Sentenza 15 febbraio 2018
Massime • 1
Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente riformata, soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo - con la riforma della sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7088 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7088 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27172/2016 R.G. proposto da: SACATI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. C.G., rappresentata e difesa dagli Avv. Valerio Barone, ed Ennio Luponio, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni, n. 9; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2018, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2018 |
Testo completo
o t o n v e i t a m r a s g r e e t v n i l a o t o u t b a i r g ORIGINALE t i l n b o b c o l e e t d n e e r REPUBBLICA ITALIANA r AIANO 0 37 0 6- 2 0 18 r o o i r c e i t l IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R u LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Oggetto: composta dai signori magistrati: RIPETIZIONE dott. Roberta VIVALDI Presidente DI INDEBITO dott. Raffaele FRASCA Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ud. 22/01/2018 P.U. Consigliere dott. Paolo PORRECA R.G. n. 27789/2015 dott. Anna MOSCARINI Consigliere Rep. @... ha pronunciato la seguente hon3706 SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 27789 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da PA IN (C.F.: [...]) AM US (C.F.: VRD GPP 36A07 H2241) avvocati difensori di sé stessi, rappresentati e difesi altresì, giusta procura a margine del ricorso, dall'avvocato Silvio Dat- tola (C.F.: [...]) -ricorrenti- nei confronti di REGIONE CALABRIA (C.F.: 02205340793), in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall'avvocato Paolo Falduto (C.F.: [...]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca- tanzaro n. 374/2015, pubblicata in data 19 marzo 2015; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22 gennaio 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo;
2018 186 uditi: Ric. n. 27789/2015 - Sez.
3 - Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza Pagina 1 di 10 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'avvocato Silvio Dattola e l'avvocato Antonio VE, per delega di US VE, per i ricorrenti.
Fatti di causa
La Regione Calabria ha agito in giudizio nei confronti di Vin- cenzo IO e US VE per ottenere la restitu- zione delle somme loro versate in esecuzione di una sentenza di condanna del Pretore di Reggio Calabria in seguito definiti- vamente annullata per difetto di giurisdizione. I convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna della Regione al pagamento delle prestazioni rese in suo favo- re, per cui era stata originariamente condannata. La domanda della Regione è stata accolta dal Tribunale di Ca- tanzaro, che ha dichiarato inammissibili quelle proposte dai convenuti in via riconvenzionale. La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il IO ed il VE, sulla base di sedici mo- tivi. Resiste con controricorso la Regione Calabria. Ragioni della decisione 1. Premessa Il ricorso è formulato in modo poco chiaro ed è di difficile let- tura, in quanto contiene l'esposizione di una serie di distinte censure aventi in molti casi il medesimo oggetto, spesso for- mulate in modo prolisso e ripetitivo, e di cui non sempre risul- ta agevolmente comprensibile il senso. Si impone quindi, onde consentire un adeguato sviluppo logico della decisione, in primo luogo la trattazione congiunta dei motivi che riguardano la questione (pregiudiziale) della giuri- sdizione sull'azione proposta dalla Regione, per poi procedere Ric. n. 27789/2015 - Sez.
3 - Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza Pagina 2 di 10 all'esame di quelli relativi all'eccezione di prescrizione di detta azione e di quelli attinenti alle domande riconvenzionali pro- poste dai convenuti, riservando infine un esame distinto alle ulteriori censure non riguardanti le predette questioni.
2. Motivi attinenti alla giurisdizione sull'azione principa- le della Regione Calabria Hanno ad oggetto la questione pregiudiziale della giurisdizione sull'azione restitutoria proposta della Regione, il secondo ed il nono motivo del ricorso. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 37 cpc, 382 e ss., 389 cpc. attinenti alla giurisdizione in relazio- ne all'art. 360 cpc n. 1». Con il nono motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 59 L. 18/06/2009 n. 69 nonché art. co. 3 e co. 4 L. 1034/71 e succ. mod.». Tali motivi sono infondati. Secondo i ricorrenti, la giurisdizione sull'azione di ripetizione proposta dalla Regione Calabria spetterebbe al giudice ammi- nistrativo, in coerenza con quanto definitivamente accertato in relazione alla loro originaria domanda di merito accolta con la sentenza pretorile riformata dopo essere stata portata ad ese- cuzione. In realtà, come correttamente rilevato dalla corte di appello, l'azione di ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado successivamente riformata costitui- sce una ordinaria azione restitutoria di diritto privato, e la giu- risdizione su di essa prescinde dalla natura e dal titolo del credito oggetto del pagamento. Non si pone nella specie, quindi, alcun problema di giurisdizione: trattandosi di diritti soggettivi, essa spetta al giudice ordinario (cfr. in proposito Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016, Rv. 639283 01: «l'azione di restituzione della somma pagata in esecu- zione di un lodo arbitrale dichiarato nullo con sentenza con-- Ric. n. 27789/2015 - Sez.
