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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1950/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Novara, via Mossotti n. 11, presso lo studio dell'avv. GALLO SUSANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato in [...] in data [...], c.f. , e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via Mossotti n. 11, presso lo studio dell'avv. GALLO SUSANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
Conclusioni Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, così giudicare: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Momo (No) il 10 marzo 2018 (anno 2018 atto n. 1, parte I), con perdita del cognome del marito da parte della sig.ra , ordinando all'Ufficiale Parte_1
1 dello Stato Civile del Comune di Momo, a mezzo di rituale comunicazione della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
2) Affidare il figlio in via Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, precisando che i genitori eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente per le questioni di maggiore importanza, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione sanitarie, educative e scolastiche verranno decise in piena autonomia dalla madre;
3) Autorizzare i genitori a far frequentare al piccolo la scuola Per_1 elementare a Dakar per almeno un anno, con domicilio presso i nonni materni e paterni;
4) Stabilire che sia quando il piccolo si trova in Italia, sia quando sarà all'estero, Persona_2 il padre verserà entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 del figlio, la somma mensile, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, di E. 300,00 e contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo pubblicato sul sito del
Tribunale di Torino;
5) I sigg.ri e si danno il reciproco assenso al rilascio dei visti Pt_1 CP_1 validi per l'espatrio; 6) quando il minore sarà in Italia, e/o al suo rientro definitivo sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con le seguenti precisazioni:
i genitori eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente relativamente alle questioni sanitarie
e scolastiche di maggiore importanza, mentre le questioni di ordinaria amministrazione sanitarie, educative e scolastiche verranno decise dalla madre in autonomia;
7) al rientro in Italia, temporaneo
o definitivo, le modalità di visita per il padre vengono così stabilite: il sig. potrà vedere e CP_1 tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dalle ore 21 del venerdì alle ore 21 della domenica
8) se dovuto, l'assegno unico per i figli (AUU) verrà incassato dalla sig.ra e il sig. Pt_1 CP_1 collaborerà per il rilascio della documentazione necessaria;
9) le festività verranno decise tra i genitori, comprese le vacanze estive;
10) i sigg.ri e coniugi si danno il reciproco Pt_1 CP_1 assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno, con la specifica indicazione che, allo stato, sono autorizzati solamente i viaggi all'interno dell'U.E, della Svizzera e del Senegal;
11) i coniugi hanno risolto ogni questione di natura patrimoniale e si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti;
12) con compensazione delle spese di lite
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
MOMO in data 10 marzo 2018, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2018.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio ancora minorenne Persona_1
(26/08/2018).
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
2 È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione pronunciata su domanda congiunta delle parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da , con l'intervento Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in MOMO in data 10 marzo 2018 da e con atto iscritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2018;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti che devono intendersi qui trascritte e riportate,
e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MOMO di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
10/5/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1950/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Novara, via Mossotti n. 11, presso lo studio dell'avv. GALLO SUSANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato in [...] in data [...], c.f. , e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via Mossotti n. 11, presso lo studio dell'avv. GALLO SUSANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
Conclusioni Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, così giudicare: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Momo (No) il 10 marzo 2018 (anno 2018 atto n. 1, parte I), con perdita del cognome del marito da parte della sig.ra , ordinando all'Ufficiale Parte_1
1 dello Stato Civile del Comune di Momo, a mezzo di rituale comunicazione della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
2) Affidare il figlio in via Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, precisando che i genitori eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente per le questioni di maggiore importanza, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione sanitarie, educative e scolastiche verranno decise in piena autonomia dalla madre;
3) Autorizzare i genitori a far frequentare al piccolo la scuola Per_1 elementare a Dakar per almeno un anno, con domicilio presso i nonni materni e paterni;
4) Stabilire che sia quando il piccolo si trova in Italia, sia quando sarà all'estero, Persona_2 il padre verserà entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 del figlio, la somma mensile, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, di E. 300,00 e contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo pubblicato sul sito del
Tribunale di Torino;
5) I sigg.ri e si danno il reciproco assenso al rilascio dei visti Pt_1 CP_1 validi per l'espatrio; 6) quando il minore sarà in Italia, e/o al suo rientro definitivo sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con le seguenti precisazioni:
i genitori eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente relativamente alle questioni sanitarie
e scolastiche di maggiore importanza, mentre le questioni di ordinaria amministrazione sanitarie, educative e scolastiche verranno decise dalla madre in autonomia;
7) al rientro in Italia, temporaneo
o definitivo, le modalità di visita per il padre vengono così stabilite: il sig. potrà vedere e CP_1 tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dalle ore 21 del venerdì alle ore 21 della domenica
8) se dovuto, l'assegno unico per i figli (AUU) verrà incassato dalla sig.ra e il sig. Pt_1 CP_1 collaborerà per il rilascio della documentazione necessaria;
9) le festività verranno decise tra i genitori, comprese le vacanze estive;
10) i sigg.ri e coniugi si danno il reciproco Pt_1 CP_1 assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno, con la specifica indicazione che, allo stato, sono autorizzati solamente i viaggi all'interno dell'U.E, della Svizzera e del Senegal;
11) i coniugi hanno risolto ogni questione di natura patrimoniale e si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti;
12) con compensazione delle spese di lite
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
MOMO in data 10 marzo 2018, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2018.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio ancora minorenne Persona_1
(26/08/2018).
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
2 È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione pronunciata su domanda congiunta delle parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da , con l'intervento Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in MOMO in data 10 marzo 2018 da e con atto iscritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2018;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti che devono intendersi qui trascritte e riportate,
e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MOMO di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
10/5/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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