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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/09/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3936/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Parte_1 C.F._1
Russello, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad ordinanza – ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.12.2024, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi la nullità, l'inesistenza e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002027088 per violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e per intervenuta prescrizione delle pretese azionate e, per l'effetto, disporsi il suo annullamento e/o la sua revoca;
in subordine, chiede accertarsi la sussistenza delle esimenti delle contestazioni patite per causa di un comportamento incolpevole rientrante nei limiti di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981 e della sussistenza di cause di esclusione della responsabilità indicate all'art. 4 della legge n. 689/1981 e, conseguentemente, disporsi l'esenzione dalle sanzioni comminate, dichiarando dovuti i soli contributi omessi, oltre interessi legali. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1 il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va premesso che l'atto qui impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n.
463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, il quale nella formulazione vigente al momento della sua formazione da parte dell' prevedeva che “L'omesso versamento delle CP_1 ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Segnatamente, tale comma era stato novellato dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, il quale all'art. 6 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che l'estinzione del processo non estingue l'azione con conseguente possibilità della parte di riproporre la medesima domanda in sede giudiziaria, salvo il maturare della prescrizione ovvero della decadenza in conformità con il diritto sostanziale;
ne deriva che la prima opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002027088 (con cui è stato instaurato il giudizio recante R.G. n. 809/2023 e conclusosi con una pronuncia di estinzione del giudizio, ex artt. 181 e 309 c.p.c.), se ha interrotto la prescrizione, tuttavia non appare idonea ad esplicare analogo effetto interruttivo (o anche solo sospensivo) della decadenza di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 (il quale, richiamato dall'art. 22 della legge n. 689/1981, disciplina l'opposizione ad ordinanza – ingiunzione, prevedendo che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”), poiché, come è noto, ai sensi dell'art. 2964 c.c. “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione” e del pari “non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti”.
Alla luce di tali considerazioni, va accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' , che CP_1 peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3936/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Parte_1 C.F._1
Russello, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad ordinanza – ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.12.2024, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi la nullità, l'inesistenza e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002027088 per violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e per intervenuta prescrizione delle pretese azionate e, per l'effetto, disporsi il suo annullamento e/o la sua revoca;
in subordine, chiede accertarsi la sussistenza delle esimenti delle contestazioni patite per causa di un comportamento incolpevole rientrante nei limiti di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981 e della sussistenza di cause di esclusione della responsabilità indicate all'art. 4 della legge n. 689/1981 e, conseguentemente, disporsi l'esenzione dalle sanzioni comminate, dichiarando dovuti i soli contributi omessi, oltre interessi legali. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1 il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va premesso che l'atto qui impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n.
463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, il quale nella formulazione vigente al momento della sua formazione da parte dell' prevedeva che “L'omesso versamento delle CP_1 ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Segnatamente, tale comma era stato novellato dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, il quale all'art. 6 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che l'estinzione del processo non estingue l'azione con conseguente possibilità della parte di riproporre la medesima domanda in sede giudiziaria, salvo il maturare della prescrizione ovvero della decadenza in conformità con il diritto sostanziale;
ne deriva che la prima opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002027088 (con cui è stato instaurato il giudizio recante R.G. n. 809/2023 e conclusosi con una pronuncia di estinzione del giudizio, ex artt. 181 e 309 c.p.c.), se ha interrotto la prescrizione, tuttavia non appare idonea ad esplicare analogo effetto interruttivo (o anche solo sospensivo) della decadenza di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 (il quale, richiamato dall'art. 22 della legge n. 689/1981, disciplina l'opposizione ad ordinanza – ingiunzione, prevedendo che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”), poiché, come è noto, ai sensi dell'art. 2964 c.c. “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione” e del pari “non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti”.
Alla luce di tali considerazioni, va accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' , che CP_1 peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo