TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/11/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona EL giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al 3408/2021 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno 2021, avverso la sentenza EL Giudice di Pace di RE IA n. 778/2021 depositata in data 25.2.2021, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose e lesioni da sinistro stradale e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Nuova Depugliano, 25, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via S. Nicola Castello, 24, presso lo studio ELl'Avv. Sebastiano Giordano (c.f. ), dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura a margine ELl'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni fax n. 081.8012759; indirizzo pec:
Email_1
Appellante
E
(p. iva ), con sede in Milano alla via Pampuri, 13, in persona EL Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n.
53, presso lo studio ELl'Avv. Paolo Vitiello (C.F. dal quale è rappresentata C.F._3
e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato (per le comunicazioni: fax n. 081-
661083; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellata NONCHE'
(p. iva ), con sede in Napoli alla via Tavernola, 103, in persona EL Controparte_2 P.IVA_2 suo legale rappresentante p.t.
Appellata-contumace
E
(p. iva ), con sede in Torino alla via Corte d'Appello Controparte_3 P.IVA_3
11, in persona EL suo legale rappresentante p.t.
Appellata-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare EL 18.12.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte Appellante: si riporta alle deduzioni ed eccezioni di cui all'atto introduttivo EL giudizio di gravame ed ai documenti depositati. Impugna ancora una volta la comparsa di costituzione e risposta così come depositata in atti e le eccezioni e deduzioni e conclusioni ivi rassegnate. Reitera le conclusioni di cui all'atto di appello concludendo pertanto per l'accoglimento ELl'atto di appello con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite con attribuzione ELle stesse. Impugna sin d'ora le conclusioni di controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto, e nella ipotesi in cui il G.U. lo riterrà opportuno chiede riservarsi la causa in decisione con rinuncia ai termini per deposito di memorie conclusionali.
Parte appellata: si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello, conclude per il rigetto ELl'appello in quanto infondato inammissibile ed improponibile in fatto e diritto vinte le spese ed onorari di lite. chiede introitarsi la causa a sentenza con i termini di cui ex art
190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con atto di citazione notificato in data 21.06.2017, evocava in giudizio innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di RE IA, la e la per Controparte_2 Controparte_4 sentire accertare la responsabilità esclusiva ELla prima quale proprietaria EL veicolo tg. CL623JZ nel sinistro verificatosi in data 16.03.2017 alle ore 14.40 e, per l'effetto, condannare, in solido, i convenuti al risarcimento dei danni all'autocarro in proprietà ELl'istante e ELle lesioni personali riportate dal mdesimo istante, ivi compreso il danno biologico, il danno morale, l'invalidità temporanea, nella misura da accertare in corso di causa, anche a seguito di CTU, ovvero quella somma che sarà ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione dall'evento all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza EL giudice adito, con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento ELla domanda l'attore allegava in fatto: che nel giorno e nell'ora indicati, alla guida ELl'autocarro Fiat DO tg EN113JC di sua proprietà, procedeva lungo l'autostrada Napoli - Salerno con direzione Napoli allorché, giunto nei pressi EL km 19.300 nel comune di RE IA, si vedeva la strada sbarrata dall'autocarro tg CL623JZ di proprietà ELla ed esponente Controparte_2 contrassegno assicurativo ELla veicolo che era fermo nella corsia di decelerazione Controparte_5 ed in prossimità ELla curva in attività di manutenzione stradale non segnalata, motivo per cui l' istante andava ad impattare contro la parte posteriore ELlo stesso;
che l'incidente si verificava per esclusiva responsabilità EL veicolo fermo nella corsia di decelerazione in quanto la presenza non era segnalata, ed inoltre non era possibile evitare l'impatto stante la curva ed il concomitante transito di altri veicoli;
che l'autocarro riportava ingenti danni alla parte anteriore tali da renderlo inidoneo all'uso, mentre l'istante riportava lesioni personali medicate in ospedale a Castellamare di Stabia ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico, spalla e ginocchio destro”, non ancora guarito essendo residuati postumi permanenti invalidanti;
che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora ELl'assicurazione ed all'invito alla stipula di una negoziazione assistita.
1.2- Costituitasi in giudizio la chiedeva, in via preliminare, differirsi l'udienza di prima Controparte_2 comparizione ed autorizzarsi la chiamata in causa ELla società IV , nel Controparte_1 merito rigettarsi la domanda attorea poiché infondata e non provata e, per l'effetto, accertarsi l'esclusiva responsabilità EL nella causazione EL sinistro dedotto in giudizio, con vittoria Parte_1 di spese e competenze in favore EL procuratore antistatario.
A fondamento ELle proprie richieste la società convenuta forniva una diversa prospettazione ELle modalità di accadimento EL sinistro e, in particolare, allegava: che in data 16.03.2017 alle ore 14.30 circa l'autocarro CO tg CL623JZ in proprietà ELla attiva nel settore di manutenzione CP_2
e pulizia strade e giardini, si trovava fermo al KM16, direzione Salerno ELl'autostrada A3 Napoli-
Salerno, presso la corsia di emergenza per visionare il ciglio strada lato destro per espletare operazioni di pulizia, allorquando veniva violentemente impattato da tergo dal veicolo Fiat DO di colore bianco, in proprietà ELl'attore; che per effetto ELla collisione, il veicolo CO subiva significativi danni, anche meccanici, in particolare al lato posteriore sinistro e alla cabina di guida, come da rilievi fotografici;
che sul luogo EL sinistro interveniva la Polizia Stradale;
che il veicolo de debitamente autorizzato, era in corsia di emergenza in marcia per visionare il ciglio CP_2 strada lato destro per operazioni di pulizia;
che l'altra vettura aveva invaso la corsia di emergenza e lo aveva tamponato andando a finire con il lato anteriore vicino al muro;
che i danni occorsi al veicolo
CO ammontavano ad euro 11285,00, come da preventivi in atti;
che la denunciava Controparte_2 il sinistro alla propria assicurazione nonché alla Controparte_4 Controparte_1 compagnia assicuratrice EL veicolo Fiat DO;
che il conducente EL vicolo Fiat DO procedeva ad una velocità eccessiva in rapporto alla conformazione ELla strada, per cui lo stesso perdeva il controllo EL mezzo e non riusciva ad arrestare la corsa.
1.3- Costituitesi in giudizio la e la eccepivano Controparte_1 Controparte_4 preliminarmente la inammissibilità, improcedibilità e improponibilità ELla domanda attorea per violazione degli articoli 139,141,143,145, 148 e 149 d.lgs. 209/2005, la nullità ELl'atto di citazione per violazione ELl'articolo 163 comma 3 e 164 comma 4 cpc stante la mancata esposizione dei fatti, ed impugnavano la documentazione prodotta in fotocopia;
nel merito, contestavano l'an ELla pretesa in ragione ELle risultanze EL verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto da cui emerge che “la responsabilità è esclusivamente EL conducente il veicolo tg EN113JC, contravvenzionato ex art. 21 commi 3 e 4 Cds”, e il quantum debeatur, quindi concludevano in via principale per il rigetto ELla pretesa attorea in quanto infondata e non provata, con vittoria di spese di lite in favore ELla compagnia convenuta, in subordine, in caso di accoglimento ELl'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora ex art. 1207 e 1209 cc ELl'attore e ridurre il Pt_2 quantum risarcitorio.