3 - Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza - Pagina 3 di 10 fermata in cassazione per sussistenza della giurisdizione e- sclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giuri- sdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordina- rio, in modo autonomo, dovendosi assicurare l'effettività della tutela del "solvens", a prescindere dalle vicende dell'eventuale giudizio di rinvio, nella specie non disposto»; cfr. anche Sez. U, Ordinanza n. 12190 del 02/07/2004, Rv. 574077 – 01, che in motivazione chiarisce espressamente che la tutela del dirit- to soggettivo alla restituzione di quanto pagato in base a sen- tenza poi cassata appartiene alla giurisdizione del giudice or- dinario, in un caso in cui, come nella specie, la sentenza di condanna posta in esecuzione era stata cassata senza rinvio per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrati- vo). Poiché d'altra parte la vicenda processuale ha avuto luogo quando non era ancora possibile la translatio iudicii in conse- guenza della dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudi- ce ordinario, del tutto inconferente si rivela il richiamo all'art. 389 c.p.c, disposizione che attribuisce proprio al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata senza rinvio la competen- za sulle azioni restitutorie.
3. Motivi attinenti alla prescrizione dell'azione di ripeti- zione proposta dalla Regione Hanno ad oggetto la prescrizione dell'azione della Regione, il primo motivo, quelli dal terzo al sesto, nonché l'ottavo ed il sedicesimo. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. in riferimento agli artt. 2909 e 2935 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 1 cpc». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio- ne di legge, in relazione all'art. 336 comma n. 2 cpc (ante ri- forma del 1990) e art. 431 cpc, nonché all'art. 293 e ss. c.c. in relazione all'art. 360 cpc n. 3». -Pagina 4 di 10 Ric. n. 27789/2015 - Sez.
3 - Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione di legge, in relazione all'art. 336 comma n. 2 cpc (ante riforma del 1990), art. 324 cpc, nonché dell'art. 2934, 2935 e ss. c.c. in relazione all'art. 360 cpc n. 3». Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione, artt. 2934 (Estinzione del diritto) - 2935 (Decorrenza della prescrizione) c.c. 2984 n. 4 CC (Prescrizione di cinque anni) con riferimento all'art. 360 c.p.c. num. 1 e num. 3». Con il sesto motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio- ne, artt. 324 c.p.c. rif. art. 360 n. 3 c.p.c. (ad integrazione del precedente motivo)». Con l'ottavo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applica- zione art. 99 c.p.c. rif. Art. 360 n. 3 cpc». Con il sedicesimo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 112 cpc Ius superveniens, violazione di dirit- to, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc». Anche i motivi in esame sono infondati. Va in primo luogo osservato che, trattandosi di azione di ripe- tizione di un pagamento effettuato (come è pacifico) all'esito di esecuzione forzata di un titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo, ai fini del definitivo consolidamento del relativo di- ritto della Regione non occorreva alcun giudicato sostanziale sui diritti fatti valere in giudizio, ma esclusivamente il giudica- to formale sulla decisione di secondo grado che, riformandola, aveva determinato l'inefficacia della sentenza di primo grado (e cioè del titolo posto in esecuzione), e con questa, in virtù dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., di tutti gli atti del relativo processo esecutivo. E il predetto giudicato nella specie si è certamente formato al momento della pubblicazione (e non della semplice decisione, che non ha alcun rilievo esterno) della sentenza di legittimità di conferma di quella di secondo grado. Ric. n. 27789/2015 - Sez.
3 - Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza Pagina 5 di 10 Per quanto riguarda la decorrenza e la durata della prescrizio- ne, la decisione impugnata è del tutto conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, anche in relazione alla formulazione temporalmente vigente dell'art. 336 c.p.c., sia in tema di decorrenza che di durata della prescrizione. In base a tali principi «il diritto alla restituzione delle somme pa- gate in esecuzione di una sentenza di condanna, successiva- mente (impugnata e) riformata, soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che i- nizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo con la riforma della sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito»> (Cass., Sez. L, Sentenza n. 3269 del 11/07/1989, Rv. 463345 - 01; nel medesimo senso, con ri- guardo alla possibilità di agire in ripetizione solo dopo il pas- saggio in giudicato della sentenza di riforma di quella esegui- ta: Sez. U, Sentenza n. 5186 del 09/05/1991, Rv. 472080 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3023 del 28/03/1994, Rv. 485963 · 01; Sez. 3, Sentenza n. 13635 del 05/11/2001, Rv. 549997 – 01; del tutto irrilevante in proposito è la questione della prov- visoria esecutività della sentenza di primo grado, in quanto emessa all'esito di un giudizio soggetto al rito del lavoro, in quanto l'art. 336 c.p.c., nel testo anteriore alle riforme del 1990, era applicabile anche con riguardo a dette sentenze: cfr. ad es. Cass., Sez. L, Sentenza n. 2348 del 12/04/1980, Rv. 406040 - 01: «anche nel rito del lavoro, la sentenza di appello che riforma quella di primo grado provvisoriamente esecutiva non fa venir meno gli atti di esecuzione già posti in essere che restano in vita fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma»; Sez. L, Sentenza n. 4563 del 15/07/1980, Rv. 408398 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1721 del 17/02/1988, Rv. 457727 - 01). La decisione impugnata, in applicazione degli enunciati princi- pi, ha individuato correttamente la data di decorrenza e la du- Ric. n. 27789/2015 - Sez.
