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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/11/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2992/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso la Corte d'Appello di Milano
sezione terza civile
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Aponte Roberto Presidente dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
Ing. Fulvio Bernabei Consigliere tecnico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso notificato il 29.10.2024
DA
(C.F. ), rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Bruno Bianchi (C.F. ) del Foro di Como, ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 18;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. , presso i cui uffici in Milano, Via Freguglia n. 1 è domiciliata;
P.IVA_2
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE (come da foglio di PC depositato il 22.5.2025)
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE (come da memoria di costituzione e successivo foglio di PC del 13.3.2025)
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.10.2024 , premesso di essere proprietario del Parte_1 compendio immobiliare sito nel Comune di Menaggio censito catastalmente al mappale n. 833, foglio n. 5, ha convenuto in giudizio l' chiedendo – previo espletamento di CTU – di Controparte_1
“accertare e dichiarare l'avvenuta perdita dei presupposti legittimanti la natura demaniale delle aree di cui in premessa, e classificare le stesse nell'ambito dei diritti patrimoniali o privati, previa la relativa identificazione catastale, anche in relazione alla verifica alla non corrispondenza tra lo zero altimetrico di cui al D.M. n. 1377/1959 e la situazione idrologica e morfologica attualmente in essere, ovvero lo zero idrometrico attuale del lago di Como e la reale quota delle aree oggetto di causa, ben superiore anche allo zero idrometrico fissato con il citato decreto ministeriale” –
“accertare e dichiarare quindi l'esclusione dei cespiti di cui in premessa dall'alveo e quindi la loro sclassificazione da bene avente natura demaniale” – “accertare e dichiarare l'esatta linea di confine tra le aree private, i beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio dello Stato”. Il ricorrente ha dedotto di occupare, oltre al mappale di sua proprietà – costituito da una villa e dal relativo giardino che affaccia sul lago di Como -, “anche un'area demaniale a terra ed in acqua per una superficie complessiva di 145,46 mq antistante il predetto mappale” ed ha sostenuto che “fra il mappale 833 ed il lago di Como si trovano intercluse due aree demaniali composte da terreni pianeggianti sostenuti da muri di contenimento;
una a nord a prato ed una a sud pavimentata con beole e comprendente un pontile in muratura con dogato in alluminio superiore imbullonato che parzialmente affaccia sulle acque del lago”. Secondo quanto allegato dal ricorrente le aree in oggetto sarebbero costituite parzialmente dal mappale 833 e parzialmente da beni del demanio lacuale, e “nessun elemento visibile delimita il confine tra la proprietà e le porzioni demaniali, allo stato non identificate catastalmente”; ha Pt_1 sostenuto il , sulla scorta di una relazione tecnica depositata in atti, che “le quote altimetriche Pt_1 attuali delle aree demaniali in parola corrispondono a quelle del 1968” e che “pertanto l'attuale zona demaniale rispetto a quella privata non corrisponde alla reale altezza dell'alveo, così come stabilita dal D.M. n. 1377 del 17.9.1959, con zero idrometrico fissato a quota 199,19 s.l.m., bensì a quote sempre ben superiori a tale quota nelle aree pianeggianti a prato e pavimentata, ed anche sulla parte in muratura del pontile”. Ha quindi dedotto il ricorrente che “in ragione dello stato dei luoghi e della quota dello zero idrometrico, si ricava che la reale consistenza delle aree demaniali è inferiore a quella formalmente indicata in atti”, e sulla scorta di ciò, rilevato di aver inoltrato le proprie istanze alla Regione Lombardia, all' e all'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori senza Controparte_1 ricevere alcun riscontro, ha agito in giudizio nei confronti della sola formulando Controparte_1 le conclusioni esposte in premessa. Secondo il Vaio la questione in esame riguarderebbe (pp. 5 e 6 del ricorso) “la delimitazione delle aree dello Stato rispetto a quelle private, che in ogni caso dovrà essere necessariamente preceduta dall'accertamento e relativa dichiarazione in merito all'esclusione della demanialità dei terreni anzidetti e l'adozione di un provvedimento attestante il passaggio delle aree medesime dal Demanio al patrimonio dello Stato, essendo palesemente venuta meno la funzione di pubblico interesse”.
2. Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e in subordine ha eccepito l'improcedibilità della domanda. Ha rilevato nel merito l'infondatezza della domanda anche in considerazione dell'assoluta indeterminatezza del ricorso, sottolineando che “il ricorrente si limita a eccepire in modo del tutto incomprensibile una asserita e indimostrata modifica delle quote altimetriche che avrebbe caratterizzato il lago. Tuttavia, non si comprende neppure come detta supposta modifica possa aver inciso sul diritto fatto valere da controparte, ma neppure risulta chiaro quali effettive modifiche siano intervenute, nel corso degli
2 anni, sul piano fattuale. Di qui l'assoluta indeterminatezza della domanda avversaria e l'impossibilità di replicare puntualmente”. La resistente si è quindi opposta all'espletamento della chiesta CTU atteso che “la predetta area demaniale che dovrebbe essere oggetto di CTU non è mai stata neppure identificata da controparte. Non si comprende quindi come possa essere disposta una CTU siffatta, la cui genericità e indeterminatezza emerge dalle stesse richieste di controparte”. Ha poi sottolineato che il ricorrente non aveva provato l'asserita perdita della natura demaniale delle aree oggetto di causa, limitandosi a generiche e imprecise allegazioni, ed ha richiamato sul punto le norme del codice civile (art. 947 comma 3 c.c.) che escludono qualunque sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico, in ogni caso mai verificatasi nel caso di specie per mancanza di un provvedimento amministrativo o di altro atto o comportamento positivo tali da denotare in modo chiaro ed univoco la volontà della P.A. di sottrarre il bene al regime pubblicistico al quale è soggetto ex lege. Ha concluso la resistente rilevando che “alla luce di quanto sopra, in assenza di un provvedimento espresso di sdemanializzazione e considerata l'impossibilità di una sdemanializzazione tacita per i beni appartenenti al demanio idrico, non si riscontra la perdita del carattere demaniale delle aree in questione. In ogni caso, l'indeterminatezza delle allegazioni avversarie deve condurre comunque al rigetto delle domande proposte in forza del disposto di cui all'art. 2697 c.c. che sanziona con la soccombenza la parte che non prova i fatti posti a fondamento delle proprie pretese”, ed ha formulato in ultimo istanza di chiamata in giudizio ex art. 269 c.p.c. dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante scambio di memorie, e discussa dai procuratori delle parti all'udienza collegiale del 29.10.2025, all'esito della quale il Tribunale ha riservato la decisione.
4. Il ricorso va rigettato. Le domande proposte dal sono infatti infondate sotto ogni profilo prospettato, e ciò rende Pt_1 superflua la chiamata in giudizio dell'Autorità di Bacino così come l'espletamento della chiesta CTU. Occorre premettere che tutte le domande formulate dal ricorrente presentano effettivamente, come dedotto dall' , carattere di genericità ed indeterminatezza, con specifico Controparte_1 riferimento alla chiara e necessaria indicazione delle aree oggetto di causa. Si chiede infatti di accertare l'esatta linea di confine tra le aree di proprietà del ricorrente, identificate tramite il riferimento al relativo mappale, ed altre aree indicate nelle conclusioni come “beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio dello Stato” di cui si chiede procedersi all'“identificazione catastale”. Ebbene, a prescindere dal fatto che i beni del demanio lacuale, come meglio si dirà nel prosieguo, non sono soggetti a classificazione catastale, è del tutto evidente che domande così formulate hanno finalità esplorativa, impediscono alla resistente un compiuto esercizio del proprio diritto di difesa e rendono altresì inutile l'espletamento della chiesta consulenza tecnica. In secondo luogo, va premessa un'ulteriore circostanza che emerge dalla documentazione in atti e che il ricorrente ha omesso di riferire in ricorso, ovvero che lo stesso utilizza da anni le aree demaniali in questione in forza di concessione d'uso sottoscritta con l'Autorità di Bacino. Si legge infatti nella nota dell' del 16.12.2020 che “le aree in questione Controparte_1 risultano da anni utilizzate dal soggetto in questione e dal suo dante causa come giardino, molo, pontile, banchine e scivoli d'alaggio in forza di concessione d'uso sottoscritta con l'Autorità di Bacino in indirizzo, seppur lo stesso , per mezzo del suo Avvocato, ritenga che l'area Parte_1 effettivamente soggetta a concessione sia inferiore a quella quantificata dallo stesso organo idraulico” (v. doc. n. 3 fascicolo di primo grado ricorrente).
