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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBVNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT. MARIA LETIZIA D'ORSI PRESIDENTE
DOTT. SSA VINCENZINA ANDRICCIOLA GIUDICE REL. EST.
DOTT. VINCENZO LANDOLFI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 87-1/2024 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Telese Terme (BN), al Viale Aurora n. 36, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Gaia LAVORGNA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Telese Terme, alla Via L. Pirandello n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Gaia Lavorgna (c.f. ), indicando l'indirizzo C.F._2 pec: e n. di fax 08241523607 ove potranno essere inviate dalla cancelleria le Email_1 comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento.
RICORRENTE
IL TRIBVNALE visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 01.07.2024 da con l'assistenza del difensore Avv. LAVORGNA Gaia e dell'Organismo Parte_1 di Composizione della Crisi “OCC I Diritti del Debitore” con sede di Benevento, che ha designato, quale gestore della crisi, per la presente procedura, l'Avv. Annalisa FALCO (C.F.: , con studio C.F._3 in Portici (NA) alla Via Libertà n. 225 (pec: : Email_2
1. ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
3. rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, peraltro, successivamente integrata in modo pertinente ai chiarimenti richiesti dal G.D., contenente la valutazione di completezza e attendibilità della copiosa documentazione (oltre cinquecento pagine) depositata dal debitore a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
4.
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. 'c', CCII, atteso che, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 89.376,73, sì come illustrata nel ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui dispone il debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni (nemmeno nella prospettiva dei successivi dodici mesi: art. 2, lett. 'a', CCII), essendo composto da:
- reddito mensile, pari ad € 2.062,54 (cfr., Cud e Dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio, all.ti nn. 13; 13.1; 13.2; 14; 14.1; 14.2), che l'istante percepisce a titolo di retribuzione per l'attività di insegnamento in una scuola primaria di Amorosi (BN), dal quale, nondimeno – e come meglio si dirà –, devono essere detratti gli importi per il fabbisogno familiare;
- autovettura (“MIMI Mini Cooper”, a. imm. 2007, con targa DJ429MX) dal valore stimato di € 2.500,00, che, tuttavia, risulta, a detta del ricorrente, “allo stato inutilizzabile per problemi meccanici irrisolvibili ed attualmente è collocato presso un'autofficina” ed è, inoltre, gravata da (ultimo) fermo amministrativo del 23.3.2023 (cfr., PRA depositato in atti), del quale non si dà atto, né nel ricorso, né nella relazione del gestore;
- beni immobili, stimati in € 115.609,32, dal valore dei quali, tuttavia, deve essere detratto, quello relativo all'immobile sito in Telese Terme (BN), Viale Aurora, 36 - valore stimato in € 70.400,00 -, giacché gravato da vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in favore del figlio minore;
Persona_1
5. precisato, a tal ultimo riguardo, che il ricorrente ha depositato, in sede di chiarimenti, in data 30.10.2024, atto di trasferimento, in adempimento di provvedimento giudiziario del 31.01.2018, rogato dal Notaio Dott. emerge che “Il SInor - in adempimento all'obbligo Persona_2 Parte_2 nascente dall'accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, D.L. n.132/14, conv. in L. n.162/14 (procedimento R.G. n. 784/17), cede e trasferisce alla OR , che acconsente, Parte_1 accetta ed acquista - con vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in favore del figlio minore Persona_1
(nato a [...] il [...]), sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello
[...] stesso - la piena proprietà della consistenza immobiliare sita in Telese Terme (BN), Viale Aurora, 36”;
6. che, pertanto, come già peraltro anticipato, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. - trascritto in data 12/02/2018, e, dunque, opponibile (anche) ai creditori ed aventi causa della fiduciaria, odierna ricorrente -, gravante sulla consistenza immobiliare sita in Telese Terme (BN), Viale Aurora, 36, determina che esso è inalienabile, anche all'interno della procedura di liquidazione controllata, ed è sottratto alle azioni esecutive che non dipendano da debiti assunti in funzione degli scopi per cui il medesimo vincolo veniva impresso sul bene;
7. considerato, inoltre, quanto alla richiesta della ricorrente per l'esclusione, dal procedimento di liquidazione controllata, del veicolo di sua di proprietà (v. supra), che detta istanza può trovare accoglimento;
e trova accoglimento anche alla luce delle osservazioni a tal riguardo presentate dal gestore, il quale ha opportunamente messo in rilievo “che il costo necessario per la riparazione del veicolo è pari ad euro 7.683,36 (compresa IVA) e tanto in considerazione della necessaria esigenza di sostituire il motore… alla luce di quanto sopra precisato, tenuto conto altresì che la riparazione dell'autoveicolo appare antieconomica, come antieconomica appare a questo Gestore della Crisi la vendita del bene mobile la cui immatricolazione risale all'anno 2007”;
8. che, per le ragioni dianzi esposte, appare opportuno dispensare l'anzidetto veicolo dalla procedura di liquidazione, perché, essendo il suo valore (adeguatamente periziato) nettamente inferiore a quello necessario per la sua riparazione, la liquidazione di esso, quindi, si rappresenta antieconomica;
9. verificata, altresì, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
10. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
11. rilevato, inoltre, che il fabbisogno mensile da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, meglio precisato in sede di chiarimenti, è quantificato in €1.297,80– restando, quindi, a disposizione dei creditori € 764,00 mensili, per un totale di 60 rate pari ad € 45.840,00;
11.1. appare necessario precisare - come da nota di parte del 20.12.2024 e da parere del gestore del 4.01.2025 – che: la “voce di spesa relativa all'utilizzo dell'autovettura … calcolata nella tabella delle spese familiari mensili per far fronte alle spese occorrenti per il carburante, la manutenzione dell'autovettura, pari ad euro 204,00 … possa essere lasciata nella disponibilità della RA , per far fronte alle spese Pt_1 occorrenti per i vari spostamenti tenuto conto del mancato utilizzo dell'autovettura”; che, più in particolare,
“la SI.ra nonostante il deterioramento del veicolo necessita di recarsi a lavoro con un mezzo di Pt_1 trasporto e pertanto riceve in prestito, come da autodichiarazione allegata in uno a documenti di riconoscimento, il veicolo Opel Corsa tg GJ301SA di proprietà del SI. a titolo gratuito ma a Parte_3 spese dell'utilizzatrice”;
12. ritenuto, infine, che l'importo per il fabbisogno mensile, così determinato è in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, giacché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;
11. osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato, come per legge, nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, in assenza, nella specie, di giustificati motivi contrari;
12. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBVNALE
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
2. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA;
3. nomina liquidatore l'Avv. Annalisa FALCO, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
7.1. dispone, più in particolare, la sospensione: della procedura esecutiva mobiliare relativa all'atto di pignoramento presso terzi pendente presso il Tribunale di Benevento ed iscritta al N.R.G.E. 899/2023; dei prelievi derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio e dalla delegazione di pagamento in conseguenza dei contratti stipulati dalla ricorrente con Pt_4
7.2. dispone, inoltre, che siano esclusi dalla procedura di liquidazione: l'immobile sito in Telese Terme (BN) al Viale Aurora n. 36, giacché gravato da vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in favore del figlio minore della ricorrente, e l'autoveicolo MINI Mini Cooper (con targa DJ429MX) di proprietà di costei in considerazione della antieconomicità della relativa vendita;
8. dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 1297, 80: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 9.1. 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT.SSA VINCENZINA ANDRICCIOLA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBVNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT. MARIA LETIZIA D'ORSI PRESIDENTE
DOTT. SSA VINCENZINA ANDRICCIOLA GIUDICE REL. EST.
DOTT. VINCENZO LANDOLFI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 87-1/2024 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Telese Terme (BN), al Viale Aurora n. 36, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Gaia LAVORGNA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Telese Terme, alla Via L. Pirandello n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Gaia Lavorgna (c.f. ), indicando l'indirizzo C.F._2 pec: e n. di fax 08241523607 ove potranno essere inviate dalla cancelleria le Email_1 comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento.
RICORRENTE
IL TRIBVNALE visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 01.07.2024 da con l'assistenza del difensore Avv. LAVORGNA Gaia e dell'Organismo Parte_1 di Composizione della Crisi “OCC I Diritti del Debitore” con sede di Benevento, che ha designato, quale gestore della crisi, per la presente procedura, l'Avv. Annalisa FALCO (C.F.: , con studio C.F._3 in Portici (NA) alla Via Libertà n. 225 (pec: : Email_2
1. ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
3. rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, peraltro, successivamente integrata in modo pertinente ai chiarimenti richiesti dal G.D., contenente la valutazione di completezza e attendibilità della copiosa documentazione (oltre cinquecento pagine) depositata dal debitore a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
4.
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. 'c', CCII, atteso che, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 89.376,73, sì come illustrata nel ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui dispone il debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni (nemmeno nella prospettiva dei successivi dodici mesi: art. 2, lett. 'a', CCII), essendo composto da:
- reddito mensile, pari ad € 2.062,54 (cfr., Cud e Dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio, all.ti nn. 13; 13.1; 13.2; 14; 14.1; 14.2), che l'istante percepisce a titolo di retribuzione per l'attività di insegnamento in una scuola primaria di Amorosi (BN), dal quale, nondimeno – e come meglio si dirà –, devono essere detratti gli importi per il fabbisogno familiare;
- autovettura (“MIMI Mini Cooper”, a. imm. 2007, con targa DJ429MX) dal valore stimato di € 2.500,00, che, tuttavia, risulta, a detta del ricorrente, “allo stato inutilizzabile per problemi meccanici irrisolvibili ed attualmente è collocato presso un'autofficina” ed è, inoltre, gravata da (ultimo) fermo amministrativo del 23.3.2023 (cfr., PRA depositato in atti), del quale non si dà atto, né nel ricorso, né nella relazione del gestore;
- beni immobili, stimati in € 115.609,32, dal valore dei quali, tuttavia, deve essere detratto, quello relativo all'immobile sito in Telese Terme (BN), Viale Aurora, 36 - valore stimato in € 70.400,00 -, giacché gravato da vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in favore del figlio minore;
Persona_1
5. precisato, a tal ultimo riguardo, che il ricorrente ha depositato, in sede di chiarimenti, in data 30.10.2024, atto di trasferimento, in adempimento di provvedimento giudiziario del 31.01.2018, rogato dal Notaio Dott. emerge che “Il SInor - in adempimento all'obbligo Persona_2 Parte_2 nascente dall'accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, D.L. n.132/14, conv. in L. n.162/14 (procedimento R.G. n. 784/17), cede e trasferisce alla OR , che acconsente, Parte_1 accetta ed acquista - con vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in favore del figlio minore Persona_1
(nato a [...] il [...]), sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello
[...] stesso - la piena proprietà della consistenza immobiliare sita in Telese Terme (BN), Viale Aurora, 36”;
6. che, pertanto, come già peraltro anticipato, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. - trascritto in data 12/02/2018, e, dunque, opponibile (anche) ai creditori ed aventi causa della fiduciaria, odierna ricorrente -, gravante sulla consistenza immobiliare sita in Telese Terme (BN), Viale Aurora, 36, determina che esso è inalienabile, anche all'interno della procedura di liquidazione controllata, ed è sottratto alle azioni esecutive che non dipendano da debiti assunti in funzione degli scopi per cui il medesimo vincolo veniva impresso sul bene;
7. considerato, inoltre, quanto alla richiesta della ricorrente per l'esclusione, dal procedimento di liquidazione controllata, del veicolo di sua di proprietà (v. supra), che detta istanza può trovare accoglimento;
e trova accoglimento anche alla luce delle osservazioni a tal riguardo presentate dal gestore, il quale ha opportunamente messo in rilievo “che il costo necessario per la riparazione del veicolo è pari ad euro 7.683,36 (compresa IVA) e tanto in considerazione della necessaria esigenza di sostituire il motore… alla luce di quanto sopra precisato, tenuto conto altresì che la riparazione dell'autoveicolo appare antieconomica, come antieconomica appare a questo Gestore della Crisi la vendita del bene mobile la cui immatricolazione risale all'anno 2007”;
8. che, per le ragioni dianzi esposte, appare opportuno dispensare l'anzidetto veicolo dalla procedura di liquidazione, perché, essendo il suo valore (adeguatamente periziato) nettamente inferiore a quello necessario per la sua riparazione, la liquidazione di esso, quindi, si rappresenta antieconomica;
9. verificata, altresì, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
10. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
11. rilevato, inoltre, che il fabbisogno mensile da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, meglio precisato in sede di chiarimenti, è quantificato in €1.297,80– restando, quindi, a disposizione dei creditori € 764,00 mensili, per un totale di 60 rate pari ad € 45.840,00;
11.1. appare necessario precisare - come da nota di parte del 20.12.2024 e da parere del gestore del 4.01.2025 – che: la “voce di spesa relativa all'utilizzo dell'autovettura … calcolata nella tabella delle spese familiari mensili per far fronte alle spese occorrenti per il carburante, la manutenzione dell'autovettura, pari ad euro 204,00 … possa essere lasciata nella disponibilità della RA , per far fronte alle spese Pt_1 occorrenti per i vari spostamenti tenuto conto del mancato utilizzo dell'autovettura”; che, più in particolare,
“la SI.ra nonostante il deterioramento del veicolo necessita di recarsi a lavoro con un mezzo di Pt_1 trasporto e pertanto riceve in prestito, come da autodichiarazione allegata in uno a documenti di riconoscimento, il veicolo Opel Corsa tg GJ301SA di proprietà del SI. a titolo gratuito ma a Parte_3 spese dell'utilizzatrice”;
12. ritenuto, infine, che l'importo per il fabbisogno mensile, così determinato è in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, giacché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;
11. osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato, come per legge, nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, in assenza, nella specie, di giustificati motivi contrari;
12. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBVNALE
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
2. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA;
3. nomina liquidatore l'Avv. Annalisa FALCO, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
7.1. dispone, più in particolare, la sospensione: della procedura esecutiva mobiliare relativa all'atto di pignoramento presso terzi pendente presso il Tribunale di Benevento ed iscritta al N.R.G.E. 899/2023; dei prelievi derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio e dalla delegazione di pagamento in conseguenza dei contratti stipulati dalla ricorrente con Pt_4
7.2. dispone, inoltre, che siano esclusi dalla procedura di liquidazione: l'immobile sito in Telese Terme (BN) al Viale Aurora n. 36, giacché gravato da vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in favore del figlio minore della ricorrente, e l'autoveicolo MINI Mini Cooper (con targa DJ429MX) di proprietà di costei in considerazione della antieconomicità della relativa vendita;
8. dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 1297, 80: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 9.1. 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT.SSA VINCENZINA ANDRICCIOLA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI