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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6071/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) c.f. , nata a [...], il [...], di cittadinanza italiana, Parte_1 C.F._1 residente a[...], titolo di studio diploma di scuola superiore (magistrali), assistita, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Aldo Marco Luciani, c.f.
, del foro di Lodi C.F._2
e
2) nato a [...] il [...] C.F. , residente a [...] C.F._3
Matteotti n, 20 H, professione impiegato (inquadrato come quadro) titolo di studio laurea, cittadino italiano, difeso e rappresentato, in virtù di delega allegata al presente atto, dall'avv. Alessandra Provenzano (C.F.
) del Foro di Novara C.F._4
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 18 ottobre 2016 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 2016, Numero 1630, Registro 01, Parte 1 Serie;
□ separati giusta sentenza del Tribunale di Milano n. 6541/2024, pubbl. il 28/06/2024, RG n. 4632/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._5 di cittadinanza italiana, residente a[...], minore di età.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente CP_1 presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore;
3) la casa familiare sita ad Assago via Duccio di Buoninsegna n. 5/B, di proprietà esclusiva del sig. , resta Pt_2 assegnata alla moglie con tutto quanto la arreda ed il box pertinenziale. Il secondo box sito in via dei Caduti
n. 10 resterà in uso esclusivo al sig. ; Pt_2
4) il padre starà con il figlio a week-end alternati dal venerdì alla uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola nonché nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week-end con il padre, quest'ultimo potrà, inoltre, vedere e tenere con sé anche il martedì prelevandolo dalla scuola (o dalla palestra o CP_1 dal catechismo o quant'altro), facendolo pernottare presso di sé e riaccompagnandolo a scuola il mercoledì mattina. Nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week-end con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé nelle giornate di mercoledì e giovedì con pernotto, prelevandolo il mercoledì pomeriggio dalla CP_1 scuola (o dalla palestra o dal catechismo o quant'altro) e tendendolo con sé sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. In ogni caso, resta salvo ogni altro diverso ed occasionale accordo tra i genitori in relazione alle esigenze di;
CP_1
5) le vacanze natalizie verranno trascorse dal figlio in periodi alternati coi genitori (dalla chiusura della scuola sino al 30 dicembre ore 18 e dal 31.12 sino alla riapertura della scuola);
6) Durante le vacanze estive e in particolare nel mese di agosto i genitori trascorreranno con un periodo CP_1 di 15 (quindici) giorni consecutivo ciascuno, ad anni alterni, da concordare preventivamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare le rispettive località di villeggiatura ed i recapiti e faciliteranno le comunicazioni con l'altro genitore consentendogli di sentire il figlio. Per i mesi di giugno e luglio sarà facoltà dei genitori concordare che il figlio trascorra un ugual periodo con i rispettivi CP_1 nonni. Ciascuno dei due genitori, affidando il figlio all'altro, avrà la facoltà di trascorrere un proprio periodo di vacanza senza il figlio, non superiore a 15 giorni, avendo tuttavia cura di far coincidere tale periodo con le ferie dall'attività lavorativa dell'altro genitore. Resta in ogni caso salvo ogni altro diverso e occasionale accordo tra i coniugi nell'interesse di;
CP_1
7) il minore trascorrerà le vacanze di Carnevale, ad anni alterni, con i genitori;
8) il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, con i genitori. Pasqua 2025 con la madre, salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
9) ponti, festività civili e religiose ad anni alterni;
10) il compleanno della mamma e la Festa della Mamma saranno trascorsi con la stessa anche qualora non fosse un giorno di sua competenza così pure come il compleanno del papà e la Festa del Papà;
11) il compleanno del minore verrà trascorso possibilmente insieme ovvero ad anni alterni;
12) il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_2 Pt_1 di € 350,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 8 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione luglio 2025);
13) i sig.ri e provvederanno al pagamento delle spese extra assegno di mantenimento relative al Pt_2 Pt_1 figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida relative alle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica
e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le spese (da concordare e non) dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta inoltrata all'altro genitore, unitamente al giustificativo della spesa, come indicato nel protocollo di cui sopra.
