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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI
NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13153/2024 R.G.
TRA
nato a [...] Parte_1
il 6 novembre 1985, C.F.: CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Graziano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in
Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15, come da atti
RICORRENTE E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, c.p.c., dal dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' sito in Controparte_2
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n.55, come da atti RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento della c.d. carta docente per incarichi annuali o incarichi fino al termine dell'attività didattica
FATTO E DIRITTO
-IL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorrente in epigrafe deduce di avere svolto attività di docente, giusta stipula di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e rivendica il diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. Deduce la discriminazione operata dall'amministrazione resistente tra insegnanti precari e insegnanti di ruolo in ordine al diritto-dovere della formazione continua dei docenti, richiamando la normativa contrattuale collettiva nonché le pronunce della Corte di Giustizia Europea e del
Consiglio di Stato favorevole alla tesi proposta.
Conclude per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nei rispettivi ricorsi, o per i diversi anni risultanti dovuti, e per l'effetto condannarsi il Controparte_1 all'assegnazione della predetta carta elettronica con accredito dell'importo nominale accertato e conseguente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- LA COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CONVENUTA Si è costituita l'amministrazione scolastica convenuta, resistendo al ricorso ed eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice adito, in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa e l'intervenuta prescrizione parziale del diritto in oggetto. Nel merito, eccepisce l'infondatezza della domanda in fatto e diritto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
Correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, all'esito della discussione all'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
- L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla difesa della convenuta, non appare fondata.
Oggetto della domanda è, invero, la richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti, quale docenti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per come erogato ai docenti a tempo indeterminato. È chiesto, dunque, il riconoscimento di un diritto soggettivo del lavoratore pubblico, inerente il rapporto di pubblico impiego sia pur a tempo determinato, in applicazione della normativa nazionale ed eurounitaria e le censure degli atti amministrativi generali (DPCM) che regolano l'istituto si riferiscono alla mera disapplicazione incidentali di essi perché incidenti illegittimamente sul predetto diritto soggettivo affermato.
La pretesa azionata rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego,
(Cass. civ., sez. un., n. 32625/2018; Cass. civ. sez. un.,
12441/2022; Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
- IL MERITO DELLA CAUSA Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state oggetto di pronuncia recente della Suprema corte di Cassazione, n.
29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. e da ultimo la sentenza nr. 7254/ 2024, con particolare riferimento al discrimen tra supplenza breve e quella c.d. annuale.
Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale.
La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e
64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII,
16 marzo 2022, n. 1842.
Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del 2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle
“condizioni di impiego” e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE.
La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In altre parole, “ l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda principale di cui alle conclusioni dei ricorsi introduttivi con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati. Si tratta, invero, di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, come tale pienamente ammissibile a differenza di una domanda eventualmente formulata con riferimento all'attribuzione di una somma di denaro liquida che consentirebbe di conseguire un'utilità diversa da quella della legge, vanificando la finalità dell'impianto normativo ad assicurare beni e servizi strumentali alla formazione e all'aggiornamento e non somme in quanto tali.
Ciò premesso, va osservato che risulta allegato e documentato che: il ricorrente ha prestato servizio alle Parte_1 dipendenze del in forza di “ Controparte_1
plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Le predette circostanze risultano dalla documentazione prodotta nel ricorso- vedi contratti di assunzione sino al termine degli anni scolastici, nonché prospetto R1 per l'anno scolastico 2019\2020 - che deve considerarsi idonea a fornire la prova piena dell'assunto attoreo, in quanto proveniente dall'amministrazione scolastica convenuta e non contestato specificamente dalla stessa in giudizio.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno. Tale pronuncia si fonda sulla possibilità di adempimento in forma specifica all'attualità, tenuto conto della persistenza dell'istituto in esame, esteso per il 2023 ai supplenti “annuali” dal d.l. n. 69 del 2023, e non sussistendo impedimenti all'esercizio del diritto in quel modo, trattandosi di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acuisti che ne consegue. Deve inoltre ritenersi sussistere l'interesse rispetto al predetto adempimento dell'obbligazione in forma specifica, ove si tenga conto del fatto che il ricorrente devono ritenersi ancora inserito nel sistema scolastico, secondo i dettami della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961\2023 espressamente richiamata in questa sede, atteso il fatto che il ricorrente ha provato tale permanenza depositando nei propri atti di parte copia del pedissequo contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal
1/09/2021 retrodatata al 1/09/2020. Per ciò che concerne, in ultimis, l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto, tale CP_1
eccezione appare fondata, in quanto l'atto di diffida prodotto da parte ricorrente e idoneo a produrre l'effetto interruttivo reca come data di notificazione quella del
19/04/2024, sicchè può spiegare i propri effetti per il periodo decorrente dal 19\04\2019, tenuto conto della durata quinquennale del termine di prescrizione, ex art. 2948 n. 4 c.c., in ragione della natura pecuniaria della pretesa che viene richiesta e riconosciuta ( vedi Cass.
29961\2023) . Orbene, in ordine al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione suddetto va ritenuto, in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione contenuto nella sentenza di cui sopra, più volte citata, che
“il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49). Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”
Nel caso in esame, la suddetta prescrizione per l'annualità 2018-2019 decorre dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche e cioè dal 15.10.2018, come da contratto in atti.
Ne consegue il compimento del termine quinquennale di prescrizione in data anteriore all'atto interruttivo di cui sopra, per cui deve dichiararsi prescritta la pretesa per l'a.s.
2018/2019.
Tanto premesso, in accoglimento parziale del ricorso va dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla c.d. Carta docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui sopra, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica per il valore nominale indicato in dispositivo, euro 1000,00 , secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo.
La novità della materia comporta la compensazione delle spese di lite per metà, restando le stesse per il resto a carico di parte convenuta, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa- scaglione fino a
1.100 euro.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente, il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui in parte motiva, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale di euro di euro 1.000,00 in favore del ricorrente;
dichiara prescritta la pretesa per l' a.s. 2018/2019;
compensa per metà le spese di lite e condanna la amministrazione convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte delle spese, che liquida, per tale parte, in euro 400,00 per onorari, comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, nonché in euro 49,00 euro a titolo di rimborso spese C.U. oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli , 26.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI
NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13153/2024 R.G.
TRA
nato a [...] Parte_1
il 6 novembre 1985, C.F.: CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Graziano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in
Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15, come da atti
RICORRENTE E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, c.p.c., dal dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' sito in Controparte_2
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n.55, come da atti RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento della c.d. carta docente per incarichi annuali o incarichi fino al termine dell'attività didattica
FATTO E DIRITTO
-IL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorrente in epigrafe deduce di avere svolto attività di docente, giusta stipula di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e rivendica il diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. Deduce la discriminazione operata dall'amministrazione resistente tra insegnanti precari e insegnanti di ruolo in ordine al diritto-dovere della formazione continua dei docenti, richiamando la normativa contrattuale collettiva nonché le pronunce della Corte di Giustizia Europea e del
Consiglio di Stato favorevole alla tesi proposta.
Conclude per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nei rispettivi ricorsi, o per i diversi anni risultanti dovuti, e per l'effetto condannarsi il Controparte_1 all'assegnazione della predetta carta elettronica con accredito dell'importo nominale accertato e conseguente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- LA COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CONVENUTA Si è costituita l'amministrazione scolastica convenuta, resistendo al ricorso ed eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice adito, in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa e l'intervenuta prescrizione parziale del diritto in oggetto. Nel merito, eccepisce l'infondatezza della domanda in fatto e diritto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
Correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, all'esito della discussione all'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
- L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla difesa della convenuta, non appare fondata.
Oggetto della domanda è, invero, la richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti, quale docenti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per come erogato ai docenti a tempo indeterminato. È chiesto, dunque, il riconoscimento di un diritto soggettivo del lavoratore pubblico, inerente il rapporto di pubblico impiego sia pur a tempo determinato, in applicazione della normativa nazionale ed eurounitaria e le censure degli atti amministrativi generali (DPCM) che regolano l'istituto si riferiscono alla mera disapplicazione incidentali di essi perché incidenti illegittimamente sul predetto diritto soggettivo affermato.
La pretesa azionata rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego,
(Cass. civ., sez. un., n. 32625/2018; Cass. civ. sez. un.,
12441/2022; Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
- IL MERITO DELLA CAUSA Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state oggetto di pronuncia recente della Suprema corte di Cassazione, n.
29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. e da ultimo la sentenza nr. 7254/ 2024, con particolare riferimento al discrimen tra supplenza breve e quella c.d. annuale.
Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale.
La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e
64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII,
16 marzo 2022, n. 1842.
Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del 2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle
“condizioni di impiego” e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE.
La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In altre parole, “ l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda principale di cui alle conclusioni dei ricorsi introduttivi con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati. Si tratta, invero, di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, come tale pienamente ammissibile a differenza di una domanda eventualmente formulata con riferimento all'attribuzione di una somma di denaro liquida che consentirebbe di conseguire un'utilità diversa da quella della legge, vanificando la finalità dell'impianto normativo ad assicurare beni e servizi strumentali alla formazione e all'aggiornamento e non somme in quanto tali.
Ciò premesso, va osservato che risulta allegato e documentato che: il ricorrente ha prestato servizio alle Parte_1 dipendenze del in forza di “ Controparte_1
plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Le predette circostanze risultano dalla documentazione prodotta nel ricorso- vedi contratti di assunzione sino al termine degli anni scolastici, nonché prospetto R1 per l'anno scolastico 2019\2020 - che deve considerarsi idonea a fornire la prova piena dell'assunto attoreo, in quanto proveniente dall'amministrazione scolastica convenuta e non contestato specificamente dalla stessa in giudizio.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno. Tale pronuncia si fonda sulla possibilità di adempimento in forma specifica all'attualità, tenuto conto della persistenza dell'istituto in esame, esteso per il 2023 ai supplenti “annuali” dal d.l. n. 69 del 2023, e non sussistendo impedimenti all'esercizio del diritto in quel modo, trattandosi di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acuisti che ne consegue. Deve inoltre ritenersi sussistere l'interesse rispetto al predetto adempimento dell'obbligazione in forma specifica, ove si tenga conto del fatto che il ricorrente devono ritenersi ancora inserito nel sistema scolastico, secondo i dettami della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961\2023 espressamente richiamata in questa sede, atteso il fatto che il ricorrente ha provato tale permanenza depositando nei propri atti di parte copia del pedissequo contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal
1/09/2021 retrodatata al 1/09/2020. Per ciò che concerne, in ultimis, l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto, tale CP_1
eccezione appare fondata, in quanto l'atto di diffida prodotto da parte ricorrente e idoneo a produrre l'effetto interruttivo reca come data di notificazione quella del
19/04/2024, sicchè può spiegare i propri effetti per il periodo decorrente dal 19\04\2019, tenuto conto della durata quinquennale del termine di prescrizione, ex art. 2948 n. 4 c.c., in ragione della natura pecuniaria della pretesa che viene richiesta e riconosciuta ( vedi Cass.
29961\2023) . Orbene, in ordine al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione suddetto va ritenuto, in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione contenuto nella sentenza di cui sopra, più volte citata, che
“il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49). Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”
Nel caso in esame, la suddetta prescrizione per l'annualità 2018-2019 decorre dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche e cioè dal 15.10.2018, come da contratto in atti.
Ne consegue il compimento del termine quinquennale di prescrizione in data anteriore all'atto interruttivo di cui sopra, per cui deve dichiararsi prescritta la pretesa per l'a.s.
2018/2019.
Tanto premesso, in accoglimento parziale del ricorso va dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla c.d. Carta docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui sopra, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica per il valore nominale indicato in dispositivo, euro 1000,00 , secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo.
La novità della materia comporta la compensazione delle spese di lite per metà, restando le stesse per il resto a carico di parte convenuta, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa- scaglione fino a
1.100 euro.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente, il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui in parte motiva, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale di euro di euro 1.000,00 in favore del ricorrente;
dichiara prescritta la pretesa per l' a.s. 2018/2019;
compensa per metà le spese di lite e condanna la amministrazione convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte delle spese, che liquida, per tale parte, in euro 400,00 per onorari, comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, nonché in euro 49,00 euro a titolo di rimborso spese C.U. oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli , 26.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo