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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/08/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2624/2023 promossa da:
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. Parte_1 Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. STANISCIA NICOLA P.IVA_1
ATTORE contro
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2
RAPP.TE P.T., CF. con il patrocinio dell'avv. ZAMBIANCHI PAOLO P.IVA_2 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI : Parte_1 insiste per il rinnovo dell'istruttoria e la formulazione delle domande ad integrazione dei capitoli ammessi ai testi escussi inopinatamente pretermessi dai Giudici Onorari che hanno assunto la prova delegata.
Subordinatamente la insta per il rigetto della domanda di pagamento svolta dalla società Parte_1 opposta in quanto sfornita di prova ex art. 2697 cc.
Spese distratte.
CONCLUSIONI Controparte_2 voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia in persona del Giudice delegato in funzione di Giudice Unico rigettare l'eccezione di incompetenza proposta da controparte, rigettare altresì l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto e, accertata l'esistenza del credito azionato dalla ricorrente-opposta, confermare quindi in sentenza il decreto ingiuntivo opposto, nonché in pagina 1 di 11 accoglimento della riconvenzionale proposta dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempienza di e per effetto di ciò condannarla al risarcimento del danno, somma Parte_1 che si indica in € 35.000,00 salvo miglior precisazione in esito all'istruttoria, ed alla restituzione del materiale presente in cantiere alla data del 13 marzo 2023 ovvero la somma equivalente al valore di tale materiale, pari ad € 20.000,00 salvo miglior precisazione, a ristoro del danno sofferto dall'opposta.
Infine condannare parte opponente al risarcimento di una somma in via equitativa ex art. 96 cpc.
Spese di giudizio rifuse.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Parte Con ricorso in via monitoria, la (da ora, premesso di Controparte_2 essere creditrice nei confronti della ditta dell'importo residuo di € 21.450,40, in Parte_1 relazione alle fatture n. 1 e n. e 12 gennaio 2023, relativo a lavori eseguiti e per materiali consegnati presso il cantiere in Milano Via Livio Conti 1 presso l'edificio di proprietà CP_3 come da ordine n. 388/22;
[...] che l'ingiunta ha versato in data 14.2.2023 un acconto di € 7.000,00 rimanendo debitrice del residuo;
di aver invitato la stessa al pagamento;
insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento per l'importo residuo predetto.
Avverso detto decreto, emanato in data 4.5.2023, propone opposizione la ingiunta deducendo, in Pt_1 via preliminare, la incompetenza dell'adito Tribunale e la competenza del Tribunale di Velletri, avendo la ditta opponente sede in Monte Porzio Catone, attesa la impossibilità di applicazione della previsione di cui all'art. 1182, comma 3, c.c. per non essere la obbligazione dedotta in giudizio liquida;
il tutto con conseguente nullità del decreto in quanto emanato da giudice incompetente.
Nel merito deduce: la mancata presenza, all'interno delle fatture, della sottoscrizione del soggetto che ha firmato l'appalto; la mancata prova dei lavori eseguiti e comunque la mancata esecuzione dell'opera commissionata, che ha portato all'affidamento di ulteriori appalti a terzi per terminare i lavori;
che la stazione appaltante aveva lamentato che alcun prestatore d'opera della società opposta CP_3
Parte ra mai stato presente nei cantieri;
che per tal motivo non poteva essere riconosciuto alcunché; che, infine, non era mai stato eseguito il collaudo delle opere e l'opera non era mai stata accettata dal committente, per cui sussisteva il suo diritto ad eccepire l'inadempimento ex art. 1460 c.c.
.
pagina 2 di 11 Nel giudizio così instaurato si costituisce parte opposta, contestando la domanda avversaria.
Circa la competenza territoriale dell'adito giudice deduce: che il contratto fra le parti si perfezionava, a mezzo scambio di mail, al momento della conoscenza da parte di dell'accettazione di Controparte_2 Pt_1 che pertanto sussiste la competenza di Pavia per avere SGI sede in Broni;
Nel merito rileva:
che in esito all'accordo la opponente versava alcuni acconti;
che i lavori iniziavano il 9.3.2022;
che nel corso dei lavori si verificavano diverse problematiche, che portavano a modifiche del progetto, riconducibili alla e delle quali si era segnalato con mail inviate;
Pt_1
che per i lavori era prevista una durata di 12 settimane salvo cause di forza maggiore o impedimenti dovuti a proprietà del cantiere;
che l'opposta è stata costretta ad operare, fin dall'inizio dei lavori, presso il nominato cantiere in una situazione di incertezza determinata dalle molteplici modifiche al progetto originario (progetto che inizialmente doveva riguardare lavori da effettuarsi in tre piani dell'edificio di e che poi hanno riguardato un solo piano), dalla mancanza di una D.L. CP_3 di e dal fatto che la stessa non fosse riuscita a fornire all'opposta i disegni costruttivi ed Pt_1 Pt_1 esecutivi;
che l'opposta si allontanava dal cantiere, risolvendo di fatto il contratto, per il mancato pagamento delle fatture n. 1 e n. e 2 emesse nel gennaio 2023, posto che di queste era stato versato un solo acconto;
che il tutto era stato preventivamente segnalato da comunicazioni a mezzo mail;
che non vi era quindi alcuna inadempienza di e che se qualche inosservanza ai Controparte_2 termini del contratto intercorso tra le parti è stata commessa, questa la si deve imputare all'opponente. Parte Considerate le inadempienze di formula domanda di risoluzione del contratto per Pt_1 inadempienza dell'opponente, dovendosi detta inadempienza individuarsi:
1) nella mancanza di un adeguato progetto e di una DL presente in cantiere in grado di seguire i lavori;
2) nella necessità per l'opposta di dover continuamente modificare i lavori eseguiti e da eseguire senza possibilità di una programmazione dell'acquisto dei materiali;
3) nel mancato pagamento dell'avanzamento lavori al 50% delle lavorazioni;
4) nella dilatazione dei tempi previsti originariamente in 12 settimane;
5) nel mancato ritiro del materiale di proprietà dell'opposta che è stata impossibilitata a ritirarlo dal cantiere in quanto dal 13 marzo 2023 non è stato più possibile per l'opposta accedere al cantiere. pagina 3 di 11 Acquisita la documentazione prodotta, non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto, escussi i testi indotti, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 24 giugno 2025, previa concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
La competenza dell'adito tribunale, inizialmente contestata dalla opponente, risulta definitivamente accertata anche a seguito della ordinanza sul punto emanata.
