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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7498/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Andrea Chelossi Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato
CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Guerra e dall'Avv. Paolo Ricchiuto Controparte_2
CONVENUTO
Con ricorso depositato il 21.6.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
e deducendo:
[...] Controparte_2
- di essere erede legittimaria della madre, deceduta il 29.8.2019, e di avere accettato _1
l'eredità con beneficio d'inventario;
- di avere appreso che la madre aveva stipulato una polizza vita con pagando quale Controparte_2 premio la somma di € 350.000,00;
- di avere richiesto alla predetta società copia della documentazione relativa alla polizza;
che la società aveva fornito i documenti, oscurando il nominativo del beneficiario per ragioni di privacy;
- di avere proposto reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi degli artt. 77 del
Regolamento UE 2016/679,140bis e 143 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali per per la violazione degli artt. 6 par 1 lett. f); 9, par. 2 lett. f); 15 e Considerando 52 del Regolamento UE 679/2016 da parte della soc. CP_2
- che è decorso il termine per la conclusione del procedimento senza che l'autorità Garante avesse deciso il reclamo:
- che in seguito alla riforma del 2018, i diritti patrimoniali degli eredi/chiamati sono da ritersi prevalenti rispetto al diritto alla riservatezza di terzi, a prescindere dall'esistenza di un giudizio in corso.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale : 1) di accertare il mancato rispetto da parte del Garante della Privacy dell'obbligo a provvedere nel termine previsto all'art. 143 D.lgs n. 196/2003 e ss. pagina 1 di 5 mm., c.d. “Codice della Privacy” a seguito di reclamo proposto ai sensi ex artt. 77 del Regolamento UE 2016/679 e 140bis - 143 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali presentato dalla IG.ra in data 2/05/2022 con oggetto il diniego di di fornire la documentazione Parte_1 CP_2 attinente la polizza vita stipulata (AM Vita Arca TOP Garantito 2% proposta n. 010017 – convenzione n. 1887 – filiale 1281) dalla madre, IG.ra (deceduta il 29/08/2019), in _1 data 15/01/2013 versando quale premio un assegno di € 350.000,00, comprensiva dei nominativi dei beneficiari;
2) di accertare e riconoscere il diritto della IG.ra di accedere alla documentazione in Pt_1 possesso di attinente la polizza vita stipulata (AM Vita Arca TOP Garantito 2% CP_2 proposta n. 010017 – convenzione n. 1887 – filiale 1281) dalla madre, IG.ra _1
(deceduta il 29/08/2019), in data 15/01/2013 versando quale premio un assegno di € 350.000,00, comprensiva dei nominativi dei beneficiari;
3) di condannare a consegnare la Controparte_2 documentazione completa della suddetta polizza comprensiva del nominativo dei beneficiari. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nel costituirsi in giudizio, l'Autorità Garante ha rappresentato :
- che il termine per la conclusione del procedimento, nella specie pari a 12 mesi dalla presentazione del reclamo, per la sussistenza di esigenze istruttorie portate a conoscenza dell'istante, è meramente ordinatorio;
- che in tema di diritto di accesso ai dati personali del terzo beneficiario di una polizza vita è stato adottato il provvedimento interpretativo generale del 26 ottobre 2023;
- che a seguito dell'adozione di tale provvedimento la società assicuratrice è stata invitata a rivalutare l'istanza della sig.ra Pt_1
- che la società ha confermato il precedente diniego di fornire il nominativo del terzo beneficiario della polizza;
- che il procedimento amministrativo si è concluso con un provvedimento di archiviazione;
La convenuta ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita in giudizio anche eccependo in via preliminare/pregiudiziale Controparte_2
l'inammissibilità/improponibilità delle domande oggetto del ricorso, attesa la intervenuta definizione del procedimento di reclamo con una decisione di sostanziale rigetto, non impugnata dalla sig.ra Pt_1
Nel merito, ha ribadito la correttezza del proprio diniego, anche alla luce del provvedimento interpretativo del 26 ottobre 2023, evidenziando come l'odierna ricorrente non avesse dimostrato la necessità di attaccare le donazioni fatte in vita dal de cuius per tutelare la lesione della propria quota di legittima.
La convenuta ha quindi chiesto : in via preliminare e/o pregiudiziale, di dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso;
nel merito, di rigettarlo perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza del 22.7.2024, udienza a seguito del trasferimento del magistrato titolare e l'assegnazione al sottoscritto magistrato onorario.
*
L'eccezione di improponibilità della domanda sollevata da è infondata e va rigettata. Controparte_2 Ai sensi dell'art. 140 bis D. Lgs. n. 196/2003 “1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. A sua volta, l'art. 10 c. 4
D.lgs. n. 150/2011 prevede, per quanto qui interessa, che, una volta decorso il termine per la decisione pagina 2 di 5 del reclamo previsto dall'art. 143 del D. Lgs. n. 196/2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente. Nel caso di specie, ha proposto reclamo il 2.5.2022 per la violazione degli artt. 6 par 1 Parte_1 lett. f), 9 par. 2 lett. f), 15 e Considerando 52 del Regolamento UE 679/2016 da parte di CP_2
In data 17.3.2023 il Garante ha comunicato che il termine di conclusione del procedimento era
[...] da determinarsi in dodici mesi. Pertanto, considerato il periodo di sospensione feriale di cui all'art. 6 del Regolamento n. 2/2019 del Garante (dal 1 al 31 agosto), il procedimento avrebbe dovuto concludersi il 2.6.2023. Poiché a tale data il reclamo non era stato ancora definito, il 21.6.2023 la sig.ra ha depositato il ricorso introduttivo del presente procedimento, con il quale ha riproposto, in Pt_1 sede giurisdizionale, le medesime doglianze oggetto del reclamo nei confronti di La Controparte_2 via giurisdizionale è stata intrapresa entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la decisione del reclamo, secondo quanto previsto dall'art. 10 c. 4 sopra richiamato, pertanto non si versa in un caso di improponibilità della domanda.
Venendo al merito, per quanto riguarda la domanda 1) proposta dalla ricorrente, è pacifico che l'Autorità Garante non ha rispettato il termine (meramente ordinatorio) previsto all'art. 143 D.lgs n.
196/2003 per la conclusione del procedimento di reclamo. Difetta, tuttavia, l'interesse ad agire della ricorrente in ordine alla richiesta di accertamento proposta. Come affermato dalla Suprema Corte, “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utilità effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia. In proposito, va ribadito il principio per cui l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazione di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”
(Cass. n. 2057/2019). Nel caso in esame la ricorrente non ha indicato quale specifica utilità o vantaggio conseguirebbe dalla richiesta pronuncia giudiziale. La sola violazione del termine di cui al richiamato art. 143 non sostenuta da un interesse personale, attuale e concreto si configura come una mera lamentela, come tale non tutelabile in giudizio. La domanda, quindi, va ritenuta inammissibile.
Le domande 2) e 3) sono fondate e meritano di essere accolte. Ai sensi dell'art. 15, par. 1, Reg. UE 675/2016, c.d. GDPR, “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali” e a varie ulteriori informazioni, tra cui le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari cui i dati saranno comunicati etc. Di tali dati, il soggetto interessato può ottenere una copia, ma detta prerogativa, secondo il par. 4, “non può ledere i diritti e le libertà altrui”. Secondo il disposto dell'art. 2 terdecies, co. 1, D.lgs. n. 196/2003 “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Il comma 5, specifica, poi, che l'eventuale divieto di esercitare i suddetti diritti, nei casi previsti dall'articolo, “non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.
Chiarito il fondamento giuridico della richiesta formulata dalla sig.ra quale erede legittimaria Pt_1 della madre si tratta di stabilire se il diritto di accesso di cui all'art. 2 terdecies citato _1 ricomprenda i dati dei terzi beneficiari di una polizza assicurativa, giacchè l'eventuale ostensione potrebbe violare la “privacy” di questi ultimi.
pagina 3 di 5 Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'impresa assicuratrice può fornire ai chiamati all'eredità tutte le informazioni relative alle polizze stipulate in vita dal de cuius, ad eccezione di quelle relative ai nominativi dei beneficiari. Per tale interpretazione, infatti, il diritto di accesso, di cui all'art. 15 GDPR, richiamato dall'art. 2 terdecies Cod. privacy è riservato alla persona stessa i cui dati sono oggetto del trattamento, non potendosi diversamente estendere anche ai dati di soggetti terzi, che potranno, dunque, opporre la tutela della propria privacy. In tal senso, secondo Cass. civ., Sez. I, 8/9/2015, n. 17790, seppur con riferimento all'art. 9 Cod. privacy allora vigente ed avente il medesimo tenore dell'art. 2 terdecies sopra richiamato, “in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma del D.Lgs. n. 196 del
2003, art. 9, comma 3, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo”. Secondo un diverso e preferibile orientamento, invece, il diritto alla riservatezza, lungi dall'essere un diritto assoluto, deve essere bilanciato volta per volta con eventuali altri interessi coinvolti nel caso.
Conseguentemente, il diritto alla riservatezza dei dati personali di terzi beneficiari di polizze assicurative deve cedere di fronte alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra cui quello dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio del chiamato all'eredità, il quale è diritto avente rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 24 Cost. In tal senso, secondo Cass. Civ., Sez. I, Ord., 13/12/2021, n. 39531: “È legittima l'ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l'interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti del soggetto in tal modo designato dall'aderente al fondo, come allorché la richiesta provenga dal legittimario del de cuius”. Occorre poi tener conto del provvedimento interpretativo n. 520 del 26.10.2023, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 281 del 1.12.2023, con il quale il Garante per la Protezione dei
Dati Personali è intervenuto sul tema dell'accesso da parte di chiamati all'eredità e di eredi ai dati dei beneficiari di polizze assicurative stipulate in vita da persone decedute, a causa dei “dubbi interpretativi, incertezze e difficoltà applicative sia per le imprese assicurative sia per gli interessati, anche in ragione delle contrastanti decisioni assunte dalla giurisprudenza di merito”. Il Garante è giunto alla conclusione che “tra i dati ai quali è possibile accedere ai sensi del combinato disposto tra gli art. 15 del Regolamento e 2- terdecies del Codice, rientrino anche i dati personali dei beneficiari di polizze assicurative accese in vita da una persona deceduta, in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco effettuata dall'impresa assicuratrice titolare del trattamento (…). In questo senso il titolare dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di seguito indicati: 1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all'eredità o di erede;
2) che l'interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato la propria qualità di erede legittimaria e ha dato conto dei motivi che giustificano la richiesta di conoscere il nome del beneficiario della polizza stipulata in vita dalla madre, ovvero l'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima: azione che non potrebbe essere esercitata se non fosse nota l'identità del beneficiario. Ciò premesso, nella valutazione comparativa tra il diritto alla “privacy” dei beneficiari e quello di difesa della ricorrente deve ritenersi prevalente quest'ultimo.
La domanda sub 2) deve essere accolta, con conseguente ordine alla società assicuratrice di indicare il nominativo del beneficiario.
Considerata la presenza di diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul tema e la pubblicazione, pendente il giudizio, del provvedimento interpretativo da parte dell'autorità Garante, le spese del giudizio meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita :
- dichiara inammissibile la domanda sub 1) del ricorso;
- in accoglimento delle domande sub 2) e 3) del ricorso, accerta il diritto della ricorrente di conoscere il nominativo del/dei beneficiario/i della polizza vita stipulata (AM Vita Arca TOP Garantito 2% proposta n. 010017 – convenzione n. 1887 – filiale 1281) stipulata da (deceduta il _1
29.8.2019) in data 15.1.2013 e ordina ad di comunicare alla ricorrente il nominativo Controparte_2 del/dei beneficiario/i della predetta polizza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7498/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Andrea Chelossi Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato
CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Guerra e dall'Avv. Paolo Ricchiuto Controparte_2
CONVENUTO
Con ricorso depositato il 21.6.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
e deducendo:
[...] Controparte_2
- di essere erede legittimaria della madre, deceduta il 29.8.2019, e di avere accettato _1
l'eredità con beneficio d'inventario;
- di avere appreso che la madre aveva stipulato una polizza vita con pagando quale Controparte_2 premio la somma di € 350.000,00;
- di avere richiesto alla predetta società copia della documentazione relativa alla polizza;
che la società aveva fornito i documenti, oscurando il nominativo del beneficiario per ragioni di privacy;
- di avere proposto reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi degli artt. 77 del
Regolamento UE 2016/679,140bis e 143 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali per per la violazione degli artt. 6 par 1 lett. f); 9, par. 2 lett. f); 15 e Considerando 52 del Regolamento UE 679/2016 da parte della soc. CP_2
- che è decorso il termine per la conclusione del procedimento senza che l'autorità Garante avesse deciso il reclamo:
- che in seguito alla riforma del 2018, i diritti patrimoniali degli eredi/chiamati sono da ritersi prevalenti rispetto al diritto alla riservatezza di terzi, a prescindere dall'esistenza di un giudizio in corso.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale : 1) di accertare il mancato rispetto da parte del Garante della Privacy dell'obbligo a provvedere nel termine previsto all'art. 143 D.lgs n. 196/2003 e ss. pagina 1 di 5 mm., c.d. “Codice della Privacy” a seguito di reclamo proposto ai sensi ex artt. 77 del Regolamento UE 2016/679 e 140bis - 143 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali presentato dalla IG.ra in data 2/05/2022 con oggetto il diniego di di fornire la documentazione Parte_1 CP_2 attinente la polizza vita stipulata (AM Vita Arca TOP Garantito 2% proposta n. 010017 – convenzione n. 1887 – filiale 1281) dalla madre, IG.ra (deceduta il 29/08/2019), in _1 data 15/01/2013 versando quale premio un assegno di € 350.000,00, comprensiva dei nominativi dei beneficiari;
2) di accertare e riconoscere il diritto della IG.ra di accedere alla documentazione in Pt_1 possesso di attinente la polizza vita stipulata (AM Vita Arca TOP Garantito 2% CP_2 proposta n. 010017 – convenzione n. 1887 – filiale 1281) dalla madre, IG.ra _1
(deceduta il 29/08/2019), in data 15/01/2013 versando quale premio un assegno di € 350.000,00, comprensiva dei nominativi dei beneficiari;
3) di condannare a consegnare la Controparte_2 documentazione completa della suddetta polizza comprensiva del nominativo dei beneficiari. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nel costituirsi in giudizio, l'Autorità Garante ha rappresentato :
- che il termine per la conclusione del procedimento, nella specie pari a 12 mesi dalla presentazione del reclamo, per la sussistenza di esigenze istruttorie portate a conoscenza dell'istante, è meramente ordinatorio;
- che in tema di diritto di accesso ai dati personali del terzo beneficiario di una polizza vita è stato adottato il provvedimento interpretativo generale del 26 ottobre 2023;
- che a seguito dell'adozione di tale provvedimento la società assicuratrice è stata invitata a rivalutare l'istanza della sig.ra Pt_1
- che la società ha confermato il precedente diniego di fornire il nominativo del terzo beneficiario della polizza;
- che il procedimento amministrativo si è concluso con un provvedimento di archiviazione;
La convenuta ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita in giudizio anche eccependo in via preliminare/pregiudiziale Controparte_2
l'inammissibilità/improponibilità delle domande oggetto del ricorso, attesa la intervenuta definizione del procedimento di reclamo con una decisione di sostanziale rigetto, non impugnata dalla sig.ra Pt_1
Nel merito, ha ribadito la correttezza del proprio diniego, anche alla luce del provvedimento interpretativo del 26 ottobre 2023, evidenziando come l'odierna ricorrente non avesse dimostrato la necessità di attaccare le donazioni fatte in vita dal de cuius per tutelare la lesione della propria quota di legittima.
La convenuta ha quindi chiesto : in via preliminare e/o pregiudiziale, di dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso;
nel merito, di rigettarlo perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza del 22.7.2024, udienza a seguito del trasferimento del magistrato titolare e l'assegnazione al sottoscritto magistrato onorario.
*
L'eccezione di improponibilità della domanda sollevata da è infondata e va rigettata. Controparte_2 Ai sensi dell'art. 140 bis D. Lgs. n. 196/2003 “1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. A sua volta, l'art. 10 c. 4
D.lgs. n. 150/2011 prevede, per quanto qui interessa, che, una volta decorso il termine per la decisione pagina 2 di 5 del reclamo previsto dall'art. 143 del D. Lgs. n. 196/2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente. Nel caso di specie, ha proposto reclamo il 2.5.2022 per la violazione degli artt. 6 par 1 Parte_1 lett. f), 9 par. 2 lett. f), 15 e Considerando 52 del Regolamento UE 679/2016 da parte di CP_2
In data 17.3.2023 il Garante ha comunicato che il termine di conclusione del procedimento era
[...] da determinarsi in dodici mesi. Pertanto, considerato il periodo di sospensione feriale di cui all'art. 6 del Regolamento n. 2/2019 del Garante (dal 1 al 31 agosto), il procedimento avrebbe dovuto concludersi il 2.6.2023. Poiché a tale data il reclamo non era stato ancora definito, il 21.6.2023 la sig.ra ha depositato il ricorso introduttivo del presente procedimento, con il quale ha riproposto, in Pt_1 sede giurisdizionale, le medesime doglianze oggetto del reclamo nei confronti di La Controparte_2 via giurisdizionale è stata intrapresa entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la decisione del reclamo, secondo quanto previsto dall'art. 10 c. 4 sopra richiamato, pertanto non si versa in un caso di improponibilità della domanda.
Venendo al merito, per quanto riguarda la domanda 1) proposta dalla ricorrente, è pacifico che l'Autorità Garante non ha rispettato il termine (meramente ordinatorio) previsto all'art. 143 D.lgs n.
196/2003 per la conclusione del procedimento di reclamo. Difetta, tuttavia, l'interesse ad agire della ricorrente in ordine alla richiesta di accertamento proposta. Come affermato dalla Suprema Corte, “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utilità effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia. In proposito, va ribadito il principio per cui l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazione di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”
(Cass. n. 2057/2019). Nel caso in esame la ricorrente non ha indicato quale specifica utilità o vantaggio conseguirebbe dalla richiesta pronuncia giudiziale. La sola violazione del termine di cui al richiamato art. 143 non sostenuta da un interesse personale, attuale e concreto si configura come una mera lamentela, come tale non tutelabile in giudizio. La domanda, quindi, va ritenuta inammissibile.
Le domande 2) e 3) sono fondate e meritano di essere accolte. Ai sensi dell'art. 15, par. 1, Reg. UE 675/2016, c.d. GDPR, “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali” e a varie ulteriori informazioni, tra cui le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari cui i dati saranno comunicati etc. Di tali dati, il soggetto interessato può ottenere una copia, ma detta prerogativa, secondo il par. 4, “non può ledere i diritti e le libertà altrui”. Secondo il disposto dell'art. 2 terdecies, co. 1, D.lgs. n. 196/2003 “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Il comma 5, specifica, poi, che l'eventuale divieto di esercitare i suddetti diritti, nei casi previsti dall'articolo, “non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.
Chiarito il fondamento giuridico della richiesta formulata dalla sig.ra quale erede legittimaria Pt_1 della madre si tratta di stabilire se il diritto di accesso di cui all'art. 2 terdecies citato _1 ricomprenda i dati dei terzi beneficiari di una polizza assicurativa, giacchè l'eventuale ostensione potrebbe violare la “privacy” di questi ultimi.
pagina 3 di 5 Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'impresa assicuratrice può fornire ai chiamati all'eredità tutte le informazioni relative alle polizze stipulate in vita dal de cuius, ad eccezione di quelle relative ai nominativi dei beneficiari. Per tale interpretazione, infatti, il diritto di accesso, di cui all'art. 15 GDPR, richiamato dall'art. 2 terdecies Cod. privacy è riservato alla persona stessa i cui dati sono oggetto del trattamento, non potendosi diversamente estendere anche ai dati di soggetti terzi, che potranno, dunque, opporre la tutela della propria privacy. In tal senso, secondo Cass. civ., Sez. I, 8/9/2015, n. 17790, seppur con riferimento all'art. 9 Cod. privacy allora vigente ed avente il medesimo tenore dell'art. 2 terdecies sopra richiamato, “in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma del D.Lgs. n. 196 del
2003, art. 9, comma 3, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo”. Secondo un diverso e preferibile orientamento, invece, il diritto alla riservatezza, lungi dall'essere un diritto assoluto, deve essere bilanciato volta per volta con eventuali altri interessi coinvolti nel caso.
Conseguentemente, il diritto alla riservatezza dei dati personali di terzi beneficiari di polizze assicurative deve cedere di fronte alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra cui quello dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio del chiamato all'eredità, il quale è diritto avente rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 24 Cost. In tal senso, secondo Cass. Civ., Sez. I, Ord., 13/12/2021, n. 39531: “È legittima l'ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l'interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti del soggetto in tal modo designato dall'aderente al fondo, come allorché la richiesta provenga dal legittimario del de cuius”. Occorre poi tener conto del provvedimento interpretativo n. 520 del 26.10.2023, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 281 del 1.12.2023, con il quale il Garante per la Protezione dei
Dati Personali è intervenuto sul tema dell'accesso da parte di chiamati all'eredità e di eredi ai dati dei beneficiari di polizze assicurative stipulate in vita da persone decedute, a causa dei “dubbi interpretativi, incertezze e difficoltà applicative sia per le imprese assicurative sia per gli interessati, anche in ragione delle contrastanti decisioni assunte dalla giurisprudenza di merito”. Il Garante è giunto alla conclusione che “tra i dati ai quali è possibile accedere ai sensi del combinato disposto tra gli art. 15 del Regolamento e 2- terdecies del Codice, rientrino anche i dati personali dei beneficiari di polizze assicurative accese in vita da una persona deceduta, in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco effettuata dall'impresa assicuratrice titolare del trattamento (…). In questo senso il titolare dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di seguito indicati: 1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all'eredità o di erede;
2) che l'interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato la propria qualità di erede legittimaria e ha dato conto dei motivi che giustificano la richiesta di conoscere il nome del beneficiario della polizza stipulata in vita dalla madre, ovvero l'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima: azione che non potrebbe essere esercitata se non fosse nota l'identità del beneficiario. Ciò premesso, nella valutazione comparativa tra il diritto alla “privacy” dei beneficiari e quello di difesa della ricorrente deve ritenersi prevalente quest'ultimo.
La domanda sub 2) deve essere accolta, con conseguente ordine alla società assicuratrice di indicare il nominativo del beneficiario.
Considerata la presenza di diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul tema e la pubblicazione, pendente il giudizio, del provvedimento interpretativo da parte dell'autorità Garante, le spese del giudizio meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita :
- dichiara inammissibile la domanda sub 1) del ricorso;
- in accoglimento delle domande sub 2) e 3) del ricorso, accerta il diritto della ricorrente di conoscere il nominativo del/dei beneficiario/i della polizza vita stipulata (AM Vita Arca TOP Garantito 2% proposta n. 010017 – convenzione n. 1887 – filiale 1281) stipulata da (deceduta il _1
29.8.2019) in data 15.1.2013 e ordina ad di comunicare alla ricorrente il nominativo Controparte_2 del/dei beneficiario/i della predetta polizza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
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