3 Con le domande in esame il ricorrente tende quindi ad ottenere, prospettando inammissibilmente e surrettiziamente la questione in termini di perdita di demanialità e/o di “regolamento di confini”, una diversa regolamentazione del proprio diritto di concessione d'uso, di cui è titolare da anni e che a suo dire dovrebbe estendersi su una porzione di terreni maggiore rispetto a quella riconosciuta dagli enti a ciò preposti.
Ciò premesso, venendo al merito delle due domande proposte dal ricorrente – che ne sovrappone spesso i relativi (e diversi) fatti costitutivi -, il Tribunale rileva quando segue. Il demanio lacuale, disciplinato dall'art. 822 c.c. analogamente al demanio marittimo, comprende non solo l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, ma anche la spiaggia, cioè il tratto di terra contiguo all'alveo e necessario per i pubblici usi del lago, quali il trasporto di persone e cose da una sponda all'altra, il diporto, l'esercizio della pesca (v. ad es. Cass., SU, sent. n. 10089/2015). In ragione di ciò e delle loro caratteristiche naturali i beni appartenenti al demanio lacuale non sono soggetti a identificazione e classificazione catastale, come pretende il ricorrente, potendo solo perdere la loro destinazione alla pubblica funzione cui sono preposti ex lege come conseguenza di un'intervenuta sdemanializzazione, evenienza su cui si tornerà a breve. Da ciò deriva che non può essere accolta una domanda, quale quella che il propone in via Pt_1 subordinata, volta a identificare catastalmente i beni del demanio lacuale e a delimitarne il confine con terreni di proprietà privata, nemmeno sulla scorta delle circostanze addotte dal ricorrente tramite il richiamo alla relazione dell'Arch. depositata in atti. Per_1 Secondo quanto prospettato dal CTP, le aree demaniali in questione sarebbero di estensione più ridotta rispetto all'epoca (1959) di fissazione dello zero idrometrico, e ciò determinerebbe un'incertezza in merito ai confini ed all'effettiva delimitazione di tali aree rispetto a quelle di proprietà del ricorrente. Afferma in particolare il tecnico di parte che “l'attuale delimitazione della zona demaniale rispetto a quella privata non corrisponde alla reale altezza dell'alveo, così come stabilita dal D.M. n. 1377 del 19.9.1959, con zero idrometrico fissato a quota 199,19 s.l.m., bensì a quote sempre ben superiori a tale quota nelle aree pianeggianti nord a prato, sud pavimentata e sul pontile”. Ora, a prescindere dalla scarsa attendibilità degli esiti di tale relazione in punto di accertata variazione dello zero idrometrico – il CT fonda infatti le proprie conclusioni su alcune fotografie della proprietà e della famiglia , talora di scarsa chiarezza, che attesterebbero come lo stato dei luoghi sia ad Pt_1 oggi mutato rispetto al 1959 -, emerge proprio dalla stessa perizia che tale ipotetica variazione, anche volendo ritenerla riscontrata, è conseguenza di opere realizzate dall'uomo, ovvero dalla costruzione in prossimità dell'alveo del lago di opere quali un molo, un pontile, una banchina nonché di scivoli per l'accesso in acqua, unitamente alla realizzazione di un'area pavimentata e di un'area adibita a giardino entrambe ben delimitate e insistenti sulla proprietà . Pt_1 La realizzazione di tali opere, avvenuta certamente in epoca successiva al 1959 e presumibilmente a seguito della concessione in uso di parte dei terreni demaniali al ricorrente, sono chiaramente visibili nelle stesse fotografie prodotte dall'Arch. e ben potrebbero aver comportato nel