1.4- All'esito ELl'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice, nell'espletamento di CTU tecnica e di CTU medico-legale), con sentenza n.778/2021 resa pubblica in data 25.02.2021, il Giudice, dichiarata la proponibilità ELla domanda e la legittimazione ELle parti, ritenuta non superata la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2054 cc, così decideva: “1) accoglie in parte la domanda attorea, e dichiarato il 50% di concorso di colpa nella produzione EL sinistro, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore ELl'attore ELla complessiva somma di Euro 3908,35 (euro 3220,00 per danni auto ed euro 688,35 per lesioni), oltre interessi legali, dalla data ELla domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna i convenuti al pagamento ELle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 1100,00, Euro 50,00 per spese, Euro 950, per competenze in favore ELl'avvocato dichiaratosi antistatario, oltre Iva, Cpa e spese generali. 3) Le spese ELle ctu medica e tecnica sono poste a carico ELle parti nella misura EL
50% ciascuno”.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato a mezzo pec in data 15.06.2021 per l'udienza EL
10.12.2021, proponeva tempestivo appello per i motivi di seguito esaminati, Parte_1 chiedendo al tribunale, in riforma ELla impugnata sentenza 1) di accertare la esclusiva responsabilità, ovvero responsabilità prevalente da determinare, in capo al veicolo ELla , 2) per Controparte_2
l'effetto, condannare essi convenuti, in solido, al pagamento ELla somma di euro € 1.708,92 per le lesioni subite dall' istante, oltre euro 6440,00 per i danni al veicolo, somma alla quale andrà aggiunto il danno da fermo tecnico come specificato dallo stesso CTU in riferimento alla natura commerciale EL veicolo danneggiato, oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quella somma che sarà ritenuta equa e congrua in relazione all'accertato grado di responsabilità, con vittoria di spese, competenze ed onorario EL doppio grado EL giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
2.2- Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data 11.11.2021, la
[...]
in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ELl'appello e dei relativi motivi ex art. 342 CP_1
c.p.c., nel merito chiedeva rigettarsi l'appello avendo il primo giudice correttamente ritenuto sussistente il pari concorso di colpa tra i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro in ragione ELle risultanze istruttorie ed avendo correttamente posto a carico di ciascuna parte nella misura EL 50% le spese di ctu non essendo ravvisabile nell'ordinamento un dovere EL giudice di motivare il provvedimento adottato in tema di liquidazione ELle spese processuali, né tale circostanza determina un contrasto con l'art. 111 Cost. (Cass. N.5174/97), con vittoria di spese di lite.
Co 2.3- Dichiarata la contumacia e di (non costituite in Controparte_2 Controparte_4 giudizio benchè ritualmente citate con atto di appello notificato a mezzo pec in data 15.06.2021), acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 29.7.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito ELle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 5.9.2024.
3.- Preliminarmente va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità EL gravame sollevata dall'appellata società in ragione ELla ritenuta violazione EL disposto ELl'art. 342 c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce EL testo novellato ELl'art. 342 c.p.c., secondo cui:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione ELl'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1)
l'indicazione ELle parti EL provvedimento che si intendono appellare e ELle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione EL fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione ELle circostanze da cui deriva la violazione di legge e ELla loro rilevanza ai fini ELla decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 EL 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore EL nuovo testo ELla norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione ELle questioni e dei punti contestati ELla sentenza impugnata e, con essi, ELle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione ELla permanente natura di revisio prioris instantiae EL giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo EL presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” ELla decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni ELla S.C., le prescrizioni ELla predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum EL primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi ELl'art. 342 c.p.c.
4.1- Con l'atto di appello censura la sentenza di primo grado per aver dichiarato, Parte_1 sulla base di semplici presunzioni ed in assenza di adeguata motivazione, il 50% di concorso di colpa ELl'attore nella produzione ELl'evento ai sensi ELl'art. 2054 c.c., laddove dalle risultanze istruttorie, documentali (rapporto ELla Polizia di Stato e ctu) e testimoniali, è emerso che il veicolo ELla
[...] nell'effettuare lavori sul tratto autostradale ometteva di segnalare il cantiere in CP_2 movimento , per cui l'istante si vedeva la strada sbarrata in prossimità di una curva dalla presenza EL predetto cantiere. In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice aveva fondato l'affermazione ELla concorrente e paritaria responsabilità ELle parti sul rilievo che “dalla documentazione in atti e precisamente dai danni ingenti ai veicoli, può desumersi che il veicolo attoreo certamente non aveva una velocità consona allo stato dei luoghi”, ossia sulla base di mere presunzioni personali e senza graduare la responsabilità di ciascuna parte coinvolta nell'incidente ed aveva invece omesso di considerare il contenuto ed il valore fidefaciente EL rapporto redatto dalla Polizia Stradale, le dichiarazioni testimoniali e le risultanze ELla disposta c.t.u., con ciò violando palesemente i principi generali EL diritto ed il combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione tanto più rilevante in considerazione ELla funzione meramente sussidiaria ELla presunzione stabilita dall'art. 2054, secondo comma, c.c. operante soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità EL sinistro (Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011). Il D'Aniello, in particolare, evidenzia l'errore in cui era incorso il primo giudice nella ricostruzione ELla dinamica ELl'incidente quando afferma che “nel caso di specie ritiene il giudicante che le risultanze di causa non consentono di poter affermare che alla produzione ELl'evento danno contribuì in maniera prevalente od esclusiva una ELle due parti in causa” e che “dal rapporto ELla polizia emerge che ambedue i veicoli abbiano commesso infrazioni al c.d.s.”, salvo poi evidenziare come la contestazione mossa dalla Polizia di Stato all'appellante per aver violato le disposizioni di cui all'art. 141 EL c.d.s. (eccesso di velocità) era stata annullata con sentenza EL giudice di pace di
RE IA con la motivazione che “il provvedimento sanzionatorio emesso dall'organo accertatore , in quanto non sufficientemente provato, è illegittimo e deve essere annullato” (Sentenza
n. 5635/2019).
In contrario, l'appellante evidenzia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la contraddittorietà ELla riferita motivazione sul rilievo:
--che il c.t.u. nominato in primo grado, nel ricostruire la dinamica ELl'incidente, aveva accertato che la responsabilità ELla causazione ELl'evento era da attribuire al veicolo ELla Controparte_2
(“ritenendo i danni coerenti con la dinamica ELl'evento, …in riferimento alla responsabilità bisogna tener conto che le opere di cantieristica autostradale vanno effettuate con criteri specifici al fine di garantire la sicurezza dei veicoli in marcia e degli operatori stessi…..Nel caso di specie è emerso che quanto previsto non è stato attuato così come rilevato dalla polizia Stradale intervenuta che raccoglieva la dichiarazione EL conducente EL veicolo ELla il quale dichiarava che CP_2 oltre al veicolo in opera non vi era a tergo altro personale e/o veicolo a segnalare il cantiere in movimento, pertanto l'evento dannoso è da attribuire al veicolo convenuto”), e che, pertanto, il giudice aveva disatteso le risultanze ELla c.t.u. senza addurre alcuna motivazione;
-- che il rapporto ELla polizia di Stato fa piena prova fino a querela di falso solo ELle dichiarazioni ELle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza , mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso ELl'indagine
, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti , si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle risultanze istruttorie raccolte e richieste dalle parti (Cass. ord. n. 9037/2019 EL 1.4.2019); che, pertanto, nel caso in esame, il primo giudice, nel porre a fondamento ELla sua decisione il rapporto di P.S., avrebbe dovuto tenere in conto che il verbale elevato in danno ELl'appellante era stato annullato e che, di conseguenza, unico conducente e/o veicolo sanzionato in occasione ELl'incidente era quello ELla;
Controparte_2
-- che, pertanto, priva di pregio risultava la valutazione EL primo giudice secondo cui “dalla documentazione in atti e precisamente dai danni ingenti ai veicoli, può desumersi che il veicolo attoreo certamente non aveva una velocità consona allo stato dei luoghi”, valutazione formulata omettendo di esaminare quanto provato e documentato nel corso EL giudizio, anche attraverso la prova testimoniale;
-- che, infatti, anche da tale prova era emerso che il veicolo ELla società convenuta effettuava lavori stradali omettendo di segnalare il cantiere in movimento e che l'istante nell'abbordare la curva si trovava la carreggiata occupata dallo stesso , non riuscendo ad evitare l'impatto.
Di qui, secondo l'appellante, la erroneità ELla motivazione addotta dal primo giudice nell'accogliere parzialmente la domanda, motivazione che va quindi rivista con accoglimento integrale ELla domanda o graduando una diversa responsabilità in capo all'attore.
4.2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, con conseguente conferma ELla sentenza di primo grado.
Nella controversia in decisione parte appellante lamenta la errata interpretazione ELle emergenze istruttorie che ha indotto il giudice di pace alla dichiarazione di pari responsabilità tra dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro. Ebbene, come anticipato, il giudizio espresso dal giudice di pace è condivisibile per le ragioni che seguono.
Al riguardo è opportuno in primo luogo ricordare che il secondo comma ELl'art. 2054 EL Codice civile prevede che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In tema di accertamento ELla responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore ELla materia quello posto dall'art. 2054, comma 2, c.c., in relazione all'art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione EL danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte ELl'uno, uguale a quello ELl'altro (ex multis Cass. sez. III 4.2.2002 n.1432).
Di conseguenza, sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che il conducente ELl'auto antagonista sia in colpa, ma altresì che egli stesso si sia uniformato alle norme ELla circolazione e a quelle ELla comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Ne consegue che sussiste la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti ex art. 2054, secondo comma c.c. nel caso in cui non risulti in concreto accertata l'entità ELla responsabilità (di entrambi o anche di uno solo); tale presunzione non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) ELl'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità (Cass. sez. III 25.2.2002 n.2739).
In sostanza vengono posti a confronto i comportamenti di guida di entrambi i conducenti, chiedendo ad entrambi una pari condotta diligente e prudente: la mancanza di una simile condotta da una sola parte non è sufficiente a farle addossare l'intera colpa ELl'evento ma occorre il concorso ELl'altra parte nel mettere in opera ogni manovra atta ad evitare l'evento. Del resto, sul punto è consolidata l'opinione ELla Suprema Corte, in base alla quale nel caso di scontro tra veicoli, sebbene la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. abbia carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche ELl'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Sez. 3, Sentenza n. 12444 EL 16/05/2008;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21130 EL 16/09/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9528 EL 12/06/2012
; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4755 EL 09/03/2004).
In altre parole, quindi, occorre verificare non solo se alcuno dei conducenti abbia violato le regole EL codice ELla strada, ma al fine di superare la presunzione di corresponsabilità, occorre altresì accertare se l'altro conducente, a sua volta, abbia posto in essere una condotta di guida esente da ogni rilievo, osservando scrupolosamente le norme EL codice ELla strada.
Tali essendo i principi vigenti in materia, il tribunale reputa corretta la decisione EL giudice di prime cure che ha affermato la pari responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, non essendo emersi dalla attività istruttoria espletata nel giudizio elementi sufficienti per affermare la esclusiva responsabilità EL veicolo di parte convenuta, odierna appellata.
Al riguardo appare opportuno rilevare che l'attore, nell'atto introduttivo EL giudizio, con riferimento alla dinamica ELl'incidente allegava genericamente che procedeva lungo l'autostrada A3 Napoli Salerno, allorché giunto nei pressi EL km 19.300 nel comune di RE IA con direzione Napoli, si vedeva la strada sbarrata dall'autocarro tg
CL623JZ di proprietà ELla ed esponente contrassegno assicurativo ELla Controparte_2 [...]
, veicolo che era fermo nella corsia di decelerazione ed in prossimità ELla curva in CP_5 attività di manutenzione stradale, per cui andava ad impattare contro la parte posteriore ELlo stesso>> aggiungendo <<che l'incidente si verificava per esclusiva responsabilità EL veicolo fermo nella corsia di decelerazione in quanto la presenza non era segnalata, ed inoltre possibile evitare l'impatto stante curva il concomitante transito altri veicoli>>. L'istante, dunque, per quel che qui rileva, non specificava la corsia che occupava durante la marcia né tanto meno la esatta posizione EL proprio veicolo sulla stessa prima e al momento ELl'impatto con il veicolo CO, così come non indicava la esatta posizione EL veicolo convenuto al momento ELl'impatto con il proprio autoveicolo;
neanche precisava a quale velocità percorreva l'autostrada al momento EL sinistro né più in generale la condotta di guida tenuta prima EL sinistro e le manovre d'emergenza eventualmente tentate per evitarlo;
in altri termini non assolveva, sul piano assertivo prima ancora che probatorio, l'onere di allegazione sullo stesso incombente, alla stregua dei principi dianzi richiamati, al fine di escludere EL tutto la propria responsabilità nella causazione EL sinistro.