3 - Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza - Pagina 6 di 10 rata della prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dalla Regione, ed ha escluso che la suddetta prescrizione fosse ma- turata. Le censure dei ricorrenti si rivelano pertanto prive di fonda- mento.
4. Motivi attinenti alle domande riconvenzionali dei ri- correnti Hanno ad oggetto le domande riconvenzionali dei ricorrenti, volte ad ottenere il pagamento dei compensi loro spettanti in virtù delle prestazioni rese in favore della Regione e già loro riconosciuti con la originaria sentenza pretorile poi riformata per difetto di giurisdizione, i motivi dal decimo al tredicesimo. Con il decimo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione di legge, in relazione all'art. 2233 c.c., all'art. 2702 e ss. c.c. in materia di prova documentale, 191 cpc e ss, 210 cpc, . in relazione all'art. 360 cpc n. 3». Con l'undicesimo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione di legge, in relazione all'art. 2233 c.c., all'art. 432 c.p.c., 1226 c.c., omessa pronuncia in relazione all'art. 360 срс п. 3». Con il dodicesimo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 2233 c.c. 2934 c.c. e ss., artt. 167 cpc, 343 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc». Con il tredicesimo motivo si denunzia «Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 112 cpc.in relazione all'art. 360 n. 4 cpc». Tali motivi sono inammissibili. Come emerge dalla sentenza impugnata, l'appello proposto dai convenuti con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità delle loro domande riconvenzionali da parte del tribunale è stato dichiarato a sua volta inammissibile dalla corte di appel- lo, in quanto la censura è stata ritenuta «del tutto avulsa dalla motivazione della sentenza di primo grado». Ric. n. 27789/2015 - Sez.
3 -Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza - Pagina 7 di 10 L'indicata ragione, di carattere processuale, della decisione di secondo grado, non risulta specificamente censurata, il che determina il giudicato interno su di essa, con assorbimento di ogni altra questione relativa alle suddette domande riconven- zionali. Nel ricorso, del resto, non viene adeguatamente chiarito il contenuto esatto della decisione di primo grado relativa alle domande riconvenzionali in questione, e non è specificamente richiamato il contenuto del gravame avanzato dai ricorrenti sul punto, di modo che non sarebbe comunque possibile verificare né la correttezza della decisione di secondo grado in ordine all'inammissibilità dell'appello, né comunque il fondamento nel merito delle censure esposte.
5. Gli ulteriori motivi di ricorso Con il settimo motivo si denunzia «Violazione dell'art. 112 c.c.. nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all'art. 360 n. 3 cpc». Con il quattordicesimo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc. per omessa pronuncia su Iva e interessi, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc». Con il quindicesimo motivo si denunzia «Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 112 cpc sull'eccezione di compensazione, violazione di diritto, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc». Neanche questi ulteriori motivi possono trovare accoglimento.
5.1 Il settimo motivo è assolutamente incomprensibile: non è chiarito in modo intellegibile l'oggetto dell'omessa pronuncia denunziato dai ricorrenti. In ogni caso, per quanto emerge dagli atti, la decisione impugnata si è pronunciata su tutte le domande proposte.
5.2 Con il quattordicesimo motivo si deduce omissione di pro- nuncia in ordine all'ottavo motivo di appello, riguardante IVA e interessi sulle somme chieste in restituzione. Ric. n. 27789/2015 Sez. 3 Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza-Pagina 8 di 10 Ma, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la corte di appello si è espressamente pronunciata su tali questioni, ri- gettandole nel merito, precisamente al capitolo VII (a pag. 14, con particolare riguardo all'importo da restituire ed ai relativi accessori tributari, e con esplicito richiamo all'ottavo motivo di gravame) ed al capitolo III (a pag. 10, con riguardo agli inte- ressi, ed anche qui con l'esplicito richiamo all'ottavo motivo di gravame) della sentenza impugnata. Il motivo è quindi infondato.
5.3 I quindicesimo motivo, relativo alla proposizione dell'eccezione di compensazione nella comparsa di risposta in primo grado, infine, prospetta un errore percettivo di tipo re- vocatorio, non ammissibile nella presente sede.
6. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 11.000,00, oltre € 200,00 per e- sborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo Ric. n. 27789/2015 Sez.
3 - Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza-Pagina 9 di 10 di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, in data 22 gennaio 2018. Il presidente L'estensore Augusto TATANGELO Roberta VIVALDI Augonto Tatangas Funzionario Giudiziasi Innocenzo BATTISTA SITATO IN CANCELLERIA ☐ 15 FEB. Oygi I Funzionario Giudiziarie Innocenze BATTISTA Ric. n. 27789/2015 - Sez.
3 - Ud. 22 gennaio 2018 - Sentenza Pagina 10 di 10