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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10309/2024 R.G., promossa
DA
nata ad [...] il [...] Parte_1
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Lucia C.F._1
Vitale, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato in [...] il [...] Controparte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca C.F._2
Cannarella, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 20/05/2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito Controparte_1
.
[...]
Ha dedotto che: ha contratto matrimonio con il resistente in data
31.7.1996 in Acireale, trascritto in detto Comune al n 327, parte 2,
serie A, anno 1996; sono nati i figli il 14/10/1998, Per_1 Per_2
nato il 02/11/2001, il [...] e il 20/12/2007; Per_3 Per_4
che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla incompatibilità caratteriale tra i coniugi.
Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione al marito,
disponendo l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € 400,00, oltre la percezione integrale dell'Assegno Unico.
Si è costituito , il quale pur concordando in Controparte_1
ordine alle richieste di affido del figlio minorenne e dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ha chiesto il rigetto delle altre domande, rendendosi disponibile al versamento di un assegno di mantenimento per i figli nella complessiva misura di € 200,00.
All'udienza del 20.5.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che all'udienza del 20.5.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, trascritto in seno al verbale, alle condizioni di seguito esposte:
2 “Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi senza addebito;
Affidamento condiviso di con collocamento presso la Per_4
madre;
Considerata l'età del minore, prossimo al raggiungimento della maggiore età, gli incontri con il padre saranno lasciati al libero
gradimento del figlio;
Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
Contributo in capo al sig. per il mantenimento di CP_1
nella misura di € 200,00 mensili da versarsi entro il 25 di Per_4
ogni mese, importo da rivalutarsi secondo indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie previamente concordate;
L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
Spese del giudizio compensate.”.
Hanno chiesto, pertanto, di pronunciare la separazione in conformità all'accordo raggiunto.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano compatibili con le norme inderogabili regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
10309/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10309/2024 R.G., promossa
DA
nata ad [...] il [...] Parte_1
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Lucia C.F._1
Vitale, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato in [...] il [...] Controparte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca C.F._2
Cannarella, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 20/05/2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito Controparte_1
.
[...]
Ha dedotto che: ha contratto matrimonio con il resistente in data
31.7.1996 in Acireale, trascritto in detto Comune al n 327, parte 2,
serie A, anno 1996; sono nati i figli il 14/10/1998, Per_1 Per_2
nato il 02/11/2001, il [...] e il 20/12/2007; Per_3 Per_4
che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla incompatibilità caratteriale tra i coniugi.
Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione al marito,
disponendo l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € 400,00, oltre la percezione integrale dell'Assegno Unico.
Si è costituito , il quale pur concordando in Controparte_1
ordine alle richieste di affido del figlio minorenne e dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ha chiesto il rigetto delle altre domande, rendendosi disponibile al versamento di un assegno di mantenimento per i figli nella complessiva misura di € 200,00.
All'udienza del 20.5.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che all'udienza del 20.5.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, trascritto in seno al verbale, alle condizioni di seguito esposte:
2 “Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi senza addebito;
Affidamento condiviso di con collocamento presso la Per_4
madre;
Considerata l'età del minore, prossimo al raggiungimento della maggiore età, gli incontri con il padre saranno lasciati al libero
gradimento del figlio;
Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
Contributo in capo al sig. per il mantenimento di CP_1
nella misura di € 200,00 mensili da versarsi entro il 25 di Per_4
ogni mese, importo da rivalutarsi secondo indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie previamente concordate;
L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
Spese del giudizio compensate.”.
Hanno chiesto, pertanto, di pronunciare la separazione in conformità all'accordo raggiunto.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano compatibili con le norme inderogabili regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
10309/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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