tempo, per Per_1 la loro consistenza ed incidenza sullo stato originario dei luoghi, anche una modifica dello zero idrotermico. E' del tutto evidente, però, che tale modifica, proprio perché frutto dell'opera dell'uomo e quindi addebitabile allo stesso ricorrente, non può di per sé comportare una riduzione dell'ampiezza e consistenza dei beni appartenenti al demanio lacuale né certamente, per quanto si dirà, un'avvenuta sdemanializzazione tacita dei predetti. Non sussiste quindi alcuna incertezza sull'esatta linea di confine tra le aree private e i beni demaniali in questione, incertezza peraltro genericamente prospettata dal;
quest'ultimo avrebbe dovuto, Pt_1 semmai, proporre una diversa domanda (per oggetto e per titolo) nei confronti della sola Autorità di Bacino al fine di ottenere una modifica del proprio diritto di concessione d'uso sul presupposto – da
4 dimostrare – che l'area oggetto di tale diritto sia inferiore a quella realmente quantificata dall'organo idraulico. Invece, così come formulata, la domanda del ricorrente, che nemmeno riferisce la circostanza della titolarità del diritto di concessione d'uso, è infondata sotto ogni profilo allegato.
Il ricorso è infatti da ultimo infondato anche laddove l'Arch. chiede che venga accertata e Pt_1 dichiarata la “perdita dei presupposti legittimanti la natura demaniale delle aree di cui in premessa
… previa la relativa identificazione catastale”. A sostegno di tale domanda il ricorrente non allega nemmeno i presupposti in forza dei quali sarebbe avvenuta una sdemanializzazione dei beni del demanio lacuale a lui concessi in uso, richiamando le stesse argomentazioni già sopra esaminate. E' bene evidenziare che, per costante giurisprudenza di legittimità, la cd. “sdemanializzazione” di beni quali quelli appartenenti al demanio lacuale può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
secondo la Suprema Corte, in particolare, nemmeno “il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo” (cfr., Cass., sent. n. 14269/2023 nonché n. 14666/2008 e 17387/2004). Nella vicenda in esame, come detto, non vi è alcuna dimostrazione e prima ancora allegazione di quelle circostanze fattuali che, secondo la tesi del , avrebbero comportato un'intervenuta Pt_1 sdemanializzazione tacita delle aree oggetto di causa. Anzi, proprio la circostanza che tali aree siano ad oggi ancora concesse in uso al ricorrente, dietro pagamento di un canone, comprova il permanente interesse dalla p.a. a conservarne la natura demaniale e la destinazione pubblica, sia pur realizzata attraverso lo sfruttamento economico dei beni concessi in godimento a soggetto privato. Il ricorso va in definitiva rigettato.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il ricorrente, soccombente, dev'essere condannato alla rifusione a favore dell' resistente delle spese processuali, che vengono liquidate in applicazione Controparte_1 dei criteri di cui al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), secondo parametri medi per ciascuna delle fasi effettivamente espletate, dimezzato il compenso per la sola fase decisionale, e quindi nell'importo complessivo di euro 8.256,00, di cui Euro 2.058,00 per fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, ed Euro 3.045,00 per la fase di trattazione, ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2, comma 2, DM n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA il ricorrente alla rifusione in favore dell' Controparte_1
delle spese processuali, liquidate nell'importo complessivo di euro
[...]
