CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/05/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 20 settembre 2024
Da
(C.F. - P. IVA , con sede in Reana del Rojale (UD), 33010, Via Parte_1 P.IVA_1
Leonardo da Vinci, indirizzo pec in persona del suo Amministratore Delegato Email_1
e legale rappresentante pro-tempore, Dott. , nato a [...], il [...], CP_1
residente in [...] (C.F. ), C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su atto separato allegato telematicamente al presente ricorso, dall'Avv. GIORGIO DAMIANI (C.F. ), con domicilio eletto presso C.F._2
il suo studio in Trieste, 34121, Via San Nicolò n. 10, e facoltà di ricevere notifiche e comunicazioni a mezzo fax al n. 040/775503 e all'indirizzo e-mail pec Email_2
- appellante in riassunzione -
C o n t r o Controparte_2
, in persona del Direttore Generale del Rapporto Assicurativo,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Boccucci (PEC: CF: Email_3
e Antonella Gerin (PEC: - CF: C.F._3 Email_4
), giusta la procura generale alle liti per atto di Notar C.F._4 Persona_1
in Roma, il 30.07.2024, Rep. n.93107, elettivamente domiciliato in Trieste, Via
[...]
Giorgio Galatti 1/1, presso la sede dell'Avvocatura , CP_2
- appellato in riassunzione -
per la riforma della sentenza n. 198 del 9.11.2017 del Tribunale di Udine, a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n.214/ 2018 (R.G.
82/2018) – Collegio Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con ordinanza n.17706 dell' 8.10.2024.
In punto: accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
IN VIA PRINCIPALE:
- in accoglimento del proposto appello, riformarsi, per i motivi di cui in narrativa, la Sentenza del
Tribunale di Udine, n. 198/2017 del 10.07.2017 depositata il 09.11.2017 non notificata;
- conseguentemente accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'annullamento della variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 4229557/27 riguardante la PAT n.
6970118 comunicata con lettera dd. 10.12.2015 per il periodo 2009-2015;
- per l'effetto accertare e dichiarare che i premi per complessivi Euro 56.814,03 (di cui Euro
55.644,97.- relativi al certificato di variazione dd. 10.12.2015 ed Euro 1.169,06.- per saldo conseguente ad autoliquidazione 2015/2016) non sono dovuti e che in ogni caso Parte_1 nulla deve all' a titolo di premi, sanzioni ed interessi per il periodo 2009-2015, con CP_2 conseguente condanna dell' a restituire quanto nelle more corrisposto da CP_2 Parte_1
in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Udine qui impugnata.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ritenesse di riformare la Sentenza impugnata accogliendo la domanda principale sopra proposta, riformarsi in ogni caso, in accoglimento del quarto motivo di appello, la Sentenza del Tribunale di Udine, n. 198/2017 del
10.07.2017 depositata il 09.11.2017 non notificata, accertando e dichiarando come la classificazione delle lavorazioni della nelle voci 6321 e 6212 secondo le incidenze accertate Parte_1
con verbale di accertamento e notificazione n. 201400089 del 21.10.2015 debba avvenire CP_2
con decorrenza dal 2009;
- per l'effetto limitare la condanna della al pagamento della somma di Euro Parte_1
4.579,52.- pari alla differenza tra il maggior premio dovuto in virtù della classificazione delle lavorazione nell'ambito delle voci 6321 e 6212 (con le incidenze accertate dall'ispettore dell' con verbale dd. 21.10.2015) e i premi effettivamente corrisposti in virtù CP_2 dell'inquadramento delle lavorazioni della nelle voci 0411 e 3620, con Parte_1 conseguente condanna dell' a restituire la maggior somma nelle more corrisposta da CP_2 [...]
in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Udine qui impugnata. Parte_1
Spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio rifusi, ivi compreso quello avanti alla Suprema
Corte di Cassazione
Conclusioni per il convenuto in riassunzione- appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare infondati i motivi di ricorso nn.3 e 4 come riproposti con l'atto di riassunzione in appello e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta, confermando la precedente statuizione anche in merito all'inapplicabilità della norma come richiesta dall'appellante.
Con vittoria di spese, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del 23,81%
(art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e difeso CP_2 da avvocati iscritti all'Albo Speciale degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso Istituto, come da ultimo stabilito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023 del 06.02.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l'ordinanza n. 17706/2024 pronunciata all'udienza del 29-02-2024 e pubblicata in forma telematica in data 27-06-2024 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da avverso la sentenza n. 214/2018 della Corte di Appello di Trieste che, Parte_1
nel rigettare l'appello proposto dalla premenzionata società avverso la sentenza n. 198/2017 del tribunale di Udine, confermava il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito CP_2
promossa dalla annullava la sentenza di appello disponendo il rinvio a questa Corte Parte_1 per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità accoglievano il quarto e quinto motivo di ricorso proposto dalla società
[...]
dichiarando inammissibili i primi tre. In particolare ritenevano fondata la contestazione Parte_1
di omessa pronuncia da parte dei giudici di merito di appello sul terzo e quarto motivo di appello formulati dalla società nell'originaria impugnazione ed aventi ad oggetto l'applicabilità della speciale disciplina di cui all'art. 16 comma 2, lett. b) Dm 12.12.00 e lett. a), al fine di escludere in tutto, o quanto meno in parte, la sussistenza del debito per maggiori premi azionato dall' CP_2
2. La società ha riassunto la causa concludendo nei termini indicati in epigrafe;
Parte_1
l' ha insistito per il rigetto della domanda e la conferma della pronuncia di primo grado. CP_2
La causa subiva un rinvio d'ufficio a fronte del mutamento del relatore e dell'assegnazione del fascicolo a nuovo Consigliere lavoro della Corte di Appello di Trieste.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era discussa all'udienza del 7 maggio 2025 e decisa dal Collegio come da dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'ordinanza di rinvio i giudici di legittimità hanno imposto l'esame dei due motivi di appello
( terzo e quarto) rispetto ai quali i giudici di appello non avevano emesso alcuna valutazione.
A fronte di questo principio la società ha riassunto la causa instando per la Parte_1 insussistenza totale o parziale del credito azionato dall' con la variazione del rapporto CP_2
assicurativo relativo al codice Ditta 4229557/27 del 10.12.15 ( cfr. doc. 1 parte ricorrente fascicolo primo grado).
Ad avviso della società la circostanza che l'ente avesse rettificato la classificazione dell'attività con effetto non retroattivo era significativa che l'errore non fosse imputabile alla che aveva Parte_1
sempre effettuato regolari dichiarazioni annuali di autoliquidazione;
in ogni caso qualora la società fosse stata ritenuta responsabile della diversa classificazione, l'entità del premio corrisposto – superiore rispetto a quello derivante dalla nuova classificazione ritenuta corretta dall' avrebbe CP_2 consentito una riduzione dell'entità della variazione retroattiva in ragione della detrazione dei premi corrisposti medio tempore.
Richieste e conclusioni fondate sulla norma di cui all'art. 16 DM 12.12.00 che alle lettere a) e b) del comma secondo, contemplava le due ipotesi evidenziate dall'appellante in riassunzione.
4. L' nel costituirsi in giudizio ha contrastato le conclusioni dell'appellante in riassunzione CP_2
rilevando come la norma invocata dalla parte non fosse pertinente;
come evidenziato anche nei precedenti giudizi di merito la variazione del premio non era fondata sulla rettifica della classificazione che avrebbe avuto effetto- in osservanza ai principi del DM 12.12.00- solo per il periodo successivo all'accertamento ispettivo ( e dunque dal 2016), bensì sulla diversa ponderazione tra le due precedenti voci tariffarie in cui era classificata l'attività denunciata dalla società nel 1999 in applicazione del DM precedente del 1988 ( e dunque le voci di tariffa 0411 corrispondente alla attività “ pulizie industriali” e 3620 , corrispondente alla carpenteria metallica).
Ponderazione che fino all'accertamento ispettivo del 21 ottobre 2015 ( cfr. verbale sub. Doc. 2 parte ricorrente in primo grado), era stata realizzata al 50% , non avendo la società nel periodo in contestazione ( nei limiti della prescrizione dal 2009 al 2014), provveduto a comunicare la variazione degli addetti alla prima attività rispetto a quella di carpenteria, con conseguente versamento da parte della di un importo per premio Inail inferiore a quello effettivamente dovuto ( con una Parte_1
differenza corrispondente alla somma controversa in giudizio e pari ad euro 56.814,13).
5. Il tribunale di Udine aveva rigettato i motivi proposti dalla;
la società aveva ritenuto Parte_1 insussistente l'obbligo di denunciare la modifica della diversa ripartizione degli imponibili all'interno della PAT 6970118 aperta dal 1999 per assicurare i soggetti occupati nell'attività dichiarata di “ pulizie di capannoni ed uffici carpenteria metallica” ( attività corrispondenti alle voci tariffarie 0411
e 3620, con incidenza di entrambe al 50%), nonostante in sede ispettiva l'istituto avesse verificato che l'attività produttiva di carpenteria metallica era divenuta prevalente rispetto a quella di pulizie civili, tanto che nel 2006 alla voce di tariffa 0411 erano inserite esclusivamente le retribuzioni dell'unica dipendente addetta ad operazioni di pulizia e le pulizie da quel momento non erano più svolte per conto terzi ma soltanto all'interno della società, tanto che non era più possibile classificarla in via autonoma, essendo divenuta complementare di quella di carpenteria.
Il tribunale di primo grado aveva evidenziato che a seguito dell'accertamento era risultato necessario operare anche una variazione della classificazione delle voci tariffarie alla luce del DM 12.12.00, poiché la società nel tempo- ed esattamente dal 2011- aveva ampliato le lavorazioni di carpenteria, comprendendo anche operazioni di assemblaggio di componentistica di impianti che avrebbero richiesto la chiusura della vecchia PAT e l'apertura di una nuova PAT con le voci tariffarie 6321( macchine operatrici) e 6212 ( costruzione di carpenteria metallica e lavori in materiale metallico con posa in opera). Variazione che non era oggetto di contestazione da parte della società né tanto meno oggetto della controversia in esame poiché – come si legge a pag. 6 della sentenza di primo grado-
l'oggetto del credito consisteva nelle “ somme dirette a determinare d'ufficio la regolazione del CP_2
premio erroneamente effettuata dalla con la ponderazione al 50% tra le voci 0411 e Parte_1
3620, così come inizialmente stabilita dall'istituto ma- per quanto già detto- sulla base delle informazioni rese nel 1999 e successivamente rivelatisi non più rispondenti alle retribuzioni corrisposte e dichiarate dalla ricorrente fino al 2015.”.
Il giudice accertava che la nuova classificazione tariffaria era stata prevista dall' con decorrenza CP_2
1.1.16 e non retroattivamente e, in applicazione dell'art. 11 DM 12.12.00, reputava legittima la richiesta di pagamento dell' CP_2
6. Analogamente la Corte di Appello di Trieste con la sentenza n. 214/2018 -oggetto di successivo annullamento nel giudizio di Cassazione- aveva ritenuto che l'obbligo di cui all'art. 12 TU 1124/1965
( norma speciale rispetto alle norme del codice civile in materia di assicurazione di cui all'art. 1886 cc.ss ), comporti per il datore di lavoro l'onere di fornire all'ente assicuratore “ tutti gli elementi per la valutazione del rischio prima e poi di denunziare all'istituto le successive modifiche di estensione
e di natura del rischio stesso. Quindi rileva in materia il dato del rischio con ogni sua caratteristica
e, eloquentemente anche in caso di estensione numerica di esso ( da uno o più addetto) omissis” . Ed ancora “ fuori di luogo poi ogni riferimento alla diversa qualificazione delle lavorazioni che è stata qui operata solo dal 2016 e che non è certo alla base del credito per cui è causa, inutili quindi le notazioni basate su tale dato pure svolte dall'appellante. Il computo del dovuto che costituisce la reale unica materia del contendere si basa sul riparto in modo diverso delle retribuzioni e quindi sul rischio fra voce 0411 e 3620 e non anche su altri dati.”; rigettava pertanto l'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
7. Nell'attuale giudizio di rinvio non è più controverso l'obbligo gravante sulla società di comunicare, con le denunce annuali, la variazione degli imponibili retributivi, essendo stato acclarato che la Pt_1 dovesse comunicare all' quelle variazioni retributive che sono state accertate e riassunte
[...] CP_2 dall'appellato a pag. 12 della memoria di costituzione in appello. Neppure è più controverso che rispetto al 1999 l' attività dell'impresa avesse subito una modificazione con incremento Parte_1 dell'attività produttiva di assemblaggio di macchinari e carpenteria metallica rispetto a quella di pulizia che dal 2006 si era ridotta ad un unico addetto.
La Corte di Cassazione ha infatti rigettato in via definitiva i primi tre motivi di impugnazione con i quali la società aveva censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 12 Parte_1 del TU 1124/65 ed in particolare:” con il primo motivo, la ricorrente denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che la differenza sui premi in favore dell' derivasse dall'intervenuta modificazione CP_2 dell'attività invece che dall'erronea ripartizione da parte dell' dell'incidenza delle masse CP_2 retributive ai fini della determinazione del premio dovuto, ossia da un'errata ponderazione delle retribuzioni da assumere quale base di calcolo ai fini della determinazione del premio;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 12, T.U. n. 1124/1965, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'obbligo di denunciare la variazione di attività ancorché nel periodo in contestazione nessuna variazione di attività fosse da parte sua intervenuta;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell'art. 12, T.U. n. 1124/1965, nonché di violazione degli artt. 6,
11 e 16, d.m. 12.12.2000, per avere la Corte territoriale ritenuto che dovesse essere oggetto di comunicazione anche la variazione del riparto delle masse delle retribuzioni..omissis”. Motivi ritenuti inammissibili dai giudici di legittimità e quindi non più oggetto di devoluzione neppure nel giudizio di rinvio che come è noto è circoscritto alle conseguenze della fase rescindente operata dai giudici di legittimità.
8. Residua la valutazione del terzo e quarto motivo di appello di cui all'originario atto di impugnazione ed aventi ad oggetto l'applicabilità della norma di cui all'art. 16 comma 2 lettera a) o b) DM 12.12.00 come invocata dalla società che, valorizzando la circostanza che la variazione della classificazione per l' aveva prodotto effetto dall'1.1.16, assumeva che nessun pagamento CP_2 ulteriore era dovuto dalla società per il periodo precedente, atteso che l'errore nella imputazione delle retribuzioni e nella classificazione era dovuto all' e non alla società. CP_2
9. Motivi che vanno rigettati poiché la norma di cui all'art. 16 non è rilevante rispetto all'oggetto dell'odierno giudizio;
la somma qui controversa trae origine dalla entità del premio assicurativo corretto che la società avrebbe dovuto corrispondere in ragione della variazione dell'imponibile retributivo e non per la diversa classificazione dell'attività che è stata operata, come si evince dal Parte verbale e dal certificato di variazione per il periodo successivo, con chiusura della che comprendeva le voci tariffarie pregresse 0411 e 3620.
Infatti il verbale ispettivo aveva consentito di accertare che nel corso degli anni, la si era Parte_1
specializzata nelle lavorazioni di carpenteria metallica, aveva ampliato la propria attività con operazioni di assemblaggio di componentistica per impianti fino alla realizzazione di impianti completi per l'industria e di macchine per l'agricoltura, ed era iscritta alla Camera di Commercio per lo svolgimento di "costruzione di carpenteria metallica, pressopiegatura, lavorazione dei metalli in genere". Le attività di pulizia, dal 2006, venivano svolte al solo servizio della società da una sola addetta e non più per terzi soggetti. La società, nel quinquennio antecedente l'avvio di accertamento ispettivo (2009-2014), aveva dichiarato alla voce di tariffa 0411 le retribuzioni di una addetta a operazioni di pulizia e alla voce 3620 le retribuzioni di tutto il restante- nettamente prevalente- personale addetto alle attività di produzione (realizzazione/assemblaggio di macchine e realizzazione di carpenteria metallica), senza conseguente comunicazione all' della variazione sia delle attività CP_2
svolte, sia delle incidenze delle lavorazioni come attribuite nel 1999.
Pertanto la società odierna ricorrente nelle proprie dichiarazioni in autoliquidazione, aveva continuato ad utilizzare nel quinquennio il tasso medio ponderato del 53%, conseguente al riparto del 50% del rischio sulle due voci tariffarie, nonostante- per quanto esposto- la riduzione dei dipendenti addetti all'attività di pulizia e l'incremento degli operai adibiti alla diversa lavorazione di carpenteria avessero effetto anche sul tasso di rischio praticabile. Come evidenziato dall' con tabella di cui CP_2
a pag. 12 della memoria di costituzione( dati e allegazioni non contestate dalla parte ricorrente in primo grado e odierna riassumente), la società nel tempo aveva modificato la ripartizione delle retribuzioni imponibili tanto che nel 2015 le retribuzioni annue complessive erano 626.865,00 di cui
24.451,00 per voce 0411 e 602.414,00 per voce 3620, mentre all'epoca della dichiarazione del 1999 le retribuzioni annue erano 12.514,00 di cui 6257,00 per la voce 0411 e 6257,00 per la voce 3620; ed ancora nel 2006 le retribuzioni annue passavano a 542.683,00 di cui 19.308,00 per la voce 0411 e
523.375,00 per la voce 3620.
9.1. Accertato il dato diverso rispetto alla realtà verificata a posteriori con l'ispezione, l' CP_2
convenuto in giudizio aveva rideterminato il rischio effettivo e il tasso medio ponderato in ragione delle dichiarazioni delle retribuzioni rese autonomamente dalla società nel periodo 2009-2014.
L' ha ricalcolato i premi dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale, con maggiore CP_2
incidenza della voce tariffaria 3620 con conseguente aumento del tasso medio ponderato non più del
53% ma pari al 71-71,4 %.
Trattasi nella sostanza del premio che la società avrebbe dovuto autoliquidare e corrispondere se avesse modificato le percentuali di retribuzione come ricadenti su una delle voci rispetto all'altra. Per contro la società aveva continuato a liquidarsi il premio come se i soggetti utilizzati nella attività di pulizia e quelli adibiti all'attività di carpenteria, fossero invariati con imponibili retributivi al 50% al pari di quanto dichiarato nel 1999 e quindi l' si era visto costretto a chiedere in pagamento la CP_2
differenza.
L'ispettore aveva pertanto concluso il verbale rilevando quanto segue: a) lo svolgimento da parte della di attività di realizzazione/assemblaggio di macchine classificabile alla voce di Parte_1
tariffa 6321 e attività di realizzazione di carpenteria metallica era classificabile alla voce di tariffa
6212; b) che le attività di pulizia erano da ricondurre alla medesima voce tariffaria dell'attività principale in quanto complementari all'attività (di produzione) svolta;
c) che c'era stata una omessa comunicazione di variazione in violazione dell'art.12, commi 3 e 4 del TU 1124/65 a far data dal
2006.
Inoltre l'ispettore aveva ritenuto necessario provvedere, ex art. 11, comma 6 del DM 12.12.2000, alla correzione della classificazione dell'attività alle voci di tariffa 6212 e 6321 dall'1.1.2016 senza retroattività, considerando che il superiore tasso medio di tariffa da applicare alle retribuzioni così come dichiarate nel quinquennio precedente comportava il pagamento di un premio maggiore.
10. Pertanto l' da un lato disponeva l'apertura, con decorrenza 1.1.2016 (dunque, ai sensi del CP_2
comma 6, dell'art. 11 DM 12.12.00<a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia>>, intesa come data del verbale, in caso di omessa presentazione) di nuova p.a.t . per le voci di tariffa 6321 e 6212, determinando il complessivo premio dovuto;
rideterminava, ai sensi del comma 4, dunque <con decorrenza dalla data della variazione stessa>>, ma entro i limiti di prescrizione, l'ammontare complessivo dei premi dovuti nell'arco temporale 2009- 2014, e ciò sulla base delle dichiarazioni delle retribuzioni imponibili rese annualmente da
[...]
a decorrere dal 2009 con riferimento alle vecchie voci tariffare 0411 e 3620 ( cfr. certificato Parte_1
di variazione).
11. Trattasi di procedura che questo Collegio ritiene corretta e legittima con conseguente rigetto delle contestazioni sollevate dal riassumente.
Infatti il sistema di pagamento del premio assicurativo è disciplinato in modo autonomo e CP_2
speciale rispetto alle assicurazioni civili.
Accanto all'obbligo di denuncia delle attività con conseguente obbligo di pagamento del rischio corrispondente fino a che l' non comunichi la cessazione del rischio o l'assicuratore non Parte_3
venga a conoscenza in qualche modo di questa cessazione o modifica, esiste un obbligo del soggetto privato di denunciare ogni aspetto che possa incidere o variare il rischio ( cfr. art. 12 comma 3 TU
1124/1965).
Analogamente il sistema di dichiarazione delle retribuzioni è regolamentato con il meccanismo della autoliquidazione di cui agli artt. 28 e 44 TU 1124/1965, nel senso che il datore di lavoro, secondo un criterio presuntivo, determina il premio sulla scorta delle retribuzioni erogate nell'anno; l' - CP_2
postumamente -verifica la correttezza dei dati, fermo restando che la variazione dei dati retributivi incide direttamente sul tasso medio ponderato dichiarato all'inizio.
12. Per quanto esposto nei punti motivazionali che precedono, è provato che nel caso di specie non si
è in presenza di una rettifica dell'inquadramento originario della società per errore nell'inquadramento imputabile all' ovvero al privato, ma di una variazione del rischio applicato CP_2
alla lavorazione conseguente ad un mutamento della situazione di fatto non denunciata.
Fattispecie disciplinata dall'art. 11 del Dm 12.12.00 rubricato Denunce di variazione.
1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Testo unico apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1. 2. Qualora la variazione comporti un inquadramento diverso da quello in precedenza applicato, l' provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dalla data in cui la variazione CP_2
stessa si è verificata. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza l' applica la CP_2
classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale
è disposto il nuovo inquadramento.
3. Per le variazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Si applicano anche in tali casi le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2. 4. Qualora la variazione comporti, fermo restando il relativo inquadramento, una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l' provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e la CP_2
relativa tassazione con decorrenza dalla data della variazione stessa.
5. Nei casi previsti dai commi
1, 2, 3 e 4, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni.
Tale disposizione non si applica qualora la variazione intervenuta, pur determinando un nuovo inquadramento del datore di lavoro e la conseguente applicazione della nuova classificazione delle lavorazioni e tassazione previste dalla tariffa della diversa gestione, non comporti la variazione dell'attività in precedenza esercitata e denunciata dal datore di lavoro.
6. In caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi previsti dal comma 3, per i
CP_ quali resta comunque valida la decorrenza prevista dal provvedimento adottato dall 7. I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alle classificazioni aziendali disposte ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/1989 ovvero dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.
12.1.In applicazione della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 11 , ritenuto che la società aveva omesso di comunicare e denunziare le modifiche degli imponibili retributivi per cui è causa,
l'istituto aveva riclassificato l'attività con nuova Pat dal mese successivo a quello della ispezione ( dal gennaio 2016); per il periodo pregresso e sempre con riferimento alle voci tariffarie applicate fino al 2016 ( ossia 0411 e 3620, con riferimento alla PAT in essere fino al 2015), nei limiti della prescrizione quinquennale, aveva chiesto il pagamento del maggior premio che la società avrebbe dovuto effettivamente corrispondere in ragione del diverso apporto in percentuale dell'attività di carpenteria rispetto a quella di pulizia.
13. La norma di cui all'art. 11 citata è disposizione speciale che esclude l'applicabilità della diversa disposizione invocata dalla società ( cfr. art. 16 DM 12.12.00) che, per quanto esposto, non è pertinente , atteso che la richiesta di pagamento non attiene alla diverse voci tariffarie praticate dall' con decorrenza 1.1.16 rispetto all'attività che continuava ad essere inquadrata nel settore CP_2 industria, ma alla variazione premiale conseguente ad una modifica non denunciata all' dei dati CP_2
imponibili dichiarati annualmente dalla società. 13.1.Quanto esposto trova conferma nel dato letterale della disposizione invocata dalla società di cui all'art. 16 DM 12.12.00 e rubricata “rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni” che recita come segue:”… . 1. .L accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle CP_2
lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi
i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. É facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile.
3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5”.
La inapplicabilità della disciplina invocata dalla società riassumente deriva dal credito azionato dall' che, per quanto espresso, non trae origine dalla diversa classificazione delle lavorazioni, ma CP_2
dal diverso imponibile che avrebbe indotto la società- per il periodo 2009-2015- a presentare la denuncia di variazione di cui all'art. 12 Tu 1124/1965 che è invece mancata, con conseguente ricorso da parte dell' alla diversa normativa contenuta nell'art. 11 del DM 12.12.00. CP_2
14. Pertanto i motivi di appello terzo e quarto dell'originario appello e riproposti in questo grado dalla società appellante, vanno rigettati con conseguente conferma della sentenza del tribunale di Udine.
Le spese di lite dei gradi di appello cassato, giudizio di legittimità e attuale procedimento, in ragione del valore della domanda ( fascia 52000/ 260000), sono poste a carico della società rimasta definitivamente soccombente e liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni.
Spese comprensive del diritto degli avvocati dell' quali dipendenti pubblici iscritti ad Albo CP_2
Speciale degli Avvocati degli enti pubblici, agli oneri accessori riflessi nella misura del 23,81 % in luogo dell'IVA e CPA, come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3592/23.
Il rigetto definitivo dell'appello originario di consente a questo Collegio di attestare- Parte_1
al pari di quanto verificato anche dalla precedente Corte di Appello di Trieste cassata- la sussistenza in capo alla società dei presupposti processuali per l'onere aggiuntivo di versamento del Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Riesaminati i motivi terzo e quarto di appello proposti dalla società riassumente, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del tribunale di Udine n. 198/2017 pubblicata il 9.11.2017; condanna la società ricorrente in riassunzione a rifondere all' le spese di lite liquidate quanto al CP_2
giudizio di appello cassato in euro 4000,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 6585,00, quanto al presente giudizio in euro 8479,00, oltre per tutti i gradi , al rimborso spese generali e oneri riflessi nella misura del 23,81% prevista per gli avvocati degli enti pubblici;
conferma la sussistenza in capo della società ricorrente in riassunzione dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 come già accertato dalla Corte di Appello di Trieste con la sentenza n. 214/2018 dell'11.10.2018
Trieste, 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 20 settembre 2024
Da
(C.F. - P. IVA , con sede in Reana del Rojale (UD), 33010, Via Parte_1 P.IVA_1
Leonardo da Vinci, indirizzo pec in persona del suo Amministratore Delegato Email_1
e legale rappresentante pro-tempore, Dott. , nato a [...], il [...], CP_1
residente in [...] (C.F. ), C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su atto separato allegato telematicamente al presente ricorso, dall'Avv. GIORGIO DAMIANI (C.F. ), con domicilio eletto presso C.F._2
il suo studio in Trieste, 34121, Via San Nicolò n. 10, e facoltà di ricevere notifiche e comunicazioni a mezzo fax al n. 040/775503 e all'indirizzo e-mail pec Email_2
- appellante in riassunzione -
C o n t r o Controparte_2
, in persona del Direttore Generale del Rapporto Assicurativo,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Boccucci (PEC: CF: Email_3
e Antonella Gerin (PEC: - CF: C.F._3 Email_4
), giusta la procura generale alle liti per atto di Notar C.F._4 Persona_1
in Roma, il 30.07.2024, Rep. n.93107, elettivamente domiciliato in Trieste, Via
[...]
Giorgio Galatti 1/1, presso la sede dell'Avvocatura , CP_2
- appellato in riassunzione -
per la riforma della sentenza n. 198 del 9.11.2017 del Tribunale di Udine, a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n.214/ 2018 (R.G.
82/2018) – Collegio Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con ordinanza n.17706 dell' 8.10.2024.
In punto: accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
IN VIA PRINCIPALE:
- in accoglimento del proposto appello, riformarsi, per i motivi di cui in narrativa, la Sentenza del
Tribunale di Udine, n. 198/2017 del 10.07.2017 depositata il 09.11.2017 non notificata;
- conseguentemente accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'annullamento della variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 4229557/27 riguardante la PAT n.
6970118 comunicata con lettera dd. 10.12.2015 per il periodo 2009-2015;
- per l'effetto accertare e dichiarare che i premi per complessivi Euro 56.814,03 (di cui Euro
55.644,97.- relativi al certificato di variazione dd. 10.12.2015 ed Euro 1.169,06.- per saldo conseguente ad autoliquidazione 2015/2016) non sono dovuti e che in ogni caso Parte_1 nulla deve all' a titolo di premi, sanzioni ed interessi per il periodo 2009-2015, con CP_2 conseguente condanna dell' a restituire quanto nelle more corrisposto da CP_2 Parte_1
in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Udine qui impugnata.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ritenesse di riformare la Sentenza impugnata accogliendo la domanda principale sopra proposta, riformarsi in ogni caso, in accoglimento del quarto motivo di appello, la Sentenza del Tribunale di Udine, n. 198/2017 del
10.07.2017 depositata il 09.11.2017 non notificata, accertando e dichiarando come la classificazione delle lavorazioni della nelle voci 6321 e 6212 secondo le incidenze accertate Parte_1
con verbale di accertamento e notificazione n. 201400089 del 21.10.2015 debba avvenire CP_2
con decorrenza dal 2009;
- per l'effetto limitare la condanna della al pagamento della somma di Euro Parte_1
4.579,52.- pari alla differenza tra il maggior premio dovuto in virtù della classificazione delle lavorazione nell'ambito delle voci 6321 e 6212 (con le incidenze accertate dall'ispettore dell' con verbale dd. 21.10.2015) e i premi effettivamente corrisposti in virtù CP_2 dell'inquadramento delle lavorazioni della nelle voci 0411 e 3620, con Parte_1 conseguente condanna dell' a restituire la maggior somma nelle more corrisposta da CP_2 [...]
in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Udine qui impugnata. Parte_1
Spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio rifusi, ivi compreso quello avanti alla Suprema
Corte di Cassazione
Conclusioni per il convenuto in riassunzione- appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare infondati i motivi di ricorso nn.3 e 4 come riproposti con l'atto di riassunzione in appello e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta, confermando la precedente statuizione anche in merito all'inapplicabilità della norma come richiesta dall'appellante.
Con vittoria di spese, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del 23,81%
(art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e difeso CP_2 da avvocati iscritti all'Albo Speciale degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso Istituto, come da ultimo stabilito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023 del 06.02.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l'ordinanza n. 17706/2024 pronunciata all'udienza del 29-02-2024 e pubblicata in forma telematica in data 27-06-2024 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da avverso la sentenza n. 214/2018 della Corte di Appello di Trieste che, Parte_1
nel rigettare l'appello proposto dalla premenzionata società avverso la sentenza n. 198/2017 del tribunale di Udine, confermava il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito CP_2
promossa dalla annullava la sentenza di appello disponendo il rinvio a questa Corte Parte_1 per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità accoglievano il quarto e quinto motivo di ricorso proposto dalla società
[...]
dichiarando inammissibili i primi tre. In particolare ritenevano fondata la contestazione Parte_1
di omessa pronuncia da parte dei giudici di merito di appello sul terzo e quarto motivo di appello formulati dalla società nell'originaria impugnazione ed aventi ad oggetto l'applicabilità della speciale disciplina di cui all'art. 16 comma 2, lett. b) Dm 12.12.00 e lett. a), al fine di escludere in tutto, o quanto meno in parte, la sussistenza del debito per maggiori premi azionato dall' CP_2
2. La società ha riassunto la causa concludendo nei termini indicati in epigrafe;
Parte_1
l' ha insistito per il rigetto della domanda e la conferma della pronuncia di primo grado. CP_2
La causa subiva un rinvio d'ufficio a fronte del mutamento del relatore e dell'assegnazione del fascicolo a nuovo Consigliere lavoro della Corte di Appello di Trieste.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era discussa all'udienza del 7 maggio 2025 e decisa dal Collegio come da dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'ordinanza di rinvio i giudici di legittimità hanno imposto l'esame dei due motivi di appello
( terzo e quarto) rispetto ai quali i giudici di appello non avevano emesso alcuna valutazione.
A fronte di questo principio la società ha riassunto la causa instando per la Parte_1 insussistenza totale o parziale del credito azionato dall' con la variazione del rapporto CP_2
assicurativo relativo al codice Ditta 4229557/27 del 10.12.15 ( cfr. doc. 1 parte ricorrente fascicolo primo grado).
Ad avviso della società la circostanza che l'ente avesse rettificato la classificazione dell'attività con effetto non retroattivo era significativa che l'errore non fosse imputabile alla che aveva Parte_1
sempre effettuato regolari dichiarazioni annuali di autoliquidazione;
in ogni caso qualora la società fosse stata ritenuta responsabile della diversa classificazione, l'entità del premio corrisposto – superiore rispetto a quello derivante dalla nuova classificazione ritenuta corretta dall' avrebbe CP_2 consentito una riduzione dell'entità della variazione retroattiva in ragione della detrazione dei premi corrisposti medio tempore.
Richieste e conclusioni fondate sulla norma di cui all'art. 16 DM 12.12.00 che alle lettere a) e b) del comma secondo, contemplava le due ipotesi evidenziate dall'appellante in riassunzione.
4. L' nel costituirsi in giudizio ha contrastato le conclusioni dell'appellante in riassunzione CP_2
rilevando come la norma invocata dalla parte non fosse pertinente;
come evidenziato anche nei precedenti giudizi di merito la variazione del premio non era fondata sulla rettifica della classificazione che avrebbe avuto effetto- in osservanza ai principi del DM 12.12.00- solo per il periodo successivo all'accertamento ispettivo ( e dunque dal 2016), bensì sulla diversa ponderazione tra le due precedenti voci tariffarie in cui era classificata l'attività denunciata dalla società nel 1999 in applicazione del DM precedente del 1988 ( e dunque le voci di tariffa 0411 corrispondente alla attività “ pulizie industriali” e 3620 , corrispondente alla carpenteria metallica).
Ponderazione che fino all'accertamento ispettivo del 21 ottobre 2015 ( cfr. verbale sub. Doc. 2 parte ricorrente in primo grado), era stata realizzata al 50% , non avendo la società nel periodo in contestazione ( nei limiti della prescrizione dal 2009 al 2014), provveduto a comunicare la variazione degli addetti alla prima attività rispetto a quella di carpenteria, con conseguente versamento da parte della di un importo per premio Inail inferiore a quello effettivamente dovuto ( con una Parte_1
differenza corrispondente alla somma controversa in giudizio e pari ad euro 56.814,13).
5. Il tribunale di Udine aveva rigettato i motivi proposti dalla;
la società aveva ritenuto Parte_1 insussistente l'obbligo di denunciare la modifica della diversa ripartizione degli imponibili all'interno della PAT 6970118 aperta dal 1999 per assicurare i soggetti occupati nell'attività dichiarata di “ pulizie di capannoni ed uffici carpenteria metallica” ( attività corrispondenti alle voci tariffarie 0411
e 3620, con incidenza di entrambe al 50%), nonostante in sede ispettiva l'istituto avesse verificato che l'attività produttiva di carpenteria metallica era divenuta prevalente rispetto a quella di pulizie civili, tanto che nel 2006 alla voce di tariffa 0411 erano inserite esclusivamente le retribuzioni dell'unica dipendente addetta ad operazioni di pulizia e le pulizie da quel momento non erano più svolte per conto terzi ma soltanto all'interno della società, tanto che non era più possibile classificarla in via autonoma, essendo divenuta complementare di quella di carpenteria.
Il tribunale di primo grado aveva evidenziato che a seguito dell'accertamento era risultato necessario operare anche una variazione della classificazione delle voci tariffarie alla luce del DM 12.12.00, poiché la società nel tempo- ed esattamente dal 2011- aveva ampliato le lavorazioni di carpenteria, comprendendo anche operazioni di assemblaggio di componentistica di impianti che avrebbero richiesto la chiusura della vecchia PAT e l'apertura di una nuova PAT con le voci tariffarie 6321( macchine operatrici) e 6212 ( costruzione di carpenteria metallica e lavori in materiale metallico con posa in opera). Variazione che non era oggetto di contestazione da parte della società né tanto meno oggetto della controversia in esame poiché – come si legge a pag. 6 della sentenza di primo grado-
l'oggetto del credito consisteva nelle “ somme dirette a determinare d'ufficio la regolazione del CP_2
premio erroneamente effettuata dalla con la ponderazione al 50% tra le voci 0411 e Parte_1
3620, così come inizialmente stabilita dall'istituto ma- per quanto già detto- sulla base delle informazioni rese nel 1999 e successivamente rivelatisi non più rispondenti alle retribuzioni corrisposte e dichiarate dalla ricorrente fino al 2015.”.
Il giudice accertava che la nuova classificazione tariffaria era stata prevista dall' con decorrenza CP_2
1.1.16 e non retroattivamente e, in applicazione dell'art. 11 DM 12.12.00, reputava legittima la richiesta di pagamento dell' CP_2
6. Analogamente la Corte di Appello di Trieste con la sentenza n. 214/2018 -oggetto di successivo annullamento nel giudizio di Cassazione- aveva ritenuto che l'obbligo di cui all'art. 12 TU 1124/1965
( norma speciale rispetto alle norme del codice civile in materia di assicurazione di cui all'art. 1886 cc.ss ), comporti per il datore di lavoro l'onere di fornire all'ente assicuratore “ tutti gli elementi per la valutazione del rischio prima e poi di denunziare all'istituto le successive modifiche di estensione
e di natura del rischio stesso. Quindi rileva in materia il dato del rischio con ogni sua caratteristica
e, eloquentemente anche in caso di estensione numerica di esso ( da uno o più addetto) omissis” . Ed ancora “ fuori di luogo poi ogni riferimento alla diversa qualificazione delle lavorazioni che è stata qui operata solo dal 2016 e che non è certo alla base del credito per cui è causa, inutili quindi le notazioni basate su tale dato pure svolte dall'appellante. Il computo del dovuto che costituisce la reale unica materia del contendere si basa sul riparto in modo diverso delle retribuzioni e quindi sul rischio fra voce 0411 e 3620 e non anche su altri dati.”; rigettava pertanto l'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
7. Nell'attuale giudizio di rinvio non è più controverso l'obbligo gravante sulla società di comunicare, con le denunce annuali, la variazione degli imponibili retributivi, essendo stato acclarato che la Pt_1 dovesse comunicare all' quelle variazioni retributive che sono state accertate e riassunte
[...] CP_2 dall'appellato a pag. 12 della memoria di costituzione in appello. Neppure è più controverso che rispetto al 1999 l' attività dell'impresa avesse subito una modificazione con incremento Parte_1 dell'attività produttiva di assemblaggio di macchinari e carpenteria metallica rispetto a quella di pulizia che dal 2006 si era ridotta ad un unico addetto.
La Corte di Cassazione ha infatti rigettato in via definitiva i primi tre motivi di impugnazione con i quali la società aveva censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 12 Parte_1 del TU 1124/65 ed in particolare:” con il primo motivo, la ricorrente denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che la differenza sui premi in favore dell' derivasse dall'intervenuta modificazione CP_2 dell'attività invece che dall'erronea ripartizione da parte dell' dell'incidenza delle masse CP_2 retributive ai fini della determinazione del premio dovuto, ossia da un'errata ponderazione delle retribuzioni da assumere quale base di calcolo ai fini della determinazione del premio;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 12, T.U. n. 1124/1965, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'obbligo di denunciare la variazione di attività ancorché nel periodo in contestazione nessuna variazione di attività fosse da parte sua intervenuta;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell'art. 12, T.U. n. 1124/1965, nonché di violazione degli artt. 6,
11 e 16, d.m. 12.12.2000, per avere la Corte territoriale ritenuto che dovesse essere oggetto di comunicazione anche la variazione del riparto delle masse delle retribuzioni..omissis”. Motivi ritenuti inammissibili dai giudici di legittimità e quindi non più oggetto di devoluzione neppure nel giudizio di rinvio che come è noto è circoscritto alle conseguenze della fase rescindente operata dai giudici di legittimità.
8. Residua la valutazione del terzo e quarto motivo di appello di cui all'originario atto di impugnazione ed aventi ad oggetto l'applicabilità della norma di cui all'art. 16 comma 2 lettera a) o b) DM 12.12.00 come invocata dalla società che, valorizzando la circostanza che la variazione della classificazione per l' aveva prodotto effetto dall'1.1.16, assumeva che nessun pagamento CP_2 ulteriore era dovuto dalla società per il periodo precedente, atteso che l'errore nella imputazione delle retribuzioni e nella classificazione era dovuto all' e non alla società. CP_2
9. Motivi che vanno rigettati poiché la norma di cui all'art. 16 non è rilevante rispetto all'oggetto dell'odierno giudizio;
la somma qui controversa trae origine dalla entità del premio assicurativo corretto che la società avrebbe dovuto corrispondere in ragione della variazione dell'imponibile retributivo e non per la diversa classificazione dell'attività che è stata operata, come si evince dal Parte verbale e dal certificato di variazione per il periodo successivo, con chiusura della che comprendeva le voci tariffarie pregresse 0411 e 3620.
Infatti il verbale ispettivo aveva consentito di accertare che nel corso degli anni, la si era Parte_1
specializzata nelle lavorazioni di carpenteria metallica, aveva ampliato la propria attività con operazioni di assemblaggio di componentistica per impianti fino alla realizzazione di impianti completi per l'industria e di macchine per l'agricoltura, ed era iscritta alla Camera di Commercio per lo svolgimento di "costruzione di carpenteria metallica, pressopiegatura, lavorazione dei metalli in genere". Le attività di pulizia, dal 2006, venivano svolte al solo servizio della società da una sola addetta e non più per terzi soggetti. La società, nel quinquennio antecedente l'avvio di accertamento ispettivo (2009-2014), aveva dichiarato alla voce di tariffa 0411 le retribuzioni di una addetta a operazioni di pulizia e alla voce 3620 le retribuzioni di tutto il restante- nettamente prevalente- personale addetto alle attività di produzione (realizzazione/assemblaggio di macchine e realizzazione di carpenteria metallica), senza conseguente comunicazione all' della variazione sia delle attività CP_2
svolte, sia delle incidenze delle lavorazioni come attribuite nel 1999.
Pertanto la società odierna ricorrente nelle proprie dichiarazioni in autoliquidazione, aveva continuato ad utilizzare nel quinquennio il tasso medio ponderato del 53%, conseguente al riparto del 50% del rischio sulle due voci tariffarie, nonostante- per quanto esposto- la riduzione dei dipendenti addetti all'attività di pulizia e l'incremento degli operai adibiti alla diversa lavorazione di carpenteria avessero effetto anche sul tasso di rischio praticabile. Come evidenziato dall' con tabella di cui CP_2
a pag. 12 della memoria di costituzione( dati e allegazioni non contestate dalla parte ricorrente in primo grado e odierna riassumente), la società nel tempo aveva modificato la ripartizione delle retribuzioni imponibili tanto che nel 2015 le retribuzioni annue complessive erano 626.865,00 di cui
24.451,00 per voce 0411 e 602.414,00 per voce 3620, mentre all'epoca della dichiarazione del 1999 le retribuzioni annue erano 12.514,00 di cui 6257,00 per la voce 0411 e 6257,00 per la voce 3620; ed ancora nel 2006 le retribuzioni annue passavano a 542.683,00 di cui 19.308,00 per la voce 0411 e
523.375,00 per la voce 3620.
9.1. Accertato il dato diverso rispetto alla realtà verificata a posteriori con l'ispezione, l' CP_2
convenuto in giudizio aveva rideterminato il rischio effettivo e il tasso medio ponderato in ragione delle dichiarazioni delle retribuzioni rese autonomamente dalla società nel periodo 2009-2014.
L' ha ricalcolato i premi dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale, con maggiore CP_2
incidenza della voce tariffaria 3620 con conseguente aumento del tasso medio ponderato non più del
53% ma pari al 71-71,4 %.
Trattasi nella sostanza del premio che la società avrebbe dovuto autoliquidare e corrispondere se avesse modificato le percentuali di retribuzione come ricadenti su una delle voci rispetto all'altra. Per contro la società aveva continuato a liquidarsi il premio come se i soggetti utilizzati nella attività di pulizia e quelli adibiti all'attività di carpenteria, fossero invariati con imponibili retributivi al 50% al pari di quanto dichiarato nel 1999 e quindi l' si era visto costretto a chiedere in pagamento la CP_2
differenza.
L'ispettore aveva pertanto concluso il verbale rilevando quanto segue: a) lo svolgimento da parte della di attività di realizzazione/assemblaggio di macchine classificabile alla voce di Parte_1
tariffa 6321 e attività di realizzazione di carpenteria metallica era classificabile alla voce di tariffa
6212; b) che le attività di pulizia erano da ricondurre alla medesima voce tariffaria dell'attività principale in quanto complementari all'attività (di produzione) svolta;
c) che c'era stata una omessa comunicazione di variazione in violazione dell'art.12, commi 3 e 4 del TU 1124/65 a far data dal
2006.
Inoltre l'ispettore aveva ritenuto necessario provvedere, ex art. 11, comma 6 del DM 12.12.2000, alla correzione della classificazione dell'attività alle voci di tariffa 6212 e 6321 dall'1.1.2016 senza retroattività, considerando che il superiore tasso medio di tariffa da applicare alle retribuzioni così come dichiarate nel quinquennio precedente comportava il pagamento di un premio maggiore.
10. Pertanto l' da un lato disponeva l'apertura, con decorrenza 1.1.2016 (dunque, ai sensi del CP_2
comma 6, dell'art. 11 DM 12.12.00<a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia>>, intesa come data del verbale, in caso di omessa presentazione) di nuova p.a.t . per le voci di tariffa 6321 e 6212, determinando il complessivo premio dovuto;
rideterminava, ai sensi del comma 4, dunque <con decorrenza dalla data della variazione stessa>>, ma entro i limiti di prescrizione, l'ammontare complessivo dei premi dovuti nell'arco temporale 2009- 2014, e ciò sulla base delle dichiarazioni delle retribuzioni imponibili rese annualmente da
[...]
a decorrere dal 2009 con riferimento alle vecchie voci tariffare 0411 e 3620 ( cfr. certificato Parte_1
di variazione).
11. Trattasi di procedura che questo Collegio ritiene corretta e legittima con conseguente rigetto delle contestazioni sollevate dal riassumente.
Infatti il sistema di pagamento del premio assicurativo è disciplinato in modo autonomo e CP_2
speciale rispetto alle assicurazioni civili.
Accanto all'obbligo di denuncia delle attività con conseguente obbligo di pagamento del rischio corrispondente fino a che l' non comunichi la cessazione del rischio o l'assicuratore non Parte_3
venga a conoscenza in qualche modo di questa cessazione o modifica, esiste un obbligo del soggetto privato di denunciare ogni aspetto che possa incidere o variare il rischio ( cfr. art. 12 comma 3 TU
1124/1965).
Analogamente il sistema di dichiarazione delle retribuzioni è regolamentato con il meccanismo della autoliquidazione di cui agli artt. 28 e 44 TU 1124/1965, nel senso che il datore di lavoro, secondo un criterio presuntivo, determina il premio sulla scorta delle retribuzioni erogate nell'anno; l' - CP_2
postumamente -verifica la correttezza dei dati, fermo restando che la variazione dei dati retributivi incide direttamente sul tasso medio ponderato dichiarato all'inizio.
12. Per quanto esposto nei punti motivazionali che precedono, è provato che nel caso di specie non si
è in presenza di una rettifica dell'inquadramento originario della società per errore nell'inquadramento imputabile all' ovvero al privato, ma di una variazione del rischio applicato CP_2
alla lavorazione conseguente ad un mutamento della situazione di fatto non denunciata.
Fattispecie disciplinata dall'art. 11 del Dm 12.12.00 rubricato Denunce di variazione.
1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Testo unico apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1. 2. Qualora la variazione comporti un inquadramento diverso da quello in precedenza applicato, l' provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dalla data in cui la variazione CP_2
stessa si è verificata. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza l' applica la CP_2
classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale
è disposto il nuovo inquadramento.
3. Per le variazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Si applicano anche in tali casi le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2. 4. Qualora la variazione comporti, fermo restando il relativo inquadramento, una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l' provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e la CP_2
relativa tassazione con decorrenza dalla data della variazione stessa.
5. Nei casi previsti dai commi
1, 2, 3 e 4, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni.
Tale disposizione non si applica qualora la variazione intervenuta, pur determinando un nuovo inquadramento del datore di lavoro e la conseguente applicazione della nuova classificazione delle lavorazioni e tassazione previste dalla tariffa della diversa gestione, non comporti la variazione dell'attività in precedenza esercitata e denunciata dal datore di lavoro.
6. In caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi previsti dal comma 3, per i
CP_ quali resta comunque valida la decorrenza prevista dal provvedimento adottato dall 7. I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alle classificazioni aziendali disposte ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/1989 ovvero dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.
12.1.In applicazione della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 11 , ritenuto che la società aveva omesso di comunicare e denunziare le modifiche degli imponibili retributivi per cui è causa,
l'istituto aveva riclassificato l'attività con nuova Pat dal mese successivo a quello della ispezione ( dal gennaio 2016); per il periodo pregresso e sempre con riferimento alle voci tariffarie applicate fino al 2016 ( ossia 0411 e 3620, con riferimento alla PAT in essere fino al 2015), nei limiti della prescrizione quinquennale, aveva chiesto il pagamento del maggior premio che la società avrebbe dovuto effettivamente corrispondere in ragione del diverso apporto in percentuale dell'attività di carpenteria rispetto a quella di pulizia.
13. La norma di cui all'art. 11 citata è disposizione speciale che esclude l'applicabilità della diversa disposizione invocata dalla società ( cfr. art. 16 DM 12.12.00) che, per quanto esposto, non è pertinente , atteso che la richiesta di pagamento non attiene alla diverse voci tariffarie praticate dall' con decorrenza 1.1.16 rispetto all'attività che continuava ad essere inquadrata nel settore CP_2 industria, ma alla variazione premiale conseguente ad una modifica non denunciata all' dei dati CP_2
imponibili dichiarati annualmente dalla società. 13.1.Quanto esposto trova conferma nel dato letterale della disposizione invocata dalla società di cui all'art. 16 DM 12.12.00 e rubricata “rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni” che recita come segue:”… . 1. .L accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle CP_2
lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi
i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. É facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile.
3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5”.
La inapplicabilità della disciplina invocata dalla società riassumente deriva dal credito azionato dall' che, per quanto espresso, non trae origine dalla diversa classificazione delle lavorazioni, ma CP_2
dal diverso imponibile che avrebbe indotto la società- per il periodo 2009-2015- a presentare la denuncia di variazione di cui all'art. 12 Tu 1124/1965 che è invece mancata, con conseguente ricorso da parte dell' alla diversa normativa contenuta nell'art. 11 del DM 12.12.00. CP_2
14. Pertanto i motivi di appello terzo e quarto dell'originario appello e riproposti in questo grado dalla società appellante, vanno rigettati con conseguente conferma della sentenza del tribunale di Udine.
Le spese di lite dei gradi di appello cassato, giudizio di legittimità e attuale procedimento, in ragione del valore della domanda ( fascia 52000/ 260000), sono poste a carico della società rimasta definitivamente soccombente e liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni.
Spese comprensive del diritto degli avvocati dell' quali dipendenti pubblici iscritti ad Albo CP_2
Speciale degli Avvocati degli enti pubblici, agli oneri accessori riflessi nella misura del 23,81 % in luogo dell'IVA e CPA, come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3592/23.
Il rigetto definitivo dell'appello originario di consente a questo Collegio di attestare- Parte_1
al pari di quanto verificato anche dalla precedente Corte di Appello di Trieste cassata- la sussistenza in capo alla società dei presupposti processuali per l'onere aggiuntivo di versamento del Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Riesaminati i motivi terzo e quarto di appello proposti dalla società riassumente, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del tribunale di Udine n. 198/2017 pubblicata il 9.11.2017; condanna la società ricorrente in riassunzione a rifondere all' le spese di lite liquidate quanto al CP_2
giudizio di appello cassato in euro 4000,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 6585,00, quanto al presente giudizio in euro 8479,00, oltre per tutti i gradi , al rimborso spese generali e oneri riflessi nella misura del 23,81% prevista per gli avvocati degli enti pubblici;
conferma la sussistenza in capo della società ricorrente in riassunzione dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 come già accertato dalla Corte di Appello di Trieste con la sentenza n. 214/2018 dell'11.10.2018
Trieste, 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli