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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3907/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3907/2025 promossa da:
SEMPLIFICATA (C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gian Claudio Ricca, elettivamente domiciliata in C.so
Peschiera n. 249, presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Stolfi, elettivamente C.F._1 domiciliata in Torino, corso Re Umberto 89 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in opposizione:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE Accertare la carenza di legittimazione attiva del Sig.
per i motivi di cui sopra;
Controparte_1
Per l'effetto,
Rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 546/2025 del 21/03/2025 emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Silvana Cirvilleri, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta soluzione;
Dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del provvedimento monitorio, disponendone, in ogni caso, la revoca;
NEL MERITO
1 In via principale
Respingere ogni avversaria domanda e/o pretesa creditoria, siccome infondata in fatto ed in diritto.
In subordine
Contenere, comunque ed in ogni caso, la condanna della al pagamento delle Controparte_2 somme effettivamente dovute al Sig. , tenuto conto dell'attività Controparte_1 lavorativa e dei servizi effettivamente resi in favore dell'opponente, così come risulteranno provate in esito all'espletanda istruttoria.
IN OGNI CASO
Revocare, comunque ed in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 546/2025, reso in data 21/03/2025 dal
Tribunale di Torino e notificato in pari data alla per i motivi sopra indicati. Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e distrazione delle stesse a favore dell'avv. Gian
Claudio Ricca”;
Per parte convenuta opposta:
“Quanto all'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 546/25
Respingere l'istanza di sospensione ex adverso formulata e comunque concedere la provvisoria esecutorietà del decreto, alla luce dei motivi sopra indicati
NEL MERITO
RESPINGERE l'avversaria opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo in ogni caso (anche in via riconvenzionale), CONDANNARE in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del convenuto opposto la somma di € 4.142,00, oltre interessi e rivalu1tazione come per legge, dal dovuto al saldo, oltre alle spese del decreto in1giuntivo opposto, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, spese successive oc1corrende, e a quelle del presente giudizio
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto venga revocato (anche in via riconvenzionale)
CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 pagare in favore del convenuto opposto la somma di € 4.142,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge come per legge, o al1tra somma, maggiore o minore, determinanda dal Tribunale Ill.mo secondo le risultanze istruttorie per le causali di cui in premessa, ivi compresa la produzio1ne del conteggio da parte di che indichi le somme dovute al lavoratore per il periodo da aprile 2024 sino Parte_2 alla fine del rapporto a titolo di gratifica natalizia e tfr Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/04/2025 il sig. Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 546/2025 pubblicato il
[...]
2 21.3.2025 con il quale il Tribunale di Torino le ha ingiunto il pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 4.142,00 oltre alle Controparte_1 spese del procedimento monitorio.
L'ingiunzione di pagamento è stata emessa sulla base dell'allegazione, da parte del lavoratore, dello svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 4.7.2022 al 28.02.2023 e dal 7.11.2023 al Controparte_2
19.7.2024 e dell'omesso pagamento da parte dell'ex datore di lavoro delle somme dovute alla nella misura di: Parte_2
- € 2.468,00 a titolo di gratifica natalizia e ferie;
- € 1.674,00 a titolo di TFR, come da estratto conto allegato al ricorso monitorio.
A fondamento dell'opposizione, la società deduce:
1. il difetto di legittimazione attiva del lavoratore per i crediti spettanti alla cassa edile, avendo peraltro quest'ultima già conseguito decreto ingiuntivo non opposto per le medesime somme;
2. la carenza di prova del credito fatto valere dal sig. . Controparte_1
Si è ritualmente costituito in giudio il lavoratore opponendosi all'accoglimento dell'opposizione rilevando che le somme di cui al decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dalla non risultano ad oggi pagate e non sono state contestate nel Parte_2 quantum rispetto all'estratto conto prodotto in sede monitoria.
Nonostante il deposito del ricorso in opposizione in data 30.4.2025, il giudice del monitorio ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per mancata opposizione.
Su istanza dell'opponente tale provvedimento è stato revocato, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, con ordinanza 23.6.2025.
All'odierna udienza parte convenuta opposta ha insistito per la concessione dell'esecutorietà ex art. 648 c.p.c., mentre parte ricorrente in opposizione si è opposta.
Potendo la causa essere decisa allo stato degli atti, la decisione sull'istanza ex art. 648
c.p.c. viene assorbita dalla decisione nel merito della causa.
