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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 27/2023 del 12/01/2023 CP_ oggetto: opposizione a diffida di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PORTONE CRISTIANO Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 07.07.2023, ha proposto appello avvero la sentenza n. 27 del Parte_1
10.01.2023, con cui il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso da lei proposto in data 1.9.2020 avverso la diffida di pagamento di € 201.237,15 per debiti contributivi relativi al periodo 5/1986 al 9/1993, contratti quali socia della snc ditta ZA Santo, società fallita nel 1993. CP_ A sostegno dell'appello, lamentava il tribunale avesse rigettato il ricorso sebbene Parte_1 non avesse fornito prova della sua ammissione al passivo del fallimento, avviato nel 1993, nei confronti della ditta ZA Scavi s.n.c.. Ribadiva poi che il verbale ispettivo del 30.5.1994 era stato CP_ notificato da esclusivamente al curatore del fallimento ZA scavi, e non anche a Parte_1 socia (non amministratore) della ditta ZA Scavi, con la conseguenza che mai aveva potuto esercitare CP_ i propri diritti di difesa. Concludeva per la declaratoria di prescrizione dei crediti azionati da con l'impugnata diffida di pagamento o comunque per la riduzione dell'importo, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva che concludeva per il rigetto dell'appello, avendo ritualmente documentato la sua ammissione al passivo del fallimento avvenuta nel settembre 1995 tale da comportare Parte_2 un effetto sospensione della prescrizione sino alla data di chiusura del fallimento, avvenuta nel giugno
2017. In tal senso richiamava Cass 9638/18 attinente al caso in esame.
La causa è stata decisa con dispositivo all'udienza del 23.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di è fondato e va, pertanto, accolto richiamando ex art 118 disp att cpc un Parte_1 recente precedente di questa Sezione (sent CdA n 178/25 del 18.4.2025) riguardante CP_2
l'impugnazione della medesima diffida di pagamento notificata a ZA Santo, obbligato principale giacchè socio amministratore della , il quale ha promosso, in pari data (1.9.2020), Parte_2 analogo ricorso davanti al tribunale di Lecce.
Orbene, in punto di fatto è pacifico che il verbale di accertamento n 4150/94, con cui veniva ingiunto alla ditta il pagamento dei contributi previdenziali relativi agli anni dal 1986 al 1993, Parte_2
CP_ veniva notificato da esclusivamente alla curatela della medesima ditta (nelle more dichiarata fallita con sentenza del 8.10.1993), non anche al fallito ZA Santo né al socio e fideiussore Pt_1
(odierna appellante).
[...]
CP_ Dai dati documentali in atti emerge altresì che si insinuava al passivo del suddetto fallimento in data 12.9.1995 e che la procedura fallimentare si chiudeva il 7.6.2017.
La questione giuridica che si pone, e che costituisce l'unico motivo di appello, è se in siffatta ipotesi la richiesta di pagamento notificata esclusivamente al curatore del fallimento sia idonea a sospendere la prescrizione anche nei confronti del debitore fallito (ZA Santo) e del fideiussore (nella specie
) sino alla chiusura della procedura concorsuale. Parte_1
Sul punto la Suprema Corte (n. 26127/2019, n. 8034/2017, n. 5384/2016) si è in passato così espressa:
“in tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio – in via condizionata – del diritto di difesa in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare;
ne deriva che, in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, la violazione del predetto obbligo di notificazione anche al fallito non comporta alcuna irritualità, nullità o inesistenza”. Su questa pronuncia, il Tribunale di Lecce, investito del ricorso analogo proposto da ZA Santo, ha basato la sua decisione ed essa è stata poi riesaminata da questa Corte nel giudizio di appello proposto CP_ da avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso in parola.
Si riportano dunque, ex art 118 disp att cpc, ampi stralci della recente pronuncia di questa Corte (sent n 178 del 18.4.2025) nel giudizio parallelo proposto da ZA Santo, ribadendone i principi.
“Orbene, se la lettura della sentenza n.26127/2019 della Corte di Cassazione, posta a fondamento della decisione di primo grado, poteva effettivamente destare qualche dubbio sulla possibilità di estendere le conseguenze della mancata notifica dell'atto al fallito, non solo ai fini della sua rimessione in termini per l'impugnazione, ma anche a quelli sostanziali dell'inefficacia della notifica al (solo) curatore ai fini dell'interruzione della prescrizione, tali dubbi sono stati fugati dalla S.C., con ulteriore decisione.
Si fa riferimento, più espressamente, a Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22/04/2024, n. 10760, in cui si legge: “In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti”.