Né tale lacuna assertiva e probatoria può dirsi in qualche modo colmata, in senso favorevole all'attore, dalle richiamate risultanze istruttorie
Al riguardo si osserva, ,infatti, che il rapporto redatto dagli agenti di P.G. intervenuti sui luoghi di causa dopo il sinistro evidenzia che l'incidente si è verificato nel tratto autostradale compreso tra
RE EL GR e RE IA (direzione Salerno e non Napoli come invece dedotto dal in ciotazione), che la strada ha un'unica carreggiata a senso unico di marcia ripartita in tre Parte_1 corsie oltre la corsia di emergenza e che nel punto ELl'incidente la sede stradale presenta una leggera curva destrorsa a visuale libera, fiancheggiata a dx da guard rail doppia lama e da un muro in cemento,
a sinistra da guard rail doppia lama;
che lungo la corsia di emergenza sono state rinvenute tracce di materiale plastico e ferroso e a distanza di circa 35 metri, sulla medesima corsia, era fermo l'Autocarro CO ELla società mentre sul lato sinistro in terza corsia, a circa 25 metri CP_2 il furgone DO ELl'attore; che non sono state riscontrate tracce di frenata e/o di scarrocciamento impresse sul piano viabile. Sulla scorta degli accertamenti eseguiti sul luogo EL sinistro, dei danni riportati dai due veicoli coinvolti, ELla posizione statica dagli stessi assunta dopo l'urto iniziale e ELle dichiarazioni rese dal conducente EL veicolo IVECO, gli agenti di PG hanno ricostruito la dinamica ELl'incidente nel senso che il conducente EL veicolo Fiat DO mentre viaggiava impegnando la seconda corsia, a causa probabilmente ELla foratura ed afflosciamento EL pneumatico posteriore sinistro, perdeva il controllo EL mezzo deviando verso destra e urtando violentemente in corsia di emergenza un automezzo di cantiere con a bordo operai intenti a verificare ostacoli o a rimuovere rifiuti;
che a causa ELl'urto l'automezzo IVECO proseguiva in avanti per circa 35 metri fermandosi in emergenza, mentre il furgone DO privo di controllo, deviava verso sinistra in modo obliquo trasversale, fermandosi in terza corsia circa venticinque metri dopo il segnale ettometrico
19.300 metri. La riferita dinamica ha poi trovato conferma anche nella c.t.u. tecnica espletata in primo grado, laddove si legge che “il veicolo attoreo nel percorrere in lieve pendenza favorevole e nell'affrontare la curva destrorsa finiva con il fianco destro contro lo spigolo posteriore sinistro EL veicolo convenuto che si trovava nella corsia di emergenza, in lento movimento, per operazioni di manutenzione ELla vegetazione”.
La riferita ricostruzione ELla dinamica ELl'incidente contenuta nel rapporto di P.G. e nella c.t.u. (le cui risultanze l'appellante ha richiamato per veder esclusa EL tutto o fortemente ridimensionata la propria responsabilità) contrasta nettamente con la dinamica ELl'incidente genericamente prospettata dall'attore, poiché accerta che l'autocarro IVECO svolgeva la sua attività di cantiere marciando non già sulla corsia di decelerazione (come dedotto dall'attore), bensì sulla corsia di emergenza, che l'incidente si è verificato all'altezza di una curva destrorsa ma a visuale libera, che il furgone DO ELl'attore procedeva sulla seconda corsia (e dunque non sulla medesima corsia ELl'autocarro) ed era andato ad urtare con il fianco destro contro lo spigolo posteriore sinistro ELl'autocarro (e non, come invece si legge in citazione, con la propria parte anteriore contro la parte posteriore ELl'autocarro), con ciò di fatto smentendo l'assunto attoreo secondo cui mentre procedeva sull'autostrada con il suo furgone “si vedeva la strada sbarrata dalla presenza ELl'autocarro …. , veicolo che era fermo nella corsia di decelerazione ed in prossimità ELla curva in attività di manutenzione stradale, per cui andava ad impattare contro la parte posteriore ELlo stesso. .. che l'incidente si verificava per esclusiva responsabilità EL veicolo fermo nella corsia di decelerazione in quanto la presenza non era segnalata , ed inoltre non era possibile evitare l'impatto stante la curva ed il concomitante transito di altri veicoli”.
Del resto la mancata rilevazione nel rapporto di p.g. ELla esistenza, nel tratto autostradale in cui si è verificato l'incidente, di una corsia di decelerazione, le differenti corsie di marcia occupate dai veicoli prima ELl'incidente, i punti d'urto suindicati tra i due veicoli, la posizione statica assunta dai medesimi veicoli dopo l'urto, l'assenza di tracce di frenata lungo la corsia di emergenza come lungo il tratto autostradale percorso trasversalmente dal furgone dopo l'urto contro l'autocarro e la deviazione verso sinistra, sono tutti elementi che, smentendo in ogni aspetto rilevante la ricostruzione attorea ELle circostanze e ELla dinamica EL sinistro, accreditano oltremodo l'assunto EL primo giudice in ordine alla responsabilità, in pari misura concorrente con quella EL conducente ELl'autocarro IVECO (per aver omesso di presegnalare in modo adeguato le attività di cantieristica stradale in corso di svolgimento), EL conducente EL furgone , per non aver affatto provato di Pt_3 aver tenuto in occasione EL sinistro una condotta di guida esente da rilievi, e ciò con riguardo sia alla genesi EL sinistro che alle iniziative assunte per evitarne o limitarne le conseguenze. Al riguardo appare infatti opportuno ulteriormente considerare che, sulla base dei riferiti rilievi oggettivi, il
Rapporto ipotizza, quale causa ELl'incidente, la perdita di controllo EL RG DO da parte EL suo conducente dovuta alla foratura di un pneumatico, ma riporta anche la dichiarazione resa nell'immediatezza dei fatti dal conducente ELl'autocarro, secondo cui, per quanto riferitogli subito dopo l'incidente dal conducente EL doblò, questi avrebbe perso il controllo EL mezzo perché distratto dall'uso EL cellulare. L'assenza di tracce di frenata sull'intero campo EL sinistro e la violenza ELl'impatto desumibile dalla gravità dei danni subiti soprattutto dal furgone OB (e di cui alla documentazione fotografica prodotta) danno poi ulteriormente conto di una condotta di guida nel complesso non conforme alle norme ELla circolazione ed alle regole di comune prudenza, in conformità alla valutazione al riguardo già espressa dal giudice di primo grado.
In conclusione, alla luce ELle argomentazioni tutte che precedono, non si ritiene che l'appellante abbia assolto l'onere probatorio, sullo stesso incombente, relativo all'aver tenuto una condotta pienamente rispettosa ELle regole di prudenza, oltre che dei precetti imposti dal codice ELla strada,
e dunque esente da rilievi. Di conseguenza, va certamente confermata poiché immune da censure la sentenza di primo grado che ha accertato la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
5.- Le spese EL presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore ELla causa, alla ridotta complessità ELle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni ELla decisione, alla modesta complessità ELle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente ELla fase istruttoria in senso stretto), in misura corrispondente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario ELle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti degli appellati e la , non costituiti. Controparte_2 Controparte_4
6.- Attesa la natura impugnatoria EL presente procedimento e l'esito ELlo stesso, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte ELl'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi ELl'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata
a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità ELl'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto ELl'attestazione resa dal giudice ELl'impugnazione ai sensi ELl'art. 13, 1° co. quater, EL d.p.r. n.
115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo ELla parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di RE IA, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza EL Giudice di Pace di RE IA n. 778/2021 depositata in data
25.02.2021, proposto da nei confronti ELla , ELla Parte_1 Controparte_1 [...]
e così provvede: Controparte_4 Controparte_2
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di in persona EL legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, ELle spese EL presente giudizio che liquida in euro 1701,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario ELle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese non ripetibili nei confronti di e la , Controparte_2 Controparte_4 appellati contumaci;
3) dà atto ELla ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione ELl'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in RE IA in data 8 novembre 2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona EL giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al 3408/2021 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno 2021, avverso la sentenza EL Giudice di Pace di RE IA n. 778/2021 depositata in data 25.2.2021, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose e lesioni da sinistro stradale e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Nuova Depugliano, 25, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via S. Nicola Castello, 24, presso lo studio ELl'Avv. Sebastiano Giordano (c.f. ), dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura a margine ELl'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni fax n. 081.8012759; indirizzo pec:
Email_1
Appellante
E
(p. iva ), con sede in Milano alla via Pampuri, 13, in persona EL Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n.
53, presso lo studio ELl'Avv. Paolo Vitiello (C.F. dal quale è rappresentata C.F._3
e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato (per le comunicazioni: fax n. 081-
661083; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellata NONCHE'
(p. iva ), con sede in Napoli alla via Tavernola, 103, in persona EL Controparte_2 P.IVA_2 suo legale rappresentante p.t.
Appellata-contumace
E
(p. iva ), con sede in Torino alla via Corte d'Appello Controparte_3 P.IVA_3
11, in persona EL suo legale rappresentante p.t.
Appellata-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare EL 18.12.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte Appellante: si riporta alle deduzioni ed eccezioni di cui all'atto introduttivo EL giudizio di gravame ed ai documenti depositati. Impugna ancora una volta la comparsa di costituzione e risposta così come depositata in atti e le eccezioni e deduzioni e conclusioni ivi rassegnate. Reitera le conclusioni di cui all'atto di appello concludendo pertanto per l'accoglimento ELl'atto di appello con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite con attribuzione ELle stesse. Impugna sin d'ora le conclusioni di controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto, e nella ipotesi in cui il G.U. lo riterrà opportuno chiede riservarsi la causa in decisione con rinuncia ai termini per deposito di memorie conclusionali.
Parte appellata: si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello, conclude per il rigetto ELl'appello in quanto infondato inammissibile ed improponibile in fatto e diritto vinte le spese ed onorari di lite. chiede introitarsi la causa a sentenza con i termini di cui ex art
190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con atto di citazione notificato in data 21.06.2017, evocava in giudizio innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di RE IA, la e la per Controparte_2 Controparte_4 sentire accertare la responsabilità esclusiva ELla prima quale proprietaria EL veicolo tg. CL623JZ nel sinistro verificatosi in data 16.03.2017 alle ore 14.40 e, per l'effetto, condannare, in solido, i convenuti al risarcimento dei danni all'autocarro in proprietà ELl'istante e ELle lesioni personali riportate dal mdesimo istante, ivi compreso il danno biologico, il danno morale, l'invalidità temporanea, nella misura da accertare in corso di causa, anche a seguito di CTU, ovvero quella somma che sarà ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione dall'evento all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza EL giudice adito, con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento ELla domanda l'attore allegava in fatto: che nel giorno e nell'ora indicati, alla guida ELl'autocarro Fiat DO tg EN113JC di sua proprietà, procedeva lungo l'autostrada Napoli - Salerno con direzione Napoli allorché, giunto nei pressi EL km 19.300 nel comune di RE IA, si vedeva la strada sbarrata dall'autocarro tg CL623JZ di proprietà ELla ed esponente Controparte_2 contrassegno assicurativo ELla veicolo che era fermo nella corsia di decelerazione Controparte_5 ed in prossimità ELla curva in attività di manutenzione stradale non segnalata, motivo per cui l' istante andava ad impattare contro la parte posteriore ELlo stesso;
che l'incidente si verificava per esclusiva responsabilità EL veicolo fermo nella corsia di decelerazione in quanto la presenza non era segnalata, ed inoltre non era possibile evitare l'impatto stante la curva ed il concomitante transito di altri veicoli;
che l'autocarro riportava ingenti danni alla parte anteriore tali da renderlo inidoneo all'uso, mentre l'istante riportava lesioni personali medicate in ospedale a Castellamare di Stabia ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico, spalla e ginocchio destro”, non ancora guarito essendo residuati postumi permanenti invalidanti;
che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora ELl'assicurazione ed all'invito alla stipula di una negoziazione assistita.
1.2- Costituitasi in giudizio la chiedeva, in via preliminare, differirsi l'udienza di prima Controparte_2 comparizione ed autorizzarsi la chiamata in causa ELla società IV , nel Controparte_1 merito rigettarsi la domanda attorea poiché infondata e non provata e, per l'effetto, accertarsi l'esclusiva responsabilità EL nella causazione EL sinistro dedotto in giudizio, con vittoria Parte_1 di spese e competenze in favore EL procuratore antistatario.
A fondamento ELle proprie richieste la società convenuta forniva una diversa prospettazione ELle modalità di accadimento EL sinistro e, in particolare, allegava: che in data 16.03.2017 alle ore 14.30 circa l'autocarro CO tg CL623JZ in proprietà ELla attiva nel settore di manutenzione CP_2
e pulizia strade e giardini, si trovava fermo al KM16, direzione Salerno ELl'autostrada A3 Napoli-
Salerno, presso la corsia di emergenza per visionare il ciglio strada lato destro per espletare operazioni di pulizia, allorquando veniva violentemente impattato da tergo dal veicolo Fiat DO di colore bianco, in proprietà ELl'attore; che per effetto ELla collisione, il veicolo CO subiva significativi danni, anche meccanici, in particolare al lato posteriore sinistro e alla cabina di guida, come da rilievi fotografici;
che sul luogo EL sinistro interveniva la Polizia Stradale;
che il veicolo de debitamente autorizzato, era in corsia di emergenza in marcia per visionare il ciglio CP_2 strada lato destro per operazioni di pulizia;
che l'altra vettura aveva invaso la corsia di emergenza e lo aveva tamponato andando a finire con il lato anteriore vicino al muro;
che i danni occorsi al veicolo
CO ammontavano ad euro 11285,00, come da preventivi in atti;
che la denunciava Controparte_2 il sinistro alla propria assicurazione nonché alla Controparte_4 Controparte_1 compagnia assicuratrice EL veicolo Fiat DO;
che il conducente EL vicolo Fiat DO procedeva ad una velocità eccessiva in rapporto alla conformazione ELla strada, per cui lo stesso perdeva il controllo EL mezzo e non riusciva ad arrestare la corsa.
1.3- Costituitesi in giudizio la e la eccepivano Controparte_1 Controparte_4 preliminarmente la inammissibilità, improcedibilità e improponibilità ELla domanda attorea per violazione degli articoli 139,141,143,145, 148 e 149 d.lgs. 209/2005, la nullità ELl'atto di citazione per violazione ELl'articolo 163 comma 3 e 164 comma 4 cpc stante la mancata esposizione dei fatti, ed impugnavano la documentazione prodotta in fotocopia;
nel merito, contestavano l'an ELla pretesa in ragione ELle risultanze EL verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto da cui emerge che “la responsabilità è esclusivamente EL conducente il veicolo tg EN113JC, contravvenzionato ex art. 21 commi 3 e 4 Cds”, e il quantum debeatur, quindi concludevano in via principale per il rigetto ELla pretesa attorea in quanto infondata e non provata, con vittoria di spese di lite in favore ELla compagnia convenuta, in subordine, in caso di accoglimento ELl'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora ex art. 1207 e 1209 cc ELl'attore e ridurre il Pt_2 quantum risarcitorio.
1.4- All'esito ELl'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice, nell'espletamento di CTU tecnica e di CTU medico-legale), con sentenza n.778/2021 resa pubblica in data 25.02.2021, il Giudice, dichiarata la proponibilità ELla domanda e la legittimazione ELle parti, ritenuta non superata la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2054 cc, così decideva: “1) accoglie in parte la domanda attorea, e dichiarato il 50% di concorso di colpa nella produzione EL sinistro, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore ELl'attore ELla complessiva somma di Euro 3908,35 (euro 3220,00 per danni auto ed euro 688,35 per lesioni), oltre interessi legali, dalla data ELla domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna i convenuti al pagamento ELle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 1100,00, Euro 50,00 per spese, Euro 950, per competenze in favore ELl'avvocato dichiaratosi antistatario, oltre Iva, Cpa e spese generali. 3) Le spese ELle ctu medica e tecnica sono poste a carico ELle parti nella misura EL
50% ciascuno”.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato a mezzo pec in data 15.06.2021 per l'udienza EL
10.12.2021, proponeva tempestivo appello per i motivi di seguito esaminati, Parte_1 chiedendo al tribunale, in riforma ELla impugnata sentenza 1) di accertare la esclusiva responsabilità, ovvero responsabilità prevalente da determinare, in capo al veicolo ELla , 2) per Controparte_2
l'effetto, condannare essi convenuti, in solido, al pagamento ELla somma di euro € 1.708,92 per le lesioni subite dall' istante, oltre euro 6440,00 per i danni al veicolo, somma alla quale andrà aggiunto il danno da fermo tecnico come specificato dallo stesso CTU in riferimento alla natura commerciale EL veicolo danneggiato, oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quella somma che sarà ritenuta equa e congrua in relazione all'accertato grado di responsabilità, con vittoria di spese, competenze ed onorario EL doppio grado EL giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
2.2- Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data 11.11.2021, la
[...]
in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ELl'appello e dei relativi motivi ex art. 342 CP_1
c.p.c., nel merito chiedeva rigettarsi l'appello avendo il primo giudice correttamente ritenuto sussistente il pari concorso di colpa tra i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro in ragione ELle risultanze istruttorie ed avendo correttamente posto a carico di ciascuna parte nella misura EL 50% le spese di ctu non essendo ravvisabile nell'ordinamento un dovere EL giudice di motivare il provvedimento adottato in tema di liquidazione ELle spese processuali, né tale circostanza determina un contrasto con l'art. 111 Cost. (Cass. N.5174/97), con vittoria di spese di lite.
Co 2.3- Dichiarata la contumacia e di (non costituite in Controparte_2 Controparte_4 giudizio benchè ritualmente citate con atto di appello notificato a mezzo pec in data 15.06.2021), acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 29.7.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito ELle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 5.9.2024.
3.- Preliminarmente va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità EL gravame sollevata dall'appellata società in ragione ELla ritenuta violazione EL disposto ELl'art. 342 c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce EL testo novellato ELl'art. 342 c.p.c., secondo cui:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione ELl'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1)
l'indicazione ELle parti EL provvedimento che si intendono appellare e ELle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione EL fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione ELle circostanze da cui deriva la violazione di legge e ELla loro rilevanza ai fini ELla decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 EL 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore EL nuovo testo ELla norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione ELle questioni e dei punti contestati ELla sentenza impugnata e, con essi, ELle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione ELla permanente natura di revisio prioris instantiae EL giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo EL presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” ELla decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni ELla S.C., le prescrizioni ELla predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum EL primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi ELl'art. 342 c.p.c.
4.1- Con l'atto di appello censura la sentenza di primo grado per aver dichiarato, Parte_1 sulla base di semplici presunzioni ed in assenza di adeguata motivazione, il 50% di concorso di colpa ELl'attore nella produzione ELl'evento ai sensi ELl'art. 2054 c.c., laddove dalle risultanze istruttorie, documentali (rapporto ELla Polizia di Stato e ctu) e testimoniali, è emerso che il veicolo ELla
[...] nell'effettuare lavori sul tratto autostradale ometteva di segnalare il cantiere in CP_2 movimento , per cui l'istante si vedeva la strada sbarrata in prossimità di una curva dalla presenza EL predetto cantiere. In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice aveva fondato l'affermazione ELla concorrente e paritaria responsabilità ELle parti sul rilievo che “dalla documentazione in atti e precisamente dai danni ingenti ai veicoli, può desumersi che il veicolo attoreo certamente non aveva una velocità consona allo stato dei luoghi”, ossia sulla base di mere presunzioni personali e senza graduare la responsabilità di ciascuna parte coinvolta nell'incidente ed aveva invece omesso di considerare il contenuto ed il valore fidefaciente EL rapporto redatto dalla Polizia Stradale, le dichiarazioni testimoniali e le risultanze ELla disposta c.t.u., con ciò violando palesemente i principi generali EL diritto ed il combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione tanto più rilevante in considerazione ELla funzione meramente sussidiaria ELla presunzione stabilita dall'art. 2054, secondo comma, c.c. operante soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità EL sinistro (Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011). Il D'Aniello, in particolare, evidenzia l'errore in cui era incorso il primo giudice nella ricostruzione ELla dinamica ELl'incidente quando afferma che “nel caso di specie ritiene il giudicante che le risultanze di causa non consentono di poter affermare che alla produzione ELl'evento danno contribuì in maniera prevalente od esclusiva una ELle due parti in causa” e che “dal rapporto ELla polizia emerge che ambedue i veicoli abbiano commesso infrazioni al c.d.s.”, salvo poi evidenziare come la contestazione mossa dalla Polizia di Stato all'appellante per aver violato le disposizioni di cui all'art. 141 EL c.d.s. (eccesso di velocità) era stata annullata con sentenza EL giudice di pace di
RE IA con la motivazione che “il provvedimento sanzionatorio emesso dall'organo accertatore , in quanto non sufficientemente provato, è illegittimo e deve essere annullato” (Sentenza
n. 5635/2019).
In contrario, l'appellante evidenzia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la contraddittorietà ELla riferita motivazione sul rilievo:
--che il c.t.u. nominato in primo grado, nel ricostruire la dinamica ELl'incidente, aveva accertato che la responsabilità ELla causazione ELl'evento era da attribuire al veicolo ELla Controparte_2
(“ritenendo i danni coerenti con la dinamica ELl'evento, …in riferimento alla responsabilità bisogna tener conto che le opere di cantieristica autostradale vanno effettuate con criteri specifici al fine di garantire la sicurezza dei veicoli in marcia e degli operatori stessi…..Nel caso di specie è emerso che quanto previsto non è stato attuato così come rilevato dalla polizia Stradale intervenuta che raccoglieva la dichiarazione EL conducente EL veicolo ELla il quale dichiarava che CP_2 oltre al veicolo in opera non vi era a tergo altro personale e/o veicolo a segnalare il cantiere in movimento, pertanto l'evento dannoso è da attribuire al veicolo convenuto”), e che, pertanto, il giudice aveva disatteso le risultanze ELla c.t.u. senza addurre alcuna motivazione;
-- che il rapporto ELla polizia di Stato fa piena prova fino a querela di falso solo ELle dichiarazioni ELle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza , mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso ELl'indagine
, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti , si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle risultanze istruttorie raccolte e richieste dalle parti (Cass. ord. n. 9037/2019 EL 1.4.2019); che, pertanto, nel caso in esame, il primo giudice, nel porre a fondamento ELla sua decisione il rapporto di P.S., avrebbe dovuto tenere in conto che il verbale elevato in danno ELl'appellante era stato annullato e che, di conseguenza, unico conducente e/o veicolo sanzionato in occasione ELl'incidente era quello ELla;
Controparte_2
-- che, pertanto, priva di pregio risultava la valutazione EL primo giudice secondo cui “dalla documentazione in atti e precisamente dai danni ingenti ai veicoli, può desumersi che il veicolo attoreo certamente non aveva una velocità consona allo stato dei luoghi”, valutazione formulata omettendo di esaminare quanto provato e documentato nel corso EL giudizio, anche attraverso la prova testimoniale;
-- che, infatti, anche da tale prova era emerso che il veicolo ELla società convenuta effettuava lavori stradali omettendo di segnalare il cantiere in movimento e che l'istante nell'abbordare la curva si trovava la carreggiata occupata dallo stesso , non riuscendo ad evitare l'impatto.
Di qui, secondo l'appellante, la erroneità ELla motivazione addotta dal primo giudice nell'accogliere parzialmente la domanda, motivazione che va quindi rivista con accoglimento integrale ELla domanda o graduando una diversa responsabilità in capo all'attore.
4.2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, con conseguente conferma ELla sentenza di primo grado.
Nella controversia in decisione parte appellante lamenta la errata interpretazione ELle emergenze istruttorie che ha indotto il giudice di pace alla dichiarazione di pari responsabilità tra dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro. Ebbene, come anticipato, il giudizio espresso dal giudice di pace è condivisibile per le ragioni che seguono.
Al riguardo è opportuno in primo luogo ricordare che il secondo comma ELl'art. 2054 EL Codice civile prevede che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In tema di accertamento ELla responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore ELla materia quello posto dall'art. 2054, comma 2, c.c., in relazione all'art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione EL danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte ELl'uno, uguale a quello ELl'altro (ex multis Cass. sez. III 4.2.2002 n.1432).
Di conseguenza, sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che il conducente ELl'auto antagonista sia in colpa, ma altresì che egli stesso si sia uniformato alle norme ELla circolazione e a quelle ELla comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Ne consegue che sussiste la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti ex art. 2054, secondo comma c.c. nel caso in cui non risulti in concreto accertata l'entità ELla responsabilità (di entrambi o anche di uno solo); tale presunzione non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) ELl'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità (Cass. sez. III 25.2.2002 n.2739).
In sostanza vengono posti a confronto i comportamenti di guida di entrambi i conducenti, chiedendo ad entrambi una pari condotta diligente e prudente: la mancanza di una simile condotta da una sola parte non è sufficiente a farle addossare l'intera colpa ELl'evento ma occorre il concorso ELl'altra parte nel mettere in opera ogni manovra atta ad evitare l'evento. Del resto, sul punto è consolidata l'opinione ELla Suprema Corte, in base alla quale nel caso di scontro tra veicoli, sebbene la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. abbia carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche ELl'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Sez. 3, Sentenza n. 12444 EL 16/05/2008;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21130 EL 16/09/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9528 EL 12/06/2012
; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4755 EL 09/03/2004).
In altre parole, quindi, occorre verificare non solo se alcuno dei conducenti abbia violato le regole EL codice ELla strada, ma al fine di superare la presunzione di corresponsabilità, occorre altresì accertare se l'altro conducente, a sua volta, abbia posto in essere una condotta di guida esente da ogni rilievo, osservando scrupolosamente le norme EL codice ELla strada.
Tali essendo i principi vigenti in materia, il tribunale reputa corretta la decisione EL giudice di prime cure che ha affermato la pari responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, non essendo emersi dalla attività istruttoria espletata nel giudizio elementi sufficienti per affermare la esclusiva responsabilità EL veicolo di parte convenuta, odierna appellata.
Al riguardo appare opportuno rilevare che l'attore, nell'atto introduttivo EL giudizio, con riferimento alla dinamica ELl'incidente allegava genericamente che procedeva lungo l'autostrada A3 Napoli Salerno, allorché giunto nei pressi EL km 19.300 nel comune di RE IA con direzione Napoli, si vedeva la strada sbarrata dall'autocarro tg
CL623JZ di proprietà ELla ed esponente contrassegno assicurativo ELla Controparte_2 [...]
, veicolo che era fermo nella corsia di decelerazione ed in prossimità ELla curva in CP_5 attività di manutenzione stradale, per cui andava ad impattare contro la parte posteriore ELlo stesso>> aggiungendo <<che l'incidente si verificava per esclusiva responsabilità EL veicolo fermo nella corsia di decelerazione in quanto la presenza non era segnalata, ed inoltre possibile evitare l'impatto stante curva il concomitante transito altri veicoli>>. L'istante, dunque, per quel che qui rileva, non specificava la corsia che occupava durante la marcia né tanto meno la esatta posizione EL proprio veicolo sulla stessa prima e al momento ELl'impatto con il veicolo CO, così come non indicava la esatta posizione EL veicolo convenuto al momento ELl'impatto con il proprio autoveicolo;
neanche precisava a quale velocità percorreva l'autostrada al momento EL sinistro né più in generale la condotta di guida tenuta prima EL sinistro e le manovre d'emergenza eventualmente tentate per evitarlo;
in altri termini non assolveva, sul piano assertivo prima ancora che probatorio, l'onere di allegazione sullo stesso incombente, alla stregua dei principi dianzi richiamati, al fine di escludere EL tutto la propria responsabilità nella causazione EL sinistro.