1.
3 Il motivo di ricorso in opposizione concernente l'asserito difetto di legittimazione passiva del lavoratore per i crediti che il datore di lavoro è tenuto a versare alla Pt_2
non è fondato.
[...]
Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma: “poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e seggi cod. civ.: Cass. 27 maggio
1998 n 5257), la stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il Pt_2 mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (anche se la , dopo aver accettato il pagamento, in Pt_2 applicazione dell'art. 1271 secondo comma cod. civ., non può poi opporre al lavoratore delegatario l'eccezione di parziale pagamento, come, ad es., l'omesso versamento di spese di gestione, dal datore dovute congiuntamente alle somme da accantonare;
Cass. cit.).
In tal modo, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla e per il fatto che l'obbligazione della non sorge Parte_2 Parte_2 con la mera costituzione del rapporto di lavoro (bensì solo quando una "delega" sussiste: e pertanto con il pagamento, da parte del datore, alla ), ben può il Parte_2 lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie. Ed è il datore ad avere l'onere di provare il proprio adempimento” (Cass. civ. sez. lav., 01/10/2003, n. 14658).
Va poi osservato che il mero conseguimento da parte della di un decreto Parte_2 ingiuntivo non preclude al lavoratore la possibilità di conseguire a sua volta un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, in difetto di prova, come nel caso di specie, dell'avvenuto pagamento da parte del datore di lavoro, delle somme dovute alla Pt_2
2.
É altresì infondato il secondo motivo di ricorso, attinente alla quantificazione delle somme spettanti al lavoratore.
Il lavoratore ha prodotto agli atti l'estratto conto rilasciato dalla Tale Parte_2 documento integra dichiarazione proveniente dal terzo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è prova atipica liberamente apprezzabile dal giudice.
L'assenza di puntuali contestazioni da parte del datore di lavoro, soggetto obbligato al pagamento delle somme spettanti al lavoratore, circa la quantificazione del credito,
4 consente di ritenere corretta la quantificazione delle somme dovute al lavoratore riportata nell'estratto conto in atti.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto di quanto già liquidato nella fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'opposizione;
2. Condanna a rimborsare al Parte_3 sig. le spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 1.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 16/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3907/2025 promossa da:
SEMPLIFICATA (C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gian Claudio Ricca, elettivamente domiciliata in C.so
Peschiera n. 249, presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Stolfi, elettivamente C.F._1 domiciliata in Torino, corso Re Umberto 89 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in opposizione:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE Accertare la carenza di legittimazione attiva del Sig.
per i motivi di cui sopra;
Controparte_1
Per l'effetto,
Rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 546/2025 del 21/03/2025 emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Silvana Cirvilleri, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta soluzione;
Dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del provvedimento monitorio, disponendone, in ogni caso, la revoca;
NEL MERITO
1 In via principale
Respingere ogni avversaria domanda e/o pretesa creditoria, siccome infondata in fatto ed in diritto.
In subordine
Contenere, comunque ed in ogni caso, la condanna della al pagamento delle Controparte_2 somme effettivamente dovute al Sig. , tenuto conto dell'attività Controparte_1 lavorativa e dei servizi effettivamente resi in favore dell'opponente, così come risulteranno provate in esito all'espletanda istruttoria.
IN OGNI CASO
Revocare, comunque ed in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 546/2025, reso in data 21/03/2025 dal
Tribunale di Torino e notificato in pari data alla per i motivi sopra indicati. Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e distrazione delle stesse a favore dell'avv. Gian
Claudio Ricca”;
Per parte convenuta opposta:
“Quanto all'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 546/25
Respingere l'istanza di sospensione ex adverso formulata e comunque concedere la provvisoria esecutorietà del decreto, alla luce dei motivi sopra indicati
NEL MERITO
RESPINGERE l'avversaria opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo in ogni caso (anche in via riconvenzionale), CONDANNARE in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del convenuto opposto la somma di € 4.142,00, oltre interessi e rivalu1tazione come per legge, dal dovuto al saldo, oltre alle spese del decreto in1giuntivo opposto, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, spese successive oc1corrende, e a quelle del presente giudizio
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto venga revocato (anche in via riconvenzionale)
CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 pagare in favore del convenuto opposto la somma di € 4.142,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge come per legge, o al1tra somma, maggiore o minore, determinanda dal Tribunale Ill.mo secondo le risultanze istruttorie per le causali di cui in premessa, ivi compresa la produzio1ne del conteggio da parte di che indichi le somme dovute al lavoratore per il periodo da aprile 2024 sino Parte_2 alla fine del rapporto a titolo di gratifica natalizia e tfr Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/04/2025 il sig. Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 546/2025 pubblicato il
[...]
2 21.3.2025 con il quale il Tribunale di Torino le ha ingiunto il pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 4.142,00 oltre alle Controparte_1 spese del procedimento monitorio.
L'ingiunzione di pagamento è stata emessa sulla base dell'allegazione, da parte del lavoratore, dello svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 4.7.2022 al 28.02.2023 e dal 7.11.2023 al Controparte_2
19.7.2024 e dell'omesso pagamento da parte dell'ex datore di lavoro delle somme dovute alla nella misura di: Parte_2
- € 2.468,00 a titolo di gratifica natalizia e ferie;
- € 1.674,00 a titolo di TFR, come da estratto conto allegato al ricorso monitorio.
A fondamento dell'opposizione, la società deduce:
1. il difetto di legittimazione attiva del lavoratore per i crediti spettanti alla cassa edile, avendo peraltro quest'ultima già conseguito decreto ingiuntivo non opposto per le medesime somme;
2. la carenza di prova del credito fatto valere dal sig. . Controparte_1
Si è ritualmente costituito in giudio il lavoratore opponendosi all'accoglimento dell'opposizione rilevando che le somme di cui al decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dalla non risultano ad oggi pagate e non sono state contestate nel Parte_2 quantum rispetto all'estratto conto prodotto in sede monitoria.
Nonostante il deposito del ricorso in opposizione in data 30.4.2025, il giudice del monitorio ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per mancata opposizione.
Su istanza dell'opponente tale provvedimento è stato revocato, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, con ordinanza 23.6.2025.
All'odierna udienza parte convenuta opposta ha insistito per la concessione dell'esecutorietà ex art. 648 c.p.c., mentre parte ricorrente in opposizione si è opposta.
Potendo la causa essere decisa allo stato degli atti, la decisione sull'istanza ex art. 648
c.p.c. viene assorbita dalla decisione nel merito della causa.
1.
3 Il motivo di ricorso in opposizione concernente l'asserito difetto di legittimazione passiva del lavoratore per i crediti che il datore di lavoro è tenuto a versare alla Pt_2
non è fondato.
[...]
Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma: “poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e seggi cod. civ.: Cass. 27 maggio
1998 n 5257), la stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il Pt_2 mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (anche se la , dopo aver accettato il pagamento, in Pt_2 applicazione dell'art. 1271 secondo comma cod. civ., non può poi opporre al lavoratore delegatario l'eccezione di parziale pagamento, come, ad es., l'omesso versamento di spese di gestione, dal datore dovute congiuntamente alle somme da accantonare;
Cass. cit.).
In tal modo, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla e per il fatto che l'obbligazione della non sorge Parte_2 Parte_2 con la mera costituzione del rapporto di lavoro (bensì solo quando una "delega" sussiste: e pertanto con il pagamento, da parte del datore, alla ), ben può il Parte_2 lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie. Ed è il datore ad avere l'onere di provare il proprio adempimento” (Cass. civ. sez. lav., 01/10/2003, n. 14658).
Va poi osservato che il mero conseguimento da parte della di un decreto Parte_2 ingiuntivo non preclude al lavoratore la possibilità di conseguire a sua volta un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, in difetto di prova, come nel caso di specie, dell'avvenuto pagamento da parte del datore di lavoro, delle somme dovute alla Pt_2
2.
É altresì infondato il secondo motivo di ricorso, attinente alla quantificazione delle somme spettanti al lavoratore.
Il lavoratore ha prodotto agli atti l'estratto conto rilasciato dalla Tale Parte_2 documento integra dichiarazione proveniente dal terzo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è prova atipica liberamente apprezzabile dal giudice.
L'assenza di puntuali contestazioni da parte del datore di lavoro, soggetto obbligato al pagamento delle somme spettanti al lavoratore, circa la quantificazione del credito,
4 consente di ritenere corretta la quantificazione delle somme dovute al lavoratore riportata nell'estratto conto in atti.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto di quanto già liquidato nella fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'opposizione;
2. Condanna a rimborsare al Parte_3 sig. le spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 1.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 16/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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