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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
n. 6370/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 20 marzo 2025, innanzi al Giudice, dott. Alice Zorzi, sono comparsi:
per il Procuratore dello Controparte_1
Stato dott. che insiste sull'accoglimento dei motivi di appello come in atti;
CP_2
per l'avv. Stefano CARRARO che si riporta alla comparsa Controparte_3
in appello e alle note autorizzate, eccepisce la tardività delle note avversarie;
il dott. precisa che la mancata confisca penale non esclude l'operato CP_2
successivo del Prefetto;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Alice Zorzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Il Giudice
Dr. Alice Zorzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile iscritta al n. 6370/2022 R.G. promossa:
da
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in Piazza San Marco n. 63, giusta procura in atti;
CP_1
contro
(numero di iscrizione al registro delle imprese in Romania Controparte_3
, in persona del legale rappresentante , rappresentata CodiceFiscale_1 Controparte_4
e difesa dall'avv. Stefano Carraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fiesso
d'Artico, Via Riviera del Brenta n. 204, giusta procura in atti;
Conclusioni dell'attore come da verbale di udienza del 20.03.2025;
Conclusioni del convenuto
Come da verbale di udienza del 20.03.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 1. Il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Dolo n 100/2021 con cui è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il verbale di sequestro amministrativo ed Controparte_3
affidamento in custodia del veicolo (finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 213
C.d.S.) emesso in data 20.02.2020 dai Carabinieri della Stazione di Strà, in conseguenza dell'accertata violazione dell'art. 186, comma 2 lett. C, D. Lgs n. 285/92 in capo a , legale rappresentante della società; deducendo quale unico Controparte_4
motivo di appello la ritenuta violazione degli artt. 186 e 224 ter CdS per non aver il
Giudice di Pace considerato che può definirsi “estraneo al reato” soltanto il proprietario (persona fisica o persona giuridica) che dimostri che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro il suo volere e che il non aver impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo. Parte appellante ha pertanto chiesto la riforma della sentenza di primo grado con condanna alle spese di lite, ed in subordine, la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
2. Si è costituita la società contestando quanto dedotto da parte Controparte_3
appellante ed in particolare, affermando la corretta applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 186 co. 2 CdStrada in quanto la norma in esame escluderebbe la confisca (e quindi il sequestro) di veicolo che appartenga a persona estranea al reato, essendo pacifico che l'autovettura in questione sia di proprietà non dell'indagato, ma di una società a responsabilità limitata avente sede in Romania, estranea al reato;
deducendo inoltre che lo stesso dell'Interno ha affermato, CP_1 con circolare Prot. N. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019, che “non può essere disposta la confisca, senza .eccezioni, in tutte le ipotesi in cui il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione”, precisando che “non possono ritenersi estranei il comproprietario del veicolo, colui che l'abbia incautamente affidato ad una persona che non poteva condurlo, il genitore o tutore rispetto agli illeciti amministrativi commessi dal minore, il proprietario presente a bordo del veicolo che è consapevole dell'illecito commesso dal conducente e che, secondo le regole del CdS, può ritenersi concorrente”, fattispecie queste radicalmente diverse da quella in esame;
deducendo infine la corretta applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c..
Parte appellata ha pertanto chiesto la conferma del giudizio di primo grado con condanna alle spese della parte soccombente.
pagina 3 di 7 3. Nel corso del presente procedimento parte appellata rappresentava che, a seguito dell'intervenuta sentenza penale di condanna che non ha disposto la confisca del mezzo, la materia del contendere sarebbe cessata non potendo disporsi la confisca amministrativa.
Sul punto parte appellante replicava deducendo che la mancata previsione nella sentenza del giudice penale della disposizione in odine alla confisca del mezzo non sarebbe che una dimenticanza;
ritenendo in ogni caso sussistente la possibilità di confisca in sede amministrativa precisando che “La giurisprudenza è infatti granitica nell'affermare che la confisca ex art. 186 c.d.s. abbia natura amministrativa anche laddove irrogata in conseguenza di un comportamento di carattere penale (cfr. ex plurimis Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 2023, n. 935 e Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre
2021, n. 44957), e dunque non vi è dubbio che possa essere applicata dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 213, comma 7, c.d.s., secondo il quale, a seguito di sequestro, “Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con
l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo”.
Successivamente il fascicolo veniva assegnato alla scrivente che, all'udienza di discussione del 20.03.2025, decideva la causa come segue.
4. L'appello è infondato e pertanto viene respinto.
In relazione all'unico motivo di appello si osserva che appare condivisibile la decisione assunta dal Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che non potesse operarsi il sequestro e la successiva confisca di un bene di proprietà di un soggetto estraneo all'illecito. Tale interpretazione trova conforto, in primo luogo, nel dato letterale in quanto l'art. 186 Cd Strada prevede al secondo comma che
“All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la
pagina 4 di 7 sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter.”
La norma prevede espressamente l'aumento del periodo di sospensione della patente nel caso in cui il veicolo sia persona estranea al reato e ciò proprio nell'ottica di non lasciare del tutto impunito o superato il fatto illecito, come vorrebbe prospettare parte appellante, ma proprio al fine di non far ricadere su soggetti terzi gli effetti della sanzione amministrativa connessa alla condotta di rilevanza penale anche in un'ottica costituzionalmente orientata di applicazione del principio di personalità della responsabilità penale.
L'interpretazione fornita dalla , con il richiamo alla pronuncia della Corte di Parte_1
Cassazione del 2010, risulta superata dalla successiva pronuncia della Suprema Corte
a Sezioni Unite del 2012 che, nell'esaminare i precedenti orientamenti tra cui quello richiamato dalla , espressamente prevede, in un caso del tutto analogo, che Parte_1
non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato (Sezioni Unite n. 14484/2012).
Mutatis mutandis si può affermare che ogniqualvolta vi sia estraneità del proprietario al fatto illecito punito non può operare la sanzione del sequestro e della successiva confisca non bastando la circostanza del possesso temporaneo o della detenzione ed essendo necessaria una prova solida del rapporto di dominio sulla res. Prova non versata in atti.
Per meglio chiarire l'assunto si riporta anche la più recente sentenza del 2019 della
Suprema Corte laddove viene affermato che “(omissis)A ciò può aggiungersi che la nozione di "persona estranea al reato" implica che si tratti di un soggetto distinto dall'imputato e che non abbia esplicato alcun ruolo nella vicenda inerente alla commissione dell'illecito. Nel caso in esame, pur essendo il P. socio della società proprietaria del veicolo, non può negarsi che quest'ultima costituisse, indipendentemente dalla titolarità di una autonoma soggettività giuridica, un soggetto non coincidente con l'imputato e al quale non poteva attribuirsi alcun ruolo nella commissione del reato. Correttamente pertanto il giudice a quo non ha proceduto alla confisca del veicolo, anche a tutela degli altri soci che sarebbero stati
pagina 5 di 7 ingiustificatamente danneggiati dalla relativa statuizione, e ha applicato il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria.” (cass pen 38576/2019).
La pronuncia che ha visto coinvolto , in sede penale, non ha pertanto Controparte_4
correttamente tenuto in considerazione la sanzione accessoria della confisca, non per dimenticanza come prospettato dalla parte appellante, piuttosto perché ne era emersa con certezza l'estraneità del proprietario del veicolo al fatto illecito.
Si riporta quanto, in tempi recenti, precisato dalla Suprema Corte, a conferma di tutto quanto sino ad ora affermato “Nulla va disposto in merito al veicolo essendo emersa la prova certa della proprietà in capo a terzo estraneo (cfr. in atti). Quanto alla confisca, le SS.UU. (cfr, sent. n. 23428 del 25.2.2010, dep. 18.6.2010, Rv. 247042, PG in proc. ), si sono espresse nel senso che "La confisca del veicolo prevista in Per_1
caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoli metrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria" (In motivazione la
Corte ha chiarito che pertanto la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione).. Più di recente, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 120 del 2010, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il Giudice deve disporre, con la. sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo di proprietà dell'imputato utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza anche se essa ha assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria (cfr.Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12313 del
13/03/2.012 Cc. - Rv. 252563)”.
In disparte la natura della sanzione, permane la necessità di uno stretto collegamento tra l'autore dell'illecito e il bene che si intende confiscare. Elemento non deducibile dal mero fatto di essere il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo, né tanto meno il fatto di aver utilizzato il veicolo al di fuori dell'orario di lavoro, ma che richiede una prova rigorosa.
Alla luce di quanto esposto l'appello viene respinto con conferma della sentenza n
100/2021 del Giudice di pace di Dolo e assorbimento delle restanti questioni.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento- indeterminabile complessità bassa- e dei valori minimi per la fase introduttiva e di studio stante la non particolare complessità della vicenda e l'unico motivo di appello prospettato, nulla per pagina 6 di 7 la fase istruttoria non celebrata, minimi per la fase decisionale stante il sostanziale richiamo agli atti, vanno liquidate in una somma pari ad € 2.906,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
RIGETTA l'appello;
CONDANNA parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata liquidate in una somma pari ad € 2906,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%
oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alice Zorzi
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