Nel merito, si osserva.
L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento dei lavori effettuati dall'opposta CP_2 quale subappaltante di presso il cantiere di di Via L. Cambi a Milano e della iniziale Pt_1 CP_3 richiesta di pagamento del saldo dei lavori eseguiti.
In corso di giudizio la opposta ha svolto, altresì, domanda riconvenzionale instando per la risoluzione del contratto per inadempienza della stessa opponente con richiesta di risarcimento del danno.
Appare opportuno premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, prosegue, continua o si sviluppa
(Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “…un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass., Sez. Un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., Sez.
Un., n. 927/2022).
Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
i) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso.
Si evidenzia che a tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante,
Cass. n.14486/2019; Cass. n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
ii) dal debitore opponente, per contestarla.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onere della prova, spetta dunque a parte opposta (attore sostanziale) allegare e provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato, mentre pagina 4 di 11 ricade sull'opponente (convenuto sostanziale) l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda od eccependo e dimostrando la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui diritto.
In tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, inoltre, va ribadita la regola probatoria dettata dall'art. 2697 c.c. che si traduce nel generale principio di diritto - pressoché unanime e costante nella giurisprudenza di merito e di legittimità dopo Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 2001 - secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Applicando tali consolidati principi al caso di specie, il Tribunale osserva, preliminarmente che l'istruttoria del presente giudizio si è esplicata nella acquisizione dei documenti tutti prodotti e nella escussione dei testi indotti dalle parti, alcuni dei quali sentiti in prova delegata.
Non si è disposta consulenza tecnica posto che, atteso il tempo trascorso, i luoghi di causa sono stati pacificamente modificati e non era pertanto possibile, per un tecnico, accertare quanto dedotto dalle parti.
Ciò premesso, appare opportuno in via preliminare, procedere con la disamina relativa alla domanda principale, quella cioè connessa alla richiesta di pagamento del saldo dei lavori ancora asseritamente dovuto e contestato dalla opponente.
Successivamente, dandosi atto, pacificamente, che il rapporto si è interrotto fra le parti prima del suo compimento, occorre verificare se si è trattato di legittimo recesso del committente, quale subappaltante, ovvero si è trattato di inadempimento di questi.
Nel presente giudizio la parte ricorrente insta per il pagamento dell'importo di € 21.450.40 come da fatture emesse nel gennaio 2023, dedotto un acconto di € 7.000 versato nel febbraio 2023.
La fattura 2, per importo di € 1.000,40 è relativa alla fornitura di putrelle;
la fattura 1/23 per € 27.450,00 porta la dicitura “fattura relativa a stato avanzamento lavori al 50% delle lavorazioni effettuate”.
Va detto che alcuna contestazione risulta svolta con riferimento alla fattura connessa alla fornitura di materiale, posto che le contestazioni svolte sono connesse alla esecuzione dei lavori.
Pertanto, deve essere confermata la debenza della somma di cui alla fattura n. 2.
Per quel che attiene, invece, ai lavori eseguiti, oggetto della fattura 1/23, si rileva che dagli atti di giudizio emerge che: con mail contenente l'offerta del 16.2.2022 (doc.6 ) questa proponeva Controparte_2
l'esecuzione di lavori e la fornitura di materiali, di cui alla offerta, per il corrispettivo di € pagina 5 di 11 150.000 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 183.000.
L'offerta veniva restituita da con i timbri e le firme su ciascuna delle pagine del contratto Pt_1
(all.7 Officine).
In precedenza la opposta aveva inviato le fatture 9/22 del 24.2.2022 per il 30% dei lavori per € 45.000 oltre IVA (doc. 8) e n. 16/22 del 23.3.2022 per €22,500 oltre iva, pari ad ulteriore 15% dei lavori (doc.
9).
La fattura della quale si chiede il pagamento attiene, come rilevato, ad un ulteriore stato di avanzamento lavori.
La fattura risulta inviata;
risulta sollecitato più volte il pagamento (cfr. doc. 19. mail di
[...]
del 31.1.2023; doc. 20, mail di del 28.2.2023 a doc.21, mail CP_2 Controparte_2 Pt_1 di del 3.3.2023 a;
Controparte_2 Pt_1 non risultano depositate risposte a dette mail da parte di Pt_1
Le fatture emesse sono molto generiche;
si parla di avanzamento lavori e non risultano corredate di
SAL o di altra documentazione dalla quale possa ricavarsi il lavoro svolto.
Circa la natura dei lavori eseguiti, risulta predisposto un solo capitolo, il cap. 26.
I testi e , sentiti in delega presso il Tribunale di Roma, testi comuni alle parti, e Tes_1 Tes_2 dipendenti di hanno escluso che la abbia eseguito il 50% dei lavori;
Pt_1 CP_2 gli altri testi escussi non hanno saputo riferire in ordine al contenuto del detto capitolo.
Circa i lavori eseguiti da è emerso, confermato dal teste e dal teste che la ditta ha Pt_3 Pt_3 Tes_3 svolto un lavoro per un giorno, è stata pagata da ha svolto un mero lavoro di supporto Controparte_4 alla stessa.
Dalla istruttoria è emerso che trattavasi di lavori commissionati da a la quale, a sua CP_3 Pt_1 volta, aveva subappaltato i lavori alla Controparte_2
E' emerso che vi sono state plurime modifiche al progetto originario, posto che questo doveva riguardare lavori da eseguirsi in tre piani dell'edificio di mentre alla fine sono stati effettuati CP_3 solo su di un piano.
Sul punto, in particolare, è stato sentito il teste davanti al tribunale di Roma, in delega, che ha Tes_4 riferito:
“E' vero. Inizialmente il contratto di gara tra e riguardava tre piani dell'edificio CP_3 Pt_1
Successivamente, ancor prima di iniziare i lavori, ha comunicato a CP_3 CP_3 Pt_1 che l'attività da svolgere riguardava soltanto il piano terra dell'edificio.”.
Il teste ha confermato, altresì, che ha svolto la attività di cui al cap. 14, relativa a CP_2 problematiche connesse all'impianto di condizionamento. “L'attività della quale mi si chiede è stata svolta da Parte_4 pagina 6 di 11 L'attività era contrattualmente prevista ed è stata anticipata, visto che era il periodo estivo e per non creare disagi ai dipendenti di a settembre alla ripresa delle attività, su richiesta dell'ufficio CP_3 tecnico La richiesta di anticipare il lavoro è stata fatta da direttamente a noi CP_3 CP_3 di . Le problematiche presenti sull'impianto “circuito acqua refrigerata” erano già presenti in Pt_1 quanto si trattava di tubazioni vecchie che da capitolato andavano sostituite.”
Con riferimento ai lavori ulteriori del novembre 2022, il teste ha dichiarato:
SUL CAPITOLO 17 “Sulla circostanza posso solo dire che ha chiesto a noi di di CP_3 Pt_1 eseguire in aggiunta una variante dei lavori che riguardava anche un'altra parte del piano terra.
Nulla so di quanto riguarda il livello amministrativo della questione. Non ricordo il documento 14 che mi si mostra.”
Il teste ha però negato che questi lavori aggiuntivi siano stati eseguiti da come anche Parte_4 gli altri appaltati.
Quanto al teste , anch'esso comune alle parti, non ha fornito ulteriori informazioni, se non Tes_2 confermare, come il teste che la non ha eseguito in cantiere il 50% dei lavori Tes_4 CP_2 concordati.
Sono stati inoltre sentiti i testi di o delle società a queste collegate. CP_3
Il teste geometra che ha prestato attività lavorativa in accordo quadro con la Testimone_5 funzione di Building Manager per conto di una società Yard Reaas s.p.a., ha dichiarato che era Pt_1
Parte appaltatrice, ra subappaltatrice, ma di non conoscere i rapporti fra loro intercorsi;
questi ha riferito che, pur non sapendo quale ditta abbia fornito i materiali e proceduto agli acquisti, ha riferito che in fase di esecuzione il sig. chiedeva spesso il suo intervento per ottimizzare la Tes_3 tipologia degli attraversamenti, tra i quali anche quelli a pavimento;
ha riferito di aver autorizzato la DL nella persona dell'arch. a comunicare la posa delle tubazioni Per_1 caldo e freddo nei tratti verso le centrali, raccomandando a l'aggiornamento delle tavole Pt_1 grafiche.
Lo stesso ha peraltro precisato di aver visto in cantiere lavoratori di Officine e di pur precisando Pt_1 come fosse difficile capire di chi fossero dipendenti, il teste ha ricostruito, anche tramite la consultazione di propria documentazione, la esecuzione di Per_1 lavori nel mese di agosto 2022.
Ha dichiarato: “Ad un certo punto era necessario garantire l'impianto di condizionamento all'interno dell'auditorium per cui ha chiesto immediatamente di attivare quella parte Tes_5 di impianto… In particolare il 2.8.2022 manda mail a lamentando le Tes_5 CP_4 inadempienze e urgenze nella sala conferenze auditorium. Secondo me trattasi di intervento che hanno fatto ad agosto. pagina 7 di 11 Mi sono segnato le mail , il 3.8.2022 segnala le date per intervenire nel mese di agosto”. CP_4
Il teste ha confermato la esecuzione di lavori eseguiti nel mese di dicembre 2022: Testimone_6
“cap. 21 abbiamo fatto dei tracciati per evitare di fermare il loro impianto, in quanto andavano ad intralciarsi. Preciso che l'impianto di era funzionante, per cui abbiamo dovuto CP_3 modificare il tracciato, abbiamo fatto solo delle linee per passare.
Cap. 22 abbiamo dovuto fare per forza, non avevamo un progetto da seguire e potevamo fare solo delle modifiche e passare dopo si poteva fare, loro dicevano di passare dove c'era la linea già esistente, ma era impossibile. CP_
era impossibile in quanto le linee già esistenti erano infilate nei muri ed attraversavano stanze diverse. Per loro intendo della noi ci rivolgevamo a lui. Persona_2 Pt_1
Il mio interlocutore in cantiere era . Controparte_6
Tali essendo le risultanze istruttorie sul punto e ribadito quanto già sottolineato circa la assenza di contestazioni immediate alle fatture oggi azionate, posto che la prima contestazione risulta avanzata con la presente opposizione si osserva.
I lavori fatturati sono stati eseguiti a seguito di accordo intercorso nel 2022.
Risultano pagati due acconti, uno su fattura che attesta la esecuzione di lavori per il 30% nel febbraio
2022, e altra per lavori al 23.3.2022 per ulteriore acconto del 15%.
Dalle deposizioni è emerso che sono stati eseguiti ulteriori lavori nel mese di agosto e nel mese di novembre 2022, che non rientrano in dette fatturazioni.
Come rilevato non risulta in atti alcun giornale di cantiere, non vi sono SAL, non vi è documentazione alcuna attestante le lavorazioni.
Vi è solo la conferma che vi erano operai di al lavoro, in particolare del figlio del e di CP_2 Tes_3
; ma non ci sono indicazioni ulteriori. Testimone_6
Posto che incombe su chi richiede il pagamento di importi la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione, questo giudice non può affermare che la abbia fornito piena prova della debenza CP_2 della somma azionata.
Peraltro, occorre dare atto che, per stessa ammissione della ricorrente in monitorio, la fattura n. 1/2023 risulta in parte pagata, tramite versamento di acconto in data 14.2.2023 (l'acconto, con la data di versamento, è riportato sulla stessa fattura).
Ritiene il giudicante che l'importo versato di € 7.000,00 possa ritenersi corrispondente alla attività che
è emersa come svolta nel corso della istruttoria.