8.256,00, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2, comma 2, DM n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
5 Milano, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Del Corvo dott. Roberto Aponte
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso la Corte d'Appello di Milano
sezione terza civile
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Aponte Roberto Presidente dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
Ing. Fulvio Bernabei Consigliere tecnico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso notificato il 29.10.2024
DA
(C.F. ), rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Bruno Bianchi (C.F. ) del Foro di Como, ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 18;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. , presso i cui uffici in Milano, Via Freguglia n. 1 è domiciliata;
P.IVA_2
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE (come da foglio di PC depositato il 22.5.2025)
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE (come da memoria di costituzione e successivo foglio di PC del 13.3.2025)
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.10.2024 , premesso di essere proprietario del Parte_1 compendio immobiliare sito nel Comune di Menaggio censito catastalmente al mappale n. 833, foglio n. 5, ha convenuto in giudizio l' chiedendo – previo espletamento di CTU – di Controparte_1
“accertare e dichiarare l'avvenuta perdita dei presupposti legittimanti la natura demaniale delle aree di cui in premessa, e classificare le stesse nell'ambito dei diritti patrimoniali o privati, previa la relativa identificazione catastale, anche in relazione alla verifica alla non corrispondenza tra lo zero altimetrico di cui al D.M. n. 1377/1959 e la situazione idrologica e morfologica attualmente in essere, ovvero lo zero idrometrico attuale del lago di Como e la reale quota delle aree oggetto di causa, ben superiore anche allo zero idrometrico fissato con il citato decreto ministeriale” –
“accertare e dichiarare quindi l'esclusione dei cespiti di cui in premessa dall'alveo e quindi la loro sclassificazione da bene avente natura demaniale” – “accertare e dichiarare l'esatta linea di confine tra le aree private, i beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio dello Stato”. Il ricorrente ha dedotto di occupare, oltre al mappale di sua proprietà – costituito da una villa e dal relativo giardino che affaccia sul lago di Como -, “anche un'area demaniale a terra ed in acqua per una superficie complessiva di 145,46 mq antistante il predetto mappale” ed ha sostenuto che “fra il mappale 833 ed il lago di Como si trovano intercluse due aree demaniali composte da terreni pianeggianti sostenuti da muri di contenimento;
una a nord a prato ed una a sud pavimentata con beole e comprendente un pontile in muratura con dogato in alluminio superiore imbullonato che parzialmente affaccia sulle acque del lago”. Secondo quanto allegato dal ricorrente le aree in oggetto sarebbero costituite parzialmente dal mappale 833 e parzialmente da beni del demanio lacuale, e “nessun elemento visibile delimita il confine tra la proprietà e le porzioni demaniali, allo stato non identificate catastalmente”; ha Pt_1 sostenuto il , sulla scorta di una relazione tecnica depositata in atti, che “le quote altimetriche Pt_1 attuali delle aree demaniali in parola corrispondono a quelle del 1968” e che “pertanto l'attuale zona demaniale rispetto a quella privata non corrisponde alla reale altezza dell'alveo, così come stabilita dal D.M. n. 1377 del 17.9.1959, con zero idrometrico fissato a quota 199,19 s.l.m., bensì a quote sempre ben superiori a tale quota nelle aree pianeggianti a prato e pavimentata, ed anche sulla parte in muratura del pontile”. Ha quindi dedotto il ricorrente che “in ragione dello stato dei luoghi e della quota dello zero idrometrico, si ricava che la reale consistenza delle aree demaniali è inferiore a quella formalmente indicata in atti”, e sulla scorta di ciò, rilevato di aver inoltrato le proprie istanze alla Regione Lombardia, all' e all'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori senza Controparte_1 ricevere alcun riscontro, ha agito in giudizio nei confronti della sola formulando Controparte_1 le conclusioni esposte in premessa. Secondo il Vaio la questione in esame riguarderebbe (pp. 5 e 6 del ricorso) “la delimitazione delle aree dello Stato rispetto a quelle private, che in ogni caso dovrà essere necessariamente preceduta dall'accertamento e relativa dichiarazione in merito all'esclusione della demanialità dei terreni anzidetti e l'adozione di un provvedimento attestante il passaggio delle aree medesime dal Demanio al patrimonio dello Stato, essendo palesemente venuta meno la funzione di pubblico interesse”.
2. Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e in subordine ha eccepito l'improcedibilità della domanda. Ha rilevato nel merito l'infondatezza della domanda anche in considerazione dell'assoluta indeterminatezza del ricorso, sottolineando che “il ricorrente si limita a eccepire in modo del tutto incomprensibile una asserita e indimostrata modifica delle quote altimetriche che avrebbe caratterizzato il lago. Tuttavia, non si comprende neppure come detta supposta modifica possa aver inciso sul diritto fatto valere da controparte, ma neppure risulta chiaro quali effettive modifiche siano intervenute, nel corso degli
2 anni, sul piano fattuale. Di qui l'assoluta indeterminatezza della domanda avversaria e l'impossibilità di replicare puntualmente”. La resistente si è quindi opposta all'espletamento della chiesta CTU atteso che “la predetta area demaniale che dovrebbe essere oggetto di CTU non è mai stata neppure identificata da controparte. Non si comprende quindi come possa essere disposta una CTU siffatta, la cui genericità e indeterminatezza emerge dalle stesse richieste di controparte”. Ha poi sottolineato che il ricorrente non aveva provato l'asserita perdita della natura demaniale delle aree oggetto di causa, limitandosi a generiche e imprecise allegazioni, ed ha richiamato sul punto le norme del codice civile (art. 947 comma 3 c.c.) che escludono qualunque sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico, in ogni caso mai verificatasi nel caso di specie per mancanza di un provvedimento amministrativo o di altro atto o comportamento positivo tali da denotare in modo chiaro ed univoco la volontà della P.A. di sottrarre il bene al regime pubblicistico al quale è soggetto ex lege. Ha concluso la resistente rilevando che “alla luce di quanto sopra, in assenza di un provvedimento espresso di sdemanializzazione e considerata l'impossibilità di una sdemanializzazione tacita per i beni appartenenti al demanio idrico, non si riscontra la perdita del carattere demaniale delle aree in questione. In ogni caso, l'indeterminatezza delle allegazioni avversarie deve condurre comunque al rigetto delle domande proposte in forza del disposto di cui all'art. 2697 c.c. che sanziona con la soccombenza la parte che non prova i fatti posti a fondamento delle proprie pretese”, ed ha formulato in ultimo istanza di chiamata in giudizio ex art. 269 c.p.c. dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante scambio di memorie, e discussa dai procuratori delle parti all'udienza collegiale del 29.10.2025, all'esito della quale il Tribunale ha riservato la decisione.
4. Il ricorso va rigettato. Le domande proposte dal sono infatti infondate sotto ogni profilo prospettato, e ciò rende Pt_1 superflua la chiamata in giudizio dell'Autorità di Bacino così come l'espletamento della chiesta CTU. Occorre premettere che tutte le domande formulate dal ricorrente presentano effettivamente, come dedotto dall' , carattere di genericità ed indeterminatezza, con specifico Controparte_1 riferimento alla chiara e necessaria indicazione delle aree oggetto di causa. Si chiede infatti di accertare l'esatta linea di confine tra le aree di proprietà del ricorrente, identificate tramite il riferimento al relativo mappale, ed altre aree indicate nelle conclusioni come “beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio dello Stato” di cui si chiede procedersi all'“identificazione catastale”. Ebbene, a prescindere dal fatto che i beni del demanio lacuale, come meglio si dirà nel prosieguo, non sono soggetti a classificazione catastale, è del tutto evidente che domande così formulate hanno finalità esplorativa, impediscono alla resistente un compiuto esercizio del proprio diritto di difesa e rendono altresì inutile l'espletamento della chiesta consulenza tecnica. In secondo luogo, va premessa un'ulteriore circostanza che emerge dalla documentazione in atti e che il ricorrente ha omesso di riferire in ricorso, ovvero che lo stesso utilizza da anni le aree demaniali in questione in forza di concessione d'uso sottoscritta con l'Autorità di Bacino. Si legge infatti nella nota dell' del 16.12.2020 che “le aree in questione Controparte_1 risultano da anni utilizzate dal soggetto in questione e dal suo dante causa come giardino, molo, pontile, banchine e scivoli d'alaggio in forza di concessione d'uso sottoscritta con l'Autorità di Bacino in indirizzo, seppur lo stesso , per mezzo del suo Avvocato, ritenga che l'area Parte_1 effettivamente soggetta a concessione sia inferiore a quella quantificata dallo stesso organo idraulico” (v. doc. n. 3 fascicolo di primo grado ricorrente).
3 Con le domande in esame il ricorrente tende quindi ad ottenere, prospettando inammissibilmente e surrettiziamente la questione in termini di perdita di demanialità e/o di “regolamento di confini”, una diversa regolamentazione del proprio diritto di concessione d'uso, di cui è titolare da anni e che a suo dire dovrebbe estendersi su una porzione di terreni maggiore rispetto a quella riconosciuta dagli enti a ciò preposti.
Ciò premesso, venendo al merito delle due domande proposte dal ricorrente – che ne sovrappone spesso i relativi (e diversi) fatti costitutivi -, il Tribunale rileva quando segue. Il demanio lacuale, disciplinato dall'art. 822 c.c. analogamente al demanio marittimo, comprende non solo l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, ma anche la spiaggia, cioè il tratto di terra contiguo all'alveo e necessario per i pubblici usi del lago, quali il trasporto di persone e cose da una sponda all'altra, il diporto, l'esercizio della pesca (v. ad es. Cass., SU, sent. n. 10089/2015). In ragione di ciò e delle loro caratteristiche naturali i beni appartenenti al demanio lacuale non sono soggetti a identificazione e classificazione catastale, come pretende il ricorrente, potendo solo perdere la loro destinazione alla pubblica funzione cui sono preposti ex lege come conseguenza di un'intervenuta sdemanializzazione, evenienza su cui si tornerà a breve. Da ciò deriva che non può essere accolta una domanda, quale quella che il propone in via Pt_1 subordinata, volta a identificare catastalmente i beni del demanio lacuale e a delimitarne il confine con terreni di proprietà privata, nemmeno sulla scorta delle circostanze addotte dal ricorrente tramite il richiamo alla relazione dell'Arch. depositata in atti. Per_1 Secondo quanto prospettato dal CTP, le aree demaniali in questione sarebbero di estensione più ridotta rispetto all'epoca (1959) di fissazione dello zero idrometrico, e ciò determinerebbe un'incertezza in merito ai confini ed all'effettiva delimitazione di tali aree rispetto a quelle di proprietà del ricorrente. Afferma in particolare il tecnico di parte che “l'attuale delimitazione della zona demaniale rispetto a quella privata non corrisponde alla reale altezza dell'alveo, così come stabilita dal D.M. n. 1377 del 19.9.1959, con zero idrometrico fissato a quota 199,19 s.l.m., bensì a quote sempre ben superiori a tale quota nelle aree pianeggianti nord a prato, sud pavimentata e sul pontile”. Ora, a prescindere dalla scarsa attendibilità degli esiti di tale relazione in punto di accertata variazione dello zero idrometrico – il CT fonda infatti le proprie conclusioni su alcune fotografie della proprietà e della famiglia , talora di scarsa chiarezza, che attesterebbero come lo stato dei luoghi sia ad Pt_1 oggi mutato rispetto al 1959 -, emerge proprio dalla stessa perizia che tale ipotetica variazione, anche volendo ritenerla riscontrata, è conseguenza di opere realizzate dall'uomo, ovvero dalla costruzione in prossimità dell'alveo del lago di opere quali un molo, un pontile, una banchina nonché di scivoli per l'accesso in acqua, unitamente alla realizzazione di un'area pavimentata e di un'area adibita a giardino entrambe ben delimitate e insistenti sulla proprietà . Pt_1 La realizzazione di tali opere, avvenuta certamente in epoca successiva al 1959 e presumibilmente a seguito della concessione in uso di parte dei terreni demaniali al ricorrente, sono chiaramente visibili nelle stesse fotografie prodotte dall'Arch. e ben potrebbero aver comportato nel tempo, per Per_1 la loro consistenza ed incidenza sullo stato originario dei luoghi, anche una modifica dello zero idrotermico. E' del tutto evidente, però, che tale modifica, proprio perché frutto dell'opera dell'uomo e quindi addebitabile allo stesso ricorrente, non può di per sé comportare una riduzione dell'ampiezza e consistenza dei beni appartenenti al demanio lacuale né certamente, per quanto si dirà, un'avvenuta sdemanializzazione tacita dei predetti. Non sussiste quindi alcuna incertezza sull'esatta linea di confine tra le aree private e i beni demaniali in questione, incertezza peraltro genericamente prospettata dal;
