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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte di appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi ConIGliere dott.ssa Stefania Abbate ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2322 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
AVV. (C.F. ) Parte_1 C.F._1
in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Cesare Battisti n.10, 30027
San Donà di Piave (VE) appellante contro
(C.F. ), deceduta in data 27.01.2024 Controparte_1 C.F._2
appellati contumaci oggetto: appello avverso la sentenza n. 2080/2023 del Tribunale di Venezia, depositata il
20.11.2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la IG.ra al pagamento in favore Controparte_1
dell'avv. della somma di € 17.436,39 quale compenso per l'attività Parte_1
professionale svolta in suo favore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta congrua dalla Corte adita.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 depositata nel primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO:
Condannarsi l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.12.2023 l'avv. ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 2080 del 20.11.2023, con cui il Tribunale di Venezia aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere da il pagamento di una somma pari ad € Controparte_1
17.436,39, a titolo di compenso per prestazioni di attività professionale eseguite in suo favore.
A sostegno del gravame l'appellante ha articolato i seguenti motivi: i) erronea e/o mancata valutazione della documentazione allegata – violazione dell'art. 115 c.p.c. - omessa valutazione delle prove documentali ed erronea ricostruzione dei fatti di causa;
ii) erronea valutazione delle norme sulla capacità naturale della IG.ra – violazione e Controparte_1
falsa applicazione dell'art. 428 c.c. in relazione alla nomina dell'amministratore di sostegno – eccezione di giudicato implicito in quanto questione già risolta dal giudice dott.ssa Tosi nel procedimento possessorio, ove non riteneva la IG.ra ffetta da incapacità naturale;
iii) CP_1
2 mancato esame della documento 28 di cui al fascicolo di primo grado, che prova puntualmente le attività svolte dall'avv. – documento inviato all'amministratore di Pt_1
sostegno su sua richiesta per relazionare il Giudice Tutelare sulla situazione della beneficiaria e mai contestato – principio di non contestazione.
In particolare, le censure dell'appellante attingono i seguenti rilievi contenuti nella sentenza:
a) il rilievo in base al quale “nella specie dall'esame della documentazione attorea non emerge il conferimento di qualsivoglia procura ovvero mandato da parte della resistente all'avv.
sebbene, quantomeno per le (vaghe) attività di “liquidazione della polizza vita”, Pt_1
“adeguamento degli investimenti finanziari ereditati dalla IG.ra , l'esistenza di un CP_1
mandato dovrebbe emergere documentalmente dato che il relazionarsi con soggetti istituzionali quali Banche assoggettate giocoforza a stringenti procedure di tutela della
Privacy, impone, logicamente che l'incarico al mandatario od al procuratore risulti per tabulas”;
b) il punto in cui il primo giudice afferma che “in ogni caso, è altrettanto nitida la condizione di incapacità naturale dell'odierna convenuta all'epoca del conferimento degli incarichi (verbali) de quibus e posta a fondamento dell'eccezione riconvenzionale di vizio del consenso sollevata in comparsa di costituzione”, in quanto, a far data dal 2014, ella risultava “non in grado di compiere consapevolmente gli atti della vita quotidiani in modo autonomo non essendo, inoltre, in grado di gestire la propria situazione economico/finanziaria e non essendo più in grado di finalizzare autonomamente anche le più semplici operazioni economiche”;
c) il rilevo in base al quale “non sono state puntualmente dedotte le attività compiute dall'avv.
per la cliente, di talchè non è neppure possibile verificarne l'effettivo svolgimento, né Pt_1
procedere ad una loro valutazione, anche ai fini della quantificazione del compenso sub iudice”.
3 2. Il processo, dapprima dichiarato interrotto per morte dell'appellata Controparte_1
(deceduta nelle more della scadenza del termine di costituzione, in data 27.01.2024, v. certificato di morte depositato dall'avv. J. Facchini il 16.04.2024) ed in seguito riassunto dall'appellante, con ricorso notificato collettivamente e impersonalmente, ai sensi dell'art. 303, co. 2., c.p.c., agli eredi della parte, non costituiti, è stato rinviato per la rimessione al collegio, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 11.06.2025 e – previa sostituzione del ConIGliere relatore e riassegnazione del fascicolo con decreto del 26.05.2025
– assunto in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate dall'appellante.
3. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato la documentazione prodotta, addivenendo, così, ad una erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda, senza neppure avvedersi che quella documentazione non era stata contestata dall'amministratore di sostegno della parte interessata e che, pertanto,
l'esistenza del titolo negoziale doveva ritenersi provata.
In particolare, l'avv. censura il punto della sentenza nel quale il giudice di prime cure Pt_1
ha escluso che fosse stata fornita la prova del conferimento di “qualsivoglia procura ovvero mandato” da parte della IG.ra e, a sostegno di tale tesi, richiama innanzitutto uno CP_1
scritto, a suo dire redatto dalla stessa dal quale dovrebbe desumersi la volontà di CP_1
questa di addivenire alla conclusione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto lo svolgimento di attività di tipo stragiudiziale.
Il motivo non è fondato.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da
4 parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni” (Cass. Sez. 2, Ord. 29/01/2025, n. 2137; Sez. 2,
Sent. 24/01/2017, n. 1792; Sez. 2, Sent. n. 3016 del 10/02/2006; Sez. 3, n. 1244 del
04/02/2000).
In specie, pertanto, emergendo dalla disamina degli atti difensivi della IG.ra la ferma CP_1
contestazione dell'esistenza di un incarico professionale per qualsivoglia attività stragiudiziale
(cfr. pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione, ove si legge: “Si eccepisce, ancora, perché un tanto emerge dall'esame della documentazione allegata al ricorso, il totale difetto di conferimento di qualsivoglia procura ovvero mandato al ricorrente da parte della resistente che non ha mai conferito alcun specifico incarico all'Avv. ” e “Come emerge dalla Pt_1
documentazione che dimette lo stesso ricorrente (cfr. doc. 25 avversario) e da quella che dimettiamo quale doc. 5, se qualcuno (…) ha incaricato il ricorrente di ingerirsi negli affari economici della SI.ra .questi non è stata certo la resistente bensì proprio l'altro Pt_2
fratello”), sarebbe spettato all'appellante di fornire la prova del mandato ricevuto e, prima ancora, di allegare le circostanze di tempo e luogo in cui il contratto si sarebbe perfezionato e gli esatti termini delle attività rimesse.
Al riguardo, va precisato che lo stesso appellante ribadisce come esulino dall'oggetto del presente giudizio le attività compiute nel procedimento possessorio promosso dalla IG.ra nei confronti di nel marzo 2016 (doc. 6 primo grado) e nel CP_1 Parte_3
procedimento di amministrazione di sostegno promosso con ricorso depositato il 13.11.2015 da , attività per le quali già il Giudice tutelare, con decreto del 23.01.2018, aveva Parte_3
liquidato i compensi ad esso spettanti (doc. 4 e 2 resistente, fascicolo di primo grado).
5 La contesa, dunque, inerisce esclusivamente all'attività stragiudiziale compiuta, in ipotesi, a partire dal luglio 2015, quando, in data imprecisata, la IG.ra gli avrebbe rimesso CP_1
mandato per farsi assistere, secondo quanto si legge nel ricorso introduttivo depositato in primo grado, “in diverse posizioni civilistiche relative (..) alla successione della figlia
[...]
”, la quale era dotata di un considerevole patrimonio ed era venuta a mancare Persona_1
nel marzo 2015.
Sulla base di una siffatta premessa, di per sé indeterminata, l'appellante ha fornito una descrizione alquanto rinfusa di attività compiute nell'interesse della IG.ra CP_1
parzialmente estranee al novero delle questioni connesse alla successione mortis causa della IG.ra ed afferenti, semmai, ad una gestione del patrimonio della IG.ra (a titolo Per_1 CP_1
di esempio, richiedere appuntamenti a funzionari bancari per discutere l'entità dei prelevamenti settimanali della cliente, prendere contatti con lo per la Controparte_2
gestione del patrimonio della IG.ra raccogliere informazioni sugli immobili, CP_1
incaricando anche un'agenzia per le visure immobiliari e recandosi presso il commercialista e presso l'Agenzia delle Entrate), per poi quantificare i propri compensi limitandosi a valorizzare le seguenti voci:
- assistenza per la liquidazione della polizza vita di , per la quale è stato Persona_1
riconosciuto alla madre IG.ra l'importo di € 125.000,00; Controparte_1
- assistenza per adeguare gli investimenti finanziari ereditati dalla figlia , per Persona_1
oltre € 600.000,00, in strumenti più sicuri e consoni all'età avanzata della IG.ra CP_1
- riconoscimento di debito di € 140.000,00, somma che il fratellastro della IG.ra CP_1
si era fatto dare di nascosto e che, a seguito della redazione da parte del legale del
[...]