14) Posto che il signor dispone di un fondo assicurativo che sino ad oggi provvede a rimborsare allo Pt_2 stesso il 70% delle spese mediche sostenute per il figlio , tali spese verranno coperte dal predetto CP_1 fondo al netto della franchigia del 30% e/o della nuova eventuale quota franchigia che dovesse essere prevista dal Fondo e, pertanto, la sig.ra rimborserà al signor il 30% e/o la nuova eventuale quota di Pt_1 Pt_2 franchigia non coperta dal fondo assicurativo entro e non oltre 30 giorni dalla firma del preventivo della relativa spesa medica o comunque entro 15 giorni dalla fattura (se anticipata rispetto alla data del preventivo)
e potrà provvedere a detrarre tale spesa dalla propria dichiarazione dei redditi. Al fine di consentire alla signora di detrarre la quota di spese non coperta dal Fondo assicurativo, il signor si impegna a Pt_1 Pt_2 trasmettere alla stessa, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione del fondo assicurativo attestante l'avvenuto rimborso delle spese mediche del figlio . CP_1
15) Con riferimento alle spese mediche di coperte dal fondo assicurativo del signor , le stesse CP_1 Pt_2 verranno anticipate dal signor se di importo pari o inferiore a € 500,00 e verranno, invece, anticipate Pt_2 in misura pari al 50% da ciascun genitore se di importo superiore a € 500,00. Nel caso in cui la signora Pt_1 anticipi il 50% della spesa e, quindi, una somma superiore alla franchigia prevista dal fondo, il signor Pt_2 si impegna a rimborsare alla Signora l'eccedenza della spesa (rispetto alla franchigia) entro 15 giorni a Pt_1 decorrere dal giorno in cui il Fondo effettuerà il rimborso.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
16) come stabilito in sede di separazione, l'assegno unico continuerà ad essere incassato interamente dalla sig.ra
Pt_1
17) il signor continuerà a versare alla signora il residuo della somma di € 50.000,00 (pattuita dagli Pt_2 Pt_1 odierni ricorrenti in sede di separazione, a definizione dei loro reciproci rapporti di dare e avere, relativi all'acquisto della casa coniugale i cui arredi ed elettrodomestici ivi presenti alla data della separazione restano di proprietà esclusiva del marito, fatta eccezione per la lavatrice e la cameretta del figlio ) mediante il CP_1 versamento delle residue rate mensili di € 950,00 cadauna (l'ultima dell'importo di € 550,00), entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
18) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito, con l'adempimento di quanto sopra al punto 17 (che richiama il punto 18 delle condizioni di separazione) ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra di esse pendente anche con riferimento all'acquisto della casa coniugale.
L'accordo è da intendersi quale tombale definizione dei reciproci rapporti tra le parti e, quindi, la sig.ra Pt_1 nulla potrà richiedere al sig. per le somme versate per l'acquisto della casa;
Pt_2
19) per ciò che concerne le spese condominiali ordinarie relative alla casa di Assago, via Duccio Da Buoninsegna
n. 5, il signor provvederà a trasmettere alla signora i relativi bollettini/MAV di pagamento Pt_2 Pt_1 entro due giorni dal loro ricevimento, così che la signora possa procedere al loro pagamento nei termini Pt_1 di scadenza indicati negli stessi, inviando al signor la ricevuta di avvenuto pagamento entro i due Pt_2 giorni successivi al saldo. Il signor si impegna, altresì, a rimborsare alla signora l'importo delle Pt_2 Pt_1 sole spese di proprietà, così come risultanti dal bilancio consuntivo di gestione ordinaria di ogni anno
(approvato dall'assemblea), entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento del predetto bilancio. Con riferimento alle sole spese di proprietà dell'anno 2024-2025 le stesse verranno rimborsate dal signor alla signora al ricevimento del consuntivo 2024-2025 al netto di quanto dallo stesso Pt_2 Pt_1 eventualmente pagato a tale titolo;
le spese di proprietà riferite all'anno 2024-2025 saranno pagate dal signor a decorrere dal luglio 2024 atteso quanto previsto al successivo punto 20 b) c); Pt_2
20) le parti – a definizione di alcuni rapporti di dare\avere inerenti alle spese dagli stessi sostenute e\o che dovevano essere sostenute nel periodo di separazione, in ordine alle quali è sorta contestazione – stabiliscono:
a) che il signor – contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso – verserà alla signora Pt_2 la somma di € 1.832,37 per la quale la signora rilascia ampia quietanza (la somma è la Pt_1 Pt_1 risultante della differenza tra alcune spese di competenza del signor , del contributo al Pt_2 mantenimento relativo al mese di giugno 2024, spese straordinarie del minore, spese di proprietà della casa coniugale e altre di competenza della signora;
Pt_1
b) che il signor provvederà a pagare il saldo consuntivo delle spese condominiali 2023-2024, pari a Pt_2
€ 636,88;
c) a seguito dei rapporti di dare avere di cui al punto a) il signor dovrà provvedere a pagare la rata Pt_2 di spese condominiali riferita all'anno 2024-2025 con scadenza 30 luglio 2024 pari a € 491,00;
d) la sig.ra dal canto suo si impegna a pagare tutte le rate condominiali dovute e non ancora saldate Pt_1 benché di sua competenza a partire dal 1° luglio 2024, nonché a saldare le rate ad oggi insolute ovvero la
2° rata scaduta il 30.12.2024 per l'importo di € 484.27 e la 3° rata scaduta il 28.02.2025 entro il 30.04.2025 per l'importo di € 484,27, effettuando un bonifico anche in assenza di MAV, come da indicazione del bilancio.
Con il pagamento delle suddette somme le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per spese precedenti al presente ricorso;
21) i coniugi provvederanno ad usufruire delle detrazioni per il figlio a carico, nella misura del 50% ciascuno;
22) I ricorrenti si danno, fin d'ora, reciproco assenso al rinnovo dei documenti di identità e passaporto validi per l'espatrio. I relativi costi verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 18 ottobre 2016 tra Parte_2
e
[...] Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) c.f. , nata a [...], il [...], di cittadinanza italiana, Parte_1 C.F._1 residente a[...], titolo di studio diploma di scuola superiore (magistrali), assistita, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Aldo Marco Luciani, c.f.
, del foro di Lodi C.F._2
e
2) nato a [...] il [...] C.F. , residente a [...] C.F._3
Matteotti n, 20 H, professione impiegato (inquadrato come quadro) titolo di studio laurea, cittadino italiano, difeso e rappresentato, in virtù di delega allegata al presente atto, dall'avv. Alessandra Provenzano (C.F.
) del Foro di Novara C.F._4
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 18 ottobre 2016 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 2016, Numero 1630, Registro 01, Parte 1 Serie;
□ separati giusta sentenza del Tribunale di Milano n. 6541/2024, pubbl. il 28/06/2024, RG n. 4632/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._5 di cittadinanza italiana, residente a[...], minore di età.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente CP_1 presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore;
3) la casa familiare sita ad Assago via Duccio di Buoninsegna n. 5/B, di proprietà esclusiva del sig. , resta Pt_2 assegnata alla moglie con tutto quanto la arreda ed il box pertinenziale. Il secondo box sito in via dei Caduti
n. 10 resterà in uso esclusivo al sig. ; Pt_2
4) il padre starà con il figlio a week-end alternati dal venerdì alla uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola nonché nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week-end con il padre, quest'ultimo potrà, inoltre, vedere e tenere con sé anche il martedì prelevandolo dalla scuola (o dalla palestra o CP_1 dal catechismo o quant'altro), facendolo pernottare presso di sé e riaccompagnandolo a scuola il mercoledì mattina. Nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week-end con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé nelle giornate di mercoledì e giovedì con pernotto, prelevandolo il mercoledì pomeriggio dalla CP_1 scuola (o dalla palestra o dal catechismo o quant'altro) e tendendolo con sé sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. In ogni caso, resta salvo ogni altro diverso ed occasionale accordo tra i genitori in relazione alle esigenze di;
CP_1
5) le vacanze natalizie verranno trascorse dal figlio in periodi alternati coi genitori (dalla chiusura della scuola sino al 30 dicembre ore 18 e dal 31.12 sino alla riapertura della scuola);
6) Durante le vacanze estive e in particolare nel mese di agosto i genitori trascorreranno con un periodo CP_1 di 15 (quindici) giorni consecutivo ciascuno, ad anni alterni, da concordare preventivamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare le rispettive località di villeggiatura ed i recapiti e faciliteranno le comunicazioni con l'altro genitore consentendogli di sentire il figlio. Per i mesi di giugno e luglio sarà facoltà dei genitori concordare che il figlio trascorra un ugual periodo con i rispettivi CP_1 nonni. Ciascuno dei due genitori, affidando il figlio all'altro, avrà la facoltà di trascorrere un proprio periodo di vacanza senza il figlio, non superiore a 15 giorni, avendo tuttavia cura di far coincidere tale periodo con le ferie dall'attività lavorativa dell'altro genitore. Resta in ogni caso salvo ogni altro diverso e occasionale accordo tra i coniugi nell'interesse di;
CP_1
7) il minore trascorrerà le vacanze di Carnevale, ad anni alterni, con i genitori;
8) il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, con i genitori. Pasqua 2025 con la madre, salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
9) ponti, festività civili e religiose ad anni alterni;
10) il compleanno della mamma e la Festa della Mamma saranno trascorsi con la stessa anche qualora non fosse un giorno di sua competenza così pure come il compleanno del papà e la Festa del Papà;
11) il compleanno del minore verrà trascorso possibilmente insieme ovvero ad anni alterni;
12) il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_2 Pt_1 di € 350,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 8 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione luglio 2025);
13) i sig.ri e provvederanno al pagamento delle spese extra assegno di mantenimento relative al Pt_2 Pt_1 figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida relative alle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica
e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le spese (da concordare e non) dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta inoltrata all'altro genitore, unitamente al giustificativo della spesa, come indicato nel protocollo di cui sopra.
14) Posto che il signor dispone di un fondo assicurativo che sino ad oggi provvede a rimborsare allo Pt_2 stesso il 70% delle spese mediche sostenute per il figlio , tali spese verranno coperte dal predetto CP_1 fondo al netto della franchigia del 30% e/o della nuova eventuale quota franchigia che dovesse essere prevista dal Fondo e, pertanto, la sig.ra rimborserà al signor il 30% e/o la nuova eventuale quota di Pt_1 Pt_2 franchigia non coperta dal fondo assicurativo entro e non oltre 30 giorni dalla firma del preventivo della relativa spesa medica o comunque entro 15 giorni dalla fattura (se anticipata rispetto alla data del preventivo)
e potrà provvedere a detrarre tale spesa dalla propria dichiarazione dei redditi. Al fine di consentire alla signora di detrarre la quota di spese non coperta dal Fondo assicurativo, il signor si impegna a Pt_1 Pt_2 trasmettere alla stessa, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione del fondo assicurativo attestante l'avvenuto rimborso delle spese mediche del figlio . CP_1
15) Con riferimento alle spese mediche di coperte dal fondo assicurativo del signor , le stesse CP_1 Pt_2 verranno anticipate dal signor se di importo pari o inferiore a € 500,00 e verranno, invece, anticipate Pt_2 in misura pari al 50% da ciascun genitore se di importo superiore a € 500,00. Nel caso in cui la signora Pt_1 anticipi il 50% della spesa e, quindi, una somma superiore alla franchigia prevista dal fondo, il signor Pt_2 si impegna a rimborsare alla Signora l'eccedenza della spesa (rispetto alla franchigia) entro 15 giorni a Pt_1 decorrere dal giorno in cui il Fondo effettuerà il rimborso.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
16) come stabilito in sede di separazione, l'assegno unico continuerà ad essere incassato interamente dalla sig.ra
Pt_1
17) il signor continuerà a versare alla signora il residuo della somma di € 50.000,00 (pattuita dagli Pt_2 Pt_1 odierni ricorrenti in sede di separazione, a definizione dei loro reciproci rapporti di dare e avere, relativi all'acquisto della casa coniugale i cui arredi ed elettrodomestici ivi presenti alla data della separazione restano di proprietà esclusiva del marito, fatta eccezione per la lavatrice e la cameretta del figlio ) mediante il CP_1 versamento delle residue rate mensili di € 950,00 cadauna (l'ultima dell'importo di € 550,00), entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
18) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito, con l'adempimento di quanto sopra al punto 17 (che richiama il punto 18 delle condizioni di separazione) ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra di esse pendente anche con riferimento all'acquisto della casa coniugale.
L'accordo è da intendersi quale tombale definizione dei reciproci rapporti tra le parti e, quindi, la sig.ra Pt_1 nulla potrà richiedere al sig. per le somme versate per l'acquisto della casa;
Pt_2
19) per ciò che concerne le spese condominiali ordinarie relative alla casa di Assago, via Duccio Da Buoninsegna
n. 5, il signor provvederà a trasmettere alla signora i relativi bollettini/MAV di pagamento Pt_2 Pt_1 entro due giorni dal loro ricevimento, così che la signora possa procedere al loro pagamento nei termini Pt_1 di scadenza indicati negli stessi, inviando al signor la ricevuta di avvenuto pagamento entro i due Pt_2 giorni successivi al saldo. Il signor si impegna, altresì, a rimborsare alla signora l'importo delle Pt_2 Pt_1 sole spese di proprietà, così come risultanti dal bilancio consuntivo di gestione ordinaria di ogni anno
(approvato dall'assemblea), entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento del predetto bilancio. Con riferimento alle sole spese di proprietà dell'anno 2024-2025 le stesse verranno rimborsate dal signor alla signora al ricevimento del consuntivo 2024-2025 al netto di quanto dallo stesso Pt_2 Pt_1 eventualmente pagato a tale titolo;
le spese di proprietà riferite all'anno 2024-2025 saranno pagate dal signor a decorrere dal luglio 2024 atteso quanto previsto al successivo punto 20 b) c); Pt_2
20) le parti – a definizione di alcuni rapporti di dare\avere inerenti alle spese dagli stessi sostenute e\o che dovevano essere sostenute nel periodo di separazione, in ordine alle quali è sorta contestazione – stabiliscono:
a) che il signor – contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso – verserà alla signora Pt_2 la somma di € 1.832,37 per la quale la signora rilascia ampia quietanza (la somma è la Pt_1 Pt_1 risultante della differenza tra alcune spese di competenza del signor , del contributo al Pt_2 mantenimento relativo al mese di giugno 2024, spese straordinarie del minore, spese di proprietà della casa coniugale e altre di competenza della signora;
Pt_1
b) che il signor provvederà a pagare il saldo consuntivo delle spese condominiali 2023-2024, pari a Pt_2
€ 636,88;
c) a seguito dei rapporti di dare avere di cui al punto a) il signor dovrà provvedere a pagare la rata Pt_2 di spese condominiali riferita all'anno 2024-2025 con scadenza 30 luglio 2024 pari a € 491,00;
d) la sig.ra dal canto suo si impegna a pagare tutte le rate condominiali dovute e non ancora saldate Pt_1 benché di sua competenza a partire dal 1° luglio 2024, nonché a saldare le rate ad oggi insolute ovvero la
2° rata scaduta il 30.12.2024 per l'importo di € 484.27 e la 3° rata scaduta il 28.02.2025 entro il 30.04.2025 per l'importo di € 484,27, effettuando un bonifico anche in assenza di MAV, come da indicazione del bilancio.
Con il pagamento delle suddette somme le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per spese precedenti al presente ricorso;
21) i coniugi provvederanno ad usufruire delle detrazioni per il figlio a carico, nella misura del 50% ciascuno;
22) I ricorrenti si danno, fin d'ora, reciproco assenso al rinnovo dei documenti di identità e passaporto validi per l'espatrio. I relativi costi verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 18 ottobre 2016 tra Parte_2
e
[...] Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG