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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/11/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 360/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai Magistrati:
Dott. AT PO - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. AN RI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 360/2020 R.G., vertente
TRA sito in Reggio Calabria, via Santa Parte_1
Caterina 102 (C.F. ), in persona del suo amministratore legale P.IVA_1 rappresentante p.t., dott. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Foti (C.F C.F._1
) e domiciliato presso il difensore, in Reggio Calabria, via C.F._2
Mazzini n. 6, pec (fax nr. 0965/307717) Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante pro C.F._3 tempore della Controparte_2
con sede in Reggio Calabria, via Ficara della Rocca n. 62 (part. iva:
[...]
), rappresentato e difeso dall' Avv. Augusto ROMEO (cod. fisc.: P.IVA_2
) e domiciliato presso il difensore, in Reggio Calabria, via C.F._4
Giuseppe De Nava n. 122, pec: Email_2
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile,
n. 1521/2019 emessa il 13/11/2019 e pubblicata in data 14/11/2019 non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.09.2011, n.q. di cui sopra chiedeva al Tribunale di Reggio Controparte_1
Calabria l'emissione nei confronti del condominio ” di Parte_1 un'ingiunzione al pagamento di € 54.053,84 oltre interessi moratori per il mancato pagamento di alcuni lavori edili di ristrutturazione commissionati dal suddetto
Condominio all'impresa edile di seguito, per Controparte_2 brevità, . Controparte_2
In data 27.10.2011, il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica emetteva il decreto nr. 982/2011 Rgnr 3380/2011 cr. 1379/2011, ingiungendo al in persona dell'amministratore p.t. il pagamento della Parte_3 somma di € 54.053,84 oltre interessi ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 231/02 a far data dal
11.05.2011 fino al soddisfo ed oltre spese e competenze del giudizio monitorio.
In data 11.11.2011 il suddetto decreto veniva notificato all'amministratore del condominio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.12.2011 il Parte_1 in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., proponeva
[...] opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo eccependo in via preliminare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda e, nel merito, l'erroneità ed abnormità della somma per la quale l'impresa aveva chiesto ed ottenuto CP_1
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta, l'inammissibilità della richiesta di corresponsione degli interessi moratori, concessa in sede di decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , nella qualità, Controparte_1 contestando tutto quanto asserito, eccepito, dedotto e richiesto dal Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
[...]
n. 982/2011.
pag. 2/7 In data 11.05.2012 il Tribunale, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, emetteva un'ordinanza ex art.186 bis c.p.c. mediante la quale condannava il al pagamento immediato di € 21.563,68. Parte_1
All'esito dell'istruzione, anche a mezzo di c.t.u., il Tribunale, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva l'opposizione, per le causali e nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto n.982/2011, condannando il al pagamento, in favore dell' , della Parte_1 Controparte_2 complessiva somma residua di € 22.858,62, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art.5 D.Lgs n.231/2002 decorrenti dalla data della domanda, già detratto l'importo di €
21.563,68 oggetto di ordinanza ex art.186 bis c.p.c.; disponeva la compensazione delle spese di lite, tranne quelle della CTU già liquidata poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% per ciascuna.
Il ha proposto appello, deducendo i motivi che saranno Parte_1 di seguito meglio illustrati e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e, in particolare, di dichiarare: a) la non tenutezza del appellante al pagamento Parte_1 degli interessi moratori nella misura di cui all'art.5 D.Lgs n.231/2002; b) la non tenutezza del condominio al pagamento della somma di € 5.613,99 (relativa a lavorazioni non previste in contratto e non richiesta da ordini di servizio); c) la non tenutezza del al pagamento della somma di € 11.716,60 ( relativa a lavori extra Parte_1 corrispondenti ai vari ordini di servizio impartiti dal direttore dei lavori); d) condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
L'appellante ha chiesto altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
L'impresa si è costituita in appello contestando quanto dedotto dal CP_1 Parte_1 appellante e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'appello, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
Parte appellata ha anche avversato l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante.
pag. 3/7 Con ordinanza del 11.4.2021, questa Corte, ravvisato il fumus boni iuris dell'impugnazione limitatamente alla condanna al pagamento degli “interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002”, invece che degli interessi al tasso legale, ha disposto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente alla condanna del al pagamento degli “interessi moratori nella Parte_1 misura di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002”, invece che del minor importo corrispondente agli interessi al tasso legale.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
§ 1. Sulla censura relativa alla liquidazione degli interessi moratori.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della condanna al pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
La doglianza è fondata. La disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è applicabile, per espressa previsione dell'art. 2 del decreto legislativo, ai rapporti contrattuali intercorrenti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni. Nel caso in esame, essendo il un ente di gestione privo di Parte_1 natura imprenditoriale, la normativa di cui al predetto decreto legislativo non è direttamente applicabile. Risulterebbe, quindi, condivisibile il rilievo di parte appellata, secondo cui la sentenza di primo grado avrebbe correttamente riconosciuto all'impresa creditrice gli interessi legali di mora, non facendo diretta applicazione del D.Lgs. n.
231/2002, bensì applicando il novellato art. 1284, quarto comma, cod. civ., a mente del quale: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Ne deriva che il rinvio al saggio previsto dalla legislazione speciale, introdotto nell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal d.lgs. n. 192/2012, non assume portata estensiva della pag. 4/7 disciplina sostanziale del d.lgs. n. 231/2002, ma integra un mero parametro quantitativo riferibile alle ipotesi in cui la norma codicistica è applicabile.
Precisato quanto sopra, tuttavia, questa Corte rileva che, nel caso di specie, il ricorso monitorio risale al 26 settembre 2011, data anteriore all'entrata in vigore della quarto comma dell'art. 1284 cod. civ., (comma aggiunto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n.
132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), le cui disposizioni producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, sicché la norma sopravvenuta non può trovare applicazione.
Ne consegue il novellato quarto comma dell'art. 1284 c.c. non può trovare applicazione, ratione temporis, al caso di specie.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto all'Impresa gli interessi nella misura di cui all'art.5 D.Lgs CP_1
n.231/2002 e gli interessi moratori devono essere rideterminati nella misura legale, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
§ 2. Sulla contestazione relativa alla somma di euro 5.613,99.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità del riconoscimento dell'importo di euro 5.613,99, riferito dal CTU a lavorazioni non rientranti nell'oggetto del contratto né contemplate negli ordini di servizio.
La censura merita accoglimento. È principio fermo che l'appaltatore ha diritto al corrispettivo per le sole opere eseguite in conformità al contratto o alle varianti autorizzate dal committente. Le lavorazioni non richieste configurano iniziativa unilaterale dell'appaltatore, il quale ne sopporta il rischio economico. Nel caso di specie, non risulta prova di un'autorizzazione, neppure tacita, da parte del né è Parte_1 configurabile un'ipotesi di ratifica successiva. Tale somma, pertanto, non può essere riconosciuta all'appaltatore.
§ 3. Sulla debenza della somma di euro 11.716,60 relativa alle ulteriori lavorazioni.
Con il terzo motivo l'appellante censura il riconoscimento delle ulteriori opere extra- contrattuali, quantificate in euro 11.716,60, assumendo che gli ordini di servizio sottoscritti dal direttore dei lavori non fossero idonei ad impegnare il Parte_1
pag. 5/7 La doglianza non può essere accolta. Pur dovendosi ribadire, in linea generale, che il direttore dei lavori non è legittimato ad ampliare unilateralmente l'oggetto dell'appalto, dagli atti risulta che le lavorazioni in esame sono state disposte dal direttore dei lavori con ordini di servizio riconducibili ad una delibera assembleare richiamata espressamente in uno di essi. Le medesime lavorazioni, inoltre, sono state contabilizzate nei SAL senza che il abbia elevato contestazioni, e il CTU ne ha anche verificato la regolare Parte_1 esecuzione e la congruità. Tali elementi consentono di ritenere sussistente un'idonea autorizzazione, o comunque una ratifica, da parte del committente.
Peraltro, come accertato dal CTU, le opere risultano altresì funzionali al completamento dell'intervento a regola d'arte, sicché anche sotto tale profilo la pretesa dell'impresa appare fondata.
§ 4. Rideterminazione del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito dell'appaltatrice deve essere rideterminato detraendo dalla somma di € 44.422,30 (come quantificata dal C.T.U. nella relazione del 4.4.2017 e recepita dalla sentenza di primo grado) la somma di € 5.613,99, corrispondente all'importo relativo a lavorazioni non rientranti nell'oggetto del contratto né contemplate negli ordini di servizio. In virtù di tale computo, si ottiene la somma di €
38.808,31, pari all'importo dovuto dal appellante all'Impresa appellata, sul Parte_1 quale dovranno essere applicati gli interessi moratori, dalla domanda al soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 c.c., nella versione vigente alla data del ricorso per decreto ingiuntivo (26 settembre 2011) e detratta la somma di euro 21.563,68 da versarsi in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. adottata dal Tribunale.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, deve pronunciarsi sentenza di condanna del Parte_1
al pagamento, in favore dell'
[...] Controparte_2
della somma di € 17.244,63 oltre interessi di mora nella misura legale dalla
[...] domanda al soddisfo.
§ La regolamentazione delle spese di lite.
Visto l'art. 92 c.p.c., considerata la reciproca soccombenza e la specificità delle questioni controverse in merito alla spettanza e all'esatta quantificazione delle somme dovute,
pag. 6/7 sussistono fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, I sezione civile, n. 1521/2019 in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) condanna il al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
della somma di € 17.244,63 oltre Controparte_2 interessi di mora nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AN RI AT PO
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 360/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai Magistrati:
Dott. AT PO - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. AN RI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 360/2020 R.G., vertente
TRA sito in Reggio Calabria, via Santa Parte_1
Caterina 102 (C.F. ), in persona del suo amministratore legale P.IVA_1 rappresentante p.t., dott. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Foti (C.F C.F._1
) e domiciliato presso il difensore, in Reggio Calabria, via C.F._2
Mazzini n. 6, pec (fax nr. 0965/307717) Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante pro C.F._3 tempore della Controparte_2
con sede in Reggio Calabria, via Ficara della Rocca n. 62 (part. iva:
[...]
), rappresentato e difeso dall' Avv. Augusto ROMEO (cod. fisc.: P.IVA_2
) e domiciliato presso il difensore, in Reggio Calabria, via C.F._4
Giuseppe De Nava n. 122, pec: Email_2
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile,
n. 1521/2019 emessa il 13/11/2019 e pubblicata in data 14/11/2019 non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.09.2011, n.q. di cui sopra chiedeva al Tribunale di Reggio Controparte_1
Calabria l'emissione nei confronti del condominio ” di Parte_1 un'ingiunzione al pagamento di € 54.053,84 oltre interessi moratori per il mancato pagamento di alcuni lavori edili di ristrutturazione commissionati dal suddetto
Condominio all'impresa edile di seguito, per Controparte_2 brevità, . Controparte_2
In data 27.10.2011, il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica emetteva il decreto nr. 982/2011 Rgnr 3380/2011 cr. 1379/2011, ingiungendo al in persona dell'amministratore p.t. il pagamento della Parte_3 somma di € 54.053,84 oltre interessi ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 231/02 a far data dal
11.05.2011 fino al soddisfo ed oltre spese e competenze del giudizio monitorio.
In data 11.11.2011 il suddetto decreto veniva notificato all'amministratore del condominio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.12.2011 il Parte_1 in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., proponeva
[...] opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo eccependo in via preliminare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda e, nel merito, l'erroneità ed abnormità della somma per la quale l'impresa aveva chiesto ed ottenuto CP_1
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta, l'inammissibilità della richiesta di corresponsione degli interessi moratori, concessa in sede di decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , nella qualità, Controparte_1 contestando tutto quanto asserito, eccepito, dedotto e richiesto dal Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
[...]
n. 982/2011.
pag. 2/7 In data 11.05.2012 il Tribunale, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, emetteva un'ordinanza ex art.186 bis c.p.c. mediante la quale condannava il al pagamento immediato di € 21.563,68. Parte_1
All'esito dell'istruzione, anche a mezzo di c.t.u., il Tribunale, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva l'opposizione, per le causali e nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto n.982/2011, condannando il al pagamento, in favore dell' , della Parte_1 Controparte_2 complessiva somma residua di € 22.858,62, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art.5 D.Lgs n.231/2002 decorrenti dalla data della domanda, già detratto l'importo di €
21.563,68 oggetto di ordinanza ex art.186 bis c.p.c.; disponeva la compensazione delle spese di lite, tranne quelle della CTU già liquidata poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% per ciascuna.
Il ha proposto appello, deducendo i motivi che saranno Parte_1 di seguito meglio illustrati e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e, in particolare, di dichiarare: a) la non tenutezza del appellante al pagamento Parte_1 degli interessi moratori nella misura di cui all'art.5 D.Lgs n.231/2002; b) la non tenutezza del condominio al pagamento della somma di € 5.613,99 (relativa a lavorazioni non previste in contratto e non richiesta da ordini di servizio); c) la non tenutezza del al pagamento della somma di € 11.716,60 ( relativa a lavori extra Parte_1 corrispondenti ai vari ordini di servizio impartiti dal direttore dei lavori); d) condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
L'appellante ha chiesto altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
L'impresa si è costituita in appello contestando quanto dedotto dal CP_1 Parte_1 appellante e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'appello, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
Parte appellata ha anche avversato l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante.
pag. 3/7 Con ordinanza del 11.4.2021, questa Corte, ravvisato il fumus boni iuris dell'impugnazione limitatamente alla condanna al pagamento degli “interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002”, invece che degli interessi al tasso legale, ha disposto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente alla condanna del al pagamento degli “interessi moratori nella Parte_1 misura di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002”, invece che del minor importo corrispondente agli interessi al tasso legale.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
§ 1. Sulla censura relativa alla liquidazione degli interessi moratori.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della condanna al pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
La doglianza è fondata. La disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è applicabile, per espressa previsione dell'art. 2 del decreto legislativo, ai rapporti contrattuali intercorrenti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni. Nel caso in esame, essendo il un ente di gestione privo di Parte_1 natura imprenditoriale, la normativa di cui al predetto decreto legislativo non è direttamente applicabile. Risulterebbe, quindi, condivisibile il rilievo di parte appellata, secondo cui la sentenza di primo grado avrebbe correttamente riconosciuto all'impresa creditrice gli interessi legali di mora, non facendo diretta applicazione del D.Lgs. n.
231/2002, bensì applicando il novellato art. 1284, quarto comma, cod. civ., a mente del quale: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Ne deriva che il rinvio al saggio previsto dalla legislazione speciale, introdotto nell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal d.lgs. n. 192/2012, non assume portata estensiva della pag. 4/7 disciplina sostanziale del d.lgs. n. 231/2002, ma integra un mero parametro quantitativo riferibile alle ipotesi in cui la norma codicistica è applicabile.
Precisato quanto sopra, tuttavia, questa Corte rileva che, nel caso di specie, il ricorso monitorio risale al 26 settembre 2011, data anteriore all'entrata in vigore della quarto comma dell'art. 1284 cod. civ., (comma aggiunto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n.
132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), le cui disposizioni producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, sicché la norma sopravvenuta non può trovare applicazione.
Ne consegue il novellato quarto comma dell'art. 1284 c.c. non può trovare applicazione, ratione temporis, al caso di specie.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto all'Impresa gli interessi nella misura di cui all'art.5 D.Lgs CP_1
n.231/2002 e gli interessi moratori devono essere rideterminati nella misura legale, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
§ 2. Sulla contestazione relativa alla somma di euro 5.613,99.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità del riconoscimento dell'importo di euro 5.613,99, riferito dal CTU a lavorazioni non rientranti nell'oggetto del contratto né contemplate negli ordini di servizio.
La censura merita accoglimento. È principio fermo che l'appaltatore ha diritto al corrispettivo per le sole opere eseguite in conformità al contratto o alle varianti autorizzate dal committente. Le lavorazioni non richieste configurano iniziativa unilaterale dell'appaltatore, il quale ne sopporta il rischio economico. Nel caso di specie, non risulta prova di un'autorizzazione, neppure tacita, da parte del né è Parte_1 configurabile un'ipotesi di ratifica successiva. Tale somma, pertanto, non può essere riconosciuta all'appaltatore.
§ 3. Sulla debenza della somma di euro 11.716,60 relativa alle ulteriori lavorazioni.
Con il terzo motivo l'appellante censura il riconoscimento delle ulteriori opere extra- contrattuali, quantificate in euro 11.716,60, assumendo che gli ordini di servizio sottoscritti dal direttore dei lavori non fossero idonei ad impegnare il Parte_1
pag. 5/7 La doglianza non può essere accolta. Pur dovendosi ribadire, in linea generale, che il direttore dei lavori non è legittimato ad ampliare unilateralmente l'oggetto dell'appalto, dagli atti risulta che le lavorazioni in esame sono state disposte dal direttore dei lavori con ordini di servizio riconducibili ad una delibera assembleare richiamata espressamente in uno di essi. Le medesime lavorazioni, inoltre, sono state contabilizzate nei SAL senza che il abbia elevato contestazioni, e il CTU ne ha anche verificato la regolare Parte_1 esecuzione e la congruità. Tali elementi consentono di ritenere sussistente un'idonea autorizzazione, o comunque una ratifica, da parte del committente.
Peraltro, come accertato dal CTU, le opere risultano altresì funzionali al completamento dell'intervento a regola d'arte, sicché anche sotto tale profilo la pretesa dell'impresa appare fondata.
§ 4. Rideterminazione del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito dell'appaltatrice deve essere rideterminato detraendo dalla somma di € 44.422,30 (come quantificata dal C.T.U. nella relazione del 4.4.2017 e recepita dalla sentenza di primo grado) la somma di € 5.613,99, corrispondente all'importo relativo a lavorazioni non rientranti nell'oggetto del contratto né contemplate negli ordini di servizio. In virtù di tale computo, si ottiene la somma di €
38.808,31, pari all'importo dovuto dal appellante all'Impresa appellata, sul Parte_1 quale dovranno essere applicati gli interessi moratori, dalla domanda al soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 c.c., nella versione vigente alla data del ricorso per decreto ingiuntivo (26 settembre 2011) e detratta la somma di euro 21.563,68 da versarsi in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. adottata dal Tribunale.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, deve pronunciarsi sentenza di condanna del Parte_1
al pagamento, in favore dell'
[...] Controparte_2
della somma di € 17.244,63 oltre interessi di mora nella misura legale dalla
[...] domanda al soddisfo.
§ La regolamentazione delle spese di lite.
Visto l'art. 92 c.p.c., considerata la reciproca soccombenza e la specificità delle questioni controverse in merito alla spettanza e all'esatta quantificazione delle somme dovute,
pag. 6/7 sussistono fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, I sezione civile, n. 1521/2019 in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) condanna il al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
della somma di € 17.244,63 oltre Controparte_2 interessi di mora nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AN RI AT PO
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