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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9033/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9033/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA nato a [...] il [...] (CF. Parte_1
) residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana (Na) alla via Mercato Vecchio n. 136 presso lo studio dell'avv. Michele Mauro Raia che lo rappresenta e difende;
ATTORE
E
(C.F. ) in persona del p.t. elett.nte dom.to Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore.
CONVENUTO
Conclusioni :come da note depositate scritte depositate dall'attrice in data 1 12.02.2025 e dal convenuto in data 10.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.03.2022 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, il
[...] Controparte_1
in persona del per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_3
conseguenti al sinistro verificatosi il 16 marzo 2016, alle ore 02:50 circa in Napoli alla Via Posillipo.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'odierno istante, alla guida dell'auto di sua proprietà modello TOYOTA YARIS TG. EK896CE impattava contro un coperchio di un tombino della rete fognaria posto sulla sede stradale che, a causa della violenta pressione dell'acqua proveniente dal sottosuolo, veniva spinto in alto assumendo una posizione obliqua rispetto alla sua sede naturale. Lo scoperchiamento del tombino veniva causato dall'assenza di manutenzione della rete fognaria e si verificava proprio nel momento in cui l'auto vi transitava al di sopra. La strada era scarsamente illuminata e la visibilità scarsa a causa di un temporale in atto.
L'impatto avveniva tra la parte anteriore, in particolare sottostante, del veicolo ed il predetto coperchio. In conseguenza del violento impatto l'autoveicolo riportava ingenti danni alla parte meccanica e, in specie, ai bracci oscillanti, alla scatola di sterzo, alla marmitta, alla protezione motore, ecc) ed anche alla carrozzeria (paraurti, traversa sottostante, parabrezza, ecc), danni per i quali si rendeva necessaria l'esecuzione di lavori ammontanti ad € 3.710,00 così come risultante dalla Fattura dell'Europa RI.
A seguito del sinistro sul luogo intervenivano i VV.UU. di Napoli che redigevano verbale e provvedevano alla richiesta dell'intervento della protezione civile, la quale,
2 giunta sul posto, non riusciva a ricollocare il coperchio del tombino nella sua sede a causa della forte pressione dell'acqua e provvedeva, pertanto, a chiamare la squadra di manutenzione stradale del che riusciva a ricollocare il coperchio Controparte_1
nella sua sede.
Così concludeva il sig. “Voglia l'adito Giudice adito rejectis contrariis così Pt_1
provvedere: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
in persona del p.t., nella causazione dell'evento per cui è vertenza e, per CP_2
l'effetto, condannarlo al pagamento di tutti i danni, nessuno escluso, subiti dal sig.
, così come specificati e quantificati in atti. Riconoscere Parte_1
sulla somma complessiva la svalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno dell'evento. Condannare il in persona del sindaco p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e
c.p.a. come per legge con distrazione a favore del difensore anticipatario”.
In data 21.06.2022 si costituiva il il quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda.
Il concludeva: “per la declaratoria di incompetenza per valore, in subordine CP_1
per il rigetto della domanda per le eccezioni preliminari e subordinate sollevate, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, e comunque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, e, comunque per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente;
-in ogni caso per il rigetto della domanda non sussistendo prova del danno, che comunque si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio, oltre oneri riflessi”.
Incardinato il giudizio, in data 07.06.2022 si costituiva per l'attore, un nuovo avvocato Raffaele Maione. In data 27.02.2023 si costituiva in giudizio per il
[...]
un nuovo avvocato, Giulia Di Fiore. CP_1
In data 18.10.2023 per l'attore si costituiva in giudizio, in sostituzione dell'avvocato
Raffaele Maione, l'avvocato Michele Mauro Raia.
All'udienza del 06.04.2024 veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_1
3 All'udienza del 04.06.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 14.02.2025 per la precisazione delle conclusioni alla quale riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza del Giudice adito.