contratto di mutuo, poteva essere azionata in qualsiasi momento;
6 - “storno” del testamento fatto redigere alla IG.ra dal fratellastro , per cui il CP_1 Per_2
legale ha prontamente preso provvedimenti inviando la lettera di cui al doc. 25 (recte, doc.
24);
- gestione dei rapporti con il RO (…) frapponendosi alla ferma idea della IG.ra di CP_1
voler donare € 200.000,00 per il rifacimento del sagrato della Chiesa antistante la sua abitazione (“costretto ad intervenire, fu davvero difficile convincerla (…)”).
Rispetto a tali ultime attività, uniche specificamente dedotte, onde provare la sussistenza del titolo negoziale l'Avv. ha innanzitutto prodotto uno scritto privo di data e di firma Pt_1
(doc. 1 fascicolo di primo grado), la cui valenza dimostrativa, in un contesto connotato dalla ferma contestazione della parte resistente, è stata correttamente esclusa dal primo giudice, per un duplice ordine di ragioni: a) la forma non rispecchia affatto quella di un contratto d'opera professionale, consistendo di un mero elenco di adempimenti, domande ed enunciazioni connotati da estrema vaghezza (es. “per verificare conto a banca chi mi serve e con chi devo parlare” “per adozione dove mi serve rivolgermi”, “io voglio mettere tutto a posto per la mia tranquillità”), senza conferimento di incarico a chicchessia;
b) quell'elenco ricomprende il compimento di atti personalissimi, quale l'atto di “fare testamento”, a conferma della mancanza di una volontà, ad esso sottesa, di investire terzi di un qualsivoglia mandato.
Né il titolo può essere desunto in via presuntiva dagli ulteriori elementi offerti dall'appellante, quali le richieste di estratti di conto corrente trasmesse alle banche, l'invio di una missiva al fratello dell'interessata per ottenere lo “storno” di un testamento, le mere affermazioni circa l'opera di convincimento esercitata, in un periodo imprecisato, per ovviare all'intendimento manifestato dalla IG.ra di effettuare una cospicua donazione alla o la CP_1 CP_3
produzione del contratto di mutuo intercorso con il fratello, in cui IGnificativamente
7 l'appellante compare come testimone, e non come legale della mutuante (doc. 22 fascicolo di primo grado).
Ed invero, quanto alle prime, si tratta di documenti sottoscritti anche dall'interessata (doc. 10
e 13 fascicolo di primo grado), ad escludere l'eIGenza dell'apporto dell'appellante, il quale, invero, non ha richiesto alcun compenso per averla affiancata nell'accesso ai conti correnti, mentre le altre attività si connotano in funzione della necessità di evitare che la donna ponesse in essere atti di disposizione patrimoniale per sé pregiudizievoli e, proprio per questo, lasciano supporre in capo alla stessa esattamente una volontà contraria ad uno spontaneo conferimento d'incarico professionale, denotando semmai un'eIGenza di protezione analoga a quella sottesa all'istituto dell'amministrazione di sostegno, di cui l'appellante assume di essersi fatto carico pur dopo l'instaurazione del procedimento a ciò deputato e la nomina dell'amministratore di sostegno, com'è per lo storno del testamento, sollecitato, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, quando ogni operazione d'interesse della beneficiaria avrebbe dovuto essere demandata, per decreto del giudice tutelare del 02.11.2016, all'amministratore di sostegno, previa eventuale autorizzazione del giudice ex artt. 411 e 374 c.c. (v. doc. 24 e 37 ricorrente, nonchè doc. 1 e 3 resistente, fascicolo di primo grado).