Alcunché di ulteriore è emerso relativamente alla attività svolta.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e deve essere disposta la sola condanna di al Pt_1 pagina 8 di 11 pagamento della fattura 2/2023 dell'importo di €1.000,40 che non risulta contestata, oltre interessi nelle more maturati.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta, si rileva. Parte ha formulato domanda di risoluzione del contratto per inadempienza dell'opponente, dovendosi detta inadempienza individuarsi:
1) nella mancanza di un adeguato progetto e di una DL presente in cantiere in grado di seguire i lavori;
2) nella necessità per l'opposta di dover continuamente modificare i lavori eseguiti e da eseguire senza possibilità di una programmazione dell'acquisto dei materiali;
3) nel mancato pagamento dell'avanzamento lavori al 50% delle lavorazioni;
4) nella dilatazione dei tempi previsti originariamente in 12 settimane;
5) nel mancato ritiro del materiale di proprietà dell'opposta che è stata impossibilitata a ritirarlo dal cantiere in quanto dal 13 marzo 2023 non è stato più possibile per l'opposta accedere al cantiere.
Ciò premesso si rileva.
Che vi siano state delle mancanze sotto il primo profilo di cui sopra sembra essere emerso dalla istruttoria.
In particolare, i testi e entrambi estranei alle compagini aziendali delle ditte oggi in Per_1 Tes_5 contenzioso, in quanto svolgenti attività per la committente CP_3 il teste ha dichiarato: “il progetto iniziale prevedeva di rifare le colonne montanti fino al Per_1 piano secondo incluso, dopo di che si sono fermati al piano terra… non so dire in quante occasioni, ma ho sentito dire da ed in specie dal sig. che chiedeva di avere da CP_2 Tes_3 Pt_1 documentazione tecnica. Stiamo parlando di questioni verbali, non ho visto nulla di scritto;
mi sembra che in presenza di chiedeva della Tes_3 Controparte_6 documentazione;
più nello specifico non so precisare;
nessuno si è lamentato con me di modifiche da me richieste;
la premessa è che quel cantiere ha subito ritardi pazzeschi, i lavori non andavano avanti, presumo a causa dei rapporti fra e ”. Pt_1 CP_2
Il teste ha dichiarato: Testimone_5
“ab origine credo che si trattasse di due piani, piano terra e primo piano, forse anche il secondo, ma non lo saprei dire, quando sono arrivato io il lavoro era già circoscritto ad un solo piano, con derivazione dalle centrali a – 1 e a - 2…
i circuiti di alimentazione dei fan coil dell'auditorium erano il progetto, non so nulla di chi possa avere fornito i materiali e proceduto agli acquisti, l'unica cosa che posso dire è che in fase di esecuzione il sig. chiedeva spesso il mio intervento per ottimizzare la tipologia degli Tes_3 pagina 9 di 11 attraversamenti, tra i quali anche quelli a pavimento…
a memoria ricordo di essermi lamentato per conto di ”. CP_3
Che i lavori siano andati a rilento è circostanza anch'essa pacifica ed emersa dalla stessa deposizione dei tecnici che hanno affermato, come rilevato, di essersi più volte lamentati. CP_3
La peculiarità della fattispecie è data però dal fatto che non si è trattato, come emerso dalle testimonianze, di subappalto totale, ma di contestuale presenza in cantiere di entrambe le ditte con i propri operai, tanto che gli stessi tecnici di non sono stati in grado di riferire a chi facessero CP_3 capo gli operai predetti.
E' pertanto difficile, se non impossibile, imputare i detti ritardi all'una o all'altra ditta.
La inoltre, non ha nemmeno dedotto in punto gravità dell'inadempimento tale da CP_2 comportare la risoluzione richiesta.
Vero è che, a fronte di minacce, emergenti dalle mail inviate da , di interrompere i lavori, è CP_2 subentrata la decisione di di procedere a revoca del subappalto, vietando a l'accesso in Pt_1 CP_2 cantiere.
L'art. 1671 c.c. consente al committente di recedere unilateralmente dal contratto, per cui sussisteva il diritto di si sospendere i lavori, tenendo indenne l'appaltatore delle spese, dei lavori eseguiti e del Pt_1 mancato guadagno.
Pertanto, ritiene il giudicante di dover respingere la richiesta di risoluzione per inadempimento di parte opponente, vertendosi in ipotesi di recesso del committente.
Che vi sia stato recesso appare evidente dalla comunicazione inviata ad di impedire l'accesso CP_3 il teste ha confermato che arrivò ad una pec di con la quale si chiedeva Tes_5 CP_3 Pt_1 espressamente di non fare accedere più Officine in cantiere.
Anche il teste ha dichiarato che “Il mio titolare mi ha telefonato dicendo che erano stati ritirati Tes_6
i badge e non potevamo più entrare in cantiere”.
Come dedotto, il recesso è consentito in materia di appalto, ed obbliga il recedente alle indennità e al mancato guadagno.
La chiede a tal proposito la condanna al risarcimento del danno, e al pagamento del valore del CP_2 materiale presente in cantiere.
Nulla si è dedotto in ordine al mancato guadagno, cui sarebbe tenuto il recedente, per cui non si può disporre alcunché in proposito.
Circa il materiale presente in cantiere, si sono allegate solo alcune fatture dalla ditta Ferrari per un importo di circa € 3.000,00; non vi è prova però che il materiale relativo fosse stato consegnato nel cantiere, non vi è prova di quale fosse in concreto il detto materiale;
né è mai stata formulata istanza per poterlo riprendere. pagina 10 di 11 Non risultano in atti mail, o WhatsApp o altre richieste di poter entrare in cantiere al solo fine di riprendere beni di proprietà.
Non si può pertanto imputare alcunché alla opponente.
Gli stessi testi di hanno riferito che del materiale è rimasto per lungo tempo in cantiere;
CP_3 sarebbe stata sufficiente una richiesta e lo stesso sarebbe presumibilmente stato restituito.
La relativa domanda va pertanto disattesa.
Riassumendo pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato;
va disposta la condanna di al pagamento della sola fattura relativa alla merce non contestata, 2/23 Pt_1 per € 1.000,40; va respinta la domanda riconvenzionale.
Quanto alle spese, considerata la maggiore soccombenza di le stesse sono poste CP_2 prevalentemente a carico di questa, con parziale compensazione.
Le spese si liquidano come da dispositivo con applicazione della tariffa fino a € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n.945/2023 del 4.5.2023; condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 1.000,40 oltre interessi dalla data domanda ex art,. 1284, IV comma. C.c.; rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_2
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte Controparte_2 opponente la metà delle spese di lite, che liquida, detta metà, in € 3.600,00 per compenso, oltre 15,00
% per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Compensa fra le parti la residua metà.
Pavia, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2624/2023 promossa da:
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. Parte_1 Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. STANISCIA NICOLA P.IVA_1
ATTORE contro
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2
RAPP.TE P.T., CF. con il patrocinio dell'avv. ZAMBIANCHI PAOLO P.IVA_2 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI : Parte_1 insiste per il rinnovo dell'istruttoria e la formulazione delle domande ad integrazione dei capitoli ammessi ai testi escussi inopinatamente pretermessi dai Giudici Onorari che hanno assunto la prova delegata.
Subordinatamente la insta per il rigetto della domanda di pagamento svolta dalla società Parte_1 opposta in quanto sfornita di prova ex art. 2697 cc.
Spese distratte.
CONCLUSIONI Controparte_2 voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia in persona del Giudice delegato in funzione di Giudice Unico rigettare l'eccezione di incompetenza proposta da controparte, rigettare altresì l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto e, accertata l'esistenza del credito azionato dalla ricorrente-opposta, confermare quindi in sentenza il decreto ingiuntivo opposto, nonché in pagina 1 di 11 accoglimento della riconvenzionale proposta dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempienza di e per effetto di ciò condannarla al risarcimento del danno, somma Parte_1 che si indica in € 35.000,00 salvo miglior precisazione in esito all'istruttoria, ed alla restituzione del materiale presente in cantiere alla data del 13 marzo 2023 ovvero la somma equivalente al valore di tale materiale, pari ad € 20.000,00 salvo miglior precisazione, a ristoro del danno sofferto dall'opposta.
Infine condannare parte opponente al risarcimento di una somma in via equitativa ex art. 96 cpc.
Spese di giudizio rifuse.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Parte Con ricorso in via monitoria, la (da ora, premesso di Controparte_2 essere creditrice nei confronti della ditta dell'importo residuo di € 21.450,40, in Parte_1 relazione alle fatture n. 1 e n. e 12 gennaio 2023, relativo a lavori eseguiti e per materiali consegnati presso il cantiere in Milano Via Livio Conti 1 presso l'edificio di proprietà CP_3 come da ordine n. 388/22;
[...] che l'ingiunta ha versato in data 14.2.2023 un acconto di € 7.000,00 rimanendo debitrice del residuo;
di aver invitato la stessa al pagamento;
insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento per l'importo residuo predetto.
Avverso detto decreto, emanato in data 4.5.2023, propone opposizione la ingiunta deducendo, in Pt_1 via preliminare, la incompetenza dell'adito Tribunale e la competenza del Tribunale di Velletri, avendo la ditta opponente sede in Monte Porzio Catone, attesa la impossibilità di applicazione della previsione di cui all'art. 1182, comma 3, c.c. per non essere la obbligazione dedotta in giudizio liquida;
il tutto con conseguente nullità del decreto in quanto emanato da giudice incompetente.
Nel merito deduce: la mancata presenza, all'interno delle fatture, della sottoscrizione del soggetto che ha firmato l'appalto; la mancata prova dei lavori eseguiti e comunque la mancata esecuzione dell'opera commissionata, che ha portato all'affidamento di ulteriori appalti a terzi per terminare i lavori;
che la stazione appaltante aveva lamentato che alcun prestatore d'opera della società opposta CP_3
Parte ra mai stato presente nei cantieri;
che per tal motivo non poteva essere riconosciuto alcunché; che, infine, non era mai stato eseguito il collaudo delle opere e l'opera non era mai stata accettata dal committente, per cui sussisteva il suo diritto ad eccepire l'inadempimento ex art. 1460 c.c.
.
pagina 2 di 11 Nel giudizio così instaurato si costituisce parte opposta, contestando la domanda avversaria.
Circa la competenza territoriale dell'adito giudice deduce: che il contratto fra le parti si perfezionava, a mezzo scambio di mail, al momento della conoscenza da parte di dell'accettazione di Controparte_2 Pt_1 che pertanto sussiste la competenza di Pavia per avere SGI sede in Broni;
Nel merito rileva:
che in esito all'accordo la opponente versava alcuni acconti;
che i lavori iniziavano il 9.3.2022;
che nel corso dei lavori si verificavano diverse problematiche, che portavano a modifiche del progetto, riconducibili alla e delle quali si era segnalato con mail inviate;
Pt_1
che per i lavori era prevista una durata di 12 settimane salvo cause di forza maggiore o impedimenti dovuti a proprietà del cantiere;
che l'opposta è stata costretta ad operare, fin dall'inizio dei lavori, presso il nominato cantiere in una situazione di incertezza determinata dalle molteplici modifiche al progetto originario (progetto che inizialmente doveva riguardare lavori da effettuarsi in tre piani dell'edificio di e che poi hanno riguardato un solo piano), dalla mancanza di una D.L. CP_3 di e dal fatto che la stessa non fosse riuscita a fornire all'opposta i disegni costruttivi ed Pt_1 Pt_1 esecutivi;
che l'opposta si allontanava dal cantiere, risolvendo di fatto il contratto, per il mancato pagamento delle fatture n. 1 e n. e 2 emesse nel gennaio 2023, posto che di queste era stato versato un solo acconto;
che il tutto era stato preventivamente segnalato da comunicazioni a mezzo mail;
che non vi era quindi alcuna inadempienza di e che se qualche inosservanza ai Controparte_2 termini del contratto intercorso tra le parti è stata commessa, questa la si deve imputare all'opponente. Parte Considerate le inadempienze di formula domanda di risoluzione del contratto per Pt_1 inadempienza dell'opponente, dovendosi detta inadempienza individuarsi:
1) nella mancanza di un adeguato progetto e di una DL presente in cantiere in grado di seguire i lavori;
2) nella necessità per l'opposta di dover continuamente modificare i lavori eseguiti e da eseguire senza possibilità di una programmazione dell'acquisto dei materiali;
3) nel mancato pagamento dell'avanzamento lavori al 50% delle lavorazioni;
4) nella dilatazione dei tempi previsti originariamente in 12 settimane;
5) nel mancato ritiro del materiale di proprietà dell'opposta che è stata impossibilitata a ritirarlo dal cantiere in quanto dal 13 marzo 2023 non è stato più possibile per l'opposta accedere al cantiere. pagina 3 di 11 Acquisita la documentazione prodotta, non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto, escussi i testi indotti, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 24 giugno 2025, previa concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
La competenza dell'adito tribunale, inizialmente contestata dalla opponente, risulta definitivamente accertata anche a seguito della ordinanza sul punto emanata.
Nel merito, si osserva.
L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento dei lavori effettuati dall'opposta CP_2 quale subappaltante di presso il cantiere di di Via L. Cambi a Milano e della iniziale Pt_1 CP_3 richiesta di pagamento del saldo dei lavori eseguiti.
In corso di giudizio la opposta ha svolto, altresì, domanda riconvenzionale instando per la risoluzione del contratto per inadempienza della stessa opponente con richiesta di risarcimento del danno.
Appare opportuno premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, prosegue, continua o si sviluppa
(Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “…un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass., Sez. Un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., Sez.
Un., n. 927/2022).
Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
i) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso.
Si evidenzia che a tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante,
Cass. n.14486/2019; Cass. n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
ii) dal debitore opponente, per contestarla.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onere della prova, spetta dunque a parte opposta (attore sostanziale) allegare e provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato, mentre pagina 4 di 11 ricade sull'opponente (convenuto sostanziale) l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda od eccependo e dimostrando la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui diritto.
In tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, inoltre, va ribadita la regola probatoria dettata dall'art. 2697 c.c. che si traduce nel generale principio di diritto - pressoché unanime e costante nella giurisprudenza di merito e di legittimità dopo Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 2001 - secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Applicando tali consolidati principi al caso di specie, il Tribunale osserva, preliminarmente che l'istruttoria del presente giudizio si è esplicata nella acquisizione dei documenti tutti prodotti e nella escussione dei testi indotti dalle parti, alcuni dei quali sentiti in prova delegata.
Non si è disposta consulenza tecnica posto che, atteso il tempo trascorso, i luoghi di causa sono stati pacificamente modificati e non era pertanto possibile, per un tecnico, accertare quanto dedotto dalle parti.
Ciò premesso, appare opportuno in via preliminare, procedere con la disamina relativa alla domanda principale, quella cioè connessa alla richiesta di pagamento del saldo dei lavori ancora asseritamente dovuto e contestato dalla opponente.
Successivamente, dandosi atto, pacificamente, che il rapporto si è interrotto fra le parti prima del suo compimento, occorre verificare se si è trattato di legittimo recesso del committente, quale subappaltante, ovvero si è trattato di inadempimento di questi.
Nel presente giudizio la parte ricorrente insta per il pagamento dell'importo di € 21.450.40 come da fatture emesse nel gennaio 2023, dedotto un acconto di € 7.000 versato nel febbraio 2023.
La fattura 2, per importo di € 1.000,40 è relativa alla fornitura di putrelle;
la fattura 1/23 per € 27.450,00 porta la dicitura “fattura relativa a stato avanzamento lavori al 50% delle lavorazioni effettuate”.
Va detto che alcuna contestazione risulta svolta con riferimento alla fattura connessa alla fornitura di materiale, posto che le contestazioni svolte sono connesse alla esecuzione dei lavori.
Pertanto, deve essere confermata la debenza della somma di cui alla fattura n. 2.
Per quel che attiene, invece, ai lavori eseguiti, oggetto della fattura 1/23, si rileva che dagli atti di giudizio emerge che: con mail contenente l'offerta del 16.2.2022 (doc.6 ) questa proponeva Controparte_2
l'esecuzione di lavori e la fornitura di materiali, di cui alla offerta, per il corrispettivo di € pagina 5 di 11 150.000 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 183.000.
L'offerta veniva restituita da con i timbri e le firme su ciascuna delle pagine del contratto Pt_1
(all.7 Officine).
In precedenza la opposta aveva inviato le fatture 9/22 del 24.2.2022 per il 30% dei lavori per € 45.000 oltre IVA (doc. 8) e n. 16/22 del 23.3.2022 per €22,500 oltre iva, pari ad ulteriore 15% dei lavori (doc.
9).
La fattura della quale si chiede il pagamento attiene, come rilevato, ad un ulteriore stato di avanzamento lavori.
La fattura risulta inviata;
risulta sollecitato più volte il pagamento (cfr. doc. 19. mail di
[...]
del 31.1.2023; doc. 20, mail di del 28.2.2023 a doc.21, mail CP_2 Controparte_2 Pt_1 di del 3.3.2023 a;
Controparte_2 Pt_1 non risultano depositate risposte a dette mail da parte di Pt_1
Le fatture emesse sono molto generiche;
si parla di avanzamento lavori e non risultano corredate di
SAL o di altra documentazione dalla quale possa ricavarsi il lavoro svolto.
Circa la natura dei lavori eseguiti, risulta predisposto un solo capitolo, il cap. 26.
I testi e , sentiti in delega presso il Tribunale di Roma, testi comuni alle parti, e Tes_1 Tes_2 dipendenti di hanno escluso che la abbia eseguito il 50% dei lavori;
Pt_1 CP_2 gli altri testi escussi non hanno saputo riferire in ordine al contenuto del detto capitolo.
Circa i lavori eseguiti da è emerso, confermato dal teste e dal teste che la ditta ha Pt_3 Pt_3 Tes_3 svolto un lavoro per un giorno, è stata pagata da ha svolto un mero lavoro di supporto Controparte_4 alla stessa.
Dalla istruttoria è emerso che trattavasi di lavori commissionati da a la quale, a sua CP_3 Pt_1 volta, aveva subappaltato i lavori alla Controparte_2
E' emerso che vi sono state plurime modifiche al progetto originario, posto che questo doveva riguardare lavori da eseguirsi in tre piani dell'edificio di mentre alla fine sono stati effettuati CP_3 solo su di un piano.
Sul punto, in particolare, è stato sentito il teste davanti al tribunale di Roma, in delega, che ha Tes_4 riferito:
“E' vero. Inizialmente il contratto di gara tra e riguardava tre piani dell'edificio CP_3 Pt_1
Successivamente, ancor prima di iniziare i lavori, ha comunicato a CP_3 CP_3 Pt_1 che l'attività da svolgere riguardava soltanto il piano terra dell'edificio.”.
Il teste ha confermato, altresì, che ha svolto la attività di cui al cap. 14, relativa a CP_2 problematiche connesse all'impianto di condizionamento. “L'attività della quale mi si chiede è stata svolta da Parte_4 pagina 6 di 11 L'attività era contrattualmente prevista ed è stata anticipata, visto che era il periodo estivo e per non creare disagi ai dipendenti di a settembre alla ripresa delle attività, su richiesta dell'ufficio CP_3 tecnico La richiesta di anticipare il lavoro è stata fatta da direttamente a noi CP_3 CP_3 di . Le problematiche presenti sull'impianto “circuito acqua refrigerata” erano già presenti in Pt_1 quanto si trattava di tubazioni vecchie che da capitolato andavano sostituite.”
Con riferimento ai lavori ulteriori del novembre 2022, il teste ha dichiarato:
SUL CAPITOLO 17 “Sulla circostanza posso solo dire che ha chiesto a noi di di CP_3 Pt_1 eseguire in aggiunta una variante dei lavori che riguardava anche un'altra parte del piano terra.
Nulla so di quanto riguarda il livello amministrativo della questione. Non ricordo il documento 14 che mi si mostra.”
Il teste ha però negato che questi lavori aggiuntivi siano stati eseguiti da come anche Parte_4 gli altri appaltati.
Quanto al teste , anch'esso comune alle parti, non ha fornito ulteriori informazioni, se non Tes_2 confermare, come il teste che la non ha eseguito in cantiere il 50% dei lavori Tes_4 CP_2 concordati.
Sono stati inoltre sentiti i testi di o delle società a queste collegate. CP_3
Il teste geometra che ha prestato attività lavorativa in accordo quadro con la Testimone_5 funzione di Building Manager per conto di una società Yard Reaas s.p.a., ha dichiarato che era Pt_1
Parte appaltatrice, ra subappaltatrice, ma di non conoscere i rapporti fra loro intercorsi;
questi ha riferito che, pur non sapendo quale ditta abbia fornito i materiali e proceduto agli acquisti, ha riferito che in fase di esecuzione il sig. chiedeva spesso il suo intervento per ottimizzare la Tes_3 tipologia degli attraversamenti, tra i quali anche quelli a pavimento;
ha riferito di aver autorizzato la DL nella persona dell'arch. a comunicare la posa delle tubazioni Per_1 caldo e freddo nei tratti verso le centrali, raccomandando a l'aggiornamento delle tavole Pt_1 grafiche.
Lo stesso ha peraltro precisato di aver visto in cantiere lavoratori di Officine e di pur precisando Pt_1 come fosse difficile capire di chi fossero dipendenti, il teste ha ricostruito, anche tramite la consultazione di propria documentazione, la esecuzione di Per_1 lavori nel mese di agosto 2022.
Ha dichiarato: “Ad un certo punto era necessario garantire l'impianto di condizionamento all'interno dell'auditorium per cui ha chiesto immediatamente di attivare quella parte Tes_5 di impianto… In particolare il 2.8.2022 manda mail a lamentando le Tes_5 CP_4 inadempienze e urgenze nella sala conferenze auditorium. Secondo me trattasi di intervento che hanno fatto ad agosto. pagina 7 di 11 Mi sono segnato le mail , il 3.8.2022 segnala le date per intervenire nel mese di agosto”. CP_4
Il teste ha confermato la esecuzione di lavori eseguiti nel mese di dicembre 2022: Testimone_6
“cap. 21 abbiamo fatto dei tracciati per evitare di fermare il loro impianto, in quanto andavano ad intralciarsi. Preciso che l'impianto di era funzionante, per cui abbiamo dovuto CP_3 modificare il tracciato, abbiamo fatto solo delle linee per passare.
Cap. 22 abbiamo dovuto fare per forza, non avevamo un progetto da seguire e potevamo fare solo delle modifiche e passare dopo si poteva fare, loro dicevano di passare dove c'era la linea già esistente, ma era impossibile. CP_
era impossibile in quanto le linee già esistenti erano infilate nei muri ed attraversavano stanze diverse. Per loro intendo della noi ci rivolgevamo a lui. Persona_2 Pt_1
Il mio interlocutore in cantiere era . Controparte_6
Tali essendo le risultanze istruttorie sul punto e ribadito quanto già sottolineato circa la assenza di contestazioni immediate alle fatture oggi azionate, posto che la prima contestazione risulta avanzata con la presente opposizione si osserva.
I lavori fatturati sono stati eseguiti a seguito di accordo intercorso nel 2022.
Risultano pagati due acconti, uno su fattura che attesta la esecuzione di lavori per il 30% nel febbraio
2022, e altra per lavori al 23.3.2022 per ulteriore acconto del 15%.
Dalle deposizioni è emerso che sono stati eseguiti ulteriori lavori nel mese di agosto e nel mese di novembre 2022, che non rientrano in dette fatturazioni.
Come rilevato non risulta in atti alcun giornale di cantiere, non vi sono SAL, non vi è documentazione alcuna attestante le lavorazioni.
Vi è solo la conferma che vi erano operai di al lavoro, in particolare del figlio del e di CP_2 Tes_3
; ma non ci sono indicazioni ulteriori. Testimone_6
Posto che incombe su chi richiede il pagamento di importi la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione, questo giudice non può affermare che la abbia fornito piena prova della debenza CP_2 della somma azionata.
Peraltro, occorre dare atto che, per stessa ammissione della ricorrente in monitorio, la fattura n. 1/2023 risulta in parte pagata, tramite versamento di acconto in data 14.2.2023 (l'acconto, con la data di versamento, è riportato sulla stessa fattura).
Ritiene il giudicante che l'importo versato di € 7.000,00 possa ritenersi corrispondente alla attività che
è emersa come svolta nel corso della istruttoria.
Alcunché di ulteriore è emerso relativamente alla attività svolta.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e deve essere disposta la sola condanna di al Pt_1 pagina 8 di 11 pagamento della fattura 2/2023 dell'importo di €1.000,40 che non risulta contestata, oltre interessi nelle more maturati.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta, si rileva. Parte ha formulato domanda di risoluzione del contratto per inadempienza dell'opponente, dovendosi detta inadempienza individuarsi:
1) nella mancanza di un adeguato progetto e di una DL presente in cantiere in grado di seguire i lavori;
2) nella necessità per l'opposta di dover continuamente modificare i lavori eseguiti e da eseguire senza possibilità di una programmazione dell'acquisto dei materiali;
3) nel mancato pagamento dell'avanzamento lavori al 50% delle lavorazioni;
4) nella dilatazione dei tempi previsti originariamente in 12 settimane;
5) nel mancato ritiro del materiale di proprietà dell'opposta che è stata impossibilitata a ritirarlo dal cantiere in quanto dal 13 marzo 2023 non è stato più possibile per l'opposta accedere al cantiere.
Ciò premesso si rileva.
Che vi siano state delle mancanze sotto il primo profilo di cui sopra sembra essere emerso dalla istruttoria.
In particolare, i testi e entrambi estranei alle compagini aziendali delle ditte oggi in Per_1 Tes_5 contenzioso, in quanto svolgenti attività per la committente CP_3 il teste ha dichiarato: “il progetto iniziale prevedeva di rifare le colonne montanti fino al Per_1 piano secondo incluso, dopo di che si sono fermati al piano terra… non so dire in quante occasioni, ma ho sentito dire da ed in specie dal sig. che chiedeva di avere da CP_2 Tes_3 Pt_1 documentazione tecnica. Stiamo parlando di questioni verbali, non ho visto nulla di scritto;
mi sembra che in presenza di chiedeva della Tes_3 Controparte_6 documentazione;
più nello specifico non so precisare;
nessuno si è lamentato con me di modifiche da me richieste;
la premessa è che quel cantiere ha subito ritardi pazzeschi, i lavori non andavano avanti, presumo a causa dei rapporti fra e ”. Pt_1 CP_2
Il teste ha dichiarato: Testimone_5
“ab origine credo che si trattasse di due piani, piano terra e primo piano, forse anche il secondo, ma non lo saprei dire, quando sono arrivato io il lavoro era già circoscritto ad un solo piano, con derivazione dalle centrali a – 1 e a - 2…
i circuiti di alimentazione dei fan coil dell'auditorium erano il progetto, non so nulla di chi possa avere fornito i materiali e proceduto agli acquisti, l'unica cosa che posso dire è che in fase di esecuzione il sig. chiedeva spesso il mio intervento per ottimizzare la tipologia degli Tes_3 pagina 9 di 11 attraversamenti, tra i quali anche quelli a pavimento…
a memoria ricordo di essermi lamentato per conto di ”. CP_3
Che i lavori siano andati a rilento è circostanza anch'essa pacifica ed emersa dalla stessa deposizione dei tecnici che hanno affermato, come rilevato, di essersi più volte lamentati. CP_3
La peculiarità della fattispecie è data però dal fatto che non si è trattato, come emerso dalle testimonianze, di subappalto totale, ma di contestuale presenza in cantiere di entrambe le ditte con i propri operai, tanto che gli stessi tecnici di non sono stati in grado di riferire a chi facessero CP_3 capo gli operai predetti.
E' pertanto difficile, se non impossibile, imputare i detti ritardi all'una o all'altra ditta.
La inoltre, non ha nemmeno dedotto in punto gravità dell'inadempimento tale da CP_2 comportare la risoluzione richiesta.
Vero è che, a fronte di minacce, emergenti dalle mail inviate da , di interrompere i lavori, è CP_2 subentrata la decisione di di procedere a revoca del subappalto, vietando a l'accesso in Pt_1 CP_2 cantiere.
L'art. 1671 c.c. consente al committente di recedere unilateralmente dal contratto, per cui sussisteva il diritto di si sospendere i lavori, tenendo indenne l'appaltatore delle spese, dei lavori eseguiti e del Pt_1 mancato guadagno.
Pertanto, ritiene il giudicante di dover respingere la richiesta di risoluzione per inadempimento di parte opponente, vertendosi in ipotesi di recesso del committente.
Che vi sia stato recesso appare evidente dalla comunicazione inviata ad di impedire l'accesso CP_3 il teste ha confermato che arrivò ad una pec di con la quale si chiedeva Tes_5 CP_3 Pt_1 espressamente di non fare accedere più Officine in cantiere.
Anche il teste ha dichiarato che “Il mio titolare mi ha telefonato dicendo che erano stati ritirati Tes_6
i badge e non potevamo più entrare in cantiere”.
Come dedotto, il recesso è consentito in materia di appalto, ed obbliga il recedente alle indennità e al mancato guadagno.
La chiede a tal proposito la condanna al risarcimento del danno, e al pagamento del valore del CP_2 materiale presente in cantiere.
Nulla si è dedotto in ordine al mancato guadagno, cui sarebbe tenuto il recedente, per cui non si può disporre alcunché in proposito.
Circa il materiale presente in cantiere, si sono allegate solo alcune fatture dalla ditta Ferrari per un importo di circa € 3.000,00; non vi è prova però che il materiale relativo fosse stato consegnato nel cantiere, non vi è prova di quale fosse in concreto il detto materiale;
né è mai stata formulata istanza per poterlo riprendere. pagina 10 di 11 Non risultano in atti mail, o WhatsApp o altre richieste di poter entrare in cantiere al solo fine di riprendere beni di proprietà.
Non si può pertanto imputare alcunché alla opponente.
Gli stessi testi di hanno riferito che del materiale è rimasto per lungo tempo in cantiere;
CP_3 sarebbe stata sufficiente una richiesta e lo stesso sarebbe presumibilmente stato restituito.
La relativa domanda va pertanto disattesa.
Riassumendo pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato;
va disposta la condanna di al pagamento della sola fattura relativa alla merce non contestata, 2/23 Pt_1 per € 1.000,40; va respinta la domanda riconvenzionale.
Quanto alle spese, considerata la maggiore soccombenza di le stesse sono poste CP_2 prevalentemente a carico di questa, con parziale compensazione.
Le spese si liquidano come da dispositivo con applicazione della tariffa fino a € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n.945/2023 del 4.5.2023; condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 1.000,40 oltre interessi dalla data domanda ex art,. 1284, IV comma. C.c.; rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_2
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte Controparte_2 opponente la metà delle spese di lite, che liquida, detta metà, in € 3.600,00 per compenso, oltre 15,00
% per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Compensa fra le parti la residua metà.
Pavia, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
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