TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. v.g. 3512/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3512/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. MARTA BENEDINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. MARTA BENEDINI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
1) Affido e collocamento del figlio: la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre a Brescia, via Dei Mille n. 19. I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
2) Concorso nel mantenimento del figlio: in considerazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia, sino alla maggiore età e Controparte_1
indipendenza economica della stessa o, comunque, sino a quando il costo delle esigenze ordinarie della minore non subirà una variazione, mediante il versamento di una somma mensile pari a complessivi € pagina 1 di 5 600,00= (seicento/00), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN della sig.ra note al sig. , entro il giorno 10 Pt_1 CP_1
(dieci) di ogni mese. I genitori provvederanno altresì in ragione del 60 % il padre e 40% la madre alle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico (mentre l'eventuale spesa per il servizio di babysitting sarà suddiviso al 50% per ciascun genitore), come elencate e secondo le modalità sancite dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14/07/2016 che di seguito si riporta:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
I/I) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
pagina 2 di 5 Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze
I ricorrenti concordano che le spese mensili della mensa e del tempo prolungato siano pagate interamente dal padre.
3) Visitazioni:
a. Prima settimana: il padre andrà a prendere la figlia a kung fu il mercoledì alle 19:30 e trascorrerà con lei il momento della cena, dopo di che la riporterà a casa dalla madre per il pernottamento. Il venerdì preleverà la figlia da casa alle ore 19:00 e la riporterà dalla madre il sabato entro le ore
11:30.
Seconda settimana: il padre andrà a prendere la figlia a kung fu il mercoledì alle 19:30 e trascorrerà con lei il momento della cena, dopo di che la riporterà a casa dalla madre per il pernottamento. Il venerdì preleverà la figlia da casa alle ore 19:00 e la madre andrà a riprenderla la domenica entro le ore 17:00.
b. Una settimana al mese, da scegliere a inizio mese in modo concorde dai genitori tra le due in cui non trascorre il fine settimana con il papà, il signor potrà trascorrere con la figlia: il Per_1 CP_1
mercoledì con le stesse modalità di cui sopra e un altro giorno (tra lunedì, martedì e giovedì) con le stesse modalità di cui al mercoledì (prelevare la minore da casa della signora alle 19:00, trascorrere Pt_1
con lei la cena e riportarla dalla madre per il pernottamento). In questa occasione la minore non trascorrerà con il signor la sera e la notte del venerdì. Le modalità con cui il padre dovrà CP_1
comunicare alla madre la volontà di usufruire di questa possibilità sono le seguenti: comunicazione entro gli ultimi dieci giorni del mese precedente a quello di riferimento, se vuole effettuare il cambio nella prima settimana del mese di riferimento;
comunicazione entro e non oltre i primi cinque giorni del mese di riferimento, per una delle altre settimane del mese (non la prima). Contestualmente, il signor CP_1
pagina 3 di 5 dovrà comunicare l'altro giorno in cui trascorrerà la cena con la minore (tra il lunedì, il martedì o il giovedì). Il padre si impegna, comunque e sempre entro i primi cinque giorni del mese di riferimento, a comunicare alla signora se non intende usufruire della possibilità prevista dalla presente parte Pt_1 dell'accordo. Questo viene stabilito per dare maggiore stabilità alla minore, che saprà, con certezza, le sorti dei giorni a venire.
c. Durante le festività natalizie, pasquali etc. i genitori terranno con sé la minore nel singolo giorno di festività secondo il principio dell'alternanza. Il restante periodo di vacanza (così come i “ponti” scolastici o gli eventuali periodi di malattia della minore) verrà suddiviso tra i genitori, nel modo più equo possibile, in base alle esigenze lavorative dei due e, all'occorrenza, si ricorrerà all''ausilio di una baby-sitter che verrà individuata dai ricorrenti.
d. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive.
4) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore della figlia, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che l'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 100% alla sig.ra in aggiunta all'assegno di concorso nel mantenimento della minore per come Pt_1
indicato ut supra;
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota del 50%.
5) Assenso documenti identità ed espatrio per la prole: le parti esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
6) Rinuncia all'ascolto del minore: I ricorrenti rinunciano all'ascolto della prole infradodicenne non ravvisandone la necessità nel caso di specie.
7) Spese del presente giudizio: Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 17/02/2025, e Parte_1 CP_1
, premesso di essere genitori di nata il [...], domandavano la
[...] Persona_2
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
pagina 4 di 5 ***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio sono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3512/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. MARTA BENEDINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. MARTA BENEDINI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
1) Affido e collocamento del figlio: la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre a Brescia, via Dei Mille n. 19. I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
2) Concorso nel mantenimento del figlio: in considerazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia, sino alla maggiore età e Controparte_1
indipendenza economica della stessa o, comunque, sino a quando il costo delle esigenze ordinarie della minore non subirà una variazione, mediante il versamento di una somma mensile pari a complessivi € pagina 1 di 5 600,00= (seicento/00), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN della sig.ra note al sig. , entro il giorno 10 Pt_1 CP_1
(dieci) di ogni mese. I genitori provvederanno altresì in ragione del 60 % il padre e 40% la madre alle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico (mentre l'eventuale spesa per il servizio di babysitting sarà suddiviso al 50% per ciascun genitore), come elencate e secondo le modalità sancite dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14/07/2016 che di seguito si riporta:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
I/I) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
pagina 2 di 5 Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze
I ricorrenti concordano che le spese mensili della mensa e del tempo prolungato siano pagate interamente dal padre.
3) Visitazioni:
a. Prima settimana: il padre andrà a prendere la figlia a kung fu il mercoledì alle 19:30 e trascorrerà con lei il momento della cena, dopo di che la riporterà a casa dalla madre per il pernottamento. Il venerdì preleverà la figlia da casa alle ore 19:00 e la riporterà dalla madre il sabato entro le ore
11:30.
Seconda settimana: il padre andrà a prendere la figlia a kung fu il mercoledì alle 19:30 e trascorrerà con lei il momento della cena, dopo di che la riporterà a casa dalla madre per il pernottamento. Il venerdì preleverà la figlia da casa alle ore 19:00 e la madre andrà a riprenderla la domenica entro le ore 17:00.
b. Una settimana al mese, da scegliere a inizio mese in modo concorde dai genitori tra le due in cui non trascorre il fine settimana con il papà, il signor potrà trascorrere con la figlia: il Per_1 CP_1
mercoledì con le stesse modalità di cui sopra e un altro giorno (tra lunedì, martedì e giovedì) con le stesse modalità di cui al mercoledì (prelevare la minore da casa della signora alle 19:00, trascorrere Pt_1
con lei la cena e riportarla dalla madre per il pernottamento). In questa occasione la minore non trascorrerà con il signor la sera e la notte del venerdì. Le modalità con cui il padre dovrà CP_1
comunicare alla madre la volontà di usufruire di questa possibilità sono le seguenti: comunicazione entro gli ultimi dieci giorni del mese precedente a quello di riferimento, se vuole effettuare il cambio nella prima settimana del mese di riferimento;
comunicazione entro e non oltre i primi cinque giorni del mese di riferimento, per una delle altre settimane del mese (non la prima). Contestualmente, il signor CP_1
pagina 3 di 5 dovrà comunicare l'altro giorno in cui trascorrerà la cena con la minore (tra il lunedì, il martedì o il giovedì). Il padre si impegna, comunque e sempre entro i primi cinque giorni del mese di riferimento, a comunicare alla signora se non intende usufruire della possibilità prevista dalla presente parte Pt_1 dell'accordo. Questo viene stabilito per dare maggiore stabilità alla minore, che saprà, con certezza, le sorti dei giorni a venire.
c. Durante le festività natalizie, pasquali etc. i genitori terranno con sé la minore nel singolo giorno di festività secondo il principio dell'alternanza. Il restante periodo di vacanza (così come i “ponti” scolastici o gli eventuali periodi di malattia della minore) verrà suddiviso tra i genitori, nel modo più equo possibile, in base alle esigenze lavorative dei due e, all'occorrenza, si ricorrerà all''ausilio di una baby-sitter che verrà individuata dai ricorrenti.
d. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive.
4) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore della figlia, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che l'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 100% alla sig.ra in aggiunta all'assegno di concorso nel mantenimento della minore per come Pt_1
indicato ut supra;
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota del 50%.
5) Assenso documenti identità ed espatrio per la prole: le parti esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
6) Rinuncia all'ascolto del minore: I ricorrenti rinunciano all'ascolto della prole infradodicenne non ravvisandone la necessità nel caso di specie.
7) Spese del presente giudizio: Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 17/02/2025, e Parte_1 CP_1
, premesso di essere genitori di nata il [...], domandavano la
[...] Persona_2
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
pagina 4 di 5 ***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio sono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5