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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8299 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. LU LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 6525/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA MOSCOGIURI, in virtù di procura Parte_1
speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vito Giuseppe Galati, n. 16, presso lo studio dell'avv. MARIA MOSCOGIURI;
PARTE ATTRICE
contro
, , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 entrambi dall'avv. ANDREA MANNINO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cardinale Marmaggi, n. 19, presso lo studio dell'avv. ANDREA MANNINO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha evocato in giudizio il signor Parte_1
e il signor per ivi sentirli condannare al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti dalla mancata cancellazione della trascrizione del pignoramento nonostante l'avvenuta soddisfazione dei rispettivi crediti.
Si sono costituiti con comparsa di risposta i signori che hanno contestato l'avversa domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Sulla base degli atti di causa, la domanda risulta infondata sì da essere rigettata.
Alcune considerazioni si impongono.
In conformità alla clausola di buona fede oggettiva e correttezza ex art. 1175 c.c., per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto (in altre parole, il consenso ex art. 1200 c.c. prende forma di rinunzia agli atti esecutivi); ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato (cfr.
Cass. 13342/2022; Cass. 27554/2017).
In base all'art. 491 c.p.c. il pignoramento dà inizio all'espropriazione forzata (tranne che nel caso di cui all'art. 502, comma 1, c.p.c.).
La trascrizione del pignoramento presso la Conservatoria dei registri immobiliari rende conoscibile la destinazione dell'immobile pignorato alla vendita ex art. 567 co. 1 c.p.c.
D'altra parte, l'immobile pignorato non può essere dato in locazione dal debitore senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 560, comma 2, c.p.c.
Dalla disamina dell'atto di pignoramento prodotto da parte attrice, si evince che oggetto del pignoramento è stato il 50 % del diritto di proprietà (in regime di separazione dei beni) dell'immobile sito in Roma, via Acuto, n. 148, unitamente al 100% della proprietà superficiaria (in regime di separazione dei beni) di alcune unità immobiliari site in Roma, alla via Castelnuovo di Farfa, nn. 40/42.
Ciò posto, si rende necessario distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
La legittimazione ad agire si fonda sulle prospettazioni dell'attore: se egli deduce di essere stato danneggiato è legittimato ad esperire un'azione risarcitoria nei confronti del danneggiante. pagina 2 di 4 Questo è accaduto nel caso di specie: sussiste dunque la legittimazione ad agire dell'attore.
D'altra parte, l'effettiva titolarità (attivo o passiva) del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda.
L'attore ha dedotto di essere stato danneggiato dall'impossibilità giuridica di disporre del bene abitandovi senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e nel divieto di concedere le unità immobiliari in godimento a terzi, percependo i canoni di locazione/affitto e di aver patito danni non patrimoniali derivanti dal patema d'animo e dallo stress cagionati dalle vicende in esame.
In primo luogo, occorre considerare che a fronte di un compendio immobiliare alquanto composito l'attore non ha neanche indicato in quale delle unità immobiliare in concreto avrebbe abitato, qualora fosse stato possibile.
Si deve poi evidenziare come a seguito della donazione compiuta dall'attore (inopponibile alla procedura esecutiva ma non ai terzi) potrebbe disporre dei cespiti - dunque locarli o affittarli - il donatario.
Non può ravvisarsi infine il danno non patrimoniale derivante dal patema d'animo avvertito dall'attore, in ragione dell'assenza del profilo dell'antigiuridicità: tale dedotto pregiudizio non lede dei diritti dell'attore, in quanto il titolare degli stessi alla data della domanda risulta essere il donatario, ed inoltre deriverebbe dall'applicazione delle norme giuridiche che regolano l'espropriazione forzata.
In conclusione, dunque, la domanda risarcitoria appare infondata già in punto di an.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna il signor alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 3.800,00 per onorari di avvocati, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
pagina 3 di 4 secondo le aliquote vigenti.
Così deciso in Roma, li 4 di giugno 2025.
Il giudice
LU LL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. LU LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 6525/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA MOSCOGIURI, in virtù di procura Parte_1
speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vito Giuseppe Galati, n. 16, presso lo studio dell'avv. MARIA MOSCOGIURI;
PARTE ATTRICE
contro
, , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 entrambi dall'avv. ANDREA MANNINO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cardinale Marmaggi, n. 19, presso lo studio dell'avv. ANDREA MANNINO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha evocato in giudizio il signor Parte_1
e il signor per ivi sentirli condannare al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti dalla mancata cancellazione della trascrizione del pignoramento nonostante l'avvenuta soddisfazione dei rispettivi crediti.
Si sono costituiti con comparsa di risposta i signori che hanno contestato l'avversa domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Sulla base degli atti di causa, la domanda risulta infondata sì da essere rigettata.
Alcune considerazioni si impongono.
In conformità alla clausola di buona fede oggettiva e correttezza ex art. 1175 c.c., per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto (in altre parole, il consenso ex art. 1200 c.c. prende forma di rinunzia agli atti esecutivi); ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato (cfr.
Cass. 13342/2022; Cass. 27554/2017).
In base all'art. 491 c.p.c. il pignoramento dà inizio all'espropriazione forzata (tranne che nel caso di cui all'art. 502, comma 1, c.p.c.).
La trascrizione del pignoramento presso la Conservatoria dei registri immobiliari rende conoscibile la destinazione dell'immobile pignorato alla vendita ex art. 567 co. 1 c.p.c.
D'altra parte, l'immobile pignorato non può essere dato in locazione dal debitore senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 560, comma 2, c.p.c.
Dalla disamina dell'atto di pignoramento prodotto da parte attrice, si evince che oggetto del pignoramento è stato il 50 % del diritto di proprietà (in regime di separazione dei beni) dell'immobile sito in Roma, via Acuto, n. 148, unitamente al 100% della proprietà superficiaria (in regime di separazione dei beni) di alcune unità immobiliari site in Roma, alla via Castelnuovo di Farfa, nn. 40/42.
Ciò posto, si rende necessario distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
La legittimazione ad agire si fonda sulle prospettazioni dell'attore: se egli deduce di essere stato danneggiato è legittimato ad esperire un'azione risarcitoria nei confronti del danneggiante. pagina 2 di 4 Questo è accaduto nel caso di specie: sussiste dunque la legittimazione ad agire dell'attore.
D'altra parte, l'effettiva titolarità (attivo o passiva) del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda.
L'attore ha dedotto di essere stato danneggiato dall'impossibilità giuridica di disporre del bene abitandovi senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e nel divieto di concedere le unità immobiliari in godimento a terzi, percependo i canoni di locazione/affitto e di aver patito danni non patrimoniali derivanti dal patema d'animo e dallo stress cagionati dalle vicende in esame.
In primo luogo, occorre considerare che a fronte di un compendio immobiliare alquanto composito l'attore non ha neanche indicato in quale delle unità immobiliare in concreto avrebbe abitato, qualora fosse stato possibile.
Si deve poi evidenziare come a seguito della donazione compiuta dall'attore (inopponibile alla procedura esecutiva ma non ai terzi) potrebbe disporre dei cespiti - dunque locarli o affittarli - il donatario.
Non può ravvisarsi infine il danno non patrimoniale derivante dal patema d'animo avvertito dall'attore, in ragione dell'assenza del profilo dell'antigiuridicità: tale dedotto pregiudizio non lede dei diritti dell'attore, in quanto il titolare degli stessi alla data della domanda risulta essere il donatario, ed inoltre deriverebbe dall'applicazione delle norme giuridiche che regolano l'espropriazione forzata.
In conclusione, dunque, la domanda risarcitoria appare infondata già in punto di an.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna il signor alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 3.800,00 per onorari di avvocati, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
pagina 3 di 4 secondo le aliquote vigenti.
Così deciso in Roma, li 4 di giugno 2025.
Il giudice
LU LL
pagina 4 di 4