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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 5789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 5789/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
C.F. , in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Sig.ra elettivamente Parte_2 domiciliata in Roma, Via Emanuele Filiberto n.61, presso e nello studio dell'avv.
Valter Arnaldo Pecoraro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
in persona del
[...]
Direttore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Raffaele
Costi n. 58-60
1 2
CONVENUTO ON
, Controparte_2
in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma,
Via Ippolito Nievo n. 48-50
CONVENUTO ON
, in qualità di curatore del fallimento della Controparte_3 Controparte_4
residente a [...]
[...]
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la società chiedeva di accertare Parte_1
e dichiarare la sopravvenuta e definitiva inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale promossa dal Fallimento della società a r.l. “ CP_4
e della annotazione della successiva sentenza n. 3454/1989 e, per l'effetto, di ordinare al Direttore dell'Ufficio del Territorio di Roma 1 la cancellazione ovvero, in subordine, l'annotazione della sopravvenuta inefficacia delle stesse.
Esponeva il ricorrente che con scrittura privata autenticata del 18 maggio 1981, trascritta al n. RP 32519 del 1981, acquistava dalla società Controparte_4
l'immobile sito in via Agostino Depretis n. 98, comprensivo di sei vani al piano terreno e tre al sotterraneo, una cantina, una porzione di corte (cfr. doc. 1).
A seguito della dichiarazione di fallimento della parte venditrice, intervenuta con sentenza del 14 aprile 1985, la curatela del Fallimento proponeva azione revocatoria (trascritta al n. RP 9101 del 1986) contro tale compravendita, accolta dal Tribunale di Roma, il quale dichiarava l'inefficacia dell'atto nei confronti della massa ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. con sentenza del 7 marzo 1989, annotata al n. RP 47975 del 1989, confermata dalla Corte di Appello. Il processo veniva dichiarato estinto dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 29 marzo
1993, a seguito della rinuncia agli atti da parte della ricorrente, accettata dalla curatela fallimentare.
Deduceva ulteriormente la che il fallimento della si Pt_1 Controparte_4
chiudeva, con decreto del 29 ottobre 2003, ex art. 118, comma 1, n. 3, l.f., per
2 3
compiuta ripartizione dell'attivo, e che, pertanto, in data 31 maggio 2023,
l'odierna ricorrente vendeva il predetto immobile alla Albatros 93 s.r.l., assumendo l'impegno a provvedere alla cancellazione delle trascrizioni relative alla citazione per revocatoria promossa dalla curatela fallimentare e alla conforme sentenza e di cui sopra, che la società garantiva “gravare solo formalmente”.
All'udienza del 2 maggio 2024 veniva dichiarata la contumacia dell'
[...]
e di Controparte_5 [...]
curatore del Fallimento Società Viminale Prima s.r.l. e la causa veniva CP_3
rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 febbraio
2025 a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c..
***
All'odierna udienza, il Giudice, avuta contezza delle note di discussione depositate dalla parte ricorrente, definitivamente pronunciando, ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento.
Invero ex art 2655 cc si deve procedere alla annotazione della revocazione di un atto trascritto a margine di esso, e ciò è avvenuto secondo le stesse allegazioni attoree.
Ora tale annotazione deve rimanere -quand'anche la revocatoria avesse esaurito i suoi effetti per soddisfazione dei creditori in questo caso nel Fallimento- non come limite alla circolazione del cespite bensì come pubblicità storica sullo stesso senza inficiare i successivi trasferimenti.
Diversa al contrario la ipotesi di domanda revocatoria che sia stata giudizialmente respinta: in tal caso la domanda ab origine trascritta era invalida ed è necessario procedersi alla cancellazione della annotazione ex art 2668 cc, da chiedersi eventualmente allo stesso Tribunale che ha nel merito valutato la infondatezza della domanda.
Nel caso in esame tuttavia la revocatoria era legittima, tanto da essere stata accolta sia in 1° grado che in grado di appello. Invero, atteso che la dichiarazione di estinzione del processo nel corso del giudizio di cassazione per rinuncia agli atti ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. dà luogo al passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art 310 cpc, che confermava l'inefficacia della compravendita intervenuta tra la società fallita e la e che nulla si evince dall'ordinanza Pt_1 della Corte di Cassazione in ordine alla ragione dell'intervenuta rinuncia agli atti,
3 4
non può presumersi, come dedotto invece dall'odierna ricorrente, che sia intervenuta una transazione tra quest'ultima e il fallimento durante il giudizio di legittimità che abbia determinato la cessata materia del contendere circa l'azione revocatoria.
Pur dunque potendo reputarsi astrattamente sussistenti i presupposti dell'azione sulla base della prospettazione di parte, giacché l'odierna ricorrente era parte dell'originario giudizio di revocatoria che ha dato luogo alla trascrizione e poiché la sentenza costitutiva di revoca dell'atto di compravendita è priva di effetto restitutorio, rendendo inefficace lo stesso nei confronti dei soli creditori che agiscono, con conseguente validità dell'atto di compravendita posto in essere nei confronti del terzo subacquirente, l'odierna ricorrente non ha adeguatamente provato quanto allegato a sostegno della domanda.
Né può presumersi, come ancora richiesto dalla parte a questo Giudice, in assenza di documentazione attestante le trascrizioni relative all'immobile di cui si tratta, che nel corso della procedura fallimentare non sia stato necessario liquidare l'immobile oggetto della vendita dichiarata inefficace.
D'altra parte dal decreto di chiusura del fallimento si evince la soddisfazione dei creditori pro parte, per l'assenza di altro attivo disponibile, circostanza che mal si spiegherebbe con la disponibilità del bene oggetto di revocatoria.
Certo è che in assenza di produzione documentale del fallimento- insinuazione al passivo, massa aggredibile ricostruita, progetto di riparto- non è possibile ricostruire la vicenda di cui sopra.
In ogni caso la asserita ma non provata vendita del bene a terzi nel 2023 -che non si rinviene agli atti per mancata corrispondenza con l'indicato doc. n. 7, ovverosia l'atto di compravendita del 31 maggio 2023 intervenuto tra e Albatros Parte_1
93 Srl, - rimarrebbe valida per la funzione di pubblicità notizia di cui sopra, senza che l'asserito impegno alla cancellazione possa essere foriero di responsabilità posto che la sentenza revocatoria confermata in corte di appello è risalente al 1989 sicchè qualsiasi tardiva rivalsa dei creditori insoddisfatti sarebbe ostata dall'actio giudicati.
La domanda dunque non può trovare accoglimento.
Nulla sule spese stante la contumacia delle controparti.
4 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
rigetta la domanda.
Roma, 19 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Flavia Ferretti.
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N.R.G. 5789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 5789/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
C.F. , in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Sig.ra elettivamente Parte_2 domiciliata in Roma, Via Emanuele Filiberto n.61, presso e nello studio dell'avv.
Valter Arnaldo Pecoraro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
in persona del
[...]
Direttore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Raffaele
Costi n. 58-60
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CONVENUTO ON
, Controparte_2
in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma,
Via Ippolito Nievo n. 48-50
CONVENUTO ON
, in qualità di curatore del fallimento della Controparte_3 Controparte_4
residente a [...]
[...]
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la società chiedeva di accertare Parte_1
e dichiarare la sopravvenuta e definitiva inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale promossa dal Fallimento della società a r.l. “ CP_4
e della annotazione della successiva sentenza n. 3454/1989 e, per l'effetto, di ordinare al Direttore dell'Ufficio del Territorio di Roma 1 la cancellazione ovvero, in subordine, l'annotazione della sopravvenuta inefficacia delle stesse.
Esponeva il ricorrente che con scrittura privata autenticata del 18 maggio 1981, trascritta al n. RP 32519 del 1981, acquistava dalla società Controparte_4
l'immobile sito in via Agostino Depretis n. 98, comprensivo di sei vani al piano terreno e tre al sotterraneo, una cantina, una porzione di corte (cfr. doc. 1).
A seguito della dichiarazione di fallimento della parte venditrice, intervenuta con sentenza del 14 aprile 1985, la curatela del Fallimento proponeva azione revocatoria (trascritta al n. RP 9101 del 1986) contro tale compravendita, accolta dal Tribunale di Roma, il quale dichiarava l'inefficacia dell'atto nei confronti della massa ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. con sentenza del 7 marzo 1989, annotata al n. RP 47975 del 1989, confermata dalla Corte di Appello. Il processo veniva dichiarato estinto dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 29 marzo
1993, a seguito della rinuncia agli atti da parte della ricorrente, accettata dalla curatela fallimentare.
Deduceva ulteriormente la che il fallimento della si Pt_1 Controparte_4
chiudeva, con decreto del 29 ottobre 2003, ex art. 118, comma 1, n. 3, l.f., per
2 3
compiuta ripartizione dell'attivo, e che, pertanto, in data 31 maggio 2023,
l'odierna ricorrente vendeva il predetto immobile alla Albatros 93 s.r.l., assumendo l'impegno a provvedere alla cancellazione delle trascrizioni relative alla citazione per revocatoria promossa dalla curatela fallimentare e alla conforme sentenza e di cui sopra, che la società garantiva “gravare solo formalmente”.
All'udienza del 2 maggio 2024 veniva dichiarata la contumacia dell'
[...]
e di Controparte_5 [...]
curatore del Fallimento Società Viminale Prima s.r.l. e la causa veniva CP_3
rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 febbraio
2025 a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c..
***
All'odierna udienza, il Giudice, avuta contezza delle note di discussione depositate dalla parte ricorrente, definitivamente pronunciando, ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento.
Invero ex art 2655 cc si deve procedere alla annotazione della revocazione di un atto trascritto a margine di esso, e ciò è avvenuto secondo le stesse allegazioni attoree.
Ora tale annotazione deve rimanere -quand'anche la revocatoria avesse esaurito i suoi effetti per soddisfazione dei creditori in questo caso nel Fallimento- non come limite alla circolazione del cespite bensì come pubblicità storica sullo stesso senza inficiare i successivi trasferimenti.
Diversa al contrario la ipotesi di domanda revocatoria che sia stata giudizialmente respinta: in tal caso la domanda ab origine trascritta era invalida ed è necessario procedersi alla cancellazione della annotazione ex art 2668 cc, da chiedersi eventualmente allo stesso Tribunale che ha nel merito valutato la infondatezza della domanda.
Nel caso in esame tuttavia la revocatoria era legittima, tanto da essere stata accolta sia in 1° grado che in grado di appello. Invero, atteso che la dichiarazione di estinzione del processo nel corso del giudizio di cassazione per rinuncia agli atti ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. dà luogo al passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art 310 cpc, che confermava l'inefficacia della compravendita intervenuta tra la società fallita e la e che nulla si evince dall'ordinanza Pt_1 della Corte di Cassazione in ordine alla ragione dell'intervenuta rinuncia agli atti,
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non può presumersi, come dedotto invece dall'odierna ricorrente, che sia intervenuta una transazione tra quest'ultima e il fallimento durante il giudizio di legittimità che abbia determinato la cessata materia del contendere circa l'azione revocatoria.
Pur dunque potendo reputarsi astrattamente sussistenti i presupposti dell'azione sulla base della prospettazione di parte, giacché l'odierna ricorrente era parte dell'originario giudizio di revocatoria che ha dato luogo alla trascrizione e poiché la sentenza costitutiva di revoca dell'atto di compravendita è priva di effetto restitutorio, rendendo inefficace lo stesso nei confronti dei soli creditori che agiscono, con conseguente validità dell'atto di compravendita posto in essere nei confronti del terzo subacquirente, l'odierna ricorrente non ha adeguatamente provato quanto allegato a sostegno della domanda.
Né può presumersi, come ancora richiesto dalla parte a questo Giudice, in assenza di documentazione attestante le trascrizioni relative all'immobile di cui si tratta, che nel corso della procedura fallimentare non sia stato necessario liquidare l'immobile oggetto della vendita dichiarata inefficace.
D'altra parte dal decreto di chiusura del fallimento si evince la soddisfazione dei creditori pro parte, per l'assenza di altro attivo disponibile, circostanza che mal si spiegherebbe con la disponibilità del bene oggetto di revocatoria.
Certo è che in assenza di produzione documentale del fallimento- insinuazione al passivo, massa aggredibile ricostruita, progetto di riparto- non è possibile ricostruire la vicenda di cui sopra.
In ogni caso la asserita ma non provata vendita del bene a terzi nel 2023 -che non si rinviene agli atti per mancata corrispondenza con l'indicato doc. n. 7, ovverosia l'atto di compravendita del 31 maggio 2023 intervenuto tra e Albatros Parte_1
93 Srl, - rimarrebbe valida per la funzione di pubblicità notizia di cui sopra, senza che l'asserito impegno alla cancellazione possa essere foriero di responsabilità posto che la sentenza revocatoria confermata in corte di appello è risalente al 1989 sicchè qualsiasi tardiva rivalsa dei creditori insoddisfatti sarebbe ostata dall'actio giudicati.
La domanda dunque non può trovare accoglimento.
Nulla sule spese stante la contumacia delle controparti.
4 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
rigetta la domanda.
Roma, 19 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Flavia Ferretti.
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