L'appellante, poi, non è riuscito a dimostrare di essere stato officiato dalla IG.ra dello CP_1
svolgimento dell'attività intesa all'adeguamento degli investimenti finanziari ed alla liquidazione delle polizze vita contratte dalla figlia.
Al proposito, invero, non si è neppure confrontato con il giusto rilievo del giudice di prime cure, secondo cui un eventuale mandato per lo svolgimento di tali attività avrebbe dovuto rivestire necessariamente la forma scritta, attese le stringenti norme vigenti in materia di tutela della privacy, a ciò dovendosi aggiungere che non risulta sia stato poi dato corso ad
8 alcun reinvestimento, che in ogni caso dalla stessa ricostruzione dell'appellante si evince che fu il direttore della Banca, e non già l'interessata, a prospettare la necessità di valutare nuove proposte d'investimento e che, per quanto attiene alle polizze vita contratte dalla figlia, non è stata documentata alcuna attività sollecitatoria rivolta dal legale ai due Istituti interessati, né
è stata prodotta la copia delle polizze, di cui ovviamente doveva disporre per avanzare una qualsiasi istanza, ma un estratto di conto corrente con i relativi accrediti dell'agosto 2015 e la richiesta al curante di una relazione medica sulle vicende della malattia della IG.ra , Per_1
avanzata, tuttavia, nel settembre 2016, quando già le polizze erano state liquidate, dunque inconferente (doc. 11 e 32 fascicolo primo grado).
4. Con il terzo motivo d'appello l'appellante denuncia “l'omesso esame della documentazione in atti (doc. 28 fascicolo di primo grado) che prova puntualmente le attività svolte dall'avv.
– documento inviato all'amministratore di sostegno su sua richiesta per relazionare il Pt_1
Giudice Tutelare sulla situazione della beneficiaria e mai contestato – Principio di non contestazione”.
Anche tale motivo è infondato.
L'avv. , richiamando il documento 28, si riferisce ad una relazione che lui stesso Pt_1
aveva redatto per ottenere dal giudice tutelare, per il tramite dell'amministratore di sostegno, la liquidazione dei compensi ritenuti spettanti per l'attività processuale e stragiudiziale svolta in favore della beneficiaria.
Tale scritto nulla aggiunge a quanto già sopra osservato, sia perché trattasi di documento che non può costituire prova in favore della stessa parte che l'ha formato, sia perché in esso permane la genericità delle allegazioni in ordine ai termini del mandato asseritamente conferito dalla IG.ra ed alle attività svolte in adempimento dello stesso. CP_1
9 Inoltre, va disatteso l'assunto che le circostanze riportate nel documento non necessitassero di essere provate, in quanto l'amministratore di sostegno, nel portarle all'attenzione del giudice tutelare, non aveva mai contestato alcunché, dando per implicitamente svolta l'attività indicata.
Non solo, trattandosi di attività condotte al di fuori della sua sfera di controllo,
l'amministratore di sostegno non avrebbe potuto svolgere rilievo alcuno, ma il principio di non contestazione opera unicamente all'interno del processo e, pertanto, nel contesto predetto è impropriamente richiamato.
Infine, non giova all'appellante il generico richiamo a tutti i capitoli di prova orale formulati nel primo grado (n. 86 capitoli), non accompagnato da specifiche censure che possano indurre il Collegio a rimeditare i motivi articolatamente espressi nell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie pronunciata in prime cure.
5. Il secondo motivo d'appello, con cui l'appellante ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.c., rimane assorbito, non essendovi necessità di accertare la capacità della IG.ra a prestare il consenso rispetto ad un mandato professionale la cui CP_1
esistenza non sia stata dimostrata.