Né tale lacuna assertiva e probatoria può dirsi in qualche modo colmata, in senso favorevole all'attore, dalle richiamate risultanze istruttorie
Al riguardo si osserva, ,infatti, che il rapporto redatto dagli agenti di P.G. intervenuti sui luoghi di causa dopo il sinistro evidenzia che l'incidente si è verificato nel tratto autostradale compreso tra
RE EL GR e RE IA (direzione Salerno e non Napoli come invece dedotto dal in ciotazione), che la strada ha un'unica carreggiata a senso unico di marcia ripartita in tre Parte_1 corsie oltre la corsia di emergenza e che nel punto ELl'incidente la sede stradale presenta una leggera curva destrorsa a visuale libera, fiancheggiata a dx da guard rail doppia lama e da un muro in cemento,
a sinistra da guard rail doppia lama;
che lungo la corsia di emergenza sono state rinvenute tracce di materiale plastico e ferroso e a distanza di circa 35 metri, sulla medesima corsia, era fermo l'Autocarro CO ELla società mentre sul lato sinistro in terza corsia, a circa 25 metri CP_2 il furgone DO ELl'attore; che non sono state riscontrate tracce di frenata e/o di scarrocciamento impresse sul piano viabile. Sulla scorta degli accertamenti eseguiti sul luogo EL sinistro, dei danni riportati dai due veicoli coinvolti, ELla posizione statica dagli stessi assunta dopo l'urto iniziale e ELle dichiarazioni rese dal conducente EL veicolo IVECO, gli agenti di PG hanno ricostruito la dinamica ELl'incidente nel senso che il conducente EL veicolo Fiat DO mentre viaggiava impegnando la seconda corsia, a causa probabilmente ELla foratura ed afflosciamento EL pneumatico posteriore sinistro, perdeva il controllo EL mezzo deviando verso destra e urtando violentemente in corsia di emergenza un automezzo di cantiere con a bordo operai intenti a verificare ostacoli o a rimuovere rifiuti;
che a causa ELl'urto l'automezzo IVECO proseguiva in avanti per circa 35 metri fermandosi in emergenza, mentre il furgone DO privo di controllo, deviava verso sinistra in modo obliquo trasversale, fermandosi in terza corsia circa venticinque metri dopo il segnale ettometrico
19.300 metri. La riferita dinamica ha poi trovato conferma anche nella c.t.u. tecnica espletata in primo grado, laddove si legge che “il veicolo attoreo nel percorrere in lieve pendenza favorevole e nell'affrontare la curva destrorsa finiva con il fianco destro contro lo spigolo posteriore sinistro EL veicolo convenuto che si trovava nella corsia di emergenza, in lento movimento, per operazioni di manutenzione ELla vegetazione”.
La riferita ricostruzione ELla dinamica ELl'incidente contenuta nel rapporto di P.G. e nella c.t.u. (le cui risultanze l'appellante ha richiamato per veder esclusa EL tutto o fortemente ridimensionata la propria responsabilità) contrasta nettamente con la dinamica ELl'incidente genericamente prospettata dall'attore, poiché accerta che l'autocarro IVECO svolgeva la sua attività di cantiere marciando non già sulla corsia di decelerazione (come dedotto dall'attore), bensì sulla corsia di emergenza, che l'incidente si è verificato all'altezza di una curva destrorsa ma a visuale libera, che il furgone DO ELl'attore procedeva sulla seconda corsia (e dunque non sulla medesima corsia ELl'autocarro) ed era andato ad urtare con il fianco destro contro lo spigolo posteriore sinistro ELl'autocarro (e non, come invece si legge in citazione, con la propria parte anteriore contro la parte posteriore ELl'autocarro), con ciò di fatto smentendo l'assunto attoreo secondo cui mentre procedeva sull'autostrada con il suo furgone “si vedeva la strada sbarrata dalla presenza ELl'autocarro …. , veicolo che era fermo nella corsia di decelerazione ed in prossimità ELla curva in attività di manutenzione stradale, per cui andava ad impattare contro la parte posteriore ELlo stesso. .. che l'incidente si verificava per esclusiva responsabilità EL veicolo fermo nella corsia di decelerazione in quanto la presenza non era segnalata , ed inoltre non era possibile evitare l'impatto stante la curva ed il concomitante transito di altri veicoli”.
Del resto la mancata rilevazione nel rapporto di p.g. ELla esistenza, nel tratto autostradale in cui si è verificato l'incidente, di una corsia di decelerazione, le differenti corsie di marcia occupate dai veicoli prima ELl'incidente, i punti d'urto suindicati tra i due veicoli, la posizione statica assunta dai medesimi veicoli dopo l'urto, l'assenza di tracce di frenata lungo la corsia di emergenza come lungo il tratto autostradale percorso trasversalmente dal furgone dopo l'urto contro l'autocarro e la deviazione verso sinistra, sono tutti elementi che, smentendo in ogni aspetto rilevante la ricostruzione attorea ELle circostanze e ELla dinamica EL sinistro, accreditano oltremodo l'assunto EL primo giudice in ordine alla responsabilità, in pari misura concorrente con quella EL conducente ELl'autocarro IVECO (per aver omesso di presegnalare in modo adeguato le attività di cantieristica stradale in corso di svolgimento), EL conducente EL furgone , per non aver affatto provato di Pt_3 aver tenuto in occasione EL sinistro una condotta di guida esente da rilievi, e ciò con riguardo sia alla genesi EL sinistro che alle iniziative assunte per evitarne o limitarne le conseguenze. Al riguardo appare infatti opportuno ulteriormente considerare che, sulla base dei riferiti rilievi oggettivi, il
Rapporto ipotizza, quale causa ELl'incidente, la perdita di controllo EL RG DO da parte EL suo conducente dovuta alla foratura di un pneumatico, ma riporta anche la dichiarazione resa nell'immediatezza dei fatti dal conducente ELl'autocarro, secondo cui, per quanto riferitogli subito dopo l'incidente dal conducente EL doblò, questi avrebbe perso il controllo EL mezzo perché distratto dall'uso EL cellulare. L'assenza di tracce di frenata sull'intero campo EL sinistro e la violenza ELl'impatto desumibile dalla gravità dei danni subiti soprattutto dal furgone OB (e di cui alla documentazione fotografica prodotta) danno poi ulteriormente conto di una condotta di guida nel complesso non conforme alle norme ELla circolazione ed alle regole di comune prudenza, in conformità alla valutazione al riguardo già espressa dal giudice di primo grado.
In conclusione, alla luce ELle argomentazioni tutte che precedono, non si ritiene che l'appellante abbia assolto l'onere probatorio, sullo stesso incombente, relativo all'aver tenuto una condotta pienamente rispettosa ELle regole di prudenza, oltre che dei precetti imposti dal codice ELla strada,
e dunque esente da rilievi. Di conseguenza, va certamente confermata poiché immune da censure la sentenza di primo grado che ha accertato la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
5.- Le spese EL presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore ELla causa, alla ridotta complessità ELle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni ELla decisione, alla modesta complessità ELle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente ELla fase istruttoria in senso stretto), in misura corrispondente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario ELle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti degli appellati e la , non costituiti. Controparte_2 Controparte_4
6.- Attesa la natura impugnatoria EL presente procedimento e l'esito ELlo stesso, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte ELl'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi ELl'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata
a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità ELl'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto ELl'attestazione resa dal giudice ELl'impugnazione ai sensi ELl'art. 13, 1° co. quater, EL d.p.r. n.
115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo ELla parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di RE IA, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza EL Giudice di Pace di RE IA n. 778/2021 depositata in data
25.02.2021, proposto da nei confronti ELla , ELla Parte_1 Controparte_1 [...]
e così provvede: Controparte_4 Controparte_2
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di in persona EL legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, ELle spese EL presente giudizio che liquida in euro 1701,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario ELle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese non ripetibili nei confronti di e la , Controparte_2 Controparte_4 appellati contumaci;
3) dà atto ELla ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione ELl'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in RE IA in data 8 novembre 2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano