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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11392 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 11.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°39424/2024 vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Ercolano n.8, presso lo studio dell'Avv. Gennaro del Gaudio giusta procura conferita su separato foglio prodotta in allegato al ricorso;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12;
- CONVENUTO CONTUMACE –
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma in Via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata con la quale è elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana INPS in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale alle liti in atti;
- CONVENUTO COSTITUITO -
Oggetto: ricostruzione carriera - differenze retributive per servizio pre ruolo in scuole statali e in relazione all'anno 2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso aver lavorato alle Cont dipendenze del , per almeno 180 giorni con contratto a tempo determinato dall'anno scolastico
2000/2001, di essere stato immesso in ruolo Ata dal 1 settembre 2005 con contratto a tempo indeterminato e di aver lavorato da tale data senza soluzione di continuità, lamentata illegittimità della progressione stipendiale applicata dal , stante il mancato riconoscimento per intero CP_1 del servizio pre ruolo e, ex art.1 D.P.R. 122/2013, dell'intero servizio prestato nell'anno 2013, dedotto che il blocco, dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, doveva ritenersi riguardare solo gli effetti economici riferiti a tale annualità senza influire sulla carriera, argomentato che il risparmio dell'amministrazione previsto dalla normativa era legittimo solo se temporaneo, nei limiti del mancato pagamento delle differenze da progressione per i soli anni bloccati, dedotto in Cont merito al suo diritto a vedere la condanna del al pagamento delle differenze retributive in seguito alla corretta ricostruzione della carriera inclusiva dell'anno anno 2013 nonché dell'intero periodo di servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali, viceversa riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, concludeva chiedendo: “1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto del ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse Cont anche l'anno 2013, previa disapplicazione della progressione stipendiale applicata dal;
2. accertare e dichiarare, allo scopo di una corretta progressione stipendiale, il diritto del ricorrente al riconoscimento, per intero, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di insegnamento, di ruolo e non di ruolo, prestati finora;
3. stante l'accoglimento delle due precedenti domande, per
l'effetto, ordinare al convenuto l'emissione di nuovo decreto Controparte_1 di ricostruzione della carriera sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dal ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 21/27 anni sia avvenuto dal 29 agosto 2021 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma Cont precedente da quella applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
4. sulla scorta dell'accoglimento delle domande n. 1 e 2, accertare, dichiarare e condannare il a corrispondere al ricorrente tutte le differenze Controparte_1 stipendiali, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, pari alla somma di € 1.510,60 ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole CP_ scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale;
5. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda n. 2, si chiede riconoscersi la progressione stipendiale 21/27 anni, a Cont decorrere dal 01 gennaio 2022; per cui si chiede condannare il al pagamento delle differenze retributive, in favore del ricorrente, come da elaborato prodotto in giudizio, pari a €1.126,18, ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre agli CP_ interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nonché regolarizzazione contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale” vinte le spese. Cont Non si costituiva in giudizio il che veniva dichiarato contumace.
Si costituiva in giudizio l' rilevando che la sua partecipazione al giudizio derivava CP_2 dall'essere destinatario dei versamenti contributivi e previdenziali in favore dell'iscritto nell'ipotesi in cui il convenuto fosse condannato a versare quanto omesso secondo la ricostruzione attorea.
Chiedeva quindi di essere tenuto indenne dalle spese.
In data odierna, disposto rinvio con le modalità della TRATTAZIONE SCRITTA, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le pretese avanzate dal ricorrente, di ricostruzione carriera e versamento differenze retributive, si fondano su due distinte doglianze: l'una afferente al riconoscimento per intero del servizio pre ruolo dal medesimo prestato presso scuole statali;
la seconda riguardante il blocco normativo riferito all'anno 2013 per come interpretato dalla datrice di lavoro nel senso di completa c.d.
“sterilizzazione” dell'indicata annualità.
1. In particolare, l'istante ha dedotto che, pur avendo continuativamente lavorato con contratto a tempo determinato in scuole statali dall'anno scolastico 2000/2001 sino all'anno scolastico 2004/2005 (vedi stato matricolare), e quindi per 5 anni, mentre i primi tre anni gli erano stati interamente computati nella ricostruzione della carriera, i successivi 2 avevano visto riconosciuta la misura dei 2/3 (vedi ricostruzione carriera).
La problematica è stata, in più occasioni, scrutinata dalla giurisprudenza nazionale ed anche da quella euro-unitaria intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando principi che appare opportuno richiamare. Di particolare rilievo, con riguardo al personale docente, è la sentenza
6 maggio 2016, n.9144 della Suprema Corte di Cassazione che, censurando la prassi osservata dal
, a Sezioni Unite ha riconosciuto il diritto alla Controparte_4 ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione, in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato di cui si rinviene fondamento nei principi, segnatamente quello di non discriminazione, della direttiva 1999/70/CE e del relativo accordo-quadro CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (cfr. in particolare la clausola 4, di immediata portata precettiva, in quanto self executing).
Sempre in tema di personale docente è poi pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018 nella C-466/17 Ch.Mo. contro
(c.d. sentenza Motter)ove ha ritenuto astrattamente ammissibile il Controparte_5 differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a
“rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”. Nell'evidenziare come i predetti elementi integrino “ragione oggettiva” idonea, ai sensi della clausola 4 del menzionato accordo quadro, a giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, la
Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione. In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del Giudice del lavoro – che pur dopo le indicazioni della Corte di Giustizia
Europea – ha ritenuto di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Valorizzando le coordinate interpretative di cui alla sentenza Motter, e le peculiarità della professionalità propria degli ATA, analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo. Specifico rilievo assume, in questa prospettiva, la pronuncia in data 29 marzo 2019 della Sezione lavoro del Tribunale di Trapani, laddove, ripercorrendo il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, è stato evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni”. In ragione di ciò sono state considerate insussistenti “ragioni oggettive che giustifichino per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo”, da cui la non conformità al diritto euro-unitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali, per il personale ATA stabilizzato, il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE” ed il riconoscimento del diritto alla ricostruzione integrale della carriera.
Diritto, quello in esame, che il giudice di legittimità ha chiarito non essere soggetto a prescrizione, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, ragione per cui non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (Cass. n. 12756 del 01/09/2003;
Cass. n. 10131 del 26/04/2018).
Anche la magistratura contabile si è espressa con pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Regione NA (cfr. deliberazione n. 73/2016/SUCC) che, chiamata a pronunciarsi in sede di controllo successivo sulla legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera operata facendo applicazione del criterio della temporizzazione, valorizzando le coordinate interpretative offerte da una pronuncia del Giudice del Lavoro del Tribunale di Avezzano (sentenza n. 307 del 13.10.2015), ha sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo come alternativi, e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (pronunciamento confermato dall'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della
Corte dei Conti con deliberazione 25 luglio 2019).
È, infine, intervenuta la Corte di Cassazione con sent. n.31150/2019 del 15/10/2019 pubblicata in data 28/11/2019, chiarendo come: “l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva
N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi.” La Corte ha poi precisato che “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio prestato”.
Cosi riassunto il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, rileva l'Ufficio come la tesi attorea si ponga in linea con i principi dianzi richiamati essendo volta ad assicurare il diritto al trattamento più favorevole, principio evocato dalla stessa circolare n. 78 del 24 marzo 1999 CP_6 che, per l'ipotesi di passaggio di ruolo nell'ambito del comparto scuola, prevede unicamente che non è possibile agli effetti della carriera cumulare i benefici della temporizzazione con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti (dispone la circolare che “nei casi di passaggio nell'ambito del comparto scuola, l'art. 6 del DPR 345/83 continua a porsi come lex specialis e, in quanto tale, ancora applicabile al momento del passaggio, mentre, al momento della conferma in ruolo, si procede ad una ricostruzione di carriera con riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati in precedenza, fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento favorevole”).
Si deve quindi concludere che, alla luce dei richiamati principi, la ricostruzione della carriera operata per il personale ATA ai sensi dell'art. 596 del D.Lgs n.297/1994, comporta lesione del diritto del dipendente se all'atto dell'immissione in ruolo il medesimo vanta un'anzianità superiore a 3anni (come nel caso di specie) venendo operata decurtazione del servizio.
Il ricorso con riferimento all'indicata doglianza deve quindi essere senz'altro accolto.
2. Ha ulteriormente sostenuto il ricorrente che l'interpretazione offerta dal alla CP_1 disciplina legale afferente il blocco anno 2013 sarebbe illegittima atteso che, a suo avviso, il blocco delle progressioni economiche dovrebbe ritenersi legittimo nei limiti in cui produca effetti temporanei, limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche nell'anno oggetto del blocco.
La tesi è priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012,
l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Più in particolare: ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno
2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione. La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d.lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione dell'11 giugno 2024 n. 16133 (peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingueva chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha ritenuto in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n.
96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando: la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014); l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n.
154/2014); l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013;
Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016); l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e
97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013). Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa. La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte
Cost. n. 310/2013, punto 13.3). Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014). Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co.
23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma
1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Da ultimo, a conferma di quanto sopra ritenuto, è nuovamente intervenuto il giudice di legittimità che con recente pronunciamento ha rilevato come “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate… L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”. Ne consegue il rigetto della domanda attore con riferimento alla richiesta di condanna al versamento di differenze retributive maturate in relazione al servizio reso nell'anno 2013 atteso che i servizi prestati in tale anno restano utili ai soli fini giuridici (vedi Cass. n.1726/2025).
3. Conclusivamente, Il deve quindi essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente, tenuto conto per intero degli anni di servizio pre ruolo a tempo determinato indicati in ricorso, le differenze retributive conseguenti alla progressione professionale retributiva.
Esclusa, viceversa, l'utilità a fini retributivi del servizio prestato nell'anno 2013. Atteso che il ricorrente ha conteggiato un dovuto complessivo pari ad €1.510,60 (conteggio operato dall'agosto 2021 in base al percepito per come risultante dalle buste paga in atti) e che ha calcolato che di tale ammontare €1.126,18 sarebbero dovuti in ipotesi di rigetto della domanda volta alla ricostruzione della carriera per gli anni di pre ruolo, si deve concludere, operando per differenza, che il dovuto in relazione al riconoscimento per intero degli anni pre ruolo, in paricolare anche in riferimento agli aa.ss. 2003/2004 e 2004/2005, sia pari ad €384,42, unica somma oggetto di condanna.
La natura pubblica del datore di lavoro esclude che oltre agli interessi legali possa sulle differenze retributive essere calcolata altresì la rivalutazione monetaria.
Su tali somme è dovuta per legge la contribuzione all' nei limiti della prescrizione CP_2 quinquennale, tenuto conto che non risultano prodotti atti interruttivi della prescrizione nei confronti dell' precedenti alla notifica del ricorso in data 7.3.2025. CP_2
4. Le spese di lite sono compensate per 2/3 attesa la misura della reciproca soccombenza tra ricorrente e e la restante parte viene posta a carico di quest'ultimo. CP_1
Compensate le spese tra ricorrente ed . CP_2
P.Q.M.
dichiara il diritto del ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo dal C.C.N.L. comparto scuola, tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata sommando per intero i periodi di lavoro pre ruolo e, per l'effetto, condanna il
, in persona del pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 CP_7 ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di €384,42, oltre interessi legali come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra ricorrente ed;
CP_2 compensa per 2/3 le spese di lite tra ricorrente e e condanna quest'ultimo alla CP_1 refusione della restante parte liquidata in complessivi €425,00, da distrarsi.
Roma, 11.11.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 11.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°39424/2024 vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Ercolano n.8, presso lo studio dell'Avv. Gennaro del Gaudio giusta procura conferita su separato foglio prodotta in allegato al ricorso;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12;
- CONVENUTO CONTUMACE –
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma in Via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata con la quale è elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana INPS in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale alle liti in atti;
- CONVENUTO COSTITUITO -
Oggetto: ricostruzione carriera - differenze retributive per servizio pre ruolo in scuole statali e in relazione all'anno 2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso aver lavorato alle Cont dipendenze del , per almeno 180 giorni con contratto a tempo determinato dall'anno scolastico
2000/2001, di essere stato immesso in ruolo Ata dal 1 settembre 2005 con contratto a tempo indeterminato e di aver lavorato da tale data senza soluzione di continuità, lamentata illegittimità della progressione stipendiale applicata dal , stante il mancato riconoscimento per intero CP_1 del servizio pre ruolo e, ex art.1 D.P.R. 122/2013, dell'intero servizio prestato nell'anno 2013, dedotto che il blocco, dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, doveva ritenersi riguardare solo gli effetti economici riferiti a tale annualità senza influire sulla carriera, argomentato che il risparmio dell'amministrazione previsto dalla normativa era legittimo solo se temporaneo, nei limiti del mancato pagamento delle differenze da progressione per i soli anni bloccati, dedotto in Cont merito al suo diritto a vedere la condanna del al pagamento delle differenze retributive in seguito alla corretta ricostruzione della carriera inclusiva dell'anno anno 2013 nonché dell'intero periodo di servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali, viceversa riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, concludeva chiedendo: “1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto del ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse Cont anche l'anno 2013, previa disapplicazione della progressione stipendiale applicata dal;
2. accertare e dichiarare, allo scopo di una corretta progressione stipendiale, il diritto del ricorrente al riconoscimento, per intero, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di insegnamento, di ruolo e non di ruolo, prestati finora;
3. stante l'accoglimento delle due precedenti domande, per
l'effetto, ordinare al convenuto l'emissione di nuovo decreto Controparte_1 di ricostruzione della carriera sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dal ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 21/27 anni sia avvenuto dal 29 agosto 2021 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma Cont precedente da quella applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
4. sulla scorta dell'accoglimento delle domande n. 1 e 2, accertare, dichiarare e condannare il a corrispondere al ricorrente tutte le differenze Controparte_1 stipendiali, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, pari alla somma di € 1.510,60 ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole CP_ scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale;
5. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda n. 2, si chiede riconoscersi la progressione stipendiale 21/27 anni, a Cont decorrere dal 01 gennaio 2022; per cui si chiede condannare il al pagamento delle differenze retributive, in favore del ricorrente, come da elaborato prodotto in giudizio, pari a €1.126,18, ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre agli CP_ interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nonché regolarizzazione contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale” vinte le spese. Cont Non si costituiva in giudizio il che veniva dichiarato contumace.
Si costituiva in giudizio l' rilevando che la sua partecipazione al giudizio derivava CP_2 dall'essere destinatario dei versamenti contributivi e previdenziali in favore dell'iscritto nell'ipotesi in cui il convenuto fosse condannato a versare quanto omesso secondo la ricostruzione attorea.
Chiedeva quindi di essere tenuto indenne dalle spese.
In data odierna, disposto rinvio con le modalità della TRATTAZIONE SCRITTA, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le pretese avanzate dal ricorrente, di ricostruzione carriera e versamento differenze retributive, si fondano su due distinte doglianze: l'una afferente al riconoscimento per intero del servizio pre ruolo dal medesimo prestato presso scuole statali;
la seconda riguardante il blocco normativo riferito all'anno 2013 per come interpretato dalla datrice di lavoro nel senso di completa c.d.
“sterilizzazione” dell'indicata annualità.
1. In particolare, l'istante ha dedotto che, pur avendo continuativamente lavorato con contratto a tempo determinato in scuole statali dall'anno scolastico 2000/2001 sino all'anno scolastico 2004/2005 (vedi stato matricolare), e quindi per 5 anni, mentre i primi tre anni gli erano stati interamente computati nella ricostruzione della carriera, i successivi 2 avevano visto riconosciuta la misura dei 2/3 (vedi ricostruzione carriera).
La problematica è stata, in più occasioni, scrutinata dalla giurisprudenza nazionale ed anche da quella euro-unitaria intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando principi che appare opportuno richiamare. Di particolare rilievo, con riguardo al personale docente, è la sentenza
6 maggio 2016, n.9144 della Suprema Corte di Cassazione che, censurando la prassi osservata dal
, a Sezioni Unite ha riconosciuto il diritto alla Controparte_4 ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione, in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato di cui si rinviene fondamento nei principi, segnatamente quello di non discriminazione, della direttiva 1999/70/CE e del relativo accordo-quadro CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (cfr. in particolare la clausola 4, di immediata portata precettiva, in quanto self executing).
Sempre in tema di personale docente è poi pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018 nella C-466/17 Ch.Mo. contro
(c.d. sentenza Motter)ove ha ritenuto astrattamente ammissibile il Controparte_5 differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a
“rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”. Nell'evidenziare come i predetti elementi integrino “ragione oggettiva” idonea, ai sensi della clausola 4 del menzionato accordo quadro, a giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, la
Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione. In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del Giudice del lavoro – che pur dopo le indicazioni della Corte di Giustizia
Europea – ha ritenuto di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Valorizzando le coordinate interpretative di cui alla sentenza Motter, e le peculiarità della professionalità propria degli ATA, analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo. Specifico rilievo assume, in questa prospettiva, la pronuncia in data 29 marzo 2019 della Sezione lavoro del Tribunale di Trapani, laddove, ripercorrendo il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, è stato evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni”. In ragione di ciò sono state considerate insussistenti “ragioni oggettive che giustifichino per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo”, da cui la non conformità al diritto euro-unitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali, per il personale ATA stabilizzato, il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE” ed il riconoscimento del diritto alla ricostruzione integrale della carriera.
Diritto, quello in esame, che il giudice di legittimità ha chiarito non essere soggetto a prescrizione, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, ragione per cui non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (Cass. n. 12756 del 01/09/2003;
Cass. n. 10131 del 26/04/2018).
Anche la magistratura contabile si è espressa con pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Regione NA (cfr. deliberazione n. 73/2016/SUCC) che, chiamata a pronunciarsi in sede di controllo successivo sulla legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera operata facendo applicazione del criterio della temporizzazione, valorizzando le coordinate interpretative offerte da una pronuncia del Giudice del Lavoro del Tribunale di Avezzano (sentenza n. 307 del 13.10.2015), ha sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo come alternativi, e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (pronunciamento confermato dall'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della
Corte dei Conti con deliberazione 25 luglio 2019).
È, infine, intervenuta la Corte di Cassazione con sent. n.31150/2019 del 15/10/2019 pubblicata in data 28/11/2019, chiarendo come: “l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva
N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi.” La Corte ha poi precisato che “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio prestato”.
Cosi riassunto il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, rileva l'Ufficio come la tesi attorea si ponga in linea con i principi dianzi richiamati essendo volta ad assicurare il diritto al trattamento più favorevole, principio evocato dalla stessa circolare n. 78 del 24 marzo 1999 CP_6 che, per l'ipotesi di passaggio di ruolo nell'ambito del comparto scuola, prevede unicamente che non è possibile agli effetti della carriera cumulare i benefici della temporizzazione con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti (dispone la circolare che “nei casi di passaggio nell'ambito del comparto scuola, l'art. 6 del DPR 345/83 continua a porsi come lex specialis e, in quanto tale, ancora applicabile al momento del passaggio, mentre, al momento della conferma in ruolo, si procede ad una ricostruzione di carriera con riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati in precedenza, fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento favorevole”).
