Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 25/11/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 294/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. Alessandra NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 22120 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da B.C., nata a omissis, il omissis, residente in omissis,
Via omissis, c.f. omissis, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, dall’Avv. Giuseppe Belmonte, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale del medesimo, sito in Torino, Via Ottavio Revel n. 20, PEC: giuseppebelmonte@pec.ordineavvocatitorino.it
CONTRO
INPS, sede di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore;
ESAMINATI gli atti e documenti di causa;
SENTITE, all’udienza del 23 ottobre 2025, le difese delle parti, come da verbale.
FATTO
Parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della percentuale di invalidità in misura non inferiore al 74 per cento, ai fini del riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80 L. n. 388/2000, ossia della maggiorazione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro svolto dopo l’accertamento dell’invalidità, fino ad un massimo di cinque anni, utile per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa, previa verifica delle condizioni sanitarie.
Si desume dagli atti che parte ricorrente svolge attività lavorativa presso AOU Città della salute di Torino, e che, nella seduta del 19 marzo 2020, la Commissione Medica - a seguito di domanda, presentata dalla ricorrente alla Azienda Sanitaria Locale di Torino in data 18 dicembre 2019, di aggravamento a seguito di quella pregressa del 27 marzo 2018 – le ha riconosciuto una percentuale d’invalidità pari al 70 per cento.
Parte ricorrente ha allegato al ricorso il parere di un proprio consulente tecnico che le attribuisce una invalidità pari ad almeno l’80 per cento, precisando di essere affetta da “Mielomeningocele sacrale, canale midollare stretto, radiocolopatia con sofferenza neurogenica Aall ai livelli di innervazione di L4-5; strabismo, ambliopia, monocola, SAD con ricorrenti episodi depressivi maggiori, disturbo evitante di personalità, DM 2, ipertensione, steatosi epatica”, come da certificato medico depositato in giudizio.
Parte ricorrente ha, pertanto, chiesto una CTU per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la propria domanda.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria, eccependo, in via preliminare, l’irritualità e l’inammissibilità della domanda proposta da parte ricorrente ex art. 445-bis c.p.c. sia con riguardo alla non configurabilità dell’accertamento tecnico preventivo nella sede giurisdizionale della Corte dei conti, sia con riferimento alla mancanza della previa domanda amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b) del c.g.c.; nel merito ha chiesto il rigetto della pretesa attorea per infondatezza.
Con ordinanza n. 30/2022 è stato inizialmente nominato CTU l’Ufficio Medico-Legale presso il Ministero della Salute; successivamente, a causa degli impegni del sopra citato Ufficio e stante il ritardo pronosticato al fine di giungere ad un risultato in tempi brevi, con ordinanza n. 14/2024 è stata nominata CTU la Sezione Speciale del Collegio Medico-Legale presso la Corte dei conti, la quale si è espressa con parere in data 25 giugno 2025.
All’udienza del 23 ottobre 2025, fissata per la discussione orale della causa, l’Avvocato di parte ricorrente ha richiamato le difese in atti; l’Avvocato dell’INPS ha evidenziato che il parere espresso dal CTU non riconosce alla ricorrente una percentuale di invalidità idonea al conseguimento dei benefici richiesti.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.
Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
DIRITTO
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di irritualità e inammissibilità sollevate dall’INPS.
Al riguardo si richiama Cass. SS.UU. 13 maggio 2021 n. 12903, che, nel dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti in punto di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 c.p.c. finalizzato al riconoscimento del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva ex art. 80, comma 3 della legge n. 388/2000, ha così motivato: “22. Certo è che, trattandosi di accertamento tecnico della sussistenza di un requisito sanitario in riferimento ad un trattamento pensionistico spettante a un dipendente pubblico, la relativa domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. 23. Del resto, come è stato più volte precisato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l’accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario…e di conseguenza può accertare il grado di invalidità dell’interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario”.
Con riguardo all’elemento della previa domanda amministrativa, si richiama giurisprudenza, secondo cui “Deve essere valorizzato che il principio della «medesima pienezza dei poteri del giudice ordinario» per essere effettivo implica che il giudice delle pensioni pubbliche possa, ai fini dell’accertamento tecnico preventivo, prescindere dalla presentazione della previa domanda amministrativa ai sensi dell’art. 153, comma 1 lett. b) c.g.c. Argomentando diversamente, la tutela richiesta sarebbe depurata di effettività in pregiudizio del ricorrente stesso: del resto, una volta riconosciuta la giurisdizione contabile anche ai fini dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. deve valere, ai fini della preliminare eccezione di cui all’art. 153, comma 1 lett. b), il comma 2 dello stesso art. 445-bis c.p.c. a termini del quale: “L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma”, altrimenti la tutela accordata dall’istituto (che è giustappunto preventiva) sarebbe inutiliter data” (Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Calabria n. 1/2022).
D’altro canto, si osserva che nel caso di specie risulta presentata istanza di aggravamento all’ASL di Torino in data 18 dicembre 2019 (cfr. Corte dei conti, Sez. Campania n. 354/2024).
Va osservato ancora che l’accertamento richiesto non è di mero fatto ma in funzione di un’aspettativa di diritto azionabile incidente sul trattamento pensionistico (cfr. Corte dei conti Sez. Calabria n. 1/2022).
Venendo all’esame del merito, questo Giudice non ha motivo per discostarsi dalle risultanze cui la CTU giunge.
Infatti al CTU è stato posto il seguente quesito: “Se la Sig.ra B.C.,
nata a [...], il [...], si trovi nella riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74 per cento ai fini del riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80 L. n. 388/2000, ossia della maggiorazione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro svolto dopo l’accertamento dell’invalidità, fino al massimo di cinque anni, utile per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa”.
Il nominato CTU risulta aver preso in esame la documentazione in atti e aver convocato le parti; dopo aver premesso alcune considerazioni generali sulla fattispecie dell’invalidità civile, sulla disciplina normativa, sulle tabelle di calcolo delle percentuali di invalidità con particolare riferimento ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, della L. n. 388/2020 qui in esame, ha analizzato le specifiche infermità della ricorrente, per giungere, infine, alla conclusione che la Signora B. “è invalida con riduzione permanente della capacità
lavorativa in misura inferiore al 75% (66%) non utile alla fruizione dei benefici auspicati”.
Il parere si presenta compiutamente svolto, esaurientemente esplicitato e contenente argomentazioni coerenti dal punto di vista logico-scientifico; pertanto, non sussistono ragioni per discostarsene.
Quindi, alla luce delle risultanze della CTU, il ricorso deve essere rigettato.
Trattandosi di controversia di carattere “tecnico” che presenta motivi di incertezza, e considerata anche, nel caso di specie, la farraginosità della procedura di espletamento della CTU, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando RIGETTA il ricorso. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, 23 ottobre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra NA
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 25/11/2025 Il Direttore della Segreteria
TE CR
F.to digitalmente
- pag. 8 di 9 -