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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 28/10/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 198/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana UZ Presidente
Dott.ssa RI Tulumello Consigliere relatore
Dott Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2024 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MANTOVANI ANDREA con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato in Trento - Via Grazioli n.63, come da procura in atti appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA, domiciliataria, come da procura in atti appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1. in parziale riforma della sentenza n.689/24 del Tribunale di Trento porre a carico di tutte o una quota delle spese del giudizio di I^ CP_1 grado limitatamente alla querela di falso, incluse quelle per la C.T.U. grafologica;
2. con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, Iva e Cnpa
Per parte appellata, appellante incidentale
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contraris rejiectiis,
In principalità: confermare la sentenza di primo grado;
rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto.
In via incidentale: accogliere l'appello incidentale proposto, disponendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso del procedimento principale RGN 2797/2018 (cui era stato successivamente riunito il procedimento sub rgn 4579/2019), all'udienza del 9 ottobre 2019, proponeva querela di falso in via Parte_1
incidentale relativamente alla sua sottoscrizione apparentemente autenticata dal cancelliere del Tribunale di Milano, nonché alla sottoscrizione di
[...]
presente in calce alla “scrittura privata di donazione di somme” Pt_2
del 7 luglio 2008, di cui al documento 8 prodotto da , attore CP_1
nel procedimento principale.
Con sentenza n. 687/2024, del 12 giugno 2024 , il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, accoglieva la querela di falso relativamente alla firma a nome apparente di apposta in calce alla scrittura Parte_1
privata di donazione di somme di data 7 luglio 2008; respingeva la querela di falso con riguardo alla firma a nome di apposta in Parte_2
calce alla scrittura privata di donazione di somme di data 7 luglio 2008; compensava per intero le spese del grado.
pag. 2/6 Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2024, Parte_1
proponeva appello chiedendo che, in parziale riforma della sentenza n.689/24 del Tribunale di Trento, fossero poste a carico di CP_1
per intero o pro quota le spese del giudizio di primo grado limitatamente alla querela di falso, incluse quelle per la C.T.U. grafologica;
con vittoria di spese del grado di appello
Con comparsa di costituzione depositata in data 23 dicembre 2024 si costituiva contestando la fondatezza delle argomentazioni CP_1
difensive svolte nei motivi di cui chiedeva il rigetto;
in via di appello incidentale chiedeva la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sia del primo grado sia di quelle d'appello, oltre alla condanna ex art
96 c.p.c.
La causa riservata al Collegio per la decisione , veniva rimessa in istruttoria mandando alla Cancelleria di dare comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento della pendenza del procedimento.
In data 11 settembre 2025 il Procuratore Generale dichiarava di non intervenire nel procedimento, essendo stata oggetto di impugnazione solamente la statuizione sulle spese e non il merito della querela di falso.
Con provvedimento in data 8 ottobre 2025 la causa veniva nuovamente riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le parti propongono appello esclusivamente avverso la statuizione con cui il Tribunale ha disposto la compensazione totale delle spese “in ragione della parziale soccombenza reciproca.” sottolinea che la propria soccombenza aveva riguardato Parte_1
l'apocrifia della sottoscrizione paterna ( non accertata dal C.T.U) e che di pag. 3/6 contro era stata dichiarata falsa la firma di evidenzia Parte_1
quindi che la soccombenza era stata reciproca ma parziale e censura che la decisione sulle spese era stata iniqua in quanto il Tribunale non ha correttamene valutato l'esito complessivo della lite .
Evidenzia in particolare che mediante la querela di falso aveva perseguito l'obbiettivo di privare di valore giuridico la scrittura privata autenticata, che doveva ritenersi raggiunto anche con il solo accertamento della falsità della propria firma, per cui , in tale prospettiva , ella doveva essere considerata vittoriosa;
aggiunge che in ogni caso la querela era stata accolta in parte, di modo che l'appellante doveva essere considerata parzialmente vittoriosa. Evidenzia che la falsità della propria sottoscrizione si inserisce in una più ampia vicenda nell'ambito della quale era stato condannato per aver creato una falsa CP_1
autenticazione da parte del Cancelliere del Tribunale di Milano della copia della scrittura privata.
Chiede quindi che, in parziale riforma della sentenza, controparte sia condannata alla rifusione delle spese di lite.
Con appello incidentale , obietta che il rigetto della CP_1
querela di falso proposto con riferimento alla firma paterna conferma la validità del documento nella sua parte essenziale;
e che pertanto l'azione volta a inficiare l'autenticità del documento ha generato costi processuali evitabili, che devono essere considerati nella valutazione della compensazione. Deduce che la condotta processuale dell'appellante, caratterizzata da richieste plurime ed in parte infondate, contrasta con i principi di economia e proporzionalità processuale, aggravando i costi del giudizio.
pag. 4/6 Chiede quindi la riforma della sentenza nella parte in cui non ha valorizzato pienamente la conferma dell'autenticità della firma del padre, elemento determinante ai fini della validità del documento. E quindi, in accoglimento dell'appello incidentale, domanda la condanna di controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
I motivi non possono trovare accoglimento .
All'esito del procedimento n 2797-1/2018, avente ad oggetto le domande di querela di falso proposte da il Tribunale di Trento Parte_1
con la sentenza n 687/2024 ha accertato la falsità della firma a nome apparente di apposta in calce alla scrittura privata di Parte_1
donazione di somme di data 7 luglio 2008; mentre ha respinto la querela di falso con riguardo alla firma a nome di apposta in calce Parte_2
alla scrittura privata di donazione di somme di data 7 luglio 2008.
Sia nel caso in cui si ravvisi una pluralità di domande di querela di falso, essendo state proposte con riguardo a due sottoscrizioni, sia che si qualifichi come domanda articolata in più capi, in ragione della duplicità delle firme, l'accoglimento della querela di falso ha riguardato solo una di esse, con rigetto dell'altra .
La totale compensazione delle spese, in ragione della soccombenza reciproca, non solo è stata disposta in applicazione dell'art 92 c.p.c. comma II, ricorrendo una soccombenza reciproca, ma appare pienamente condivisibile non potendosi ravvisare elementi che potessero giustificare una compensazione parziale, richiesta in via subordinata solo dall'appellante principale
Non sono infine valorizzabili le argomentazioni svolte dalle parti nei rispettivi appelli , in quanto entrambi sono diretti a valorizzare elementi pag. 5/6 che non attengono strettamente alla causa di querela di falso, ma involgono una valutazione dei reciproci rapporti che esulavano dalla valutazione del Tribunale e non possono parimenti essere esaminati dalla Corte , nel presente grado.
Va pertanto confermata la statuizione sulle spese nei termini di compensazione totale , a fronte della reciproca soccombenza .
A fronte della soccombenza reciproca anche nel presente grado, essendo stati respinti sia l'appello principale che quello incidentale, sussistono i presupposti di cui all'art 92, co II, c.p.c. per la compensazione totale
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
Rigetta l'appello principale e quello incidentali proposti avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 687/2024 ;
compensa per intero le spese del grado fra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale , in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
RI Tulumello Liliana UZ
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 198/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana UZ Presidente
Dott.ssa RI Tulumello Consigliere relatore
Dott Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2024 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MANTOVANI ANDREA con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato in Trento - Via Grazioli n.63, come da procura in atti appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA, domiciliataria, come da procura in atti appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1. in parziale riforma della sentenza n.689/24 del Tribunale di Trento porre a carico di tutte o una quota delle spese del giudizio di I^ CP_1 grado limitatamente alla querela di falso, incluse quelle per la C.T.U. grafologica;
2. con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, Iva e Cnpa
Per parte appellata, appellante incidentale
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contraris rejiectiis,
In principalità: confermare la sentenza di primo grado;
rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto.
In via incidentale: accogliere l'appello incidentale proposto, disponendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso del procedimento principale RGN 2797/2018 (cui era stato successivamente riunito il procedimento sub rgn 4579/2019), all'udienza del 9 ottobre 2019, proponeva querela di falso in via Parte_1
incidentale relativamente alla sua sottoscrizione apparentemente autenticata dal cancelliere del Tribunale di Milano, nonché alla sottoscrizione di
[...]
presente in calce alla “scrittura privata di donazione di somme” Pt_2
del 7 luglio 2008, di cui al documento 8 prodotto da , attore CP_1
nel procedimento principale.
Con sentenza n. 687/2024, del 12 giugno 2024 , il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, accoglieva la querela di falso relativamente alla firma a nome apparente di apposta in calce alla scrittura Parte_1
privata di donazione di somme di data 7 luglio 2008; respingeva la querela di falso con riguardo alla firma a nome di apposta in Parte_2
calce alla scrittura privata di donazione di somme di data 7 luglio 2008; compensava per intero le spese del grado.
pag. 2/6 Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2024, Parte_1
proponeva appello chiedendo che, in parziale riforma della sentenza n.689/24 del Tribunale di Trento, fossero poste a carico di CP_1
per intero o pro quota le spese del giudizio di primo grado limitatamente alla querela di falso, incluse quelle per la C.T.U. grafologica;
con vittoria di spese del grado di appello
Con comparsa di costituzione depositata in data 23 dicembre 2024 si costituiva contestando la fondatezza delle argomentazioni CP_1
difensive svolte nei motivi di cui chiedeva il rigetto;
in via di appello incidentale chiedeva la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sia del primo grado sia di quelle d'appello, oltre alla condanna ex art
96 c.p.c.
La causa riservata al Collegio per la decisione , veniva rimessa in istruttoria mandando alla Cancelleria di dare comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento della pendenza del procedimento.
In data 11 settembre 2025 il Procuratore Generale dichiarava di non intervenire nel procedimento, essendo stata oggetto di impugnazione solamente la statuizione sulle spese e non il merito della querela di falso.
Con provvedimento in data 8 ottobre 2025 la causa veniva nuovamente riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le parti propongono appello esclusivamente avverso la statuizione con cui il Tribunale ha disposto la compensazione totale delle spese “in ragione della parziale soccombenza reciproca.” sottolinea che la propria soccombenza aveva riguardato Parte_1
l'apocrifia della sottoscrizione paterna ( non accertata dal C.T.U) e che di pag. 3/6 contro era stata dichiarata falsa la firma di evidenzia Parte_1
quindi che la soccombenza era stata reciproca ma parziale e censura che la decisione sulle spese era stata iniqua in quanto il Tribunale non ha correttamene valutato l'esito complessivo della lite .
Evidenzia in particolare che mediante la querela di falso aveva perseguito l'obbiettivo di privare di valore giuridico la scrittura privata autenticata, che doveva ritenersi raggiunto anche con il solo accertamento della falsità della propria firma, per cui , in tale prospettiva , ella doveva essere considerata vittoriosa;
aggiunge che in ogni caso la querela era stata accolta in parte, di modo che l'appellante doveva essere considerata parzialmente vittoriosa. Evidenzia che la falsità della propria sottoscrizione si inserisce in una più ampia vicenda nell'ambito della quale era stato condannato per aver creato una falsa CP_1
autenticazione da parte del Cancelliere del Tribunale di Milano della copia della scrittura privata.
Chiede quindi che, in parziale riforma della sentenza, controparte sia condannata alla rifusione delle spese di lite.
Con appello incidentale , obietta che il rigetto della CP_1
querela di falso proposto con riferimento alla firma paterna conferma la validità del documento nella sua parte essenziale;
e che pertanto l'azione volta a inficiare l'autenticità del documento ha generato costi processuali evitabili, che devono essere considerati nella valutazione della compensazione. Deduce che la condotta processuale dell'appellante, caratterizzata da richieste plurime ed in parte infondate, contrasta con i principi di economia e proporzionalità processuale, aggravando i costi del giudizio.
pag. 4/6 Chiede quindi la riforma della sentenza nella parte in cui non ha valorizzato pienamente la conferma dell'autenticità della firma del padre, elemento determinante ai fini della validità del documento. E quindi, in accoglimento dell'appello incidentale, domanda la condanna di controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
I motivi non possono trovare accoglimento .
All'esito del procedimento n 2797-1/2018, avente ad oggetto le domande di querela di falso proposte da il Tribunale di Trento Parte_1
con la sentenza n 687/2024 ha accertato la falsità della firma a nome apparente di apposta in calce alla scrittura privata di Parte_1
donazione di somme di data 7 luglio 2008; mentre ha respinto la querela di falso con riguardo alla firma a nome di apposta in calce Parte_2
alla scrittura privata di donazione di somme di data 7 luglio 2008.
Sia nel caso in cui si ravvisi una pluralità di domande di querela di falso, essendo state proposte con riguardo a due sottoscrizioni, sia che si qualifichi come domanda articolata in più capi, in ragione della duplicità delle firme, l'accoglimento della querela di falso ha riguardato solo una di esse, con rigetto dell'altra .
La totale compensazione delle spese, in ragione della soccombenza reciproca, non solo è stata disposta in applicazione dell'art 92 c.p.c. comma II, ricorrendo una soccombenza reciproca, ma appare pienamente condivisibile non potendosi ravvisare elementi che potessero giustificare una compensazione parziale, richiesta in via subordinata solo dall'appellante principale
Non sono infine valorizzabili le argomentazioni svolte dalle parti nei rispettivi appelli , in quanto entrambi sono diretti a valorizzare elementi pag. 5/6 che non attengono strettamente alla causa di querela di falso, ma involgono una valutazione dei reciproci rapporti che esulavano dalla valutazione del Tribunale e non possono parimenti essere esaminati dalla Corte , nel presente grado.
Va pertanto confermata la statuizione sulle spese nei termini di compensazione totale , a fronte della reciproca soccombenza .
A fronte della soccombenza reciproca anche nel presente grado, essendo stati respinti sia l'appello principale che quello incidentale, sussistono i presupposti di cui all'art 92, co II, c.p.c. per la compensazione totale
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
Rigetta l'appello principale e quello incidentali proposti avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 687/2024 ;
compensa per intero le spese del grado fra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale , in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
RI Tulumello Liliana UZ
pag. 6/6