TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1178/2025, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 30.4.2025
DA
(C.F. , con sede legale in Pasian di Prato (Udine), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_2
citazione, dagli avv.ti Giulio Veronese e Christian Fornasier del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi a Treviso (TV) in viale Monte Grappa n. 26;
attrice opponente
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi, per procura unita mediante strumenti informatici al C.F._2
ricorso per ingiunzione, dall'avv. Giovanni Govetto del Foro di Udine;
convenuti opposti in punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Voglia il Tribunale ordinario di Udine, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via principale e preliminare nel rito: accerta la validità ed efficacia della clausola arbitrale contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali del contratto, dichiarare nullo e/o revocarsi e/o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 272/2025 emesso dal
Tribunale di Udine nell'ambito del procedimento RGN. 728/2025 per incompetenza giurisdizionale del suddetto Tribunale in favore di quello arbitrale indicato dalle parti. Spese e competenze integralmente rifuse 2) in via preliminare subordinata nel rito: ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto non sussiste idonea prova in base alla quale avrebbe potuto essere emesso e vi è prova scritta delle contestazioni. Inoltre, la causa risulta di facile soluzione, essendo sufficiente una ctu diretta a valorizzare le prestazioni svolte dall'opponente 3) nel merito: in forza delle eccezioni svolte in narrativa, accertati gli importi dovuti a dai Parte_1
convenuti opposti, dichiarare che nulla è dovuto da agli stessi e revocarsi il decreto Parte_1
ingiuntivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari 4) nel merito in via riconvenzionale: in forza delle deduzioni svolte in narrativa, accertati gli importi dovuti a dai convenuti opposti, Parte_1
condannare, (C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) residenti in [...], Tavagnacco (UD), a corrispondere a C.F._2 Parte_1
in persona del l.r.p.t., la somma a saldo di Euro 18.557,83 per come quantificata in narrativa o quella,
minore o maggiore, che risulterà in corso di causa, maggiorata degli interessi di legge dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per i convenuti: In via principale e preliminare assorbente nel rito: sebbene si dubiti della validità ed efficacia della clausola arbitrale, così come formulata e inserita nelle condizioni generali di contratto e come richiamata e rubricata all'interno dell'elenco delle clausole vessatorie, non ci si oppone alla preliminare eccezione di incompetenza giurisdizionale del Tribunale di Udine a favore dell'attivazione di una procedura arbitrale, da concordare con la società appaltatrice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con espressa riserva di far valere tutte le ragioni creditizie in sede di arbitrato. Spese e competenze integralmente compensate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30.4.2025, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 272/2025, con il quale l'intestato Tribunale le ha intimato di pagare la complessiva somma di € 72.498,47 a favore dei sig.ri e . Controparte_1 CP_2
L'opponente ha sostenuto a) l'incompetenza del Tribunale di Udine, evidenziando che le condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti contenevano la clausola compromissoria che stabiliva la competenza arbitrale in tutte le controversie collegate al contratto sottoscritto tra le parti;
b)
l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 11 delle condizioni generali del contratto come conseguenza del recesso ex art. 1671 c.c. degli opposti, contestando la legittimità dell'importo richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo;
ha infine avanzato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la somma di € 18.557,83, asseritamente dovuta dagli opposti in forza del contratto. Ciò
premesso, l'opponente ha concluso in via principale per l'accertamento della validità ed efficacia della clausola arbitrale e, dunque, per l'incompetenza del Tribunale di Udine a favore di quella degli arbitri, in subordine, nel rito, per l'opposizione alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in via subordinata di merito per l'accertamento che nulla di quanto richiesto era dovuto, con svolgimento della domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 18.557,83,
con vittoria di spese.
2. Si sono costituiti i convenuti opposti e , aderendo Controparte_1 CP_2
all'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale avanzata da contestando tuttavia Parte_1
nel merito quanto dedotto dall'opponente e ribadendo la fondatezza della pretesa azionata. In ragione dell'adesione all'eccezione di incompetenza, hanno domandato la compensazione delle spese.
3. Con istanza congiunta, le parti hanno chiesto di fissare udienza di discussione per la revoca del decreto ingiuntivo emesso e l'estinzione del procedimento;
con decreto ex art. 171 bis
c.p.c. è stato mutato il rito da ordinario a semplificato ed è stata fissata l'udienza di cui all'articolo
281 duodecies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
4. Si premette che, nel caso di specie, non può operare il meccanismo di cui all'art. 38,
comma II, c.p.c., che prevede, in caso di adesione all'eccezione di incompetenza, la cancellazione della causa dal ruolo, senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio. Si tratta, infatti, di una regola applicabile alla sola eccezione di incompetenza per territorio derogabile e non estensibile per analogia all'eccezione di compromesso (in questo senso, Cass., sez. VI-I, 20.7.2022, n. 22764, che, oltre al dato testuale –che fa preciso riferimento alla competenza per territorio fuori dei casi previsti dall'art. 28- evidenzia come la competenza arbitrale non sia lasciata nella piena disponibilità delle parti).
5. L'eccezione svolta dalla società opponente appare fondata.
L'art. 13 delle condizioni generali del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti stabilisce: “Tutte le
controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva
mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento vigente adottato da presso la Camera
di Commercio di Udine o presso Curia Mercatorum di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere
ed accettare, a scelta della prima parte istante. La sede della procedura sarà conseguentemente a
Udine o Treviso a seconda della scelta fatta. L'arbitrato sarà di tipo ordinario e secondo diritto”. Si
tratta di una clausola compromissoria che stabilisce la competenza in capo agli arbitri ai sensi dell'art. 808 c.p.c. e redatta secondo i requisiti di forma previsti dalla legge (forma scritta a pena di nullità,
come stabilisce l'art. 807 c.p.c.).
Gli opposti, dopo aver esercitato il diritto al recesso dal menzionato contratto, hanno azionato in via monitoria la pretesa alla restituzione di parte di quanto versato a titolo di acconto per l'esecuzione dei lavori edili che avrebbero dovuto essere realizzati da in base a quanto previsto dal Parte_1
contratto. L'azione monitoria si riferisce pertanto ad un credito restitutorio dei committenti nei confronti dell'appaltatrice, ritenuta inadempiente rispetto all'esecuzione dei lavori edili. Si tratta quindi di un credito sorto in ragione del contratto stipulato e non può rilevare la circostanza che la controversia sia stata portata avanti al giudice dopo il recesso dei committenti. Infatti, l'azione volta alla restituzione di una somma di denaro in seguito ad un recesso contrattuale può senza dubbio rientrare nell'ampia casistica contenuta nella clausola compromissoria di cui all'art. 13 delle condizioni generali del contratto, che fa riferimento a tutte le “controversie relative o comunque collegate al presente contratto”. Inoltre, militano a sostegno dell'operatività della clausola compromissoria in relazione alla presente controversia il testo dell'art. 808, comma III, c.p.c., che sancisce l'autonomia della predetta clausola rispetto al contratto cui essa si riferisce, nonché dell'art. 808 quater c.p.c., che stabilisce il seguente criterio interpretativo: “nel dubbio, la convenzione di
arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che
derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
6. Ciò premesso, è pacifico che l'attività degli arbitri ha natura giurisdizionale e sostituisce la funzione del giudice ordinario;
la giurisprudenza ha anche chiarito che lo stabilire se una questione spetti alla cognizione dei primi o del secondo configura una questione di competenza e non di giurisdizione (da ultimo, Cass. civ., sez. I, ord. 16.7.2015, n. 19610).
Il rilievo dell'incompetenza del Tribunale adito in via monitoria impone la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
il contenuto della decisione, al contempo di incompetenza e di caducazione del provvedimento monitorio, comporta l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 279 comma I c.p.c., che prevede la forma dell'ordinanza quando il giudice “decide soltanto questioni
di competenza”, dovendosi, pertanto, provvedere con sentenza.
7. La definizione del giudizio con sentenza di incompetenza impone infine di provvedere in ordine alle spese, non potendo darsi applicazione al consolidato orientamento del giudice di legittimità in ordine all'impossibilità di statuire sulle spese in caso di accordo ex art. 38 c.p.c. sulla competenza per territorio derogabile, atteso quanto sopra esposto al punto 4.
Le spese del giudizio debbono essere integralmente compensate, in ragione del comportamento processuale degli opposti, che hanno prontamente aderito alla contestazione avversaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata: a) dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale a favore di quella degli arbitri, in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 13 delle condizioni generali del contratto del
9.7.2024 e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 272/2025 emesso da questo Tribunale il 20-21.3.2025;
b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Udine, 1 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Maria Luisa Picotti.
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1178/2025, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 30.4.2025
DA
(C.F. , con sede legale in Pasian di Prato (Udine), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_2
citazione, dagli avv.ti Giulio Veronese e Christian Fornasier del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi a Treviso (TV) in viale Monte Grappa n. 26;
attrice opponente
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi, per procura unita mediante strumenti informatici al C.F._2
ricorso per ingiunzione, dall'avv. Giovanni Govetto del Foro di Udine;
convenuti opposti in punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Voglia il Tribunale ordinario di Udine, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via principale e preliminare nel rito: accerta la validità ed efficacia della clausola arbitrale contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali del contratto, dichiarare nullo e/o revocarsi e/o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 272/2025 emesso dal
Tribunale di Udine nell'ambito del procedimento RGN. 728/2025 per incompetenza giurisdizionale del suddetto Tribunale in favore di quello arbitrale indicato dalle parti. Spese e competenze integralmente rifuse 2) in via preliminare subordinata nel rito: ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto non sussiste idonea prova in base alla quale avrebbe potuto essere emesso e vi è prova scritta delle contestazioni. Inoltre, la causa risulta di facile soluzione, essendo sufficiente una ctu diretta a valorizzare le prestazioni svolte dall'opponente 3) nel merito: in forza delle eccezioni svolte in narrativa, accertati gli importi dovuti a dai Parte_1
convenuti opposti, dichiarare che nulla è dovuto da agli stessi e revocarsi il decreto Parte_1
ingiuntivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari 4) nel merito in via riconvenzionale: in forza delle deduzioni svolte in narrativa, accertati gli importi dovuti a dai convenuti opposti, Parte_1
condannare, (C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) residenti in [...], Tavagnacco (UD), a corrispondere a C.F._2 Parte_1
in persona del l.r.p.t., la somma a saldo di Euro 18.557,83 per come quantificata in narrativa o quella,
minore o maggiore, che risulterà in corso di causa, maggiorata degli interessi di legge dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per i convenuti: In via principale e preliminare assorbente nel rito: sebbene si dubiti della validità ed efficacia della clausola arbitrale, così come formulata e inserita nelle condizioni generali di contratto e come richiamata e rubricata all'interno dell'elenco delle clausole vessatorie, non ci si oppone alla preliminare eccezione di incompetenza giurisdizionale del Tribunale di Udine a favore dell'attivazione di una procedura arbitrale, da concordare con la società appaltatrice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con espressa riserva di far valere tutte le ragioni creditizie in sede di arbitrato. Spese e competenze integralmente compensate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30.4.2025, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 272/2025, con il quale l'intestato Tribunale le ha intimato di pagare la complessiva somma di € 72.498,47 a favore dei sig.ri e . Controparte_1 CP_2
L'opponente ha sostenuto a) l'incompetenza del Tribunale di Udine, evidenziando che le condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti contenevano la clausola compromissoria che stabiliva la competenza arbitrale in tutte le controversie collegate al contratto sottoscritto tra le parti;
b)
l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 11 delle condizioni generali del contratto come conseguenza del recesso ex art. 1671 c.c. degli opposti, contestando la legittimità dell'importo richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo;
ha infine avanzato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la somma di € 18.557,83, asseritamente dovuta dagli opposti in forza del contratto. Ciò
premesso, l'opponente ha concluso in via principale per l'accertamento della validità ed efficacia della clausola arbitrale e, dunque, per l'incompetenza del Tribunale di Udine a favore di quella degli arbitri, in subordine, nel rito, per l'opposizione alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in via subordinata di merito per l'accertamento che nulla di quanto richiesto era dovuto, con svolgimento della domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 18.557,83,
con vittoria di spese.
2. Si sono costituiti i convenuti opposti e , aderendo Controparte_1 CP_2
all'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale avanzata da contestando tuttavia Parte_1
nel merito quanto dedotto dall'opponente e ribadendo la fondatezza della pretesa azionata. In ragione dell'adesione all'eccezione di incompetenza, hanno domandato la compensazione delle spese.
3. Con istanza congiunta, le parti hanno chiesto di fissare udienza di discussione per la revoca del decreto ingiuntivo emesso e l'estinzione del procedimento;
con decreto ex art. 171 bis
c.p.c. è stato mutato il rito da ordinario a semplificato ed è stata fissata l'udienza di cui all'articolo
281 duodecies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
4. Si premette che, nel caso di specie, non può operare il meccanismo di cui all'art. 38,
comma II, c.p.c., che prevede, in caso di adesione all'eccezione di incompetenza, la cancellazione della causa dal ruolo, senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio. Si tratta, infatti, di una regola applicabile alla sola eccezione di incompetenza per territorio derogabile e non estensibile per analogia all'eccezione di compromesso (in questo senso, Cass., sez. VI-I, 20.7.2022, n. 22764, che, oltre al dato testuale –che fa preciso riferimento alla competenza per territorio fuori dei casi previsti dall'art. 28- evidenzia come la competenza arbitrale non sia lasciata nella piena disponibilità delle parti).
5. L'eccezione svolta dalla società opponente appare fondata.
L'art. 13 delle condizioni generali del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti stabilisce: “Tutte le
controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva
mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento vigente adottato da presso la Camera
di Commercio di Udine o presso Curia Mercatorum di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere
ed accettare, a scelta della prima parte istante. La sede della procedura sarà conseguentemente a
Udine o Treviso a seconda della scelta fatta. L'arbitrato sarà di tipo ordinario e secondo diritto”. Si
tratta di una clausola compromissoria che stabilisce la competenza in capo agli arbitri ai sensi dell'art. 808 c.p.c. e redatta secondo i requisiti di forma previsti dalla legge (forma scritta a pena di nullità,
come stabilisce l'art. 807 c.p.c.).
Gli opposti, dopo aver esercitato il diritto al recesso dal menzionato contratto, hanno azionato in via monitoria la pretesa alla restituzione di parte di quanto versato a titolo di acconto per l'esecuzione dei lavori edili che avrebbero dovuto essere realizzati da in base a quanto previsto dal Parte_1
contratto. L'azione monitoria si riferisce pertanto ad un credito restitutorio dei committenti nei confronti dell'appaltatrice, ritenuta inadempiente rispetto all'esecuzione dei lavori edili. Si tratta quindi di un credito sorto in ragione del contratto stipulato e non può rilevare la circostanza che la controversia sia stata portata avanti al giudice dopo il recesso dei committenti. Infatti, l'azione volta alla restituzione di una somma di denaro in seguito ad un recesso contrattuale può senza dubbio rientrare nell'ampia casistica contenuta nella clausola compromissoria di cui all'art. 13 delle condizioni generali del contratto, che fa riferimento a tutte le “controversie relative o comunque collegate al presente contratto”. Inoltre, militano a sostegno dell'operatività della clausola compromissoria in relazione alla presente controversia il testo dell'art. 808, comma III, c.p.c., che sancisce l'autonomia della predetta clausola rispetto al contratto cui essa si riferisce, nonché dell'art. 808 quater c.p.c., che stabilisce il seguente criterio interpretativo: “nel dubbio, la convenzione di
arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che
derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
6. Ciò premesso, è pacifico che l'attività degli arbitri ha natura giurisdizionale e sostituisce la funzione del giudice ordinario;
la giurisprudenza ha anche chiarito che lo stabilire se una questione spetti alla cognizione dei primi o del secondo configura una questione di competenza e non di giurisdizione (da ultimo, Cass. civ., sez. I, ord. 16.7.2015, n. 19610).
Il rilievo dell'incompetenza del Tribunale adito in via monitoria impone la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
il contenuto della decisione, al contempo di incompetenza e di caducazione del provvedimento monitorio, comporta l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 279 comma I c.p.c., che prevede la forma dell'ordinanza quando il giudice “decide soltanto questioni
di competenza”, dovendosi, pertanto, provvedere con sentenza.
7. La definizione del giudizio con sentenza di incompetenza impone infine di provvedere in ordine alle spese, non potendo darsi applicazione al consolidato orientamento del giudice di legittimità in ordine all'impossibilità di statuire sulle spese in caso di accordo ex art. 38 c.p.c. sulla competenza per territorio derogabile, atteso quanto sopra esposto al punto 4.
Le spese del giudizio debbono essere integralmente compensate, in ragione del comportamento processuale degli opposti, che hanno prontamente aderito alla contestazione avversaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata: a) dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale a favore di quella degli arbitri, in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 13 delle condizioni generali del contratto del
9.7.2024 e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 272/2025 emesso da questo Tribunale il 20-21.3.2025;
b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Udine, 1 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Maria Luisa Picotti.