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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 13.02.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.2.2025, 8.2.2025, 12.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 859/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da cura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camerino via Pallotta n. 15, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale.
PAROLE CHIAVE: REQUISITO REDDITUALE – ONERE DELLA PROVA – RICAVATO DI VENDITA DI IMMOBILE PIGNORATO – RILEVANZA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere presentato domanda per assegno sociale che non era stata accolta in quanto titolare di immobili soggetti a pignoramento, dai quali invero non ricavava alcun reddito. Allega altresì che gli immobili erano stati venduti ad un prezzo insufficiente a coprire i debiti garantiti, sicché sussisteva il requisito
1 reddituale necessario per fruire del diritto vantato di cui chiede il riconoscimento in giudizio. Costituendosi in giudizio, l' sostiene la correttezza delle decisioni CP_1 assunte in sede amministrativa, in quanto il ricorrente aveva mantenuto la proprietà dell'immobile pignorato dalla cui vendita poteva ricavarsi una somma maggiore del debito con incidenza, dunque, sul requisito reddituale richiesto. Chiede per tali ragioni il rigetto delle avverse pretese. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dei requisiti per il godimento dell'assegno sociale e del riparto dell'onere probatorio. L'art. 3 comma 6 legge 335/1995 individua specifici requisiti per il godimento dell'assegno sociale, quali il compimento di 67 anni di età, la residenza effettiva e abituale in Italia, la titolarità di redditi inferiori ai limiti previsti dalla norma di legge. Anche i cittadini stranieri possono ottenere l'emolumento purché siano residenti in modo continuativo sul territorio nazionale da almeno 10 anni ai sensi dell'art. 20 comma 10 DL 112/2008. È assolutamente pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass. n. 13577/2013) e dunque ai sensi dell'art. 2697 c.c. è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale allegare e provare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Nel caso di specie, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo la prova necessaria per ottenere l'erogazione del beneficio è stata adeguatamente fornita dal ricorrente.
3. Del requisito reddituale. L' ha negato in sede amministrativa il CP_1 beneficio ritenendo rilevante la proprietà di due immobili intestati al ricorrente e alla moglie e soggetti a pignoramento di essi. Sostiene la rilevanza di tale circostanza anche in sede giudiziale, nonostante sin dal ricorso introduttivo sia stato allegato che i suddetti immobili erano stati venduti ad un prezzo inferiore al debito che doveva essere pagato. A prescindere dal contrasto sussistente in giurisprudenza sulla rilevanza delle somme percepite a seguito di compravendita di immobile ai fini della sussistenza del requisito reddituale richiesto per fruire dell'assegno sociale (sul punto si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla pronuncia di questo Tribunale n. 73/2025) va rilevato che nel caso di specie sin dal pignoramento del 29.5.2019 (doc. 7 fascicolo ricorrente) il ricorrente aveva perso la disponibilità degli immobili di cui era rimasto mero detentore, né poteva tenersi conto delle somme che sarebbero state ricavate dalla loro vendita in quanto non ancora avvenuta. D'altro canto, nel ricorso introduttivo il ricorrente ha allegato e fornito prova che già al momento della presentazione della domanda amministrativa del 24.5.2023 (doc. 1 fascicolo ricorrente) uno dei due immobili era stato
2 venduto in data 14.9.2022 al prezzo di Euro 15.000,00 (doc. 17 fascicolo ricorrente), mentre l'immobile di proprietà della moglie sarebbe stato venduto al prezzo di Euro 40.000,00 in data 21.12.2023 (doc. 18 fascicolo ricorrente), di tal che le somme ricavate dall'esecuzione forzata non erano state sufficienti neppure per estinguere il credito vantato dalla procedente a fronte del CP_2 mutuo ipotecario di Euro 113.000,00 conces ata 21.12.2007 (doc. 7 fascicolo ricorrente, contenente l'atto di pignoramento). Ne deriva che neppure dopo la vendita il ricavato può avere rilievo al fine di escludere il requisito reddituale in capo al ricorrente, tenuto conto che dalla stessa attestazione dell'Agenzia delle Entrate la somma dei redditi percepiti dai due coniugi negli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore al limite reddituale pari rispettivamente ad Euro 11.967,28 nell'anno 2021, Euro 12.158,90 nell'anno 2022, Euro 13.894,66 nell'anno 2023.
4. Del regolamento delle spese di lite. Per le motivazioni esposte deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale sin dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa, con pagamento degli arretrati e degli accessori come per legge. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere CP_1
l'assegno sociale a dal 1.6.2023, primo giorno del mese Parte_1 successivo alla pres manda amministrativa, oltre arretrati e accessori come per legge;
2) Condanna l' a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in Euro 1.900,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 17.02.2025 a seguito di scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza con termine sino al 13.02.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 13.02.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.2.2025, 8.2.2025, 12.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 859/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da cura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camerino via Pallotta n. 15, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale.
PAROLE CHIAVE: REQUISITO REDDITUALE – ONERE DELLA PROVA – RICAVATO DI VENDITA DI IMMOBILE PIGNORATO – RILEVANZA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere presentato domanda per assegno sociale che non era stata accolta in quanto titolare di immobili soggetti a pignoramento, dai quali invero non ricavava alcun reddito. Allega altresì che gli immobili erano stati venduti ad un prezzo insufficiente a coprire i debiti garantiti, sicché sussisteva il requisito
1 reddituale necessario per fruire del diritto vantato di cui chiede il riconoscimento in giudizio. Costituendosi in giudizio, l' sostiene la correttezza delle decisioni CP_1 assunte in sede amministrativa, in quanto il ricorrente aveva mantenuto la proprietà dell'immobile pignorato dalla cui vendita poteva ricavarsi una somma maggiore del debito con incidenza, dunque, sul requisito reddituale richiesto. Chiede per tali ragioni il rigetto delle avverse pretese. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dei requisiti per il godimento dell'assegno sociale e del riparto dell'onere probatorio. L'art. 3 comma 6 legge 335/1995 individua specifici requisiti per il godimento dell'assegno sociale, quali il compimento di 67 anni di età, la residenza effettiva e abituale in Italia, la titolarità di redditi inferiori ai limiti previsti dalla norma di legge. Anche i cittadini stranieri possono ottenere l'emolumento purché siano residenti in modo continuativo sul territorio nazionale da almeno 10 anni ai sensi dell'art. 20 comma 10 DL 112/2008. È assolutamente pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass. n. 13577/2013) e dunque ai sensi dell'art. 2697 c.c. è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale allegare e provare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Nel caso di specie, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo la prova necessaria per ottenere l'erogazione del beneficio è stata adeguatamente fornita dal ricorrente.
3. Del requisito reddituale. L' ha negato in sede amministrativa il CP_1 beneficio ritenendo rilevante la proprietà di due immobili intestati al ricorrente e alla moglie e soggetti a pignoramento di essi. Sostiene la rilevanza di tale circostanza anche in sede giudiziale, nonostante sin dal ricorso introduttivo sia stato allegato che i suddetti immobili erano stati venduti ad un prezzo inferiore al debito che doveva essere pagato. A prescindere dal contrasto sussistente in giurisprudenza sulla rilevanza delle somme percepite a seguito di compravendita di immobile ai fini della sussistenza del requisito reddituale richiesto per fruire dell'assegno sociale (sul punto si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla pronuncia di questo Tribunale n. 73/2025) va rilevato che nel caso di specie sin dal pignoramento del 29.5.2019 (doc. 7 fascicolo ricorrente) il ricorrente aveva perso la disponibilità degli immobili di cui era rimasto mero detentore, né poteva tenersi conto delle somme che sarebbero state ricavate dalla loro vendita in quanto non ancora avvenuta. D'altro canto, nel ricorso introduttivo il ricorrente ha allegato e fornito prova che già al momento della presentazione della domanda amministrativa del 24.5.2023 (doc. 1 fascicolo ricorrente) uno dei due immobili era stato
2 venduto in data 14.9.2022 al prezzo di Euro 15.000,00 (doc. 17 fascicolo ricorrente), mentre l'immobile di proprietà della moglie sarebbe stato venduto al prezzo di Euro 40.000,00 in data 21.12.2023 (doc. 18 fascicolo ricorrente), di tal che le somme ricavate dall'esecuzione forzata non erano state sufficienti neppure per estinguere il credito vantato dalla procedente a fronte del CP_2 mutuo ipotecario di Euro 113.000,00 conces ata 21.12.2007 (doc. 7 fascicolo ricorrente, contenente l'atto di pignoramento). Ne deriva che neppure dopo la vendita il ricavato può avere rilievo al fine di escludere il requisito reddituale in capo al ricorrente, tenuto conto che dalla stessa attestazione dell'Agenzia delle Entrate la somma dei redditi percepiti dai due coniugi negli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore al limite reddituale pari rispettivamente ad Euro 11.967,28 nell'anno 2021, Euro 12.158,90 nell'anno 2022, Euro 13.894,66 nell'anno 2023.
4. Del regolamento delle spese di lite. Per le motivazioni esposte deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale sin dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa, con pagamento degli arretrati e degli accessori come per legge. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere CP_1
l'assegno sociale a dal 1.6.2023, primo giorno del mese Parte_1 successivo alla pres manda amministrativa, oltre arretrati e accessori come per legge;
2) Condanna l' a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in Euro 1.900,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 17.02.2025 a seguito di scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza con termine sino al 13.02.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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