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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6259 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4986/2021 R.G., pendente tra , nonché Parte_1 Parte_2 [...]
con ordinanza del 18.07.2025, a modifica della Controparte_1
precedente ordinanza del 07.04.2025, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno
05.12.2025.
L'appellante principale, , nelle note depositate in data Parte_1
1.12.2025, concludeva come segue: “…accogliere il presente atto
d'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 4771/2021, pubblicata il 20.5.2021 ed emessa dal Tribunale di Napoli, II Sezione
Civile, in persona del Giudice dott. Notaro, nella causa recante N.R.G.
18956/2015, nella parte in cui ha dichiarato inefficace nei confronti del , ai sensi dell'art. 2901 Controparte_2
c.c., l'atto pubblico del 1.10.2013 (notaio rep. Persona_1
103391, racc. 20117), con il quale il proprio debitore Parte_1
aveva venduto a la proprietà dell'immobile sito in Parte_2
Napoli alla Via Vicinale Infermeria n. 76 (in Catasto Comune di
Napoli, sez. CHI, foglio 4, part. 23, sub 4). Condanna Pt_2 e al pagamento in solido, in favore dello Stato,
[...] Parte_1
delle spese processuali spettanti al .
2. accogliere, quindi, CP_1
tutte le conclusioni già rassegnate in prime cure, nella comparsa di costituzione e risposta del 18.5.2018, senza rinunzie di sorta, che si riportano integralmente: 1) rigettare le domande proposte dall'attrice, confermando l'efficacia erga omnes dell'atto per Notar
dell'1.10.2013, repertorio n. 103.391, raccolta n. Persona_1
20.117, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1^ in data 30.10.2013 ai nn. 30819/22805, avente ad oggetto
l'appartamento sito in Napoli alla via Vicinale Infermeria n. 76, posto al piano terra, composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno, confinante con il cortile comune, con altra proprietà del venditore, con proprietà con proprietà CP_3
, salvo altri o aventi causa, riportato nel Catasto Parte_3
Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. CHI, foglio 4, particella 23 sub 4, via vicinale Infermeria n. 76, piano T, z.c. 10°, cat. A/4, classe
4, vani 3, r.c. euro 247,90, stipulato tra il sig. e la sig.ra Parte_1
il 1°.10.2013; 2) condannare la Parte_2 [...]
(fall. n. 218/04), in persona del Controparte_4
curatore dott.ssa , al pagamento delle spese, diritti ed Persona_2
onorario del presente giudizio in favore dello scrivente procuratore fattosene anticipatario”.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 26.11.2025,
l'appellante incidentale, concludeva Parte_2
riportandosi all'atto di appello, scritto nel quale aveva chiesto pag. 2/24 volersi: “…dichiarare la nullità del procedimento R.G.
n.18956/2015, per omessa pronuncia in ordine alla inammissibilità della prova dell'interrogatorio formale a carico della signora
; -) revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare Pt_2
l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli, II sez. civile, G.U. dr.
Notaro, n.4771/2021 del 20-5-2021, R.G. n.18956/2015,
Rep.n.6647/2021, e della relativa annotazione disposta ai sensi dell'art.2655 c.c., per i dedotti motivi, accogliendo, in sede rescissoria, integralmente l'eccezione dell'appellante Pt_2
di nullità della sentenza in relazione a tutti gli elementi
[...]
richiesti dall'art. 2901 c.c,, per potersi pronunciare la revocatoria del contratto di compravendita per Notar dell'1-10- Persona_1
2013, rep.103391, racc.20117, tra e;
Parte_1 Parte_2
C-) con condanna del al pagamento degli onorari e delle CP_1
spese, oltre al rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., di entrambi i gradi di giudizio.”.
L'appellato, nelle note scritte Controparte_1
ritualmente depositate in data 28.11.2025 rassegnava le seguenti conclusioni: “…perché l'ecc.ma Corte di Appello voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità ed l'improcedibilità e, in subordine,
l'infondatezza dei proposti appelli e di tutti i suoi motivi, rigettandoli e confermandi l'impugnata sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali come da nota spese che si depositerà”.
pag. 3/24 La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. ND Cocchiara - Presidente -
- dr. BE Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4986/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n.
4771/2021, pronunciata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20 maggio 2021, non notificata, pendente
TRA
pag. 4/24 (C.F. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura come in atti, dall'avv. ND IU (C.F.:
); C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._3
difesa, in virtù di procura come in atti, dagli Avv.ti Fulvio
EC, (C.F. ), BE EC, (C.F. C.F._4
); C.F._5
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
in persona del curatore Dott.ssa Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso, in virtù del decreto di Per_2
autorizzazione e di nomina emesso in data 22.04.2022 dal Giudice
Delegato e di procura come in atti, dall'avv. Giuseppina Vasaturo
(C.F.: ; C.F._6
APPELLATO
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 5/24 Con atto di citazione, notificato in data 28.7.2017, il
[...]
conveniva in giudizio, per l'udienza del 27.2.2018, Controparte_1
, nonché e, sulla premessa di vantare Parte_1 Parte_2
nei confronti del crediti per un valore di 332.356,70 euro, Pt_1
accertati mediante sentenza n. 2155/2012 emessa dal Tribunale di Napoli, chiedeva, in via principale, dichiararsi la simulazione assoluta e, in via subordinata, dichiararsi l'inefficacia ex 2901 c.c. dell'atto di compravendita, rogato con l'atto per notar Per_1
dell'1.10.2013 repertorio n. 103.391, raccolta n. 20.117,
[...]
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1^ in data
30.10.2013 ai nn. 30819/22805, con il quale trasferiva, Parte_1
in favore di , la proprietà dell'appartamento sito in Parte_4
Napoli alla via Vicinale Infermeria n. 76 (in Catasto Comune di
Napoli, sez. CHI, foglio 4 part. 23 sub 4).
Nel giudizio così instaurato, si costituivano e, Parte_2
tardivamente, solo dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, , contestando la sussistenza dei Parte_1
presupposti di legge per l'accoglimento delle domande come proposte dall'attore.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettava la domanda principale di simulazione assoluta mentre, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, dichiarava l'inefficacia, nei confronti della
Curatela Fallimentare, dell'atto per notar Persona_1
dell'1.10.2013 repertorio n. 103.391, raccolta n. 20.117.
pag. 6/24 Nel motivare il rigetto della domanda di simulazione assoluta, il primo Giudice osservava che “…Dagli atti emerge, viceversa, che i convenuti hanno voluto effettivamente realizzare un trasferimento della titolarità dell'immobile allo scopo di porlo al riparo da eventuali azioni esecutive del ” valorizzando, a tal fine, CP_1
sia il breve lasso temporale, intercorso tra l'accertamento del credito del e l'atto di disposizione, sia Parte_5
l'effettivo incasso degli assegni emessi in pagamento dalla
. Pt_2
Per converso, il Giudice accoglieva la domanda di revocatoria, ritenendo sussistere il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore, atteso che, mediante la suddetta compravendita, il debitore aveva qualitativamente modificato, in peius, la consistenza del proprio patrimonio, in tal modo diminuendo la garanzia patrimoniale generica del credito e, determinando, a carico del , una maggiore difficoltà della futura ed CP_1
eventuale azione esecutiva. Peraltro, il Tribunale osservava che il debitore non aveva fornito, come invece sarebbe stato suo onere fare, prova dell'insussistenza di tale rischio, adducendo, ad esempio, ampie residualità patrimoniali capaci di soddisfare le ragioni dei propri creditori.