Invero, affinchè possa ritenersi applicabile la competenza ex art. 7 comma 2 c.p.c. del
Giudice di Pace, occorre l'individuazione specifica della causa efficiente del danno nella circolazione, con particolare riguardo alla causa petendi.
Ne deriva che il fatto dannoso deve trovare la sua origine nella circolazione di veicoli e di natanti divenendo determinante il modo d'essere di un fatto stesso, che è elemento costitutivo della fattispecie del diritto dedotto in giudizio. Non rientrano nel danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, perciò, i casi in cui la circolazione non rappresenta la causa efficiente del danno, ma semplicemente l'occasione per il suo prodursi.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte secondo cui : “La disciplina dell'art. 7, secondo comma, c.p.c., che prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,…, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione come nel caso in cui quest'ultimo trovi la sua causa nella c.d. “insidia stradale” (Cass. civ. n. 14564 del 11 ottobre 2002)”.
Nel merito, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Nel dettaglio, il teste presente al momento del sinistro e della cui Testimone_1
attendibilità non vi è specifica ragione di dubitare, all'udienza del 04.06.2024, nel 4 confermare la dinamica descritta in citazione, così ha riferito: “Conosco i fatti di causa perché mentre percorrevo via Posillipo in direzione Mergellina, verso la metà del mese di Marzo 2016, alle 2:30 circa di notte, ho visto un'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia. Ricordo che pioveva molto e ad un certo punto il tombino che si trovava nell'opposto senso di marcia, a causa della forte pioggia, è saltato in aria, proprio nel momento in cui l'autovettura che proveniva dall'opposto senso di marcia vi passava sopra, tant'è che quest'ultima veniva sollevata in aria dal tombino. La strada era illuminata ma il forte temporale non consentiva la visibilità.
Sui danni posso solo riferire che ho visto che si danneggiavano il paraurti e il parabrezza mentre sui danni prodotti nella parte sottostante dell'autovettura nulla posso riferire anche perché mi sono fermato sol due minuti per soccorrere
l'automobilista, ho dato il mio numero di telefono e poi sono andato via. Ricordo che
l'autovettura danneggiata dal tombino era una Toyota grigio argento. Preciso che il tombino non era recintato né vi erano segnali di pericolo”.
Il teste escusso ha reso dichiarazioni pienamente conformi a quanto dedotto dal nel proprio atto introduttivo. In particolare, egli ha confermato con chiarezza e Pt_1
coerenza il luogo teatro dell'accaduto e l'orario, così come puntualmente indicato nella narrativa dell'attore.
Ha inoltre riferito, con dovizia di dettagli, circa le condizioni meteorologiche in essere al momento del fatto, specificando che nella serata in questione imperversava un forte temporale, tale da determinare un significativo accumulo d'acqua sulle sedi stradali e lo scostamento di un tombino dalla sua sede naturale al momento del passaggio dell'autovettura TOYOTA YARIS TG. EK896CE. Il teste ha Tes_1
confermato integralmente le circostanze fattuali esposte dall'attore, senza apportare elementi di novità o di contraddizione.
Occorre, altresì, rilevare che anche dalle fotografie depositate in atti dall'attore in data 11.04.2022 emergono evidenze dei danni subiti dal veicolo, i quali appaiono perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro così come prospettata dal
Tali immagini, infatti, documentano in modo chiaro e coerente l'entità e la Pt_1
5 localizzazione dei danni.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Orbene, va da sé che, essendo il custode colui che detiene la res e che ha, perciò, potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, per quanto visto sopra, va, di certo, fatto ricadere sul convenuto l'onere di porre in essere tutte quelle attività di CP_1
manutenzione, vigilanza e controllo atte a scongiurare pericoli ai danni di terzi.
L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass.
18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass.
9547/2015; Cass. 1896/2015).
Si ricorda inoltre che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U, Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c.si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella
6 categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Deve escludersi, nel caso di specie, che lo scostamento del tombino dalla sua sede naturale a causa della forte pioggia possa essere qualificata quale evento imprevedibile e inevitabile, tale da integrare gli estremi del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La fattispecie de quo rientra nella sfera di prevedibilità ed evitabilità da parte dell'Ente territoriale, nel caso che ci occupa il preposto alla manutenzione, CP_1
ha, per legge, l'obbligo di assicurare la costante sicurezza ed efficienza delle infrastrutture pubbliche .La legge, invero, impone al un puntuale obbligo di CP_1
manutenzione delle strade che si estrinseca in un controllo degli impianti ad essa funzionali, tra cui rientrano dunque, a pieno titolo, anche i tombini. Un'attenta e periodica manutenzione sarebbe stata dunque necessaria ed idonea al fine di impedire lo scostamento del tombino e, dunque, il verificarsi del danno.
Inoltre, non può altresì ritenersi che la causa del sinistro sia da ricondurre ad un fenomeno atmosferico di eccezionale portata.
La condizione metereologica verificatasi, difatti, consistente in una pioggia di intensità ordinaria, non può in alcun modo considerarsi evento eccezionale o straordinario. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051
c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della
"res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (S.C., Sez. 3, con Ord. n. 4588 del 11/02/2022).
Alcuna prova di tal genere è stata fornita dal convenuto, il quale non ha CP_1
dunque in nessun modo assolto l'onere probatorio gravante su di esso in relazione
7 alla sussistenza degli elementi necessari per invocare il caso fortuito.
In riferimento al quantum debeatur, non è stata disposta CTU.
Deve, a questo punto, rilevarsi che parte attrice ha documentato l'esborso della somma di euro 3710,00 ( comprensivo di IVA) per la riparazione del veicolo, come risulta dalla fattura prodotta in atti della Europa RI SR (cfr.doc.5) .
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento della predetta somma CP_1
oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna il Controparte_1
in persona del Sindaco p.t al risarcimento dei danni che liquida nella misura complessiva di € 3710,00 , IVA compresa, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino
8 all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il in persona del p.t al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2
di lite che liquida in € 125,00 per spese ed euro € 2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso, in Napoli il 12.05.25.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9033/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA nato a [...] il [...] (CF. Parte_1
) residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana (Na) alla via Mercato Vecchio n. 136 presso lo studio dell'avv. Michele Mauro Raia che lo rappresenta e difende;
ATTORE
E
(C.F. ) in persona del p.t. elett.nte dom.to Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore.
CONVENUTO
Conclusioni :come da note depositate scritte depositate dall'attrice in data 1 12.02.2025 e dal convenuto in data 10.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.03.2022 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, il
[...] Controparte_1
in persona del per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_3
conseguenti al sinistro verificatosi il 16 marzo 2016, alle ore 02:50 circa in Napoli alla Via Posillipo.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'odierno istante, alla guida dell'auto di sua proprietà modello TOYOTA YARIS TG. EK896CE impattava contro un coperchio di un tombino della rete fognaria posto sulla sede stradale che, a causa della violenta pressione dell'acqua proveniente dal sottosuolo, veniva spinto in alto assumendo una posizione obliqua rispetto alla sua sede naturale. Lo scoperchiamento del tombino veniva causato dall'assenza di manutenzione della rete fognaria e si verificava proprio nel momento in cui l'auto vi transitava al di sopra. La strada era scarsamente illuminata e la visibilità scarsa a causa di un temporale in atto.
L'impatto avveniva tra la parte anteriore, in particolare sottostante, del veicolo ed il predetto coperchio. In conseguenza del violento impatto l'autoveicolo riportava ingenti danni alla parte meccanica e, in specie, ai bracci oscillanti, alla scatola di sterzo, alla marmitta, alla protezione motore, ecc) ed anche alla carrozzeria (paraurti, traversa sottostante, parabrezza, ecc), danni per i quali si rendeva necessaria l'esecuzione di lavori ammontanti ad € 3.710,00 così come risultante dalla Fattura dell'Europa RI.
A seguito del sinistro sul luogo intervenivano i VV.UU. di Napoli che redigevano verbale e provvedevano alla richiesta dell'intervento della protezione civile, la quale,
2 giunta sul posto, non riusciva a ricollocare il coperchio del tombino nella sua sede a causa della forte pressione dell'acqua e provvedeva, pertanto, a chiamare la squadra di manutenzione stradale del che riusciva a ricollocare il coperchio Controparte_1
nella sua sede.
Così concludeva il sig. “Voglia l'adito Giudice adito rejectis contrariis così Pt_1
provvedere: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
in persona del p.t., nella causazione dell'evento per cui è vertenza e, per CP_2
l'effetto, condannarlo al pagamento di tutti i danni, nessuno escluso, subiti dal sig.
, così come specificati e quantificati in atti. Riconoscere Parte_1
sulla somma complessiva la svalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno dell'evento. Condannare il in persona del sindaco p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e
c.p.a. come per legge con distrazione a favore del difensore anticipatario”.
In data 21.06.2022 si costituiva il il quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda.
Il concludeva: “per la declaratoria di incompetenza per valore, in subordine CP_1
per il rigetto della domanda per le eccezioni preliminari e subordinate sollevate, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, e comunque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, e, comunque per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente;
-in ogni caso per il rigetto della domanda non sussistendo prova del danno, che comunque si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio, oltre oneri riflessi”.
Incardinato il giudizio, in data 07.06.2022 si costituiva per l'attore, un nuovo avvocato Raffaele Maione. In data 27.02.2023 si costituiva in giudizio per il
[...]
un nuovo avvocato, Giulia Di Fiore. CP_1
In data 18.10.2023 per l'attore si costituiva in giudizio, in sostituzione dell'avvocato
Raffaele Maione, l'avvocato Michele Mauro Raia.
All'udienza del 06.04.2024 veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_1
3 All'udienza del 04.06.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 14.02.2025 per la precisazione delle conclusioni alla quale riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza del Giudice adito.
Invero, affinchè possa ritenersi applicabile la competenza ex art. 7 comma 2 c.p.c. del
Giudice di Pace, occorre l'individuazione specifica della causa efficiente del danno nella circolazione, con particolare riguardo alla causa petendi.
Ne deriva che il fatto dannoso deve trovare la sua origine nella circolazione di veicoli e di natanti divenendo determinante il modo d'essere di un fatto stesso, che è elemento costitutivo della fattispecie del diritto dedotto in giudizio. Non rientrano nel danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, perciò, i casi in cui la circolazione non rappresenta la causa efficiente del danno, ma semplicemente l'occasione per il suo prodursi.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte secondo cui : “La disciplina dell'art. 7, secondo comma, c.p.c., che prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,…, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione come nel caso in cui quest'ultimo trovi la sua causa nella c.d. “insidia stradale” (Cass. civ. n. 14564 del 11 ottobre 2002)”.
Nel merito, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Nel dettaglio, il teste presente al momento del sinistro e della cui Testimone_1
attendibilità non vi è specifica ragione di dubitare, all'udienza del 04.06.2024, nel 4 confermare la dinamica descritta in citazione, così ha riferito: “Conosco i fatti di causa perché mentre percorrevo via Posillipo in direzione Mergellina, verso la metà del mese di Marzo 2016, alle 2:30 circa di notte, ho visto un'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia. Ricordo che pioveva molto e ad un certo punto il tombino che si trovava nell'opposto senso di marcia, a causa della forte pioggia, è saltato in aria, proprio nel momento in cui l'autovettura che proveniva dall'opposto senso di marcia vi passava sopra, tant'è che quest'ultima veniva sollevata in aria dal tombino. La strada era illuminata ma il forte temporale non consentiva la visibilità.
Sui danni posso solo riferire che ho visto che si danneggiavano il paraurti e il parabrezza mentre sui danni prodotti nella parte sottostante dell'autovettura nulla posso riferire anche perché mi sono fermato sol due minuti per soccorrere
l'automobilista, ho dato il mio numero di telefono e poi sono andato via. Ricordo che
l'autovettura danneggiata dal tombino era una Toyota grigio argento. Preciso che il tombino non era recintato né vi erano segnali di pericolo”.
Il teste escusso ha reso dichiarazioni pienamente conformi a quanto dedotto dal nel proprio atto introduttivo. In particolare, egli ha confermato con chiarezza e Pt_1
coerenza il luogo teatro dell'accaduto e l'orario, così come puntualmente indicato nella narrativa dell'attore.
Ha inoltre riferito, con dovizia di dettagli, circa le condizioni meteorologiche in essere al momento del fatto, specificando che nella serata in questione imperversava un forte temporale, tale da determinare un significativo accumulo d'acqua sulle sedi stradali e lo scostamento di un tombino dalla sua sede naturale al momento del passaggio dell'autovettura TOYOTA YARIS TG. EK896CE. Il teste ha Tes_1
confermato integralmente le circostanze fattuali esposte dall'attore, senza apportare elementi di novità o di contraddizione.
Occorre, altresì, rilevare che anche dalle fotografie depositate in atti dall'attore in data 11.04.2022 emergono evidenze dei danni subiti dal veicolo, i quali appaiono perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro così come prospettata dal
Tali immagini, infatti, documentano in modo chiaro e coerente l'entità e la Pt_1
5 localizzazione dei danni.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Orbene, va da sé che, essendo il custode colui che detiene la res e che ha, perciò, potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, per quanto visto sopra, va, di certo, fatto ricadere sul convenuto l'onere di porre in essere tutte quelle attività di CP_1
manutenzione, vigilanza e controllo atte a scongiurare pericoli ai danni di terzi.
L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass.
18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass.
9547/2015; Cass. 1896/2015).
Si ricorda inoltre che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U, Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c.si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella
6 categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Deve escludersi, nel caso di specie, che lo scostamento del tombino dalla sua sede naturale a causa della forte pioggia possa essere qualificata quale evento imprevedibile e inevitabile, tale da integrare gli estremi del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La fattispecie de quo rientra nella sfera di prevedibilità ed evitabilità da parte dell'Ente territoriale, nel caso che ci occupa il preposto alla manutenzione, CP_1
ha, per legge, l'obbligo di assicurare la costante sicurezza ed efficienza delle infrastrutture pubbliche .La legge, invero, impone al un puntuale obbligo di CP_1
manutenzione delle strade che si estrinseca in un controllo degli impianti ad essa funzionali, tra cui rientrano dunque, a pieno titolo, anche i tombini. Un'attenta e periodica manutenzione sarebbe stata dunque necessaria ed idonea al fine di impedire lo scostamento del tombino e, dunque, il verificarsi del danno.
Inoltre, non può altresì ritenersi che la causa del sinistro sia da ricondurre ad un fenomeno atmosferico di eccezionale portata.
La condizione metereologica verificatasi, difatti, consistente in una pioggia di intensità ordinaria, non può in alcun modo considerarsi evento eccezionale o straordinario. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051
c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della
"res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (S.C., Sez. 3, con Ord. n. 4588 del 11/02/2022).
Alcuna prova di tal genere è stata fornita dal convenuto, il quale non ha CP_1
dunque in nessun modo assolto l'onere probatorio gravante su di esso in relazione
7 alla sussistenza degli elementi necessari per invocare il caso fortuito.
In riferimento al quantum debeatur, non è stata disposta CTU.
Deve, a questo punto, rilevarsi che parte attrice ha documentato l'esborso della somma di euro 3710,00 ( comprensivo di IVA) per la riparazione del veicolo, come risulta dalla fattura prodotta in atti della Europa RI SR (cfr.doc.5) .
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento della predetta somma CP_1
oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna il Controparte_1
in persona del Sindaco p.t al risarcimento dei danni che liquida nella misura complessiva di € 3710,00 , IVA compresa, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino
8 all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il in persona del p.t al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2
di lite che liquida in € 125,00 per spese ed euro € 2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso, in Napoli il 12.05.25.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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