Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 164. Modalita' per la gestione dei sinistri 1. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attivita' di consulenza, una delle modalita', di cui deve essere data preventiva comunicazione all' ((IVASS)) , previste dal comma 2.
2. L'impresa puo':
a) svolgere direttamente l'attivita' di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa e' multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facolta' di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non puo' esercitare la stessa o analoga attivita' in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri e' soggetta alla vigilanza dell' ((IVASS)) .
5. L'impresa puo' adottare una diversa modalita' operativa previa comunicazione all' ((IVASS)) e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.
2. L'impresa puo':
a) svolgere direttamente l'attivita' di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa e' multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facolta' di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non puo' esercitare la stessa o analoga attivita' in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri e' soggetta alla vigilanza dell' ((IVASS)) .
5. L'impresa puo' adottare una diversa modalita' operativa previa comunicazione all' ((IVASS)) e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.
Commentari • 73
- 1. Circolare del 14/05/2014 n. 10 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 14 maggio 2014 · 1.2270659
INDICE 1. ACCERTAMENTO 1.1 Giudizi avverso gli accertamenti esecutivi 2. MEDIAZIONE TRIBUTARIA E CONTENZIOSO 2.1 Impugnazione della cartella di pagamento 2.2 Mediazione e tentativo obbligatorio di adesione 3. SOCIET\u00C0 DI COMODO 3.1 Riflessi Iva della condizione di non operativit\à 4. PERDITE SU CREDITI 4.1 Deducibilit\à delle perdite su crediti 5. RIVALUTAZIONI 5.1 Versamento dell\'imposta sostitutiva 6. REDDITO D\'IMPRESA 6.1 Irap 6.2 Svalutazioni rimanenze 6.3 Leasing 7. DETRAZIONI E RIMBORSI D\'IMPOSTA 7.1 Acquisto di immobili e grandi elettrodomestici 8. FISCALIT\u00C0 DEGLI IMMOBILI 8.1 Deducibilit\à Imu sugli immobili strumentali 8.2 Imu …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 80
- 1. Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11788Provvedimento: […] “La società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005. […]Leggi di più...
- art. 702 bis c.p.c.·
- contratto di mandato·
- tasso soglia usura·
- risarcimento danni·
- interessi usurari·
- responsabilità professionale·
- nullità clausola contrattuale·
- polizza assicurativa·
- onere della prova·
- inadempimento contrattuale