6. In conclusione, l'appello proposto dall'avv. dev'essere rigettato. Parte_1
7. Essendo rimasta contumace la parte appellata, risultata vittoriosa, alcunchè deve disporsi con riguardo alle spese del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
10 La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 2080/2023 del Tribunale di Venezia, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
3) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Così deciso a Venezia nella camera di conIGlio del 18.6.2025
Il Cons. estensore La Presidente
dott.ssa Stefania Abbate dott.ssa Clotilde Parise
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte di appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi ConIGliere dott.ssa Stefania Abbate ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2322 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
AVV. (C.F. ) Parte_1 C.F._1
in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Cesare Battisti n.10, 30027
San Donà di Piave (VE) appellante contro
(C.F. ), deceduta in data 27.01.2024 Controparte_1 C.F._2
appellati contumaci oggetto: appello avverso la sentenza n. 2080/2023 del Tribunale di Venezia, depositata il
20.11.2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la IG.ra al pagamento in favore Controparte_1
dell'avv. della somma di € 17.436,39 quale compenso per l'attività Parte_1
professionale svolta in suo favore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta congrua dalla Corte adita.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 depositata nel primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO:
Condannarsi l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.12.2023 l'avv. ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 2080 del 20.11.2023, con cui il Tribunale di Venezia aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere da il pagamento di una somma pari ad € Controparte_1
17.436,39, a titolo di compenso per prestazioni di attività professionale eseguite in suo favore.
A sostegno del gravame l'appellante ha articolato i seguenti motivi: i) erronea e/o mancata valutazione della documentazione allegata – violazione dell'art. 115 c.p.c. - omessa valutazione delle prove documentali ed erronea ricostruzione dei fatti di causa;
ii) erronea valutazione delle norme sulla capacità naturale della IG.ra – violazione e Controparte_1
falsa applicazione dell'art. 428 c.c. in relazione alla nomina dell'amministratore di sostegno – eccezione di giudicato implicito in quanto questione già risolta dal giudice dott.ssa Tosi nel procedimento possessorio, ove non riteneva la IG.ra ffetta da incapacità naturale;
iii) CP_1
2 mancato esame della documento 28 di cui al fascicolo di primo grado, che prova puntualmente le attività svolte dall'avv. – documento inviato all'amministratore di Pt_1
sostegno su sua richiesta per relazionare il Giudice Tutelare sulla situazione della beneficiaria e mai contestato – principio di non contestazione.
In particolare, le censure dell'appellante attingono i seguenti rilievi contenuti nella sentenza:
a) il rilievo in base al quale “nella specie dall'esame della documentazione attorea non emerge il conferimento di qualsivoglia procura ovvero mandato da parte della resistente all'avv.
sebbene, quantomeno per le (vaghe) attività di “liquidazione della polizza vita”, Pt_1
“adeguamento degli investimenti finanziari ereditati dalla IG.ra , l'esistenza di un CP_1
mandato dovrebbe emergere documentalmente dato che il relazionarsi con soggetti istituzionali quali Banche assoggettate giocoforza a stringenti procedure di tutela della
Privacy, impone, logicamente che l'incarico al mandatario od al procuratore risulti per tabulas”;
b) il punto in cui il primo giudice afferma che “in ogni caso, è altrettanto nitida la condizione di incapacità naturale dell'odierna convenuta all'epoca del conferimento degli incarichi (verbali) de quibus e posta a fondamento dell'eccezione riconvenzionale di vizio del consenso sollevata in comparsa di costituzione”, in quanto, a far data dal 2014, ella risultava “non in grado di compiere consapevolmente gli atti della vita quotidiani in modo autonomo non essendo, inoltre, in grado di gestire la propria situazione economico/finanziaria e non essendo più in grado di finalizzare autonomamente anche le più semplici operazioni economiche”;
c) il rilevo in base al quale “non sono state puntualmente dedotte le attività compiute dall'avv.
per la cliente, di talchè non è neppure possibile verificarne l'effettivo svolgimento, né Pt_1
procedere ad una loro valutazione, anche ai fini della quantificazione del compenso sub iudice”.
3 2. Il processo, dapprima dichiarato interrotto per morte dell'appellata Controparte_1
(deceduta nelle more della scadenza del termine di costituzione, in data 27.01.2024, v. certificato di morte depositato dall'avv. J. Facchini il 16.04.2024) ed in seguito riassunto dall'appellante, con ricorso notificato collettivamente e impersonalmente, ai sensi dell'art. 303, co. 2., c.p.c., agli eredi della parte, non costituiti, è stato rinviato per la rimessione al collegio, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 11.06.2025 e – previa sostituzione del ConIGliere relatore e riassegnazione del fascicolo con decreto del 26.05.2025
– assunto in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate dall'appellante.
3. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato la documentazione prodotta, addivenendo, così, ad una erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda, senza neppure avvedersi che quella documentazione non era stata contestata dall'amministratore di sostegno della parte interessata e che, pertanto,
l'esistenza del titolo negoziale doveva ritenersi provata.
In particolare, l'avv. censura il punto della sentenza nel quale il giudice di prime cure Pt_1
ha escluso che fosse stata fornita la prova del conferimento di “qualsivoglia procura ovvero mandato” da parte della IG.ra e, a sostegno di tale tesi, richiama innanzitutto uno CP_1
scritto, a suo dire redatto dalla stessa dal quale dovrebbe desumersi la volontà di CP_1
questa di addivenire alla conclusione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto lo svolgimento di attività di tipo stragiudiziale.
Il motivo non è fondato.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da
4 parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni” (Cass. Sez. 2, Ord. 29/01/2025, n. 2137; Sez. 2,
Sent. 24/01/2017, n. 1792; Sez. 2, Sent. n. 3016 del 10/02/2006; Sez. 3, n. 1244 del
04/02/2000).
In specie, pertanto, emergendo dalla disamina degli atti difensivi della IG.ra la ferma CP_1
contestazione dell'esistenza di un incarico professionale per qualsivoglia attività stragiudiziale
(cfr. pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione, ove si legge: “Si eccepisce, ancora, perché un tanto emerge dall'esame della documentazione allegata al ricorso, il totale difetto di conferimento di qualsivoglia procura ovvero mandato al ricorrente da parte della resistente che non ha mai conferito alcun specifico incarico all'Avv. ” e “Come emerge dalla Pt_1
documentazione che dimette lo stesso ricorrente (cfr. doc. 25 avversario) e da quella che dimettiamo quale doc. 5, se qualcuno (…) ha incaricato il ricorrente di ingerirsi negli affari economici della SI.ra .questi non è stata certo la resistente bensì proprio l'altro Pt_2
fratello”), sarebbe spettato all'appellante di fornire la prova del mandato ricevuto e, prima ancora, di allegare le circostanze di tempo e luogo in cui il contratto si sarebbe perfezionato e gli esatti termini delle attività rimesse.
Al riguardo, va precisato che lo stesso appellante ribadisce come esulino dall'oggetto del presente giudizio le attività compiute nel procedimento possessorio promosso dalla IG.ra nei confronti di nel marzo 2016 (doc. 6 primo grado) e nel CP_1 Parte_3
procedimento di amministrazione di sostegno promosso con ricorso depositato il 13.11.2015 da , attività per le quali già il Giudice tutelare, con decreto del 23.01.2018, aveva Parte_3
liquidato i compensi ad esso spettanti (doc. 4 e 2 resistente, fascicolo di primo grado).
5 La contesa, dunque, inerisce esclusivamente all'attività stragiudiziale compiuta, in ipotesi, a partire dal luglio 2015, quando, in data imprecisata, la IG.ra gli avrebbe rimesso CP_1
mandato per farsi assistere, secondo quanto si legge nel ricorso introduttivo depositato in primo grado, “in diverse posizioni civilistiche relative (..) alla successione della figlia
[...]
”, la quale era dotata di un considerevole patrimonio ed era venuta a mancare Persona_1
nel marzo 2015.
Sulla base di una siffatta premessa, di per sé indeterminata, l'appellante ha fornito una descrizione alquanto rinfusa di attività compiute nell'interesse della IG.ra CP_1
parzialmente estranee al novero delle questioni connesse alla successione mortis causa della IG.ra ed afferenti, semmai, ad una gestione del patrimonio della IG.ra (a titolo Per_1 CP_1
di esempio, richiedere appuntamenti a funzionari bancari per discutere l'entità dei prelevamenti settimanali della cliente, prendere contatti con lo per la Controparte_2
gestione del patrimonio della IG.ra raccogliere informazioni sugli immobili, CP_1
incaricando anche un'agenzia per le visure immobiliari e recandosi presso il commercialista e presso l'Agenzia delle Entrate), per poi quantificare i propri compensi limitandosi a valorizzare le seguenti voci:
- assistenza per la liquidazione della polizza vita di , per la quale è stato Persona_1
riconosciuto alla madre IG.ra l'importo di € 125.000,00; Controparte_1
- assistenza per adeguare gli investimenti finanziari ereditati dalla figlia , per Persona_1
oltre € 600.000,00, in strumenti più sicuri e consoni all'età avanzata della IG.ra CP_1
- riconoscimento di debito di € 140.000,00, somma che il fratellastro della IG.ra CP_1
si era fatto dare di nascosto e che, a seguito della redazione da parte del legale del
[...]
contratto di mutuo, poteva essere azionata in qualsiasi momento;
6 - “storno” del testamento fatto redigere alla IG.ra dal fratellastro , per cui il CP_1 Per_2
legale ha prontamente preso provvedimenti inviando la lettera di cui al doc. 25 (recte, doc.
24);
- gestione dei rapporti con il RO (…) frapponendosi alla ferma idea della IG.ra di CP_1
voler donare € 200.000,00 per il rifacimento del sagrato della Chiesa antistante la sua abitazione (“costretto ad intervenire, fu davvero difficile convincerla (…)”).
Rispetto a tali ultime attività, uniche specificamente dedotte, onde provare la sussistenza del titolo negoziale l'Avv. ha innanzitutto prodotto uno scritto privo di data e di firma Pt_1
(doc. 1 fascicolo di primo grado), la cui valenza dimostrativa, in un contesto connotato dalla ferma contestazione della parte resistente, è stata correttamente esclusa dal primo giudice, per un duplice ordine di ragioni: a) la forma non rispecchia affatto quella di un contratto d'opera professionale, consistendo di un mero elenco di adempimenti, domande ed enunciazioni connotati da estrema vaghezza (es. “per verificare conto a banca chi mi serve e con chi devo parlare” “per adozione dove mi serve rivolgermi”, “io voglio mettere tutto a posto per la mia tranquillità”), senza conferimento di incarico a chicchessia;
b) quell'elenco ricomprende il compimento di atti personalissimi, quale l'atto di “fare testamento”, a conferma della mancanza di una volontà, ad esso sottesa, di investire terzi di un qualsivoglia mandato.
Né il titolo può essere desunto in via presuntiva dagli ulteriori elementi offerti dall'appellante, quali le richieste di estratti di conto corrente trasmesse alle banche, l'invio di una missiva al fratello dell'interessata per ottenere lo “storno” di un testamento, le mere affermazioni circa l'opera di convincimento esercitata, in un periodo imprecisato, per ovviare all'intendimento manifestato dalla IG.ra di effettuare una cospicua donazione alla o la CP_1 CP_3
produzione del contratto di mutuo intercorso con il fratello, in cui IGnificativamente
7 l'appellante compare come testimone, e non come legale della mutuante (doc. 22 fascicolo di primo grado).
Ed invero, quanto alle prime, si tratta di documenti sottoscritti anche dall'interessata (doc. 10
e 13 fascicolo di primo grado), ad escludere l'eIGenza dell'apporto dell'appellante, il quale, invero, non ha richiesto alcun compenso per averla affiancata nell'accesso ai conti correnti, mentre le altre attività si connotano in funzione della necessità di evitare che la donna ponesse in essere atti di disposizione patrimoniale per sé pregiudizievoli e, proprio per questo, lasciano supporre in capo alla stessa esattamente una volontà contraria ad uno spontaneo conferimento d'incarico professionale, denotando semmai un'eIGenza di protezione analoga a quella sottesa all'istituto dell'amministrazione di sostegno, di cui l'appellante assume di essersi fatto carico pur dopo l'instaurazione del procedimento a ciò deputato e la nomina dell'amministratore di sostegno, com'è per lo storno del testamento, sollecitato, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, quando ogni operazione d'interesse della beneficiaria avrebbe dovuto essere demandata, per decreto del giudice tutelare del 02.11.2016, all'amministratore di sostegno, previa eventuale autorizzazione del giudice ex artt. 411 e 374 c.c. (v. doc. 24 e 37 ricorrente, nonchè doc. 1 e 3 resistente, fascicolo di primo grado).
