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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3014/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400007705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400007705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400007705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400007705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate ON nonché Regione Calabria, per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 03080- 2024-000077-05-000, con il quale si intimava alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 1.423,39, per il presunto mancato pagamento delle Tasse Auto per gli anni 2015-2018, in relazione alle seguenti cartelle: 1)
030-2020-00075220-80-000 anni 2015 € 360,52. 2) 030-2021-00058303-72-000 anno 2016 € 350,52. 3)
030-2022-00039885-51-000 anno 2017-2018 € 650,37. Al riguardo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle Entrate ON che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria ha rilevato l'irrilevanza della documentazione prodotta. Ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, in quanto parte resistente ha fornito la prova della notifica degli atti, più specificatamente la cartella di pagamento n.03020220003988551000 notificata in data 22.02.2023 con deposito presso casa comunale con spedizione di racc. informativa n.69640007774-5 in data 21.09.2023; cartella di pagamento n. 03020210005830372000 notificata in data 1.12.2022 con deposito casa comunale con spedizione raccomandata informativa n.6942171412-5 del 10.08.2023; cartella di pagamento n.
030-2020-00075220-80-000 notificata in data 14.02.2022 a mani della figlia. Inoltre, le predette cartelle sono state precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento notificati da parte delle Regione Calabria in data
27.02.2021 e 21.07.2019, anche se detto rilievo si appalesa irrilevante atteso che l'eventuale vizio non è stato proposto nei termini delle notifiche delle cartelle di pagamento. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente non si rinvengono vizi che possano aver dato luogo all'inefficacia della notifica. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA- giudice monocratico cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate riscossione e Regione Calabria determinate in euro 200,00 cadauno oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in CA nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio
CC
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3014/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400007705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400007705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400007705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400007705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate ON nonché Regione Calabria, per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 03080- 2024-000077-05-000, con il quale si intimava alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 1.423,39, per il presunto mancato pagamento delle Tasse Auto per gli anni 2015-2018, in relazione alle seguenti cartelle: 1)
030-2020-00075220-80-000 anni 2015 € 360,52. 2) 030-2021-00058303-72-000 anno 2016 € 350,52. 3)
030-2022-00039885-51-000 anno 2017-2018 € 650,37. Al riguardo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle Entrate ON che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria ha rilevato l'irrilevanza della documentazione prodotta. Ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, in quanto parte resistente ha fornito la prova della notifica degli atti, più specificatamente la cartella di pagamento n.03020220003988551000 notificata in data 22.02.2023 con deposito presso casa comunale con spedizione di racc. informativa n.69640007774-5 in data 21.09.2023; cartella di pagamento n. 03020210005830372000 notificata in data 1.12.2022 con deposito casa comunale con spedizione raccomandata informativa n.6942171412-5 del 10.08.2023; cartella di pagamento n.
030-2020-00075220-80-000 notificata in data 14.02.2022 a mani della figlia. Inoltre, le predette cartelle sono state precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento notificati da parte delle Regione Calabria in data
27.02.2021 e 21.07.2019, anche se detto rilievo si appalesa irrilevante atteso che l'eventuale vizio non è stato proposto nei termini delle notifiche delle cartelle di pagamento. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente non si rinvengono vizi che possano aver dato luogo all'inefficacia della notifica. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA- giudice monocratico cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate riscossione e Regione Calabria determinate in euro 200,00 cadauno oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in CA nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio
CC