In relazione al consilium fraudis e alla scientia damni del debitore e del terzo, il Giudice opinava che, atteso che l'atto di disposizione risultava essere pacificamente successivo all'insorgere del credito,
pag. 7/24 la prova di tali elementi poteva essere data per presunzioni, purché esse fossero gravi, precise e concordanti.
Quanto al il giudice osservava che “La conoscenza delle Pt_1
proprie condotte e dello stato di dissesto societario rendeva evidente che l'alienante fosse pienamente consapevole della Pt_1
potenzialità pregiudizievole della cessione della proprietà dell'immobile in questione.”.
In relazione al terzo acquirente, invece, il Tribunale osservava che
“In primo luogo, sin dal 2004 era stato dichiarato il fallimento della
e il era già stato sottoposto a diverse procedure CP_1 Pt_1
esecutive risultanti dai pubblici registri che avrebbero consentito a qualsiasi accorto acquirente di rendersi conto della situazione patrimoniale già compromessa dell'alienante.”
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 10.5.2022, notificata in via telematica in data 06.12.2021, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., , il quale impugnava il capo della Parte_1
pronuncia de qua che aveva ritenuto sussistente, in capo alla terza acquirente, la scientia damni e il consilium fraudis.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata il
21.12.2021, si costituiva spiegando, a sua volta, Parte_2
pag. 8/24 appello incidentale, rispetto al medesimo capo della sentenza di primo grado oggetto dell'impugnazione principale.
Si costituiva, altresì, la Controparte_4
preliminarmente, eccependo, l'inammissibilità tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, nonché, attesa la tardiva costituzione dell'appellante principale in primo grado,
l'inammissibilità della documentazione dallo stesso prodotta. Nel merito, l'appellata contestava la fondatezza delle avverse impugnazioni sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza dell'11.11.2022, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritta, questa Corte, in diversa composizione, dichiarava l'inammissibilità delle istanze di sospensiva ex art 283 c.p.c. proposte dall'appellante principale e incidentale.
Più volte rinviata la causa per esigenze connesse al gravoso carico del ruolo, con ordinanza del 18.07.2025, disposta la sostituzione dell'orinario Consigliere relatore con il dott. Massimiliano Sacchi, la Corte disponeva, altresì, la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno 05.12.2025.
pag. 9/24 Depositate dalle parti le rispettive note difensive, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Con il primo motivo del suo appello incidentale, da esaminare preliminarmente, siccome afferente ad una questione di rito, si doleva dell'illegittimità dell'ordinanza del Parte_2
15.02.2019, con la quale il Tribunale ammetteva le richieste istruttorie avanzate dall'attrice.
Al riguardo, l'appellante deduceva che, non avendo parte attrice, nel corso della prima udienza di trattazione, operato alcuna replica alle eccezioni da essa sollevate nella comparsa di costituzione, la Curatela, in ragione della maturata preclusione, non avrebbe potuto replicare ad esse successivamente, come, in concreto, aveva fatto attraverso la memoria di cui all'art. 183, co.
6, n. 2 c.p.c., con la quale aveva deferito l'interrogatorio formale poi ammesso dal G.I..
Quindi, secondo l'appellante incidentale, l'inammissibilità dell'interrogatorio formale e, dunque, la nullità dell'ordinanza del
15.02.2019, con la quale, invece, il Tribunale, accoglieva la richiesta istruttoria di parte attrice, determinava la nullità della sentenza impugnata.
§ 4.
Il motivo è infondato.
pag. 10/24 Giova, infatti, osservare che la preclusione, invocata dall'appellante, prevista dall'art. 183 co. 5 c.p.c., ratione temporis vigente, riguarda la possibilità, per l'attore, di introdurre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto. Tale attività difensiva deve, ai sensi della predetta norma, essere effettivamente esercitata nell'udienza di trattazione. Viceversa,
l'indicata preclusione non riguarda l'attività di articolazione delle istanze istruttorie, che, quando il Giudice, come accaduto nella specie, su richiesta delle parti, abbia concesso alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'articolo, può essere esercitata nella memoria depositata ai sensi del numero 2 della norma.
Quindi, nella specie, alcuna preclusione è maturata, avendo l'attrice, con la memoria di cui all'art 183, co. 6, n. 2 c.p.c., non già introdotto domande o eccezioni nuove, quanto, piuttosto, articolato una prova orale, vertente sui fatti costitutivi già puntualmente allegati con l'atto di citazione.
Conseguentemente, nessuna nullità della citata ordinanza, e, di conseguenza, della sentenza è ravvisabile.
§ 5.
Con ulteriore motivo di appello, la censurava il capo della Pt_2
sentenza nel quale il Tribunale riteneva integrata la prova presuntiva della sussistenza, in capo ad essa, terza acquirente,
pag. 11/24 della “consapevolezza generica di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore”.
Avverso il medesimo capo interponeva appello anche . Parte_1
Siccome entrambi i gravami, vertendo sul medesimo capo ed essendo sorretti da argomentazioni di tenore analogo, sono avvinti da un'intima connessione, si giustifica un esame congiunto degli stessi.
Invero, il si doleva dell'errore in cui, a suo dire, era incorso Pt_1
il Tribunale, laddove aveva fondato il proprio convincimento, in ordine alla consapevolezza in capo al terzo, sulla scorta di un'unica presunzione, priva dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Infatti, sosteneva l'appellante, il Giudice, contraddicendo le proprie premesse, reputava sufficiente un'unica inferenza fondata sul fatto che “…sin dal 2004 era stato dichiarato il fallimento della
e il era già stato sottoposto a diverse procedure CP_1 Pt_1
esecutive risultanti dai pubblici registri che avrebbero consentito a qualsiasi accorto acquirente di rendersi conto della situazione patrimoniale già compromessa dell'alienante”.
La presunzione valorizzata dal Giudice risultava essere, secondo entrambi gli appellanti, priva di fondamento, essendo basata su di un elemento non veritiero.
Infatti, ad onta di quanto opinato dal Tribunale, la non Pt_2
aveva alcuna possibilità di conoscere per tempo le vicende pag. 12/24 debitorie del , in quanto le stesse non emergevano affatto da Pt_1
pubblici registri e, per giunta, riguardavano, non la persona fisica di ma, unicamente, la s.r.l. di cui lo stesso era stato Parte_1
amministratore.
In senso analogo, la osservava che nessuna delle sentenze Pt_2
pronunciate nei confronti della o del e, da CP_1 Pt_1
controparte indicate nel corso del giudizio, risultava essere stata trascritta, per imperizia della curatela del , Controparte_1
nei pubblici registri. L'assenza di qualsiasi forma di pubblicità legale, concludeva la , aveva impedito alla stessa di potere Pt_2
avere consapevolezza della situazione debitoria del venditore e, dunque, del possibile pregiudizio, arrecabile con l'atto dispositivo oggetto di causa, alle ragioni dei creditori.
Né poteva ritenersi, secondo gli appellanti, che la potesse Pt_2
aver conosciuto per altra via le siffatte circostanze.
Invero, secondo il , quanto asserito da controparte rispetto Pt_1
alla presunta esistenza di pregressi rapporti di amicizia o parentela, tra la e il medesimo, non risultava affatto Pt_2 Pt_1
provato, non avendo fornito controparte nessuna prova neppure indiziaria a tal proposito.
D'altra parte, l'esistenza di pregressi rapporti tra le parti risultava sconfessata, secondo le deduzioni di entrambi gli appellanti, dalla circostanza che i due contraenti non avevano condotto la trattativa di compravendita personalmente, essendosi avvalsi pag. 13/24 piuttosto, come documentalmente provato dalla in primo Pt_2
grado, della prestazione dell'agenzia immobiliare
[...]
Parte_6
Di tale circostanza, peraltro, dava atto lo stesso notaio rogante, dott. , nell'atto di compravendita da cui originava Persona_1
la causa.
La D'IN, inoltre, deduceva che la propria condizione soggettiva di presunta mala fede non poteva evincersi certamente dall'entità del prezzo pagato.
Invero, al riguardo, l'appellante incidentale sosteneva che, ad onta di quanto asserito da controparte, ella aveva effettivamente provveduto a pagare il prezzo pattuito a titolo di corrispettivo e che lo stesso doveva ritenersi congruo rispetto al valore di mercato del bene, tenuto conto della classificazione catastale
(A/4) dello stesso, corrispondente a quella propria di un'abitazione di tipo popolare, e delle pessime condizioni in cui l'immobile versava al momento dell'acquisto. In ogni caso, secondo la D'IN, parte attrice non aveva fornito adeguata prova della circostanza che il bene fosse stato venduto a prezzo vile.
Entrambi gli appellanti, pertanto, sulla scorta delle su esposte motivazioni, invocavano la riforma della sentenza nella parte in cui aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c., di cui, dunque, sollecitavano il rigetto.
pag. 14/24 § 6.
Preliminarmente, occorre rimarcare che entrambi gli appelli, principale ed incidentale, risultano conformi all'art 342 c.p.c., essendo stati articolati mediante la formulazione di critiche circostanziate tese a porre in risalto l'erroneità della specifica ratio decidendi impugnata.
Del pari, deve ritenersi non sussistente l'inammissibilità dell'atto di gravame formulato dall'appellante principale “…per essere fondato su motivi, ragioni, deduzioni, eccezioni e richieste nuove in quanto tardivamente proposte e, dunque, inammissibili…”.
Sul punto deve rimarcarsi che, per quanto, in primo grado, il si fosse costituito in giudizio tardivamente, non gli è Pt_1
certamente precluso contestare, con l'appello, i fatti allegati dall'attrice a fondamento della propria domanda, ferma, ovviamente, l'impossibilità, nascente dalle preclusioni maturate, di svolgere una delle attività difensive che avrebbero imposto una costituzione tempestiva.
Invero, a conforto di quanto osservato, milita l'orientamento per il quale “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta
pag. 15/24 contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (cfr.
Cass. civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023).
Né, del resto, l'appellante ha allegato nuovi fatti, sollevato nuove eccezioni o prodotto nuovi documenti, essendosi limitato a contestare la veridicità dei fatti, già acquisiti in primo grado, ed a sviluppare delle mere difese od introdurre, al più, dei fatti secondari, come tali non idonei ad ampliare l'oggetto del giudizio.
Tuttavia, come correttamente osservato dalla difesa della
Curatela, va dichiarata l'inammissibilità e, dunque, l'inutilizzabilità nel presente giudizio, del documento, concernente l'ordine di liberazione di altro immobile, nel quale l'appellante risiede, oggetto della procedura espropriativa immobiliare instaurata dalla Curatela in danno dello stesso, offerto dal in allegato al Pt_1
proprio atto di appello e dallo stesso già depositato agli atti del giudizio di primo grado in sede di tardiva costituzione. Il documento in parola, invero, incontra senz'altro lo sbarramento di cui all'art 345 c.p.c., atteso che lo stesso risulta essere stato prodotto in primo grado dall'odierno appellante oltre il maturare, in quel giudizio, delle preclusioni probatorie di cui all'art 183, co.6
c.p.c.
Peraltro, tale documento, di formazione antecedente alle citate preclusioni, avrebbe potuto essere dal tempestivamente Pt_1
prodotto in giudizio laddove egli si fosse, in esso, tempestivamente costituito.
pag. 16/24 § 7.
Ciò premesso, l'appello principale e quello incidentale sono fondati.
Giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “…In tema di azione revocatoria ordinaria, quando
l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato…”
(Cassazione civile, sez. VI, 18/06/2019, n. 16221).
Nel caso di specie, alcuno degli elementi valorizzati dal primo
Giudice consente di inferire la conoscenza o anche solo l'astratta conoscibilità della pregressa situazione debitoria del , da Pt_1
parte della . Pt_2
Invero, il dato, valorizzato dal Giudice, che dal 2004 era stato dichiarato il fallimento della , di per sé non è pertinente, CP_1
in quanto, nella specie, l'alienazione ha avuto ad oggetto un bene immobile di proprietà di e non della della quale Parte_1 CP_1
questi era stato amministratore unico.
pag. 17/24 Se è vero che, nel registro delle imprese, come emerge dalla visura storica della dinanzi indicata, risultava iscritto che, in data CP_1
26.5.2004, la società era stata dichiarata fallita e che, dal
5.12.2002, ne era l'amministratore unico, deve Parte_1
escludersi che tale dato sia sintomatico della scientia damni del terzo. Invero, non appare ragionevole ritenere che la , nel Pt_2
corso di una trattativa finalizzata all'acquisto di un cespite di proprietà del persona fisica, dovesse sapere, che quasi dieci Pt_1
anni prima della vendita (che, giova rammentarlo, risale all'ottobre 2013), una s.r.l., della quale il suo dante causa era stato amministratore, era fallita.
Tra l'altro, siccome dalla visura camerale della società non emergevano ulteriori informazioni, inerenti posizioni debitorie personali dell'amministratore, il dato del fallimento della società di capitali, di per sé, era neutro rispetto alla situazione debitoria del . Pt_1
Né, del resto, l'ulteriore dato, considerato dal Giudice, dell'esistenza, a carico del , di diverse procedure esecutive Pt_1
risultanti dai pubblici registri è in alcun modo confortato dalle risultanze in atti.
Ed invero, in contrario, occorre osservare che la visura ipotecaria, allegata alla produzione di parte della Curatela, dalla stessa depositata in primo grado, dimostra come, invece, fino alla data del 4.5.2015, di due quasi due anni successiva rispetto alla compravendita oggetto di revocatoria, alcuna trascrizione o pag. 18/24 iscrizione pregiudizievole (pignoramenti, sequestri conservativi o giudiziari, decreti ingiuntivi o altri titoli giudiziali) era stata annotata a carico del . Pt_1
Peraltro, sebbene il credito, a tutela del quale la Curatela ha agito in giudizio, nasca dalla sentenza n, 2155/2012, pronunciata dal
Tribunale di Napoli a carico di in data 15.2.2012, non vi Parte_1
sono in atti elementi dai quali potere inferire che la , Pt_2
estranea a quel processo, potesse averne avuto conoscenza.
Ed ancora non va sottaciuto che, nell'atto di vendita, il Pt_1
nemmeno dichiarava la sua pregressa qualità di imprenditore e che la procedura espropriativa immobiliare, instaurata a carico dello stesso dalla Curatela, era avviata nel 2015, in epoca ampiamente successiva all'atto oggetto di revocatoria.
Del resto, il Tribunale, nel motivare il proprio convincimento in ordine alla consapevolezza, in capo alla , del carattere Pt_2
pregiudizievole dell'atto di vendita per i creditori del , non Pt_1
valorizzava l'esistenza di una conoscenza pregressa tra le parti e, comunque, tale dato non è in alcun modo confortato dalle risultanze di causa.
Invero, esso risulta logicamente incompatibile con la circostanza, attestata dal Notaio rogante nell'atto di vendita oggetto di revocatoria, che, per l'acquisto del bene, la aveva fatto Pt_2
ricorso alla mediazione della alla quale, Parte_6
come si ricava dal medesimo rogito notarile, la stessa aveva anche pag. 19/24 corrisposto l'importo di euro 3.500,00, mediante emissione di due assegni i cui estremi erano ivi indicati.
Del resto, il primo Giudice, nel corroborare il proprio convincimento, non valorizzava nemmeno la mancata comparizione della a rendere l'interrogatorio formale Pt_2
deferitole dalla Curatela, né, prima ancora, dava atto del verificarsi di tale presupposto.
In ogni caso tale elemento, di per sé solo, non è sufficiente ad integrare alcuna ammissione implicita dei fatti capitolati, tra cui l'esistenza, tra il e la , sin da epoca antecedente al Pt_1 Pt_2
2013, di rapporti di pregressa conoscenza.
Come noto, infatti, “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007).
E, nella specie, alla stregua di quanto sin qui detto, le risultanze probatorie in atti depongono tutte in senso nettamente contrario all'allegata esistenza di un pregresso rapporto di conoscenza tra le parti dell'atto di vendita.
pag. 20/24 Inoltre, non va sottaciuto che lo stesso Giudice di primo grado, nel respingere la domanda di simulazione, proposta dalla Curatela, riconosceva esservi in atti la prova dell'effettivo pagamento del prezzo di vendita da parte della . Pt_2
Siffatto elemento, infatti, è documentato dalla stessa attestazione in tal senso operata dal Notaio rogante e dalla copia dei titoli, emessi a tale scopo dalla D'IN, dalla medesima pure prodotti, unicamente alla dichiarazione della banca di avvenuta negoziazione degli stessi.
Peraltro, alcuna prova o principio di prova è stato offerto dalla
Curatela in merito alla sola paventata irrisorietà del corrispettivo, di euro 40.000,00, versato per l'acquisto, laddove, per converso, la ha sostenuto che esso era giustificato in ragione del Pt_2
carattere (abitazione di tipo popolare), delle dimensioni (di soli mq 59) e delle pessime condizioni manutentive del cespite.
In conclusione, difettando la prova, anche solo presuntiva, della scienta damni in capo al terzo acquirente del bene, Pt_2
la domanda di revocatoria ordinaria, proposta in primo
[...]
grado dalla Curatela, in mancanza di uno dei presupposti a tal fine richiesti dall'art. 2901 c.c., deve essere rigettata.
§ 8.
All'accoglimento dell'appello ed alla riforma dell'impugnata sentenza, segue la caducazione anche del capo di sentenza con il quale il primo Giudice aveva regolato le spese processuali,
pag. 21/24 imponendo di provvedere ad una rinnovata regolamentazione delle stesse da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa.
Ciò premesso, siccome le domande, di simulazione assoluta e di revocatoria, proposte dalla Curatela sono risultate infondate, le spese di lite di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza della medesima.
La relativa liquidazione viene come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da € 260.001,00 ad € 520.000,00, nel quale rientra il credito a tutela del quale ha agito in giudizio la Curatela, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni trattate.
Riguardo al , per il giudizio di primo grado, alcun compenso Pt_1
viene riconosciuto per la fase di trattazione/istruttoria, essendosi lo stesso costituito quando la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del
10.12.2019).
Per nessuna delle parti vittoriose viene liquidato l'importo del contributo unificato, relativo alla proposizione degli appelli, di cui in atti non risulta documentato il versamento.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv.
ND IU, dichiaratosi antistatario.
pag. 22/24
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale, proposto da , e sull'appello incidentale, Parte_1
proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_2
indicata, così provvede:
a) accoglie gli appelli e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di revocatoria ordinaria proposta dal , Controparte_2
in relazione all'atto pubblico dell'1.10.2013 (notaio Per_1
rep. 103391, racc. 20117), con il quale aveva
[...] Parte_1
venduto a la proprietà dell'immobile sito in Parte_2
Napoli alla via Vicinale Infermeria n. 76 (in Catasto Comune di
Napoli, sez. CHI, foglio 4 part. 23 sub 4);
b) condanna la Parte_7
, alla rifusione, in favore del procuratore antistatario,
[...]
avv. ND IU, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 6.023,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro
10.060,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna la Parte_7
, alla rifusione, in favore di , delle
[...] Parte_2
spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 11.229,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella pag. 23/24 misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro 10.060,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 05/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. ND Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Tania Maio.
pag. 24/24
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4986/2021 R.G., pendente tra , nonché Parte_1 Parte_2 [...]
con ordinanza del 18.07.2025, a modifica della Controparte_1
precedente ordinanza del 07.04.2025, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno
05.12.2025.
L'appellante principale, , nelle note depositate in data Parte_1
1.12.2025, concludeva come segue: “…accogliere il presente atto
d'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 4771/2021, pubblicata il 20.5.2021 ed emessa dal Tribunale di Napoli, II Sezione
Civile, in persona del Giudice dott. Notaro, nella causa recante N.R.G.
18956/2015, nella parte in cui ha dichiarato inefficace nei confronti del , ai sensi dell'art. 2901 Controparte_2
c.c., l'atto pubblico del 1.10.2013 (notaio rep. Persona_1
103391, racc. 20117), con il quale il proprio debitore Parte_1
aveva venduto a la proprietà dell'immobile sito in Parte_2
Napoli alla Via Vicinale Infermeria n. 76 (in Catasto Comune di
Napoli, sez. CHI, foglio 4, part. 23, sub 4). Condanna Pt_2 e al pagamento in solido, in favore dello Stato,
[...] Parte_1
delle spese processuali spettanti al .
2. accogliere, quindi, CP_1
tutte le conclusioni già rassegnate in prime cure, nella comparsa di costituzione e risposta del 18.5.2018, senza rinunzie di sorta, che si riportano integralmente: 1) rigettare le domande proposte dall'attrice, confermando l'efficacia erga omnes dell'atto per Notar
dell'1.10.2013, repertorio n. 103.391, raccolta n. Persona_1
20.117, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1^ in data 30.10.2013 ai nn. 30819/22805, avente ad oggetto
l'appartamento sito in Napoli alla via Vicinale Infermeria n. 76, posto al piano terra, composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno, confinante con il cortile comune, con altra proprietà del venditore, con proprietà con proprietà CP_3
, salvo altri o aventi causa, riportato nel Catasto Parte_3
Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. CHI, foglio 4, particella 23 sub 4, via vicinale Infermeria n. 76, piano T, z.c. 10°, cat. A/4, classe
4, vani 3, r.c. euro 247,90, stipulato tra il sig. e la sig.ra Parte_1
il 1°.10.2013; 2) condannare la Parte_2 [...]
(fall. n. 218/04), in persona del Controparte_4
curatore dott.ssa , al pagamento delle spese, diritti ed Persona_2
onorario del presente giudizio in favore dello scrivente procuratore fattosene anticipatario”.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 26.11.2025,
l'appellante incidentale, concludeva Parte_2
riportandosi all'atto di appello, scritto nel quale aveva chiesto pag. 2/24 volersi: “…dichiarare la nullità del procedimento R.G.
n.18956/2015, per omessa pronuncia in ordine alla inammissibilità della prova dell'interrogatorio formale a carico della signora
; -) revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare Pt_2
l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli, II sez. civile, G.U. dr.
Notaro, n.4771/2021 del 20-5-2021, R.G. n.18956/2015,
Rep.n.6647/2021, e della relativa annotazione disposta ai sensi dell'art.2655 c.c., per i dedotti motivi, accogliendo, in sede rescissoria, integralmente l'eccezione dell'appellante Pt_2
di nullità della sentenza in relazione a tutti gli elementi
[...]
richiesti dall'art. 2901 c.c,, per potersi pronunciare la revocatoria del contratto di compravendita per Notar dell'1-10- Persona_1
2013, rep.103391, racc.20117, tra e;
Parte_1 Parte_2
C-) con condanna del al pagamento degli onorari e delle CP_1
spese, oltre al rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., di entrambi i gradi di giudizio.”.
L'appellato, nelle note scritte Controparte_1
ritualmente depositate in data 28.11.2025 rassegnava le seguenti conclusioni: “…perché l'ecc.ma Corte di Appello voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità ed l'improcedibilità e, in subordine,
l'infondatezza dei proposti appelli e di tutti i suoi motivi, rigettandoli e confermandi l'impugnata sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali come da nota spese che si depositerà”.
pag. 3/24 La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. ND Cocchiara - Presidente -
- dr. BE Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4986/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n.
4771/2021, pronunciata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20 maggio 2021, non notificata, pendente
TRA
pag. 4/24 (C.F. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura come in atti, dall'avv. ND IU (C.F.:
); C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._3
difesa, in virtù di procura come in atti, dagli Avv.ti Fulvio
EC, (C.F. ), BE EC, (C.F. C.F._4
); C.F._5
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
in persona del curatore Dott.ssa Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso, in virtù del decreto di Per_2
autorizzazione e di nomina emesso in data 22.04.2022 dal Giudice
Delegato e di procura come in atti, dall'avv. Giuseppina Vasaturo
(C.F.: ; C.F._6
APPELLATO
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 5/24 Con atto di citazione, notificato in data 28.7.2017, il
[...]
conveniva in giudizio, per l'udienza del 27.2.2018, Controparte_1
, nonché e, sulla premessa di vantare Parte_1 Parte_2
nei confronti del crediti per un valore di 332.356,70 euro, Pt_1
accertati mediante sentenza n. 2155/2012 emessa dal Tribunale di Napoli, chiedeva, in via principale, dichiararsi la simulazione assoluta e, in via subordinata, dichiararsi l'inefficacia ex 2901 c.c. dell'atto di compravendita, rogato con l'atto per notar Per_1
dell'1.10.2013 repertorio n. 103.391, raccolta n. 20.117,
[...]
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1^ in data
30.10.2013 ai nn. 30819/22805, con il quale trasferiva, Parte_1
in favore di , la proprietà dell'appartamento sito in Parte_4
Napoli alla via Vicinale Infermeria n. 76 (in Catasto Comune di
Napoli, sez. CHI, foglio 4 part. 23 sub 4).
Nel giudizio così instaurato, si costituivano e, Parte_2
tardivamente, solo dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, , contestando la sussistenza dei Parte_1
presupposti di legge per l'accoglimento delle domande come proposte dall'attore.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettava la domanda principale di simulazione assoluta mentre, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, dichiarava l'inefficacia, nei confronti della
Curatela Fallimentare, dell'atto per notar Persona_1
dell'1.10.2013 repertorio n. 103.391, raccolta n. 20.117.
pag. 6/24 Nel motivare il rigetto della domanda di simulazione assoluta, il primo Giudice osservava che “…Dagli atti emerge, viceversa, che i convenuti hanno voluto effettivamente realizzare un trasferimento della titolarità dell'immobile allo scopo di porlo al riparo da eventuali azioni esecutive del ” valorizzando, a tal fine, CP_1
sia il breve lasso temporale, intercorso tra l'accertamento del credito del e l'atto di disposizione, sia Parte_5
l'effettivo incasso degli assegni emessi in pagamento dalla
. Pt_2
Per converso, il Giudice accoglieva la domanda di revocatoria, ritenendo sussistere il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore, atteso che, mediante la suddetta compravendita, il debitore aveva qualitativamente modificato, in peius, la consistenza del proprio patrimonio, in tal modo diminuendo la garanzia patrimoniale generica del credito e, determinando, a carico del , una maggiore difficoltà della futura ed CP_1
eventuale azione esecutiva. Peraltro, il Tribunale osservava che il debitore non aveva fornito, come invece sarebbe stato suo onere fare, prova dell'insussistenza di tale rischio, adducendo, ad esempio, ampie residualità patrimoniali capaci di soddisfare le ragioni dei propri creditori.
In relazione al consilium fraudis e alla scientia damni del debitore e del terzo, il Giudice opinava che, atteso che l'atto di disposizione risultava essere pacificamente successivo all'insorgere del credito,
pag. 7/24 la prova di tali elementi poteva essere data per presunzioni, purché esse fossero gravi, precise e concordanti.
Quanto al il giudice osservava che “La conoscenza delle Pt_1
proprie condotte e dello stato di dissesto societario rendeva evidente che l'alienante fosse pienamente consapevole della Pt_1
potenzialità pregiudizievole della cessione della proprietà dell'immobile in questione.”.
In relazione al terzo acquirente, invece, il Tribunale osservava che
“In primo luogo, sin dal 2004 era stato dichiarato il fallimento della
e il era già stato sottoposto a diverse procedure CP_1 Pt_1
esecutive risultanti dai pubblici registri che avrebbero consentito a qualsiasi accorto acquirente di rendersi conto della situazione patrimoniale già compromessa dell'alienante.”
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 10.5.2022, notificata in via telematica in data 06.12.2021, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., , il quale impugnava il capo della Parte_1
pronuncia de qua che aveva ritenuto sussistente, in capo alla terza acquirente, la scientia damni e il consilium fraudis.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata il
21.12.2021, si costituiva spiegando, a sua volta, Parte_2
pag. 8/24 appello incidentale, rispetto al medesimo capo della sentenza di primo grado oggetto dell'impugnazione principale.
Si costituiva, altresì, la Controparte_4
preliminarmente, eccependo, l'inammissibilità tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, nonché, attesa la tardiva costituzione dell'appellante principale in primo grado,
l'inammissibilità della documentazione dallo stesso prodotta. Nel merito, l'appellata contestava la fondatezza delle avverse impugnazioni sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza dell'11.11.2022, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritta, questa Corte, in diversa composizione, dichiarava l'inammissibilità delle istanze di sospensiva ex art 283 c.p.c. proposte dall'appellante principale e incidentale.
Più volte rinviata la causa per esigenze connesse al gravoso carico del ruolo, con ordinanza del 18.07.2025, disposta la sostituzione dell'orinario Consigliere relatore con il dott. Massimiliano Sacchi, la Corte disponeva, altresì, la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno 05.12.2025.
pag. 9/24 Depositate dalle parti le rispettive note difensive, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Con il primo motivo del suo appello incidentale, da esaminare preliminarmente, siccome afferente ad una questione di rito, si doleva dell'illegittimità dell'ordinanza del Parte_2
15.02.2019, con la quale il Tribunale ammetteva le richieste istruttorie avanzate dall'attrice.
Al riguardo, l'appellante deduceva che, non avendo parte attrice, nel corso della prima udienza di trattazione, operato alcuna replica alle eccezioni da essa sollevate nella comparsa di costituzione, la Curatela, in ragione della maturata preclusione, non avrebbe potuto replicare ad esse successivamente, come, in concreto, aveva fatto attraverso la memoria di cui all'art. 183, co.
6, n. 2 c.p.c., con la quale aveva deferito l'interrogatorio formale poi ammesso dal G.I..
Quindi, secondo l'appellante incidentale, l'inammissibilità dell'interrogatorio formale e, dunque, la nullità dell'ordinanza del
15.02.2019, con la quale, invece, il Tribunale, accoglieva la richiesta istruttoria di parte attrice, determinava la nullità della sentenza impugnata.
§ 4.
Il motivo è infondato.
pag. 10/24 Giova, infatti, osservare che la preclusione, invocata dall'appellante, prevista dall'art. 183 co. 5 c.p.c., ratione temporis vigente, riguarda la possibilità, per l'attore, di introdurre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto. Tale attività difensiva deve, ai sensi della predetta norma, essere effettivamente esercitata nell'udienza di trattazione. Viceversa,
l'indicata preclusione non riguarda l'attività di articolazione delle istanze istruttorie, che, quando il Giudice, come accaduto nella specie, su richiesta delle parti, abbia concesso alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'articolo, può essere esercitata nella memoria depositata ai sensi del numero 2 della norma.
Quindi, nella specie, alcuna preclusione è maturata, avendo l'attrice, con la memoria di cui all'art 183, co. 6, n. 2 c.p.c., non già introdotto domande o eccezioni nuove, quanto, piuttosto, articolato una prova orale, vertente sui fatti costitutivi già puntualmente allegati con l'atto di citazione.
Conseguentemente, nessuna nullità della citata ordinanza, e, di conseguenza, della sentenza è ravvisabile.
§ 5.
Con ulteriore motivo di appello, la censurava il capo della Pt_2
sentenza nel quale il Tribunale riteneva integrata la prova presuntiva della sussistenza, in capo ad essa, terza acquirente,
pag. 11/24 della “consapevolezza generica di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore”.
Avverso il medesimo capo interponeva appello anche . Parte_1
Siccome entrambi i gravami, vertendo sul medesimo capo ed essendo sorretti da argomentazioni di tenore analogo, sono avvinti da un'intima connessione, si giustifica un esame congiunto degli stessi.
Invero, il si doleva dell'errore in cui, a suo dire, era incorso Pt_1
il Tribunale, laddove aveva fondato il proprio convincimento, in ordine alla consapevolezza in capo al terzo, sulla scorta di un'unica presunzione, priva dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Infatti, sosteneva l'appellante, il Giudice, contraddicendo le proprie premesse, reputava sufficiente un'unica inferenza fondata sul fatto che “…sin dal 2004 era stato dichiarato il fallimento della
e il era già stato sottoposto a diverse procedure CP_1 Pt_1
esecutive risultanti dai pubblici registri che avrebbero consentito a qualsiasi accorto acquirente di rendersi conto della situazione patrimoniale già compromessa dell'alienante”.
La presunzione valorizzata dal Giudice risultava essere, secondo entrambi gli appellanti, priva di fondamento, essendo basata su di un elemento non veritiero.
Infatti, ad onta di quanto opinato dal Tribunale, la non Pt_2
aveva alcuna possibilità di conoscere per tempo le vicende pag. 12/24 debitorie del , in quanto le stesse non emergevano affatto da Pt_1
pubblici registri e, per giunta, riguardavano, non la persona fisica di ma, unicamente, la s.r.l. di cui lo stesso era stato Parte_1
amministratore.
In senso analogo, la osservava che nessuna delle sentenze Pt_2
pronunciate nei confronti della o del e, da CP_1 Pt_1
controparte indicate nel corso del giudizio, risultava essere stata trascritta, per imperizia della curatela del , Controparte_1
nei pubblici registri. L'assenza di qualsiasi forma di pubblicità legale, concludeva la , aveva impedito alla stessa di potere Pt_2
avere consapevolezza della situazione debitoria del venditore e, dunque, del possibile pregiudizio, arrecabile con l'atto dispositivo oggetto di causa, alle ragioni dei creditori.
Né poteva ritenersi, secondo gli appellanti, che la potesse Pt_2
aver conosciuto per altra via le siffatte circostanze.
Invero, secondo il , quanto asserito da controparte rispetto Pt_1
alla presunta esistenza di pregressi rapporti di amicizia o parentela, tra la e il medesimo, non risultava affatto Pt_2 Pt_1
provato, non avendo fornito controparte nessuna prova neppure indiziaria a tal proposito.
D'altra parte, l'esistenza di pregressi rapporti tra le parti risultava sconfessata, secondo le deduzioni di entrambi gli appellanti, dalla circostanza che i due contraenti non avevano condotto la trattativa di compravendita personalmente, essendosi avvalsi pag. 13/24 piuttosto, come documentalmente provato dalla in primo Pt_2
grado, della prestazione dell'agenzia immobiliare
[...]
Parte_6
Di tale circostanza, peraltro, dava atto lo stesso notaio rogante, dott. , nell'atto di compravendita da cui originava Persona_1
la causa.
La D'IN, inoltre, deduceva che la propria condizione soggettiva di presunta mala fede non poteva evincersi certamente dall'entità del prezzo pagato.
Invero, al riguardo, l'appellante incidentale sosteneva che, ad onta di quanto asserito da controparte, ella aveva effettivamente provveduto a pagare il prezzo pattuito a titolo di corrispettivo e che lo stesso doveva ritenersi congruo rispetto al valore di mercato del bene, tenuto conto della classificazione catastale
(A/4) dello stesso, corrispondente a quella propria di un'abitazione di tipo popolare, e delle pessime condizioni in cui l'immobile versava al momento dell'acquisto. In ogni caso, secondo la D'IN, parte attrice non aveva fornito adeguata prova della circostanza che il bene fosse stato venduto a prezzo vile.
Entrambi gli appellanti, pertanto, sulla scorta delle su esposte motivazioni, invocavano la riforma della sentenza nella parte in cui aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c., di cui, dunque, sollecitavano il rigetto.
pag. 14/24 § 6.
Preliminarmente, occorre rimarcare che entrambi gli appelli, principale ed incidentale, risultano conformi all'art 342 c.p.c., essendo stati articolati mediante la formulazione di critiche circostanziate tese a porre in risalto l'erroneità della specifica ratio decidendi impugnata.
Del pari, deve ritenersi non sussistente l'inammissibilità dell'atto di gravame formulato dall'appellante principale “…per essere fondato su motivi, ragioni, deduzioni, eccezioni e richieste nuove in quanto tardivamente proposte e, dunque, inammissibili…”.
Sul punto deve rimarcarsi che, per quanto, in primo grado, il si fosse costituito in giudizio tardivamente, non gli è Pt_1
certamente precluso contestare, con l'appello, i fatti allegati dall'attrice a fondamento della propria domanda, ferma, ovviamente, l'impossibilità, nascente dalle preclusioni maturate, di svolgere una delle attività difensive che avrebbero imposto una costituzione tempestiva.
Invero, a conforto di quanto osservato, milita l'orientamento per il quale “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta
pag. 15/24 contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (cfr.
Cass. civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023).
Né, del resto, l'appellante ha allegato nuovi fatti, sollevato nuove eccezioni o prodotto nuovi documenti, essendosi limitato a contestare la veridicità dei fatti, già acquisiti in primo grado, ed a sviluppare delle mere difese od introdurre, al più, dei fatti secondari, come tali non idonei ad ampliare l'oggetto del giudizio.
Tuttavia, come correttamente osservato dalla difesa della
Curatela, va dichiarata l'inammissibilità e, dunque, l'inutilizzabilità nel presente giudizio, del documento, concernente l'ordine di liberazione di altro immobile, nel quale l'appellante risiede, oggetto della procedura espropriativa immobiliare instaurata dalla Curatela in danno dello stesso, offerto dal in allegato al Pt_1
proprio atto di appello e dallo stesso già depositato agli atti del giudizio di primo grado in sede di tardiva costituzione. Il documento in parola, invero, incontra senz'altro lo sbarramento di cui all'art 345 c.p.c., atteso che lo stesso risulta essere stato prodotto in primo grado dall'odierno appellante oltre il maturare, in quel giudizio, delle preclusioni probatorie di cui all'art 183, co.6
c.p.c.
Peraltro, tale documento, di formazione antecedente alle citate preclusioni, avrebbe potuto essere dal tempestivamente Pt_1
prodotto in giudizio laddove egli si fosse, in esso, tempestivamente costituito.
pag. 16/24 § 7.
Ciò premesso, l'appello principale e quello incidentale sono fondati.
Giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “…In tema di azione revocatoria ordinaria, quando
l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato…”
(Cassazione civile, sez. VI, 18/06/2019, n. 16221).
Nel caso di specie, alcuno degli elementi valorizzati dal primo
Giudice consente di inferire la conoscenza o anche solo l'astratta conoscibilità della pregressa situazione debitoria del , da Pt_1
parte della . Pt_2
Invero, il dato, valorizzato dal Giudice, che dal 2004 era stato dichiarato il fallimento della , di per sé non è pertinente, CP_1
in quanto, nella specie, l'alienazione ha avuto ad oggetto un bene immobile di proprietà di e non della della quale Parte_1 CP_1
questi era stato amministratore unico.
pag. 17/24 Se è vero che, nel registro delle imprese, come emerge dalla visura storica della dinanzi indicata, risultava iscritto che, in data CP_1
26.5.2004, la società era stata dichiarata fallita e che, dal
5.12.2002, ne era l'amministratore unico, deve Parte_1
escludersi che tale dato sia sintomatico della scientia damni del terzo. Invero, non appare ragionevole ritenere che la , nel Pt_2
corso di una trattativa finalizzata all'acquisto di un cespite di proprietà del persona fisica, dovesse sapere, che quasi dieci Pt_1
anni prima della vendita (che, giova rammentarlo, risale all'ottobre 2013), una s.r.l., della quale il suo dante causa era stato amministratore, era fallita.
Tra l'altro, siccome dalla visura camerale della società non emergevano ulteriori informazioni, inerenti posizioni debitorie personali dell'amministratore, il dato del fallimento della società di capitali, di per sé, era neutro rispetto alla situazione debitoria del . Pt_1
Né, del resto, l'ulteriore dato, considerato dal Giudice, dell'esistenza, a carico del , di diverse procedure esecutive Pt_1
risultanti dai pubblici registri è in alcun modo confortato dalle risultanze in atti.
Ed invero, in contrario, occorre osservare che la visura ipotecaria, allegata alla produzione di parte della Curatela, dalla stessa depositata in primo grado, dimostra come, invece, fino alla data del 4.5.2015, di due quasi due anni successiva rispetto alla compravendita oggetto di revocatoria, alcuna trascrizione o pag. 18/24 iscrizione pregiudizievole (pignoramenti, sequestri conservativi o giudiziari, decreti ingiuntivi o altri titoli giudiziali) era stata annotata a carico del . Pt_1
Peraltro, sebbene il credito, a tutela del quale la Curatela ha agito in giudizio, nasca dalla sentenza n, 2155/2012, pronunciata dal
Tribunale di Napoli a carico di in data 15.2.2012, non vi Parte_1
sono in atti elementi dai quali potere inferire che la , Pt_2
estranea a quel processo, potesse averne avuto conoscenza.
Ed ancora non va sottaciuto che, nell'atto di vendita, il Pt_1
nemmeno dichiarava la sua pregressa qualità di imprenditore e che la procedura espropriativa immobiliare, instaurata a carico dello stesso dalla Curatela, era avviata nel 2015, in epoca ampiamente successiva all'atto oggetto di revocatoria.
Del resto, il Tribunale, nel motivare il proprio convincimento in ordine alla consapevolezza, in capo alla , del carattere Pt_2
pregiudizievole dell'atto di vendita per i creditori del , non Pt_1
valorizzava l'esistenza di una conoscenza pregressa tra le parti e, comunque, tale dato non è in alcun modo confortato dalle risultanze di causa.
Invero, esso risulta logicamente incompatibile con la circostanza, attestata dal Notaio rogante nell'atto di vendita oggetto di revocatoria, che, per l'acquisto del bene, la aveva fatto Pt_2
ricorso alla mediazione della alla quale, Parte_6
come si ricava dal medesimo rogito notarile, la stessa aveva anche pag. 19/24 corrisposto l'importo di euro 3.500,00, mediante emissione di due assegni i cui estremi erano ivi indicati.
Del resto, il primo Giudice, nel corroborare il proprio convincimento, non valorizzava nemmeno la mancata comparizione della a rendere l'interrogatorio formale Pt_2
deferitole dalla Curatela, né, prima ancora, dava atto del verificarsi di tale presupposto.
In ogni caso tale elemento, di per sé solo, non è sufficiente ad integrare alcuna ammissione implicita dei fatti capitolati, tra cui l'esistenza, tra il e la , sin da epoca antecedente al Pt_1 Pt_2
2013, di rapporti di pregressa conoscenza.
Come noto, infatti, “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007).
E, nella specie, alla stregua di quanto sin qui detto, le risultanze probatorie in atti depongono tutte in senso nettamente contrario all'allegata esistenza di un pregresso rapporto di conoscenza tra le parti dell'atto di vendita.
pag. 20/24 Inoltre, non va sottaciuto che lo stesso Giudice di primo grado, nel respingere la domanda di simulazione, proposta dalla Curatela, riconosceva esservi in atti la prova dell'effettivo pagamento del prezzo di vendita da parte della . Pt_2
Siffatto elemento, infatti, è documentato dalla stessa attestazione in tal senso operata dal Notaio rogante e dalla copia dei titoli, emessi a tale scopo dalla D'IN, dalla medesima pure prodotti, unicamente alla dichiarazione della banca di avvenuta negoziazione degli stessi.
Peraltro, alcuna prova o principio di prova è stato offerto dalla
Curatela in merito alla sola paventata irrisorietà del corrispettivo, di euro 40.000,00, versato per l'acquisto, laddove, per converso, la ha sostenuto che esso era giustificato in ragione del Pt_2
carattere (abitazione di tipo popolare), delle dimensioni (di soli mq 59) e delle pessime condizioni manutentive del cespite.
In conclusione, difettando la prova, anche solo presuntiva, della scienta damni in capo al terzo acquirente del bene, Pt_2
la domanda di revocatoria ordinaria, proposta in primo
[...]
grado dalla Curatela, in mancanza di uno dei presupposti a tal fine richiesti dall'art. 2901 c.c., deve essere rigettata.
§ 8.
All'accoglimento dell'appello ed alla riforma dell'impugnata sentenza, segue la caducazione anche del capo di sentenza con il quale il primo Giudice aveva regolato le spese processuali,
pag. 21/24 imponendo di provvedere ad una rinnovata regolamentazione delle stesse da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa.
Ciò premesso, siccome le domande, di simulazione assoluta e di revocatoria, proposte dalla Curatela sono risultate infondate, le spese di lite di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza della medesima.
La relativa liquidazione viene come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da € 260.001,00 ad € 520.000,00, nel quale rientra il credito a tutela del quale ha agito in giudizio la Curatela, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni trattate.
Riguardo al , per il giudizio di primo grado, alcun compenso Pt_1
viene riconosciuto per la fase di trattazione/istruttoria, essendosi lo stesso costituito quando la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del
10.12.2019).
Per nessuna delle parti vittoriose viene liquidato l'importo del contributo unificato, relativo alla proposizione degli appelli, di cui in atti non risulta documentato il versamento.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv.
ND IU, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale, proposto da , e sull'appello incidentale, Parte_1
proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_2
indicata, così provvede:
a) accoglie gli appelli e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di revocatoria ordinaria proposta dal , Controparte_2
in relazione all'atto pubblico dell'1.10.2013 (notaio Per_1
rep. 103391, racc. 20117), con il quale aveva
[...] Parte_1
venduto a la proprietà dell'immobile sito in Parte_2
Napoli alla via Vicinale Infermeria n. 76 (in Catasto Comune di
Napoli, sez. CHI, foglio 4 part. 23 sub 4);
b) condanna la Parte_7
, alla rifusione, in favore del procuratore antistatario,
[...]
avv. ND IU, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 6.023,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro
10.060,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna la Parte_7
, alla rifusione, in favore di , delle
[...] Parte_2
spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 11.229,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella pag. 23/24 misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro 10.060,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 05/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. ND Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Tania Maio.
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