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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13.3.2025
Causa n. 1144 / 2023
Parte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Amato e per la parte convenuta l'Avv. De Pompeis
L'Avv. Amato eccepisce la tardività del deposito delle note di parte convenute Pt_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 13.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1144 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 17/07/2023
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. AMATO FELIX
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO Pt_1 P.IVA_2
COSTANTINO
Motivi della decisione
La società indicata in epigrafe e il sig. anche in proprio Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 422
20220001771502000 emesso dalla sede territoriale di Verona è notificato il giorno 08/06/2023., senza però giustificare il fondamento giuridico della sua asserita legittimazione attiva quale persona fisica
Nell'avviso di addebito si intimava il pagamento di € 5.631,18 a titolo di inadempienze derivanti dalle note di rettifica dei Dm 10 per i periodi
08/2017, 9/17, 10/17, 1/18, 2/18, 7/18.
1 La società ricorrente esponeva di aver ricevuto il 29/10/2018 un invito a regolarizzare da parte dell' mediante posta elettronica certificata e Pt_1
successivamente note di rettifica in data 09/01/2019 e 08/02/2019. La società ricorrente chiedeva informazioni all' e quest'ultimo comunicava Pt_1
che le note di rettifica erano conseguenza il mancato pagamento dei 2
avvisi di addebito che risultavano essere, apparentemente, notificati per compiuta giacenza rispettivamente nel giugno 2018 e nell'agosto 2018. La
società ricorrente si avvedeva che gli avvisi di addebito in questione erano stati notificati ad un indirizzo diverso rispetto a quello che la società aveva trasmesso sia alla Camera di Commercio sia all' in data 05/01/2016. Il Pt_1
30/01/2019 la società ricorrente aveva aperto un apposito protocollo con il quale ha chiesto l'annullamento delle note e aveva provveduto al pagamento degli importi richiesti con i due avvisi di addebito. Sulla base delle verifiche presso il cosiddetto cassetto fiscale risultava che la richiesta di annullamento fosse stata integralmente accolta.
Tuttavia, in data 05/01/2021 la società ricorrente aveva ricevuto un nuovo invito a regolarizzare la posizione in quanto l' sosteneva che la società Pt_1
doveva restituire gli sgravi cui era stata ammessa per il periodo 7/2017-
7/2018. L' chiarì chiarito che il mancato pagamento tempestivo degli Pt_1
avvisi di addebito sopra indicati aveva generato il DURC negativo da cui erano derivate le note di rettifica inserite nell'invito a regolarizzare del
05/01/2021.
La società ricorrente aveva presentato formale richiesta di annullamento del
DURC negativo delle note di rettifica per il tramite del cassetto fiscale. Le articolate interlocuzioni con l'ufficio non avevano condotto a risultati Pt_1
positivi. Parte ricorrente pertanto chiedeva annullarsi l'avviso di addebito opposto e dichiararsi non dovute le somme ivi indicate. Chiedeva anche
2 che fossero dichiarate illegittime e inefficace le note di regolarizzazione e le note di rettifica e dichiararsi dovuta alla restituzione della somma di € 4600 di cui all'intervento sostitutivo comunicato da ex art. 4 comma 2 del Pt_3
d.p.r. 207/2010.
Si costituiva l ed eccepiva in via preliminare la decadenza della società Pt_1
ricorrente dall'impugnazione dell'avviso di addebito sostenendo che la notifica dell'avviso si era perfezionata in data 04/06/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la raccomandata informativa era stata spedita il 25/05/2023. Il
ricorso risultava depositato il 18/06/2023.
L' eccepiva inoltre l'inammissibilità della richiesta di restituzione di € Pt_1
4600 versate da in quanto vertente su un titolo che non rientrava Pt_3
nel presente procedimento di opposizione avviso di addebito. L' Pt_1
osservava comunque che l'importo versato dall' a titolo di intervento Pt_3
sostitutivo ammontava in realtà a € 3.672. L' nel merito chiedeva il Pt_1
rigetto delle domande di parte ricorrente sostenendo che il DURC negativo rimaneva valido in quanto il previo avviso a regolarizzare era stato regolarmente notificato in data 29/10/2018. Così pure gli avvisi di addebito indicati nell'invito a regolarizzare erano stati notificati regolarmente presso l'indirizzo risultante dagli archivi Pt_1
L' comunque dava atto che a seguito di sgravio delle note di rettifica Pt_1
era rimasta dovuta la somma richiesta nella nota di rettifica del mese 7/2018
in quanto associata a DURC irregolare
La causa non richiedeva istruttoria e pertanto veniva fissata udienza di discussione con termine per note difensive.
All'udienza odierna di discussione il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
3 1. Il sig. , legale rappresentante di parte opponente ha Pt_2 Parte_2
agito anche in proprio senza tuttavia allegare il fondamento fattuale e giuridico della sua legittimazione attiva.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è infondata
L'avviso di addebito opposto è stato notificato (doc. 1 ) il 25.5.2023 ai Pt_1
sensi dell'art. 140 c.p.c. La raccomandata è stata spedita dal messo notificatore il 26.5.2025. La notifica si è perfezionata per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione. I 40 giorni previsti per l'opposizione ai sensi dell'art. 24 Dlg 46/99 sarebbero spirati al 15.7.2023, che cadeva di sabato. Il termine è stato prorogato ex lege al primo giorno feriale successivo e cioè al 17.7.2023. Il ricorso, come risulta dalle registrazioni del sistema Sicid, è stato depositato il 17.7.2023 e quindi è tempestivo. Nessun
rilievo ha la data di iscrizione a ruolo (18.7.2025) e cioè la data in cui la
Cancelleria ha accettato la “busta” telematica contenente il ricorso in opposizione.
3. Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
Il credito per il quale è stato emesso l'avviso di addebito nasce dalle note di rettifica dei DM10, conseguenti alla irregolarità determinata dal ritardato pagamento degli importi richiesti con altri due avvisi di addebito
422201800001303-26 e 422-202800020503-68, notificati rispettivamente nel mese di maggio e nel mese di agosto 2018.
Le note di rettifica nascevano dalla revoca di sgravi contributivi di cui aveva fruito la società ricorrente nel periodo tra il luglio 2017 e l'agosto 2018, disconosciuti ai sensi dell'art. 1 comma 1175 e sgg. L. 296/2006.
La società ricorrente non contesta la pretesa contributiva dell' formulata Pt_1
mediante i 2 avvisi di addebito notificati nel 2018.
4 L'opponente sostiene tuttavia che si è trattato di un ritardo incolpevole,
poiché la notifica di tali avvisi di addebito sarebbe inesistente o comunque nulla, per essere stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello comunicato dalla società all' e alla camera di commercio sin dal Pt_1
5.1.2016 (doc. 4 ricorrente).
La società ricorrente, su tali presupposti, ha infatti provveduto in data
01/02/2019 al pagamento delle somme richieste dall' e ha chiesto Pt_1
l'annullamento delle note di rettifica per il periodo sopra specificato (doc. 5
ricorrente).
La parte ricorrente allega inoltre che l avrebbe accolto la richiesta di Pt_1
annullamento delle note di rettifica (doc. 8 ricorrente). Nella conversazione registrata nel cosiddetto cassetto contributivo sotto la voce esito vi è “OK”.
L' costituendosi in giudizio ha allegato che gli uffici competenti alla Pt_1
gestione della pratica “hanno verificato la fruibilità sostanziale delle
agevolazioni pure in mancanza del relativo onere amministrativo a carico
dell'azienda contribuente e non assolto, relativamente alle inadempienze
mensili associate successivo DURC regolare, relative periodi da 7/2017 a
6/2018”. Conseguentemente l'unica voce dovuta ancora dalla società ricorrente è quella derivante dalla nota di rettifica del mese 7/2018 “in quanto associata al DURC irregolare”. L'importo di tale voce, come risulta dall'avviso di addebito è pari a € 185,12, da cui deve essere detratto l'importo già versato di € 107,58 e quindi il credito residuo in contestazione
è pari a € 77,54 per capitale ed € 22,95 per sanzioni.
Sulla base delle difese dell' , come si è visto, si deve ritenere che le note Pt_1
di rettifica sono state in gran parte annullate riconoscendo il diritto della ricorrente ad avvalersi degli sgravi contributivi in un primo tempo disconosciuti.
5 Non è molto chiara la ragione per la quale sia stata mantenuta esclusivamente la nota di rettifica relativa al mese di luglio 2018, peraltro portante un importo di € 185,12. E' ipotizzabile che avendo generato un
Durc irregolare, come allegato dall' , sia necessaria una pronuncia Pt_1
giudiziale.
In mancanza di più esaurienti spiegazioni da parte dell'istituto previdenziale si deve presumere che anche la nota di rettifica del luglio 2018 non fosse giustificata da un effettivo inadempimento della società ricorrente
In ogni caso, la società opponente ha dimostrato che gli avvisi di addebito,
il cui mancato pagamento avrebbe giustificato secondo l l'emissione Pt_1
delle note di rettifica e del DURC irregolare, sono stati notificati presso un indirizzo diverso rispetto a quello che nel 2016 la società ricorrente aveva comunicato alla Camera di Commercio (doc. 4) utilizzando la
“Comunicazione Unica”, valevole anche per gli adempimenti nei confronti dell' . Gli avvisi di addebito sono stati spediti all'indirizzo di Verona Via Pt_1
XX settembre 30/a mentre l'indirizzo comunicato in data 05/01/2016 era in
Verona via XX settembre 45.
La notifica di avvisi di addebito è avvenuta pertanto ad un indirizzo diverso da quello indicato con efficacia nei confronti dei terzi e pertanto si deve ritenere tale notifica inesistente. Non ha rilievo il fatto che per la prima notifica ci sia stato il perfezionamento di una “compiuta giacenza” e che per la seconda vi sia stata la consegna del piego a persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento con firma illeggibile.
La società ricorrente ha avuto notizia “legale” dei due avvisi di addebito non saldati solo con la comunicazione mail contenente “invito a regolarizzare” inviata dall' il 29.10.2018. (doc. 2 ricorrente) A seguito di tale Pt_1
comunicazione lo studio di consulenza comunicò di avere richiesto
6 chiarimenti all' (doc. 2), che non risultano essere pervenuti. Il 9.1.2019 Pt_1
e 14.1.2019 l' comunicò le note di rettifica conseguenti al mancato Pt_1
pagamento degli importi richiesti con gli avvisi di addebito notificati nel 2018
(doc.3) La parte ricorrente saldò poi il 30.1.2019 gli importi degli avvisi di addebito (doc. 6)
Ne consegue che la società ricorrente non aveva conoscenza legale degli avvisi di addebito e pertanto l non avrebbe potuto emettere note di Pt_1
rettifica e il conseguente DURC irregolare, da cui ha tratto origine l'avviso di addebito opposto nella presente causa.
Preso atto dello sgravio relativo alle somme richieste dall' per le note di Pt_1
rettifica sino al mese di giugno 2018, deve dichiararsi non dovuta la somma residua di cui alla nota di rettifica del mese di luglio 2018
4. La domanda di restituzione delle somme, originariamente dovute alla società ricorrente e trattenute da , è in parte fondata. Pt_3
L'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla parte ricorrente non ha fondamento giuridico. Il giudizio di opposizione ad avviso di addebito, secondo la S.C., è modellato sulla struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto la parte opponente è legittimata a proporre domande nei confronti dell'opposto Istituto che traggono origine dallo stesso rapporto o titolo dedotto in causa. La parte opponente sostiene di nulla dovere in forza delle note di rettifica su cui si fonda l'avviso di addebito e chiede la restituzione di quanto già incassato dall' per tale Pt_1
titolo, tramite un soggetto terzo.
La parte ricorrente ha prodotto come doc. 18 la comunicazione dell'intervento sostitutivo da parte di ex art 4, comma 2, d.p.r n Pt_3
207/2010 per complessivi € 4600. L' ha prodotto il modello F 24 con il Pt_1
7 quale ha versato all' la somma complessiva di € 3672 (doc. 2 Pt_3 Pt_1
) Pt_1
L' inoltre, nella memoria difensiva di costituzione, non ha contestato Pt_1
quanto allegato da parte ricorrente e cioè che , in forza dell'istituto Pt_3
del cosiddetto intervento sostitutivo, abbia trattenuto somme che avrebbe dovuto versare alla società ricorrente proprio sulla base del debito nascente dalle note di rettifica e DURC irregolare. Solo nelle note autorizzate l Pt_1
evidenzia la non corrispondenza tra il protocollo del DURC indicato nella comunicazione e quello emesso per le irregolarità oggetto della Pt_3
causa. Le singole mensilità dei DM menzionate nel modello F24 compilato da tuttavia corrispondono alle mensilità per le quali erano state Pt_3
emesse nel gennaio 2019 le note di rettifica e quindi si deve comunque presumere, in assenza di una diversa imputazione da parte dell' , che Pt_1
l'intervento sostitutivo riguardi proprio le irregolarità oggetto di causa, fatta eccezione per quelle inserite quali voci di credito nell'avviso di addebito opposto. E' verosimile che l'avviso di addebito sia stato emesso solo per alcune irregolarità residue, proprio perché, nel luglio 2021, aveva Pt_3
versato un importo idoneo a sanarle parzialmente.
Pertanto l deve essere condannato a restituire alla società ricorrente Pt_1
la somma versata da e trattenuta senza giustificazione. La Pt_3
condanna deve essere limitata all'importo effettivamente versato da
Pt_3
La stazione appaltante ha infatti comunicato alla ricorrente un importo a credito di . La parte ricorrente non ha allegato quale fosse l'importo a Pt_1
credito nei confronti di e quindi non è dato sapere se la somma Pt_3
effettivamente trattenuta fosse superiore rispetto a poi versata all' Pt_1
8 5.L'opposizione deve pertanto essere accolta e deve dichiararsi che la società ricorrente non è tenuta a versare le somme richieste con l'avviso opposto e con le note di rettifica impugnate nella presente causa.
6.L' deve essere condannato a restituire la somma di € 3.672,00 Pt_1
versata all'Istituto da , oltre agli interessi legali dalla domanda sino al Pt_3
saldo
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa previdenziale e dell'attività svolta (assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara che la parte ricorrente non è tenuta a pagare all' le somme richieste con l'avviso di Pt_1
addebito opposto e con le note di rettifica in data 9.1.2019 e
14.1.2019;
2) Condanna la parte opposta a pagare alla società ricorrente la Pt_1
somma di € 3.672,00 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo;
3) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite Pt_1
sostenute dalla parte opponente che liquida in € 2.697 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 13.3.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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