quest'ultimo avrebbe dovuto, Pt_1 semmai, proporre una diversa domanda (per oggetto e per titolo) nei confronti della sola Autorità di Bacino al fine di ottenere una modifica del proprio diritto di concessione d'uso sul presupposto – da
4 dimostrare – che l'area oggetto di tale diritto sia inferiore a quella realmente quantificata dall'organo idraulico. Invece, così come formulata, la domanda del ricorrente, che nemmeno riferisce la circostanza della titolarità del diritto di concessione d'uso, è infondata sotto ogni profilo allegato.
Il ricorso è infatti da ultimo infondato anche laddove l'Arch. chiede che venga accertata e Pt_1 dichiarata la “perdita dei presupposti legittimanti la natura demaniale delle aree di cui in premessa
… previa la relativa identificazione catastale”. A sostegno di tale domanda il ricorrente non allega nemmeno i presupposti in forza dei quali sarebbe avvenuta una sdemanializzazione dei beni del demanio lacuale a lui concessi in uso, richiamando le stesse argomentazioni già sopra esaminate. E' bene evidenziare che, per costante giurisprudenza di legittimità, la cd. “sdemanializzazione” di beni quali quelli appartenenti al demanio lacuale può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
secondo la Suprema Corte, in particolare, nemmeno “il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo” (cfr., Cass., sent. n. 14269/2023 nonché n. 14666/2008 e 17387/2004). Nella vicenda in esame, come detto, non vi è alcuna dimostrazione e prima ancora allegazione di quelle circostanze fattuali che, secondo la tesi del , avrebbero comportato un'intervenuta Pt_1 sdemanializzazione tacita delle aree oggetto di causa. Anzi, proprio la circostanza che tali aree siano ad oggi ancora concesse in uso al ricorrente, dietro pagamento di un canone, comprova il permanente interesse dalla p.a. a conservarne la natura demaniale e la destinazione pubblica, sia pur realizzata attraverso lo sfruttamento economico dei beni concessi in godimento a soggetto privato. Il ricorso va in definitiva rigettato.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il ricorrente, soccombente, dev'essere condannato alla rifusione a favore dell' resistente delle spese processuali, che vengono liquidate in applicazione Controparte_1 dei criteri di cui al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), secondo parametri medi per ciascuna delle fasi effettivamente espletate, dimezzato il compenso per la sola fase decisionale, e quindi nell'importo complessivo di euro 8.256,00, di cui Euro 2.058,00 per fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, ed Euro 3.045,00 per la fase di trattazione, ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2, comma 2, DM n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA il ricorrente alla rifusione in favore dell' Controparte_1
delle spese processuali, liquidate nell'importo complessivo di euro
[...]
8.256,00, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2, comma 2, DM n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
5 Milano, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Del Corvo dott. Roberto Aponte
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