Sicchè, la notifica della cartella esattoriale (ovvero anche, come nel caso di specie, di un atto di accertamento – v.: Cass. 31/01/2022, n. 2857), non soltanto abilita il soggetto fallito all'impugnazione in proprio, ma se eseguita al solo Curatore, come nel caso qui in esame, non produce l'effetto di interrompere la prescrizione nei confronti del fallito.
Orbene, tenuto conto che, in mancanza di valida notifica al fallito, l'insinuazione al passivo non può determinare nei suoi confronti efficacia interruttiva della prescrizione (non potendosi considerare il fallito un coobbligato del curatore), va da sé che la durata della procedura fallimentare e
l'insinuazione al passivo del credito nei confronti della società non ha spiegato alcun effetto interruttivo della prescrizione, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo.
Senza considerare che se, sulla scorta della citata giurisprudenza, la notifica al Curatore dell'atto di accertamento e/o della cartella esattoriale non può essere opposta né ai fini processuali, né a quelli sostanziali, al fallito, ancor meno può produrre effetto interruttivo l'ammissione al passivo del credito (che peraltro, è conseguenza della mancata impugnazione e/o contestazione da parte del
Curatore). Effetto che si sarebbe verificato se il credito avesse avuto un pieno e irretrattabile accertamento in danno del fallito in epoca antecedente all'ammissione al passivo”.
Orbene, questa Corte intende dare continuità ai principi di recente espressi nel contenzioso parallelo riguardante l'obbligato principale, con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda proposta da con ricorso del 1.9.2020, stante l'intervenuta Parte_1
CP_ prescrizione del credito contributivo azionato da con la diffida di pagamento notificata il
3.2.2020.
Le spese di lite, relative a questo grado di giudizio (in assenza di espressa censura della gravata sentenza in punto di compensazione delle spese di lite), seguono la soccombenza e si liquidano
(quantificate in dispositivo tenendo conto dei criteri di cui al DM n. 55/2014) in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellato.
La Corte, infine, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07.07.2023 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 10.0.2023 n 27/23 del Tribunale di Lecce, così CP_2 provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto accoglie la domanda proposta da con ricorso del Parte_1
CP_
1.9.2020 e per l'effetto dichiara non dovuto l'importo di € 201.237,15 richiesto da con la diffida di pagamento del 3.2.2020;
-condanna parte appellata al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di questo grado liquidate in € € 4.997,00 oltre accessori e rimborso forfetario del 15% come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 23.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Donatella De Giorgi dott.ssa Caterina Mainolfi
n. 27/2023 del 12/01/2023 CP_ oggetto: opposizione a diffida di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PORTONE CRISTIANO Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 07.07.2023, ha proposto appello avvero la sentenza n. 27 del Parte_1
10.01.2023, con cui il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso da lei proposto in data 1.9.2020 avverso la diffida di pagamento di € 201.237,15 per debiti contributivi relativi al periodo 5/1986 al 9/1993, contratti quali socia della snc ditta ZA Santo, società fallita nel 1993. CP_ A sostegno dell'appello, lamentava il tribunale avesse rigettato il ricorso sebbene Parte_1 non avesse fornito prova della sua ammissione al passivo del fallimento, avviato nel 1993, nei confronti della ditta ZA Scavi s.n.c.. Ribadiva poi che il verbale ispettivo del 30.5.1994 era stato CP_ notificato da esclusivamente al curatore del fallimento ZA scavi, e non anche a Parte_1 socia (non amministratore) della ditta ZA Scavi, con la conseguenza che mai aveva potuto esercitare CP_ i propri diritti di difesa. Concludeva per la declaratoria di prescrizione dei crediti azionati da con l'impugnata diffida di pagamento o comunque per la riduzione dell'importo, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva che concludeva per il rigetto dell'appello, avendo ritualmente documentato la sua ammissione al passivo del fallimento avvenuta nel settembre 1995 tale da comportare Parte_2 un effetto sospensione della prescrizione sino alla data di chiusura del fallimento, avvenuta nel giugno
2017. In tal senso richiamava Cass 9638/18 attinente al caso in esame.
La causa è stata decisa con dispositivo all'udienza del 23.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di è fondato e va, pertanto, accolto richiamando ex art 118 disp att cpc un Parte_1 recente precedente di questa Sezione (sent CdA n 178/25 del 18.4.2025) riguardante CP_2
l'impugnazione della medesima diffida di pagamento notificata a ZA Santo, obbligato principale giacchè socio amministratore della , il quale ha promosso, in pari data (1.9.2020), Parte_2 analogo ricorso davanti al tribunale di Lecce.
Orbene, in punto di fatto è pacifico che il verbale di accertamento n 4150/94, con cui veniva ingiunto alla ditta il pagamento dei contributi previdenziali relativi agli anni dal 1986 al 1993, Parte_2
CP_ veniva notificato da esclusivamente alla curatela della medesima ditta (nelle more dichiarata fallita con sentenza del 8.10.1993), non anche al fallito ZA Santo né al socio e fideiussore Pt_1
(odierna appellante).
[...]
CP_ Dai dati documentali in atti emerge altresì che si insinuava al passivo del suddetto fallimento in data 12.9.1995 e che la procedura fallimentare si chiudeva il 7.6.2017.
La questione giuridica che si pone, e che costituisce l'unico motivo di appello, è se in siffatta ipotesi la richiesta di pagamento notificata esclusivamente al curatore del fallimento sia idonea a sospendere la prescrizione anche nei confronti del debitore fallito (ZA Santo) e del fideiussore (nella specie
) sino alla chiusura della procedura concorsuale. Parte_1
Sul punto la Suprema Corte (n. 26127/2019, n. 8034/2017, n. 5384/2016) si è in passato così espressa:
“in tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio – in via condizionata – del diritto di difesa in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare;
ne deriva che, in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, la violazione del predetto obbligo di notificazione anche al fallito non comporta alcuna irritualità, nullità o inesistenza”. Su questa pronuncia, il Tribunale di Lecce, investito del ricorso analogo proposto da ZA Santo, ha basato la sua decisione ed essa è stata poi riesaminata da questa Corte nel giudizio di appello proposto CP_ da avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso in parola.
Si riportano dunque, ex art 118 disp att cpc, ampi stralci della recente pronuncia di questa Corte (sent n 178 del 18.4.2025) nel giudizio parallelo proposto da ZA Santo, ribadendone i principi.
“Orbene, se la lettura della sentenza n.26127/2019 della Corte di Cassazione, posta a fondamento della decisione di primo grado, poteva effettivamente destare qualche dubbio sulla possibilità di estendere le conseguenze della mancata notifica dell'atto al fallito, non solo ai fini della sua rimessione in termini per l'impugnazione, ma anche a quelli sostanziali dell'inefficacia della notifica al (solo) curatore ai fini dell'interruzione della prescrizione, tali dubbi sono stati fugati dalla S.C., con ulteriore decisione.
Si fa riferimento, più espressamente, a Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22/04/2024, n. 10760, in cui si legge: “In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti”.
Sicchè, la notifica della cartella esattoriale (ovvero anche, come nel caso di specie, di un atto di accertamento – v.: Cass. 31/01/2022, n. 2857), non soltanto abilita il soggetto fallito all'impugnazione in proprio, ma se eseguita al solo Curatore, come nel caso qui in esame, non produce l'effetto di interrompere la prescrizione nei confronti del fallito.
Orbene, tenuto conto che, in mancanza di valida notifica al fallito, l'insinuazione al passivo non può determinare nei suoi confronti efficacia interruttiva della prescrizione (non potendosi considerare il fallito un coobbligato del curatore), va da sé che la durata della procedura fallimentare e
l'insinuazione al passivo del credito nei confronti della società non ha spiegato alcun effetto interruttivo della prescrizione, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo.
Senza considerare che se, sulla scorta della citata giurisprudenza, la notifica al Curatore dell'atto di accertamento e/o della cartella esattoriale non può essere opposta né ai fini processuali, né a quelli sostanziali, al fallito, ancor meno può produrre effetto interruttivo l'ammissione al passivo del credito (che peraltro, è conseguenza della mancata impugnazione e/o contestazione da parte del
Curatore). Effetto che si sarebbe verificato se il credito avesse avuto un pieno e irretrattabile accertamento in danno del fallito in epoca antecedente all'ammissione al passivo”.
Orbene, questa Corte intende dare continuità ai principi di recente espressi nel contenzioso parallelo riguardante l'obbligato principale, con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda proposta da con ricorso del 1.9.2020, stante l'intervenuta Parte_1
CP_ prescrizione del credito contributivo azionato da con la diffida di pagamento notificata il
3.2.2020.
Le spese di lite, relative a questo grado di giudizio (in assenza di espressa censura della gravata sentenza in punto di compensazione delle spese di lite), seguono la soccombenza e si liquidano
(quantificate in dispositivo tenendo conto dei criteri di cui al DM n. 55/2014) in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellato.
La Corte, infine, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07.07.2023 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 10.0.2023 n 27/23 del Tribunale di Lecce, così CP_2 provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto accoglie la domanda proposta da con ricorso del Parte_1
CP_
1.9.2020 e per l'effetto dichiara non dovuto l'importo di € 201.237,15 richiesto da con la diffida di pagamento del 3.2.2020;
-condanna parte appellata al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di questo grado liquidate in € € 4.997,00 oltre accessori e rimborso forfetario del 15% come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 23.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Donatella De Giorgi dott.ssa Caterina Mainolfi