nei confronti del sig.
. Controparte_1
6) La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione e alla pretesa Parte_1 risarcitoria avanzata con il ricorso introduttivo. Il sig. accetta tale rinuncia. Controparte_1
7) Spese del presente procedimento compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario il 25/05/1991 in Codevigo (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n 10, Parte II, Serie A, anno 1991.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 25.07.1993 in Piove di Sacco Persona_3
(PD), e , il 07.01.1996 in Piove di Sacco (PD). Persona_2 In data 03.02.2024, la sig.ra adiva il Tribunale di Padova, depositando Parte_1
ricorso affinché venisse pronunciata sentenza di separazione personale,
formulando, nel merito, le seguenti condizioni:
“ in via principale: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Assegnare la casa familiare sita in Codevigo (PD), Via Altipiano n. 27/A alla Sig.ra Parte_1
che vi continuerà ad abitare insieme ai figli e . Per_1 Per_2
3) Porre a carico del Sig. , già in sede di assunzione dei provvedimenti temporanei Controparte_1
e urgenti e con decorrenza dalla presentazione del presente ricorso, l'obbligo di corrispondere alla
Sig.ra a titolo di mantenimento di quest'ultima, entro il giorno 10 di ogni mese, un Parte_1
assegno mensile di importo pari ad € 800,00 (ottocento/00), annualmente rivalutabile in relazione agli aumenti del costo della vita secondo gli indici ISTAT.
4) Condannare il sig. al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1 Parte_1
dell'importo determinato in via equitativa pari ad € 20.000,00 (ventimila/00), ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti da quest'ultima per i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali posti in essere dal resistente. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse disposta l'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra ferme le altre richieste formulate in via principale, Parte_1
porre a carico del Sig. , già in sede di assunzione dei provvedimenti temporanei e Controparte_1
urgenti e con decorrenza dalla presentazione del presente ricorso, l'obbligo di corrispondere alla
Sig.ra a titolo di mantenimento di quest'ultima entro il giorno 10 di ogni mese un Parte_1 assegno mensile di importo pari ad € 1.000,00 (mille/00), annualmente rivalutabile in relazione agli aumenti del costo della vita secondo gli indici ISTAT.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori come per legge.”
All'udienza del 16.05.2024 comparivano entrambe le parti;
il marito si presentava da solo, aderendo alla domanda di separazione, ma asserendo di non aver ricevuto alcuna raccomandata in ordine alla data dell'udienza e di averne appreso l'esistenza solo tramite il suo procuratore;
la moglie, invece, assistita dal rispettivo procuratore,
si riportava ai propri scritti e istanze, insistendo sui provvisori, sullo status e sulle istanze istruttorie e chiedendo che il convenuto fosse dichiarato contumace. Il
Giudice, quindi, si riservava.
Con decreto del 17.06.2024, il Giudice invitava il procuratore della ricorrente a dedurre in ordine alla regolarità della notifica, ed eventualmente a depositare l'atto mancante, fissando per trattazione la udienza cartolare del 27.06.2024. Con note scritte depositate telematicamente il 26.06.2024 per la predetta udienza, il procuratore della ricorrente rappresentava che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza n. cronol. 1267/2024 del 12.2.2024 era regolare e tempestiva, in quanto perfezionatasi per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 7.3.2024, ovvero 10 giorni dopo l'invio della raccomandata informativa n. 668451046625 avvenuto il 26.2.2024, e chiedeva, pertanto, di accertare la regolarità
della notifica qui in oggetto e adottare i conseguenti provvedimenti.
All'esito della udienza di cui sopra, in data 17.07.2024, con ordinanza ex art 473 bis
22 c.p.c., il Giudice dichiarava in via preliminare la contumacia del convenuto ed emanava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 800, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
3) ordina ex art. 210 c.p.c.: 1) al resistente e all'Agenzia delle Entrate di depositare nel presente giudizio la seguente documentazione relativa al Sig. : le dichiarazioni dei redditi Controparte_1
degli ultimi tre anni, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili registrati e di quote sociali;
2) al resistente e al comune di Piove di Sacco (PD) di esibire nel presente giudizio il contratto di lavoro del Sig. e le buste paga relative agli ultimi sei mesi”. Controparte_1
Il Giudice, inoltre, ordinava alla Agenzia delle Entrate di produrre le dichiarazioni dei redditi del marito, non essendo state da questi depositate, nonché l'ulteriore documentazione chiesta dalla moglie ai punti 1 e 2 di pag. 12 dell'atto di ricorso;
ammetteva altresì i capitoli di prova 1,2,3,4,5, , 62,63, 67 del ricorso e Testimone_1
fissava per l'esame dei testi su detti capitoli la udienza del 16.01.2025,
successivamente rinviata alla data del 4.02.2025.
Con istanza del 03.02.2025, la ricorrente rappresentava che, nelle more del procedimento, aveva avviato una trattativa con il marito per la definizione bonaria del presente giudizio e chiedeva, dunque, di rinviare la predetta udienza, al fine di formalizzare l'accordo. Pertanto, il Giudice rinviava alla udienza del 22.05.2025. In data 21.05.2025, il marito si costituiva, contestando integralmente le avverse deduzioni, produzioni e conclusioni e precisando che, nel frattempo, aveva trovato,
insieme alla moglie, una soluzione conciliativa in ordine alla separazione.
Alla udienza del 22.05.2025, entrambe le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, come da conclusioni congiunte di cui in epigrafe;
pertanto, il Giudice
tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferirne al Collegio.
Ciò premesso, va riconosciuto che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Spese di lite compensate tra le parti, alla luce della natura e dell'esito del giudizio,
nonché considerata la concorde volontà delle parti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione persone dei coniugi Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Codevigo di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del medesimo Comune, n. 10, Parte II, Serie A, anno 1991;
3. omologa le rassegnate conclusioni, riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotte;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 17/06/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti