Sentenza 11 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03641/2026REG.PROV.COLL.
N. 02843/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2843 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121
contro
Comune di San Marco Evangelista, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosamaria Petrella, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione ottava) n. 5030/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco Evangelista;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 15 aprile 2026 il consigliere IO RA e udito per la parte appellante l’avvocato Fabrizio Perla, sull’istanza di passaggio in decisione del Comune di San Marco Evangelista;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. L’appellante indicata in intestazione presentava al Comune di San Marco Evangelista un’istanza di sanatoria ex art. 36 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, per un fabbricato destinato a civile abitazione dislocato su quattro livelli, sito in -OMISSIS-, realizzato in assenza di titolo edilizio su un’area di sua proprietà, in allora censita a catasto terreni al -OMISSIS-.
2. La domanda veniva acquisita al protocollo comunale in data 1° ottobre 2015, n. 9680. Dopo il preavviso di diniego ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con atto di prot. n. -OMISSIS- del 17 novembre 2015, l’amministrazione si determinava negativamente ed ingiungeva la demolizione del fabbricato, con ordinanza del 3 maggio 2018, n. 8, notificata all’interessata il 9 maggio seguente.
3. L’ingiunzione a demolire rimaneva inottemperata, come accertato dalla polizia municipale a mezzo di sopralluogo ed attestato con verbali nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 10 dicembre 2018.
4. Con ordinanza in data 15 febbraio 2019, n. 3, notificata alla destinataria il successivo 18 febbraio, era quindi dichiarata ai sensi dell’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia l’acquisizione dell’opera abusiva, del relativo sedime e dell’area circostante ed era ordinato lo sgombero.
5. Contro quest’ultimo provvedimento veniva proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli. Con il ricorso veniva censurata la mancata partecipazione al procedimento a causa dell’omesso invio della relativa comunicazione, il difetto di motivazione sui presupposti dell’acquisizione, e la mancata definizione di una nuova istanza di sanatoria, acquisita al protocollo comunale in data 31 gennaio 2019, n. 1203.
6. Le censure così sintetizzabili venivano respinte dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
7. Più nello specifico, il ricorso era dichiarato « inammissibile ancor prima che infondato », in ragione del fatto che « i vizi dedotti (sono) afferenti tutti al diverso ed autonomo provvedimento di demolizione e nessuno inerente l’acquisizione gravata ». In ogni caso le censure venivano respinte nel merito. Quelle concernenti la partecipazione al procedimento per mancato invio della comunicazione ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erano giudicate infondate sul rilievo che il provvedimento impugnato ha « natura vincolata e doverosa » e non era stata dimostrata « l’utilità dell’apporto partecipativo ex art. 21 octies della medesima legge n. 241/1990 » . Veniva poi escluso che il medesimo provvedimento dovesse contenere una motivazione ulteriore all’accertamento dell’abusività dell’immobile e all’inottemperanza all’ordine di demolizione. Infine, con riguardo alla domanda sanatoria del 2019 si dava atto che essa consiste nella mera « reitera (zione) della precedente istanza » ed era stata presentata « dopo l’accertamento come sopra dell’inottemperanza alla ordinanza di demolizione e ben oltre lo spirare del termine di gg. 90 concesso per evitare le conseguenze pregiudizievoli dell’abusivismo commesso ».
8. Per la riforma della sentenza di primo grado l’originaria ricorrente ha proposto appello, al quale resiste l’amministrazione comunale.
IR
1. L’appello ripropone innanzitutto le censure di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dei principi del giusto procedimento, a causa del mancato adempimento partecipativo, in tesi necessario per orientare l’esercizio della discrezionalità amministrativa in modo da consentire una « ponderata comparazione degli interessi coinvolti ». In ragione della pendenza della domanda di sanatoria si contesta sul punto che il provvedimento impugnato abbia natura vincolata, come invece affermato dalla sentenza.
2. Con un ulteriore motivo sono riproposte le censure di carente motivazione e violazione dell’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo. La necessità di una motivazione puntuale, non limitata « ad un mero richiamo del Verbale di sopralluogo redatto del locale Comando di Polizia Municipale », viene argomentata sulla base degli effetti del provvedimento di acquisizione, comportanti un sacrificio della sfera giuridica soggettiva del destinatario, a fronte della possibilità di sanatoria delle difformità edilizie a suo tempo accertate e di cui è stata ordinata la demolizione. A quest’ultimo riguardo viene ribadito che per l’abuso contestato sono state presentate due domande di sanatoria, la seconda delle quali, acquisita in data 31 gennaio 2019, al n. 1203 del protocollo comunale, è tuttora pendente.
3. Così sintetizzate le censure di cui si compone l’appello, esse sono per un verso carenti di specifiche censure ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm. nei confronti delle statuizioni della sentenza di primo grado con cui esse sono state respinte; per altro verso sono comunque evidentemente infondate.
4. Sulla partecipazione al procedimento la sentenza si articola in una duplice motivazione a sostegno dell’infondatezza delle censure: la natura vincolata del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e la mancata dimostrazione da parte della ricorrente dell’utilità di un suo apporto. Nessuno dei due argomenti è sottoposto a critica puntuale, nei termini richiesti dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., sopra citato. Infatti, si suppone in modo apodittico che la conoscenza del procedimento avrebbe potuto meglio orientare l’azione amministrativa, senza offrire alcuna allegazione circa un possibile diverso contenuto della diversa determinazione conclusiva che in ipotesi si sarebbe potuto adottare. La prospettazione non consente pertanto di superare il rilievo della natura effettivamente vincolata del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, che in realtà ha natura ricognitiva di un effetto verificatosi per legge, in ragione dell’inutile decorso del termine ex art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia per eseguire l’ordine di demolizione (in questi termini: Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16). Difettano quindi in radice i presupposti di una ponderazione di contrapposti interessi, propria invece dei provvedimenti a carattere discrezionale.
5. Con specifico riguardo al caso di specie è poi sufficiente rilevare che l’inottemperanza all’ordine di demolizione è stata accertata a mezzo della polizia locale, come viene dato atto nel provvedimento impugnato, con il richiamo dei verbali di sopralluogo appositamente redatti. L’ora esposto nucleo motivazionale del provvedimento impugnato deve considerarsi sufficiente al rispetto dell’obbligo ex art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione ad un atto che come poc’anzi esposto è meramente ricognitivo di un effetto acquisitivo direttamente verificatosi per legge.
6. Infine, con riguardo alla sanatoria in tesi tuttora pendente presso l’amministrazione comunale, la sentenza ha puntualmente rilevato che la seconda, risalente al 2019, costituisce una mera reiterazione di quella del 2015, sulla quale la stessa ricorrente riconosce essere stato adottato un provvedimento di diniego - che nel provvedimento impugnato si precisa essere contenuto nell’ordinanza di demolizione in data 3 maggio 2018, n. 8 - e che è stata presentata quando l’effetto acquisitivo ex lege conseguente all’inottemperanza dell’ordine si era già verificato. Su quest’ultima circostanza non vi sono contestazioni a mezzo del presente appello.
7. L’appello deve quindi essere respinto. In punto spese non si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza. Per la relativa liquidazione si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di San Marco Evangelista le spese di causa, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
IO RA, Presidente, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.