L'appellante, poi, non è riuscito a dimostrare di essere stato officiato dalla IG.ra dello CP_1
svolgimento dell'attività intesa all'adeguamento degli investimenti finanziari ed alla liquidazione delle polizze vita contratte dalla figlia.
Al proposito, invero, non si è neppure confrontato con il giusto rilievo del giudice di prime cure, secondo cui un eventuale mandato per lo svolgimento di tali attività avrebbe dovuto rivestire necessariamente la forma scritta, attese le stringenti norme vigenti in materia di tutela della privacy, a ciò dovendosi aggiungere che non risulta sia stato poi dato corso ad
8 alcun reinvestimento, che in ogni caso dalla stessa ricostruzione dell'appellante si evince che fu il direttore della Banca, e non già l'interessata, a prospettare la necessità di valutare nuove proposte d'investimento e che, per quanto attiene alle polizze vita contratte dalla figlia, non è stata documentata alcuna attività sollecitatoria rivolta dal legale ai due Istituti interessati, né
è stata prodotta la copia delle polizze, di cui ovviamente doveva disporre per avanzare una qualsiasi istanza, ma un estratto di conto corrente con i relativi accrediti dell'agosto 2015 e la richiesta al curante di una relazione medica sulle vicende della malattia della IG.ra , Per_1
avanzata, tuttavia, nel settembre 2016, quando già le polizze erano state liquidate, dunque inconferente (doc. 11 e 32 fascicolo primo grado).
4. Con il terzo motivo d'appello l'appellante denuncia “l'omesso esame della documentazione in atti (doc. 28 fascicolo di primo grado) che prova puntualmente le attività svolte dall'avv.
– documento inviato all'amministratore di sostegno su sua richiesta per relazionare il Pt_1
Giudice Tutelare sulla situazione della beneficiaria e mai contestato – Principio di non contestazione”.
Anche tale motivo è infondato.
L'avv. , richiamando il documento 28, si riferisce ad una relazione che lui stesso Pt_1
aveva redatto per ottenere dal giudice tutelare, per il tramite dell'amministratore di sostegno, la liquidazione dei compensi ritenuti spettanti per l'attività processuale e stragiudiziale svolta in favore della beneficiaria.
Tale scritto nulla aggiunge a quanto già sopra osservato, sia perché trattasi di documento che non può costituire prova in favore della stessa parte che l'ha formato, sia perché in esso permane la genericità delle allegazioni in ordine ai termini del mandato asseritamente conferito dalla IG.ra ed alle attività svolte in adempimento dello stesso. CP_1
9 Inoltre, va disatteso l'assunto che le circostanze riportate nel documento non necessitassero di essere provate, in quanto l'amministratore di sostegno, nel portarle all'attenzione del giudice tutelare, non aveva mai contestato alcunché, dando per implicitamente svolta l'attività indicata.
Non solo, trattandosi di attività condotte al di fuori della sua sfera di controllo,
l'amministratore di sostegno non avrebbe potuto svolgere rilievo alcuno, ma il principio di non contestazione opera unicamente all'interno del processo e, pertanto, nel contesto predetto è impropriamente richiamato.
Infine, non giova all'appellante il generico richiamo a tutti i capitoli di prova orale formulati nel primo grado (n. 86 capitoli), non accompagnato da specifiche censure che possano indurre il Collegio a rimeditare i motivi articolatamente espressi nell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie pronunciata in prime cure.
5. Il secondo motivo d'appello, con cui l'appellante ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.c., rimane assorbito, non essendovi necessità di accertare la capacità della IG.ra a prestare il consenso rispetto ad un mandato professionale la cui CP_1
esistenza non sia stata dimostrata.
6. In conclusione, l'appello proposto dall'avv. dev'essere rigettato. Parte_1
7. Essendo rimasta contumace la parte appellata, risultata vittoriosa, alcunchè deve disporsi con riguardo alle spese del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
10 La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 2080/2023 del Tribunale di Venezia, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
3) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Così deciso a Venezia nella camera di conIGlio del 18.6.2025
Il Cons. estensore La Presidente
dott.ssa Stefania Abbate dott.ssa Clotilde Parise
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