Si deve quindi concludere che, alla luce dei richiamati principi, la ricostruzione della carriera operata per il personale ATA ai sensi dell'art. 596 del D.Lgs n.297/1994, comporta lesione del diritto del dipendente se all'atto dell'immissione in ruolo il medesimo vanta un'anzianità superiore a 3anni (come nel caso di specie) venendo operata decurtazione del servizio.
Il ricorso con riferimento all'indicata doglianza deve quindi essere senz'altro accolto.
2. Ha ulteriormente sostenuto il ricorrente che l'interpretazione offerta dal alla CP_1 disciplina legale afferente il blocco anno 2013 sarebbe illegittima atteso che, a suo avviso, il blocco delle progressioni economiche dovrebbe ritenersi legittimo nei limiti in cui produca effetti temporanei, limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche nell'anno oggetto del blocco.
La tesi è priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012,
l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Più in particolare: ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno
2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione. La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d.lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione dell'11 giugno 2024 n. 16133 (peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingueva chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha ritenuto in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n.
96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando: la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014); l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n.
154/2014); l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013;
Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016); l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e
97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013). Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa. La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte
Cost. n. 310/2013, punto 13.3). Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014). Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co.
23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma
1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Da ultimo, a conferma di quanto sopra ritenuto, è nuovamente intervenuto il giudice di legittimità che con recente pronunciamento ha rilevato come “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate… L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”. Ne consegue il rigetto della domanda attore con riferimento alla richiesta di condanna al versamento di differenze retributive maturate in relazione al servizio reso nell'anno 2013 atteso che i servizi prestati in tale anno restano utili ai soli fini giuridici (vedi Cass. n.1726/2025).
3. Conclusivamente, Il deve quindi essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente, tenuto conto per intero degli anni di servizio pre ruolo a tempo determinato indicati in ricorso, le differenze retributive conseguenti alla progressione professionale retributiva.
Esclusa, viceversa, l'utilità a fini retributivi del servizio prestato nell'anno 2013. Atteso che il ricorrente ha conteggiato un dovuto complessivo pari ad €1.510,60 (conteggio operato dall'agosto 2021 in base al percepito per come risultante dalle buste paga in atti) e che ha calcolato che di tale ammontare €1.126,18 sarebbero dovuti in ipotesi di rigetto della domanda volta alla ricostruzione della carriera per gli anni di pre ruolo, si deve concludere, operando per differenza, che il dovuto in relazione al riconoscimento per intero degli anni pre ruolo, in paricolare anche in riferimento agli aa.ss. 2003/2004 e 2004/2005, sia pari ad €384,42, unica somma oggetto di condanna.
La natura pubblica del datore di lavoro esclude che oltre agli interessi legali possa sulle differenze retributive essere calcolata altresì la rivalutazione monetaria.
Su tali somme è dovuta per legge la contribuzione all' nei limiti della prescrizione CP_2 quinquennale, tenuto conto che non risultano prodotti atti interruttivi della prescrizione nei confronti dell' precedenti alla notifica del ricorso in data 7.3.2025. CP_2
4. Le spese di lite sono compensate per 2/3 attesa la misura della reciproca soccombenza tra ricorrente e e la restante parte viene posta a carico di quest'ultimo. CP_1
Compensate le spese tra ricorrente ed . CP_2
P.Q.M.
dichiara il diritto del ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo dal C.C.N.L. comparto scuola, tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata sommando per intero i periodi di lavoro pre ruolo e, per l'effetto, condanna il
, in persona del pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 CP_7 ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di €384,42, oltre interessi legali come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra ricorrente ed;
CP_2 compensa per 2/3 le spese di lite tra ricorrente e e condanna quest'ultimo alla CP_1 refusione della restante parte liquidata in complessivi €425,00, da distrarsi.
Roma, 11.11.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari